Art. 37.
L'articolo 39 del nuovo testo della legge generale sui libri fondiari, allegato al regio decreto 28 marzo 1929, n. 499 , e' sostituito dal seguente:
"Se il debitore ipotecario ha eseguito l'offerta reale ed il deposito dell'intera somma dovuta, puo' essere ordinata la prenotazione della cancellazione dell'ipoteca sulla base del processo verbale di offerta reale e di quello di deposito previsto dall' articolo 1212, n. 3), del codice civile ".
L'articolo 39 del nuovo testo della legge generale sui libri fondiari, allegato al regio decreto 28 marzo 1929, n. 499 , e' sostituito dal seguente:
"Se il debitore ipotecario ha eseguito l'offerta reale ed il deposito dell'intera somma dovuta, puo' essere ordinata la prenotazione della cancellazione dell'ipoteca sulla base del processo verbale di offerta reale e di quello di deposito previsto dall' articolo 1212, n. 3), del codice civile ".