Sentenza 28 maggio 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Messina, sentenza 28/05/2025, n. 1034 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Messina |
| Numero : | 1034 |
| Data del deposito : | 28 maggio 2025 |
Testo completo
REPUBBLICA ITALIANA
In nome del popolo italiano
TRIBUNALE DI MESSINA
SEZIONE SPECIALIZZATA IN MATERIA DI IMMIGRAZIONE, PROTEZIONE
INTERNAZIONALE E LIBERA CIRCOLAZIONE DEI CITTADINI
DELL'UNIONE EUROPEA
Il Giudice on. d.ssa Francescaromana Puglisi ha pronunciato la seguente
SENTENZA
nel procedimento iscritto al n. 4062/2024 R.G. trattenuto per la decisione all'udienza del 20.03.2025
TRA
nato il [...] a [...] e residente a Parte_1
Northampton, The Granary, Church Lane, Yardley Hastings, NN7 1EH, Regno Unito;
nato il [...] a [...], Regno Unito e Controparte_1
residente al n. 164 di Rinconada Careyeros, Punta Negra, Higuera Blanca, Bahia
Banderas, 63734, Messico;
Per_1
nata il [...] a [...], Regno Unito e residente Parte_2
a Londra all'appartamento n. 22 di Oppidan Apartments, 25, Linestead Street, West
Hampstead, , Regno Unito, in proprio e nella qualità di genitore esercente C.F._1
la responsabilità genitoriale sul minore nato il [...] a Persona_2
Londra, tutti rappresentati e difesi, giusta procura in atti, sia unitamente che disgiuntamente, dall'Avv. Alessandro Gravante (C.F ) e CodiceFiscale_2
dall'Avv. Gabriele Giambrone (C.F ) e presso il loro studio CodiceFiscale_3
elettivamente domiciliati, ricorrenti
E
rappresentato e difeso ex lege dall'Avvocatura Distrettuale dello Stato di Messina (C.F.
, presso i cui uffici in Via dei Mille isol. 221, è ope legis C.F._4
domiciliato, resistente avente ad oggetto: riconoscimento della cittadinanza italiana iure sanguinis
IN FATTO E IN DIRITTO
Con ricorso ex art. 281 decies c.p.c. depositato in data 10.10.2024, i ricorrenti adivano l'intestato Tribunale al fine di ottenere l'accertamento e il riconoscimento dello status di cittadini italiani iure sanguinis, premettendo di essere diretti discendenti della sig.ra , nata a [...] in data [...] dai signori Parte_3
e . Più precisamente, nel ricostruire i loro rapporti Parte_4 Parte_5
intergenerazionali, i richiedenti esponevano: che la sig.ra contraeva Parte_3
matrimonio, a Messina, in data 05.08.1945, con il cittadino britannico Controparte_3
nato il [...] a [...]; che da suddetta unione
[...]
coniugale nasceva, in data 21.09.1947, nella Comune di Messina (ME), il sig. Per_3
che quest'ultimo, con dichiarazione resa in data 12.07.2024, formalizzava
[...]
dichiarazione di rinuncia al nome di battesimo ” in favore del nome in Per_3
inglese“ ”, così divenendo che il Parte_1 Parte_1
ricorrente convolava a nozze con la sig.ra Parte_1 [...]
, a Londra, in data 09.06.1979; che dalla loro unione matrimoniale Persona_4
nascevano, a Northampton (Regno Unito), i signori in data Parte_2
19.03.1982, e in data 02.11.1984; che la sig.ra Controparte_1 [...]
generava il minore nato a [...] Parte_2 Persona_2
Unito) in data 27.09.2021. In ordine alla sussistenza dell'interesse ad agire, deducevano altresì gli istanti di non poter ottenere il riconoscimento della cittadinanza italiana iure sanguinis per via consolare a causa della pregressa vigenza della L.
