Sentenza 13 febbraio 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Corte d'Appello Ancona, sentenza 13/02/2025, n. 54 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Corte d'Appello Ancona |
| Numero : | 54 |
| Data del deposito : | 13 febbraio 2025 |
Testo completo
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
LA CORTE DI APPELLO DI ANCONA sezione controversie di lavoro e di previdenza ed assistenza composta dai magistrati:
1. dr. Luigi Santini Presidente
2. dr. Angela Quitadamo Consigliere rel.
3. dr. Arianna Sbano Consigliere
All'udienza del 13 febbraio 2025 ha pronunciato la seguente
SENTENZA nella causa civile iscritta al n. 80/2024 r.g. sezione lavoro, vertente
TRA in persona del legale rappresentante, rappr.ta e difesa per procura alle liti in Parte_1
atti dal Prof. Avv. Paolo Tosi e dagli Avv.ti Andrea Uberti e Giovanni Realmonte, tutti del Foro di
Milano
Appellante
E
, rappr.to e difeso per procura alle liti in atti dagli Avv.ti Giuseppe Vallesi e Controparte_1
Simone Vallesi, entrambi del Foro di Ascoli Piceno
Appellato
Conclusioni come in atti
SVOLGIMENTO DEL PROCESSO
Con ricorso depositato il 6 marzo 2024 ha proposto appello avverso la Parte_1
sentenza del 22 febbraio 2024 con la quale il Tribunale di Fermo, in funzione di giudice del lavoro, nell'accogliere per quanto di ragione la domanda di - dipendente della Società Controparte_1
convenuta con qualifica di responsabile di filiale (cat. Quadri), da sempre occupatosi con ampia autonomia di poteri della gestione amministrativa ed organizzativa e del coordinamento del personale, nell'ambito del servizio di trasporto aereo/nave di rilievo all'interno dell'azienda - aveva condannato essa datrice di lavoro al pagamento della complessiva somma di euro 302.060,05 a titolo di lavoro straordinario riferito a sessantuno ore settimanali, nonché a titolo di permessi, festività e ferie non goduti, oltre accessori di legge e spese di lite. L'appellante ha censurato
che, per giunta, lo svolgimento di lavoro straordinario nell'abnorme misura dedotta in ricorso era stato smentito dai testi di parte convenuta, mentre dal sistema informatico denominato BlueJayle emergeva in modo incontrovertibile che le attività di carico dei mezzi in partenza per Cornaredo - secondo l'assunto attoreo determinanti lo sforamento dei tempi di lavoro - erano sempre state concluse dalla filiale di
Campofilone durante l'orario normale, mai di sabato. L'appellante ha, altresì, stigmatizzato l'omessa considerazione da parte del Tribunale della circostanza, adeguatamente documentata, che fosse il ricorrente ad avere la piena responsabilità della gestione dei dipendenti e dei tempi di lavoro, che fosse lui ad autorizzare le ferie e a verificare le presenze, nonché a vistare ogni mese i fogli di presenza, compreso il suo, da inviare alla sede centrale di Cornaredo per la redazione delle buste paga;
fogli nei quali non era mai stato riportato lo straordinario di cui, dopo un anno dalla cessazione del rapporto, era stato chiesto il pagamento. L'appellante ha aggiunto che la flessibilità degli orari, riferita concordemente dai testi escussi, risultava del tutto in linea con il fatto che l'appellato, per l'intera durata del rapporto, avesse sempre percepito un importo di euro 723 mensili a titolo di “straordinario a forfait” (pari a circa 33 ore mensili e circa 7,5 ore settimanali), ragione per cui eventuali sforamenti non venivano segnati, essendo gli stessi ampiamente “coperti” da tale emolumento;
che, ove pure dimostrato lo sforamento dell'orario contrattuale, certamente era da escludersi il superamento dei limiti della ragionevolezza, peraltro nemmeno allegato in ricorso, così che la disciplina applicabile restava quella consacrata nell'art. 17, quinto comma, del D.Lgs.
66/2003 sull'esclusione dei limiti di orario per il personale direttivo delle aziende. Infine,
l'appellante ha censurato in seno alla sentenza impugnata i medesimi profili di erroneità innanzi denunciati, anche con riferimento alla pretesa creditoria inerente all'indennità sostitutiva delle ferie e dei permessi asseritamente non goduti. In via subordinata, l'appellante ha reiterato l'eccezione di prescrizione delle differenze retributive maturate per il periodo anteriore al quinquennio precedente la data di notifica del ricorso. L'appellante ha chiesto, quindi, in riforma della sentenza impugnata, rigettarsi integralmente la domanda dell'originario ricorrente, con vittoria di spese del doppio grado.
