CGT1
Sentenza 30 gennaio 2026
Sentenza 30 gennaio 2026
Commentari • 0
Sul provvedimento
| Citazione : | Corte di Giustizia Tributaria di primo grado Napoli, sez. XXX, sentenza 30/01/2026, n. 1495 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Corte di giustizia tributaria di primo grado di Napoli |
| Numero : | 1495 |
| Data del deposito : | 30 gennaio 2026 |
Testo completo
Sentenza n. 1495/2026
Depositata il 30/01/2026
REPUBBLICA ITALIANA IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
La Corte di Giustizia Tributaria di primo grado di NAPOLI Sezione 30, riunita in udienza il 22/01/2026 alle ore 09:00 in composizione monocratica:
STANZIOLA MAURIZIO, Giudice monocratico in data 22/01/2026 ha pronunciato la seguente
SENTENZA
- sul ricorso n. 14014/2025 depositato il 22/07/2025
proposto da
Ricorrente_1 - CF_Ricorrente_1
Difeso da Difensore_1 CF_Difensore_1 -
ed elettivamente domiciliato presso Email_1
contro
Ag.entrate - Riscossione - Napoli - Via G.grezar N. 14 00142 Roma RM
Difeso da Difensore_2 CF_Difensore_2 -
ed elettivamente domiciliato presso Email_2
Azienda Sanitaria Locale A.s.l. - Napoli 1 - A.s.l. Napoli 1 Centro 80145 Napoli NA
Email_3 elettivamente domiciliato presso
Avente ad oggetto l'impugnazione di:
- CARTELLA DI PAGAMENTO n. 07120200062789231 ESENZIONE TIKET 2012 a seguito di discussione in camera di consiglio e visto il dispositivo n. 984/2026 depositato il 22/01/2026
Richieste delle parti:
Ricorrente: In ragione di tutto quanto sin qui dedotto, richiesto, contestato ed eccepito, così si conclude: ma “Voglia l'Ecc. Corte di Giustizia Tributaria di 1^ grado di Napoli, previa declaratoria di sospensione della esecutorietà dell'Intimazione di pagamento N. 071202000627892 31 000 recapitata a mezzo posta massiva il 23/05/2025 contestato, disporre il suo annullamento, con condanna di spese sostenute”.
Ufficio resistente Agenzia delle Entrate Riscossione: Allo stato, con ogni più ampia riserva di modificare, precisare e richiedere, anche in ragione del comportamento processuale di controparte, la Agenzia delle Entrate Riscossione, in persona del legale rapp.te p.t., come sopra rapp.ta, difesa e dom.ta
CONCLUDE
chiedendo che l'Ill.ma Corte adita, previa ogni formalità di rito, voglia accogliere le seguenti richieste:
1) In via preliminare, dichiarare l'inammissibilità della presente opposizione per essere la stessa tardiva, per le causali di cui innanzi;
2) Sempre in via preliminare, dichiarare il difetto di legittimazione passiva dell'Ader per le eccezioni che riguardano l'operato dell'Ente Impositore, per le motivazioni di cui alla presente comparsa;
3) Nel merito, comunque rigettare la domanda proposta dal ricorrente, in quanto infondata in fatto ed in diritto, per le causali di cui in narrativa;
4) In subordine, nella denegata ipotesi di accoglimento della proposta opposizione, acclarare la legittimità e la regolarità dell'operato dell'Agente della Riscossione alla luce del ruolo consegnatogli dall'ASL Napoli 1 Centro, dal quale chiede di essere garantito e/o manlevato da qualsiasi conseguenza per esso pregiudizievole, ivi compresa quella relativa ad un eventuale condanna delle spese di lite del presente giudizio.
5) Condannare, comunque, il ricorrente al pagamento delle spese di giudizio.
SVOLGIMENTO DEL PROCESSO
Ricorrente_1Con ricorso ritualmente notificato impugnava nei confronti della Agenzia delle Entrate – Riscossione e della ASL Napoli 1 Centro una intimazione di pagamento N. 07120200062789231000 per € 333,12= (Esenzione TICKET anno 2012) presunto omesso versamento Ticket per svariate ricette elencate su foglio separato al presente Atto in danno
Ricorrente_1 CF_Ricorrente_1 Indirizzo_1di C.F. , residente in [...]alla
Sc. B C.A.P. 80126 ricevuto a mezzo posta massiva. Il tutto per un TOTALE DI €
333,12 incluse sanzioni, interessi, compensi di riscossione e spese di notifica.
