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Sentenza 13 maggio 2025
Sentenza 13 maggio 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Corte d'Appello Roma, sentenza 13/05/2025, n. 2960 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Corte d'Appello Roma |
| Numero : | 2960 |
| Data del deposito : | 13 maggio 2025 |
Testo completo
N. R.G. 2588/2024
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
SEZIONE SECONDA
Specializzata in materia d'impresa
La Seconda Sezione Civile della Corte d'Appello di Roma, riunita in camera di consiglio e composta da
Gianna Maria Zannella Presidente
Camillo Romandini Consigliere
Lilia Papoff Consigliere relatore ha emesso la seguente
SENTENZA
1 nella causa civile di secondo grado iscritta al n. 2588 del ruolo generale per gli affari contenziosi dell'anno 2024, decisa all'udienza del 13.5.2025 ai sensi degli artt. 350 bis e 281
sexies c.p.c., vertente
TRA
(C.F. rappresentata e difesa dall'avv. Parte_1 C.F._1
Vincenzo Cancrini.
APPELLANTE
E
(C.F. ), rappresentata e difesa dagli avv.ti Controparte_1 P.IVA_1
Calogero Lanza e Matteo Giarratana.
APPELLATA
CONCLUSIONI
L' appellante ha così concluso:
“Voglia L'Ill.ma Corte d'Appello adita, in riforma della sentenza indicata in epigrafe e in accoglimento della presente impugnazione:
in via preliminare,
- sospendere l'efficacia esecutiva della sentenza impugnata, per i gravi motivi meglio indicati in narrativa;
- ammettere i mezzi di prova indicati dall'Appellante nell'atto introduttivo del giudizio di primo grado e nel corso del medesimo, da intendersi qui come ché integralmente trascritti, acquisendo comunque, anche a norma dell'art. 345 c.p.c. tutti i documenti indicati in atti perché rilevanti ai fini del decidere e disporre la rinnovazione della CTU contabile reiteratamente richiesta dall'Appellante in atti;
2 nel merito (e in ogni caso),
- accertare e dichiarare che non sussiste il credito portato dal Decreto Ingiuntivo opposto e, per
l'effetto, annullare, revocare, dichiarare nullo, inefficace, tamquam non esset il Decreto Ingiuntivo opposto n. 15035/2018 (reso nel procedimento monitorio R.G. n. 41985/2018), dell'intestato
Tribunale, mandando comunque assolta l'Opponente da qualsiasi debenza o onere di natura economica verso per le ragioni tutte esposte in atti;
Controparte_1
- accertare e dichiarare che il contratto di Prestito Personale del 25.09.2014 n. 141000863 meglio indicato in atti è nullo per difetto di causa in concreto, ai sensi degli artt. 1418 - 1325, n. 2 c.c., per le ragioni tutte esposte in atti;
- accertare e dichiarare altresì la nullità, illegittimità e/o inefficacia del citato contratto di Prestito
Personale del 25.09.2014 n. 141000863 in relazione alla pattuizione fin dalla stipula di interessi usurari, in violazione dell'art. 644 c.p., dell'art. 2 della L. 108/96 e dell'art. 1815, 2° comma c.c. e per
l'effetto, dichiarare che nulla è dovuto alla Banca a titolo di interessi da parte della Opponente, applicando la sanzione legale della gratuità del finanziamento, a norma dell'art. 1815, 2° co. c.c.;
- accertare e dichiarare che il TAEG e/o l'ISC indicati nel prestito personale citato non corrispondono al TAEG e/o all'ISC effettivamente applicati dalla Banca a carico dell'Opponente, che manca il TAE e, per l'effetto, determinare il costo effettivo annuo (TAEG e/o ISC), nonché il Tasso
Effettivo Annuo (T.A.E.) e il Tasso Effettivo Globale (T.E.G.) del con-tratto di Prestito Personale del
25.09.2014 n. 141000863 intercorso tra la Opponente e la Controparte_1
- accertare e dichiarare, altresì che il piano di ammortamento allegato al Prestito Personale di cui
