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Sentenza 11 marzo 2025
Sentenza 11 marzo 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Milano, sentenza 11/03/2025, n. 2020 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Milano |
| Numero : | 2020 |
| Data del deposito : | 11 marzo 2025 |
Testo completo
N. R.G. 20891/2024
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE ORDINARIO di MILANO
NONA CIVILE
Il Tribunale, in camera di consiglio, in composizione collegiale, nelle persone dei magistrati:
Dott.ssa Susanna Terni Presidente
Dott. Giuseppe Gennari Giudice
Dott.ssa Valentina Di Peppe Giudice Rel. Est. ha pronunciato la seguente
S e n t e n z a nel procedimento civile iscritto al numero di ruolo di cui sopra, promosso con ricorso iscritto a ruolo in data 07 giugno 2024 e vertente
TRA
(C.f. ), nata a [...], in data [...], Parte_1 C.F._1 rappresentata e difesa dall' Avv. Carlo Nazzareno Surace presso il cui studio in Bussero (MI), viale
Europa 42, è elettivamente domiciliata come da procura in atti;
RICORRENTE
E
( C.f. , nato a Controparte_1 C.F._2
Elsharkia (Egitto) il 20/11/1974 RESISTENTE CONTUMACE
Atti comunicati al Pubblico Ministero presso il Tribunale di Milano ex artt. 70 e 71 c.p.c. e vistati senza osservazioni in data 08.07.2024
OGGETTO: DIVORZIO CONTENZIOSO
CONCLUSIONI PER DONADI IGNAZIA:
“Voglia l'Ill.mo Tribunale adito dichiarare lo scioglimento del matrimonio civile contratto nel Comune di Annicco (CR) in data 31/03/2007 dalla Sig.ra (cod. fisc. ) e dal Sig. Parte_1 C.F._1
(cod. fisc , trascritto registro di Stato Civile del Controparte_1 C.F._2 suddetto Comune, atto n. 1, Parte I, anno 2007.”
pagina 1 di 4 MOTIVI IN FATTO ED IN DIRITTO DELLA DECISIONE
Con ricorso depositato in data 07 luglio 2024, la ricorrente , premesso di aver Parte_1
celebrato matrimonio con rito civile in AN (CR), in data 31 marzo 2007 (iscritto presso i registri dello
Stato Civile del Comune di AN (CR) – anno 2007, n. 1, Parte I ) con Controparte_1
, dalla cui unione non erano nati figli e da cui si era separata con sentenza resa dal
[...]
Tribunale di Milano n. 6510/2022 del 30.06.2022, pubblicata in data 21.07.2022 e passata in giudicato, chiedeva a questo Tribunale di pronunciare lo scioglimento del matrimonio, senza ulteriori statuizioni.
Alla prima udienza di comparizione delle parti ex art. 473 bis. 21 c.p.c. tenutasi l'8 gennaio 2025, il
Giudice delegato considerato che parte resistente non compariva, nè si era costituita nonostante la rituale notifica del ricorso introduttivo e del decreto di fissazione di udienza effettuata ai sensi dell'art. 143 c.p.c.,
stante l'impossibilità di procedere al tentativo di conciliazione, procedeva all'audizione di parte attrice, che dichiarava: “ Confermo la volontà di ottenere la pronuncia di divorzio. Non ho notizie di lui già dalla separazione, né so dove si trovi.”
Il Giudice delegato invitava il difensore ad interloquire in ordine alle prorie domande e la parte ricorrente rinunciava alle istanze istruttorie formulate e insisteva per la sola pronuncia di status.
All'esito della discussione il Giudice delegato, così provvedeva:
“1) Non adotta i provvedimenti temporanei ed urgenti, in mancanza di prole e di domande economiche.”
Ritenuta a questo punto la causa matura per la decisione ordinava la discussione orale della causa e all'esito della discussione, tratteneva la causa in decisione riservandosi di riferire al Collegio in camera di consiglio.
La causa è stata discussa e decisa nella camera di consiglio del 22/01/2025.
Sulla giurisdizione e Legge Applicabile allo status
Preliminarmente osserva il Collegio che sussiste la giurisdizione del Tribunale adito ai sensi dell'art. 3 comma 1 lett. a) ii del regolamento UE 1111/2019, avendo parte ricorrente cittadinanza italiana fissato la residenza abituale nel territorio nazionale ove ancora risiede;
è applicabile, altresì, la legge italiana ex art. 8 lett. b) del regolamento UE n.1259/2010 in quanto legge dello Stato in cui è adita l'Autorità Giurisdizionale
e attesa l'inapplicabilità degli altri criteri previsti dalla citata disposizione regolamentare.
