Sentenza 7 aprile 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Bergamo, sentenza 07/04/2025, n. 501 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Bergamo |
| Numero : | 501 |
| Data del deposito : | 7 aprile 2025 |
Testo completo
6821 /2022 R.G. N. Sent.
N. Cron.
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO IL TRIBUNALE DI BERGAMO Sezione Prima Civile nelle persone dei signori dott.ssa Maria Concetta Elda Caprino Presidente rel. dott.ssa Rosa Maria Alba Costanzo Giudice dott.ssa Antonella Belgeri Giudice ha emesso la seguente SENTENZA nneellllaa ccaauussaa ddii sseeppaarraazziioonnee ggiiuuddiizziiaallee iissccrriittttaa aall nn.. 66882211 //22002222 RRGG,, pprroommoossssaa ddaa
(C.F. ) con il patrocinio Parte_1 C.F._1
dell'avv. LONGHI FRANCESCA del foro di Bergamo
RICORRENTE
contro
:
(C.F. con il patrocinio dell'avv. RESMINI Parte_2 C.F._2
FRANCESCO STEFANO del foro di Milano RESISTENTE
E con l'intervento necessario del PUBBLICO MINISTERO
CONCLUSIONI
Le parti hanno concluso congiuntamente come da nota depositata per l'udienza del
16.1.25 tenutasi con modalità cartolare , che qui si intende richiamata.
Il PM per l'accoglimento della domanda
FATTO E DIRITTO
pagina 1 di 14
Premetteva in fatto che le parti si erano unite in matrimonio civile nel Comune di Cividate al Piano in data 17 maggio 2008 e che dall'unione erano nati i figli , il 6 ottobre Per_1
2010, e , il 28 Febbraio 2015, entrambi minori. Riferiva che la residenza Per_2
familiare era presso il Comune di Bonate Sopra, spiegando come ella si era trasferita dal
Brasile inizialmente per motivi di studio e invece il marito aveva conseguito la il titolo di commercialista e quindi iniziato la propria attività presso Pneumax SpA mentre, anche a causa delle gravidanze, ella aveva avuto una breve esperienza presso un centro commerciale, aveva cercato lavoro come fotografa e anche come promoter presso appunto i centri commerciali e di fatto aveva gestito la famiglia piuttosto che svolto un' attività lavorativa, garantendo al marito la possibilità stessa di svolgere al meglio la propria attività. Sottolineava che mentre il primo figlio era allergico, il secondo era dall'età di due anni seguito dalla neuropsichiatria infantile, peraltro con spese che lei sola sosteneva perché il marito non riconosceva questa fragilità del bambino. Assumeva che la casa era intestata soltanto al marito, anche se era stata costruita anche con il suo contributo, e di avere avuto problemi di salute nel 2011 e ancora nel 2013 senza, di contro, avere alcun sostegno da parte del coniuge. Rilevava che la crisi coniugale si era quindi acuita durante la pandemia del Covid che aveva visto le parti allontanare sempre più e litigare più spesso, con degli scatti di ira del marito anche contro il minore cosicchè, nell'aprile Per_2
2021, la ricorrente aveva lasciato la casa con i figli e si era trasferita in locazione in altro immobile a Bergamo. Riferiva che inizialmente vi era anche stato un accordo col marito per quanto riguardava la gestione dei figli, ma che, successivamente, soprattutto alla luce della situazione di particolare disagio di , il quale aveva attacchi di panico ed Per_1
episodi di autolesionismo oltre che una crescente paura del padre, la situazione era diventata ingestibile con la prole che in modo pressoché totale non volevano frequentare la scuola . Concludeva cosi chiedendo, oltre alla pronuncia della separazione, l'affido pagina 2 di 14 condiviso dei figli, l'assegnazione della casa, una disciplina del diritto di visita del padre non collocatario, un assegno di € 300,00 a figlio, oltre al 70% delle spese straordinarie per la prole ed un assegno di mantenimento di € 200,00 a suo favore.