555/1912, che stabiliva l'automatica perdita della cittadinanza italiana per la donna italiana che contraeva matrimonio con cittadino straniero. Trattandosi di procedimento attinente lo status della persona, gli atti di causa venivano comunicati al Pubblico Ministero, che emetteva il visto.
Il si costituiva in giudizio per il tramite dell'Avvocatura Controparte_2
Distrettuale dello Stato senza, tuttavia, contestare nel merito la domanda di parte avversa e rimettendo al Tribunale adito l'accertamento della c.d. continuità genealogica al fine del riconoscimento della cittadinanza italiana in favore delle odierne ricorrenti.
Parte resistente avanzava, tuttavia, richiesta di compensazione delle spese di lite, evidenziando l'impossibilità per l'Autorità consolare, in assenza di un intervento del legislatore, di applicare i principi elaborati dalla giurisprudenza in materia di trasmissione della cittadinanza italiana iure sanguinis per via materna.
All'udienza del 20.03.2025, il giudizio veniva trattenuto per la decisione ai sensi dell'art. 281-sexies, u.c., c.p.c.
Preliminarmente, va ritenuta la competenza di questo Tribunale, in virtù della previsione, di cui all'art. 1 co. 36 e 37 della legge di riforma del processo civile n. 206 del 26.11.2021, che ha devoluto le cause di accertamento dello stato della cittadinanza italiana iure sanguinis alle Sezioni Specializzate in materia di immigrazione e cittadinanza del Tribunale del luogo del comune di nascita dell'avo cittadino italiano,
a far data dal 22.06.2022. Pertanto, essendo l'ava degli odierni ricorrenti nata nel
Comune di Messina (ME), il procedimento è di competenza dell'intestato Tribunale, che giudica in composizione monocratica ai sensi dell'art. 3, comma 4 D.L. 13/2017.
Deve, inoltre, ritenersi sussistente l'interesse ad agire, atteso che, trattandosi di una discendenza con passaggi in linea femminile antecedenti all'entrata in vigore della
Costituzione, i richiedenti non avrebbero potuto ottenere dal Consolato competente il riconoscimento della cittadinanza italiana iure sanguinis;
in questi casi, infatti, come correttamente sostenuto tanto dai ricorrenti quanto dal resistente, l'Autorità CP_2
amministrativa non può fare applicazione dei principi sanciti dalla giurisprudenza costituzionale e di legittimità, dovendosi attenere alla normativa vigente.
Nel merito, va richiamata la complessa evoluzione normativa e giurisprudenziale in materia di cittadinanza. Innanzitutto, giova evidenziare come, in virtù dei princìpi di diritto internazionale stabiliti dagli artt. 1 e 2 della Convenzione de L'Aja del 12 aprile
1930, ratificata con legge 5 giugno 1934, "Spetta a ciascuno Stato determinare con la propria legislazione quali sono i suoi cittadini" e "Ogni questione relativa al possesso, da parte di un individuo, della cittadinanza di un determinato Stato deve essere risolta in conformità della legge di tale Stato", di talché i criteri volti all'acquisizione o alla perdita dello status civitatis devono essere individuati unicamente dal legislatore nazionale, non avendo alcuna rilevanza le scelte legislative compiute dai legislatori dei
Paesi terzi, i quali possono decidere chi considerare “proprio” cittadino, ma non possono condizionare le scelte legislative degli altri Stati. Nel nostro ordinamento giuridico, l'iniziale assetto normativo in materia di cittadinanza risale al codice civile del 1865, i cui articoli da 1 a 15 ne regolavano l'acquisto e la perdita, prevedendo, nello specifico, che la cittadinanza si acquistasse per discendenza iure sanguinis dal figlio di padre cittadino e si perdesse per rinuncia o in forza dell'ottenimento di una cittadinanza straniera. Successivamente, è intervenuta la legge n. 555 del 1912, prima legge organica in materia di cittadinanza, che riconosceva un ruolo preminente alla figura del marito-padre. In particolare, a norma dell'art. 1, comma 1, l. n. 555/1912, era cittadino per nascita solo ed esclusivamente il figlio di padre cittadino;