La domanda di divorzio
Ciò premesso, la domanda di scioglimento del matrimonio celebrato tra le parti è fondata e deve, pertanto, trovare accoglimento.
pagina 2 di 4 Le parti e hanno celebrato Parte_1 Controparte_1 Controparte_1
matrimonio con rito civile in AN (CR), in data 31 marzo 2007 (iscritto presso i registri dello Stato Civile
del Comune di AN (CR) – anno 2007, n. 1, Parte I )
Dalla loro unione non nascevano figli.
Si sono in seguito separati con sentenza resa dal Tribunale di Milano n. 6510/2022 del 30.06.2022, pubblicata in data 21.07.2022 e passata in giudicato.
Essendosi protratto lo stato di separazione tra gli stessi per il periodo previsto dalla legge, non essendo stata eccepita un'intervenuta riconciliazione ed avendo la ricorrente dato atto che da allora non è ripresa la convivenza né una comunione di vita, ricorrono gli estremi previsti dall'art. 3 n. 2 lett. b) L. 898/70 e successive modifiche (L. 55/2015) per la pronuncia dello scioglimento del matrimonio, dovendosi ritenere accertato che la comunione materiale e spirituale tra i coniugi non può essere mantenuta o ricostituita. Va dunque pronunciato lo scioglimento del matrimonio.
Nessuna altra statuizione va emessa.
Le spese di lite
Le spese di lite, attesa la natura necessaria del giudizio quanto alla domanda sullo status e vista la contumacia della parte resistente, devono essere dichiarate irripetibili e rimarranno a carico della parte che le ha anticipate.
P.Q.M.
Il Tribunale di Milano, Sezione IX civile, in composizione collegiale, definendo il giudizio, pronunciando nella causa fra le parti di cui in epigrafe, ogni altra domanda anche istruttoria, istanza ed eccezione disattesa, nella contumacia del resistente, così decide:
1) Dichiara la contumacia di;
Controparte_1
2) Dichiara lo scioglimento del matrimonio contratto da e Parte_1 [...]
che hanno celebrato matrimonio con rito civile in AN (CR), in data Controparte_1
31 marzo 2007 (iscritto presso i registri dello Stato Civile del Comune di AN (CR) – anno 2007, n. 1,
Parte I );
3) Dichiara irripetibili le spese di lite;
4) Manda al Cancelliere di trasmettere copia autentica del dispositivo della presente sentenza al passaggio in giudicato, all'Ufficiale di Stato Civile del Comune di AN (CR) affinché provveda alle annotazioni ed ulteriori incombenze di legge.
pagina 3 di 4 Così deciso in Milano nella camera di consiglio in data 22/01/2025.
Il Giudice Rel. Est. Il Presidente
Dott.ssa Valentina Di Peppe Dott.ssa Susanna Terni
pagina 4 di 4
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE ORDINARIO di MILANO
NONA CIVILE
Il Tribunale, in camera di consiglio, in composizione collegiale, nelle persone dei magistrati:
Dott.ssa Susanna Terni Presidente
Dott. Giuseppe Gennari Giudice
Dott.ssa Valentina Di Peppe Giudice Rel. Est. ha pronunciato la seguente
S e n t e n z a nel procedimento civile iscritto al numero di ruolo di cui sopra, promosso con ricorso iscritto a ruolo in data 07 giugno 2024 e vertente
TRA
(C.f. ), nata a [...], in data [...], Parte_1 C.F._1 rappresentata e difesa dall' Avv. Carlo Nazzareno Surace presso il cui studio in Bussero (MI), viale
Europa 42, è elettivamente domiciliata come da procura in atti;
RICORRENTE
E
( C.f. , nato a Controparte_1 C.F._2
Elsharkia (Egitto) il 20/11/1974 RESISTENTE CONTUMACE
Atti comunicati al Pubblico Ministero presso il Tribunale di Milano ex artt. 70 e 71 c.p.c. e vistati senza osservazioni in data 08.07.2024
OGGETTO: DIVORZIO CONTENZIOSO
CONCLUSIONI PER DONADI IGNAZIA:
“Voglia l'Ill.mo Tribunale adito dichiarare lo scioglimento del matrimonio civile contratto nel Comune di Annicco (CR) in data 31/03/2007 dalla Sig.ra (cod. fisc. ) e dal Sig. Parte_1 C.F._1
(cod. fisc , trascritto registro di Stato Civile del Controparte_1 C.F._2 suddetto Comune, atto n. 1, Parte I, anno 2007.”
pagina 1 di 4 MOTIVI IN FATTO ED IN DIRITTO DELLA DECISIONE
Con ricorso depositato in data 07 luglio 2024, la ricorrente , premesso di aver Parte_1
celebrato matrimonio con rito civile in AN (CR), in data 31 marzo 2007 (iscritto presso i registri dello
Stato Civile del Comune di AN (CR) – anno 2007, n. 1, Parte I ) con Controparte_1
, dalla cui unione non erano nati figli e da cui si era separata con sentenza resa dal
[...]
