Sentenza 10 febbraio 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Monza, sentenza 10/02/2025, n. 207 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Monza |
| Numero : | 207 |
| Data del deposito : | 10 febbraio 2025 |
Testo completo
R.G. 6767 / 2024
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE DI MONZA
QUARTA SEZIONE CIVILE
Il Tribunale, nella persona dei seguenti magistrati: dott. Carmen Arcellaschi Presidente dott. Claudia Bonomi Giudice dott. Camilla Filauro Giudice relatore ha pronunciato la seguente
SENTENZA nella causa civile di I Grado iscritta al N. 6767 / 2024 R.G. vertente tra:
(C.F. , nata a [...] il [...], Parte_1 C.F._1 residente in [...], rappresentata e difesa dall'avv. Roberta
Finotti elettivamente domiciliata presso lo studio del difensore in Monza, Via Gaslini n. 1, giusta procura in calce al ricorso congiunto;
e
(C.F. ), nato a [...] il [...], residente Parte_2 C.F._2 in Butner, NC, 300 Ridge RD, rappresentato e difeso dall'avv. Laura Maria Rachele Salvetti ed elettivamente domiciliato presso lo studio del difensore in Milano, Corso Buenos Aires n. 10, giusta procura in calce al ricorso congiunto;
e con l'intervento obbligatorio del
PUBBLICO MINISTERO, in persona del Procuratore della Repubblica presso il Tribunale di Monza
OGGETTO: scioglimento del matrimonio
CONCLUSIONI CONGIUNTE
Voglia il Tribunale adito pronunciare lo scioglimento del matrimonio contratto dalle parti alle seguenti condizioni:
• dichiarare la cessazione degli effetti civili del matrimonio tra di loro contratto in data14 Settembre
2006 nel Comune di Cornate D'Adda iscritto nei Registri dello stato civile del Comune di Comate
D'Adda al n. 13, parte 1;
• ordinare al Comune di Cornate D'Adda di annotare l'emananda sentenza a margine dell'atto di matrimonio:
• dichiarare compensate le spese legali
• omologare le condizioni in narrativa:
-la casa coniugale sita in Comate D'Adda Via G. Matteotti S0, viene assegnata alla SI Pt_1 che la abiterà con la LI;
Per_1
-il Signor si impegna a cedere, a titolo gratuito, la propria quota di proprietà del 50% della Pt_2 casa coniugale, garage e relative pertinenze alla LI , con usufrutto alla madre;
Per_1
-la SI , che si è già accollata con la sottoscrizione delle condizioni del Parte_1 ricorso per separazione, la quota di debito residuo del mutuo facente capo al Signor Pt_2 continuerà a pagare le rate di cui alle quote di propria competenza e ad adempiere a tutte le obbligazioni nei confronti dell'Istituto Bancario;
-le imposte/tasse relative alla casa coniugale di cui sopra continueranno ad essere completamente a carico della SI cosi come le utenze e le spese condominiali ordinarie e straordinarie;
Pt_1
-la casa coniugale è anche gravata da altro mutuo datato 11 Gennaio 2010 n. 45981/25494 di repertorio del Notaio , relativo all'immobile sito in Sardegna, località Persona_2
Villamarini, Iglesias;
-il Signor il quale si è già accollato con la sottoscrizione delle condizioni del ricorso per Pt_2 separazione, la quota di debito residuo del predetto mutuo facente capo alla SI Pt_1 continuerà a pagare le rate di cui alle quote di propria competenza e ad adempiere a tutte le obbligazioni nei confronti dell'Istituto Bancario;
-per quanto concerne l'immobile sito in Sardegna località Villamarini. Iglesias, intestato al Signor
ma, in conseguenza della comunione dei beni tra i coniugi cointestato agli stessi, la SI Pt_2 si impegna a cedere, a titolo gratuito, la propria quota di proprietà del 50% di detto Pt_1 immobile alla LI , con usufrutto al padre;
Per_1
- Il Signor continuerà a provvedere al pagamento di tutte le tasse /imposte relative Pt_2 all'immobile in Sardegna ed al pagamento delle relative bollette, provvedendo anche alla voltura di tutte le utenze a nome esclusivo del Signor Pt_2
