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Sentenza 14 febbraio 2025
Sentenza 14 febbraio 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Corte d'Appello Catanzaro, sentenza 14/02/2025, n. 157 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Corte d'Appello Catanzaro |
| Numero : | 157 |
| Data del deposito : | 14 febbraio 2025 |
Testo completo
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
CORTE DI APPELLO DI CATANZARO
Il Presidente della Prima Sezione Civile delegato, Dott.ssa Antonella Eugenia Rizzo
ha pronunciato la seguente
SENTENZA
ex art 281 sexies cpc e 15 D.Lvo 150/2011
nella causa n. 421/2024 RGAC assunta in decisione all'esito delle note scritte ex art. 127ter cpc, in sostituzione dell'udienza del 14.11.2024, vertente
TRA
Avv. , nato a [...] il [...], C.F. Parte_1
, rappresentato e difeso da se stesso C.F._1
Ricorrente
E
, in persona del legale rappresentante pro tempore, rappresentato e Controparte_1
difeso ex lege dall'Avvocatura Distrettuale dello Stato di Catanzaro,
Resistente
sulle seguenti
CONCLUSIONI
Per il ricorrente: “Voglia l'Ecc.ma Corte d'Appello adita, contrariis reiectis, in accoglimento della su esposta opposizione ed in riforma del decreto emesso il 15.02.2024 notificato a mezzo PEC il 17.02.2024 dalla Corte d'Assise d'Appello –Sez.1° di Catanzaro: 1 REVOCARE IL DECRETO OPPOSTO e, per l'effetto, provvedere alla liquidazione dell'onorario e degli accessori di legge per l'attività professionale prestata a favore del suo assistito Sig. nato a [...] il [...], Controparte_2
COLLABORATORE DI GIUSTIZIA CON SPECIALE PROGRAMMA DI PROTEZIONE nella misura già specificata nella richiesta di cui al doc.2 avanzata alla Corte d'Assise
d'Appello di Catanzaro-Sez.1° e che si riproduce in questa sede: TABELLA 15 (GIUDIZI
PENALI) D.M. 55/2014, AGGIORNATO CON D.M. N° 147 DEL 13.08.2022;FASE DI
STUDIO DELLA CONTROVERSIA € 1.134,00; FASE INTRODUTTIVA DEL
GIUDIZIO € 2.978,00; FASE DIBATTIMENTALE € 3.402,00 ; FASE DECISIONALE€
3.504,00 . TOTALE 11.018,00 OLTRE RIMBORSO E FORFETTARIO ED ACCESSORI
COME PER LEGGE.
2.Condannare controparte al pagamento delle spese, competenze ed onorari di causa. Salvo ogni diritto e con espressa riserva di memorie, produzioni, istanze, richieste e allegazioni anche su scorta delle eventuali difese di controparte”.
Per il resistente: “Voglia il Tribunale adito, contrariis reiectis:1.- in via pregiudiziale, dichiarare il ricorso inammissibile nei confronti del per difetto di Controparte_1
legittimazione passiva dello stesso. Con vittoria di spese o onorari
FATTO e DIRITTO
1.Con decreto del 15.2.2024 la Corte di Assise d'Appello di Catanzaro, Sezione Prima, rigettava l'istanza di liquidazione compensi professionali avanzata dall' avv. Parte_1
in qualità di difensore di fiducia di nato a [...] il Controparte_2
24.2.1965, collaboratore di giustizia ammesso a speciale programma di protezione, imputato nel procedimento penale n. 35/22 RG, n. 2166/2016 RGNR, definito il 6.7.2023el
06/07/2023.
In particolare, la Corte di Assise d'Appello di Catanzaro, Sezione Prima, pronunciava nei termini seguenti: << rilevato che dalla documentazione prodotta non emerge, con certezza,
l'assunzione a carico dello Stato delle spese legali del collaboratore, essendo precisato nella nota del del 9.11.2023, allegata all'istanza, che viene riconosciuto al Controparte_1
Cortese il diritto all'assistenza legale “semprechè a tutte o ad alcune non possa direttamente provvedervi”; rilevato che manca dunque un'attestazione, all'attualità, da cui risulti la mancanza di tale capacità reddituale del collaboratore e dunque l'assunzione a carico dello
Stato delle spese legali;
P.Q.M.
rigetta allo stato la richiesta >>. Avverso tale decisione ha proposto opposizione l'avv. che, richiamata la Parte_1
normativa concernente i collaboratori di giustizia ammessi allo speciale programma di protezione, contestava il decreto opposto e rassegnava le conclusioni in epigrafe trascritte.
Si costituiva in giudizio il , in persona del legale rappresentante pro Controparte_1 tempore, eccependo il proprio difetto di legittimazione passiva “atteso che il decreto che rigetta la liquidazione compensi non è stato emesso dal resistente”. CP_1
All'udienza del 14.11.2024, sostituita, ex art. 127 ter c.p.c., con il deposito di note, le parti depositavano note di trattazione scritta e la causa, con ordinanza del 9/10 dicembre 2024 veniva trattenuta in decisione.
2. In via del tutto preliminare, occorre evidenziare che il presente procedimento instaurato in data 18.3.2024 è soggetto, ai sensi dell'art 15 D.Lgs 150/2011, al nuovo rito semplificato introdotto dalla riforma Cartabia e si conclude non più con ordinanza, ma con sentenza inappellabile
Deve,altresì, evidenziarsi che la causa viene decisa con sentenza ex art 281 sexies c.p.c essendo la trattazione cartolare ritenuta compatibile con il rito del lavoro e con le forme di discussione orale.