Deduceva la parte istante che la pretesa tributaria, è innanzitutto, illegittima, perché non preceduta da avviso bonario e che la cartella notificata, peraltro, è estremamente generica, non consentendo, di comprendere le ragioni dell'azione, in violazione, pertanto, del diritto di difesa. In via del tutto preliminare ed assorbente, si rappresenta che la pretesa creditoria vantata dall'Agenzia delle Entrate è del tutto infondata in quanto, la ricorrente, nell'anno 2012 aveva un reddito rientrante nei limiti previsti per l'esenzione del pagamento del ticket come da documentazione che si allega al presente ricorso.
La ricorrente precisava che la predetta pretesa si basa sul fatto che la ricorrente avrebbe ingiustamente beneficiato di esenzione per prestazioni sanitarie e che l'atto summenzionato è palesemente illegittimo per violazione di legge e per difetto di motivazione e, in quanto tale, deve essere annullato in sede contenziosa per i seguenti motivi di diritto all'esenzione dalla partecipazione alla spesa sanitaria per specifiche categorie di soggetti, chiamati all'autocertificazione ed, in particolare, all'art. 8 comma 16 dalla l. n. 537 del 1993.
Stabilito l'obbligo di partecipazione alla spesa sanitaria, si poneva infatti il problema d'assicurare, in ogni caso, l'assistenza sanitaria per le fasce di popolazione che non fossero in grado di fornire un contributo economico per la prestazione.
Tanto nel rispetto del diritto costituzionale alla salute, “diritto dell'individuo ed interesse della collettività”, che è tenuta a garantire le cure agli indigenti, come espressamente previsto dall'art. 32 della Costituzione e come cogente anche in relazione alla normativa sovranazionale in tema di diritti della persona (Dichiarazione universale dei Diritti Umani,
Trattato di Nizza, Carta dei diritti fondamentali dell'Unione Europea…).
Si costituiva Agenzia delle Entrate Riscossione che chiedeva nel merito di dichiarare il difetto di legittimazione passiva dell'Agente della Riscossione in merito alle eccezioni sollevate dal ricorrente riguardo all'attività di competenza dell'ente impositore ed alla formazione del titolo o dichiarare la legittimità dell'atto opposto e posto in essere dall'agente della Riscossione e respingere le domande del ricorrente in quanto infondate in fatto e diritto;
nel merito e in subordine chiedeva, nella denegata ipotesi di accoglimento della domanda di parte ricorrente, in relazione alle vicende afferenti alla formazione e alla notifica del titolo, attività da ricondurre, tutte, in via esclusiva all'operato dell'Ente Impositore indicato in narrativa, anch'esso convenuto in giudizio, accertata l'estraneità dell'agente della riscossione rispetto alle medesime, dichiarare l'assenza di responsabilità di questi, riconoscendolo indenne dalle conseguenze del presente processo, anche con riguardo alle spese di lite da porsi a carico della parte soccombente. Il tutto con condanna della parte soccombente alla refusione delle spese e delle competenze del giudizio, nella somma indicata in seno all'allegata nota-spese o in quella che codesta Corte riterrà di liquidare ai sensi e per gli effetti di cui all'art. 15 D. Lgs. n. 546/1992.
All'esito della discussione in udienza, sentite le parti presenti, la causa era decisa come da dispositivo.
MOTIVI DELLA DECISIONE
In via preliminare va affermata la giurisdizione della Corte di Giustizia Tributaria adita, atteso che l'art. 2 d.lgs. 546/1992 individua, tra le controversie appartenenti alla giurisdizione tributaria, quelle aventi ad oggetto il contributo per il Servizio sanitario nazionale (in tal senso, SS.UU. Sentenza n. 2871 del 06/02/2009).
Inoltre, va rilevata la competenza per valore di questo Giudice Tributario Unico in quanto il comma 4 dell'art. 8 della L. n.130 del 2022 ha previsto che la giurisdizione affidata al Giudice tributario unico per le liti tributarie, che hanno un valore della controversia non superiore a tremila euro, si applica ai ricorsi notificati a partire dal 1° gennaio 2023 e non superiore a cinquemila euro ai ricorsi notificati a partire dal 1° luglio 2023. A tal proposito, giova anticipare che il “valore della controversia” deve far riferimento all'importo del tributo al netto di sanzioni e interessi, in ossequio a quanto disposto dall'art.12, comma 2 del D. lgs.n.546/1992.
