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Sentenza 10 gennaio 2025
Sentenza 10 gennaio 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Avellino, sentenza 10/01/2025 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Avellino |
| Numero : | |
| Data del deposito : | 10 gennaio 2025 |
Testo completo
TRIBUNALE DI AVELLINO
PRIMA SEZIONE CIVILE
Il Tribunale di Avellino, in funzione di giudice civile ed in composizione monocratica nella persona della dott.ssa Paola Beatrice, ha pronunciato la seguente ordinanza nella causa iscritta al n. di R.g. 3708 dell'anno 2022
TRA
nato in [...] il [...], C.F.: , Parte_1 C.F._1 rappresentato e difeso, come da procura in atti, dall'avv. Dello Russo Luca ed elettivamente domiciliato in Monteforte Irpino (AV) alla via Alvanella n. 61;
RICORRENTE
E
nato in [...] il [...], C.F.: Controparte_1 CodiceFiscale_2
rappresentato e difeso dall'avv. Matarazzo Enrico e dall'avv. Rauzzino Antonio Gerardo, elettivamente domiciliato in Avellino alla Piazza D'Armi n. 4;
RESISTENTE
RAGIONI DELLA DECISIONE
Con ricorso ex art. 702 bis c.p.c. depositato il 5.10.2022 il ricorrente ha Parte_1 chiesto al Tribunale di Avellino di accertare che le due telecamere installate dal resistente CP_1
sulla parete della sua abitazione prospiciente la pubblica via e sulla parete posteriore
[...]
dell'abitazione che dà sulla strada comune tra le parti in causa inquadrano, anche solo potenzialmente, la propria servitù di passaggio, la propria proprietà esclusiva e quella in proprietà comune con il resistente e, per l'effetto, di condannarlo alla rimozione delle stesse. In punto di fatto il ricorrente, dopo aver premesso di essere proprietario di un compendio immobiliare sito in Manocalzati (AV) alla via
Fontanelle n. 11 per averlo ricevuto in donazione dai suoi genitori, ha esposto che l'accesso al proprio immobile, sia pedonale che carrabile, avviene per mezzo di una servitù di passaggio posta a carico della particella n. 1392 (ex 169), di proprietà del resistente, che parte dalla via pubblica ed arriva sino alla particella 434, adibita a strada, in proprietà comune tra le parti. La parte ha, poi, rappresentato che il resistente ha posizionato una prima telecamera a circuito chiuso sulla parete della sua abitazione,
1/5 prospiciente la via pubblica, che riprende chi si immette sulla strada privata costituente servitù di passaggio nonché una seconda telecamera sulla parete posteriore dell'abitazione, inquadrante la strada di proprietà comune e, verosimilmente, anche la sua proprietà esclusiva. In punto di diritto la parte ha contestato la violazione del diritto alla riservatezza ai sensi degli articoli 2 e 24 della Costituzione evidenziando che le telecamere in esame non avrebbero altro scopo al di fuori di quello di spiare i movimenti della sua famiglia, non avrebbero visuale limitata alla sola area da proteggere ed infine che la parte resistente non avrebbe chiesto alcuna autorizzazione né apposto cartelli informativi nè adottato accorgimenti per garantire la conservazione delle immagini per un tempo non superiore alle 24 ore.
Con memoria difensiva del 31.05.2022 si è costituito chiedendo il rigetto Controparte_1 della domanda. In punto di fatto, la parte ha esposto che le telecamere sono state installate per soli fini di sicurezza, poiché la propria abitazione è situata in zona periferica, isolata e poco illuminata evidenziando, in particolare, che la prima sarebbe stata orientata, per breve periodo, ad inquadrare a più ampio raggio il viale su cui insiste la servitù di passaggio e che l'installazione della seconda telecamera si sarebbe resa necessaria per i ripetuti tentativi di danneggiamento e di rimozione della sbarra apposta e, quindi, per impedire il passaggio indiscriminato sulla stradina insistente sul proprio fondo da parte di ignoti. In merito la parte ha precisato di aver denunciato per danneggiamento, grazie alle riprese della telecamera in esame, la moglie del ricorrente destinataria di un decreto di citazione a giudizio della
Procura della Repubblica c/o il Tribunale di Avellino. Infine il resistente ha evidenziato che una delle telecamere, allo stato, riprenderebbe solo un tratto della strada oggetto di servitù di passaggio, non costituente luogo di privata dimora ed aperta al transito non solo della famiglia del ricorrente ma anche di terzi estranei e che la direzione del dispositivo sarebbe del tutto opposta rispetto all'abitazione del ricorrente, il quale, a sua volta, avrebbe posto una telecamera sulla facciata della propria abitazione di fronte alla strada su cui insiste la servitù.
