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Sentenza 5 marzo 2024
Sentenza 5 marzo 2024
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Sul provvedimento
| Citazione : | Corte d'Appello Bari, sentenza 05/03/2024, n. 351 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Corte d'Appello Bari |
| Numero : | 351 |
| Data del deposito : | 5 marzo 2024 |
Testo completo
Ruolo Generale nr.1228/2019
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
La Corte di Appello di Bari, Sezione Seconda Civile, riunita in Camera di consiglio, con l'intervento dei magistrati:
dott. Filippo LABELLARTE
Presidente
dott. Luciano Guaglione
Consigliere
dott. Leonardo NOTA
Giudice Ausiliario Relatore
Ha pronunciato la seguente
SENTENZA
Nella causa civile di appello promossa da
, nato a [...] il [...], ivi residente ed ivi elettivamente Parte_1 domiciliato alla via Assisi n.26 presso lo studio dell'avv. Roberto Russo, dal quale è rappresentato e difeso giusta mandato in calce all'atto d'appello
appellante
Contro
(già ), in persona del legale Controparte_1 Controparte_2 rappresentante, con sede legale in Bologna ed elettivamente domiciliata in Bari alla via pagina 1 di 18 Manzoni n.15 presso lo studio dell'avv. Giuseppe Chiaia Noya, dal quale è rappresentata e difesa giusta mandato in atti
appellata
^^^^
Oggetto: appello avverso la sentenza n.223/2019, resa dal Tribunale di Foggia, in composizione monocratica, in data 25/1/2019, pubblicata il successivo 28/01/2019 a definizione del giudizio n.4630/2015 r.g. promosso dall' odierna appellante, in danno dell' odierna appellata, avente ad oggetto “annullamento transazione ex art.428 c.c.”.
Conclusioni: così riassunte con le note di trattazione scritta, depositate dalle parti in previsione dell'udienza di p.c. del 13/05/2022, differita per rimessione sul ruolo per modifica collegio decisorio, a quella del 15/12/2023 trattata con modalità cartolare- telematica in ossequio al decreto presidenziale in atti: per l' appellante:” Voglia l'adìta
Corte d'Appello, previa verifica della legittimità e della fondatezza della motivazione dell'appello proposto, in accoglimento integrale dello stesso, così statuire: 1)riformare integralmente, nella parte come in premessa indicata e specificata, l'impugnata sentenza e, di conseguenza, accertare e dichiarare l'incapacità d'intendere e di volere dell'appellante al momento della trascrizione della quietanza datata 11/04/2014; 2)per
l'effetto, annullare la predetta quietanza e condannare la società appellata al pagamento delle competenze professionali di entrambi i gradi del giudizio ”; per le società appellata si insisteva per il rigetto dell'avverso gravame con integrale conferma dell'impugnata sentenza e condanna alla refusione delle spese del grado.
Svolgimento del processo
Il giudizio in esame trae origine da un risalente sinistro stradale che vedeva coinvolto l'odierno appellante in qualità di trasportato, in conseguenza del quale lo stesso, dopo aver conseguito un rilevante risarcimento da parte della che assicurava CP_3
l'autovettura antagonista del proprio vettore, assumendo l'insufficienza dello stesso per il rilevante danno biologico con postumi permanenti riconosciutigli, rivolgeva la residua richiesta risarcitoria alla compagnia assicuratrice del proprio vettore, per CP_2
pagina 2 di 18 ottenere un ulteriore e residuale risarcimento, convenendola presso il Tribunale foggiano, con giudizio definito con rigetto della domanda e condanna alla refusione delle spese processuali e successivo interposto gravame presso questa Corte, nel corso del quale, definiva la controversia con transazione stragiudiziale dell'11/4/2014, con conseguente cessazione della materia del contendere dichiarata dalla sentenza definitiva del giudizio, introducendo, tuttavia, con citazione del 28/5/2015, un successivo ed ulteriore giudizio, sempre dinanzi il Tribunale foggiano, finalizzato ad ottenere l'annullamento del predetto atto transattivo, in quanto in tesi sottoscritto in stato di incapacità naturale.
Il giudizio predetto, come innanzi detto, si definiva, previa costituzione della convenuta
Compagnia che contestava le ragioni addotte, con sentenza n.302/2011 di rigetto della domanda risarcitoria e conseguente condanna alla refusione delle spese processuali ed all'esito della quale veniva dal introdotto il giudizio di appello dinanzi questa Parte_1
Corte a suo tempo definito con sentenza n.243/2016 del 14/3/2016, passata in giudicato, dichiarativa della sopravvenuta cessazione della materia del contendere ed integrale compensazione delle spese processuali.
La cessazione della materia del contendere conseguiva ad una transazione convenuta con la (nelle more subentrata alla sottoscritta Controparte_4 CP_2 dall'odierno appellante e con cui lo stesso accettava un risarcimento inferiore a quello richiesto (pari ad €60.000,00) con contestuale rinuncia della Compagnia alle spese processuali oggetto della sentenza di primo grado.
In particolare, assumeva il nel proprio atto introduttivo del giudizio in esame Parte_1 che, nelle more del giudizio di appello di cui innanzi, veniva formulata da parte della una proposta con cui gli veniva riconosciuto, a fronte della richiesta iniziale, un CP_2 risarcimento di €60.000,00.
Aggiungeva che, con atto dell'11/4/14, era stato predisposto dal proprio legale di fiducia un atto transattivo di quietanza, inerente l'accettazione di tale proposta che gli veniva fatto sottoscrivere dal predetto legale presso il proprio domicilio senza averne compreso il contenuto, in quanto totalmente analfabeta e trovandosi, al momento della firma, in pagina 3 di 18 uno stato di completa incapacità mentale, a seguito di una drammatica storia clinica perdurante da circa dieci anni, in quanto affetto da “disturbo depressivo maggiore con manifestazioni psicotiche associate a stati d'ansia e tentativi di autosoppressione”.
Asseriva che tale condizione si era ulteriormente aggravata nel periodo in cui aveva sottoscritto, inconsapevolmente, detta transazione, predisposta dal proprio legale dell'epoca, avv. Pio Merotta.
Evidenziava, peraltro, che la moglie, nell'occasione, dovendosi assentare, si era rivolta a due amici di famiglia per non lasciarlo solo in casa, e Controparte_5 Per_1
, i quali, presenti alla visita del predetto avv. Merotta, erano stati fatti
[...] allontanare dalla propria stanza per paventate ragioni di privacy.
Ad ulteriore supporto della rilevata incapacità naturale, assumeva, altresì la rilevante differenza tra l'importo risarcitorio, originariamente richiesto (€459.820,50) e quello accettato, circostanza, in tesi, da sola sufficiente a rendere annullabile la transazione sottoscritta.
In punto di diritto, suffragava le proprie ragioni, invocando la disposizione di cui all'art.428 cod.civ., la cui applicazione al caso di specie veniva avvalorata da un conclamato stato d'incapacità naturale, da accertarsi anche sulla scorta di indizi e presunzioni decisive, allegando, a supporto, rilevante giurisprudenza in punto di ripartizione onere probatorio nel senso che, allorché sussista, come nella specie, una situazione di malattia mentale permanente, ricada su chi pretenda la validità dell'atto,
l'onere di dimostrare l'esistenza di un eventuale “lucido intervallo”, tale da ridare al soggetto l'attitudine a rendersi conto della natura e dell'importanza dell'atto.
Concludeva, pertanto, per l'accertamento e la declaratoria della propria incapacità
d'intendere e di volere al momento della sottoscrizione della quietanza dell'11/4/14 e per il conseguente annullamento della stessa con condanna alle spese processuali della convenuta Compagnia.
Si costituiva la convenuta la quale, previa qualificazione della quietanza CP_1 sottoscritta ed impugnata dall'attore alla stregua di un vero contratto di transazione,
pagina 4 di 18 ribadìva l'infondatezza dell'avversa domanda di annullamento della stessa per asserita incapacità naturale, supportando l'eccezione sulla scorta della rileva mancanza, nella fattispecie, dei presupposti di legge ex art.428, 2° comma c.c..
A tale riguardo, assumeva, infatti, che l'annullamento di contratti non può pronunciarsi se non quando, per il pregiudizio che ne sia derivato o che ne possa derivare alla persona asseritamente incapace di intendere e di volere o per la qualità del contratto, risulti sussistente la mala fede dell'altro contraente.
Supportava l'assunto difensivo richiamando rilevante giurisprudenza secondo cui, per l'annullamento del contratto ex art.428 2° comma c.c., a differenza dei negozi unilaterali, non è richiesta la dimostrazione di un grave pregiudizio derivato all'incapace, non costituendo questo un elemento costitutivo e concorrente ma solo uno degli indizi rivelatori del requisito essenziale della mala fede che consiste unicamente nella consapevolezza che un contraente abbia della menomazione dell'altro contraente nella propria sfera intellettiva e volitiva.