è causa contiene l'illegittima applicazione di interessi anatocistici, non comunicata all'Opponente, in violazione degli artt. 1195, 1283, 1284 c.c., come meglio indicato in atti e, in conseguenza delle violazioni di cui sopra, determinare l'esatto dare-avere tra le parti in causa, in base al ricalcolo che potrà essere effettuato anche in sede di C.T.U. tecnico-contabile e sulla base dell'intera documentazione relativa al rapporto in parola;
- condannare la , per tutti i titoli di cui in narrativa ovvero per ogni altro che CP_1 si appaleserà equo e di giustizia, alla restituzione, in favore della IG.ra , di tutte Parte_1 le somme illegittimamente addebitate e/o riscosse in relazione al Prestito Personale di cui è causa, comprese quelle derivanti dalla nullità del piano di ammortamento, quantificate - alla data del
15.02.2017 - in complessivi € 9.606,99, in caso di applicazione della sanzione di cui all'art. 1815 2° co. c.c. o, in subordine, in € 9.582,39 in caso di applicazione della sanzione di cui all'art. 125-bis TUB, come meglio indicato in atti, e/o, comunque, in quella somma maggiore o minore che risulterà dovuta all'esito dell'istruttoria, oltre interessi e rivalutazione monetaria dalla data dei singoli addebiti al saldo, rideterminando in ogni caso la rata mensile eventualmente ancora dovuta ed eseguendo ogni opportuna compensazione di eventuali, reciproci rapporti eco-nomici in denaro di dare/avere;
3 - condannare la a risarcire i danni tutti patiti e patiendi dall'Appellante in CP_1 relazione all'illecita ed illegittima applicazione di tassi usurari o interessi anatocistici e, più in generale, in relazione agli illeciti meglio descritti in atti, compresa l'illegittima segnalazione alla
Centrale Rischi. Danni che si quantificano nella misura di € 7.000,00, o in quella maggiore o minore somma che sarà accertata nel corso dell'istruttoria o, in difetto, equitativamente determinata.
Vittoria di spese e compensi professionali, compreso rimborso spese generali, di entrambi i gradi di giudizio, come per legge.”
L' appellata ha così concluso:
“Nel merito ed in via principale: rigettarsi l'appello avverso la sentenza di primo grado n.
15689/2023 resa nel procedimento N.RG. 66359/2018 dal Tribunale di Roma – Giudice Dott. Fausto
Basile, instaurato dalla signora perché infondato in fatto e diritto, mandando Controparte_2 completamente assolta da ogni e qualsivoglia pretesa attorea con vittoria di spese Controparte_1
e competenze di lite, oltre rimborso forfettario, IVA e CPA del doppio grado di giudizio.
In via istruttoria: dichiarare inammissibile la richiesta di nuova CTU contabile per le motivazioni in fatto e in diritto sposte nella narrativa dell'atto. In ogni caso, qualora venisse ammessa, si contesta
e ci si oppone sin da ora alla richiesta di CTU contabile, poiché avrebbe mere finalità esplorative e, qualora venisse ammessa la stessa, si chiede che le relative spese vengano provvisoriamente poste a carico del soggetto richiedente.
In subordine:, nella denegata ipotesi di mancata conferma della sentenza, accogliere in ogni caso le domande tutte proposte da in primo grado da ritenersi qui integralmente Controparte_1 riproposte e non rinunciate:
In via preliminare ed assorbente: dichiarare inammissibile/improcedibile la proposta opposizione per mancato rispetto dei termini di legge per la sua iscrizione a ruolo oltre il termine dei 10 gg dalla notifica della stessa;
In via preliminare: poiché l'opposizione non è fondata su prova scritta ai sensi dell'art. 648 c.p.c. né di pronta soluzione si chiede concedersi la provvisoria esecuzione del decreto ingiuntivo opposto.
In via ulteriormente preliminare e subordinata: ricorrendone i presupposti si chiede emettersi ingiunzione di pagamento, provvisoriamente esecutiva, della somma non contestata di € 13.079,34 pari alla differenza tra € 22.005,20 (l'importo finanziato) e € 8.925,86 (rate effettivamente corrisposte dalla debitrice).