NT ha resistito al gravame e ne ha chiesto il rigetto. CP_1
All'esito dell'udienza di discussione la causa è stata decisa come da dispositivo in atti
MOTIVI DELLA DECISIONE
L'appello è fondato e va accolto per le ragioni di seguito esposte.
Oltre ogni considerazione circa gli esiti della prova testimoniale – che, per il carattere indeterminato e generico delle informazioni rese dai soggetti escussi, non consentono di quantificare in un numero esatto di ore settimanali la prestazione lavorativa dell'originario ricorrente, ma che comunque ne rivelano la presenza sistematica sui luoghi di lavoro tutti i giorni, talvolta anche il sabato, se necessario oltre l'orario “normale”, in relazione alle concrete esigenze di carico dei camion con le più svariate destinazioni e ad ogni altra evenienza legata all'assolvimento del suo incarico di Responsabile di filiale – non può riconoscersi la remunerabilità della prestazione resa dall'appellato in misura maggiore di quella contrattualmente stabilita.
Al riguardo, occorre innanzitutto evidenziare che in seno al ricorso di primo grado difettano minime allegazioni sulla circostanza che il lavoratore, in relazione alle pacifiche mansioni direttive assegnategli, fosse beneficiario con cadenza mensile di somme definite in contratto come
“superminimo” e come “straordinario a forfait”, quest'ultimo espressamente riconosciutogli “…per ogni e qualsiasi prestazione di lavoro fuori orario, sia esso feriale, festivo e/o di sabato”. Va detto, inoltre, che di seguito a tale previsione figura la clausola espressa secondo cui “Al termine di ogni esercizio verrà valutato l'andamento economico e il risultato positivo raggiunto sarà considerato al fine di determinare un premio omnicomprensivo ….”
Si delinea, dunque, in seno al contratto individuale una figura professionale di prestatore, formalmente inquadrato nella categoria dei Quadri, destinatario dell'incarico di Capo Filiale e
Responsabile tecnico dell'intera attività di spedizioni facente capo alla Filiale di Altidona, come tale rientrante, ai sensi dell'art. 6 del CCNL di settore incontestatamente applicato al rapporto dedotto in causa, tra coloro che “…pur non appartenendo alla categoria dei dirigenti, esplicano con carattere di continuità attività direttive di rilevante importanza per l'Azienda, con un elevato grado di responsabilità diretta su obiettivi e su risultati aziendali e autonomia decisionale per la soluzione di problemi caratterizzati da elevata complessità, variabilità ed eterogeneità, sulla base di politiche ed indirizzi generali impartiti dai dirigenti o dai titolari dell'azienda, richiedenti un alto grado di competenze specialistiche e/o manageriali…..” In particolare, non va sottaciuto il nesso comunque esistente tra la quantità di energie lavorative profuse dal Responsabile di filiale e la misura dei vantaggi che, anche in termini economici, possano derivarne, attraverso la previsione di istituti remunerativi (premi di produzione o altrimenti denominati) formalmente ancorati al criterio del risultato piuttosto che a quello dell'orario di lavoro osservato, ma pur sempre finalizzati nella sostanza a ripagare il maggior sacrificio del prestatore.
Ma soprattutto, non può ignorarsi la connotazione giuridica del ruolo professionale rivestito dall'originario ricorrente, formalmente gravato di una responsabilità di posizione, quindi portatore di un interesse diretto al conseguimento degli obiettivi prefissati dall'azienda, il cui mancato raggiungimento riverbera immediati effetti negativi sulla valutazione del suo operato.
Tanto chiarito, il successivo art. 9 del CCNL in esame reca in calce la seguente dichiarazione a verbale:
Le parti si danno atto che, nello stabilire le norme sulla disciplina della durata del lavoro e del lavoro straordinario, non hanno comunque inteso introdurre alcuna modifica a quanto disposto all'art. 1 del Regio Decreto Legge 15 marzo 1925, n.692, il quale esclude dalla limitazione dell'orario gli impiegati con funzioni direttive.
A tale effetto ed ai sensi dell'art. 3 n.2 del Regio Decreto 10 settembre 1923, n. 1955
Regolamento per l'applicazione del Regio Decreto Legge sopra citato) si conferma che è da considerare personale direttivo, escluso dalla limitazione dell'orario di lavoro, "quello proposto alla direzione tecnica o amministrativa dell'azienda o di un reparto di essa con la diretta responsabilità dell'andamento dei servizi"; personale, quindi, da non identificare necessariamente con quello del primo livello.
