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Sentenza 19 aprile 2025
Sentenza 19 aprile 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Napoli Nord, sentenza 19/04/2025, n. 1836 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Napoli Nord |
| Numero : | 1836 |
| Data del deposito : | 19 aprile 2025 |
Testo completo
R.G. 5005/2024
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE DI NAPOLI NORD
Il Giudice Unico del Tribunale di Napoli Nord in funzione di Giudice del lavoro Dott. Marco
Cirillo, all'esito della scadenza del termine per il deposito di note di trattazione scritta ai sensi dell'art. 127 ter c.p.c., ha pronunciato la seguente
SENTENZA
nella controversia iscritta al n. 5005/2024 R.G. a cui è riunita quella n. 4892/2023
TRA
, Parte_1
elettivamente domiciliato in Napoli, alla Via Tino da Camaino n. 3, presso lo studio dell'avv.
Gianluca Sollo, dal quale è rappresentato e difeso
- ricorrente -
E
, Controparte_1
rappresentato e difeso dall'avv. Emanuela Calamia, giusta procura in atti
- resistente –
RAGIONI DI FATTO E DI DIRITTO DELLA DECISIONE
Con atto depositato il 17/04/2024 parte ricorrente ha esposto di aver presentato domanda per l'accertamento del requisito sanitario per il riconoscimento dell'assegno di invalidità; di essere stato sottoposto a visita medica all'esito della quale è stato riconosciuto invalido al 67%; di avere proposto ricorso ex art. 445 bis c.p.c. all'esito del quale il consulente medico d'ufficio ha sostanzialmente confermato l'esito della visita medica amministrativa, riconoscendolo invalido al
1 67%. Ha quindi adito nei termini il Tribunale di Napoli Nord contestando le risultanze della perizia del dott. , per conseguire il riconoscimento della summenzionata prestazione. Per_1
Nello specifico, parte ricorrente ha lamentato la lacunosità e la contraddittorietà della consulenza tecnica di ufficio per il non aver correttamente valutato la gravità delle patologie da cui
è affetto e la loro incidenza sulle sue capacità di lavoro. CP_ Ritualmente citato in giudizio, l' si è costituito e ha chiesto il rigetto del ricorso in quanto infondato in fatto e in diritto.
A seguito di conferimento incarico al CTU dott. , la causa è stata rinviata per la Per_2
discussione.
Con le note di deposito scritte ex art. 127 ter c.p.c., parte ricorrente ha chiesto decidersi la causa secondo le risultanze dei chiarimenti disposti, mentre il convenuto si è riportato alla propria memoria di costituzione.
A seguito della riunione al presente giudizio di quello per ATP, ritenuta matura per la decisione, la causa è stata decisa.
La controversia – operando una corretta riqualificazione della domanda alla luce dell'iter procedurale attivato dal ricorrente - risulta disciplinata dall'art. 445 bis c.p.c. introdotto dal
01/01/2012, avendo ad oggetto la pretesa attorea volta al conseguimento di una prestazione assistenziale/previdenziale.
Nella fase processuale obbligatoria introdotta con ricorso per ATP, il ricorrente, all'esito delle operazioni di consulenza, non è stato ritenuto in possesso del requisito sanitario utile al conseguimento della prestazione richiesta. Pertanto, parte ricorrente, nella presente opposizione, ha contestato le conclusioni del consulente tecnico dell'ufficio, a seguito della formulazione della dichiarazione di dissenso entro il termine perentorio di trenta giorni. A tale riguardo, egli, avendo l'onere di specificare nel ricorso introduttivo del giudizio, a pena di inammissibilità, i motivi della contestazione (cfr. comma 6, art. 445 bis c.p.c.), ha formulato i vizi da cui è affetto l'elaborato del
CTU.
Il ricorso è fondato, nei limiti delle ragioni di seguito evidenziate.
Il consulente tecnico nominato nella presente fase di opposizione ad ATP, dopo aver effettuato l'esame obiettivo del ricorrente e dopo aver analizzato le certificazioni mediche depositate in giudizio ed autorizzate dal Giudice, ha concluso che è da Parte_1 ritenersi un soggetto “INVALIDO CIVILE” con riduzione permanente della capacità lavorativa” nella misura dell'81%, a decorrere dalla domanda amministrativa”.
