Sentenza 13 marzo 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Napoli Nord, sentenza 13/03/2025, n. 273 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Napoli Nord |
| Numero : | 273 |
| Data del deposito : | 13 marzo 2025 |
Testo completo
V.G. n. 1477/2024
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
Il Tribunale di Napoli Nord -Prima Sezione Civile- riunito in Camera di ConSIlio nelle persone dei seguenti Magistrati:
Dott.ssa Anna Scognamiglio - Presidente -
Dott.ssa Maria Grazia Lamonica - Giudice -
Dott.ssa Francesca Sequino - Giudice rel./est. - ha pronunciato la seguente
SENTENZA nella causa civile iscritta al n. 1477 del Ruolo Generale degli Affari Civili Contenziosi dell'anno
2024 riservata in decisione con ordinanza del 6 marzo 2025 avente ad oggetto: separazione consensuale con contestuale richiesta di divorzio congiunto vertente
TRA
C.F. elettivamente domiciliato in Casoria alla Parte_1 C.F._1
Via Piave, 57 presso lo studio dell'Avv. Rosa Anna Pelliccia che lo rappresenta e difende giusta procura in atti
E
C.F. elettivamente domiciliata in Casoria alla Via Parte_2 C.F._2
Piave, 57 presso lo studio dell'Avv. Rosa Anna Pelliccia che la rappresenta e difende giusta procura in atti
RICORRENTI
NONCHÉ
Il P.M. presso il Tribunale di Napoli Nord
INTERVENTORE EX LEGE
CONCLUSIONI
1
All'udienza del 6 marzo 2025, tenutasi in modalità cartolare, il difensore costituito ha chiesto la decisione della causa alle condizioni indicate dalle parti che hanno rinunciato a presenziare all'udienza in conformità all'art. 473bis-51 c.p.c.
Il Pubblico Ministero ha apposto il visto
FATTO E DIRITTO
Con ricorso ex artt. 473bis-49 e 51 c.p.c. depositato il 10 aprile 2024, i ricorrenti, in atti generalizzati, premesso di aver contratto matrimonio in Afragola il 2 ottobre 2019, in regime di separazione dei beni, dal quale è nata una figlia (nata in [...] il [...]) - chiedevano pronunziarsi la Per_1
separazione alle condizioni indicate in ricorso e, decorso il termine ex art. 3 l. 898/1970, previo passaggio in giudicato della sentenza di separazione, lo scioglimento del matrimonio alle condizioni ivi indicate.
All'udienza del 4 luglio 2024 i ricorrenti comparivano in modalità “figurata” ai sensi degli artt. 127 e
127 ter c. p.c. ribadendo la volontà di separarsi alle condizioni indicate in atti e con ordinanza del 4 luglio 2024 il relatore riservava la causa al Collegio per la decisione non definitiva sulla separazione.
Con sentenza non definitiva il Collegio pronunciava la separazione tra le parti (sentenza n. 252/2024)
e con separata ordinanza la causa veniva rimessa sul ruolo del Giudice relatore per l'udienza del 6 marzo 2025.
All'udienza del 6 marzo 2025 i ricorrenti comparivano dinanzi al Collegio in modalità “figurata” ai sensi degli artt. 127 e 127 ter c. p.c. depositando la dichiarazione sottoscritta della volontà di divorziare alle condizioni indicate in atti ed il relatore con ordinanza del 6.3.2025 riservava la causa al Collegio per la decisione.
In via preliminare la domanda è procedibile essendo decorso il termine indicato all'art. 3, n. 2, lett. b), della legge n. 898/70 e successive modificazioni ed avendo le parti depositato la sentenza di separazione con attestazione del passaggio in giudicato.
La domanda è fondata e va, pertanto, accolta.
Invero, si è realizzata l'ipotesi di cui all'art. 3 n.2 lett. b) della L.
1.12.1970 n. 898, così come modificata dalla L. 6 marzo 1987 n.74, nonché dalla legge 55/2015 essendo decorsi oltre “sei mesi”
(cfr. art. 3, comma 2, lettera b della legge n. 898/1970 come modificata dalla legge 55/2015 in vigore dal 26 maggio 2015) dalla data di comparizione dei coniugi dinanzi al Giudice relatore (avvenuta il
4.7.2024) nel giudizio di separazione conclusosi con sentenza n. 252/2024 del Tribunale di Napoli
Nord -passata in giudicato- che ha omologato le condizioni concordate dalle parti;
inoltre dalla data in cui i coniugi furono autorizzati a vivere separatamente è perdurata la separazione, la quale, in
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mancanza di eccezione, deve presumersi ininterrotta.
I rapporti tra le parti saranno regolamentati sulla base delle condizioni concordate, di seguito riportate:
1) Pronunciare lo scioglimento del matrimonio tra i SInori e , Parte_2 Parte_1
ordinandone l'annotazione al competente Ufficio dello Stato Civile del Comune di Afragola (NA).