Si costituiva il resistente il quale si contestava tutto quanto dedotto in ricorso. Precisava innanzitutto che le parti avevano già raggiunto un accordo circa le condizioni di quella che lui definiva inevitabile separazione, ma che improvvisamente era stata proprio la ricorrente a cambiare idea, senza motivazione. Ricordava come la moglie si fosse trasferita in Italia per frequentare l'Università Cattolica di Brescia con l'indirizzo DAMS, cioè disciplina dell'arte, musica e spettacolo, per poi trasferirsi a Bologna, e, tuttavia , ritirarsi dopo qualche mese, mentre lui, agli inizi, era un praticante di uno studio commercialista e solo dopo era riuscito con grandi sforzi a laurearsi. Affermava come la propria suocera, la madre della moglie, era una ex dirigente del governo brasiliano ed era proprietaria di innumerevoli immobili e di vasti appezzamenti di terreno nella capitale
Brasilia e anche in altre parti del Brasile, oltre ad essere presidentessa di un'associazione religiosa privata con scopo di lucro, per cui nei momenti di conflittualità con la moglie, capitava che proprio la detta suocera interveniva con consistenti somme di denaro.
Assumeva di non aver mai sostenuto l'esame di abilitazione alla professione di commercialista, ma che, soprattutto dopo la nascita dei figli, si era sempre dato da fare per poter lavorare ed avere guadagni più alti, al fine di garantire un tenore di vita dignitoso per la famiglia: ricordava così di aver iniziato come impiegato presso un piccolo studio di commercialisti di Bergamo e come solo dopo avesse accettato l'offerta di lavoro da parte della Pneumax Holding Spa di Lurano che, essendo società internazionale dava maggiori sicurezza lavorativa. Affermava inoltre come non corrispondeva al vero quanto era stato riportato a proposito del figlio circa la grave allergia, essendo il minore Per_1
sofferente di comune allergia ai pollini e alla frutta secca, e come , in tal senso, era sufficiente gestire detta allergia , senza particolari difficoltà; riportava essere la moglie a soffrire di continui sbalzi di umore, con crisi di pianto incontrollato già con la nascita del pagina 3 di 14 primo figlio;
negava di avere avuto aiuti finanziari della moglie per quanto riguardava l'acquisto della casa coniugale. Negava decisamente l'asserito suo disinteresse nei confronti di lei o della famiglia, di contro assumendo come erano stati i suoi genitori ad aiutare la coppia nella gestione dei due minori, non senza ricordare che le problematiche comportamentali di si erano manifestate soprattutto quando il bambino Per_2
rimaneva da solo con la madre, evidenziando come egli da sempre avesse seguito ogni indicazione fornita dai professionisti del Centro per l'età evolutiva nei confronti del detto minore e soprattutto come egli, in qualità di padre, aveva fatto anche in modo di compensare le attenzioni anche nei confronti di , addirittura istituendo nei Per_1
confronti di quest'ultimo una cosiddetta “giornata dedicata a ”. Riferiva che la Per_1
ricorrente aveva intrapreso sia corsi privati che percorsi lavorativi non condivisi con lui, in particolare su profili Instagram, piuttosto che attraverso letture di mappe astrali spesso con corsi svolti online con delle persone brasiliane o che comunque risiedevano in Brasile
e per fare ciò la moglie trascorreva molte ore, anche notturne, online con un disagio di tutta la famiglia Contrariamente a quanto dedotto dalla ricorrente, evidenziava che era stata la moglie ad avere una relazione con un uomo dal mese di ottobre 2018 e non lui, quindi era stata la moglie ad allontanarsi da lui. Riconosceva che effettivamente nel 2021 la moglie poi si era allontanata dalla casa coniugale con i figli e aveva preso in affitto un bilocale a Bergamo e come effettivamente le parti avevano pattuito una tempistica uguale tra di loro per quanto riguardava il collocamento dei figli, e i problemi, in particolare gli attacchi di panico dei figli, erano iniziati, al momento di riapertura della scuola : in particolare , aveva così frequentato soltanto le prime due settimane della prima Per_2
elementare, ciò quando era accompagnato dal padre lasciandolo di contro la madre a dormire negli altri giorni, così che alla fine si era cercato di scegliere l'istruzione parentale, mentre invece per quanto concerneva la problematica era ancora più Per_1
evidente perché ogni qualvolta il bambino veniva accompagnato a scuola dalla madre questi aveva attacchi di ansia e di panico, tanto da avere già oltre 50 assenze con pagina 4 di 14 conseguente rischio di perdere l'intero anno. Affermava infine di avere un buon rapporto con i figli . Concludeva quindi richiedendo l'affido condiviso dei tuoi figli con il collocamento prevalente presso di lui, con conseguente assegnazione della casa coniugale, individuava i giorni di permanenza con la madre, eventualmente in base ai risultati dell'esperenda CTU sulla idoneità genitoriale di lei, chiedeva che alla stessa venisse imposto il versamento di un assegno di mantenimento di € 200,00 a figlio, oltre al 50% delle spese straordinarie, rigettando invece qualunque tipo di richiesta di assegno di mantenimento per la moglie.