2 L'assunto appare coerente con le risultanze dell'esame svolto dallo stesso consulente sulla nuova documentazione medica attestante l'aggravamento subito dal ricorrente, dalle quali è emerso che “La documentazione sanitaria in Atti, unitamente all'esame clinico, consentono di affermare che di anni 61 è affetto dalle seguenti infermità: Anacusia a sinistra ed Parte_1
ipoacusia percettiva a destra. Spondiloartrosi diffusa. Sindrome ansioso-depressiva.
L'inquadramento medico-legale della fattispecie in esame richiede preliminarmente alcune brevi considerazioni di carattere nosologico in merito alla gravità raggiunta dalle infermità obiettivate per operare una corretta valutazione del complesso invalidante. La anacusia a sinistra e la ipoacusia a destra è da valutarsi sulla scorta delle tabelle per la valutazione delle ipoacusie allegate al D. M. del 05.02.1992, sommando la perdita in decibel alle frequenze di 500, 1000 e
2000 HZ. Nel caso specifico la perdita a destra è di 240 Db, pertanto è da valutarsi nella misura del 58%. La osteoartrosi, è una patologia a carattere cronico-degenerativo interessante l'apparato scheletrico, e nel caso in esame con interessamento anche dei dischi intervertebrali. Tale patologia si associa ad obesità ed è da valutarsi nella misura del 31% (cod. 7105). La Sindrome depressiva è un quadro morboso costituito da un abbassamento del tono vitale dell'individuo, nelle sue componenti somatiche e neuropsichiche. Sul piano somatico e neurovegetativo si osservano più frequentemente: affaticabilità muscolare, ipotensione arteriosa, cefalea, oppressione precordiale, anoressia e dimagrimento, stipsi, insonnia di tipo particolare (risveglio precoce); sul piano psichico ed affettivo: difficoltà od incapacità pragmatica e progettiva, esauribilità, inibizione del corso del pensiero, penosi sentimenti di insufficienza, di incapacità e di colpa che possono configurarsi in veri e propri deliri, diminuzione del tono affettivo, fluttuazioni ansiose a parziale remissione serale, tristezza. Sebbene il termine di depressione venga comunemente usato con significato di tristezza, non ne è sinonimo poiché la tristezza costituisce solo un aspetto e non sempre il più appariscente) del quadro depressivo. Sulla scorta del copioso dato documentale versato in Atti di natura psichiatrica e con il conforto della terapia prescritta, si ritiene possa valutarsi nella misura del 36% (facendo riferimento al codice tabellare 2202) Indi, tenuto conto delle attuali infermità, del loro grado e della loro natura si ritiene, che all'atto dei presenti accertamenti medico-legali, esse configurino una riduzione della validità che va quantificata - utilizzando la formula a scalare (IT = IP1 +IP2 – (IP1 x IP2) prevista ai sensi dell'art. lo 4 D.L.vo
509/88 per le infermità plurime coesistenti, ovvero interessanti organi ed apparati funzionalmente distinti tra loro - non tenendo conto delle infermità tra lo 0 ed il 10% - con un tasso invalidante pari all'81%”.
Ebbene, come noto, il sindacato del giudice sulle risultanze di una consulenza tecnica è limitato ad una valutazione estrinseca, che verifichi il percorso logico-argomentativo del perito,
3 senza scendere nel merito delle sue valutazioni, essendo queste caratterizzate – per definizione – da conoscenze tecniche non possedute dal giudice.
Ne consegue che qualora, come nel caso oggetto del presente giudizio, la valutazione espressa dall'ausiliario sia caratterizzata da coerenza intrinseca e spieghi il percorso logico seguito senza vizi procedurali non può il giudice disattendere il merito delle conclusioni raggiunte.
