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Sentenza 18 giugno 2025
Sentenza 18 giugno 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Aosta, sentenza 18/06/2025, n. 28 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Aosta |
| Numero : | 28 |
| Data del deposito : | 18 giugno 2025 |
Testo completo
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO IL TRIBUNALE DI AOSTA
in persona del dott. Luca Fadda pronuncia la seguente
SENTENZA Oggetto:
RETRIBUZIONE (art. 429 c.p.c.)
________________ definitiva nella causa iscritta al n. 237/2024 R.G. Lav. promossa da:
Parte_1
Avv. Silvia CAVERI
Ricorrente contro
Controparte_1
Avv. Lorenzo SOMMO
Resistente RILEVATO
- che, con ricorso depositato in Cancelleria in data 30.9.2024, conveniva in Parte_1 giudizio dinanzi al Tribunale di Aosta la assumendo di essere creditorice nei suoi Controparte_1 confronti dell'importo di euro 33.674,72 lordi a titolo di saldo delle retribuzioni dal 31.8.2022 al
20.12.2023, ratei di fine rapporto, tredicesima mensilità e TFR, nonché di ulteriori euro 208,59 lordi per il periodo dal 21.12.2023 al 20.3.2024; in particolare sosteneva di aver lavorato sempre come lavoratore dipendente della convenuta con mansioni di segretaria di redazione di cui al 5° livello del CCNL di riferimento -nonostante la formale collaborazione come giornalista con la società resistente fino alla fine del dicembre 2023- e di non aver percepito tutto quello di propria spettanza;
- che si costituiva tempestivamente la convenuta, contestando ogni pretesa attorea e chiedendo il rigetto del ricorso;
- che, stante l'impossibilità di addivenire ad una bonaria composizione della vertenza, il giudice all'odierna udienza prendeva atto della rinuncia da parte della ricorrente -per motivi personali e di salute- all'escussione dei testi dalla medesima indicati, per cui, ritenuta la causa matura per la decisione, invitava le parti all'immediata discussione e, all'esito di ampia ed articolata trattazione, pronunciava sentenza ex art. 429 c. 1 c.p.c.;
OSSERVA
Il ricorso è infondato e, pertanto, non può trovare accoglimento.
Si è già detto che formalmente la ricorrente abbia collaborato come libera professionista - giornalista- con la convenuta.
1 E' necessario, pertanto, accertare come in concreto si siano atteggiati i rapporti tra le parti, onde stabilire se sia ravvisabile l'elemento essenziale della sottoposizione del lavoratore alle direttive del datore di lavoro nello svolgimento della sua attività.
Come precisato dalla Corte di Cassazione (vds. sent. SS.UU. del 13.2.1999, n. 61/99), infatti, tanto nel caso in cui le parti “vogliano eludere i maggiori costi comportati dal regime della subordinazione, quanto nel caso in cui l'espressione verbale abbia tradito la vera intenzione, quanto nel caso in cui, voluto realmente il contratto di lavoro autonomo, durante lo svolgimento del rapporto esse attraverso fatti concludenti mostrino di aver mutato intenzione e di essere passate ad un effettivo assetto di interessi corrispondente a quello della subordinazione, l'art. 1414, primo comma cod. civ. (nel primo caso) e l'art. 1362 cod. civ., che impone di interpretare il contratto anche con riferimento alla fase esecutiva (secondo e terzo caso), impongono di qualificare il rapporto in base al contenuto effettivo delle prestazioni rese ed al concreto atteggiamento delle parti: plus valet quod agitur quam quod concipitur”.