Ebbene, pacifica la riconducibilità del ruolo di fatto rivestito dall'appellato alla figura professionale del preposto a mansioni direttive, espressamente richiamata dalla citata disposizione del CCNL, risulta evidente nel caso di specie l'inesistenza di deroghe in melius alla disciplina legislativa che esclude la remunerazione del lavoro straordinario per la suddetta categoria di prestatori.
In proposito, ad escludere che, in seno al contratto individuale, la previsione di spettanza di determinate somme sotto la voce retributiva “straordinario a forfait” possa in qualche modo implicare manifestazione della volontà datoriale di riconoscere in favore del dipendente l'applicabilità della disciplina generale sul lavoro straordinario, soccorre la decisione resa in analoga fattispecie dalla Suprema Corte, in applicazione del principio secondo cui: “Nei confronti del personale direttivo - categoria comprensiva non soltanto di tutti i dirigenti ed institori che rivestono qualità rappresentative e vicarie, ma anche, in difetto di una pattuizione contrattuale in deroga, del personale dirigente cosiddetto minore, ossia impiegati di prima categoria con funzioni direttive, capi di singoli servizi o sezioni d'azienda, capi ufficio e capi reparto -, escluso dalla disciplina legale delle limitazioni dell'orario di lavoro, il diritto al compenso per lavoro straordinario può sorgere nel caso in cui la normativa collettiva (o la prassi aziendale o il contratto individuale) delimiti anche per essi un orario normale di lavoro, che risulti nel caso concreto superato, ovvero, in mancanza di tale delimitazione, quando la durata della prestazione lavorativa ecceda i limiti della ragionevolezza in rapporto alla tutela, costituzionalmente garantita, del diritto alla salute. (Nella specie, al lavoratore - capo reparto di esercizio commerciale - la corte territoriale, sebbene la disciplina legale e contrattuale collettiva escludessero un limite orario della prestazione, aveva riconosciuto il compenso per lavoro straordinario in ragione dell'attribuzione da parte del datore di un compenso per straordinario forfetizzato, circostanza che, invece, era idonea, di per sé, solo ad attestare l'esistenza di determinati trattamenti più favorevoli al lavoratore proprio in conseguenza degli svantaggi derivanti dalla suddetta esclusione)” (Cass, sez. lav.,n.21253/2012).
Nello specifico, si legge in seno alla motivazione della richiamata pronuncia: “….16.- ….
…Questa Corte ha ripetutamente affermato che ai fini dell'esclusione della limitazione dell'orario di lavoro, con conseguente negazione del diritto a compenso per lavoro straordinario, il concetto di
"personale direttivo" di cui al R.D.L. n. 692 del 1923, art. 1 è comprensivo - come chiarito dal R.D.
n.1955 del 1923, art. 3, n. 2, (regolamento per l'applicazione del citato R.D.L. n. 692 del 1923) - non soltanto di tutti i dirigenti ed institori che rivestono qualità rappresentative e vicarie, bensì anche, in difetto di una pattuizione contrattuale in deroga, del personale dirigente c.d. minore, ossia gli impiegati di prima categoria con funzioni direttive, i capi di singoli servizi o sezioni
d'azienda, i capi ufficio e i capi reparto (cfr. ex plurimis Cass. n. 12367/2003), precisando che il personale direttivo, escluso dalla disciplina legale delle limitazioni dell'orario di lavoro, ha diritto al compenso per lavoro straordinario se la disciplina collettiva delimiti anche per il medesimo
l'orario normale, e tale orario venga in concreto superato, oppure se la durata della prestazione lavorativa ecceda il limite di ragionevolezza in rapporto alla necessaria tutela della salute e della integrità fisiopsichica garantita dalla Costituzione a tutti i lavoratori (cfr. ex plurimis
Cass.n. 16050/2004, Cass.n. 13882/2004, Cass.n. 7201/2004, Cass.n. 12301/2003,
Cass.n. 11929/2003, Cass. n. 7577/2003).
17.- Nella specie, è pacifico che il abbia prestato la propria attività lavorativa con Pt_2
la qualifica e le mansioni di capo reparto, qualifica che lo escludeva dalla disciplina legale delle limitazioni dell'orario di lavoro, applicabile, all'epoca, al rapporto di lavoro. Anche la disciplina collettiva (art. 39 c.c.n.l.) escludeva il diritto di direttori tecnici, capi ufficio e capi reparto ad un compenso per lavoro straordinario.