In altre parole, assumeva la difesa della convenuta, la mala fede prevista dalla norma faceva riferimento proprio alla consapevolezza dello stato d'incapacità del contraente, prescindendo da un comportamento tenuto dall'altro contraente per influenzare la determinazione dell'incapace, consistendo, quindi, la nozione di mala fede, nella consapevolezza che l'un contraente abbia dell'incapacità dell'altro e, in particolare, nella consapevolezza della menomazione della sfera volitiva o intellettiva dell'altro.
Nel caso di specie, rilevava la convenuta, la condizione del , non solo era Parte_1 sconosciuta alla Compagnia ma neanche poteva essere dalla stessa riconoscibile in quanto, in primo luogo, l'attore aveva pur sempre agito in giudizio liberamente, senza assistenza di un curatore o amministratore di sostegno, non avendo pertanto la
Compagnia ragione per ritenerlo affetto da incapacità naturale;
in secondo luogo, vi era poi la circostanza della sottoscrizione del mandato della citazione introduttiva del primo giudizio e dell'atto d'appello, con autenticazione delle firme che palesavano una evidente capacità di scrittura e di comprensione dell'oggetto del contratto, manifestamente incompatibile con il preteso anafalbetismo;
in terzo luogo, vi era la circostanza che,
pagina 5 di 18 tanto i legali della Compagnia, quanto gli stessi funzionari, contrattavano sempre con il legale, richiedendo l'atto transattivo sottoscritto dal suo cliente, conseguendone che mai avrebbero potuto avere conferma di pretesi stati patologici;
in quarto luogo, si evidenziava che, nel contrattare con il difensore del , e nel ricevere dallo Parte_1 stesso l'atto transattivo, il legale della Compagnia aveva sempre tenuto un comportamento usuale e corretto;
in quinto luogo, si rilevava che il legale della
Compagnia ed i funzionari della stessa, ben sapendo che la controparte fosse assistita da un legale, non avevano motivo di dubitare della capacità intellettiva della stessa ed infine, per quanto taciuto dalla controparte, non sussisteva, nella specie, alcuna sproporzione o danno evidente per il nell'accettazione dell'offerta di Parte_1
€60.000,00 in quanto, per quello stesso sinistro, aveva già incassato il risarcimento di
€613.000,00 e stava agendo solamente per un preteso maggior importo.
Del resto, ribadìva la convenuta, in primo grado la domanda attorea era stata rigettata con disposta condanna alla refusione delle spese processuali e tale circostanza, rendeva la proposta transattiva de qua, con rinuncia al credito per rimborso delle spese processuali, assolutamente ed evidentemente allettante, concludendo, sulla scorta di tali molteplici circostanze fattuali, che alcuna malafede contrattuale fosse, nella specie ipotizzabile ed ascrivibile alla Compagnia, da imputare, invece, proprio alla controparte la quale, dopo aver incassato e trattenuto la somma offerta, si determinava ad impugnare la transazione.
In via gradata, in ogni caso, si contestava la carenza dell'asserita incapacità sulla scorta sia della rilevanza del mandato giudiziale senza curatore o amministratore di sostegno per i due mandati giudiziali conferiti e sia per l'esclusa incapacità mentale transitoria in occasione della firma atteso che, secondo la giurisprudenza più accreditata, l'incapacità naturale debba consistere in un perturbamento piuttosto rilevante delle facoltà mentali del soggetto, richiedendosi, anzi, che l'intensità dell'alterazione debba essere tale che, ove fosse accompagnata anche dal requisito dell'abitualità, avrebbe dato luogo alla procedura d'interdizione, ribadendo, infine, la carenza del pregiudizio economico, avendo l'attore già percepito un rilevante risarcimento satisfattivo delle proprie pretese, dalla Compagnia del veicolo antagonista del proprio vettore. pagina 6 di 18 Così radicatosi il giudizio, lo stesso veniva congruamente istruito con l'ammessa prova orale e con l'acquisizione d'informative di natura previdenziale in favore del , Parte_1 all'esito delle quali, perveniva all'udienza decisoria del 12/10/2018.
Con successiva sentenza del 28/1/19, l'adìto Tribunale monocratico definiva la controversia con il rigetto della domanda attorea e conseguenziale statuizione condannatoria delle spese processuali a suo carico.
Con adeguata motivazione, esponeva l'estensore le ragioni addotte a supporto dell'adottata soluzione decisoria.
In particolare, rilevava il primo giudice che gli elementi probatori emersi dall'attività istruttoria espletata non avessero confermato la fondatezza e la legittimità dell'iniziativa giudiziale intrapresa dall'attore.
A tale riguardo, evidenziava la genericità dell'assunta prova testimoniale, configurandosi le due deposizioni assunte quali de relato actoris, prive, pertanto, di qualsiasi rilevanza probatoria, anche solo indiziaria con valutazioni, tra l'altro, inibite ai testi, contrariamente alla deposizione chiara ed univoca del teste addotto dalla convenuta, avv. Merotta.
A tanto aggiungeva il primo giudice la correttezza delle argomentazioni addotte dalla convenuta in ordine sia alla nozione d'incapacità naturale invalidante il negozio effettuato dall'incapace e sia, soprattutto, all'insussistenza della mala fede della
Compagnia.
Non mancava, poi, di evidenziare il primo giudice, la dirimente efficacia processuale assunta dalla sentenza dichiarativa emessa da questa Corte all'esito del giudizio di appello, nel corso del quale era avvenuta la contestata transazione, valorizzando, a tale riguardo, il giudicatosi formatosi sul punto motivazionale con cui quel Collegio aveva fugato i dubbi sollevati dal difensore del circa la capacità naturale dello Parte_1 stesso a sottoscrivere la transazione, rivelandosi gli stessi infondati sia perché la parte era regolarmente assistita dal proprio difensore anche in occasione della sottoscrizione della transazione e sia perché il nuovo difensore del risultava regolarmente Parte_1
pagina 7 di 18 officiato alla difesa con valida procura rilasciata nella primavera del 2015, proprio dal
, senza che alcun dubbio fosse stato sollevato in merito alla sua capacità a Parte_1 rilasciare il mandato.
Avverso la predetta motivazione proponeva il il gravame in esame, Parte_1 supportando lo stesso alla stregua di molteplici censure.
Con un primo motivo, censurava una prospettata omessa ed errata valutazione delle risultanze processuali decisive per il giudizio, in ordine all'incapacità naturale dell'appellante, rilevando, a supporto, la mancata rilevanza della prodotta documentazione medica e delle dichiarazioni dei testi, ribadendo la versione fattuale della citazione introduttiva, non condividendo la rilevata inattendibilità dei due testi addotti e mancando di valorizzare la diagnosi medica documentata con dichiarata depressione maggiore con manifestazioni psicotiche( invocando, a supporto, una CTU medico-legale); con un secondo motivo, eccepiva l'incapacità testimoniale dell'avv.
Merotta, addotto dalla difesa della convenuta e, con un terzo motivo, di natura processuale, contestava la ritenuta formazione di giudicato assunta in motivazione dal giudice di prime cure, evidenziando la declaratoria di cessazione della materia del contendere operata da questa Corte in quel giudizio, inidonea ad un giudicato sostanziale.
Si costituiva la Compagnia appellata, ribadendo la correttezza delle motivazioni addotte dal Tribunale a supporto del rigetto della domanda, invocandone, pertanto, l'integrale conferma con le conseguenze di rito.
All'esito dell'udienza di prima comparizione del 13/12/2019, la causa veniva rinviata per la p.c. alla successiva udienza dell'11/6/21, trattata con la disposta modalità cartolare e telematica, nel corso della quale il rilevato carico del ruolo induceva un differimento della stessa a quella del 13/5/22 con riserva in decisone e concessione dei termini di rito e con successivo decreto presidenziale disponente la rimessione sul ruolo per consentire la modifica del collegio decisorio a seguito della necessaria sostituzione del Consigliere a latere, con fissazione di nuova udienza decisoria per il 15/12/2023 nel corso della quale, acquisite le prescritte note di trattazione scritta, la causa veniva nuovamente e pagina 8 di 18 definitivamente introitata a sentenza, senza concessione di ulteriori termini difensivi ex art.190 c.p.c.
Motivazione della decisione
Prioritaria allo scrutinio delle specifiche censure addotte, confermando l'esatta qualificazione prospettata circa la natura giuridica sostanziale, dell'atto di quietanza contestato dall'appellante quale contratto di transazione, è la portata dell'invocata disposizione normativa a supporto del richiesto annullamento dello stesso con i correlativi criteri applicativi della stessa al caso in esame.
A tale riguardo, occorre premettere che, sulla scorta della giurisprudenza di legittimità più accreditata, al fine dell'annullamento del negozio per incapacità naturale, a norma dell'art.428 c.c., non sia necessaria l'incapacità totale ed assoluta del soggetto, essendo sufficiente che le sue facoltà intellettive o volitive risultino diminuite in modo da impedire od ostacolare una seria valutazione dell'atto e la formazione di una volontà cosciente (v. Cass. ordinanza 17/2/2021 n.4176).