Tribunale di Milano n. 6510/2022 del 30.06.2022, pubblicata in data 21.07.2022 e passata in giudicato, chiedeva a questo Tribunale di pronunciare lo scioglimento del matrimonio, senza ulteriori statuizioni.
Alla prima udienza di comparizione delle parti ex art. 473 bis. 21 c.p.c. tenutasi l'8 gennaio 2025, il
Giudice delegato considerato che parte resistente non compariva, nè si era costituita nonostante la rituale notifica del ricorso introduttivo e del decreto di fissazione di udienza effettuata ai sensi dell'art. 143 c.p.c.,
stante l'impossibilità di procedere al tentativo di conciliazione, procedeva all'audizione di parte attrice, che dichiarava: “ Confermo la volontà di ottenere la pronuncia di divorzio. Non ho notizie di lui già dalla separazione, né so dove si trovi.”
Il Giudice delegato invitava il difensore ad interloquire in ordine alle prorie domande e la parte ricorrente rinunciava alle istanze istruttorie formulate e insisteva per la sola pronuncia di status.
All'esito della discussione il Giudice delegato, così provvedeva:
“1) Non adotta i provvedimenti temporanei ed urgenti, in mancanza di prole e di domande economiche.”
Ritenuta a questo punto la causa matura per la decisione ordinava la discussione orale della causa e all'esito della discussione, tratteneva la causa in decisione riservandosi di riferire al Collegio in camera di consiglio.
La causa è stata discussa e decisa nella camera di consiglio del 22/01/2025.
Sulla giurisdizione e Legge Applicabile allo status
Preliminarmente osserva il Collegio che sussiste la giurisdizione del Tribunale adito ai sensi dell'art. 3 comma 1 lett. a) ii del regolamento UE 1111/2019, avendo parte ricorrente cittadinanza italiana fissato la residenza abituale nel territorio nazionale ove ancora risiede;
è applicabile, altresì, la legge italiana ex art. 8 lett. b) del regolamento UE n.1259/2010 in quanto legge dello Stato in cui è adita l'Autorità Giurisdizionale
e attesa l'inapplicabilità degli altri criteri previsti dalla citata disposizione regolamentare.
La domanda di divorzio
Ciò premesso, la domanda di scioglimento del matrimonio celebrato tra le parti è fondata e deve, pertanto, trovare accoglimento.
pagina 2 di 4 Le parti e hanno celebrato Parte_1 Controparte_1 Controparte_1
matrimonio con rito civile in AN (CR), in data 31 marzo 2007 (iscritto presso i registri dello Stato Civile
del Comune di AN (CR) – anno 2007, n. 1, Parte I )
Dalla loro unione non nascevano figli.
Si sono in seguito separati con sentenza resa dal Tribunale di Milano n. 6510/2022 del 30.06.2022, pubblicata in data 21.07.2022 e passata in giudicato.
Essendosi protratto lo stato di separazione tra gli stessi per il periodo previsto dalla legge, non essendo stata eccepita un'intervenuta riconciliazione ed avendo la ricorrente dato atto che da allora non è ripresa la convivenza né una comunione di vita, ricorrono gli estremi previsti dall'art. 3 n. 2 lett. b) L. 898/70 e successive modifiche (L. 55/2015) per la pronuncia dello scioglimento del matrimonio, dovendosi ritenere accertato che la comunione materiale e spirituale tra i coniugi non può essere mantenuta o ricostituita. Va dunque pronunciato lo scioglimento del matrimonio.
Nessuna altra statuizione va emessa.
Le spese di lite
Le spese di lite, attesa la natura necessaria del giudizio quanto alla domanda sullo status e vista la contumacia della parte resistente, devono essere dichiarate irripetibili e rimarranno a carico della parte che le ha anticipate.
P.Q.M.
Il Tribunale di Milano, Sezione IX civile, in composizione collegiale, definendo il giudizio, pronunciando nella causa fra le parti di cui in epigrafe, ogni altra domanda anche istruttoria, istanza ed eccezione disattesa, nella contumacia del resistente, così decide:
1) Dichiara la contumacia di;
Controparte_1
2) Dichiara lo scioglimento del matrimonio contratto da e Parte_1 [...]
che hanno celebrato matrimonio con rito civile in AN (CR), in data Controparte_1
31 marzo 2007 (iscritto presso i registri dello Stato Civile del Comune di AN (CR) – anno 2007, n. 1,
Parte I );
3) Dichiara irripetibili le spese di lite;
4) Manda al Cancelliere di trasmettere copia autentica del dispositivo della presente sentenza al passaggio in giudicato, all'Ufficiale di Stato Civile del Comune di AN (CR) affinché provveda alle annotazioni ed ulteriori incombenze di legge.
pagina 3 di 4 Così deciso in Milano nella camera di consiglio in data 22/01/2025.
Il Giudice Rel. Est. Il Presidente
Dott.ssa Valentina Di Peppe Dott.ssa Susanna Terni
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