Di recente, la suprema Corte ha ulteriormente ribadito che “secondo la consolidata giurisprudenza di questa Corte, nel giudizio in materia di invalidità il vizio - denunciabile in sede di legittimità - della sentenza che abbia prestato adesione alle conclusioni del consulente tecnico
d'ufficio è ravvisabile in caso di palese devianza dalle nozioni correnti della scienza medica la cui fonte va indicata, o nella omissione. degli accertamenti strumentali dai quali secondo le predette nozioni, non può prescindersi per la formulazione di una corretta diagnosi, mentre al di fuori di tale ambito la censura costituisce mero dissenso diagnostico che si traduce in una inammissibile critica del convincimento del giudice (vedi Cass. 3/2/2012 n. 1652, Cass. 20/2/2009 n. 4254). Nello specifico, le censure del ricorrente si risolvono in un mero dissenso in relazione alla diagnosi operata dal c.t.u., cui la Corte di merito ha prestato adesione, essendo del tutto generiche, in particolare, quelle espresse in ordine alle carenze della valutazione medico-legale operata dall'ausiliare di secondo grado per quanto riguarda la gravità e il carattere invalidante del quadro patologico riscontrato a carico dell'interessato” (cfr. Cass. sez. lav., 09/01/2019 n. 276).
Non vi è ragione quindi per discostarsi dalle conclusioni raggiunte dal consulente tecnico d'ufficio nella presente fase, con la conseguenza che l'opposizione deve essere accolta e deve essere dichiarata la sussistenza del requisito sanitario per il riconoscimento dell'assegno di invalidità in capo al sig. a partire dalla domanda amministrativa del 19/01/2022. Parte_1
Le spese di lite seguono la soccombenza e si liquidano come in dispositivo.
Le spese di CTU vanno poste a carico dell' e sono liquidate come da separati decreti. CP_2
P.Q.M.
Il Giudice del lavoro, definitivamente pronunciando, ogni contraria istanza disattesa, così provvede:
- accoglie l'opposizione proposta e, per l'effetto, dichiara sussistere il requisito sanitario per il riconoscimento dell'assegno di invalidità in favore del sig. dalla domanda Parte_1
amministrativa del 19/01/2022;
- condanna l' al pagamento delle spese di lite in favore della parte ricorrente, che si liquidano CP_2 in € 2.697, oltre spese generali, IVA e cpa, con attribuzione al procuratore antistatario;
4 - liquida le spese delle CTU con separato decreto.
Si comunichi.
Aversa, 19/04/2025
5
Il Giudice del lavoro
Dott. Marco Cirillo
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE DI NAPOLI NORD
Il Giudice Unico del Tribunale di Napoli Nord in funzione di Giudice del lavoro Dott. Marco
Cirillo, all'esito della scadenza del termine per il deposito di note di trattazione scritta ai sensi dell'art. 127 ter c.p.c., ha pronunciato la seguente
SENTENZA
nella controversia iscritta al n. 5005/2024 R.G. a cui è riunita quella n. 4892/2023
TRA
, Parte_1
elettivamente domiciliato in Napoli, alla Via Tino da Camaino n. 3, presso lo studio dell'avv.
Gianluca Sollo, dal quale è rappresentato e difeso
- ricorrente -
E
, Controparte_1
rappresentato e difeso dall'avv. Emanuela Calamia, giusta procura in atti
- resistente –
RAGIONI DI FATTO E DI DIRITTO DELLA DECISIONE
Con atto depositato il 17/04/2024 parte ricorrente ha esposto di aver presentato domanda per l'accertamento del requisito sanitario per il riconoscimento dell'assegno di invalidità; di essere stato sottoposto a visita medica all'esito della quale è stato riconosciuto invalido al 67%; di avere proposto ricorso ex art. 445 bis c.p.c. all'esito del quale il consulente medico d'ufficio ha sostanzialmente confermato l'esito della visita medica amministrativa, riconoscendolo invalido al
1 67%. Ha quindi adito nei termini il Tribunale di Napoli Nord contestando le risultanze della perizia del dott. , per conseguire il riconoscimento della summenzionata prestazione. Per_1
Nello specifico, parte ricorrente ha lamentato la lacunosità e la contraddittorietà della consulenza tecnica di ufficio per il non aver correttamente valutato la gravità delle patologie da cui
è affetto e la loro incidenza sulle sue capacità di lavoro. CP_ Ritualmente citato in giudizio, l' si è costituito e ha chiesto il rigetto del ricorso in quanto infondato in fatto e in diritto.