Con successive note scritte le parti si sono riportate ai propri precedenti atti difensivi.
La domanda è infondata per le ragioni di seguito indicate.
In via preliminare deve essere rilevato che la causa è documentalmente istruita senza che siano necessari ulteriori approfondimenti;
non è dunque ammissibile la richiesta di ctu formulata dal ricorrente, tenuto conto che gli elementi su cui il Tribunale è chiamato a formare il proprio orientamento risultano già per tabulas e sono stati oggetto di discussione fra le parti, e comunque con funzione meramente esplorativa.
In punto di diritto, deve essere, poi, soggiunto che l'art. 5, comma 3 del D. Lgs. 196/2003 dispone che:
“Il trattamento di dati personali effettuato da persone fisiche per fini esclusivamente personali è soggetto all'applicazione del presente codice solo se i dati sono destinati ad una comunicazione sistematica o alla diffusione. Si applicano in ogni
2/5 caso le disposizioni in tema di responsabilità e di sicurezza dei dati di cui agli articoli 15 e 31”. Al riguardo, il Garante per la protezione dei dati personali, con provvedimento in materia di videosorveglianza dell'8.4.2010
(pubblicato nella Gazzetta Ufficiale n.° 99 del 29.4.2010), ha precisato, quanto ai trattamenti effettuati per finalità esclusivamente personali non accompagnati da comunicazione sistematica o diffusione di dati, che “Benché non trovi applicazione la disciplina del Codice, al fine di evitare di incorrere nel reato di interferenze illecite nella vita privata (art. 615-bis c.p.), l'angolo visuale delle riprese deve essere comunque limitato ai soli spazi di propria esclusiva pertinenza (ad esempio antistanti l'accesso alla propria abitazione) escludendo ogni forma di ripresa, anche senza registrazione di immagini, relativa ad aree comuni (cortili, pianerottoli, scale, garage comuni) ovvero ad ambiti antistanti l'abitazione di altri condomini”. Deve essere, inoltre, precisato che il D. Lgs. 196/2003, pur tutelando in modo assai ampio ed articolato il diritto alla riservatezza non lo riconosce a fronte di videoripresa effettuata per finalità esclusivamente personali ed il cui segnale non è oggetto di comunicazione o diffusione a terzi. In merito Tribunale di Avellino ha già avuto modo di precisare che non si può sempre riconoscere una tutela prevalente al diritto alla riservatezza rispetto a quello della propria incolumità fisica, in quanto anche quest'ultimo diritto ha fondamento costituzionale ed in numerose altre fonti sovranazionali. In particolare con specifico riferimento al diritto alla tutela dell'incolumità fisica, si ritiene che sia specificazione di esso e che meriti tutela prevalente rispetto al diritto alla riservatezza “il diritto ad appore una telecamera al di fuori della propria abitazione al fine di monitorare chi utilizzi il vialetto mediante il quale si arriva alla stessa con l'esclusione della ripresa di ambiti rientranti nei luoghi di privata dimora altrui a patto che questi non siano già di per sé visibili a terzi;
infatti, ritenere che in un caso come quello oggetto del presente giudizio la telecamera dovrebbe avere un angolo visuale tale da escludere del tutto la ripresa del vialetto di accesso significherebbe frustare del tutto lo scopo dell'apposizione della telecamera, la quale potrebbe a questo punto essere rivolta solo verso l'interno della dimora del resistente senza poter in alcun modo identificare chi percorra il vialetto anche con scopi eventualmente illeciti e/o penalmente rilevanti di aggressione all'incolumità fisica;
neppure una tale interpretazione potrebbe ritenersi portatrice di un adeguato bilanciamento tra il diritto alla riservatezza ed il diritto alla tutela della propria incolumità fisica, perché una tale modalità di inquadramento della telecamera consentirebbe ad eventuali soggetti malintenzionati di manomettere la stessa senza neppure dover adottare alcun particolare accorgimento come il travisamento
o l'uso di altri” (Tribunale di Avellino, sentenza n. 2845/2017).
