Sentenza 5 febbraio 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Patti, sentenza 05/02/2025, n. 208 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Patti |
| Numero : | 208 |
| Data del deposito : | 5 febbraio 2025 |
Testo completo
TRIBUNALE DI PATTI
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
Il Tribunale di Patti, in persona del Giudice on. dott. Antonino Casdia, all'esito dell'udienza, del 05/02/2025, ha pronunciato la seguente,
SENTENZA CONTESTUALE nella controversia iscritta al n. 3581/2021 R.G., promossa da: nata a [...] il [...] e residente a [...] cf: Parte_1
, elettivamente domiciliata in Brolo via C. Colombo n° 5, presso lo studio C.F._1 dell'Avv. Carmela Bonina, che la rappresenta e difende per giusta procura in atti;
- ricorrente -
contro in persona del legale rappresentante pro tempore, Controparte_1 rappresentato e difeso, come in atti;
-resistente -
OGGETTO: ripetizione di indebito disoccupazione agricola.
CONCLUSIONI DELLE PARTI: come da atti e verbali.
SVOLGIMENTO DEL PROCESSO
Con ricorso depositato in data 13/10/2021, la parte ricorrente esponeva:
- Che la ricorrente, bracciante agricola, ha espletato regolarmente la propria attività lavorativa, alle dipendenze della ditta Cusmà Piccione Rosario, per l'anno 2017 per 102 giornate lavorative, come si rileva dalla documentazione che si produce (DMAG, buste paga e dichiarazioni responsabilità);
- che per tale anno è stata regolarmente iscritta negli elenchi anagrafici del Comune di residenza e l' ha erogato le prestazioni spettati, come per legge e in particolare anche l'indennità di CP_1
DS/agricola;
- Che l' con provvedimento del 16/4/2021, pervenuto in data notevolmente successiva, ha CP_1 comunicato all'odierna ricorrente che “nel periodo che va dal 01/01/2017 al 31/12/2017 sono stati pagati
€. 2.145,71 in più sulla sua prestazione di disoccupazione agricola cat. DSAGR n. 2018769404295, per i seguenti motivi: revoca dis.agricola ed eventuali prestazioni accessorie, a seguito di accertamenti ispettivi e conseguente cancellazione di giornate di lavoro in agricoltura notificata con elenco di variazione prot N 4 elenco var-10/3/2020. Interessi legali”. Conseguentemente richiedeva la restituzione della predetta somma.
- Che avverso il predetto provvedimento, veniva proposto ricorso amministrativo, che si produce;
- Che lo stesso non sortiva esito positivo;
Argomentava, tra i vari motivi di opposizione, negando di avere ricevuta le somme oggetto di indebito, CP_ che peraltro, l' non ha fornito prova dell'avvenuta percezione, da parte della parte ricorrente, delle somme di cui chiede la restituzione. CP_ Concludeva per l'accoglimento del ricorso, con la condanna dell' alla restituzione di eventuali somme trattenute a tale titolo.
L' si costituiva, eccependo, preliminarmente la decadenza ex art. 22 d.l. n. 7/1970 convertito in L CP_1
n. 83/1970, e nel merito contestava i motivi di opposizione chiedendone il rigetto.
La causa, all'odierna udienza veniva discussa e decisa. MOTIVI DELLA DECISIONE
Preliminarmente va osservato che per la consolidata giurisprudenza della Suprema Corte di Cassazione, il Giudice, nel motivare concisamente la sentenza secondo i dettati di cui all'art. 118 disp. att. c.p.c., non
è affatto tenuto ad esaminare specificamente ed analiticamente tutte le questioni sollevate dalle parti ben potendosi limitare alla trattazione delle sole questioni, di fatto e di diritto rilevanti ai fini della decisione
Nel merito, occorre osservare che l' è parte solo formalmente resistente nel presente giudizio, CP_1 avente ad oggetto l'opposizione della parte ricorrente ad un provvedimento con il quale l' chiede CP_1 la restituzione di una somma, a proprio dire indebitamente erogata allo stesso.
Ai sensi dell'art. 2033 c.c., “chi ha eseguito un pagamento non dovuto ha diritto di ripetere ciò che ha pagato”. È, peraltro, pacifico in giurisprudenza che nell'azione di ripetizione di indebito incombe sul presunto indebito pagatore fornire la prova dell'avvenuto pagamento e della mancanza di causa debendi (ex plurimis Cass., n. 3387/01; n. 2334/98; n. 7027/97; n. 12897/95; n. 7501/12; n. 22872/10).
Ciò posto, parte opponente nega di aver ricevuto il pagamento delle somme oggi richieste dall' a CP_1 titolo di indennità di disoccupazione agricola.
L' , dal canto suo, nel costituirsi in giudizio non ha speso alcuna argomentazione a confutazione CP_1 della tesi avversaria né, tanto meno, ha dimostrato documentalmente di aver effettivamente effettuato il trasferimento di denaro sine titulo in favore della parte ricorrente. CP_ Infatti, la stampa del cassetto previdenziale, ed , prodotte dall' non contengono alcuna puntuale Pt_2 informazione circa la data di effettivo pagamento, il mezzo utilizzato, la valuta di accredito e le coordinate IBAN dell'eventuale conto corrente bancario o postale del destinatario del preteso pagamento, con la conseguenza che non può dirsi superata l'eccezione di mancata prova del pagamento della somma sollevata dalla parte ricorrente.
La domanda va, sol per questo, accolta, con annullamento del provvedimento di indebito impugnato, e condanna dell' a restituire quanto eventualmente trattenuto o incassato in esecuzione del suddetto CP_1 provvedimento, restando assorbita ogni ulteriore questione sollevata dalle parti.
La stessa sezione di questo Tribunale, sul punto, si è pronunziata con numerose sentenze, da ultimo sentenza del 26/11/2024, emessa nel procedimento RGN 1166/2022, ed altre.
Le spese del giudizio seguono la soccombenza e si liquidano come da dispositivo, tenuto conto della serialità, e con distrazione in favore dell'Avv. Carmela Bonina che ha reso la dichiarazione di legge.
P.Q.M.
il Giudice del Lavoro, definitivamente pronunciando sulle domande proposte da , contro Parte_1
CP_ l' disattesa ogni contraria istanza, eccezione e deduzione, così provvede: 1)Accoglie il ricorso, e, per l'effetto annulla il provvedimento di indebito impugnato, del 16/4/2021, con
CP_ il quale l' ha comunicato all'odierna ricorrente che “nel periodo che va dal 01/01/2017 al 31/12/2017 sono stati pagati €. 2.145,71 in più sulla sua prestazione di disoccupazione agricola cat.
CP_ DSAGR n. 2018769404295, e, condanna l a restituire quanto eventualmente trattenuto o incassato in esecuzione del suddetto provvedimento;
CP_ 2) Condanna l' al pagamento, in favore della parte ricorrente, delle spese di lite che liquida in Euro 1.200,00, oltre spese generali, CPA ed IVA come per legge, con distrazione in favore dell'Avv. Carmela
Bonina.
La sentenza è esecutiva per legge.
Così deciso in Patti, 05/02/2025
Il Giudice on.
Antonino Casdia