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Sentenza 8 aprile 2025
Sentenza 8 aprile 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Corte d'Appello Venezia, sentenza 08/04/2025, n. 899 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Corte d'Appello Venezia |
| Numero : | 899 |
| Data del deposito : | 8 aprile 2025 |
Testo completo
N. R.G. 1050/2024
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
LA CORTE D'APPELLO DI VENEZIA
SEZIONE SECONDA CIVILE composta dai seguenti Magistrati dott. Caterina PaSSrelli Presidente dott. Enrico Schiavon Consigliere estensore dott. Elena Garbo Consigliere
ha pronunciato la seguente
S E N T E N Z A nella causa civile in grado di appello iscritta al n. 1050 del ruolo generale dell'anno 2024 promoSS da
(C.F. Parte_1 C.F._1
appellante rappresentato e difeso dall'avv. Giovanni Zacchino contro
(C.F. Controparte_1 P.IVA_1
appellato rappresentato e difeso dall'Avvocatura Distrettuale dello Stato
Oggetto: appello avverso la sentenza n. 68/2024 del Tribunale di Belluno emeSS e depositata in data 13.02.2024.
Conclusioni di parte appellante:
1 “Voglia l'Ill.ma Corte di Appello adita, in riforma della sentenza del Tribunale Belluno n.
68/2024, emeSS e pubblicata in data 13.02.2024, nel giudizio n. 758/2022 R.G., ed in accoglimento dell'appello proposto, dichiarare nullo, invalido e comunque inefficace il decreto n. 808642/A emesso dal
Controparte_2
in data 25.05.2022, nonché dichiarare nulli, invalidi e comunque inefficaci gli atti tutti antecedenti, preordinati, consequenziali, e comunque connessi al relativo procedimento;
- con vittoria di spese e compensi.
In via istruttoria,
- chiede ammettersi prova per testi sul seguente capitolo:
1) vero che l'assegno bancario n. 0682138558-10 è stato emesso, in favore della DO.SS
, in data 17.06.2021, presso lo Studio del Notaio DO.SS Persona_1 Per_1
, contestualmente all'assegno n. 0682138557-09, emesso in favore di
[...] Parte_2
in occasione della stipula dell'atto di compravendita in pari data avente ad oggetto
[...]
l'unità immobiliare ad uso abitazione sita in Cortina d'Ampezzo – Loc. Cianderies in atti quale doc. 3; indica a teste il Sig. , presso con sede in Testimone_1 Parte_2
Roma, Via Cola di Rienzo n. 212”.
Conclusioni di parte appellata:
“- in tutti i casi respingere integralmente l'appello, in quanto inammissibile e/o infondato in fatto ed in diritto, per le ragioni sopra esposte, nonché respingere l'originario ricorso proposto - comunque respingere integralmente l'appello, in quanto inammissibile e/o infondato in fatto ed in diritto, per le ragioni sopra esposte, nonché respingere l'originario ricorso proposto
- il tutto con vittoria di spese, competenze ed onorari relativi ad entrambi i gradi di giudizio”.
MOTIVI DELLA DECISIONE
1. Con ricorso ex art. 6 del D.Lgs. 150/2011, depositato in data 20.07.2022, Parte_1
proponeva opposizione avverso il decreto n. 808642/A emesso dal
[...] [...]
[..
[...] [
in data Controparte_3
25.05.2022 e ricevuto in data 22.06.2022, con il quale gli era stato ingiunto di pagare la sanzione amministrativa pecuniaria dell'importo di €2.020,00 per avere trasferito in data
17.06.2021 la somma di €85.860,00 a mezzo dell'assegno bancario n. 0682138558-10 privo della clausola di non trasferibilità, in violazione dell'art. 49, comma 5 del decreto legislativo n. 231 del 21.11.2007.
Si costituiva il chiedendo il rigetto Controparte_1 dell'opposizione.
Con la sentenza in epigrafe indicata il Tribunale di Belluno rigettava l'opposizione e condannava l'opponente a rifondere alla controparte le spese di lite.
2. Avverso l'indicata pronuncia ha interposto tempestivo appello, Parte_1
affidato a quattro motivi di gravame.
2.1 Con il primo motivo afferma che il tribunale ha errato laddove, dopo aver accertato che la notifica della contestazione della infrazione amministrativa, avvenuta a mezzo del servizio postale mediante invio di raccomandata ordinaria con avviso di ricevimento, era stata eseguita in violazione degli artt. 2, 3 e 8 della legge n. 890/1982, ha ritenuto che tale notifica non sia affetta da inesistenza.