Infine, deve essere osservato che la vicenda in esame si colloca in un contesto extraurbano, in relazione al quale non sono forniti precisi elementi sul livello di sicurezza e di efficienza e funzionamento dell'illuminazione pubblica e nel quale, dunque, sono comprensibili e ragionevoli misure di precauzione e prevenzione da parte dei privati a tutela della propria incolumità. In tale prospettiva, l'installazione da parte del resistente dapprima di una sbarra metallica, volta ad impedire il transito indiscriminato sulla
3/5 stradina insistente sul proprio fondo, oggetto di servitù a favore del ricorrente, e, successivamente, di telecamere di videosorveglianza non può ritenersi arbitraria conformandosi al contenuto dei poteri esercitabili dal proprietario a tutela della propria res e della sua persona.
Ciò premesso, ritiene il Tribunale che la domanda risulta infondata per carenza di prova in base alle considerazioni che seguono.
Dall'esame degli atti e dei documenti allegati (cfr. fotografie prodotte dal ricorrente) emerge che le telecamere del resistente sono poste a distanza dall'abitazione del ricorrente e non vi è prova che esse inquadrano direttamente o indirettamente l'accesso alla sua dimora o altri spazi privati, circostanza che, peraltro, come si ricava dalla piana lettura del ricorso, viene soltanto ipotizzata da Parte_1
(cfr. pagina 2 dell'atto introduttivo).
[...]
Le difese da lui formulate e le prove di cui egli ha inteso avvalersi e produrre in giudizio non hanno consentito di accertare il campo visivo dei dispositivi di videosorveglianza. Nella specie, pertanto, non vi è prova della violazione del diritto alla riservatezza del ricorrente ad opera del comportamento del resistente. Deve ad ogni buon conto escludersi, anche alla stregua del suindicato orientamento del garante per la privacy, che nel caso di installazione dei sistemi di videoripresa per fini esclusivamente personali, possa esservi diretta applicazione del codice della privacy, salva l'adozione di cautele a tutela dei terzi. Nel caso in disamina, non è dimostrata alcuna forma di sorveglianza abusiva da parte del resistente e non può condividersi l'ipotesi del ricorrente sul carattere puramente emulativo del comportamento di atteso che quest'ultimo ha l'effettiva esigenza di sorvegliare, Controparte_1 mediante telecamere, l'area scoperta in cui rimane la propria abitazione anche in considerazione del passaggio (ammesso dal ricorrente) sulla stradina oggetto di servitù anche da parte di soggetti diversi dal ricorrente e dai membri della di lui famiglia. D'altra parte, è pacifico che anche il ricorrente abbia installato un dispositivo di videosorveglianza puntato sulla strada oggetto di servitù.
In conclusione la domanda deve essere respinta.
Le spese seguono la soccombenza e sono liquidate come da dispositivo, tenuto conto del valore indeterminabile della controversia, dell'omesso svolgimento della fase istruttoria e di valori minimi del
D.M. n. 147/2022 in considerazione del grado di complessità della lite.
P.Q.M.
Il Tribunale di Avellino, in composizione monocratica, definitivamente pronunziando sulla controversia civile promossa come in epigrafe, disattesa ogni altra istanza ed eccezione, così provvede:
- rigetta la domanda;
4/5 - condanna al pagamento, in favore di delle spese di lite, che si Parte_1 Controparte_1 liquidano in € 2.905,00 oltre il 15% per spese generali, i.v.a. e c.p.a. come per legge, con attribuzione all'avv.
Matarazzo Enrico ed all'avv. Rauzzino Antonio Gerardo, che hanno dichiarato di averne fatto anticipo.
Si comunichi.