2) Disporre l'affidamento condiviso della figlia minore ad entrambi i genitori con l'obbligo rimanente agli stessi di educarla ed istruirla, con residenza privilegiata presso la madre, ove attualmente è già collocata;
3) Assegnare la casa coniugale sita in Afragola alla Via Mele n. 24 p.1 alla SI.ra , e Parte_2
tutto quanto ivi contenente, in virtù della collocazione della minore;
4) Il SI. verserà alla SI.ra la somma mensile complessiva di € 350,00 a titolo di Pt_1 Pt_2
contributo per il mantenimento della figlia minore, oltre ISTAT, ed oltre al pagamento delle spese straordinarie come da Protocollo in materia SIlato dal Tribunale competente e secondo le modalità ivi elencate;
5) I SI.ri e comunemente concordano che le spese sostenute per il campo estivo Pt_1 Pt_2 nell'interesse della figlia minore saranno sostenute da entrambi nella misura del 50%, tuttora, come in futuro, fino a quando la minore necessiterà di tale prosieguo del tempo scolastico;
6) I SI.ri e comunemente concordano sin d'ora sulla scelta dell'istituto scolastico Pt_1 Pt_2
primario (scuola elementare) che sarà frequentato dalla figlia minore, concordando sin d'ora sulla scelta di un istituto privato e non pubblico, in loco;
7) Il SI. e la SI.ra concordemente decidono e si obbligano a destinare tutte le somme Pt_1 Pt_2
previste a titolo di “assegno unico” stanziate in favore della figlia minore, direttamente a quest'ultima, provvedendo sin da subito ad aprire conto corrente postale e/o bancario ovvero libretto di risparmio intestato alla medesima minore, sulla quale verranno mensilmente versate le predette somme;
8) I coniugi si dichiarano economicamente autosufficienti.
9) Con riferimento al diritto-dovere di visita del padre, il SI. potrà trascorrere insieme alla Pt_1
figlia minore due pomeriggi alla settimana, e precisamente il martedì ed il venerdì, prelevando la piccola dall'uscita di scuola e tenendola con sé sino alle ore 21.00 per poi riaccompagnarla presso
l'abitazione materna;
il padre avrà inoltre il diritto-dovere di tenere con sé la figlia a week end alterni, ovvero ogni 15 giorni, dal venerdì all'uscita di scuola sino alla domenica alle ore 20,00 con pernottamento del venerdì e del sabato notte;
10) Le parti si impegnano durante i rispettivi tempi di permanenza con la figlia minore a provvedere
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al vitto della stessa, ovvero al pranzo e/o alla cena, ed anche a rispettare le dovute attenzioni igieniche, ivi compreso il bagnetto serale, tenuto conto della tenera età della piccola;
in particolare il padre riaccompagnerà la piccola presso l'abitazione materna nei giorni di martedì e di venerdì alle ore
21.00, ovvero dopo che la minore avrà cenato e dopo averla accuratamente cambiata, diversamente, durante il week end di spettanza paterna, il padre provvederà al bagnetto serale della piccola;
11) I SI.ri e comunemente concordano sulla possibilità e sulla autorizzazione che Pt_1 Pt_2
sin d'ora dichiarano di voler rilasciare, affinché siano i nonni paterni a prelevare la piccola tutti i giorni all'uscita di scuola a partire dal mese di settembre 2024, quando nessuno dei genitori avrà la possibilità di prelevare la minore personalmente;
12) Per quanto concerne le vacanze natalizie, le stesse saranno suddivise in modalità alternata tra i genitori, per anni alterni, ovvero: la vigilia di Natale con un genitore, il giorno di Natale e S. NO con l'altro genitore, e così di anno in anno, il Capodanno con un genitore e il primo dell'anno con
l'altro genitore, ad anni alterni e l'Epifania invece lo trascorreranno ad anni alterni con uno dei due genitori;
nel periodo Pasquale alternativamente di anno in anno dalla domenica di Pasqua al lunedì in Albis;
nel periodo estivo i coniugi decideranno autonomamente le vacanze estive, provvedendo anche con largo anticipo alla prenotazione della vacanza, purché non oltre il 30 maggio di ogni anno, al fine di permettere l'organizzazione dell'altro; la figlia minore potrà trascorrere nel mese di luglio/agosto 7 giorni consecutivi o non consecutivi con il padre fino al compimento del 4 anno di età, momento a partire dal quale la piccola potrà trascorrere con il padre anche fino a 15 giorni consecutivi e non;
entrambi comunicheranno la località scelta per le vacanze e tutti i recapiti necessari;
13) Entrambi i coniugi prestano il loro reciproco assenso al rilascio dei rispettivi passaporti e di tutti
i documenti equipollenti ai fini della validità dell'espatrio.
Va, quindi, pronunciato il divorzio alle condizioni concordate essendo conformi alla legge ed all'interesse della minore.
In considerazione della natura della controversia sussistono giusti motivi per procedere alla integrale compensazione delle spese processuali.
P.Q.M.
Il Tribunale pronunciandosi in via definitiva così provvede:
a) pronunzia lo scioglimento del matrimonio contratto in Afragola il 2 ottobre 2019 (atto n. 60, parte I, Reg. Atti di Matrimonio dell'anno 2019) tra (nato a [...] il [...]) e Parte_1
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(nata a [...] il [...]) alle condizioni indicate in parte motiva, da intendersi Parte_2
richiamate e trascritte;
b) ordina che la presente sentenza sia trasmessa a cura della cancelleria in copia autentica all'Ufficiale di Stato Civile del Comune di AFRAGOLA per la trascrizione, le annotazioni e le ulteriori incombenze;
c) compensa le spese di lite tra le parti.
Così deciso in Aversa in camera di conSIlio del 7 marzo 2025
Il giudice estensore
Dott.ssa Francesca Sequino
Il Presidente
Dott.ssa Anna Scognamiglio
5