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Sentenza 31 ottobre 2025
Sentenza 31 ottobre 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Taranto, sentenza 31/10/2025, n. 2308 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Taranto |
| Numero : | 2308 |
| Data del deposito : | 31 ottobre 2025 |
Testo completo
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
Il Tribunale di Taranto, Prima Sezione Civile, composto dai Sigg. Magistrati:
Martino Casavola - Presidente rel.
IZ NI - IU
Anna Carbonara - IU
ha emesso la seguente:
S E N T E N Z A
nel procedimento civile in primo grado, iscritto al n. 2862/2024 del R.G., avente ad oggetto: modifica delle condizioni di divorzio, promosso
DA
, rappresentato e difeso dall'avv. Pontrelli NI, come da Parte_1
mandato in atti;
RICORRENTE
E
rappresentati e difesi dall'avv. Mingolla NI, Controparte_1
come da mandato in atti;
RESISTENTI
con l'intervento del Pubblico Ministero in sede
-INTERVENTORE EX LEGE-
MOTIVI DELLA DECISIONE Con ricorso depositato in data 21.06.2024, , premesso che con Parte_1
sentenza n. 1091/2021 pubblicata il 04.05.2021, il Tribunale di Taranto aveva pronunziato la cessazione degli effetti civili del matrimonio contratto con
[...]
e che in tale sede venivano confermate le condizioni di cui alla CP_2
separazione consensuale omologata in data 09.11.2006, adiva questo Tribunale
per veder modificate le condizioni economiche previste nel predetto provvedimento;
in particolare, chiedeva fosse revocato il contributo economico posto a suo carico per il mantenimento del figlio NI, atteso che lo stesso,
ormai ventinovenne, si era ormai da tempo laureato in giurisprudenza ed aveva nel settembre dell'anno 2024 superato gli esami di abilitazione alla professione di avvocato;
riferiva inoltre che il figlio percepiva una pensione di invalidità
civile di circa 300,00 euro.
Instauratosi il contraddittorio, il resistente, pur confermando di essersi abilitato alla professione forense, negava di aver conseguito l'autosufficienza economica,
sottolineando di non riuscire ancora a trarre dalla propria attività risorse sufficienti al proprio mantenimento, tanto da aver rinunziato all'iscrizione nell'apposito albo;
sulla scorta di tali circostanze, chiedeva confermarsi il contributo economico previsto in suo favore.
All'udienza del 23.10.2024 il giudice formulava alle parti una proposta conciliativa che non sortiva esito positivo;
all'udienza del 17.09.2025 la causa veniva riservata per la decisione.
Tanto premesso in fatto, passando all'esame del merito della controversia,
ritiene il collegio l'opportunità di premettere, quanto all'assegno di mantenimento previsto in favore del figlio NI, che, secondo la giurisprudenza del Supremo Collegio, i presupposti su cui si fonda il persistere del diritto al mantenimento del figlio maggiorenne sono integrati: a) dall'età del figlio, destinata a rilevare in un rapporto di proporzionalità inversa per il quale,
all'età progressivamente più elevata dell'avente diritto, si accompagna,
tendenzialmente e nel concorso degli altri presupposti, il venir meno del diritto al conseguimento del mantenimento;
b) dall'effettivo raggiungimento di un livello di competenza professionale e tecnica del figlio e dal suo impegno rivolto al reperimento di una occupazione nel mercato del lavoro (cfr. Cass. n.
17644/2023, Cass. n. 10450/2022; Cass. n. 38366/2021).
Secondo la Suprema Corte, il giudice deve dunque valutare con criteri proporzionalmente crescenti in rapporto all'età dei figli beneficiari le circostanze che giustificano il permanere del suddetto obbligo, fermo restando che esso non può protrarsi oltre ragionevoli limiti di tempo e di misura;
in sostanza, il diritto del figlio maggiorenne ad essere mantenuto dai genitori si giustifica nei limiti del perseguimento di un progetto educativo e formativo, nel rispetto delle sue capacità ed aspirazioni, e ciò comporta che l'obbligo di corrispondere un assegno di mantenimento cessa qualora venga dimostrato l'avvenuto ingresso dei figli nel mondo del lavoro, seppure con lavori saltuari ed a tempo determinato.
Il figlio divenuto maggiorenne non ha inoltre un diritto perenne al mantenimento da parte del genitore divorziato (o separato), atteso che “il figlio di genitori
divorziati, che abbia ampiamente superato la maggiore età, e non abbia
reperito, pur spendendo il conseguito titolo professionale sul mercato del
lavoro, una occupazione lavorativa stabile o che, comunque, lo remuneri in
misura tale da renderlo economicamente autosufficiente, non può soddisfare
l'esigenza ad una vita dignitosa, alla cui realizzazione ogni giovane adulto deve
aspirare, mediante l'attuazione dell'obbligo di mantenimento del genitore, bensì
attraverso i diversi strumenti di ausilio, ormai di dimensione sociale, che sono
finalizzati ad assicurare sostegno al reddito, ferma restando l'obbligazione alimentare da azionarsi nell'ambito familiare per supplire ad ogni più essenziale
esigenza di vita dell'individuo bisognoso”. (cfr. Cassazione civile sez. I, 07/
10/2022, n. 29264).
Con sentenza n. 26875 del 20.09.2023 la Corte di Cassazione ha poi statuito che,
ai fini dell'accoglimento della domanda volta alla previsione dell'assegno, così
come del permanere dell'obbligo a fronte dell'istanza di revoca dello stesso da parte del genitore, è onere dell'avente diritto provare non solo la mancanza di indipendenza economica, precondizione del diritto preteso, ma anche di avere curato, con ogni possibile impegno, la propria preparazione, professionale o tecnica, e di essersi con pari impegno attivato nella ricerca di un lavoro.
Ciò posto, osserva il Tribunale che nel caso di specie, all'esito della istruttoria documentale espletata e dalle dichiarazioni rese dalle parti, è emerso che il figlio
NI, ormai trentenne, al termine del percorso formativo prescelto, ha conseguito il titolo di avvocato.
Ritiene il collegio che il percorso intrapreso, la frequentazione di studi professionali e di corsi specializzanti (nel caso di specie, master post-
universitario) costituiscano elementi chiaramente sintomatici nella fattispecie del raggiungimento da parte del figlio maggiorenne di un sufficiente livello di competenza professionale e tecnica e, quindi, del suo conclamato ingresso nel mercato del lavoro.
Giova inoltre rilevare che egli percepisce una pensione di invalidità, utile ad integrare i propri redditi.
Pertanto, in ossequio ai principi espressi dalla citata giurisprudenza di legittimità, sussistono oggi i presupposti per revocare l'assegno di mantenimento previsto in favore del convenuto.
La natura della controversia giustifica la compensazione delle spese di lite.
P. Q. M.
Il Tribunale, definitivamente pronunziando, a modifica della sentenza di cessazione degli effetti civili del matrimonio n.1091/2021 pronunziata dal
Tribunale di Taranto e pubblicata il 04.05.2021, così provvede:
1. revoca con decorrenza dalla data della presente pronunzia l'assegno posto a carico di a titolo di concorso per il mantenimento del figlio Parte_1
NI;
2. compensa tra le parti le spese processuali.
Così deciso in Taranto, nella camera di consiglio del 31.10.2025
IL PRESIDENTE rel.
dott. Martino Casavola