Circa poi la gravità dello stato patologico mentale, asseritamente invocato a supporto dell'istanza di annullamento, il Supremo Collegio ha precisato che non devono intendersi sufficienti ad individuare l'incapacità di intendere e di volere un disturbo parkisoniano, uno scompenso cardiaco ovvero uno stato ansioso depressivo (cfr. Cass. 25/10/2018
n.27061), giungendo a ritenere non annullabile il contratto stipulato da un soggetto il cui grado d'incapacità d'intendere e di volere non era superiore a quello richiesto per la dichiarazione d'inabilitazione, con relativo accertamento rientrante tra i poteri esclusivi del giudice di merito, incensurabile in sede di legittimità se sorretto da adeguata motivazione (cfr. Cass. 24/1/2013 n.1745).
Quanto poi ai due presupposti del pregiudizio per l'autore dell'atto e della mala fede dell'altro contraente, è oramai consolidato il principio per cui: “ai fini dell'annullamento del contratto per incapacità naturale – a differenza di quanto previsto per l'annullamento dell'atto unilaterale – non rileva, di per sé, il pregiudizio che il contratto provochi o possa provocare all'incapace, poiché tale pregiudizio rappresenta solamente un indizio della malafede dell'altro contraente;
la diversità di disciplina contenuta nell'art.428 c.c., pagina 9 di 18 infatti, sottende la diversa rilevanza sociale degli atti unilaterali rispetto a quella dei contratti, poiché nei primi è preminente l'interesse dell'incapace a controllare le conseguenze degli atti compiuti, mentre nei secondi è prioritario l'interesse alla certezza del contratto e alla tutela dell'affidamento della controparte che, non essendo in mala fede, abbia confidato sulla sua validità” (così Cass. ordinanza del 13/10/2022
n.29962).
Si è poi ulteriormente precisato, con riguardo alla rilevanza dei suddetti presupposti, ribadendo che: “ai fini dell'annullamento del contratto per incapacità d'intendere e di volere,ai sensi dell'art.428, comma 2°, c.c., non è richiesta, a differenza dell'ipotesi del comma 1°, la sussistenza di un grave pregiudizio che invece, costituisce indizio rilevatore dell'essenziale requisito della mala fede dell'altro contraente che può infatti risultare o dal pregiudizio anche solo potenziale, derivato all'incapace, o dalla natura e qualità del contratto: tuttavia essa consiste sempre e solo nella consapevolezza che l'altro contraente abbia avuto della menomazione della sfera intellettiva e volitiva del contraente” (cfr. Cass. ordinanza n.19630 dell'11/7/2023).
Orbene, sulla scorta dei suddetti parametri interpretativi, privo di pregio si configura il primo motivo d'impugnativa, avendo il Tribunale correttamente applicato i suddetti principi, alla stregua dei riscontri documentali e probatori.
Alcuna risultanza processuale risultava obliterata nel percorso motivazionale condotto dal Tribunale, evidenziandosi, a tale riguardo, che “il disturbo depressivo maggiore con manifestazioni psicotiche” diagnosticato per il era, in ogni caso, Parte_1 adeguatamente controllato con corretta terapia medica e le iniziative giudiziali intraprese, con rilascio di regolari procure speciali al legale di fiducia, attestavano indubitabilmente una sufficiente capacità intellettiva e l'inesistenza del paventato
“assoluto analfabetismo”.
D'altronde, il requisito “essenziale” ed inderogabile della mala fede della controparte contrattuale, nella specie la Compagnia convenuta, non risulta adeguatamente supportata da alcun rilievo o riscontro probatorio, tale non potendosi configurare la
“perplessità” manifestata dal legale della Compagnia in un colloquio telefonico con il pagina 10 di 18 Collega di controparte sulle capacità intellettive del , avendo chiarito che lo Parte_1 stesso manifestava vuoti mnemonici su questioni ripetutamente affrontate e chiarite.
A tale riguardo, depongono sicuramente per l'insussistenza di alcuna malafede contrattuale, pur in disparte l'aspetto sicuramente vantaggioso della transazione per il che, a fronte della eventualità di una conferma in appello della sentenza di Parte_1 rigetto della domanda risarcitoria in primo grado con condanna alle spese, si vedeva offrire un allettante proposta satisfattiva di €60.000,00 (con ulteriore rinuncia al credito per le spese processuali), le molteplici circostanze allegate dalla difesa della Compagnia, prima fra tutte la garanzia di un'adeguata assistenza legale di cui beneficiava il
, nel corso delle trattative intercorse e finalizzate alla definizione bonaria del Parte_1 contenzioso in atti dinanzi questa Corte.
La censura in esame prospetta, sotto ulteriore profilo, un'errata valutazione delle deposizioni testimoniali da parte dei due amici occasionalmente presenti allorchè l'avv.
Merotta veniva a sottoporre al proprio cliente, nel proprio domicilio, la proposta transattiva de qua nel corso del giudizio d'appello (in data 11/4/2014) ed in particolare, contesta la ritenuta irrilevanza probatoria delle deposizioni, dequalificando le stesse a riferite circostanze de relato actoris con le conseguenze processuali di cui innanzi.
La doglianza è destituita di fondamento, atteso che il primo giudice ha attentamente valutato il tenore delle specifiche dichiarazioni rilasciate tanto dalla teste quanto CP_5 dall' valorizzando il fatto che entrambi i testi riferivano ciò che era stato loro Per_1 dichiarato dallo stesso attore, all'esito del colloquio avuto con il proprio legale e della riferita sottoscrizione dell'atto di quietanza, confermando di non aver personalmente assistito al colloquio per essere stati fatti allontanare in altra zona della casa.
Nulla, pertanto, potevano riferire circa i chiarimenti forniti dal legale al per Parte_1 spiegargli il contenuto della transazione, come da proposta dallo stesso predisposta, tanto da convincerlo a sottoscriverla, limitandosi a riferire di una dichiarata amnesia del dell'incontro con il proprio legale, a nulla rilevando le valutazioni personali Parte_1 circa la lucidità mentale precaria e non costante in cui versava lo stesso nell'epoca della transazione predetta.
pagina 11 di 18 Entrambi i testi quindi, lungi dal riferire sull'oggetto del colloquio avuto tra il Parte_1
e l'avv. Merotta (erano stati fatti allontanare per motivi di riservatezza fuori dall'abitazione ) si limitavano a deporre su quanto loro riferito dal , una volta Parte_1 allontanatosi il Merotta e rientrati in casa, senza alcuna cognizione diretta della circostanza attinente al colloquio finalizzato alla sottoscrizione della transazione e, conseguentemente, senza alcuna rilevanza probatoria, neanche meramente indiziaria
(cfr. ex multis, Cass. 22/11/2022 n.34345; 31/1/17 n.12477; 3137 del 17/2/16).
Con la seconda censura, lamenta l'appellante un'errata valutazione circa la mancanza della malafede di parte convenuta, configurandosi la transazione favorevole alla parte appellata (erroneamente indicata appellante),oltre alla ritenuta inammissibilità di un ulteriore circostanza di prova testimoniale addotta dall'appellante ed infine la non ritenuta nullità della deposizione del teste avv. Merotta.
Trattasi quindi di vari profili di natura eminentemente processuale da esaminare congiuntamente.
Quanto alla prospettata errata valutazione circa la ritenuta insussistenza della malafede contrattuale della Compagnia, si è già detto che, dovendo la stessa consistere nella consapevolezza della menomazione patologica dell'altro contraente di tale gravità da non consentirgli l'esatto discernimento della rilevanza giuridica dell'atto, doveva condividersi la tesi difensiva addotta dalla convenuta e recepita nella impugnata motivazione secondo cui, per la peculiarità della situazione ed i molteplici elementi indiziari di una normale capacità intellettiva del , la stessa Compagnia non Parte_1 poteva assolutamente minimamente supporre il paventato stato d'incapacità naturale, mai evidenziato ed esternato ed anzi reiteratamente disconosciuto dalle stesse iniziative giudiziali assunte dal . Parte_1
Con riferimento al pregiudizio subito dal contraente inconsapevole a seguito della transazione a lui sfavorevole, quale mero elemento indiziario della supposta malafede, pur in disparte della su riferita irrilevanza ai fini dell'annullamento, limitata ai soli atti unilaterali, occorre oggettivamente valutare lo stato del contenzioso all'epoca della proposta transattiva, trattandosi di un gravame proposto avverso una sentenza di pagina 12 di 18 rigetto integrale della domanda risarcitoria proposta, in via residuale, dal danneggiato nei confronti della Compagnia del vettore dal quale lo stesso era trasportato in occasione del sinistro.
A fronte, quindi, della eventualità, altamente probabile, di un rigetto del gravame non adeguatamente supportato, con aggravio di ulteriore carico di spese processuali, in concreto al veniva proposta la corresponsione della somma di €60.000,00 Parte_1
(che si aggiungeva a quella rilevante già corrisposta dalla Compagnia del veicolo antagonista), il pagamento delle competenze del proprio legale (senza alcuna compensazione) e finanche la rinuncia alle competenze difensive già liquidate a seguito della sentenza di rigetto del 1° grado, con conseguente oggettiva inesistenza di alcun pregiudizio, risultando la proposta oggettivamente allettante.
Parimenti inaccoglibile è la parte della censura in esame relativa alla ritenuta inammissibilità della prova testimoniale richiesta dall'attore con la memoria istruttoria
(avendone già richiesta una con la citazione introduttiva) ostandovi molteplici rilievi di natura processuale.