Prima di pronunciare i provvedimenti urgenti e indifferibili, il Presidente delegato richiedeva una relazione ai Servizi Sociali di Terno d'Isola, Ambito Isola Bergamasca,
Bassa Val San Martino, sull'intero nucleo familiare e, all'atto del deposito della relazione, sciogliendo la riserva dell'udienza dell'11.5.2023, autorizzava il coniuge a vivere separati, affidava i figli ad entrambi i genitori con il collocamento presso il padre cui veniva assegnata la casa coniugale, disciplinava il diritto di visita di fatto libero, previo accordo tra le parti, e poneva il mantenimento ordinario dei figli integralmente a carico del padre, obbligando ciascun genitore a versare il 50% delle spese straordinarie, disponeva poi il monitoraggio carico dei servizi sociali competenti, oltre che tutti i percorsi di supporto ai genitori per quanto concerne la genitorialità, eventualmente anche con interventi specialistici o in accordo con il CPS, quindi con l'approfondimento specifico di eventuale abusi di alcol.
Rigettata la richiesta urgente di modifica proposta da parte della ricorrente per quanto concerneva il collocamento presso di lei dei bambini con l'assegnazione della casa coniugale e l'assegnazione a suo favore dell'assegno di mantenimento , l'istruttoria si concretava con l'espletamento di una CTU , con la nomina della dott.ssa , Persona_3
sull'intero nucleo familiare ed un approfondimento sulla situazione dei minori. All'esito di tale consulenza le parti raggiungevano di fatto un accordo . All'udienza cartolare del 16 gennaio 2025 i procuratori precisavano le conclusioni in modo congiunto e quindi il pagina 5 di 14 giudice rimetteva la causa immediatamente all'esame del Collegio, senza concedere alcun tipo di termine per il deposito di atti conclusionali.
Come risulta pacificamente da quanto indicato negli atti delle parti questo Collegio non può che prendere atto della rottura della comunione di vita tra le parti e della fine dell'affectio maritalis che deve corroborare un rapporto matrimoniale che voglia dirsi tale e ciò giustifica la richiesta, svolta da entrambi i coniugi, di addivenire alla pronuncia di separazione.
Le condizioni concordate tra le parti possono essere assunte da questo Collegio perché risultano in linea con il perseguimento degli interessi dei due figli minori, in linea con quanto indicato dal CTU e corrispondente oggi allo stato di fatto vissuto dal nucleo familiare.
Stante l'accordo raggiunto le spese di lite vengono compensate tra le parti.
PQM
Il Tribunale, nella composizione collegiale sopra indicata, definitivamente pronunciando, disattesa ogni contraria istanza, deduzione o eccezione, così provvede:
- Pronuncia ai sensi dell'art. 151, 1° comma , cc la separazione personale tra i coniugi nata a [...] il [...] e Parte_1
nato a [...] il [...] Parte_2
(atto n. 2, parte I°, registro del Comune di TE AL PI , Atti di
Matrimonio dell'anno 2008 )
- Ordina che la presente sentenza sia trasmessa in copia autentica a cura della
Cancelleria all'Ufficiale dello Stato Civile del Comune di TE AL PI per l'annotazione di cui all'art. 69 lettera D) DPR 3.11.00 n. 396 (Ordinamento dello
Stato Civile)
Si dispone in conformità dell'accordo dei coniugi:
o “1) affido condiviso dei figli minori , nato il [...] e Per_1
, nato il [...], ad [...] i genitori. La casa coniugale sita Per_2 pagina 6 di 14 in Bonate Sopra (BG), viale Padania n. 14, nella quale i minori continueranno a mantenere la residenza, verrà assegnata al sig. con tutto il Parte_2
mobilio ivi insistente stante il collocamento prevalente dei figli presso di lui;
o 2) salvi diversi accordi tra le parti, durante il periodo scolastico , Per_1
nella settimana di spettanza del sig. nel weekend, trascorrerà tutti i Pt_2
giorni con il padre tranne il giovedì e venerdì pomeriggio presso la madre, dall'uscita da scuola alla sera alle 18.30/20.00.