inoltre, ai sensi dell'art. 10, comma 3 del medesimo testo normativo, la donna, cittadina italiana, che sposava un cittadino straniero perdeva la cittadinanza italiana. In seguito all'entrata in vigore della Costituzione, alcune delle norme contenute all'interno della già menzionata legge non apparivano più attuali, in quanto non idonee a rispecchiare il principio di eguaglianza di cui all'art. 3 Cost. e il principio di eguaglianza morale e giuridica dei coniugi di cui all'art. 29 della Costituzione. Pertanto, la Corte costituzionale ha, dapprima, con la sentenza n. 87/1975, dichiarato l'illegittimità costituzionale dell'art. 10, comma 3, della legge n. 555/1912, nella parte in cui prevedeva la perdita della cittadinanza italiana, indipendentemente dalla sua volontà, in sfavore della donna che avesse contratto matrimonio con un cittadino straniero;
successivamente, con la sentenza n. 30/1983, la Consulta ha sancito l'incostituzionalità dell'art. 1 della medesima legge, nella parte in cui tale disposizione non prevedeva l'acquisto della cittadinanza italiana in derivazione materna. In tal senso, è d'obbligo rilevare che tali declaratorie di illegittimità costituzionale comportano, a tutt'oggi, che il riconoscimento del possesso della cittadinanza italiana, in caso di discendenza in linea femminile, è ammesso, in via amministrativa, solo nel caso di matrimonio contratto dopo il 1° gennaio 1948 e nell'ipotesi di figlio nato successivamente a tale data. Ai rapporti risalenti ad un'epoca antecedente all'entrata in vigore della Costituzione si applicano, invece, i principi sanciti dalla Corte di Cassazione, a Sezioni Unite, nella sentenza n. 4466 del 2009; grazie a suddetto intervento ermeneutico, infatti, il riacquisto della cittadinanza è realizzato automaticamente alla data di entrata in vigore della Costituzione indipendentemente dalla data del matrimonio e dalla data di nascita del figlio (precedente o successivo al 1948) e incontra come unico ostacolo l'eventuale rinuncia alla cittadinanza da parte dell'avente diritto. La Suprema Corte, pur condividendo e riconoscendo il principio dell'incostituzionalità sopravvenuta, in base al quale la declaratoria d'incostituzionalità delle norme risalenti ad una epoca antecedente all'entrata in vigore della Costituzione produce effetto soltanto sui rapporti e le situazioni non ancora esaurite alla data del 1° gennaio 1948, sostiene che il diritto di cittadinanza costituisca uno status permanente ed imprescrittibile e, di conseguenza, giustiziabile in ogni tempo;
ciò in forza dell'effetto dell'illegittima privazione dovuta alla norma discriminatoria dichiarata incostituzionale, che perdura anche dopo l'entrata in vigore della Costituzione. Le Sezioni Unite hanno, inoltre, precisato che suddetto diritto è giustiziabile anche in caso di morte dell'ascendente o del genitore dai quali deriva la trasmissione dello status civitatis. Giova, peraltro, evidenziare che la giurisprudenza successiva (v., tra le altre, Cass. n. 7127/2011 e Cass. n. 22608/2015) si è del tutto conformata a tale nuovo principio di diritto. Infine, attualmente, la disciplina sulla cittadinanza nell'ordinamento italiano è affidata alla legge n. 91/1992, della quale meritano attenzione, in questa sede: l'art. 1, a mente del quale il figlio di padre o madre cittadini o di genitori ignoti ha diritto alla cittadinanza italiana se nasce sul territorio nazionale (iure sanguinis e iure soli); l'art. 11, che contempla la possibilità della bipolidia o delle più cittadinanze (principio, peraltro, già previsto dall'art. 3 della Convenzione de L'Aja del 1930); l'art. 17, il quale dispone che “Chi ha perduto la cittadinanza in applicazione degli articoli 8 e 12 della legge 13 giugno
1912, n. 555, o per non aver reso l'opzione prevista dall'articolo 5 della legge 21 aprile
1983, n. 123, la riacquista se effettua una dichiarazione in tal senso entro due anni dalla data di entrata in vigore della presente legge”.