In primo luogo, deve evidenziarsi il contegno processuale assunto dalla difesa attorea successivamente all'ordinanza istruttoria del 29/6/2016 con la quale si riteneva inammissibile tale prova, in quanto non ritualmente articolata per articoli “separati e specifici”, con richiesta non reiterata nel successivo corso del processo fino all'udienza di p.c. del 12/10/2018 nel corso della quale il difensore dell'attore si limitava a riportarsi ai propri precedenti atti e scritti difensivi, con la conseguente applicazione del consolidato principio per il quale “la parte che si sia vista rigettare dal giudice le proprie richieste istruttorie ha l'onere di reiterarle al momento della precisazione delle conclusioni, diversamente le stesse debbano intendersi rinunciate e non possono essere riproposte in appello (cfr., ex plurimis, Cass. 7/3/2019 n.6590; Cass. 16886/2016; 33103 del
10/11/2021; 19352 del 3/8/17).
In secondo luogo, valorizzando la motivazione addotta dal Tribunale nella predetta ordinanza, ovvero la carente specificità dell'articolazione e capitolazione della prova, deve evidenziarsi che la specifica indicazione dei fatti non attenga al piano di validità
pagina 13 di 18 della prova ma a quello preliminare del giudizio di rilevanza, precludendo, la formale articolazione ex art.244 c.p.c., al giudice di apprezzare se il mezzo istruttorio sia concludente e/o pertinente e, dunque, di esercitare il proprio potere d'ufficio, attestando quindi la rilevabilità d'ufficio del vizio formale (cfr. Cass. 19/1/2018 n.1294).
Quanto poi alle ventilate contestazioni circa la pretesa nullità della deposizione rilasciata dall'avv. Merotta, supportata da una irrituale e tardiva eccezione d'incapacità dello stesso, se ne rileva la palese infondatezza sulla scorta di molteplici ragioni.
La difesa appellante paventa l'incapacità del teste “stante la stretta correlazione della vicenda con un'eventuale responsabilità professionale” che, in tesi, si configurava nell'omesso accertamento, da parte dello stesso, dell'assenza di capacità naturale del proprio cliente al momento della sottoscrizione della transazione.
A tale riguardo, deve, in primo luogo, evidenziarsi la irritualità della proposta eccezione atteso che, come autorevolmente precisato: “L'incapacità a testimoniare ex art.246
c.p.c. non è rilevabile d'ufficio, sicché, ove la parte non formuli l'eccezione prima dell'ammissione del mezzo (nella specie con la memoria di replica a quella istruttoria della difesa convenuta con l'indicazione del teste e del capitolo di prova)detta eccezione rimane definitivamente preclusa, senza che possa poi proporsi, ove il mezzo sia ammesso ed assunto, eccezione di nullità della prova. Ove la parte abbia formulato
l'eccezione d'incapacità a testimoniare, e ciò nondimeno il giudice abbia ammesso il mezzo ed abbia dato corso alla sua assunzione, la testimonianza così assunta è affetta da nullità che, ai sensi dell'art.1567 c.p.c., l'interessato ha l'onere di eccepire subito dopo l'escussione del teste ovvero, in caso di assenza del difensore della parte alla relativa udienza, nella prima udienza successiva, determinandosi altrimenti la sanatoria della nullità. La parte che ha tempestivamente formulato l'eccezione di nullità della testimonianza resa da un teste che si assume essere incapace a testimoniare, deve poi dolersene in modo preciso e puntuale anche in sede di precisazione delle conclusioni, dovendosi altrimenti ritenere l'eccezione rinunciata, così da non poter essere riproposta in sede d'impugnazione”(Cass. SS.UU. 9456/2023).
pagina 14 di 18 Nel caso di specie, è agevole rilevare come alcuno di tale oneri processuali sia stato assolto dal difensore della parte attorea, interessata a sollevare l'eccezione, atteso che alcuna allegazione difensiva veniva dedotta con la memoria ex art.183 6° comma n.3 avverso la indicazione del teste che si assumeva incapace nella memoria istruttoria di controparte;
alcuna eccezione veniva, peraltro, formulata, nel corso dell'udienza istruttoria del 23/10/2017 all'esito della deposizione del Merotta, omissione protrattasi per tutto il corso successivo del processo e nella stessa udienza di p.c.
In ogni caso, anche in disparte i suddetti rilievi processuali, non si ravvede alcun interesse concreto ed attuale del teste all'esito del giudizio, escludendosi, per il tenore della stessa deposizione, qualsiasi “eventuale” sua responsabilità professionale nell'aver predisposto e fatto sottoscrivere dal cliente l'atto transattivo de quo, avendo il legale riferito che il colloquio avvenuto nel corso della sottoscrizione, fosse stato preceduto da svariati incontri nel corso dei quali aveva già spiegato “ i termini dell'accordo” ed il suo contenuto effettivo, per cui “si adoperava per predisporre l'atto di accettazione alla proposta di definizione”, a nulla potendo rilevare, lo stato di agitazione in cui rinveniva il cliente, palesemente inidoneo ad attestare ed evidenziarne un suo stato di precaria capacità intellettiva, non mancando di precisare l'effettivo riferimento operato dall'avv.
Pedone (legale di controparte) alle rilevate “amnesie” manifestate dal nel Parte_1 corso dei colloqui con lo stesso avuti, riferendo di “continue richieste ogni volta diverse dalle precedenti nei vari incontri avuti con lui”
La circostanza relativa ad una deposizione vertente su fatti occorsi in conseguenza del precedente mandato professionale finalizzato al giudizio risarcitorio, non può da sola rendere inammissibile e nulla la stessa, atteso che l'essersi adoperato per una definizione transattiva, oggettivamente vantaggiosa per il proprio cliente, palesemente consapevole di tale vantaggio in quanto perfettamente in grado d'intendere e di volere ed all'esito di varie sessioni chiarificatrici del contenuto dell'accordo, non poteva assolutamente violare qualsiasi regola deontologica professionale, in quanto attività pur sempre prestata nell'interesse esclusivo del cliente.
pagina 15 di 18 Con l'ultima censura, infine, lamenta l'appellante la rilevanza processuale, invocata dall'appellato, attribuibile, con dirimente efficacia di giudicato, alla prodotta sentenza di questa Corte n.243/2006 del 14/3/2016 con cui veniva definito il giudizio di appello nelle more transatto con l'atto dell'11/4/14, supportando la doglianza con l'asserita inidoneità della stessa, limitata alla dichiarazione di cessazione della materia del contendere conseguente all'intervenuta transazione, per qualsiasi efficacia sostanziale nel giudizio in esame, assumendo che la Corte non si fosse affatto pronunciata sull'insussistenza della stato di incapacità naturale del . Parte_1
Orbene, a destituire di fondamento la doglianza è sufficiente la semplice lettura di quanto esposto in motivazione da quel Collegio decisorio e, in particolare, circa “i dubbi sollevati dal nuovo difensore del , avvocato Carlo Griesi del foro di Potenza, Parte_1 circa le capacità del a sottoscrivere la transazione” con ritenuta infondatezza Parte_1 di tali perplessità alla stregua della duplice e dirimente motivazione ivi specificata
(ovvero assistenza, all'epoca della transazione, da parte dell'avv. Merotta e successiva regolare procura rilasciata in proprio favore dal nell'aprile del 2015 “senza Parte_1 che alcun dubbio fosse sollevato in merito alla sua capacità a rilasciare il mandato”, tanto bastando, quindi, a costituire una pronuncia di natura sostanziale anche sulla questione della ventilata incapacità del cliente all'atto della transazione dell'11/4/14.
Tale parte motiva della sentenza, avendo la stessa conseguito, incontestabilmente,
l'efficacia di giudicato, è assolutamente rilevante, se non addirittura dirimente, anche con riferimento al presente giudizio, vertente tra le medesime parti ed incentrato proprio sulla contestata validità dell'atto transattivo per asserita incapacità naturale della parte contraente, ai sensi dell'art.428 2° comma c.c.-
In definitiva, sulla scorta degli anzidetti rilievi, il gravame si configura integralmente infondato con le conseguenti statuizioni di rito anche in ordine al regolamento delle spese del grado.
PQM
pagina 16 di 18 La Corte, definitivamente pronunciando sull'appello proposto da Parte_1 avverso la sentenza n.223/2019, resa dal Tribunale di Foggia, in composizione monocratica, in data 25/1/2019, pubblicata in data 28/1/2019, così provvede:
1)Rigetta l'appello;
2)Condanna l'appellante alla integrale refusione, in favore della società appellata, in persona del legale rappresentante, delle competenze difensive del grado, liquidate le stesse in complessivi €9.991,00 oltre il rimborso forfettario, il cap e l'iva nella misura di legge;
3)Da atto della ricorrenza dei presupposti di legge per dichiarare l'appellante,
, tenuto al pagamento, in favore dell'Erario, di una somma pari Parte_1 all'importo del contributo unificato già versato all'atto d'iscrizione del gravame.
Così deciso nel corso della Camera di consiglio in videoconferenza del 20/2/2024.