Il ricorso proposto è fondato e, in conseguenza, deve essere accolto.
Trattandosi di un tributo il pagamento del ticket esige da parte dell'amministrazione il rispetto dei diritti del contribuente di cui allo statuto del contribuente emanato ai sensi della legge n.
212 del 2020, palesemente calpestati oltre che del rispetto dell'art. 8 legge n.537 del 1993, dell'art. 79 comma 1 del d.l. 112 del 2008 e quindi del dm del 11.12.2009 che conforma secondo principio di legalità l'agire della pubblica amministrazione nella gestione in siffatta materia.
Pertanto l'azione di recupero deve avvenire previa procedimentalizzazione della contestazione in conformità all'art. 1 comma 11 del dm 11.11.2009, e delle linee guida regionali di recepimento per le verifiche delle esenzioni per reddito approvate dalla Regione Campania con la Delibera di Giunta n. 109 del 2020, con allegazione da parte dell'ente creditore (nel caso di specie l'ASL Napoli 3 Sud) di un formale procedimento istruttorio di verifica e contestazione nei tempi di legge di quanto eventualmente emerso da risultanze
INPS e MEF;
dell'invio di formale avviso di contestazione munito dei requisiti contenutisti previsti dalla normativa citata ed in particolare:
− di termine per controdeduzioni e/o adempimento con allegazione dell'apposita modulistica;
− di specificazione preventiva delle modalità coattive che l'azienda intende porre in essere. In merito si richiamano le sentenze della Commissione Tributaria Provinciale di Napoli n. 806/2023 e n. 1120/2023 con le quali l'organo giudicante ha disposto l' annullamento delle cartelle esattoriali aventi ad oggetto recupero della compartecipazione al pagamento dei
Ticket Sanitari, precisando che ove non dichiarato il motivo per cui non sussisterebbe il diritto alla esenzione si ha una “palese violazione dell'art. 1 comma 11 D.M. 11.12.2009 nel quale si prevede la procedimentalizzazione della contestazione da parte dell'Asl della insussistenza dei presupposti garantendo al cittadino la possibilità di controdeduzioni sul punto”.
Alla luce di quanto premesso, l'atto impugnato risulta palesemente redatto in violazione dell'obbligo di motivazione;
infatti, nella cartella di pagamento, ci si limita infatti ad elencare i ticket pretesi in relazione ad altrettante prestazioni, senza indicare né il tipo di prestazione sanitaria resa e usufruita dal ricorrente, né la data, né il luogo di erogazione. Unico elemento identificativo, del tutto insufficiente ad individuare la prestazione sanitaria per la quale si richiede il contributo, è l'anno di presunta erogazione del ticket sanitario.
. Ritiene questa Corte che l'atto di accertamenti tributario, non accompagnato da documentazione fiscale e verifiche sul reddito del contribuente da parte della GdF, non è sufficiente a legittimare la richiesta avanzata dalla ASL competente in quanto la ricorrente godeva della esenzione Ticket avendone i presupposti di legge come indicato nel modello di autocertificazione allegato al ricorso.
Da Gennaio 2012 sono cambiate le regole per ottenere l'esenzione dalla quota di partecipazione alla spesa sanitaria (ticket) per condizione economica.
La nuova normativa individua come beneficiari dell'esenzione dalla compartecipazione alla spesa sanitaria, in sostituzione dell'ISEE.
Gli assistiti che non sono inseriti in tali elenchi, ma che comunque ritengono di possedere i requisiti per avere i benefici previsti per uno dei codici E01 - E03 ed E04 e tutti gli assistiti che rientrano nei criteri previsti dal codice E02 dovranno rivolgersi agli uffici distrettuali dell'ASP di appartenenza (o presso altre strutture convenzionate con l'ASP) muniti della propria tessera sanitaria per rendere un'autocertificazione e ricevere il relativo documento di esenzione. Il ricorso va, pertanto, accolto con l'annullamento dell'atto impugnato.
Riguardo al regime delle spese, si ritiene opportuno compensarle integralmente in ragione della natura dell'atto impugnato e della posizione degli Uffici in relazione all'esito del giudizio tributario.
