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Sentenza 14 febbraio 2024
Sentenza 14 febbraio 2024
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Torre Annunziata, sentenza 14/02/2024, n. 323 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Torre Annunziata |
| Numero : | 323 |
| Data del deposito : | 14 febbraio 2024 |
Testo completo
TRIBUNALE DI TORRE ANNUNZIATA
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
Il giudice, dott. Giovanni Favi, presso il Tribunale di Torre Annunziata, in funzione di giudice del lavoro, ha pronunciato la seguente
SENTENZA nella causa iscritta nel ruolo generale degli affari contenziosi della sezione lavoro, al n. 47/ 2021
TRA
, nato a [...] il [...] rappresentato e Parte_1
difeso dall'avv. GUASTAFIERRO PASQUALE presso il cui studio elettivamente domicilia alla PIAZZA PACE, n. 20, BOSCOREALE (NA)
Ricorrente
E
, in persona del legale rappresentante p.t., rappresentato e difeso dallo CP_1
avv.to DEL SARTO RAFFAELLA con il quale elettivamente domicilia in VIA
NUOVA POGGIOREALE, NAPOLI
Resistente
1 RAGIONI DI FATTO E DI DIRITTO DELLA DECISIONE
La presente sentenza viene emessa a seguito di riserva assunta ex art. 127 ter c.p.c. all'esito del deposito di note, in cui le parti hanno insistito affinché la causa fosse decisa (la definizione della causa subiva un rallentamento a causa dell'emergenza Covid 19 e della conseguente normativa). Con ricorso ritualmente depositato e notificato parte ricorrente, premesso che aveva contratto una malattia professionale e che l' non aveva concesso alcun indennizzo per il danno CP_1 biologico conseguente, adiva questa Autorità Giudiziaria al fine di sentir dichiarare il proprio diritto con condanna dell' al CP_2 pagamento della prestazione, degli interessi maturati, delle spese, diritti ed onorari di giudizio, da attribuire al procuratore. Fissata la comparizione delle parti l' nel costituirsi in giudizio CP_2 chiedeva il rigetto della domanda.
In via pregiudiziale deve rilevarsi che nel caso di specie non si deve dichiarare la nullità dell'atto introduttivo (questione che, come è noto, è rilevabile anche d'ufficio) poiché, in base ad una lettura complessiva dello stesso, possono ritenersi sufficientemente determinati il petitum e la causa petendi (cfr. anche Cass.SS.UU. 6140/93 e 8839/02). In particolare risultano indicate le patologie per cui si chiedono le prestazioni ed il nesso di causalità con l'attività lavorativa. In via preliminare, si deve rilevare che risulta infondata l'eccezione di prescrizione, dato che non appare prodotta alcuna idonea documentazione relativa ad un rigetto in sede amministrativa del 2014, risultando in atti solo una domanda relativa al 2019. Va evidenziato che la fattispecie ricade sotto la disciplina del Dl.vo n.38/00 essendo la malattia insorta ed essendo stata denunziata sotto la vigenza di detta disciplina (applicabile alle fattispecie successive al 25.7.00). La nuova disciplina all'art. 13 prevede: “ (Danno biologico).
1. In attesa della definizione di carattere generale di danno biologico e dei criteri per la determinazione del relativo risarcimento, il presente articolo definisce, in via sperimentale, ai fini della tutela dell'assicurazione obbligatoria contro gli infortuni sul lavoro e le malattie professionali il danno biologico come la lesione all'integrità psicofisica, suscettibile di valutazione medico legale, della persona. Le prestazioni per il ristoro del danno biologico sono determinate in misura indipendente dalla capacità di produzione del reddito del danneggiato.