- le parti, ai meri fini del pagamento delle rate del mutuo, continueranno a mantenere attivo il conto corrente cointestato n. 2055, attualmente aperto presso con sede a Mezzago, Controparte_1
Sul c/c continueranno ad essere accreditati solo gli importi per il pagamento delle rate di entrambi i mutui e per le relative spese bancarie, che andranno suddivise per la metà tra i coniugi;
-tutti gli atti notarili, sopra descritti, dovranno essere effettuati entro 12 mesi dall'udienza per la cessazione degli effetti civili del matrimonio;
-il Signor continuerà a versare, a titolo di mantenimento della LI , l'importo di Euro Pt_2 Per_1
300 al mese, oltre al 50% delle spese straordinarie, come previsto dal Protocollo di Monza;
-l'importo per il mantenimento sarà soggetto a rivalutazione Istat annuale;
-il Signor verserà l'importo per il mantenimento, nonché l'importo del 50% delle spese Pt_2 straordinarie, il 15 di ogni mese su un conto corrente intestato ad;
Per_1
-la richiesta delle spese straordinarie, nonché le quietanze delle stesse verranno inviate dalla SI tramite e-mail al Signor all'indirizzo o ad altro indirizzo Pt_1 Pt_2 Email_1
e-mail che il Signor comunicherà alla SI in caso di variazione;
Pt_2 Pt_1
- i coniugi dichiarano di aver risolto in via pacifica e transattiva ogni altra questione di carattere patrimoniale e di non avere alcunché a pretendere l'uno dall'altra, eccezione fatta per l'adempimento delle obbligazioni di cui ai punti sopra elencati;
-le spese legali si intendono compensate tra le parti ed i rispettivi legali rinunciano reciprocamente alla solidarietà delle stesse;
-le parti, altresì, rinunciano reciprocamente al deposito delle documentazioni bancarie e patrimoniali.
MOTIVI DELLA DECISIONE I. La domanda di divorzio è fondata.
Risulta infatti dai documenti in atti che tra le parti è intervenuta separazione consensuale con verbale del 23.11.2021 omologato dal Tribunale di Monza con decreto del 25.11.2021.
Non è poi contestato che sin dalla data di comparizione innanzi al Presidente del Tribunale in sede di separazione non vi è mai stata riconciliazione, né ripresa, sia pur temporanea, della convivenza.
Deve quindi ritenersi che la comunione materiale e spirituale tra i coniugi sia ormai venuta definitivamente meno, così che sarebbe certamente impossibile il suo ricostituirsi.
Ricorrono pertanto i presupposti richiesti dall'art. 3 n. 2 lett. b della legge 1° dicembre 1970, n.
898, così come modificata dagli artt. 4 e 5 della legge 6 marzo 1987 n. 74 e dall'art. 1 legge n. 55 del
2015.
Va dunque emessa la richiesta pronuncia.
II. Le condizioni pattuite tra le parti ed oggetto di conclusioni conformi possono essere approvate e recepite nella presente sentenza, in quanto in armonia con gli interessi morali e materiali della LI minore e, per le restanti pattuizioni, tali da comporre un quadro di equilibrato contemperamento dei contrapposti interessi.
III. Le spese del procedimento devono essere interamente compensate fra le parti tenuto conto della natura del procedimento.
P Q M
Il Tribunale, definitivamente pronunciando sulla domanda proposta da e Parte_1 [...] con ricorso depositato in data 15.10.2024, così provvede: Parte_2
I. Pronuncia lo scioglimento del matrimonio contratto da e Parte_1 Parte_2 in data 14.09.2006 (atto n. 13 parte I del registro degli atti di matrimonio del Comune di Cornate
d'Adda), alle condizioni concordate tra le parti e recepite nelle conclusioni di cui in epigrafe, da intendersi qui riportate e trascritte;
II. Dispone che la presente sentenza, in copia autentica, sia inviata a cura del Cancelliere all'ufficiale di stato civile del Comune di Cornate d'Adda, dopo il suo passaggio in giudicato, affinché sia annotata ai sensi degli artt. 5 e 10 della legge 1° dicembre 1970 n. 898.
III. Dichiara compensate le spese del presente giudizio.
Così deciso in Monza, nella camera di consiglio, in data 6 febbraio 2025
Il Giudice est.
Camilla Filauro
Il Presidente
Carmen Arcellaschi