P. Q. M.
Accoglie il ricorso e annulla l'atto impugnato. Compensa le spese.
Così deciso in Napoli, li 22 gennaio 2026.
Il Giudice Tributario Unico dott. Maurizio Stanziola
Depositata il 30/01/2026
REPUBBLICA ITALIANA IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
La Corte di Giustizia Tributaria di primo grado di NAPOLI Sezione 30, riunita in udienza il 22/01/2026 alle ore 09:00 in composizione monocratica:
STANZIOLA MAURIZIO, Giudice monocratico in data 22/01/2026 ha pronunciato la seguente
SENTENZA
- sul ricorso n. 14014/2025 depositato il 22/07/2025
proposto da
Ricorrente_1 - CF_Ricorrente_1
Difeso da Difensore_1 CF_Difensore_1 -
ed elettivamente domiciliato presso Email_1
contro
Ag.entrate - Riscossione - Napoli - Via G.grezar N. 14 00142 Roma RM
Difeso da Difensore_2 CF_Difensore_2 -
ed elettivamente domiciliato presso Email_2
Azienda Sanitaria Locale A.s.l. - Napoli 1 - A.s.l. Napoli 1 Centro 80145 Napoli NA
Email_3 elettivamente domiciliato presso
Avente ad oggetto l'impugnazione di:
- CARTELLA DI PAGAMENTO n. 07120200062789231 ESENZIONE TIKET 2012 a seguito di discussione in camera di consiglio e visto il dispositivo n. 984/2026 depositato il 22/01/2026
Richieste delle parti:
Ricorrente: In ragione di tutto quanto sin qui dedotto, richiesto, contestato ed eccepito, così si conclude: ma “Voglia l'Ecc. Corte di Giustizia Tributaria di 1^ grado di Napoli, previa declaratoria di sospensione della esecutorietà dell'Intimazione di pagamento N. 071202000627892 31 000 recapitata a mezzo posta massiva il 23/05/2025 contestato, disporre il suo annullamento, con condanna di spese sostenute”.
Ufficio resistente Agenzia delle Entrate Riscossione: Allo stato, con ogni più ampia riserva di modificare, precisare e richiedere, anche in ragione del comportamento processuale di controparte, la Agenzia delle Entrate Riscossione, in persona del legale rapp.te p.t., come sopra rapp.ta, difesa e dom.ta
CONCLUDE
chiedendo che l'Ill.ma Corte adita, previa ogni formalità di rito, voglia accogliere le seguenti richieste:
1) In via preliminare, dichiarare l'inammissibilità della presente opposizione per essere la stessa tardiva, per le causali di cui innanzi;
2) Sempre in via preliminare, dichiarare il difetto di legittimazione passiva dell'Ader per le eccezioni che riguardano l'operato dell'Ente Impositore, per le motivazioni di cui alla presente comparsa;
3) Nel merito, comunque rigettare la domanda proposta dal ricorrente, in quanto infondata in fatto ed in diritto, per le causali di cui in narrativa;
4) In subordine, nella denegata ipotesi di accoglimento della proposta opposizione, acclarare la legittimità e la regolarità dell'operato dell'Agente della Riscossione alla luce del ruolo consegnatogli dall'ASL Napoli 1 Centro, dal quale chiede di essere garantito e/o manlevato da qualsiasi conseguenza per esso pregiudizievole, ivi compresa quella relativa ad un eventuale condanna delle spese di lite del presente giudizio.
5) Condannare, comunque, il ricorrente al pagamento delle spese di giudizio.
SVOLGIMENTO DEL PROCESSO
Ricorrente_1Con ricorso ritualmente notificato impugnava nei confronti della Agenzia delle Entrate – Riscossione e della ASL Napoli 1 Centro una intimazione di pagamento N. 07120200062789231000 per € 333,12= (Esenzione TICKET anno 2012) presunto omesso versamento Ticket per svariate ricette elencate su foglio separato al presente Atto in danno
Ricorrente_1 CF_Ricorrente_1 Indirizzo_1di C.F. , residente in [...]alla
Sc. B C.A.P. 80126 ricevuto a mezzo posta massiva. Il tutto per un TOTALE DI €
333,12 incluse sanzioni, interessi, compensi di riscossione e spese di notifica.