Secondo il costante insegnamento della Suprema Corte, infatti, “elemento indefettibile del rapporto di lavoro subordinato – e criterio discretivo, nel contempo, rispetto a quello di lavoro autonomo – è la subordinazione, intesa come vincolo di soggezione personale del prestatore al potere direttivo del datore di lavoro, che inerisce alle intrinseche modalità di svolgimento delle prestazioni lavorative e non già soltanto al loro risultato, mentre hanno carattere sussidiario e funzione meramente indiziaria altri elementi del rapporto di lavoro (quali, ad esempio, la collaborazione, l'osservanza di un determinato orario, la continuità della prestazione lavorativa,
l'inserimento della prestazione medesima nell'organizzazione aziendale e il coordinamento con l'attività imprenditoriale, l'assenza di rischio per il lavoratore e la forma della retribuzione), i quali
– lungi dal surrogare la subordinazione o, comunque, dall'assumere valore decisivo ai fini della prospettata qualificazione del rapporto – possono, tuttavia, essere valutati globalmente, appunto, come indizi della subordinazione stessa, tutte le volte che non ne sia agevole l'apprezzamento diretto a causa di peculiarità delle mansioni, che incidano sull'atteggiarsi del rapporto. Inoltre, non è idoneo a surrogare il criterio della subordinazione nei precisati termini neanche il «nomen iuris» che al rapporto di lavoro sia dato dalle sue stesse parti (cosiddetta
«autoqualificazione»), il quale, pur costituendo un elemento dal quale non si può in generale prescindere, assume rilievo decisivo ove l'autoqualificazione non risulti in contrasto con le concrete modalità di svolgimento del rapporto medesimo” (Cass., 27.2.2007, n. 4500; v. anche, ex multis, Cass., 15.6.1999, n. 5960).
Ne discende che, di regola, l'eventuale presenza dei summenzionati elementi sussidiari non può far qualificare come lavoro subordinato un rapporto di lavoro in cui non sia stata accertata di fatto la sussistenza del vincolo della subordinazione fra lavoratore e datore di lavoro, e questo indipendentemente dalla eventuale identità dell'attività che si sottopone a verifica rispetto a quella svolta dai lavoratori dipendenti.
2 In sostanza, il criterio essenziale individuato dalla giurisprudenza per distinguere il lavoro subordinato da quello autonomo consiste nella sottoposizione del lavoratore al potere direttivo della controparte: occorre, cioè, che l'attività di lavoro sia “eterodiretta”, essendo il prestatore di lavoro obbligato a conformarsi alle indicazioni che in qualsiasi momento il datore di lavoro ha facoltà di manifestare in merito alle modalità di svolgimento dell'attività lavorativa ed essendo costantemente volta tale attività a realizzare il fine produttivo che il datore di lavoro individua.
Per realizzare tale condizione è evidente che, in primo luogo, il datore di lavoro deve poter disporre dell'attività lavorativa, nel senso che deve poter concretamente ottenere innanzi tutto che la prestazione sia resa con le modalità convenute.
E', del pari, altrettanto evidente che, a seconda del livello di complessità della prestazione di lavoro, il potere di “eterodirezione” è più o meno stringente: nel caso del lavoro dirigenziale, specie ai massimi livelli, il datore di lavoro manifesta il proprio potere essenzialmente mediante direttive, cioè mere indicazioni degli obbiettivi da raggiungere, ma conserva poteri di conformazione come ad esempio laddove può imporre la presenza del dirigente per il compimento di determinati incombenti (una riunione, una missione in altro luogo), ovvero può revocare ferie già concesse per sopraggiunte esigenze aziendali.
Nella ipotesi in cui le mansioni affidate (a differenza del caso in esame) hanno un minor rilievo professionale, il potere conformativo si realizza tanto più agevolmente, quanto più il datore di lavoro ottiene semplicemente che il lavoratore sia a disposizione per un tempo determinato, posto che può in tal modo avere garanzia che, in quel tempo prefissato, sia effettuato un certo numero di operazioni (nel caso più semplice: sia realizzato un determinato numero di prodotti).
Orbene, ciò premesso, nonostante le pur pregevoli argomentazioni della difesa attorea in ordine alla valenza dei documenti versati in atti, è innegabile considerare che la prova principe per l'accertamento della sussistenza di un vincolo di subordinazione inter partes fosse costituita dalle dichiarazioni testimoniali.
La ricorrente, tuttavia, per pur comprensibili esigenze personali, ha ritenuto opportuno rinunciare all'escussione dei testi indicati: deve, allora, concludersi nel senso che ella non abbia fornito piena prova dei fatti posti a fondamento delle proprie domande.
Il ricorso, pertanto, deve essere rigettato.
Quanto, infine, alle spese di lite, stante la particolarità della vicenda processuale e le condizioni delle parti, possono essere integralmente compensate tra le medesime.
P.Q.M.
“definitivamente pronunciando, contrariis reiectis:
a) rigetta il ricorso;
b) compensa integralmente tra le parti le spese di lite.