Sostiene che dall'inesistenza della notifica del verbale di contestazione discende l'estinzione della violazione in questione, per effetto del decorso del termine di 90 giorni previsto dall'art. 14 della legge n. 689/1981, e la conseguente nullità del decreto opposto.
2.2 Con il secondo motivo contesta la sentenza nella parte in cui ha escluso che la notifica della contestazione sia affetta da nullità ed ha statuito che, in ogni caso, la nullità della notifica risulterebbe sanata, ai sensi dell'art. 156, comma 3, c.p.c., per raggiungimento dello scopo dell'atto.
2.3 Con il terzo motivo censura l'errore in cui è incorso il tribunale per avere ritenuto l'inesistenza dell'esimente di cui all'art. 3, comma 2, della legge n. 689/1981, fondando il proprio convincimento sulla fallace considerazione che “l'emissione degli assegni è stata
3 fatta prima e comunque indipendentemente da quanto poi il Notaio ha riportato nell'atto di compravendita” e che “l'indicazione nel contratto di compravendita della clausola di non trasferibilità per assegno diverso, pur tratto dal medesimo libretto, non fa si che venga meno l'illecito amministrativo in quanto gli assegni erano già stati emessi e sottoscritti”.
2.4 Con il quarto motivo denuncia l'erroneità del capo della sentenza che l'ha condannato alla rifusione delle spese di lite, avendo il primo giudice omesso di rilevare che il CP_1
si era costituito in giudizio a mezzo del direttore generale della
[...]
ed a mezzo di un funzionario presso la medesima Parte_3
, e che, per giurisprudenza costante, quando l'autorità Controparte_2
amministrativa che ha emesso il provvedimento sanzionatori sta in giudizio personalmente o avvalendosi di un funzionario appositamente delegato, non può ottenere la condanna dell'opponente, che sia soccombente, al pagamento degli onorari di avvocato, difettando le relative qualità nel funzionario amministrativo che sta in giudizio, essendo liquidabili in favore dell'ente solo le spese, diverse da quelle generali, che abbia concretamente affrontato in quel giudizio e purché risultino da apposita nota.
3. Il si è costituito, chiedendo il rigetto del Controparte_1
gravame e la conferma della sentenza impugnata.
4. I primi due motivi di gravame, che possono essere esaminati congiuntamente in quanto strettamente connessi, sono infondati.
Secondo l'appellante, la notifica a mezzo posta della contestazione dell'infrazione è inesistente o comunque nulla poiché avvenuta in violazione degli artt. 2, 3 e 8 della legge n.
890 del 1982, in quanto la busta non era di colore verde come prescritto dall'art. 2 per la notificazione degli atti giudiziari, né recava la sottoscrizione dell'ufficiale incaricato della notifica ai sensi dell'art. 3 e perché non sarebbe stata inviata la raccomandata con la notizia dell'avvenuto deposito del plico in violazione dell'art. 8.
L'art. 14, comma quarto della legge n. 689 del 1981 prevede che la notificazione degli estremi della violazione amministrativa può esse effettuata, con le modalità previste dal codice di procedura civile, anche da un funzionario dell'amministrazione che ha
4 accertato la violazione.
Le modalità previste dal codice di procedura civile vengono espreSSmente richiamate nella loro interezza, con l'unica deroga, imposta dalla necessità di sollecitudine degli adempimenti, della sostituzione, soltanto possibile, quale agente della notifica, di un funzionario dell'amministrazione accertatrice della violazione all'ufficiale giudiziario.
La sostituzione possibile, ma non neceSSria, dell'agente cui il codice di rito conferisce la funzione della notifica (l'ufficiale giudiziario) con un funzionario della p.a. accertatrice della violazione di legge sanzionata in via amministrativa, unitamente al richiamo di tutte le modalità previste dal codice di rito per le notifiche, ha l'unico significato di gravare il funzionario della p.a. di tutti gli adempimenti che il codice di rito prevede esclusivamente per l'ufficiale giudiziario.
È così ben legittima, in virtù del richiamo normativo ricordato, la contestazione della violazione con notifica di un atto a mezzo del servizio postale ai sensi dell'art. 149 c.p.c.; ma, in virtù dello stesso richiamo normativo (art. 149, comma 2, c.p.c.), chi esplica la funzione di agente notificatore è onerato degli adempimenti relativi, costituiti dalla redazione della relazione di notifica sia sull'originale dell'atto, sia sulla copia da inoltrare, facendo menzione in entrambe dell'ufficio postale per mezzo del quale viene spedita la copia al destinatario in plico raccomandato con avviso di ricevimento, da allegare all'originale.