Invero, in relazione alla ammissibilità di decisione della causa con sentenza resa ex art. 281 sexies c.p.c in giudizi trattati in forma cartolare si è espressa la Suprema Corte con la pronuncia n. 37137/20211 resa in fattispecie regolata dalla disciplina pandemica.
La riforma Cartabia ha tipizzato, con l'introduzione del disposto di cui all'art 127 ter c.p.c. il modello di trattazione cartolare sostitutivo dell'udienza, assegnando tuttavia alle parti che ravvisassero la necessità di discussione orale, la facoltà di proporre opposizione 1 Con cui ha affermato il seguente principio di diritto: «l'assegnazione alle parti di un termine unico e comune per il deposito di note scritte, in linea generale (e salve le eccezioni normativamente previste), deve ritenersi una forma adeguata a garantire il contraddittorio in tutti i casi in cui sia per legge consentita la trattazione della causa in forma scritta e non sia invece imposta la discussione in forma orale (o addirittura in presenza), anche, quindi, in relazione alla fase decisoria del giudizio di merito, senza che possa ammettersi in proposito una valutazione casistica fondata sull'oggetto, sulla rilevanza e sull'eventuale complessità della controversia, che determinerebbe una intollerabile incertezza in ordine alla validità dei provvedimenti decisori, non fondata sull'applicazione di precisi schemi procedurali fissi, ma sulla base di valutazioni legate a valori mutevoli, opinabili e controvertibili;
di conseguenza, nel periodo di emergenza pandemica, nella vigenza dell'art. 83, comma 7, lettera h, del decreto-legge 17 marzo 2020 n. 18, convertito con modificazioni in legge 24 aprile 2020 n. 37, deve ritenersi legittimo lo svolgimento dell'udienza di discussione orale della causa ai sensi dell'art. 281 sexies c.p.c. in forma scritta, mediante l'assegnazione alle parti di un termine unico e comune anteriore alla data dell'udienza per il deposito di note scritte». alla trattazione scritta in favore appunto di quella orale, diritto che va esercitato nel termine perentorio previsto dalla norma in commento.
3. Deve, quindi, essere esaminata l'eccezione di carenza di legittimazione passiva sollevata dal . Controparte_1
Ebbene, la giurisprudenza di legittimità ha precisato:
-che << In linea di principio, in effetti, in tema di patrocinio a spese dello Stato, il procedimento di opposizione al decreto di liquidazione di cui agli artt. 84 e 170 del d.P.R. n.
115 del 2002, anche se riferito ad attività espletate dal difensore nell'ambito di un giudizio penale, vede, quale parte necessaria, il soggetto esposto all'obbligo di sopportare l'onere economico del compenso, da individuarsi nel ministero della giustizia (Cass. n. 5314 del
2018; Cass. SU n. 8516 del 2012) >>;
-che << L'art. 115 del d.P.R. n. 115 del 2002, tuttavia, prevede che la liquidazione dell'onorario e delle spese al difensore di persona ammessa al programma di protezione dei collaboratori di giustizia ai sensi dell'art. 13 del d.l. n. 8 del 1991, conv. in legge n. 82 del
1991, è regolata dalle norme che disciplinano il patrocinio a spese dello Stato ma solo per ciò che riguarda la misura e il procedimento di liquidazione e di opposizione (cfr. Cass. n.
22965 del 2011): non anche, evidentemente, per ciò che riguarda l'individuazione del ministero che, in quanto obbligato al pagamento delle relative spese, è (l'unico) legittimato passivo nel procedimento di opposizione al decreto di liquidazione >>;
-che << ove la parte assistita sia una persona ammessa al programma, ancorché provvisorio, di protezione dei collaboratori di giustizia, il gravato degli oneri economici CP_1 conseguenti è solo il >> (cfr. Cass. n. 20611/2021). Controparte_1
Alla luce della richiamata giurisprudenza della Suprema Corte l'eccezione deve essere disattesa.
4. Ritenuto necessario, ai fini della decisione del merito dell'opposizione, che il
[...]
fornisca chiarimenti in ordine al contenuto della nota del 9.11.2023, fondante il CP_1
decreto di rigetto opposto, la causa deve essere rimessa sul ruolo come da separata ordinanza.
5. Spese alla sentenza definitiva.
P.Q.M.
Il Presidente della Prima Sezione Civile della Corte di Appello di Catanzaro, delegato dal
Presidente della Corte, non definitivamente pronunciando sull'opposizione proposta dall'avv. nei confronti del , in persona del legale Parte_1 Controparte_1
rappresentante pro tempore, avverso il decreto in data 15.2.2024 emesso dalla Corte di
Assise di Appello di Catanzaro, Sezione Prima, così provvede:
-rigetta l'eccezione di difetto di legittimazione passiva sollevata dal;
Controparte_1
-dispone con separata ordinanza la rimessione della causa sul ruolo per il prosieguo;
-rimette il regolamento delle spese processuali alla sentenza definitiva.
Dispone che in caso di diffusione della presente sentenza siano omesse le generalità delle parti e dei soggetti menzionati e gli altri dati identificativi a norma dell'art. 52 del decreto legislativo n. 196/2003.
Così deciso da remoto il 14.2.2025
Il Presidente delegato
Dott.ssa Antonella Eugenia Rizzo