Ordinanza cautelare 16 maggio 2022
Sentenza 24 giugno 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | TAR Roma, sez. 5B, sentenza 24/06/2025, n. 12447 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Tribunale amministrativo regionale - Roma |
| Numero : | 12447 |
| Data del deposito : | 24 giugno 2025 |
| Fonte ufficiale : |
Testo completo
Pubblicato il 24/06/2025
N. 12447/2025 REG.PROV.COLL.
N. 03611/2022 REG.RIC.
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
Il Tribunale Amministrativo Regionale per il Lazio
(Sezione Quinta Bis)
ha pronunciato la presente
SENTENZA
sul ricorso numero di registro generale 3611 del 2022, proposto da
-OMISSIS-, rappresentato e difeso dall'avvocato Chiara Ventura, con domicilio digitale come da PEC da Registri di Giustizia;
contro
il Ministero dell'Interno, in persona del Ministro legale rappresentante pro tempore , rappresentato e difeso dall'Avvocatura Generale dello Stato, domiciliataria ex lege in Roma, via dei Portoghesi, 12;
Prefettura di Lecco, non costituito in giudizio;
per l'annullamento
del provvedimento del Ministero degli Interni dell’08.10.2021, di diniego della cittadinanza (K10/-OMISSIS-).
Visti il ricorso e i relativi allegati;
Visto l'atto di costituzione in giudizio del Ministero dell'Interno;
Visti tutti gli atti della causa;
Visto l'art. 87, comma 4-bis, cod.proc.amm.;
Relatore all'udienza straordinaria di smaltimento dell'arretrato del giorno 23 maggio 2025 il dott. Guido Gabriele e uditi per le parti i difensori come specificato nel verbale;
Ritenuto e considerato in fatto e diritto quanto segue.
FATTO e DIRITTO
1. Il ricorrente ha impugnato il provvedimento di diniego della cittadinanza italiana emesso dal Ministero dell’Interno e fondato su un decreto penale di condanna per furto del 5 aprile 2012 e sulla dichiarazione di non avere pregiudizi penali resa dal ricorrente stesso in sede di presentazione della relativa istanza.
2. Avverso il provvedimento impugnato il ricorrente ha proposto i seguenti motivi:
- “ 1. ECCESSO DI POTERE PER DIFETTO E/O INSUFFICIENTE MOTIVAZIONE, MANCANZA DI ISTUTTORIA, VIOLAZIONE DEL GIUSTO PROCEDIMENTO. ”.
Con il primo mezzo, parte ricorrente ha censurato il diniego impugnato per motivazione carente.
Nello specifico, il ricorrente ha assunto che il Ministero resistente si è limitato a elencare fatti ritenuti di per sé ostativi, omettendo ogni valutazione relativa alla complessiva personalità del richiedente la cittadinanza.
- “ 2. VIOLAZIONE E FALSA APPLICAZIONE DEGLI ART. 4 E 7 DELLA LEGGE 7 AGOSTO 1990 N 241: ECCESSO DI POTERE PER DIFETTO DI ISTRUTTORIA E VIOLAZIONE DEL GIUSTO PROCEDIMENTO. ”.
Con il secondo mezzo, parte ricorrente ha lamentato l’illegittimità del provvedimento impugnato per difetto di istruttoria.
- “ 3. VIOLAZIONE E FALSA APPLICAZIONE DEI PRINCIPI COSTITUZIONALI DI EGUAGLIANZA (ART. 3 COST.) E DI IMPARZIALITÀ DELL’AZIONE AMMINISTRATIVA (ART. 97 COST.), ANCHE IN RIFERIMENTO AGLI ARTT. 29 SS., 32, 38 COST.; VIOLAZIONE E FALSA APPLICAZIONE DEGLI ARTT. 8 E 14 DELLA CONVENZIONE EUROPEA PER LA SALVAGUARDIA DEI DIRITTI DELL’UOMO E DELLE LIBERTÀ FONDAMENTALI; VIOLAZIONE E FALSA APPLICAZIONE DELL’ART. 41 COST.; ILLOGICITÀ ED IRRAGIONEVOLEZZA DELLE DISPOSIZIONI IMPUGNATE; ECCESSO DI POTERE. ”.