Nel caso di specie risulta ex actis che il funzionario dell'amministrazione che ha eseguito la notificazione a mezzo del servizio postale, ha steso sulla copia dell'atto la relazione di notifica prevista dall'art. 3, comma primo, della richiamata legge n. 890 del 1982 (v. doc. 2 del fascicolo di primo grado del ricorrente).
Il mancato utilizzo di buste di colore verde costituisce all'evidenza una mera irregolarità, che non inficia la validità della notificazione medesima.
La busta reca la dicitura “ ed il timbro Controparte_1
”, il numero del registro cronologico ed una Controparte_2
sottoscrizione (v. doc. 2 del fascicolo di primo grado del ricorrente), sicché risultano osservate le formalità prescritte dall'art. 3 della legge n. 890 del 1982, la cui inosservanza, in ogni caso, non comporterebbe l'invalidità della notificazione e ciò perché tale adempimento non assolve, nei riguardi del destinatario, una funzione essenziale al
5 procedimento di notificazione ma risponde al solo scopo di fornire al notificante la garanzia dell'effettuazione della notifica a mezzo del servizio postale e il dato indispensabile per gli accertamenti da espletare nell'ipotesi di disguidi.
Va poi considerato che in tema di notificazione per mezzo del servizio postale, poiché
l'avviso di ricevimento è il solo documento idoneo a provare sia la consegna, sia la data di questa, sia l'identità della persona a mani della quale la consegna è stata eseguita, la mancanza di sottoscrizione dell'agente postale sull'avviso di ricevimento del piego raccomandato rende inesistente e non soltanto nulla la notificazione, rappresentando la sottoscrizione l'unico elemento valido a riferire la paternità dell'atto all'agente postale
(Cass. 08/11/2013, n. 25138; Cass. n. 17373 del 19/08/2020).
Anche sotto questo profilo la notificazione eseguita dal funzionario è pienamente valida ed efficace, in quanto in primo grado il ha prodotto in giudizio la cartolina di CP_1
ricevimento recante la sottoscrizione dell'agente postale ed attestante il ritiro del plico avvenuto in data 17.09.2021, e quindi entro il termine perentorio di novanta giorni prescritto a pena di estinzione dell'obbligazione dall'art. 14, comma quarto della legge n.
689 del 1981 (v. doc. 3 del fascicolo di primo grado del resistente).
5. Il terzo motivo di gravame è infondato.
Va in primo luogo rammentato che l'emissione dell'assegno 0682138558-10, tratto sul conto corrente di Banco S. Geminiano e S. Prospero, dell'importo di €85.860,00, che costituisce l'oggetto della violazione in questione, riguarda il pagamento delle imposte da versare, tramite il notaio dott.SS , per la stipula dell'atto di Persona_1 compravendita avente ad oggetto l'acquisto, da parte della società di cui Parte_4
è legale rappresentante, di un'unità immobiliare ad uso di abitazione, Parte_1 sita nel Comune di Cortina d'Ampezzo.
L'assegno è stato emesso in data 17.06.2021, presso lo studio del notaio rogante, immediatamente dopo la stipula del rogito.
In tale occasione, l'appellante ha emesso contestualmente, utilizzando il medesimo libretto di assegni, sia l'assegno in questione, sia l'assegno n. 0682138557-09 di €33.850,00 a pagamento del compenso spettante alla società per l'attività di mediazione Parte_2 svolta da quest'ultima di cui si dà atto nell'atto di compravendita.
6 Entrambi gli assegni sopra citati sono stati emessi con utilizzo di un libretto nel quale gli assegni non recano la clausola di non trasferibilità riportata a stampa.
Entrambi gli assegni sono stati emessi senza apposizione della clausola di non trasferibilità.
Lo sostiene che l'errore in cui è incorso non è dipeso da sua colpa, ritenendo in Parte_1
buona fede che entrambi gli assegni da lui emessi recassero la clausola di non trasferibilità, in quanto il notaio incaricato del rogito della compravendita stipulata in data 17.06.2021, ha dato atto, a pagina 4 dell'atto di compravendita, della seguente circostanza: “Euro
33.855,00 (trentatremilaottocentocinquantacinque virgola zero zero) iva inclusa pagati dalla parte acquirente società “ mediante assegno bancario “non trasferibile Parte_5
“n. 068213855709”.
L'attestazione del notaio, relativa al fatto che l'assegno emesso in favore di Parte_2
proveniente dallo stesso libretto dal quale è stato staccato l'assegno costituente
[...]
oggetto del provvedimento impugnato, era munito della clausola di non trasferibilità, avrebbe ingenerato nell'opponente la convinzione che anche l'assegno da lui successivamente emesso fosse effettivamente munito di tale clausola a stampa, inducendolo a non controllare se la clausola a stampa fosse effettivamente presente.