18.- La Corte d'appello ha ritenuto di riconoscere il diritto dell'appellante al compenso per lavoro straordinario - superando così, implicitamente, l'impedimento che derivava al riconoscimento di tale diritto dalle previsioni della disciplina legale e della normativa collettiva - in base alla considerazione che la stessa società aveva riconosciuto al dipendente, facendone menzione nelle buste paga, un compenso per lavoro straordinario, seppure "forfettizzato".
19.- L'argomentazione non merita condivisione in quanto l'attribuzione di un compenso per lavoro straordinario "forfettizzato", in presenza di una normativa legale e contrattuale che esclude determinate categorie di lavoratori dall'applicazione della disciplina in tema di limitazioni dell'orario di lavoro, non può assumere, per sè solo, il significato di un riconoscimento, da parte del datore di lavoro, dell'esistenza di una limitazione dell'orario normale, ne' del diritto ad un compenso per il lavoro prestato oltre tale limite, ma, se mai, solo quello di un trattamento più favorevole determinato e corrisposto dal datore di lavoro al dipendente, al quale non si applica la disciplina delle limitazioni dell'orario di lavoro, proprio in conseguenza degli svantaggi eventualmente derivanti al lavoratore dalla suddetta esclusione.
20.- In definitiva, alla stregua della disciplina legale e contrattuale delle limitazioni dell'orario di lavoro applicabile al rapporto - e non essendo in questione nella presente controversia, per come emerge dalle rispettive deduzioni svolte negli scritti difensivi delle parti, il limite della "ragionevolezza" - deve escludersi il diritto del ricorrente al compenso per lavoro straordinario….”.
Tornando all'esame dell'odierna fattispecie, in seno al ricorso di primo grado non è stato dedotto il superamento del limite della “ragionevolezza”; la già innanzi stigmatizzata assenza, nell'atto introduttivo del giudizio, di qualsivoglia allegazione specifica in ordine alle somme percepite a titolo di straordinario forfettizzato ha determinato a fortiori l'assenza di richiami alla misura inadeguata di tale emolumento, rispetto al carattere usurante della prestazione lavorativa di fatto resa in costanza di rapporto.
Quanto alla circostanza, affermata dal Tribunale, che l'originario ricorrente sia stato sempre operativo, mai assente dal lavoro, così da rendere non veritiere le indicazioni riportate sulle buste paga, il Collegio rileva che le generiche dichiarazioni del teste non sono da sole Testimone_1
sufficienti a superare i contenuti della produzione documentale curata dalla datrice di lavoro, alla stregua della quale non soltanto risultano le regolari richieste di fruizione di periodi ferie da parte del ricorrente, puntualmente concessi, ma emerge come fosse quest'ultimo, nella veste di
Responsabile della filiale, a curare l'interlocuzione con la Responsabile delle risorse umane in merito alla programmazione delle assenze proprie e di quelle degli altri addetti, quindi ad elaborare il piano ferie da trasmettere alla predetta, o ancora ad asseverare l'avvenuta fruizione delle ferie come da programma (vedi mail inviate da a il 14 ottobre 2016 e Controparte_1 Controparte_2
del 17 aprile 2020), così che le conseguenze di eventuali false dichiarazioni ed attestazioni devono ricondursi alla sfera del loro autore come inevitabili riflessi negativi di un agire non conforme a diritto, secondo la ben nota regola “quis ex culpa sua damnum sentit, sibi imputet….”, nel difetto assoluto di elementi alla stregua dei quali valutare il comportamento come determinato da altrui coazione psicologica o da errore a sé non imputabile.
In forza dei suesposti argomenti, di carattere assorbente rispetto ad ogni altra questione sollevata, anche in tema di prescrizione estintiva, devesi escludere la remunerabilità della quantità di lavoro prestato dall'originario ricorrente in misura maggiore di quella già riconosciutagli dalla parte datoriale, così che la sentenza impugnata va riformata in questo senso.
Le spese del grado seguono la soccombenza e si liquidano in dispositivo
P.Q.M.
La Corte così provvede: 1) accoglie l'appello e, in riforma della sentenza impugnata, rigetta la domanda proposta in primo grado da;
2) condanna l'appellato al pagamento delle Controparte_1
spese del giudizio, che liquida in favore della appellante in euro 13.533,00 per il primo Pt_3
grado ed in euro 7.000,00 per il presente grado, oltre rimborso forfetario delle spese generali nella misura del 15%, I.V.A. e CNPAF nella misura di legge
Ancona, 13 febbraio 2025
Il Consigliere est. Il Presidente