o Nella settimana di spettanza della sig.ra nel weekend, Parte_1
trascorrerà tutti i giorni con il padre tranne il lunedì e il mercoledì pomeriggio presso la madre, dall'uscita da scuola alla sera alle 18.30/20.00 e dal sabato all'uscita da scuola fino alla domenica alle ore 20.00 presso la madre;
o Quanto a , salvi diversi accordi tra le parti, nella settimana di Per_2
spettanza del sig. nel weekend, starà presso il padre dalla domenica Pt_2
sera alle 20.00 a mercoledì sera alle 20.00; presso la madre, da mercoledì sera alle 20.00 fino a venerdì sera alle 18.30/20.00; presso il padre da venerdì sera alle 18.30/20.00 a domenica sera alle 20.00.
o Nella settimana di spettanza della sig.ra nel weekend, Parte_1
starà con la madre dalla domenica sera alle 20.00 a mercoledì sera Per_2
alle 18.30; starà con il padre da mercoledì sera alle 18.30 fino a venerdì sera alle 20.00; starà presso la madre, da venerdì sera alle 20.00 a domenica sera alle 20.00.
o Durante il periodo di vacanze estive, sempre salvi diversi accordi tra le parti, sia che nella settimana di spettanza del sig. nel Per_1 Per_2 Pt_2
weekend, staranno presso il padre dalla domenica sera alle 20.00 a mercoledì sera alle 18.30/20.00; presso la madre, da mercoledì sera alle 18.30/20.00
pagina 7 di 14 fino a venerdì sera alle 18.30/20.00; presso il padre da venerdì sera alle
18.30/20.00 a domenica sera alle 20.
o Nella settimana di spettanza della sig.ra nel weekend, Parte_1
staranno con la madre dalla domenica sera alle 20.00 a mercoledì sera alle
18.30; staranno con il padre da mercoledì sera alle 18.30 fino a venerdì sera alle 20.00; staranno presso la madre, da venerdì sera alle 20.00 a domenica sera alle 20.00;
o 3) e , durante le vacanze estive, trascorreranno con Per_1 Per_2
ciascun genitore due settimane anche non consecutive da concordare tra i genitori entro la fine del mese di maggio di ciascun anno;
o 4) quanto alle vacanze natalizie, salvo diverso accordo tra le parti, Per_1
e trascorreranno la settimana di Natale con il padre mentre la Per_2
settimana di Capodanno con la madre. Durante le vacanze pasquali, salvo diverso accordo tra le parti, e trascorreranno il giorno di Per_1 Per_2
Pasqua con il padre ed il giorno di Pasquetta con la madre. Durante le vacanze pasquali, trascorreranno comunque tre giorni con il padre e tre giorni con la madre;
o 5) il sig. presta il consenso a che la sig.ra Parte_2 [...]
porti i figli e in vacanza in Brasile per al Parte_1 Per_1 Per_2
massimo quattro settimane nel periodo non scolastico (e comunque in periodi coerenti con gli impegni scolastici e sociali dei figli) e tenendo in debita considerazione eventi legati al periodo storico attuale (es. emergenza pandemica, ecc.), la sig.ra dovrà comunicare tale scelta Parte_1
prima della fine del mese di maggio e, prima della partenza, dovrà indicare l'indirizzo presso il quale i minori risiederanno e un recapito presso il quale possano essere contattati, ferma la possibilità del sig. di Parte_2
pagina 8 di 14 sentire e/o videochiamare quotidianamente i figli;
resta inteso che le spese per il viaggio e per il soggiorno in Brasile resteranno ad esclusivo carico della sig.ra , che pertanto se le accollerà interamente. Parte_1
Parallelamente viene sin d'ora riconosciuta al sig. la Parte_2
possibilità di trascorrere un eguale periodo di vacanza (quattro settimane) qualora ne sorgesse la possibilità, con spese di viaggio e soggiorno a suo esclusivo carico;
o 6) il sig. corrisponderà alla sig.ra Parte_2 Parte_1
, a titolo di concorso al mantenimento dei figli e
[...] Per_1 Per_2
ed in considerazione del fatto che attualmente la signora è disoccupata, per un anno a decorrere dalla data di sottoscrizione dell'accordo inter partes avvenuta in data 20.12.2024 e contenente le presenti condizioni, l'importo mensile di € 700,00 (€ 350,00 per ciascun figlio). Tale contributo dovrà essere versato entro il giorno 20 di ciascun mese mediante bonifico bancario sul conto corrente intestato alla sig.ra Dal secondo anno Parte_1
il predetto importo inerente il contributo al mantenimento per i figli minori verrà ridotto ad € 600,00 (€ 300,00 per figlio), ferme le modalità di corresponsione indicate. Dal quarto anno il predetto importo inerente il contributo al mantenimento per i figli minori verrà ridotto ad € 500,00 (€
250,00 per figlio), ferme le modalità di corresponsione indicate. Il pagamento del contributo al mantenimento avverrà tramite bonifico bancario sul conto corrente intestato alla sig.ra (Banca: BANCO BPM;
Parte_1
IBAN: [...]; BIC/SWIFT: BAPPIT21H47).