Il Presidente
(dott. Filippo Labellarte)
Il Giudice Ausiliario estensore
(avv. Leonardo Nota)
pagina 17 di 18 pagina 18 di 18
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
La Corte di Appello di Bari, Sezione Seconda Civile, riunita in Camera di consiglio, con l'intervento dei magistrati:
dott. Filippo LABELLARTE
Presidente
dott. Luciano Guaglione
Consigliere
dott. Leonardo NOTA
Giudice Ausiliario Relatore
Ha pronunciato la seguente
SENTENZA
Nella causa civile di appello promossa da
, nato a [...] il [...], ivi residente ed ivi elettivamente Parte_1 domiciliato alla via Assisi n.26 presso lo studio dell'avv. Roberto Russo, dal quale è rappresentato e difeso giusta mandato in calce all'atto d'appello
appellante
Contro
(già ), in persona del legale Controparte_1 Controparte_2 rappresentante, con sede legale in Bologna ed elettivamente domiciliata in Bari alla via pagina 1 di 18 Manzoni n.15 presso lo studio dell'avv. Giuseppe Chiaia Noya, dal quale è rappresentata e difesa giusta mandato in atti
appellata
^^^^
Oggetto: appello avverso la sentenza n.223/2019, resa dal Tribunale di Foggia, in composizione monocratica, in data 25/1/2019, pubblicata il successivo 28/01/2019 a definizione del giudizio n.4630/2015 r.g. promosso dall' odierna appellante, in danno dell' odierna appellata, avente ad oggetto “annullamento transazione ex art.428 c.c.”.
Conclusioni: così riassunte con le note di trattazione scritta, depositate dalle parti in previsione dell'udienza di p.c. del 13/05/2022, differita per rimessione sul ruolo per modifica collegio decisorio, a quella del 15/12/2023 trattata con modalità cartolare- telematica in ossequio al decreto presidenziale in atti: per l' appellante:” Voglia l'adìta
Corte d'Appello, previa verifica della legittimità e della fondatezza della motivazione dell'appello proposto, in accoglimento integrale dello stesso, così statuire: 1)riformare integralmente, nella parte come in premessa indicata e specificata, l'impugnata sentenza e, di conseguenza, accertare e dichiarare l'incapacità d'intendere e di volere dell'appellante al momento della trascrizione della quietanza datata 11/04/2014; 2)per
l'effetto, annullare la predetta quietanza e condannare la società appellata al pagamento delle competenze professionali di entrambi i gradi del giudizio ”; per le società appellata si insisteva per il rigetto dell'avverso gravame con integrale conferma dell'impugnata sentenza e condanna alla refusione delle spese del grado.
Svolgimento del processo
Il giudizio in esame trae origine da un risalente sinistro stradale che vedeva coinvolto l'odierno appellante in qualità di trasportato, in conseguenza del quale lo stesso, dopo aver conseguito un rilevante risarcimento da parte della che assicurava CP_3
l'autovettura antagonista del proprio vettore, assumendo l'insufficienza dello stesso per il rilevante danno biologico con postumi permanenti riconosciutigli, rivolgeva la residua richiesta risarcitoria alla compagnia assicuratrice del proprio vettore, per CP_2
pagina 2 di 18 ottenere un ulteriore e residuale risarcimento, convenendola presso il Tribunale foggiano, con giudizio definito con rigetto della domanda e condanna alla refusione delle spese processuali e successivo interposto gravame presso questa Corte, nel corso del quale, definiva la controversia con transazione stragiudiziale dell'11/4/2014, con conseguente cessazione della materia del contendere dichiarata dalla sentenza definitiva del giudizio, introducendo, tuttavia, con citazione del 28/5/2015, un successivo ed ulteriore giudizio, sempre dinanzi il Tribunale foggiano, finalizzato ad ottenere l'annullamento del predetto atto transattivo, in quanto in tesi sottoscritto in stato di incapacità naturale.
Il giudizio predetto, come innanzi detto, si definiva, previa costituzione della convenuta
Compagnia che contestava le ragioni addotte, con sentenza n.302/2011 di rigetto della domanda risarcitoria e conseguente condanna alla refusione delle spese processuali ed all'esito della quale veniva dal introdotto il giudizio di appello dinanzi questa Parte_1
Corte a suo tempo definito con sentenza n.243/2016 del 14/3/2016, passata in giudicato, dichiarativa della sopravvenuta cessazione della materia del contendere ed integrale compensazione delle spese processuali.
La cessazione della materia del contendere conseguiva ad una transazione convenuta con la (nelle more subentrata alla sottoscritta Controparte_4 CP_2 dall'odierno appellante e con cui lo stesso accettava un risarcimento inferiore a quello richiesto (pari ad €60.000,00) con contestuale rinuncia della Compagnia alle spese processuali oggetto della sentenza di primo grado.
In particolare, assumeva il nel proprio atto introduttivo del giudizio in esame Parte_1 che, nelle more del giudizio di appello di cui innanzi, veniva formulata da parte della una proposta con cui gli veniva riconosciuto, a fronte della richiesta iniziale, un CP_2 risarcimento di €60.000,00.
Aggiungeva che, con atto dell'11/4/14, era stato predisposto dal proprio legale di fiducia un atto transattivo di quietanza, inerente l'accettazione di tale proposta che gli veniva fatto sottoscrivere dal predetto legale presso il proprio domicilio senza averne compreso il contenuto, in quanto totalmente analfabeta e trovandosi, al momento della firma, in pagina 3 di 18 uno stato di completa incapacità mentale, a seguito di una drammatica storia clinica perdurante da circa dieci anni, in quanto affetto da “disturbo depressivo maggiore con manifestazioni psicotiche associate a stati d'ansia e tentativi di autosoppressione”.
Asseriva che tale condizione si era ulteriormente aggravata nel periodo in cui aveva sottoscritto, inconsapevolmente, detta transazione, predisposta dal proprio legale dell'epoca, avv. Pio Merotta.
Evidenziava, peraltro, che la moglie, nell'occasione, dovendosi assentare, si era rivolta a due amici di famiglia per non lasciarlo solo in casa, e Controparte_5 Per_1
, i quali, presenti alla visita del predetto avv. Merotta, erano stati fatti
[...] allontanare dalla propria stanza per paventate ragioni di privacy.
Ad ulteriore supporto della rilevata incapacità naturale, assumeva, altresì la rilevante differenza tra l'importo risarcitorio, originariamente richiesto (€459.820,50) e quello accettato, circostanza, in tesi, da sola sufficiente a rendere annullabile la transazione sottoscritta.
In punto di diritto, suffragava le proprie ragioni, invocando la disposizione di cui all'art.428 cod.civ., la cui applicazione al caso di specie veniva avvalorata da un conclamato stato d'incapacità naturale, da accertarsi anche sulla scorta di indizi e presunzioni decisive, allegando, a supporto, rilevante giurisprudenza in punto di ripartizione onere probatorio nel senso che, allorché sussista, come nella specie, una situazione di malattia mentale permanente, ricada su chi pretenda la validità dell'atto,
l'onere di dimostrare l'esistenza di un eventuale “lucido intervallo”, tale da ridare al soggetto l'attitudine a rendersi conto della natura e dell'importanza dell'atto.
Concludeva, pertanto, per l'accertamento e la declaratoria della propria incapacità
d'intendere e di volere al momento della sottoscrizione della quietanza dell'11/4/14 e per il conseguente annullamento della stessa con condanna alle spese processuali della convenuta Compagnia.
Si costituiva la convenuta la quale, previa qualificazione della quietanza CP_1 sottoscritta ed impugnata dall'attore alla stregua di un vero contratto di transazione,
pagina 4 di 18 ribadìva l'infondatezza dell'avversa domanda di annullamento della stessa per asserita incapacità naturale, supportando l'eccezione sulla scorta della rileva mancanza, nella fattispecie, dei presupposti di legge ex art.428, 2° comma c.c..
A tale riguardo, assumeva, infatti, che l'annullamento di contratti non può pronunciarsi se non quando, per il pregiudizio che ne sia derivato o che ne possa derivare alla persona asseritamente incapace di intendere e di volere o per la qualità del contratto, risulti sussistente la mala fede dell'altro contraente.
Supportava l'assunto difensivo richiamando rilevante giurisprudenza secondo cui, per l'annullamento del contratto ex art.428 2° comma c.c., a differenza dei negozi unilaterali, non è richiesta la dimostrazione di un grave pregiudizio derivato all'incapace, non costituendo questo un elemento costitutivo e concorrente ma solo uno degli indizi rivelatori del requisito essenziale della mala fede che consiste unicamente nella consapevolezza che un contraente abbia della menomazione dell'altro contraente nella propria sfera intellettiva e volitiva.
In altre parole, assumeva la difesa della convenuta, la mala fede prevista dalla norma faceva riferimento proprio alla consapevolezza dello stato d'incapacità del contraente, prescindendo da un comportamento tenuto dall'altro contraente per influenzare la determinazione dell'incapace, consistendo, quindi, la nozione di mala fede, nella consapevolezza che l'un contraente abbia dell'incapacità dell'altro e, in particolare, nella consapevolezza della menomazione della sfera volitiva o intellettiva dell'altro.