(Così deciso in Aosta il 18/6/2025)
IL GIUDICE DEL LAVORO
(dott. Luca FADDA)
3
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO IL TRIBUNALE DI AOSTA
in persona del dott. Luca Fadda pronuncia la seguente
SENTENZA Oggetto:
RETRIBUZIONE (art. 429 c.p.c.)
________________ definitiva nella causa iscritta al n. 237/2024 R.G. Lav. promossa da:
Parte_1
Avv. Silvia CAVERI
Ricorrente contro
Controparte_1
Avv. Lorenzo SOMMO
Resistente RILEVATO
- che, con ricorso depositato in Cancelleria in data 30.9.2024, conveniva in Parte_1 giudizio dinanzi al Tribunale di Aosta la assumendo di essere creditorice nei suoi Controparte_1 confronti dell'importo di euro 33.674,72 lordi a titolo di saldo delle retribuzioni dal 31.8.2022 al
20.12.2023, ratei di fine rapporto, tredicesima mensilità e TFR, nonché di ulteriori euro 208,59 lordi per il periodo dal 21.12.2023 al 20.3.2024; in particolare sosteneva di aver lavorato sempre come lavoratore dipendente della convenuta con mansioni di segretaria di redazione di cui al 5° livello del CCNL di riferimento -nonostante la formale collaborazione come giornalista con la società resistente fino alla fine del dicembre 2023- e di non aver percepito tutto quello di propria spettanza;
- che si costituiva tempestivamente la convenuta, contestando ogni pretesa attorea e chiedendo il rigetto del ricorso;
- che, stante l'impossibilità di addivenire ad una bonaria composizione della vertenza, il giudice all'odierna udienza prendeva atto della rinuncia da parte della ricorrente -per motivi personali e di salute- all'escussione dei testi dalla medesima indicati, per cui, ritenuta la causa matura per la decisione, invitava le parti all'immediata discussione e, all'esito di ampia ed articolata trattazione, pronunciava sentenza ex art. 429 c. 1 c.p.c.;
OSSERVA
Il ricorso è infondato e, pertanto, non può trovare accoglimento.
Si è già detto che formalmente la ricorrente abbia collaborato come libera professionista - giornalista- con la convenuta.
1 E' necessario, pertanto, accertare come in concreto si siano atteggiati i rapporti tra le parti, onde stabilire se sia ravvisabile l'elemento essenziale della sottoposizione del lavoratore alle direttive del datore di lavoro nello svolgimento della sua attività.
Come precisato dalla Corte di Cassazione (vds. sent. SS.UU. del 13.2.1999, n. 61/99), infatti, tanto nel caso in cui le parti “vogliano eludere i maggiori costi comportati dal regime della subordinazione, quanto nel caso in cui l'espressione verbale abbia tradito la vera intenzione, quanto nel caso in cui, voluto realmente il contratto di lavoro autonomo, durante lo svolgimento del rapporto esse attraverso fatti concludenti mostrino di aver mutato intenzione e di essere passate ad un effettivo assetto di interessi corrispondente a quello della subordinazione, l'art. 1414, primo comma cod. civ. (nel primo caso) e l'art. 1362 cod. civ., che impone di interpretare il contratto anche con riferimento alla fase esecutiva (secondo e terzo caso), impongono di qualificare il rapporto in base al contenuto effettivo delle prestazioni rese ed al concreto atteggiamento delle parti: plus valet quod agitur quam quod concipitur”.