Così deciso in Avellino il 10.1.2025 all'esito dell'udienza del 12.12.2024
Il giudice dott.ssa Paola Beatrice
5/5
PRIMA SEZIONE CIVILE
Il Tribunale di Avellino, in funzione di giudice civile ed in composizione monocratica nella persona della dott.ssa Paola Beatrice, ha pronunciato la seguente ordinanza nella causa iscritta al n. di R.g. 3708 dell'anno 2022
TRA
nato in [...] il [...], C.F.: , Parte_1 C.F._1 rappresentato e difeso, come da procura in atti, dall'avv. Dello Russo Luca ed elettivamente domiciliato in Monteforte Irpino (AV) alla via Alvanella n. 61;
RICORRENTE
E
nato in [...] il [...], C.F.: Controparte_1 CodiceFiscale_2
rappresentato e difeso dall'avv. Matarazzo Enrico e dall'avv. Rauzzino Antonio Gerardo, elettivamente domiciliato in Avellino alla Piazza D'Armi n. 4;
RESISTENTE
RAGIONI DELLA DECISIONE
Con ricorso ex art. 702 bis c.p.c. depositato il 5.10.2022 il ricorrente ha Parte_1 chiesto al Tribunale di Avellino di accertare che le due telecamere installate dal resistente CP_1
sulla parete della sua abitazione prospiciente la pubblica via e sulla parete posteriore
[...]
dell'abitazione che dà sulla strada comune tra le parti in causa inquadrano, anche solo potenzialmente, la propria servitù di passaggio, la propria proprietà esclusiva e quella in proprietà comune con il resistente e, per l'effetto, di condannarlo alla rimozione delle stesse. In punto di fatto il ricorrente, dopo aver premesso di essere proprietario di un compendio immobiliare sito in Manocalzati (AV) alla via
Fontanelle n. 11 per averlo ricevuto in donazione dai suoi genitori, ha esposto che l'accesso al proprio immobile, sia pedonale che carrabile, avviene per mezzo di una servitù di passaggio posta a carico della particella n. 1392 (ex 169), di proprietà del resistente, che parte dalla via pubblica ed arriva sino alla particella 434, adibita a strada, in proprietà comune tra le parti. La parte ha, poi, rappresentato che il resistente ha posizionato una prima telecamera a circuito chiuso sulla parete della sua abitazione,
1/5 prospiciente la via pubblica, che riprende chi si immette sulla strada privata costituente servitù di passaggio nonché una seconda telecamera sulla parete posteriore dell'abitazione, inquadrante la strada di proprietà comune e, verosimilmente, anche la sua proprietà esclusiva. In punto di diritto la parte ha contestato la violazione del diritto alla riservatezza ai sensi degli articoli 2 e 24 della Costituzione evidenziando che le telecamere in esame non avrebbero altro scopo al di fuori di quello di spiare i movimenti della sua famiglia, non avrebbero visuale limitata alla sola area da proteggere ed infine che la parte resistente non avrebbe chiesto alcuna autorizzazione né apposto cartelli informativi nè adottato accorgimenti per garantire la conservazione delle immagini per un tempo non superiore alle 24 ore.
Con memoria difensiva del 31.05.2022 si è costituito chiedendo il rigetto Controparte_1 della domanda. In punto di fatto, la parte ha esposto che le telecamere sono state installate per soli fini di sicurezza, poiché la propria abitazione è situata in zona periferica, isolata e poco illuminata evidenziando, in particolare, che la prima sarebbe stata orientata, per breve periodo, ad inquadrare a più ampio raggio il viale su cui insiste la servitù di passaggio e che l'installazione della seconda telecamera si sarebbe resa necessaria per i ripetuti tentativi di danneggiamento e di rimozione della sbarra apposta e, quindi, per impedire il passaggio indiscriminato sulla stradina insistente sul proprio fondo da parte di ignoti. In merito la parte ha precisato di aver denunciato per danneggiamento, grazie alle riprese della telecamera in esame, la moglie del ricorrente destinataria di un decreto di citazione a giudizio della
Procura della Repubblica c/o il Tribunale di Avellino. Infine il resistente ha evidenziato che una delle telecamere, allo stato, riprenderebbe solo un tratto della strada oggetto di servitù di passaggio, non costituente luogo di privata dimora ed aperta al transito non solo della famiglia del ricorrente ma anche di terzi estranei e che la direzione del dispositivo sarebbe del tutto opposta rispetto all'abitazione del ricorrente, il quale, a sua volta, avrebbe posto una telecamera sulla facciata della propria abitazione di fronte alla strada su cui insiste la servitù.