A seguito di conferimento incarico al CTU dott. , la causa è stata rinviata per la Per_2
discussione.
Con le note di deposito scritte ex art. 127 ter c.p.c., parte ricorrente ha chiesto decidersi la causa secondo le risultanze dei chiarimenti disposti, mentre il convenuto si è riportato alla propria memoria di costituzione.
A seguito della riunione al presente giudizio di quello per ATP, ritenuta matura per la decisione, la causa è stata decisa.
La controversia – operando una corretta riqualificazione della domanda alla luce dell'iter procedurale attivato dal ricorrente - risulta disciplinata dall'art. 445 bis c.p.c. introdotto dal
01/01/2012, avendo ad oggetto la pretesa attorea volta al conseguimento di una prestazione assistenziale/previdenziale.
Nella fase processuale obbligatoria introdotta con ricorso per ATP, il ricorrente, all'esito delle operazioni di consulenza, non è stato ritenuto in possesso del requisito sanitario utile al conseguimento della prestazione richiesta. Pertanto, parte ricorrente, nella presente opposizione, ha contestato le conclusioni del consulente tecnico dell'ufficio, a seguito della formulazione della dichiarazione di dissenso entro il termine perentorio di trenta giorni. A tale riguardo, egli, avendo l'onere di specificare nel ricorso introduttivo del giudizio, a pena di inammissibilità, i motivi della contestazione (cfr. comma 6, art. 445 bis c.p.c.), ha formulato i vizi da cui è affetto l'elaborato del
CTU.
Il ricorso è fondato, nei limiti delle ragioni di seguito evidenziate.
Il consulente tecnico nominato nella presente fase di opposizione ad ATP, dopo aver effettuato l'esame obiettivo del ricorrente e dopo aver analizzato le certificazioni mediche depositate in giudizio ed autorizzate dal Giudice, ha concluso che è da Parte_1 ritenersi un soggetto “INVALIDO CIVILE” con riduzione permanente della capacità lavorativa” nella misura dell'81%, a decorrere dalla domanda amministrativa”.
2 L'assunto appare coerente con le risultanze dell'esame svolto dallo stesso consulente sulla nuova documentazione medica attestante l'aggravamento subito dal ricorrente, dalle quali è emerso che “La documentazione sanitaria in Atti, unitamente all'esame clinico, consentono di affermare che di anni 61 è affetto dalle seguenti infermità: Anacusia a sinistra ed Parte_1
ipoacusia percettiva a destra. Spondiloartrosi diffusa. Sindrome ansioso-depressiva.
L'inquadramento medico-legale della fattispecie in esame richiede preliminarmente alcune brevi considerazioni di carattere nosologico in merito alla gravità raggiunta dalle infermità obiettivate per operare una corretta valutazione del complesso invalidante. La anacusia a sinistra e la ipoacusia a destra è da valutarsi sulla scorta delle tabelle per la valutazione delle ipoacusie allegate al D. M. del 05.02.1992, sommando la perdita in decibel alle frequenze di 500, 1000 e
2000 HZ. Nel caso specifico la perdita a destra è di 240 Db, pertanto è da valutarsi nella misura del 58%. La osteoartrosi, è una patologia a carattere cronico-degenerativo interessante l'apparato scheletrico, e nel caso in esame con interessamento anche dei dischi intervertebrali. Tale patologia si associa ad obesità ed è da valutarsi nella misura del 31% (cod. 7105). La Sindrome depressiva è un quadro morboso costituito da un abbassamento del tono vitale dell'individuo, nelle sue componenti somatiche e neuropsichiche. Sul piano somatico e neurovegetativo si osservano più frequentemente: affaticabilità muscolare, ipotensione arteriosa, cefalea, oppressione precordiale, anoressia e dimagrimento, stipsi, insonnia di tipo particolare (risveglio precoce); sul piano psichico ed affettivo: difficoltà od incapacità pragmatica e progettiva, esauribilità, inibizione del corso del pensiero, penosi sentimenti di insufficienza, di incapacità e di colpa che possono configurarsi in veri e propri deliri, diminuzione del tono affettivo, fluttuazioni ansiose a parziale remissione serale, tristezza. Sebbene il termine di depressione venga comunemente usato con significato di tristezza, non ne è sinonimo poiché la tristezza costituisce solo un aspetto e non sempre il più appariscente) del quadro depressivo. Sulla scorta del copioso dato documentale versato in Atti di natura psichiatrica e con il conforto della terapia prescritta, si ritiene possa valutarsi nella misura del 36% (facendo riferimento al codice tabellare 2202) Indi, tenuto conto delle attuali infermità, del loro grado e della loro natura si ritiene, che all'atto dei presenti accertamenti medico-legali, esse configurino una riduzione della validità che va quantificata - utilizzando la formula a scalare (IT = IP1 +IP2 – (IP1 x IP2) prevista ai sensi dell'art. lo 4 D.L.vo
509/88 per le infermità plurime coesistenti, ovvero interessanti organi ed apparati funzionalmente distinti tra loro - non tenendo conto delle infermità tra lo 0 ed il 10% - con un tasso invalidante pari all'81%”.