Con il ricevimento del primo bonifico di € 700,00 la sig.ra Parte_1
restituirà immediatamente al sig. la carta di credito legata al
[...] Pt_2
conto corrente di quest'ultimo. Tali importi saranno soggetti a rivalutazione
ISTAT dal 31.01.2026;
pagina 9 di 14 o 7) i coniugi rinunciano reciprocamente alla corresponsione di un contributo al mantenimento per essi;
o 8) i genitori concorreranno al pagamento delle spese straordinarie dei figli minori e nella misura rispettivamente del 70 % quanto Per_1 Per_2
al sig. e del 30% quanto alla sig.ra Parte_2 Parte_1
, per i primi due anni con decorrenza dalla sottoscrizione dell'accordo
[...]
inter partes avvenuta in data 20.12.2024 e contenente le presenti condizioni.
Dal terzo anno i genitori concorreranno al pagamento delle spese straordinarie nella misura del 50 % ciascuno. Per le predette spese straordinarie i genitori seguiranno il seguente schema seguito dal Tribunale di Bergamo:
- spese mediche (da documentare) che non richiedono il preventivo accordo:
- a) visite specialistiche prescritte dal medico di assistenza primaria;
b) cure dentistiche, ortodontiche, e oculistiche presso strutture pubbliche;
c) accertamenti e trattamenti sanitari erogati o meno dal Servizio Sanitario Nazionale purché prescritti dal medico di assistenza primaria;
d) tickets sanitari, e) occhiali o lenti a contatto per uso non cosmetico se prescritti dallo specialista, previo invio da parte del medico di assistenza primaria;
f) farmaci, terapie ( ivi comprese cure termali e fisioterapiche) e test particolari ritenuti necessari, prescritti dal medico di assistenza primaria o dallo specialista dal primo indicato, anche se non coperti dal Servizio
Sanitario Nazionale, g) apparecchio funzionale (o apparecchio ortopedico) per uso non cosmetico;
- spese mediche (da documentare) che richiedono il preventivo accordo:
pagina 10 di 14 - tutti quegli accertamenti, terapie, trattamenti, sanitari, farmaci, terapie e test particolari non erogati dal Servizio Sanitario Nazionale e/o non prescritti dal medico di assistenza primaria;
- spese scolastiche (da documentare) che non richiedono il preventivo accordo:
- a) spese di iscrizione e frequenza scolastica e universitaria, ivi incluse assicurazione ed eventuale fondo cassa//contributo volontario per l'istituto, richiesti da istituti pubblici;
b) libri di testo;
c) materiale di corredo scolastico di inizio anno;
d) materiale di corredo scolastico pendente l' anno, ivi compresa la dotazione richiesta dalla scuola per attività sportiva rientrante nella ordinaria programmazione didattica, purché richiesto per iscritto dall'istituto frequentato o necessario al corso universitario prescelto;
e) dotazione informatica (pc/tablet) richiesta per iscritto dalla scuola ovvero connessa al programma di studio differenziato (BES e DSA);
f) gite scolastiche o uscite didattiche senza pernottamento;
g) trasporto pubblico sino all'istituto scolastico e ritorno;
h) corsi di recupero ove suggeriti per iscritto dall'istituto frequentato;
i) mensa;
- spese scolastiche (da documentare) che richiedono il preventivo accordo:
- a) spese di iscrizione e frequenza scolastica e universitaria, ivi incluse assicurazione ed eventuale fondo cassa e contributo volontario, richiesti da istituti privati;
b) corsi di specializzazione/master e corsi post-universitari in Italia e all'estero; c) gite scolastiche con pernottamento;
d) corsi di recupero e lezioni private non suggerite dall'istituto frequentato;
e) alloggio presso la sede universitaria;
- spese extrascolastiche (da documentare) che non richiedono il preventivo accordo:
- a) tempo prolungato, pre-scuola e dopo-scuola; b) centro ricreativo estivo e/o gruppo estivo (oratorio, grest, campus organizzati da scuole pubbliche o da enti territoriali o da associazioni sportive locali, parrocchie, oratori, o enti analoghi - da pagina 11 di 14 contenersi entro una somma pari ad €. 400,00 complessivi annui per ciascun figlio;