Nel caso di specie, rilevava la convenuta, la condizione del , non solo era Parte_1 sconosciuta alla Compagnia ma neanche poteva essere dalla stessa riconoscibile in quanto, in primo luogo, l'attore aveva pur sempre agito in giudizio liberamente, senza assistenza di un curatore o amministratore di sostegno, non avendo pertanto la
Compagnia ragione per ritenerlo affetto da incapacità naturale;
in secondo luogo, vi era poi la circostanza della sottoscrizione del mandato della citazione introduttiva del primo giudizio e dell'atto d'appello, con autenticazione delle firme che palesavano una evidente capacità di scrittura e di comprensione dell'oggetto del contratto, manifestamente incompatibile con il preteso anafalbetismo;
in terzo luogo, vi era la circostanza che,
pagina 5 di 18 tanto i legali della Compagnia, quanto gli stessi funzionari, contrattavano sempre con il legale, richiedendo l'atto transattivo sottoscritto dal suo cliente, conseguendone che mai avrebbero potuto avere conferma di pretesi stati patologici;
in quarto luogo, si evidenziava che, nel contrattare con il difensore del , e nel ricevere dallo Parte_1 stesso l'atto transattivo, il legale della Compagnia aveva sempre tenuto un comportamento usuale e corretto;
in quinto luogo, si rilevava che il legale della
Compagnia ed i funzionari della stessa, ben sapendo che la controparte fosse assistita da un legale, non avevano motivo di dubitare della capacità intellettiva della stessa ed infine, per quanto taciuto dalla controparte, non sussisteva, nella specie, alcuna sproporzione o danno evidente per il nell'accettazione dell'offerta di Parte_1
€60.000,00 in quanto, per quello stesso sinistro, aveva già incassato il risarcimento di
€613.000,00 e stava agendo solamente per un preteso maggior importo.
Del resto, ribadìva la convenuta, in primo grado la domanda attorea era stata rigettata con disposta condanna alla refusione delle spese processuali e tale circostanza, rendeva la proposta transattiva de qua, con rinuncia al credito per rimborso delle spese processuali, assolutamente ed evidentemente allettante, concludendo, sulla scorta di tali molteplici circostanze fattuali, che alcuna malafede contrattuale fosse, nella specie ipotizzabile ed ascrivibile alla Compagnia, da imputare, invece, proprio alla controparte la quale, dopo aver incassato e trattenuto la somma offerta, si determinava ad impugnare la transazione.
In via gradata, in ogni caso, si contestava la carenza dell'asserita incapacità sulla scorta sia della rilevanza del mandato giudiziale senza curatore o amministratore di sostegno per i due mandati giudiziali conferiti e sia per l'esclusa incapacità mentale transitoria in occasione della firma atteso che, secondo la giurisprudenza più accreditata, l'incapacità naturale debba consistere in un perturbamento piuttosto rilevante delle facoltà mentali del soggetto, richiedendosi, anzi, che l'intensità dell'alterazione debba essere tale che, ove fosse accompagnata anche dal requisito dell'abitualità, avrebbe dato luogo alla procedura d'interdizione, ribadendo, infine, la carenza del pregiudizio economico, avendo l'attore già percepito un rilevante risarcimento satisfattivo delle proprie pretese, dalla Compagnia del veicolo antagonista del proprio vettore. pagina 6 di 18 Così radicatosi il giudizio, lo stesso veniva congruamente istruito con l'ammessa prova orale e con l'acquisizione d'informative di natura previdenziale in favore del , Parte_1 all'esito delle quali, perveniva all'udienza decisoria del 12/10/2018.
Con successiva sentenza del 28/1/19, l'adìto Tribunale monocratico definiva la controversia con il rigetto della domanda attorea e conseguenziale statuizione condannatoria delle spese processuali a suo carico.
Con adeguata motivazione, esponeva l'estensore le ragioni addotte a supporto dell'adottata soluzione decisoria.
In particolare, rilevava il primo giudice che gli elementi probatori emersi dall'attività istruttoria espletata non avessero confermato la fondatezza e la legittimità dell'iniziativa giudiziale intrapresa dall'attore.
A tale riguardo, evidenziava la genericità dell'assunta prova testimoniale, configurandosi le due deposizioni assunte quali de relato actoris, prive, pertanto, di qualsiasi rilevanza probatoria, anche solo indiziaria con valutazioni, tra l'altro, inibite ai testi, contrariamente alla deposizione chiara ed univoca del teste addotto dalla convenuta, avv. Merotta.
A tanto aggiungeva il primo giudice la correttezza delle argomentazioni addotte dalla convenuta in ordine sia alla nozione d'incapacità naturale invalidante il negozio effettuato dall'incapace e sia, soprattutto, all'insussistenza della mala fede della
Compagnia.
Non mancava, poi, di evidenziare il primo giudice, la dirimente efficacia processuale assunta dalla sentenza dichiarativa emessa da questa Corte all'esito del giudizio di appello, nel corso del quale era avvenuta la contestata transazione, valorizzando, a tale riguardo, il giudicatosi formatosi sul punto motivazionale con cui quel Collegio aveva fugato i dubbi sollevati dal difensore del circa la capacità naturale dello Parte_1 stesso a sottoscrivere la transazione, rivelandosi gli stessi infondati sia perché la parte era regolarmente assistita dal proprio difensore anche in occasione della sottoscrizione della transazione e sia perché il nuovo difensore del risultava regolarmente Parte_1
pagina 7 di 18 officiato alla difesa con valida procura rilasciata nella primavera del 2015, proprio dal
, senza che alcun dubbio fosse stato sollevato in merito alla sua capacità a Parte_1 rilasciare il mandato.
Avverso la predetta motivazione proponeva il il gravame in esame, Parte_1 supportando lo stesso alla stregua di molteplici censure.
Con un primo motivo, censurava una prospettata omessa ed errata valutazione delle risultanze processuali decisive per il giudizio, in ordine all'incapacità naturale dell'appellante, rilevando, a supporto, la mancata rilevanza della prodotta documentazione medica e delle dichiarazioni dei testi, ribadendo la versione fattuale della citazione introduttiva, non condividendo la rilevata inattendibilità dei due testi addotti e mancando di valorizzare la diagnosi medica documentata con dichiarata depressione maggiore con manifestazioni psicotiche( invocando, a supporto, una CTU medico-legale); con un secondo motivo, eccepiva l'incapacità testimoniale dell'avv.
Merotta, addotto dalla difesa della convenuta e, con un terzo motivo, di natura processuale, contestava la ritenuta formazione di giudicato assunta in motivazione dal giudice di prime cure, evidenziando la declaratoria di cessazione della materia del contendere operata da questa Corte in quel giudizio, inidonea ad un giudicato sostanziale.
Si costituiva la Compagnia appellata, ribadendo la correttezza delle motivazioni addotte dal Tribunale a supporto del rigetto della domanda, invocandone, pertanto, l'integrale conferma con le conseguenze di rito.
All'esito dell'udienza di prima comparizione del 13/12/2019, la causa veniva rinviata per la p.c. alla successiva udienza dell'11/6/21, trattata con la disposta modalità cartolare e telematica, nel corso della quale il rilevato carico del ruolo induceva un differimento della stessa a quella del 13/5/22 con riserva in decisone e concessione dei termini di rito e con successivo decreto presidenziale disponente la rimessione sul ruolo per consentire la modifica del collegio decisorio a seguito della necessaria sostituzione del Consigliere a latere, con fissazione di nuova udienza decisoria per il 15/12/2023 nel corso della quale, acquisite le prescritte note di trattazione scritta, la causa veniva nuovamente e pagina 8 di 18 definitivamente introitata a sentenza, senza concessione di ulteriori termini difensivi ex art.190 c.p.c.
Motivazione della decisione
Prioritaria allo scrutinio delle specifiche censure addotte, confermando l'esatta qualificazione prospettata circa la natura giuridica sostanziale, dell'atto di quietanza contestato dall'appellante quale contratto di transazione, è la portata dell'invocata disposizione normativa a supporto del richiesto annullamento dello stesso con i correlativi criteri applicativi della stessa al caso in esame.
A tale riguardo, occorre premettere che, sulla scorta della giurisprudenza di legittimità più accreditata, al fine dell'annullamento del negozio per incapacità naturale, a norma dell'art.428 c.c., non sia necessaria l'incapacità totale ed assoluta del soggetto, essendo sufficiente che le sue facoltà intellettive o volitive risultino diminuite in modo da impedire od ostacolare una seria valutazione dell'atto e la formazione di una volontà cosciente (v. Cass. ordinanza 17/2/2021 n.4176).
Circa poi la gravità dello stato patologico mentale, asseritamente invocato a supporto dell'istanza di annullamento, il Supremo Collegio ha precisato che non devono intendersi sufficienti ad individuare l'incapacità di intendere e di volere un disturbo parkisoniano, uno scompenso cardiaco ovvero uno stato ansioso depressivo (cfr. Cass. 25/10/2018
n.27061), giungendo a ritenere non annullabile il contratto stipulato da un soggetto il cui grado d'incapacità d'intendere e di volere non era superiore a quello richiesto per la dichiarazione d'inabilitazione, con relativo accertamento rientrante tra i poteri esclusivi del giudice di merito, incensurabile in sede di legittimità se sorretto da adeguata motivazione (cfr. Cass. 24/1/2013 n.1745).