Ebbene, come noto, il sindacato del giudice sulle risultanze di una consulenza tecnica è limitato ad una valutazione estrinseca, che verifichi il percorso logico-argomentativo del perito,
3 senza scendere nel merito delle sue valutazioni, essendo queste caratterizzate – per definizione – da conoscenze tecniche non possedute dal giudice.
Ne consegue che qualora, come nel caso oggetto del presente giudizio, la valutazione espressa dall'ausiliario sia caratterizzata da coerenza intrinseca e spieghi il percorso logico seguito senza vizi procedurali non può il giudice disattendere il merito delle conclusioni raggiunte.
Di recente, la suprema Corte ha ulteriormente ribadito che “secondo la consolidata giurisprudenza di questa Corte, nel giudizio in materia di invalidità il vizio - denunciabile in sede di legittimità - della sentenza che abbia prestato adesione alle conclusioni del consulente tecnico
d'ufficio è ravvisabile in caso di palese devianza dalle nozioni correnti della scienza medica la cui fonte va indicata, o nella omissione. degli accertamenti strumentali dai quali secondo le predette nozioni, non può prescindersi per la formulazione di una corretta diagnosi, mentre al di fuori di tale ambito la censura costituisce mero dissenso diagnostico che si traduce in una inammissibile critica del convincimento del giudice (vedi Cass. 3/2/2012 n. 1652, Cass. 20/2/2009 n. 4254). Nello specifico, le censure del ricorrente si risolvono in un mero dissenso in relazione alla diagnosi operata dal c.t.u., cui la Corte di merito ha prestato adesione, essendo del tutto generiche, in particolare, quelle espresse in ordine alle carenze della valutazione medico-legale operata dall'ausiliare di secondo grado per quanto riguarda la gravità e il carattere invalidante del quadro patologico riscontrato a carico dell'interessato” (cfr. Cass. sez. lav., 09/01/2019 n. 276).
Non vi è ragione quindi per discostarsi dalle conclusioni raggiunte dal consulente tecnico d'ufficio nella presente fase, con la conseguenza che l'opposizione deve essere accolta e deve essere dichiarata la sussistenza del requisito sanitario per il riconoscimento dell'assegno di invalidità in capo al sig. a partire dalla domanda amministrativa del 19/01/2022. Parte_1
Le spese di lite seguono la soccombenza e si liquidano come in dispositivo.
Le spese di CTU vanno poste a carico dell' e sono liquidate come da separati decreti. CP_2
P.Q.M.
Il Giudice del lavoro, definitivamente pronunciando, ogni contraria istanza disattesa, così provvede:
- accoglie l'opposizione proposta e, per l'effetto, dichiara sussistere il requisito sanitario per il riconoscimento dell'assegno di invalidità in favore del sig. dalla domanda Parte_1
amministrativa del 19/01/2022;
- condanna l' al pagamento delle spese di lite in favore della parte ricorrente, che si liquidano CP_2 in € 2.697, oltre spese generali, IVA e cpa, con attribuzione al procuratore antistatario;
4 - liquida le spese delle CTU con separato decreto.
Si comunichi.
Aversa, 19/04/2025
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Il Giudice del lavoro
Dott. Marco Cirillo