Egli infine deduce che, contrariamente a quanto affermato dal giudice di prime cure,
l'attestazione del notaio, avente ad oggetto la sussistenza della clausola di non trasferibilità,
è stata rilasciata prima della emissione dell'assegno oggetto di contestazione, come si evince dalla circostanza che il numero di matrice di tale assegno (068213855810) è successivo a quello (068213855709) dell'assegno oggetto della attestazione resa dal notaio.
L'esclusione, da parte del giudice di prime cure, della configurabilità dell'esimente prevista dall'art. 3 della legge n. 689 del 1981 resiste alle censure sollevate dall'appellante.
Secondo la giurisprudenza consolidata di legittimità, il principio contenuto nella L. n. 689 del 1981, art. 3 che richiede, per le violazioni colpite da sanzione amministrativa, la coscienza e volontà della condotta attiva od omissiva - sia eSS dolosa o colposa -, deve essere inteso nel senso della sufficienza dei suddetti estremi, senza che occorra la concreta dimostrazione del dolo o della colpa, atteso che la norma sanzionatrice pone una presunzione di colpa in ordine al fatto vietato a carico di colui che lo abbia commesso, riservando a questi l'onere di provare di aver agito senza colpa.
La responsabilità amministrativa è esclusa soltanto se si accerta la buona fede dell'autore
7 della violazione, in presenza di elementi positivi idonei a ingenerare nell'autore della violazione il convincimento della liceità della sua condotta e risulti che il trasgressore abbia fatto tutto quanto possibile per conformarsi al precetto di legge, onde nessun rimprovero poSS essergli mosso (v. ex plurimis Cass. n. 11777 del 18/06/2020).
Nel caso in esame la mancanza della clausola di trasferibilità sugli assegni emessi in occasione della stipula del rogito era circostanza agevolmente rivelabile dall'opponente.
E il fatto che neppure il notaio se ne sia avveduto, dando erroneamente atto nell'atto di compravendita, con riferimento all'altro assegno con numero di matrice 068213855709, che esso era munito della clausola di non trasferibilità, se può dimostrare la buona fede dello allorché ha emesso l'assegno oggetto di tale attestazione, non vale a Parte_1 scusare il suo errore allorché ha subito dopo emesso l'assegno oggetto di contestazione con numero di matrice 068213855810, per il quale il notaio non ha reso alcuna attestazione.
Dunque, non è utilmente invocabile dall'appellante la circostanza che il procedimento sanzionatorio promosso nei suoi confronti per la violazione dell'art. 49, co. 5, D. lgs. n.
231/2007 in relazione all' emissione dell'assegno n. 068213855709 è stato archiviato, in quanto tale archiviazione è avvenuta proprio in considerazione del fatto che l'autorità amministrativa ha ritenuto scusabile l'errore in quanto determinato dal comportamento tenuto dal notaio rogante con riferimento a quest'ultimo titolo.
6. Il quarto motivo di gravame è fondato.
Costituisce jus receptum che l'autorità amministrativa che ha emesso il provvedimento sanzionatorio, quando sta in giudizio personalmente o avvalendosi di un funzionario appositamente delegato (come è consentito dall'art. 23, quarto comma, della legge 24 novembre 1981 n. 689), non può ottenere la condanna dell'opponente, che sia soccombente, al pagamento degli onorari di avvocato, difettando le relative qualità nel funzionario amministrativo che sta in giudizio;
in tal caso, pertanto, in favore dell'ente possono essere liquidate le sole spese, diverse da quelle generali, che esso abbia concretamente affrontato nel giudizio, purché risultino da apposita nota (v., ex plurimis, Cass. n. 30597 del
20/12/2017).
Pertanto, nel caso di specie nulla andava liquidato in favore del , non avendo il CP_1
funzionario delegato dedotto di aver sostenuto alcuna spesa nel giudizio.
8 7. Attesa la parziale soccombenza reciproca, le spese del presente grado di giudizio vengono compensate in ragione di un terzo e poste a carico dell'appellante per la quota residua, che si liquida come in dispositivo.
P. Q. M.
La Corte d'Appello di Venezia, definitivamente pronunziando contrariis rejectis, in parziale accoglimento dell'appello ed in parziale riforma del dispositivo della sentenza impugnata, che conferma quanto al resto:
1) dichiara non doversi fare luogo alla liquidazione delle spese processuali del giudizio di primo grado;
2) compensa in ragione di un terzo le spese del presente grado di giudizio e condanna parte appellante a rifondere a parte appellata la quota residua, che si liquida in €1.000,00 per compensi, oltre a spese generali nella misura del 15%, IVA e CPA come per legge.