Con il terzo motivo di gravame, il ricorrente ha lamentato il carattere discriminatorio del provvedimento di diniego impugnato.
3. Il Ministero dell’Interno si è costituito in giudizio con memoria di stile.
4. Con ordinanza del 16 maggio 2022, n. 3080, la Sezione ha respinto la proposta istanza cautelare per difetto di periculum in mora .
5. All’udienza di smaltimento dell’arretrato del 23 maggio 2025 la causa è stata posta in decisione.
6. Il ricorso, i cui motivi possono essere trattati congiuntamente per ragioni di connessione, è infondato sulla base delle seguenti ragioni.
7. In via preliminare, si osserva che, in tema di concessione della cittadinanza italiana, la giurisprudenza ha affermato che:
- l'amplissima discrezionalità riconosciuta all'amministrazione in subiecta materia si esplica in un potere valutativo che “ si traduce in un apprezzamento di opportunità circa lo stabile inserimento dello straniero nella comunità nazionale, sulla base di un complesso di circostanze, atte a dimostrare l'integrazione del soggetto interessato nel tessuto sociale, sotto il profilo delle condizioni lavorative, economiche, familiari e di irreprensibilità della condotta ” (Cons. Stato, sez. VI, 9 novembre 2011, n. 5913; n. 52 del 10 gennaio 2011; n. 282 del 26 gennaio 2010; Tar Lazio, sez. II - quater n. 3547 del 18 aprile 2012);
- “l'interesse pubblico sotteso al provvedimento di concessione della particolare capacità giuridica, connessa allo status di cittadino, impone, infatti, che si valutino, anche sotto il profilo indiziario, le prospettive di ottimale inserimento del soggetto interessato nel contesto sociale del paese ospitante ” (Tar Lazio, sez. II - quater n. 5565 del 4 giugno 2013);
- “ trattandosi di esercizio di potere discrezionale da parte dell'amministrazione, il sindacato sulla valutazione compiuta dall'amministrazione, non può che essere di natura estrinseca e formale; non può spingersi, quindi, al di là della verifica della ricorrenza di un sufficiente supporto istruttorio, della veridicità dei fatti posti a fondamento della decisione e dell'esistenza di una giustificazione motivazionale che appaia logica, coerente e ragionevole ” (Consiglio di Stato sez. VI, 9 novembre 2011, n. 5913; Tar Lazio, sez. II - quater n. 5665 del 19 giugno 2012).
7.1 Quanto alla natura del provvedimento di concessione della cittadinanza alla luce della giurisprudenza in materia, di recente sintetizzata da questo Tribunale (Tar Lazio, sez. V bis, n. 2943, 2944, 2947, 3018, 3471, 5130 del 2022), va in particolare considerato che l’acquisizione dello status di cittadino italiano per naturalizzazione è oggetto di un provvedimento di concessione, che presuppone un'amplissima discrezionalità in capo all'amministrazione, come si ricava dalla norma, attributiva del relativo potere, contenuta nell'art. 9, comma 1, della l. n. 91/1992, ai sensi del quale la cittadinanza “può” essere concessa.
L'ampia discrezionalità in questo procedimento si esplica, in particolare, in un potere valutativo in ordine al definitivo inserimento dell'istante all'interno della comunità nazionale, in quanto al conferimento dello status civitatis è collegata una capacità giuridica speciale, propria del cittadino, che comporta non solo diritti - consistenti, sostanzialmente, nei “diritti politici” di elettorato attivo e passivo (che consente, mediante l'espressione del voto alle elezioni politiche, la partecipazione all'autodeterminazione della vita del paese di cui si chiede di entrare a far parte), e nella possibilità di assunzione di cariche pubbliche - ma anche doveri nei confronti dello Stato-comunità, con implicazioni d'ordine politico-amministrativo; si tratta infatti di determinazioni che rappresentano un'esplicazione del potere sovrano dello Stato di ampliare il numero dei propri cittadini (cfr. Consiglio di Stato, AG, n. 9/1999 del 10.6.1999; sez. IV n. 798/1999; n. 4460/2000; n. 195/2005; sez., I, 3.12.2008 n. 1796/08; sez. VI, n. 3006/2011; sez. III, n. 6374/2018; n. 1390/2019, n. 4121/2021; Tar Lazio, sez. II quater, n. 10588 e 10590 del 2012; n. 3920/2013; 4199/2013).