Con successive note scritte le parti si sono riportate ai propri precedenti atti difensivi.
La domanda è infondata per le ragioni di seguito indicate.
In via preliminare deve essere rilevato che la causa è documentalmente istruita senza che siano necessari ulteriori approfondimenti;
non è dunque ammissibile la richiesta di ctu formulata dal ricorrente, tenuto conto che gli elementi su cui il Tribunale è chiamato a formare il proprio orientamento risultano già per tabulas e sono stati oggetto di discussione fra le parti, e comunque con funzione meramente esplorativa.
In punto di diritto, deve essere, poi, soggiunto che l'art. 5, comma 3 del D. Lgs. 196/2003 dispone che:
“Il trattamento di dati personali effettuato da persone fisiche per fini esclusivamente personali è soggetto all'applicazione del presente codice solo se i dati sono destinati ad una comunicazione sistematica o alla diffusione. Si applicano in ogni
2/5 caso le disposizioni in tema di responsabilità e di sicurezza dei dati di cui agli articoli 15 e 31”. Al riguardo, il Garante per la protezione dei dati personali, con provvedimento in materia di videosorveglianza dell'8.4.2010
(pubblicato nella Gazzetta Ufficiale n.° 99 del 29.4.2010), ha precisato, quanto ai trattamenti effettuati per finalità esclusivamente personali non accompagnati da comunicazione sistematica o diffusione di dati, che “Benché non trovi applicazione la disciplina del Codice, al fine di evitare di incorrere nel reato di interferenze illecite nella vita privata (art. 615-bis c.p.), l'angolo visuale delle riprese deve essere comunque limitato ai soli spazi di propria esclusiva pertinenza (ad esempio antistanti l'accesso alla propria abitazione) escludendo ogni forma di ripresa, anche senza registrazione di immagini, relativa ad aree comuni (cortili, pianerottoli, scale, garage comuni) ovvero ad ambiti antistanti l'abitazione di altri condomini”. Deve essere, inoltre, precisato che il D. Lgs. 196/2003, pur tutelando in modo assai ampio ed articolato il diritto alla riservatezza non lo riconosce a fronte di videoripresa effettuata per finalità esclusivamente personali ed il cui segnale non è oggetto di comunicazione o diffusione a terzi. In merito Tribunale di Avellino ha già avuto modo di precisare che non si può sempre riconoscere una tutela prevalente al diritto alla riservatezza rispetto a quello della propria incolumità fisica, in quanto anche quest'ultimo diritto ha fondamento costituzionale ed in numerose altre fonti sovranazionali. In particolare con specifico riferimento al diritto alla tutela dell'incolumità fisica, si ritiene che sia specificazione di esso e che meriti tutela prevalente rispetto al diritto alla riservatezza “il diritto ad appore una telecamera al di fuori della propria abitazione al fine di monitorare chi utilizzi il vialetto mediante il quale si arriva alla stessa con l'esclusione della ripresa di ambiti rientranti nei luoghi di privata dimora altrui a patto che questi non siano già di per sé visibili a terzi;
infatti, ritenere che in un caso come quello oggetto del presente giudizio la telecamera dovrebbe avere un angolo visuale tale da escludere del tutto la ripresa del vialetto di accesso significherebbe frustare del tutto lo scopo dell'apposizione della telecamera, la quale potrebbe a questo punto essere rivolta solo verso l'interno della dimora del resistente senza poter in alcun modo identificare chi percorra il vialetto anche con scopi eventualmente illeciti e/o penalmente rilevanti di aggressione all'incolumità fisica;
neppure una tale interpretazione potrebbe ritenersi portatrice di un adeguato bilanciamento tra il diritto alla riservatezza ed il diritto alla tutela della propria incolumità fisica, perché una tale modalità di inquadramento della telecamera consentirebbe ad eventuali soggetti malintenzionati di manomettere la stessa senza neppure dover adottare alcun particolare accorgimento come il travisamento
o l'uso di altri” (Tribunale di Avellino, sentenza n. 2845/2017).