Cosi deciso in Venezia, nella Camera di Consiglio dell'01.04.2025.
Il Consigliere estensore
Enrico Schiavon
Il Presidente
Caterina PaSSrelli
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REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
LA CORTE D'APPELLO DI VENEZIA
SEZIONE SECONDA CIVILE composta dai seguenti Magistrati dott. Caterina PaSSrelli Presidente dott. Enrico Schiavon Consigliere estensore dott. Elena Garbo Consigliere
ha pronunciato la seguente
S E N T E N Z A nella causa civile in grado di appello iscritta al n. 1050 del ruolo generale dell'anno 2024 promoSS da
(C.F. Parte_1 C.F._1
appellante rappresentato e difeso dall'avv. Giovanni Zacchino contro
(C.F. Controparte_1 P.IVA_1
appellato rappresentato e difeso dall'Avvocatura Distrettuale dello Stato
Oggetto: appello avverso la sentenza n. 68/2024 del Tribunale di Belluno emeSS e depositata in data 13.02.2024.
Conclusioni di parte appellante:
1 “Voglia l'Ill.ma Corte di Appello adita, in riforma della sentenza del Tribunale Belluno n.
68/2024, emeSS e pubblicata in data 13.02.2024, nel giudizio n. 758/2022 R.G., ed in accoglimento dell'appello proposto, dichiarare nullo, invalido e comunque inefficace il decreto n. 808642/A emesso dal
Controparte_2
in data 25.05.2022, nonché dichiarare nulli, invalidi e comunque inefficaci gli atti tutti antecedenti, preordinati, consequenziali, e comunque connessi al relativo procedimento;
- con vittoria di spese e compensi.
In via istruttoria,
- chiede ammettersi prova per testi sul seguente capitolo:
1) vero che l'assegno bancario n. 0682138558-10 è stato emesso, in favore della DO.SS
, in data 17.06.2021, presso lo Studio del Notaio DO.SS Persona_1 Per_1
, contestualmente all'assegno n. 0682138557-09, emesso in favore di
[...] Parte_2
in occasione della stipula dell'atto di compravendita in pari data avente ad oggetto
[...]
l'unità immobiliare ad uso abitazione sita in Cortina d'Ampezzo – Loc. Cianderies in atti quale doc. 3; indica a teste il Sig. , presso con sede in Testimone_1 Parte_2
Roma, Via Cola di Rienzo n. 212”.
Conclusioni di parte appellata:
“- in tutti i casi respingere integralmente l'appello, in quanto inammissibile e/o infondato in fatto ed in diritto, per le ragioni sopra esposte, nonché respingere l'originario ricorso proposto - comunque respingere integralmente l'appello, in quanto inammissibile e/o infondato in fatto ed in diritto, per le ragioni sopra esposte, nonché respingere l'originario ricorso proposto
- il tutto con vittoria di spese, competenze ed onorari relativi ad entrambi i gradi di giudizio”.
MOTIVI DELLA DECISIONE
1. Con ricorso ex art. 6 del D.Lgs. 150/2011, depositato in data 20.07.2022, Parte_1
proponeva opposizione avverso il decreto n. 808642/A emesso dal
[...] [...]
[..
[...] [
in data Controparte_3
25.05.2022 e ricevuto in data 22.06.2022, con il quale gli era stato ingiunto di pagare la sanzione amministrativa pecuniaria dell'importo di €2.020,00 per avere trasferito in data
17.06.2021 la somma di €85.860,00 a mezzo dell'assegno bancario n. 0682138558-10 privo della clausola di non trasferibilità, in violazione dell'art. 49, comma 5 del decreto legislativo n. 231 del 21.11.2007.
Si costituiva il chiedendo il rigetto Controparte_1 dell'opposizione.
Con la sentenza in epigrafe indicata il Tribunale di Belluno rigettava l'opposizione e condannava l'opponente a rifondere alla controparte le spese di lite.
2. Avverso l'indicata pronuncia ha interposto tempestivo appello, Parte_1
affidato a quattro motivi di gravame.
2.1 Con il primo motivo afferma che il tribunale ha errato laddove, dopo aver accertato che la notifica della contestazione della infrazione amministrativa, avvenuta a mezzo del servizio postale mediante invio di raccomandata ordinaria con avviso di ricevimento, era stata eseguita in violazione degli artt. 2, 3 e 8 della legge n. 890/1982, ha ritenuto che tale notifica non sia affetta da inesistenza.
Sostiene che dall'inesistenza della notifica del verbale di contestazione discende l'estinzione della violazione in questione, per effetto del decorso del termine di 90 giorni previsto dall'art. 14 della legge n. 689/1981, e la conseguente nullità del decreto opposto.
