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Sentenza 14 ottobre 2025
Sentenza 14 ottobre 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Foggia, sentenza 14/10/2025, n. 1725 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Foggia |
| Numero : | 1725 |
| Data del deposito : | 14 ottobre 2025 |
Testo completo
N.R.G. 7129/2020
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE ORDINARIO di FOGGIA
Contenzioso - SECONDA SEZIONE CIVILE
Il Tribunale di Foggia, in composizione monocratica nella persona del Giudice dott.ssa LL EA, ha pronunciato la seguente
SENTENZA
nella causa civile di I Grado iscritta al n. r.g. 7129/2020 promossa da:
, rappresentata e difesa dall'Avv. PASQUALE Parte_1
SPAGNOLI, giusta procura in atti;
attrice contro
; Controparte_1
convenuto contumace
CONCLUSIONI: come da note di trattazione scritta rassegnate all'udienza del
13.10.2025, trattata in forma scritta ai sensi dell'art. 127 ter c.p.c.
Concisa esposizione delle ragioni di fatto e di diritto della decisione
Nei limiti della dovuta esposizione delle ragioni di fatto e di diritto della decisione in termini succinti ed essenziali (artt. 132 c.p.c. e 118 disp. att. c.p.c.), le posizioni delle parti e l'iter del processo possono sinteticamente riepilogarsi come segue.
Con atto di citazione ritualmente notificato, ha convenuto in Parte_1
giudizio in qualità di formale titolare del diritto di Controparte_1
pagina 1 di 4 comproprietà indivisa per 1/8 sull'immobile sito a San Marco in Lamis alla via Orto
Monaco n. 6, attualmente censito in Catasto al fg. 92, p.lla 3035, sub 1, z.c.
1. cat.
A6, cons. 1 vano, rendita € 32,54, esponendo di aver esercitato pacificamente, pubblicamente, continuativamente e senza opposizione alcuna per oltre vent'anni dal gennaio 1999, il possesso completo dell'intero immobile (essendo già proprietaria dei restanti 7/8) nel disinteresse dell'altro comproprietario.
Ha chiesto, di conseguenza, che fosse riconosciuto e dichiarato in suo favore l'acquisto del diritto di proprietà dell'intero cespite in questione per intervenuta usucapione ordinaria ventennale.
Dichiarata la contumacia del convenuto (ord. 28.7.20219), la causa è stata istruita mediante produzioni documentali nonché a mezzo di prove testimoniali espletate all'udienza del 6.12.2023, ed all'esito di tali risultanze processuali la domanda principale può ritenersi fondata e, dunque, meritevole di accoglimento nei termini di seguito esposti.
Com'è noto, requisito legalmente richiesto ai fini dell'usucapione ordinaria di diritti reali su beni immobili è dato dal suo possesso ventennale, possesso che deve ulteriormente rivestire i requisiti della continuità, della non interruzione, della pacificità e della pubblicità (artt. 1158, 1163,1167 c.c.). Ai fini poi dell'accertamento del diritto usucapito (es. proprietà, usufrutto, ecc.) occorre far riferimento al tipo di attività fattualmente svolta sul bene, onde accertare ad immagine di quale diritto detta attività viene ad essere esercitata.
Ciò premesso, dalle risultanze processuali emerge che in effetti l'attrice ha posseduto uti dominus, per oltre venti anni, l'intero cespite oggetto del presente giudizio, sullo stesso esercitando in modo esclusivo, continuo, ininterrotto, pacifico, pubblico e non equivoco la propria signoria di fatto.
Difatti, oltre ai numerosi elementi indiziari documentali (cfr. all. 5 fascicolo attoreo), le dichiarazioni rese dai testi e (senza che siano emersi Tes_1 Tes_2 Tes_3
concreti sospetti di inattendibilità, trattandosi oltretutto di soggetti sostanzialmente indifferenti) hanno confermato in pieno le allegazioni attoree relative alla pagina 2 di 4 occupazione continuativa dell'intero cespite da parte dell'odierna attrice nel sostanziale disinteresse di altri soggetti, ed all'effettuazione da parte sua di ogni opera di manutenzione ordinaria e straordinaria, attività senza dubbio espressive dell'animus rem sibi habendi (si veda Cass. civ., n. 1530/2000 e successive pronunzie conformi).