Infine, deve essere osservato che la vicenda in esame si colloca in un contesto extraurbano, in relazione al quale non sono forniti precisi elementi sul livello di sicurezza e di efficienza e funzionamento dell'illuminazione pubblica e nel quale, dunque, sono comprensibili e ragionevoli misure di precauzione e prevenzione da parte dei privati a tutela della propria incolumità. In tale prospettiva, l'installazione da parte del resistente dapprima di una sbarra metallica, volta ad impedire il transito indiscriminato sulla
3/5 stradina insistente sul proprio fondo, oggetto di servitù a favore del ricorrente, e, successivamente, di telecamere di videosorveglianza non può ritenersi arbitraria conformandosi al contenuto dei poteri esercitabili dal proprietario a tutela della propria res e della sua persona.
Ciò premesso, ritiene il Tribunale che la domanda risulta infondata per carenza di prova in base alle considerazioni che seguono.
Dall'esame degli atti e dei documenti allegati (cfr. fotografie prodotte dal ricorrente) emerge che le telecamere del resistente sono poste a distanza dall'abitazione del ricorrente e non vi è prova che esse inquadrano direttamente o indirettamente l'accesso alla sua dimora o altri spazi privati, circostanza che, peraltro, come si ricava dalla piana lettura del ricorso, viene soltanto ipotizzata da Parte_1
(cfr. pagina 2 dell'atto introduttivo).
[...]
Le difese da lui formulate e le prove di cui egli ha inteso avvalersi e produrre in giudizio non hanno consentito di accertare il campo visivo dei dispositivi di videosorveglianza. Nella specie, pertanto, non vi è prova della violazione del diritto alla riservatezza del ricorrente ad opera del comportamento del resistente. Deve ad ogni buon conto escludersi, anche alla stregua del suindicato orientamento del garante per la privacy, che nel caso di installazione dei sistemi di videoripresa per fini esclusivamente personali, possa esservi diretta applicazione del codice della privacy, salva l'adozione di cautele a tutela dei terzi. Nel caso in disamina, non è dimostrata alcuna forma di sorveglianza abusiva da parte del resistente e non può condividersi l'ipotesi del ricorrente sul carattere puramente emulativo del comportamento di atteso che quest'ultimo ha l'effettiva esigenza di sorvegliare, Controparte_1 mediante telecamere, l'area scoperta in cui rimane la propria abitazione anche in considerazione del passaggio (ammesso dal ricorrente) sulla stradina oggetto di servitù anche da parte di soggetti diversi dal ricorrente e dai membri della di lui famiglia. D'altra parte, è pacifico che anche il ricorrente abbia installato un dispositivo di videosorveglianza puntato sulla strada oggetto di servitù.
In conclusione la domanda deve essere respinta.
Le spese seguono la soccombenza e sono liquidate come da dispositivo, tenuto conto del valore indeterminabile della controversia, dell'omesso svolgimento della fase istruttoria e di valori minimi del
D.M. n. 147/2022 in considerazione del grado di complessità della lite.
P.Q.M.
Il Tribunale di Avellino, in composizione monocratica, definitivamente pronunziando sulla controversia civile promossa come in epigrafe, disattesa ogni altra istanza ed eccezione, così provvede:
- rigetta la domanda;
4/5 - condanna al pagamento, in favore di delle spese di lite, che si Parte_1 Controparte_1 liquidano in € 2.905,00 oltre il 15% per spese generali, i.v.a. e c.p.a. come per legge, con attribuzione all'avv.
Matarazzo Enrico ed all'avv. Rauzzino Antonio Gerardo, che hanno dichiarato di averne fatto anticipo.
Si comunichi.
Così deciso in Avellino il 10.1.2025 all'esito dell'udienza del 12.12.2024
Il giudice dott.ssa Paola Beatrice
5/5