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2. In caso di danno biologico, i danni conseguenti ad infortuni sul lavoro verificatisi, nonché a malattie professionali denunciate a decorrere dalla data di entrata in vigore del decreto ministeriale di cui al comma 3, l nell'ambito del sistema d'indennizzo e CP_1 sostegno sociale, in luogo della prestazione di cui all'articolo 66, primo comma, numero 2), del testo unico, eroga l'indennizzo previsto e regolato dalle seguenti disposizioni: a) le menomazioni conseguenti alle lesioni dell'integrità psicofisica di cui al comma 1 sono valutate in base a specifica «tabella delle menomazioni», comprensiva degli aspetti dinamico-relazionali. L'indennizzo delle menomazioni di grado pari o superiore al 6 per cento ed inferiore al 16 per cento è erogato in capitale, dal 16 per cento è erogato in rendita, nella misura indicata nell'apposita «tabella indennizzo danno biologico». Per l'applicazione di tale tabella si fa riferimento all'età dell'assicurato al momento della guarigione clinica. Non si applica il disposto dell'articolo 91 del testo unico;
b) le menomazioni di grado pari o superiore al 16 per cento danno diritto all'erogazione di un'ulteriore quota di rendita per l'indennizzo delle conseguenze delle stesse, commisurata al grado della menomazione, alla retribuzione dell'assicurato o al coefficiente di cui all'apposita «tabella dei coefficienti», che costituiscono indici di determinazione della percentuale di retribuzione da prendere in riferimento per l'indennizzo delle conseguenze patrimoniali, in relazione alla categoria di attività lavorativa di appartenenza dell'assicurato e alla ricollocabilità dello stesso. Per la determinazione della corrispondente quota di rendita, la retribuzione, determinata con le modalità e i criteri previsti dal testo unico, viene moltiplicata per il coefficiente di cui alla "tabella dei coefficienti" e per il grado percentuale di menomazione...... omissis”. A norma dell'art. 1, comma 2, del medesimo provvedimento la disposizione di cui al comma 1 si applica ai danni conseguenti ad infortuni sul lavoro verificatisi nonché a malattie professionali denunciate a decorrere dal 25 luglio 2000. Con riferimento al nesso di causalità della malattia con l'attività lavorativa svolta, dalla prova testimoniale sono emersi senz'altro rilevanti elementi del senso della sua sussistenza la quale è stata, inoltre, confermata dalla relazione del CTU: Il teste ha dichiarato ( cfr ud. del 18.07.2022):” Testimone_1
…Conosco il sig. in quanto abbiamo lavorato alle Pt_1 dipendenze della società . Preciso di aver lavorato Org_1 presso la predetta società dall'anno 1980 all'anno 1990.ADR: In
3 relazione al punto n. 2 confermo che la società si occupava della produzione di dispositivi frenanti. ADR: Relativamente al punto n. 3 confermo che il sig. lavorava dal lunedì al venerdì per otto Pt_1 ore al giorno ed era addetto alla rettificatura dei freni che erano composti di amianto ed altre sostanze nocive. ADR: Relativamente ai punti 4 e 5 confermo che il sig. nello specifico Pt_1 provvedeva a tagliare e smussare tramite l'utilizzo di flex i materiali composti di amianto per poi ad effettuare grossi fori sugli stessi e tale pezzo veniva poi posizionato sulla ganascia del freno. Preciso che tale lavorazione comportava la dispersione nell'ambiente di fibre di amianto. ADR: Preciso, altresì che tutti noi operai lavoravamo in un unico reparto. ADR: Relativamente al punto n. 6 preciso che il nostro datore di lavoro non ci forniva mascherine e all'interno del posto di lavoro non erano presenti condotte di aerazione. ADR: Relativamente al punto n. 7 confermo quanto articolata nel ricorso. ADR: Preciso che nessuno ci aveva reso edotti sul fatto che il materiale da noi utilizzato era composto da amianto e che tale materiale era una sostanza nociva.”. Orbene dagli esiti della C.T.U. è emerso che parte ricorrente ha subito un danno biologico nella misura indicata in dispositivo. Le argomentazioni del consulente, contenute nella depositata relazione, giustificano esaurientemente le conclusioni cui egli è pervenuto e possono senz'altro essere condivise e fatte proprie dal giudicante. Per le suesposte considerazioni la domanda può essere accolta nei termini che seguono con riconoscimento al ricorrente del diritto all'indennizzo in capitale nella misura indicata in dispositivo, su cui vanno riconosciuti i soli interessi legali, da portarsi in detrazione dalle eventuali somme spettanti a titolo di maggior danno per diminuzione del valore del credito, ai sensi dell'art. 16, co. 6°, della L. n. 412/91 con decorrenza dal 120° dall'insorgenza del diritto sino al soddisfo. Le spese di CTU, liquidate come da separato decreto, devono essere definitivamente poste a carico dell' , in persona del legale CP_1 rappresentante p.t.. Le spese di giudizio, che si liquidano come da dispositivo, devono seguire la soccombenza.
P.Q.M.
Il Tribunale di Torre Annunziata, in funzione di giudice del lavoro, pronunciando sulla domanda proposta dal ricorrente nei confronti dell' l' , così provvede : CP_1
4 a) condanna l' , in persona del legale rappresentante p.t., a pagare al CP_1 ricorrente l'indennizzo connesso ad una accertata inabilità permanente del 6% a partire dal mese successivo alla domanda amministrativa del 19/09/2019, oltre interessi legali ed eventuale svalutazione monetaria maturata in eccedenza agli stessi, a partire dal 120° giorno successivo a quello di insorgenza del diritto, ai sensi di quanto disposto dall'art. 442 c.p.c. e dall'art.16, sesto comma, L. n. 412/91; b) condanna l' , in persona del legale rappresentante p.t., al CP_1 pagamento delle spese processuali che liquida in complessivi € 1500,00, oltre spese generali al 15% e oneri di legge, con attribuzione per distrazione;
c) pone definitivamente le spese di CTU, liquidate come da separato decreto, a carico dell;
CP_1
d) è stato fissato un termine di 30 giorni per il deposito ex 127 ter c.p.c.
Torre Annunziata 12/02/2024
IL GIUDICE
(dott. Giovanni Favi)
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