Tali univoche risultanze istruttorie consentono a questo giudicante di ritenere anzitutto sussistente, nella specie, questione di usucapione non già di qualunque altro diritto reale limitato, quanto, piuttosto, del diritto di proprietà del predetto immobile, tenuto conto altresì che, come la Suprema Corte ha più volte precisato, in mancanza di una diversa prova deve ritenersi che il potere di fatto sia esercitato nella specie più efficace, vale a dire con l'immagine della proprietà.
Nè, del resto, sono emersi elementi tali da far ritenere che l'attrice abbia acquisito e/o mantenuto il possesso ad immagine del diritto di proprietà con violenza o clandestinità.
Dalle argomentazioni fino ad ora esposte consegue la dichiarazione che l'attrice è divenuta piena proprietaria, a titolo di usucapione, dell'intero cespite sopra descritto, avendolo posseduto uti dominus per oltre un ventennio.
Nulla deve invece essere disposto circa la trascrizione della presente sentenza nei registri immobiliari, in quanto tali adempimenti si configurano come semplici oneri a carico della parte interessata, attivabili pertanto, successivamente all'emanazione della presente sentenza, dietro sua autonoma iniziativa a cui il conservatore non potrebbe opporsi (si veda sul punto Cass. civ., II sez., n. 16583 dell'11.8.2005 in relazione all'art. 2651 c.c.).
La mancanza di qualsivoglia opposizione da parte del soggetto convenuto giustifica la compensazione delle spese di lite, come tra l'altro espressamente richiesto in tal senso dall'attrice.
P.Q.M.
Il Tribunale, definitivamente pronunciando, ogni contraria istanza, eccezione, deduzione disattesa, così provvede: pagina 3 di 4 1. dichiara che , nata a San Marco in [...] il Parte_1
10.9.1954 (c.f. , è divenuta piena proprietaria, a titolo C.F._1
di usucapione, anche della quota ideale e indivisa di 1/8 (formalmente intestata a ) sull'immobile sito a San Marco in Controparte_1
Lamis alla via Orto Monaco n. 6, attualmente censito in Catasto al fg. 92, p.lla
3035, sub 1, z.c.
1. cat. A6, cons. 1 vano, rendita € 32,54, avendo posseduto l'intero cespite uti dominus pacificamente, pubblicamente, continuativamente e senza opposizione alcuna per oltre un ventennio;
2. compensa integralmente le spese di lite tra le parti.
Foggia, 14.10.2025
IL GIUDICE
LL EA
pagina 4 di 4
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE ORDINARIO di FOGGIA
Contenzioso - SECONDA SEZIONE CIVILE
Il Tribunale di Foggia, in composizione monocratica nella persona del Giudice dott.ssa LL EA, ha pronunciato la seguente
SENTENZA
nella causa civile di I Grado iscritta al n. r.g. 7129/2020 promossa da:
, rappresentata e difesa dall'Avv. PASQUALE Parte_1
SPAGNOLI, giusta procura in atti;
attrice contro
; Controparte_1
convenuto contumace
CONCLUSIONI: come da note di trattazione scritta rassegnate all'udienza del
13.10.2025, trattata in forma scritta ai sensi dell'art. 127 ter c.p.c.
Concisa esposizione delle ragioni di fatto e di diritto della decisione
Nei limiti della dovuta esposizione delle ragioni di fatto e di diritto della decisione in termini succinti ed essenziali (artt. 132 c.p.c. e 118 disp. att. c.p.c.), le posizioni delle parti e l'iter del processo possono sinteticamente riepilogarsi come segue.
Con atto di citazione ritualmente notificato, ha convenuto in Parte_1
giudizio in qualità di formale titolare del diritto di Controparte_1
pagina 1 di 4 comproprietà indivisa per 1/8 sull'immobile sito a San Marco in Lamis alla via Orto
Monaco n. 6, attualmente censito in Catasto al fg. 92, p.lla 3035, sub 1, z.c.
1. cat.
A6, cons. 1 vano, rendita € 32,54, esponendo di aver esercitato pacificamente, pubblicamente, continuativamente e senza opposizione alcuna per oltre vent'anni dal gennaio 1999, il possesso completo dell'intero immobile (essendo già proprietaria dei restanti 7/8) nel disinteresse dell'altro comproprietario.
Ha chiesto, di conseguenza, che fosse riconosciuto e dichiarato in suo favore l'acquisto del diritto di proprietà dell'intero cespite in questione per intervenuta usucapione ordinaria ventennale.