Tanto premesso, venendo al caso in esame, occorre rilevare che la linea di discendenza riportata nell'atto introduttivo trova perfetta corrispondenza nella documentazione versata in atti, debitamente tradotta ed apostillata, da cui risulta che i ricorrenti discendono dalla cittadina italiana , nata a [...] il Parte_3
31.10.1929. Più precisamente, è stato documentalmente dimostrato che dal matrimonio tra la predetta capostipite e il cittadino britannico è nato, in Controparte_3
Italia, il sig. padre di Parte_1 Parte_1 Parte_2
e e nonno del minore Può dirsi, Controparte_1 Persona_2
dunque, compiutamente documentato il rapporto di filiazione plurigenerazionale che lega i ricorrenti all'ava italiana . Parte_3
Dalla documentazione in atti emerge, inoltre, che l'ascendente degli odierni ricorrenti non si è mai naturalizzata cittadina britannica, come risulta dal certificato rilasciato dagli Archivi Nazionali Britannici (allegato n. 15 al ricorso), in cui viene altresì precisato che “Si prega di notare che qualora il soggetto per cui la ricerca è stata condotta sia una donna, se questa si fosse coniugata con un cittadino britannico prima del 1 gennaio 1949, ai sensi dell'art. 10, comma 1, della Legge sulla
Cittadinanza Britannica e sullo Status dei Cittadini Stranieri del 1914, la stessa avrebbe acquisito automaticamente la cittadinanza britannica per matrimonio e, in tal caso, nessuno registrazione di acquisizione di cittadinanza sarebbe dunque conservata presso i nostri archivi”. La sig.ra , dunque, che ha perso la cittadinanza Parte_3
italiana e acquisito quella britannica in virtù del matrimonio contratto con il cittadino britannico , l'ha poi riacquistata per effetto delle pronunce Controparte_3
richiamate in narrativa e l'ha, quindi, trasmessa al figlio Parte_1 ai nipoti e e al
[...] Parte_2 Controparte_1
pronipote Persona_2
Per quanto fin qui ritenuto, la domanda va accolta e deve dichiararsi, in virtù dell'applicazione dei principi sanciti dalla giurisprudenza costituzionale e di legittimità richiamata in precedenza, la trasmissione dall'ava italiana della Parte_3
cittadinanza iure sanguinis agli odierni ricorrenti e disporsi l'adozione dei conseguenti provvedimenti da parte del . Controparte_2
Si ritiene sussistano giusti motivi per compensare le spese di lite, scaturenti dall'impossibilità per il chiamato in giudizio di provvedere sulle domande CP_2
di riconoscimento della cittadinanza italiana iure sanguinis che contemplano passaggi in linea materna.
P.Q.M.
Il Tribunale in composizione monocratica, definitivamente pronunciando nel giudizio iscritto al n. 4062/2024 R.G., disattesa ogni contraria istanza, eccezione e difesa, così decide:
1. in accoglimento della domanda, dichiara che i ricorrenti sono cittadini italiani dalla nascita;
2. ordina al , e per esso all'Ufficiale dello stato civile Controparte_2
competente, di procedere alle conseguenti iscrizioni, trascrizioni e annotazioni di legge nei registri dello stato civile della cittadinanza dei ricorrenti, provvedendo alle eventuali comunicazioni alle Autorità consolari competenti;
3. compensa le spese di lite.
Messina, 28 maggio 2025
Il Giudice on.
(d.ssa Francescaromana Puglisi)
Il presente provvedimento è stato redatto con la collaborazione della Dott.ssa Giorgia
Cacciola, funzionario addetto all'Ufficio per il processo presso la Prima e la Terza
Sezione Civile del Tribunale di Messina.