Quanto poi ai due presupposti del pregiudizio per l'autore dell'atto e della mala fede dell'altro contraente, è oramai consolidato il principio per cui: “ai fini dell'annullamento del contratto per incapacità naturale – a differenza di quanto previsto per l'annullamento dell'atto unilaterale – non rileva, di per sé, il pregiudizio che il contratto provochi o possa provocare all'incapace, poiché tale pregiudizio rappresenta solamente un indizio della malafede dell'altro contraente;
la diversità di disciplina contenuta nell'art.428 c.c., pagina 9 di 18 infatti, sottende la diversa rilevanza sociale degli atti unilaterali rispetto a quella dei contratti, poiché nei primi è preminente l'interesse dell'incapace a controllare le conseguenze degli atti compiuti, mentre nei secondi è prioritario l'interesse alla certezza del contratto e alla tutela dell'affidamento della controparte che, non essendo in mala fede, abbia confidato sulla sua validità” (così Cass. ordinanza del 13/10/2022
n.29962).
Si è poi ulteriormente precisato, con riguardo alla rilevanza dei suddetti presupposti, ribadendo che: “ai fini dell'annullamento del contratto per incapacità d'intendere e di volere,ai sensi dell'art.428, comma 2°, c.c., non è richiesta, a differenza dell'ipotesi del comma 1°, la sussistenza di un grave pregiudizio che invece, costituisce indizio rilevatore dell'essenziale requisito della mala fede dell'altro contraente che può infatti risultare o dal pregiudizio anche solo potenziale, derivato all'incapace, o dalla natura e qualità del contratto: tuttavia essa consiste sempre e solo nella consapevolezza che l'altro contraente abbia avuto della menomazione della sfera intellettiva e volitiva del contraente” (cfr. Cass. ordinanza n.19630 dell'11/7/2023).
Orbene, sulla scorta dei suddetti parametri interpretativi, privo di pregio si configura il primo motivo d'impugnativa, avendo il Tribunale correttamente applicato i suddetti principi, alla stregua dei riscontri documentali e probatori.
Alcuna risultanza processuale risultava obliterata nel percorso motivazionale condotto dal Tribunale, evidenziandosi, a tale riguardo, che “il disturbo depressivo maggiore con manifestazioni psicotiche” diagnosticato per il era, in ogni caso, Parte_1 adeguatamente controllato con corretta terapia medica e le iniziative giudiziali intraprese, con rilascio di regolari procure speciali al legale di fiducia, attestavano indubitabilmente una sufficiente capacità intellettiva e l'inesistenza del paventato
“assoluto analfabetismo”.
D'altronde, il requisito “essenziale” ed inderogabile della mala fede della controparte contrattuale, nella specie la Compagnia convenuta, non risulta adeguatamente supportata da alcun rilievo o riscontro probatorio, tale non potendosi configurare la
“perplessità” manifestata dal legale della Compagnia in un colloquio telefonico con il pagina 10 di 18 Collega di controparte sulle capacità intellettive del , avendo chiarito che lo Parte_1 stesso manifestava vuoti mnemonici su questioni ripetutamente affrontate e chiarite.
A tale riguardo, depongono sicuramente per l'insussistenza di alcuna malafede contrattuale, pur in disparte l'aspetto sicuramente vantaggioso della transazione per il che, a fronte della eventualità di una conferma in appello della sentenza di Parte_1 rigetto della domanda risarcitoria in primo grado con condanna alle spese, si vedeva offrire un allettante proposta satisfattiva di €60.000,00 (con ulteriore rinuncia al credito per le spese processuali), le molteplici circostanze allegate dalla difesa della Compagnia, prima fra tutte la garanzia di un'adeguata assistenza legale di cui beneficiava il
, nel corso delle trattative intercorse e finalizzate alla definizione bonaria del Parte_1 contenzioso in atti dinanzi questa Corte.
La censura in esame prospetta, sotto ulteriore profilo, un'errata valutazione delle deposizioni testimoniali da parte dei due amici occasionalmente presenti allorchè l'avv.
Merotta veniva a sottoporre al proprio cliente, nel proprio domicilio, la proposta transattiva de qua nel corso del giudizio d'appello (in data 11/4/2014) ed in particolare, contesta la ritenuta irrilevanza probatoria delle deposizioni, dequalificando le stesse a riferite circostanze de relato actoris con le conseguenze processuali di cui innanzi.
La doglianza è destituita di fondamento, atteso che il primo giudice ha attentamente valutato il tenore delle specifiche dichiarazioni rilasciate tanto dalla teste quanto CP_5 dall' valorizzando il fatto che entrambi i testi riferivano ciò che era stato loro Per_1 dichiarato dallo stesso attore, all'esito del colloquio avuto con il proprio legale e della riferita sottoscrizione dell'atto di quietanza, confermando di non aver personalmente assistito al colloquio per essere stati fatti allontanare in altra zona della casa.
Nulla, pertanto, potevano riferire circa i chiarimenti forniti dal legale al per Parte_1 spiegargli il contenuto della transazione, come da proposta dallo stesso predisposta, tanto da convincerlo a sottoscriverla, limitandosi a riferire di una dichiarata amnesia del dell'incontro con il proprio legale, a nulla rilevando le valutazioni personali Parte_1 circa la lucidità mentale precaria e non costante in cui versava lo stesso nell'epoca della transazione predetta.
pagina 11 di 18 Entrambi i testi quindi, lungi dal riferire sull'oggetto del colloquio avuto tra il Parte_1
e l'avv. Merotta (erano stati fatti allontanare per motivi di riservatezza fuori dall'abitazione ) si limitavano a deporre su quanto loro riferito dal , una volta Parte_1 allontanatosi il Merotta e rientrati in casa, senza alcuna cognizione diretta della circostanza attinente al colloquio finalizzato alla sottoscrizione della transazione e, conseguentemente, senza alcuna rilevanza probatoria, neanche meramente indiziaria
(cfr. ex multis, Cass. 22/11/2022 n.34345; 31/1/17 n.12477; 3137 del 17/2/16).
Con la seconda censura, lamenta l'appellante un'errata valutazione circa la mancanza della malafede di parte convenuta, configurandosi la transazione favorevole alla parte appellata (erroneamente indicata appellante),oltre alla ritenuta inammissibilità di un ulteriore circostanza di prova testimoniale addotta dall'appellante ed infine la non ritenuta nullità della deposizione del teste avv. Merotta.
Trattasi quindi di vari profili di natura eminentemente processuale da esaminare congiuntamente.
Quanto alla prospettata errata valutazione circa la ritenuta insussistenza della malafede contrattuale della Compagnia, si è già detto che, dovendo la stessa consistere nella consapevolezza della menomazione patologica dell'altro contraente di tale gravità da non consentirgli l'esatto discernimento della rilevanza giuridica dell'atto, doveva condividersi la tesi difensiva addotta dalla convenuta e recepita nella impugnata motivazione secondo cui, per la peculiarità della situazione ed i molteplici elementi indiziari di una normale capacità intellettiva del , la stessa Compagnia non Parte_1 poteva assolutamente minimamente supporre il paventato stato d'incapacità naturale, mai evidenziato ed esternato ed anzi reiteratamente disconosciuto dalle stesse iniziative giudiziali assunte dal . Parte_1
Con riferimento al pregiudizio subito dal contraente inconsapevole a seguito della transazione a lui sfavorevole, quale mero elemento indiziario della supposta malafede, pur in disparte della su riferita irrilevanza ai fini dell'annullamento, limitata ai soli atti unilaterali, occorre oggettivamente valutare lo stato del contenzioso all'epoca della proposta transattiva, trattandosi di un gravame proposto avverso una sentenza di pagina 12 di 18 rigetto integrale della domanda risarcitoria proposta, in via residuale, dal danneggiato nei confronti della Compagnia del vettore dal quale lo stesso era trasportato in occasione del sinistro.
A fronte, quindi, della eventualità, altamente probabile, di un rigetto del gravame non adeguatamente supportato, con aggravio di ulteriore carico di spese processuali, in concreto al veniva proposta la corresponsione della somma di €60.000,00 Parte_1
(che si aggiungeva a quella rilevante già corrisposta dalla Compagnia del veicolo antagonista), il pagamento delle competenze del proprio legale (senza alcuna compensazione) e finanche la rinuncia alle competenze difensive già liquidate a seguito della sentenza di rigetto del 1° grado, con conseguente oggettiva inesistenza di alcun pregiudizio, risultando la proposta oggettivamente allettante.
Parimenti inaccoglibile è la parte della censura in esame relativa alla ritenuta inammissibilità della prova testimoniale richiesta dall'attore con la memoria istruttoria
(avendone già richiesta una con la citazione introduttiva) ostandovi molteplici rilievi di natura processuale.
