Articolo 37 della Legge 29 ottobre 1974, n. 594
Articolo 36Articolo 38
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15 dicembre 1974
Art. 37.
L'articolo 39 del nuovo testo della legge generale sui libri fondiari, allegato al regio decreto 28 marzo 1929, n. 499 , e' sostituito dal seguente:
"Se il debitore ipotecario ha eseguito l'offerta reale ed il deposito dell'intera somma dovuta, puo' essere ordinata la prenotazione della cancellazione dell'ipoteca sulla base del processo verbale di offerta reale e di quello di deposito previsto dall' articolo 1212, n. 3), del codice civile ".
Entrata in vigore il 15 dicembre 1974