Deduceva la parte istante che la pretesa tributaria, è innanzitutto, illegittima, perché non preceduta da avviso bonario e che la cartella notificata, peraltro, è estremamente generica, non consentendo, di comprendere le ragioni dell'azione, in violazione, pertanto, del diritto di difesa. In via del tutto preliminare ed assorbente, si rappresenta che la pretesa creditoria vantata dall'Agenzia delle Entrate è del tutto infondata in quanto, la ricorrente, nell'anno 2012 aveva un reddito rientrante nei limiti previsti per l'esenzione del pagamento del ticket come da documentazione che si allega al presente ricorso.
La ricorrente precisava che la predetta pretesa si basa sul fatto che la ricorrente avrebbe ingiustamente beneficiato di esenzione per prestazioni sanitarie e che l'atto summenzionato è palesemente illegittimo per violazione di legge e per difetto di motivazione e, in quanto tale, deve essere annullato in sede contenziosa per i seguenti motivi di diritto all'esenzione dalla partecipazione alla spesa sanitaria per specifiche categorie di soggetti, chiamati all'autocertificazione ed, in particolare, all'art. 8 comma 16 dalla l. n. 537 del 1993.
Stabilito l'obbligo di partecipazione alla spesa sanitaria, si poneva infatti il problema d'assicurare, in ogni caso, l'assistenza sanitaria per le fasce di popolazione che non fossero in grado di fornire un contributo economico per la prestazione.
Tanto nel rispetto del diritto costituzionale alla salute, “diritto dell'individuo ed interesse della collettività”, che è tenuta a garantire le cure agli indigenti, come espressamente previsto dall'art. 32 della Costituzione e come cogente anche in relazione alla normativa sovranazionale in tema di diritti della persona (Dichiarazione universale dei Diritti Umani,
Trattato di Nizza, Carta dei diritti fondamentali dell'Unione Europea…).
Si costituiva Agenzia delle Entrate Riscossione che chiedeva nel merito di dichiarare il difetto di legittimazione passiva dell'Agente della Riscossione in merito alle eccezioni sollevate dal ricorrente riguardo all'attività di competenza dell'ente impositore ed alla formazione del titolo o dichiarare la legittimità dell'atto opposto e posto in essere dall'agente della Riscossione e respingere le domande del ricorrente in quanto infondate in fatto e diritto;
nel merito e in subordine chiedeva, nella denegata ipotesi di accoglimento della domanda di parte ricorrente, in relazione alle vicende afferenti alla formazione e alla notifica del titolo, attività da ricondurre, tutte, in via esclusiva all'operato dell'Ente Impositore indicato in narrativa, anch'esso convenuto in giudizio, accertata l'estraneità dell'agente della riscossione rispetto alle medesime, dichiarare l'assenza di responsabilità di questi, riconoscendolo indenne dalle conseguenze del presente processo, anche con riguardo alle spese di lite da porsi a carico della parte soccombente. Il tutto con condanna della parte soccombente alla refusione delle spese e delle competenze del giudizio, nella somma indicata in seno all'allegata nota-spese o in quella che codesta Corte riterrà di liquidare ai sensi e per gli effetti di cui all'art. 15 D. Lgs. n. 546/1992.
All'esito della discussione in udienza, sentite le parti presenti, la causa era decisa come da dispositivo.
MOTIVI DELLA DECISIONE
In via preliminare va affermata la giurisdizione della Corte di Giustizia Tributaria adita, atteso che l'art. 2 d.lgs. 546/1992 individua, tra le controversie appartenenti alla giurisdizione tributaria, quelle aventi ad oggetto il contributo per il Servizio sanitario nazionale (in tal senso, SS.UU. Sentenza n. 2871 del 06/02/2009).
Inoltre, va rilevata la competenza per valore di questo Giudice Tributario Unico in quanto il comma 4 dell'art. 8 della L. n.130 del 2022 ha previsto che la giurisdizione affidata al Giudice tributario unico per le liti tributarie, che hanno un valore della controversia non superiore a tremila euro, si applica ai ricorsi notificati a partire dal 1° gennaio 2023 e non superiore a cinquemila euro ai ricorsi notificati a partire dal 1° luglio 2023. A tal proposito, giova anticipare che il “valore della controversia” deve far riferimento all'importo del tributo al netto di sanzioni e interessi, in ossequio a quanto disposto dall'art.12, comma 2 del D. lgs.n.546/1992.