Secondo il costante insegnamento della Suprema Corte, infatti, “elemento indefettibile del rapporto di lavoro subordinato – e criterio discretivo, nel contempo, rispetto a quello di lavoro autonomo – è la subordinazione, intesa come vincolo di soggezione personale del prestatore al potere direttivo del datore di lavoro, che inerisce alle intrinseche modalità di svolgimento delle prestazioni lavorative e non già soltanto al loro risultato, mentre hanno carattere sussidiario e funzione meramente indiziaria altri elementi del rapporto di lavoro (quali, ad esempio, la collaborazione, l'osservanza di un determinato orario, la continuità della prestazione lavorativa,
l'inserimento della prestazione medesima nell'organizzazione aziendale e il coordinamento con l'attività imprenditoriale, l'assenza di rischio per il lavoratore e la forma della retribuzione), i quali
– lungi dal surrogare la subordinazione o, comunque, dall'assumere valore decisivo ai fini della prospettata qualificazione del rapporto – possono, tuttavia, essere valutati globalmente, appunto, come indizi della subordinazione stessa, tutte le volte che non ne sia agevole l'apprezzamento diretto a causa di peculiarità delle mansioni, che incidano sull'atteggiarsi del rapporto. Inoltre, non è idoneo a surrogare il criterio della subordinazione nei precisati termini neanche il «nomen iuris» che al rapporto di lavoro sia dato dalle sue stesse parti (cosiddetta
«autoqualificazione»), il quale, pur costituendo un elemento dal quale non si può in generale prescindere, assume rilievo decisivo ove l'autoqualificazione non risulti in contrasto con le concrete modalità di svolgimento del rapporto medesimo” (Cass., 27.2.2007, n. 4500; v. anche, ex multis, Cass., 15.6.1999, n. 5960).
Ne discende che, di regola, l'eventuale presenza dei summenzionati elementi sussidiari non può far qualificare come lavoro subordinato un rapporto di lavoro in cui non sia stata accertata di fatto la sussistenza del vincolo della subordinazione fra lavoratore e datore di lavoro, e questo indipendentemente dalla eventuale identità dell'attività che si sottopone a verifica rispetto a quella svolta dai lavoratori dipendenti.
2 In sostanza, il criterio essenziale individuato dalla giurisprudenza per distinguere il lavoro subordinato da quello autonomo consiste nella sottoposizione del lavoratore al potere direttivo della controparte: occorre, cioè, che l'attività di lavoro sia “eterodiretta”, essendo il prestatore di lavoro obbligato a conformarsi alle indicazioni che in qualsiasi momento il datore di lavoro ha facoltà di manifestare in merito alle modalità di svolgimento dell'attività lavorativa ed essendo costantemente volta tale attività a realizzare il fine produttivo che il datore di lavoro individua.
Per realizzare tale condizione è evidente che, in primo luogo, il datore di lavoro deve poter disporre dell'attività lavorativa, nel senso che deve poter concretamente ottenere innanzi tutto che la prestazione sia resa con le modalità convenute.
E', del pari, altrettanto evidente che, a seconda del livello di complessità della prestazione di lavoro, il potere di “eterodirezione” è più o meno stringente: nel caso del lavoro dirigenziale, specie ai massimi livelli, il datore di lavoro manifesta il proprio potere essenzialmente mediante direttive, cioè mere indicazioni degli obbiettivi da raggiungere, ma conserva poteri di conformazione come ad esempio laddove può imporre la presenza del dirigente per il compimento di determinati incombenti (una riunione, una missione in altro luogo), ovvero può revocare ferie già concesse per sopraggiunte esigenze aziendali.
Nella ipotesi in cui le mansioni affidate (a differenza del caso in esame) hanno un minor rilievo professionale, il potere conformativo si realizza tanto più agevolmente, quanto più il datore di lavoro ottiene semplicemente che il lavoratore sia a disposizione per un tempo determinato, posto che può in tal modo avere garanzia che, in quel tempo prefissato, sia effettuato un certo numero di operazioni (nel caso più semplice: sia realizzato un determinato numero di prodotti).
Orbene, ciò premesso, nonostante le pur pregevoli argomentazioni della difesa attorea in ordine alla valenza dei documenti versati in atti, è innegabile considerare che la prova principe per l'accertamento della sussistenza di un vincolo di subordinazione inter partes fosse costituita dalle dichiarazioni testimoniali.
La ricorrente, tuttavia, per pur comprensibili esigenze personali, ha ritenuto opportuno rinunciare all'escussione dei testi indicati: deve, allora, concludersi nel senso che ella non abbia fornito piena prova dei fatti posti a fondamento delle proprie domande.
Il ricorso, pertanto, deve essere rigettato.
Quanto, infine, alle spese di lite, stante la particolarità della vicenda processuale e le condizioni delle parti, possono essere integralmente compensate tra le medesime.
P.Q.M.
“definitivamente pronunciando, contrariis reiectis:
a) rigetta il ricorso;
b) compensa integralmente tra le parti le spese di lite.
(Così deciso in Aosta il 18/6/2025)
IL GIUDICE DEL LAVORO
(dott. Luca FADDA)
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