4 Nel merito: Rigettarsi l'opposizione poiché infondata in fatto ed in diritto, per i motivi esposti in narrativa motivi esposti in narrativa e/o comunque accertare e dichiarare la debenza della signora
nei confronti di e per l'effetto condannare la stessa al Parte_1 Controparte_1 pagamento di quanto dovuto.
Con il favore di spese, e competenze di causa, oltre IVA e CPA.
Con riserva di capitolare e dedurre prove, produrre documenti ed indicare testi.
Con ogni maggiore riserva di legge.
In via istruttoria: con riserva di capitolare, dedurre prove, produrre documenti ed indicare testi.
In ogni caso con il favore di spese, competenze professionali, oltre IVA e CPA come per legge.
Con ogni maggiore riserva di legge.”
MOTIVI IN FATTO ED IN DIRITTO
La Corte, visti gli atti e sentito il relatore, osserva quanto segue.
1. proponeva opposizione, dinanzi al Tribunale di Roma, al decreto Parte_1
ingiuntivo n. 15035/2018 di € 17.414,78, oltre interessi e spese, notificatole da
[...]
(d'ora in poi anche solo in forza del “Prestito Personale” CP_1 Controparte_3
n. 14100863 di complessivi “euro 21.705,20 di cui importo richiesto: euro 20.000,00”.
L'opponente chiedeva accertare e dichiarare la nullità del contratto per difetto di causa in concreto, ai sensi degli artt. 1418 e 1325, n. 2 c.c., la pattuizione fin dalla stipula di interessi
Par usurari, che il TAEG e/o l' indicati nel prestito personale citato non corrispondevano al
TAEG e/o all'ISC effettivamente applicati, che il piano di ammortamento allegato al contratto conteneva l'illegittima applicazione di interessi anatocistici, non comunicata all'opponente.
Chiedeva quindi, in conseguenza delle violazioni di cui sopra, determinare l'esatto dare-
avere tra le parti in causa, e condannare la alla restituzione di tutte le somme CP_1
illegittimamente addebitate e/o riscosse, rideterminando in ogni caso la rata mensile
5 eventualmente ancora dovuta ed eseguendo ogni opportuna compensazione di eventuali reciproci rapporti economici in denaro di dare/avere.
Chiedeva infine la condanna della al risarcimento dei danni. CP_1
2. Il Tribunale di Roma, con sentenza n. 15689/2023, rigettava l'opposizione e le altre domande proposte dall'opponente.
3. ha proposto appello per i seguenti motivi. Parte_3
Contr Con il primo motivo ha lamentato che il C.T.U. aveva negato la discrasia tra indicato in contratto e TAN effettivo, sulla base di un piano di ammortamento che si basava su una somma totale da restituire di € 22.005,20 e non invece di quanto effettivamente erogato, pari a € 21.705,20. Pertanto, stante la violazione dell'art. 117, comma 6, T.U.B.,
avrebbe dovuto trovare applicazione il tasso sostitutivo.
Anche il calcolo del TAEG era stato effettuato sulla base del medesimo erroneo presupposto.
Infine in base agli accertamenti del C.T.U. risultavano coincidenti TEG e TAEG, mentre nei prestiti personali essi non potevano coincidere.
Con il secondo motivo ha lamentato che il Tribunale non aveva rilevato che l'applicazione del regime composto per il calcolo degli interessi, in luogo di quello semplice,
aveva generato un costo occulto incidendo sulla determinatezza del TAE e il piano d'ammortamento c.d. alla francese aveva comportato un illecito fenomeno di anatocismo.
Con il terzo motivo ha lamentato che la formula utilizzata per il calcolo del TEG non teneva conto dei maggiori oneri collegati alla capitalizzazione composta.
Con il quarto motivo ha lamentato che il Tribunale ha negato il superamento del tasso soglia usura sulla base di una formula di cui non erano stati esplicitati i parametri e senza tenere conto della commissione di estinzione anticipata.
Con il quinto motivo ha lamentato l'erronea determinazione del TAEG da parte del CTU
che non poteva essere coincidente con il TEG e che era pari al 16,67%, quindi superiore
6 rispetto a quello indicato nel contratto del 15,38%, con la conseguente necessità di applicare il comma 6 dell'art. 125 bis TUB.