Il ricorso proposto è fondato e, in conseguenza, deve essere accolto.
Trattandosi di un tributo il pagamento del ticket esige da parte dell'amministrazione il rispetto dei diritti del contribuente di cui allo statuto del contribuente emanato ai sensi della legge n.
212 del 2020, palesemente calpestati oltre che del rispetto dell'art. 8 legge n.537 del 1993, dell'art. 79 comma 1 del d.l. 112 del 2008 e quindi del dm del 11.12.2009 che conforma secondo principio di legalità l'agire della pubblica amministrazione nella gestione in siffatta materia.
Pertanto l'azione di recupero deve avvenire previa procedimentalizzazione della contestazione in conformità all'art. 1 comma 11 del dm 11.11.2009, e delle linee guida regionali di recepimento per le verifiche delle esenzioni per reddito approvate dalla Regione Campania con la Delibera di Giunta n. 109 del 2020, con allegazione da parte dell'ente creditore (nel caso di specie l'ASL Napoli 3 Sud) di un formale procedimento istruttorio di verifica e contestazione nei tempi di legge di quanto eventualmente emerso da risultanze
INPS e MEF;
dell'invio di formale avviso di contestazione munito dei requisiti contenutisti previsti dalla normativa citata ed in particolare:
− di termine per controdeduzioni e/o adempimento con allegazione dell'apposita modulistica;
− di specificazione preventiva delle modalità coattive che l'azienda intende porre in essere. In merito si richiamano le sentenze della Commissione Tributaria Provinciale di Napoli n. 806/2023 e n. 1120/2023 con le quali l'organo giudicante ha disposto l' annullamento delle cartelle esattoriali aventi ad oggetto recupero della compartecipazione al pagamento dei
Ticket Sanitari, precisando che ove non dichiarato il motivo per cui non sussisterebbe il diritto alla esenzione si ha una “palese violazione dell'art. 1 comma 11 D.M. 11.12.2009 nel quale si prevede la procedimentalizzazione della contestazione da parte dell'Asl della insussistenza dei presupposti garantendo al cittadino la possibilità di controdeduzioni sul punto”.
Alla luce di quanto premesso, l'atto impugnato risulta palesemente redatto in violazione dell'obbligo di motivazione;
infatti, nella cartella di pagamento, ci si limita infatti ad elencare i ticket pretesi in relazione ad altrettante prestazioni, senza indicare né il tipo di prestazione sanitaria resa e usufruita dal ricorrente, né la data, né il luogo di erogazione. Unico elemento identificativo, del tutto insufficiente ad individuare la prestazione sanitaria per la quale si richiede il contributo, è l'anno di presunta erogazione del ticket sanitario.
. Ritiene questa Corte che l'atto di accertamenti tributario, non accompagnato da documentazione fiscale e verifiche sul reddito del contribuente da parte della GdF, non è sufficiente a legittimare la richiesta avanzata dalla ASL competente in quanto la ricorrente godeva della esenzione Ticket avendone i presupposti di legge come indicato nel modello di autocertificazione allegato al ricorso.
Da Gennaio 2012 sono cambiate le regole per ottenere l'esenzione dalla quota di partecipazione alla spesa sanitaria (ticket) per condizione economica.
La nuova normativa individua come beneficiari dell'esenzione dalla compartecipazione alla spesa sanitaria, in sostituzione dell'ISEE.
Gli assistiti che non sono inseriti in tali elenchi, ma che comunque ritengono di possedere i requisiti per avere i benefici previsti per uno dei codici E01 - E03 ed E04 e tutti gli assistiti che rientrano nei criteri previsti dal codice E02 dovranno rivolgersi agli uffici distrettuali dell'ASP di appartenenza (o presso altre strutture convenzionate con l'ASP) muniti della propria tessera sanitaria per rendere un'autocertificazione e ricevere il relativo documento di esenzione. Il ricorso va, pertanto, accolto con l'annullamento dell'atto impugnato.
Riguardo al regime delle spese, si ritiene opportuno compensarle integralmente in ragione della natura dell'atto impugnato e della posizione degli Uffici in relazione all'esito del giudizio tributario.
P. Q. M.
Accoglie il ricorso e annulla l'atto impugnato. Compensa le spese.
Così deciso in Napoli, li 22 gennaio 2026.
Il Giudice Tributario Unico dott. Maurizio Stanziola