2.2 Con il secondo motivo contesta la sentenza nella parte in cui ha escluso che la notifica della contestazione sia affetta da nullità ed ha statuito che, in ogni caso, la nullità della notifica risulterebbe sanata, ai sensi dell'art. 156, comma 3, c.p.c., per raggiungimento dello scopo dell'atto.
2.3 Con il terzo motivo censura l'errore in cui è incorso il tribunale per avere ritenuto l'inesistenza dell'esimente di cui all'art. 3, comma 2, della legge n. 689/1981, fondando il proprio convincimento sulla fallace considerazione che “l'emissione degli assegni è stata
3 fatta prima e comunque indipendentemente da quanto poi il Notaio ha riportato nell'atto di compravendita” e che “l'indicazione nel contratto di compravendita della clausola di non trasferibilità per assegno diverso, pur tratto dal medesimo libretto, non fa si che venga meno l'illecito amministrativo in quanto gli assegni erano già stati emessi e sottoscritti”.
2.4 Con il quarto motivo denuncia l'erroneità del capo della sentenza che l'ha condannato alla rifusione delle spese di lite, avendo il primo giudice omesso di rilevare che il CP_1
si era costituito in giudizio a mezzo del direttore generale della
[...]
ed a mezzo di un funzionario presso la medesima Parte_3
, e che, per giurisprudenza costante, quando l'autorità Controparte_2
amministrativa che ha emesso il provvedimento sanzionatori sta in giudizio personalmente o avvalendosi di un funzionario appositamente delegato, non può ottenere la condanna dell'opponente, che sia soccombente, al pagamento degli onorari di avvocato, difettando le relative qualità nel funzionario amministrativo che sta in giudizio, essendo liquidabili in favore dell'ente solo le spese, diverse da quelle generali, che abbia concretamente affrontato in quel giudizio e purché risultino da apposita nota.
3. Il si è costituito, chiedendo il rigetto del Controparte_1
gravame e la conferma della sentenza impugnata.
4. I primi due motivi di gravame, che possono essere esaminati congiuntamente in quanto strettamente connessi, sono infondati.
Secondo l'appellante, la notifica a mezzo posta della contestazione dell'infrazione è inesistente o comunque nulla poiché avvenuta in violazione degli artt. 2, 3 e 8 della legge n.
890 del 1982, in quanto la busta non era di colore verde come prescritto dall'art. 2 per la notificazione degli atti giudiziari, né recava la sottoscrizione dell'ufficiale incaricato della notifica ai sensi dell'art. 3 e perché non sarebbe stata inviata la raccomandata con la notizia dell'avvenuto deposito del plico in violazione dell'art. 8.
L'art. 14, comma quarto della legge n. 689 del 1981 prevede che la notificazione degli estremi della violazione amministrativa può esse effettuata, con le modalità previste dal codice di procedura civile, anche da un funzionario dell'amministrazione che ha
4 accertato la violazione.
Le modalità previste dal codice di procedura civile vengono espreSSmente richiamate nella loro interezza, con l'unica deroga, imposta dalla necessità di sollecitudine degli adempimenti, della sostituzione, soltanto possibile, quale agente della notifica, di un funzionario dell'amministrazione accertatrice della violazione all'ufficiale giudiziario.
La sostituzione possibile, ma non neceSSria, dell'agente cui il codice di rito conferisce la funzione della notifica (l'ufficiale giudiziario) con un funzionario della p.a. accertatrice della violazione di legge sanzionata in via amministrativa, unitamente al richiamo di tutte le modalità previste dal codice di rito per le notifiche, ha l'unico significato di gravare il funzionario della p.a. di tutti gli adempimenti che il codice di rito prevede esclusivamente per l'ufficiale giudiziario.
È così ben legittima, in virtù del richiamo normativo ricordato, la contestazione della violazione con notifica di un atto a mezzo del servizio postale ai sensi dell'art. 149 c.p.c.; ma, in virtù dello stesso richiamo normativo (art. 149, comma 2, c.p.c.), chi esplica la funzione di agente notificatore è onerato degli adempimenti relativi, costituiti dalla redazione della relazione di notifica sia sull'originale dell'atto, sia sulla copia da inoltrare, facendo menzione in entrambe dell'ufficio postale per mezzo del quale viene spedita la copia al destinatario in plico raccomandato con avviso di ricevimento, da allegare all'originale.
Nel caso di specie risulta ex actis che il funzionario dell'amministrazione che ha eseguito la notificazione a mezzo del servizio postale, ha steso sulla copia dell'atto la relazione di notifica prevista dall'art. 3, comma primo, della richiamata legge n. 890 del 1982 (v. doc. 2 del fascicolo di primo grado del ricorrente).