Con il sesto motivo ha lamentato l'omesso accoglimento della domanda di risarcimento dei danni conseguenti alla illegittima segnalazione presso la Centrale dei Rischi.
4. Il primo motivo d'appello è infondato.
I dati iniziali del piano d'ammortamento relativi all'importo complessivo da restituire e sulla base dei quali sono stati calcolati TAN e TAEG sono corretti, poiché l'importo da restituire di € 22.005,20, rispetto a quello dedotto dall'appellante di € 21.705,20, tiene conto anche del costo della provvigione per finanziamento addebitata dalla al momento CP_1
dell'erogazione del finanziamento di € 20.000,00 e già prevista tra i vari costi dello stesso nel contratto.
L'appellante inoltre lamenta la coincidenza illegittima tra TAEG e TEG rilevati dal C.T.U..
Tale doglianza tuttavia non è specificata e la lamentata coincidenza non comporta di per sé
a ritenere che il TAEG sia stato erroneamente calcolato.
Difatti la metodologia di calcolo impiegata dalla C.T.U. per la determinazione del TEG ai fini del confronto con il TEGM indicato nei decreti ministeriali per la verifica del superamento del tasso soglia è quella indicata nel decreto del Ministero del Tesoro del
8.7.1992 (Disciplina e criteri di definizione del tasso annuo effettivo globale per la concessione di credito al consumo) per il calcolo del TAEG e ripresa anche nelle Istruzioni
della Banca d'Italia sin dalla prima pubblicazione.
5. Il secondo motivo e il terzo motivo d'appello sono infondati.
Non sono stati applicati costi occulti, poiché è stato esplicitato il metodo di ammortamento alla francese e la previsione di 60 rate mensili di eguale importo di € 467,44
comprendente una quota di interessi via via decrescente, meccanismo che implica un regime
7 di capitalizzazione composta. Il tasso effettivo globale è stato quindi esplicitato sulla base della formula sopra riportata che tiene conto del meccanismo di ammortamento e degli interessi applicati.
6. Il quarto motivo non è fondato perché il TEG, ai fini del raffronto con il TEGM, è stato,
come già detto calcolato sulla base della formula indicata nelle Istruzioni della Banca d'Italia
e correttamente non è stato tenuto conto del costo della commissione di estinzione anticipata che non costituisce una remunerazione, a favore della banca, dipendente dalla durata dell'effettiva utilizzazione del denaro da parte del cliente, bensì un corrispettivo previsto per lo scioglimento anticipato degli impegni a quella connessi (Cass. n. 7352/2022).
7. Il quinto motivo pure non è accoglibile perché l'appellante si limita a richiamare le risultanze del proprio CTP senza però censurare specificamente l'errore in cui sarebbe incorso il C.T.U. nell'applicazione della formula sopra descritta.
8. Per quanto sopra esposto, stante l'assenza di profili di illiceità nella condotta della banca, pure non può trovare accoglimento il sesto motivo.
9. L'appello deve quindi essere integralmente rigettato.
Le spese di lite seguono la soccombenza e sono liquidate come da dispositivo, ai sensi del
DM n. 55/2014, tenuto conto del valore della controversia.
Sussistono, ai sensi dell'art. 13, comma 1, quater D.P.R. n. 115/2002, i presupposti processuali per il versamento da parte dell'appellante di un ulteriore importo a titolo di contributo unificato pari a quello previsto per l'impugnazione, se dovuto.
P.Q.M.
La Corte, definitivamente pronunciando, così provvede:
1) Rigetta l'appello;
8 2) Condanna l'appellante al pagamento in favore di parte appellata delle spese di lite del presente grado di giudizio che liquida in € 3.500,00 per compensi, oltre rimborso spese forfettarie del 15%, IVA e CPA come per legge.
Dà atto della sussistenza, ai sensi dell'art. 13, comma 1, quater D.P.R. n. 115/2002, dei presupposti processuali per il versamento da parte dell' appellante di un ulteriore importo a titolo di contributo unificato pari a quello previsto per l'impugnazione, se dovuto.
Così deciso nella camera di consiglio della Corte d'Appello di Roma del 13.5.2025
Il Consigliere estensore Il Presidente
Lilia Papoff Gianna Maria Zannella
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