c) spese vive per sostenere l'esame teorico della patente presso la Motorizzazione
Civile e le guide obbligatorie previste per legge presso l'autoscuola); d) spese di manutenzione ordinaria, bollo e assicurazione relative a mezzi di locomozione acquistati in accordo fra le parti;
- spese extrascolastiche (da documentare) che richiedono il preventivo accordo:
- a) corsi di istruzione, attività sportive, attività ricreative, musicali, artistiche e ludiche e pertinenti attrezzature inclusive dell'abbigliamento; b) spese di custodia, di accudimento (baby sitter), centro ricreativo estivo e/o gruppo estivo (oratorio, grest, campus) non menzionati nel punto precedente;
c) viaggi e vacanze;
d) spese per il conseguimento della patente presso autoscuole private (comprensivo di corso e lezioni pratiche) e) spese per l'acquisto di mezzi di locomozione e per la manutenzione straordinaria degli stessi.
- Modalità di concertazione ex ante delle spese
- Avuto riguardo alle spese straordinarie da concordare, il genitore, a fronte di una richiesta scritta dell'altro, dovrà manifestare un motivato dissenso per iscritto nell'immediatezza della richiesta (massimo 10 gg.) o fornire un preventivo alternativo;
in difetto il silenzio sarà inteso come consenso alla richiesta.
- Modalità di documentazione e rimborso spese
- Il genitore anticipatario delle spese dovrà inviare per mail all'altro genitore la documentazione comprovante l'esborso sostenuto entro 30 giorni. Per le spese senza concertazione, anche i documenti attestanti la necessità delle stesse.
pagina 12 di 14 - Il rimborso dovrà avvenire entro i 15 giorni successivi alla richiesta o con il primo pagamento utile dell'assegno di mantenimento, ove previsto, con indicazione espressa della causale del pagamento.
- Deducibilità fiscale e varie
- La detrazione delle spese straordinarie ai fini Irpef sarà operata da entrambi i genitori nella stessa proporzione della quota di riparto delle spese stesse;
a tal fine ciascun genitore, anche ai fini del rimborso, si procurerà idonea documentazione fiscale intestata al minore o ad esso inequivocabilmente riferibile. Gli eventuali rimborsi e/o sussidi disposti dallo Stato e/o da qualsiasi altro Ente pubblico o privato per spese scolastiche e/o sanitarie relative alla prole vanno a beneficio di entrambi i genitori nella stessa proporzionale quota di riparto delle spese straordinarie.
- Eventuali sussidi, integrazioni, aiuti disposti dallo Stato e/o da qualsiasi altro Ente
Pubblico per spese scolastiche e/o sanitarie e/o sportive relative alla prole, anche se richiesti ed ottenuti da uno solo dei genitori, vanno a beneficio di entrambi i genitori e possono essere eccepiti in compensazione pro quota di eventuali somme allo stesso titolo dovute dal genitore non convivente in ragione della percentuale di suddivisione delle spese extra concordate.
9) ordina l'immediata presa in carico da parte del NPI competente del figlio Parte_3
avendone quest'ultimo estrema necessità;
[...]
10) si dà atto che i genitori si obbligano a comunicare ogni cambiamento di residenza o domicilio, a comunicare il recapito anche telefonico dei luoghi di villeggiatura;
11) il sig. cederà gratuitamente ed a proprie spese alla sig.ra Parte_2 [...]
, entro 60 giorni dalla sottoscrizione dell'accordo avvenuta in data Parte_1
20.12.2024 e contenente le presenti condizioni, il veicolo modello TOYOTA AYGO targato DJ080EK di proprietà del sig. Pt_2
pagina 13 di 14 12) spese legali compensate”
Così deciso in Bergamo, Camera di Consiglio del 27.2.2025
Il Presidente est.
Dott.ssa Maria Concetta Elda Caprino
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