Il mancato utilizzo di buste di colore verde costituisce all'evidenza una mera irregolarità, che non inficia la validità della notificazione medesima.
La busta reca la dicitura “ ed il timbro Controparte_1
”, il numero del registro cronologico ed una Controparte_2
sottoscrizione (v. doc. 2 del fascicolo di primo grado del ricorrente), sicché risultano osservate le formalità prescritte dall'art. 3 della legge n. 890 del 1982, la cui inosservanza, in ogni caso, non comporterebbe l'invalidità della notificazione e ciò perché tale adempimento non assolve, nei riguardi del destinatario, una funzione essenziale al
5 procedimento di notificazione ma risponde al solo scopo di fornire al notificante la garanzia dell'effettuazione della notifica a mezzo del servizio postale e il dato indispensabile per gli accertamenti da espletare nell'ipotesi di disguidi.
Va poi considerato che in tema di notificazione per mezzo del servizio postale, poiché
l'avviso di ricevimento è il solo documento idoneo a provare sia la consegna, sia la data di questa, sia l'identità della persona a mani della quale la consegna è stata eseguita, la mancanza di sottoscrizione dell'agente postale sull'avviso di ricevimento del piego raccomandato rende inesistente e non soltanto nulla la notificazione, rappresentando la sottoscrizione l'unico elemento valido a riferire la paternità dell'atto all'agente postale
(Cass. 08/11/2013, n. 25138; Cass. n. 17373 del 19/08/2020).
Anche sotto questo profilo la notificazione eseguita dal funzionario è pienamente valida ed efficace, in quanto in primo grado il ha prodotto in giudizio la cartolina di CP_1
ricevimento recante la sottoscrizione dell'agente postale ed attestante il ritiro del plico avvenuto in data 17.09.2021, e quindi entro il termine perentorio di novanta giorni prescritto a pena di estinzione dell'obbligazione dall'art. 14, comma quarto della legge n.
689 del 1981 (v. doc. 3 del fascicolo di primo grado del resistente).
5. Il terzo motivo di gravame è infondato.
Va in primo luogo rammentato che l'emissione dell'assegno 0682138558-10, tratto sul conto corrente di Banco S. Geminiano e S. Prospero, dell'importo di €85.860,00, che costituisce l'oggetto della violazione in questione, riguarda il pagamento delle imposte da versare, tramite il notaio dott.SS , per la stipula dell'atto di Persona_1 compravendita avente ad oggetto l'acquisto, da parte della società di cui Parte_4
è legale rappresentante, di un'unità immobiliare ad uso di abitazione, Parte_1 sita nel Comune di Cortina d'Ampezzo.
L'assegno è stato emesso in data 17.06.2021, presso lo studio del notaio rogante, immediatamente dopo la stipula del rogito.
In tale occasione, l'appellante ha emesso contestualmente, utilizzando il medesimo libretto di assegni, sia l'assegno in questione, sia l'assegno n. 0682138557-09 di €33.850,00 a pagamento del compenso spettante alla società per l'attività di mediazione Parte_2 svolta da quest'ultima di cui si dà atto nell'atto di compravendita.
6 Entrambi gli assegni sopra citati sono stati emessi con utilizzo di un libretto nel quale gli assegni non recano la clausola di non trasferibilità riportata a stampa.
Entrambi gli assegni sono stati emessi senza apposizione della clausola di non trasferibilità.
Lo sostiene che l'errore in cui è incorso non è dipeso da sua colpa, ritenendo in Parte_1
buona fede che entrambi gli assegni da lui emessi recassero la clausola di non trasferibilità, in quanto il notaio incaricato del rogito della compravendita stipulata in data 17.06.2021, ha dato atto, a pagina 4 dell'atto di compravendita, della seguente circostanza: “Euro
33.855,00 (trentatremilaottocentocinquantacinque virgola zero zero) iva inclusa pagati dalla parte acquirente società “ mediante assegno bancario “non trasferibile Parte_5
“n. 068213855709”.
L'attestazione del notaio, relativa al fatto che l'assegno emesso in favore di Parte_2
proveniente dallo stesso libretto dal quale è stato staccato l'assegno costituente
[...]
oggetto del provvedimento impugnato, era munito della clausola di non trasferibilità, avrebbe ingenerato nell'opponente la convinzione che anche l'assegno da lui successivamente emesso fosse effettivamente munito di tale clausola a stampa, inducendolo a non controllare se la clausola a stampa fosse effettivamente presente.