Dichiarata la contumacia del convenuto (ord. 28.7.20219), la causa è stata istruita mediante produzioni documentali nonché a mezzo di prove testimoniali espletate all'udienza del 6.12.2023, ed all'esito di tali risultanze processuali la domanda principale può ritenersi fondata e, dunque, meritevole di accoglimento nei termini di seguito esposti.
Com'è noto, requisito legalmente richiesto ai fini dell'usucapione ordinaria di diritti reali su beni immobili è dato dal suo possesso ventennale, possesso che deve ulteriormente rivestire i requisiti della continuità, della non interruzione, della pacificità e della pubblicità (artt. 1158, 1163,1167 c.c.). Ai fini poi dell'accertamento del diritto usucapito (es. proprietà, usufrutto, ecc.) occorre far riferimento al tipo di attività fattualmente svolta sul bene, onde accertare ad immagine di quale diritto detta attività viene ad essere esercitata.
Ciò premesso, dalle risultanze processuali emerge che in effetti l'attrice ha posseduto uti dominus, per oltre venti anni, l'intero cespite oggetto del presente giudizio, sullo stesso esercitando in modo esclusivo, continuo, ininterrotto, pacifico, pubblico e non equivoco la propria signoria di fatto.
Difatti, oltre ai numerosi elementi indiziari documentali (cfr. all. 5 fascicolo attoreo), le dichiarazioni rese dai testi e (senza che siano emersi Tes_1 Tes_2 Tes_3
concreti sospetti di inattendibilità, trattandosi oltretutto di soggetti sostanzialmente indifferenti) hanno confermato in pieno le allegazioni attoree relative alla pagina 2 di 4 occupazione continuativa dell'intero cespite da parte dell'odierna attrice nel sostanziale disinteresse di altri soggetti, ed all'effettuazione da parte sua di ogni opera di manutenzione ordinaria e straordinaria, attività senza dubbio espressive dell'animus rem sibi habendi (si veda Cass. civ., n. 1530/2000 e successive pronunzie conformi).
Tali univoche risultanze istruttorie consentono a questo giudicante di ritenere anzitutto sussistente, nella specie, questione di usucapione non già di qualunque altro diritto reale limitato, quanto, piuttosto, del diritto di proprietà del predetto immobile, tenuto conto altresì che, come la Suprema Corte ha più volte precisato, in mancanza di una diversa prova deve ritenersi che il potere di fatto sia esercitato nella specie più efficace, vale a dire con l'immagine della proprietà.
Nè, del resto, sono emersi elementi tali da far ritenere che l'attrice abbia acquisito e/o mantenuto il possesso ad immagine del diritto di proprietà con violenza o clandestinità.
Dalle argomentazioni fino ad ora esposte consegue la dichiarazione che l'attrice è divenuta piena proprietaria, a titolo di usucapione, dell'intero cespite sopra descritto, avendolo posseduto uti dominus per oltre un ventennio.
Nulla deve invece essere disposto circa la trascrizione della presente sentenza nei registri immobiliari, in quanto tali adempimenti si configurano come semplici oneri a carico della parte interessata, attivabili pertanto, successivamente all'emanazione della presente sentenza, dietro sua autonoma iniziativa a cui il conservatore non potrebbe opporsi (si veda sul punto Cass. civ., II sez., n. 16583 dell'11.8.2005 in relazione all'art. 2651 c.c.).
La mancanza di qualsivoglia opposizione da parte del soggetto convenuto giustifica la compensazione delle spese di lite, come tra l'altro espressamente richiesto in tal senso dall'attrice.
P.Q.M.
Il Tribunale, definitivamente pronunciando, ogni contraria istanza, eccezione, deduzione disattesa, così provvede: pagina 3 di 4 1. dichiara che , nata a San Marco in [...] il Parte_1
10.9.1954 (c.f. , è divenuta piena proprietaria, a titolo C.F._1
di usucapione, anche della quota ideale e indivisa di 1/8 (formalmente intestata a ) sull'immobile sito a San Marco in Controparte_1
Lamis alla via Orto Monaco n. 6, attualmente censito in Catasto al fg. 92, p.lla
3035, sub 1, z.c.
1. cat. A6, cons. 1 vano, rendita € 32,54, avendo posseduto l'intero cespite uti dominus pacificamente, pubblicamente, continuativamente e senza opposizione alcuna per oltre un ventennio;
2. compensa integralmente le spese di lite tra le parti.
Foggia, 14.10.2025
IL GIUDICE
LL EA
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