7.2 Peraltro, osserva ancora il Collegio che la stessa ampiezza dell’obbligo motivazionale dei provvedimenti di diniego della cittadinanza è modulata diversamente in ragione dei fatti emergenti dall’istruttoria procedimentale.
In detta prospettiva, la condivisibile giurisprudenza amministrativa ha affermato che: ““ … “nel caso di sentenza penale e, a fortiori, di sentenza passata in giudicato l'ampiezza e l'intensità dell'obbligo motivazionale relativo al diniego di concessione di cittadinanza può essere minore rispetto a quello che deve, invece, caratterizzare un diniego in presenza di una mera comunicazione di notizia di reato o di una denuncia, della quale il ricorrente potrebbe non essere al corrente” (Consiglio di Stato sez. I, 04/04/2022, n.713; cfr., in senso conforme, Cons. Stato, Sez. II, 31 maggio 2021, n. 4151). ” ( ex multis , Tar Lazio, Sezione V bis, sentenza del 29 aprile 2024, n. 8337).
8. Alla luce delle prefate coordinate ermeneutiche, le censure proposte dal ricorrente non riescono ad attingere la legittimità del diniego di concessione della cittadinanza gravato.
8.1 Invero, deve rilevarsi come l’amministrazione abbia valorizzato a fini reiettivi dell’istanza non tanto l’esistenza di un precedente penale, quanto la falsa dichiarazione resa dal ricorrente nell’istanza di concessione della cittadinanza in ordine ai propri precedenti penali.
In tale contesto, la condivisibile giurisprudenza ha affermato che: “ la dichiarazione omessa o non veritiera costituisce un fatto recente, suscettibile di essere perseguito penalmente; con la conseguenza che tale circostanza non consente di valutare – secondo quanto indicato dal ricorrente nel proprio ricorso – la risalenza della commissione dei reati, essendo suscettibile di determinare, in attuazione del principio ricavabile dall’art. 75 del d.P.R. n. 445/2000, la reiezione della domanda. In estrema sintesi, secondo l’orientamento della giurisprudenza amministrativa in materia, tale elemento è indicativo di una non compiuta integrazione e conoscenza dei principi che informano anche il procedimento di cui si tratta, nonché di una mancata lealtà che sta alla base del vincolo di cittadinanza. ” (Tar Lazio, Sezione V Bis, sentenza del 30 aprile 2025, n. 8484).
9. In definitiva, il ricorso è complessivamente infondato e da rigettare.
10. Sussistono giusti motivi per disporre l’integrale compensazione delle spese di lite tra le parti.
P.Q.M.
Il Tribunale Amministrativo Regionale per il Lazio (Sezione Quinta Bis), definitivamente pronunciando sul ricorso, come in epigrafe proposto, lo rigetta.
Spese compensate.
Ordina che la presente sentenza sia eseguita dall'autorità amministrativa.
Ritenuto che sussistano i presupposti di cui all'articolo 52, commi 1 e 2, del decreto legislativo 30 giugno 2003, n. 196, e dell’articolo 10 del Regolamento (UE) 2016/679 del Parlamento europeo e del Consiglio del 27 aprile 2016, a tutela dei diritti o della dignità della parte interessata, manda alla Segreteria di procedere all'oscuramento delle generalità nonché di qualsiasi altro dato idoneo ad identificare parte ricorrente e ogni altro soggetto indicato.
Così deciso in Roma nella camera di consiglio del giorno 23 maggio 2025 con l'intervento dei magistrati:
Riccardo Savoia, Presidente
Luca Biffaro, Referendario
Guido Gabriele, Referendario, Estensore
| L'ESTENSORE | IL PRESIDENTE |
| Guido Gabriele | Riccardo Savoia |
IL SEGRETARIO
In caso di diffusione omettere le generalità e gli altri dati identificativi dei soggetti interessati nei termini indicati.