Egli infine deduce che, contrariamente a quanto affermato dal giudice di prime cure,
l'attestazione del notaio, avente ad oggetto la sussistenza della clausola di non trasferibilità,
è stata rilasciata prima della emissione dell'assegno oggetto di contestazione, come si evince dalla circostanza che il numero di matrice di tale assegno (068213855810) è successivo a quello (068213855709) dell'assegno oggetto della attestazione resa dal notaio.
L'esclusione, da parte del giudice di prime cure, della configurabilità dell'esimente prevista dall'art. 3 della legge n. 689 del 1981 resiste alle censure sollevate dall'appellante.
Secondo la giurisprudenza consolidata di legittimità, il principio contenuto nella L. n. 689 del 1981, art. 3 che richiede, per le violazioni colpite da sanzione amministrativa, la coscienza e volontà della condotta attiva od omissiva - sia eSS dolosa o colposa -, deve essere inteso nel senso della sufficienza dei suddetti estremi, senza che occorra la concreta dimostrazione del dolo o della colpa, atteso che la norma sanzionatrice pone una presunzione di colpa in ordine al fatto vietato a carico di colui che lo abbia commesso, riservando a questi l'onere di provare di aver agito senza colpa.
La responsabilità amministrativa è esclusa soltanto se si accerta la buona fede dell'autore
7 della violazione, in presenza di elementi positivi idonei a ingenerare nell'autore della violazione il convincimento della liceità della sua condotta e risulti che il trasgressore abbia fatto tutto quanto possibile per conformarsi al precetto di legge, onde nessun rimprovero poSS essergli mosso (v. ex plurimis Cass. n. 11777 del 18/06/2020).
Nel caso in esame la mancanza della clausola di trasferibilità sugli assegni emessi in occasione della stipula del rogito era circostanza agevolmente rivelabile dall'opponente.
E il fatto che neppure il notaio se ne sia avveduto, dando erroneamente atto nell'atto di compravendita, con riferimento all'altro assegno con numero di matrice 068213855709, che esso era munito della clausola di non trasferibilità, se può dimostrare la buona fede dello allorché ha emesso l'assegno oggetto di tale attestazione, non vale a Parte_1 scusare il suo errore allorché ha subito dopo emesso l'assegno oggetto di contestazione con numero di matrice 068213855810, per il quale il notaio non ha reso alcuna attestazione.
Dunque, non è utilmente invocabile dall'appellante la circostanza che il procedimento sanzionatorio promosso nei suoi confronti per la violazione dell'art. 49, co. 5, D. lgs. n.
231/2007 in relazione all' emissione dell'assegno n. 068213855709 è stato archiviato, in quanto tale archiviazione è avvenuta proprio in considerazione del fatto che l'autorità amministrativa ha ritenuto scusabile l'errore in quanto determinato dal comportamento tenuto dal notaio rogante con riferimento a quest'ultimo titolo.
6. Il quarto motivo di gravame è fondato.
Costituisce jus receptum che l'autorità amministrativa che ha emesso il provvedimento sanzionatorio, quando sta in giudizio personalmente o avvalendosi di un funzionario appositamente delegato (come è consentito dall'art. 23, quarto comma, della legge 24 novembre 1981 n. 689), non può ottenere la condanna dell'opponente, che sia soccombente, al pagamento degli onorari di avvocato, difettando le relative qualità nel funzionario amministrativo che sta in giudizio;
in tal caso, pertanto, in favore dell'ente possono essere liquidate le sole spese, diverse da quelle generali, che esso abbia concretamente affrontato nel giudizio, purché risultino da apposita nota (v., ex plurimis, Cass. n. 30597 del
20/12/2017).
Pertanto, nel caso di specie nulla andava liquidato in favore del , non avendo il CP_1
funzionario delegato dedotto di aver sostenuto alcuna spesa nel giudizio.
8 7. Attesa la parziale soccombenza reciproca, le spese del presente grado di giudizio vengono compensate in ragione di un terzo e poste a carico dell'appellante per la quota residua, che si liquida come in dispositivo.
P. Q. M.
La Corte d'Appello di Venezia, definitivamente pronunziando contrariis rejectis, in parziale accoglimento dell'appello ed in parziale riforma del dispositivo della sentenza impugnata, che conferma quanto al resto:
1) dichiara non doversi fare luogo alla liquidazione delle spese processuali del giudizio di primo grado;
2) compensa in ragione di un terzo le spese del presente grado di giudizio e condanna parte appellante a rifondere a parte appellata la quota residua, che si liquida in €1.000,00 per compensi, oltre a spese generali nella misura del 15%, IVA e CPA come per legge.
Cosi deciso in Venezia, nella Camera di Consiglio dell'01.04.2025.
Il Consigliere estensore
Enrico Schiavon
Il Presidente
Caterina PaSSrelli
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