In primo luogo, deve evidenziarsi il contegno processuale assunto dalla difesa attorea successivamente all'ordinanza istruttoria del 29/6/2016 con la quale si riteneva inammissibile tale prova, in quanto non ritualmente articolata per articoli “separati e specifici”, con richiesta non reiterata nel successivo corso del processo fino all'udienza di p.c. del 12/10/2018 nel corso della quale il difensore dell'attore si limitava a riportarsi ai propri precedenti atti e scritti difensivi, con la conseguente applicazione del consolidato principio per il quale “la parte che si sia vista rigettare dal giudice le proprie richieste istruttorie ha l'onere di reiterarle al momento della precisazione delle conclusioni, diversamente le stesse debbano intendersi rinunciate e non possono essere riproposte in appello (cfr., ex plurimis, Cass. 7/3/2019 n.6590; Cass. 16886/2016; 33103 del
10/11/2021; 19352 del 3/8/17).
In secondo luogo, valorizzando la motivazione addotta dal Tribunale nella predetta ordinanza, ovvero la carente specificità dell'articolazione e capitolazione della prova, deve evidenziarsi che la specifica indicazione dei fatti non attenga al piano di validità
pagina 13 di 18 della prova ma a quello preliminare del giudizio di rilevanza, precludendo, la formale articolazione ex art.244 c.p.c., al giudice di apprezzare se il mezzo istruttorio sia concludente e/o pertinente e, dunque, di esercitare il proprio potere d'ufficio, attestando quindi la rilevabilità d'ufficio del vizio formale (cfr. Cass. 19/1/2018 n.1294).
Quanto poi alle ventilate contestazioni circa la pretesa nullità della deposizione rilasciata dall'avv. Merotta, supportata da una irrituale e tardiva eccezione d'incapacità dello stesso, se ne rileva la palese infondatezza sulla scorta di molteplici ragioni.
La difesa appellante paventa l'incapacità del teste “stante la stretta correlazione della vicenda con un'eventuale responsabilità professionale” che, in tesi, si configurava nell'omesso accertamento, da parte dello stesso, dell'assenza di capacità naturale del proprio cliente al momento della sottoscrizione della transazione.
A tale riguardo, deve, in primo luogo, evidenziarsi la irritualità della proposta eccezione atteso che, come autorevolmente precisato: “L'incapacità a testimoniare ex art.246
c.p.c. non è rilevabile d'ufficio, sicché, ove la parte non formuli l'eccezione prima dell'ammissione del mezzo (nella specie con la memoria di replica a quella istruttoria della difesa convenuta con l'indicazione del teste e del capitolo di prova)detta eccezione rimane definitivamente preclusa, senza che possa poi proporsi, ove il mezzo sia ammesso ed assunto, eccezione di nullità della prova. Ove la parte abbia formulato
l'eccezione d'incapacità a testimoniare, e ciò nondimeno il giudice abbia ammesso il mezzo ed abbia dato corso alla sua assunzione, la testimonianza così assunta è affetta da nullità che, ai sensi dell'art.1567 c.p.c., l'interessato ha l'onere di eccepire subito dopo l'escussione del teste ovvero, in caso di assenza del difensore della parte alla relativa udienza, nella prima udienza successiva, determinandosi altrimenti la sanatoria della nullità. La parte che ha tempestivamente formulato l'eccezione di nullità della testimonianza resa da un teste che si assume essere incapace a testimoniare, deve poi dolersene in modo preciso e puntuale anche in sede di precisazione delle conclusioni, dovendosi altrimenti ritenere l'eccezione rinunciata, così da non poter essere riproposta in sede d'impugnazione”(Cass. SS.UU. 9456/2023).
pagina 14 di 18 Nel caso di specie, è agevole rilevare come alcuno di tale oneri processuali sia stato assolto dal difensore della parte attorea, interessata a sollevare l'eccezione, atteso che alcuna allegazione difensiva veniva dedotta con la memoria ex art.183 6° comma n.3 avverso la indicazione del teste che si assumeva incapace nella memoria istruttoria di controparte;
alcuna eccezione veniva, peraltro, formulata, nel corso dell'udienza istruttoria del 23/10/2017 all'esito della deposizione del Merotta, omissione protrattasi per tutto il corso successivo del processo e nella stessa udienza di p.c.
In ogni caso, anche in disparte i suddetti rilievi processuali, non si ravvede alcun interesse concreto ed attuale del teste all'esito del giudizio, escludendosi, per il tenore della stessa deposizione, qualsiasi “eventuale” sua responsabilità professionale nell'aver predisposto e fatto sottoscrivere dal cliente l'atto transattivo de quo, avendo il legale riferito che il colloquio avvenuto nel corso della sottoscrizione, fosse stato preceduto da svariati incontri nel corso dei quali aveva già spiegato “ i termini dell'accordo” ed il suo contenuto effettivo, per cui “si adoperava per predisporre l'atto di accettazione alla proposta di definizione”, a nulla potendo rilevare, lo stato di agitazione in cui rinveniva il cliente, palesemente inidoneo ad attestare ed evidenziarne un suo stato di precaria capacità intellettiva, non mancando di precisare l'effettivo riferimento operato dall'avv.
Pedone (legale di controparte) alle rilevate “amnesie” manifestate dal nel Parte_1 corso dei colloqui con lo stesso avuti, riferendo di “continue richieste ogni volta diverse dalle precedenti nei vari incontri avuti con lui”
La circostanza relativa ad una deposizione vertente su fatti occorsi in conseguenza del precedente mandato professionale finalizzato al giudizio risarcitorio, non può da sola rendere inammissibile e nulla la stessa, atteso che l'essersi adoperato per una definizione transattiva, oggettivamente vantaggiosa per il proprio cliente, palesemente consapevole di tale vantaggio in quanto perfettamente in grado d'intendere e di volere ed all'esito di varie sessioni chiarificatrici del contenuto dell'accordo, non poteva assolutamente violare qualsiasi regola deontologica professionale, in quanto attività pur sempre prestata nell'interesse esclusivo del cliente.
pagina 15 di 18 Con l'ultima censura, infine, lamenta l'appellante la rilevanza processuale, invocata dall'appellato, attribuibile, con dirimente efficacia di giudicato, alla prodotta sentenza di questa Corte n.243/2006 del 14/3/2016 con cui veniva definito il giudizio di appello nelle more transatto con l'atto dell'11/4/14, supportando la doglianza con l'asserita inidoneità della stessa, limitata alla dichiarazione di cessazione della materia del contendere conseguente all'intervenuta transazione, per qualsiasi efficacia sostanziale nel giudizio in esame, assumendo che la Corte non si fosse affatto pronunciata sull'insussistenza della stato di incapacità naturale del . Parte_1
Orbene, a destituire di fondamento la doglianza è sufficiente la semplice lettura di quanto esposto in motivazione da quel Collegio decisorio e, in particolare, circa “i dubbi sollevati dal nuovo difensore del , avvocato Carlo Griesi del foro di Potenza, Parte_1 circa le capacità del a sottoscrivere la transazione” con ritenuta infondatezza Parte_1 di tali perplessità alla stregua della duplice e dirimente motivazione ivi specificata
(ovvero assistenza, all'epoca della transazione, da parte dell'avv. Merotta e successiva regolare procura rilasciata in proprio favore dal nell'aprile del 2015 “senza Parte_1 che alcun dubbio fosse sollevato in merito alla sua capacità a rilasciare il mandato”, tanto bastando, quindi, a costituire una pronuncia di natura sostanziale anche sulla questione della ventilata incapacità del cliente all'atto della transazione dell'11/4/14.
Tale parte motiva della sentenza, avendo la stessa conseguito, incontestabilmente,
l'efficacia di giudicato, è assolutamente rilevante, se non addirittura dirimente, anche con riferimento al presente giudizio, vertente tra le medesime parti ed incentrato proprio sulla contestata validità dell'atto transattivo per asserita incapacità naturale della parte contraente, ai sensi dell'art.428 2° comma c.c.-
In definitiva, sulla scorta degli anzidetti rilievi, il gravame si configura integralmente infondato con le conseguenti statuizioni di rito anche in ordine al regolamento delle spese del grado.
PQM
pagina 16 di 18 La Corte, definitivamente pronunciando sull'appello proposto da Parte_1 avverso la sentenza n.223/2019, resa dal Tribunale di Foggia, in composizione monocratica, in data 25/1/2019, pubblicata in data 28/1/2019, così provvede:
1)Rigetta l'appello;
2)Condanna l'appellante alla integrale refusione, in favore della società appellata, in persona del legale rappresentante, delle competenze difensive del grado, liquidate le stesse in complessivi €9.991,00 oltre il rimborso forfettario, il cap e l'iva nella misura di legge;
3)Da atto della ricorrenza dei presupposti di legge per dichiarare l'appellante,
, tenuto al pagamento, in favore dell'Erario, di una somma pari Parte_1 all'importo del contributo unificato già versato all'atto d'iscrizione del gravame.
Così deciso nel corso della Camera di consiglio in videoconferenza del 20/2/2024.
Il Presidente
(dott. Filippo Labellarte)
Il Giudice Ausiliario estensore
(avv. Leonardo Nota)
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