Sentenza 3 giugno 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Napoli, sentenza 03/06/2025, n. 5484 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Napoli |
| Numero : | 5484 |
| Data del deposito : | 3 giugno 2025 |
Testo completo
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
Il Tribunale di Napoli - Decima sezione civile, in persona del Giudice unico Francesco
Pastore, ha pronunciato la seguente
SENTENZA
nella causa iscritta al R.G. n. 20538/22 riservata in decisione all'udienza del 23.01.2025 vertente
TRA
(C.F. ), in proprio e nella qualità di genitore Parte_1 C.F._1
esercente la responsabilità genitoriale sui figli minori (C.F. Persona_1
) e (C.F. , nonché C.F._2 Persona_2 C.F._3 [...]
(C.F. ), (C.F. Pt_2 C.F._4 Parte_3
), (C.F. ), C.F._5 Persona_1 C.F._6 Parte_4
(C.F. ), (C.F.
[...] C.F._7 Parte_5
, rapp.ti e difesi in virtù di mandato in atti dagli Avv.ti Michele C.F._8
Monaco e Francesco Maria Gazzoni , elett.te domiciliati presso lo studio di quest'ultimo in Roma, 00192, Via Gavinana, n. 1;
ATTORI
E
(C.F ), in persona del pro tempore, Controparte_1 P.IVA_1 CP_2
rapp.to e difeso in virtù di mandato in atti dall'Avv. Avvocatura Distrettuale dello Stato di Napoli, presso i cui uffici ope legis domicilia in Napoli, alla via A. Diaz, n.11.
CONVENUTO
OGGETTO: risarcimento danni.
FATTO
Con atto di citazione ritualmente notificato, (moglie di Parte_1 CP_3
), in proprio e nella qualità di genitore esercente la responsabilità genitoriale sui
[...]
minori e (figli di ), nonché , Per_1 Persona_2 Controparte_3 Parte_2
, , e Parte_3 Persona_1 Parte_4 Parte_5
(germani di ), convennero in giudizio il , Controparte_3 Controparte_1
chiedendo che fosse condannato al risarcimento dei danni da loro sofferti a causa della morte del proprio familiare . Controparte_3
A sostegno della domanda esposero, tra l'altro, che , dal 12 aprile Controparte_3
2017, era detenuto nel carcere “G. Salvia” di Napoli – Poggioreale, ove decedeva, in data
3.10.2017, a seguito di impiccagione.
A sostegno della domanda, premesso che il proprio congiunto versava in condizioni psichiatriche preoccupanti, documentate da una consulenza effettuata il 5 giugno 2017, assumevano che l'Amministrazione penitenziaria era venuta meno all'obbligo di vigilanza e controllo sui detenuti concernenti, in particolare, l'assistenza sanitaria da prestare al detenuto, sin dal suo ingresso in carcere, tenuto conto della specifica situazione dello stato patologico accertato e registrato all'atto di ingresso in carcere. A dire degli attori:
1) seguito della visita psichiatrica del 03.05.2017, là dove si consigliava che il
venisse allocato “in cella singola, priva di suppellettili e materiali CP_3
letterecci (solo materasso senza guscio)…. accendini, lamette, stringhe, ….., fibie”>> (pag. 6 citazione);
2) l'Amministrazione Penitenziaria non ha evitare l'evento, violando, altresì, obblighi derivanti da specifiche norme giuridiche. L'art. 23 del D.P.R. n. 230 del 2000 dispone espressamente che “Un esperto dell'osservazione e trattamento effettua un colloquio con il detenuto o internato all'atto del suo ingresso in istituto, per verificare se ed eventualmente con quali cautele possa affrontare adeguatamente lo stato di restrizione. Il risultato di tali accertamenti è comunicato agli operatori incaricati per gli interventi opportuni e al gruppo degli operatori dell'osservazione e trattamento di cui all'art. 29” (Come chiarito da Cass. 30 novembre 2018, n. 30985).
Sennonché, il si trovava, contrariamente alle indicazioni fornite dagli CP_3
osservatori, in una cella dotata di servizi igienici, con tanto di porta di chiusura che, evidentemente, non consentiva un controllo a vista del detenuto, allorquando questi si recava in bagno. Ed, infatti, il si è impiccato CP_3
utilizzando il pantalone della tuta, legato a mò di cappio al collo e alla grata del bagno>> (pag. 6 citazione);
3) indurre l'Amministrazione Penitenziaria ad un controllo maggiormente adeguato ed a vista del detenuto. Nella fattispecie, infatti, vi era la necessità di effettuare frequenti ed accurate visite mediche su un detenuto affetto da grave patologia, con sorveglianza a vista>> (pag. 6 citazione).
Il chiedeva il rigetto della domanda. CP_1
MOTIVI DELLA DECISIONE
È documentato che il sig. all'arrivo in carcere fu sottoposto a Controparte_3
regime di “grande sorveglianza”, proprio in considerazione delle sue condizioni di salute, come attestate dal referto ASL n. 2351 del 13 aprile 2017.
Tale regime prevedeva un trovato] da solo in camera o in altri luoghi (docce, scale, passeggi etc.) e attraverso ripetuti interventi di sostegno da parte degli operatori penitenziari preposti … [nonché] mediante frequenti passaggi dinanzi alla camera detentiva con ispezione visiva del suo interno>> (cfr. disposizione a firma del Direttore del carcere del 13.4.2017).
Il diario clinico versato in atti documenta che fu sottoposto a periodici colloqui e visite con gli specialisti. Nessuno di loro pose l'indicazione per l'adozione di misure di sorveglianza più cogenti.
In particolare, nessuno segnalò un aumento del rischio suicidiario valutato come medio- medio all'indomani dell'ingresso in carcere.
In data 2.10.2017, il Magistrato di Sorveglianza rigettò una richiesta di arresti domiciliari avanzata dal difensore del , osservando che: CP_3
• lo psichiatra lo aveva trovato vigile e orientato nel tempo e nello spazio, con umore lievemente deflesso;
• che nessuna patologia rilevante era in atto;
• il paziente presentava parametri nella norma e condizioni cliniche discrete.
Condizioni di salute non gravi.
In sostanza, il magistrato non riscontrò la più preoccupante condizione psichiatrica evidenziata nella consulenza medica di parte (del 5 giugno 2017), a firma del dott. che riteneva il rischio di suicidio abbastanza elevato. Per_3
Questo rilievo appare importante perché il giudizio sulla condotta tenuta dall'Amministrazione penitenziaria non può prescindere dalla valutazione clinica e psicologica fatta dai sanitari che, come già osservato, non avevano segnalato un aggravamento delle condizioni di salute psico-fisica del , e del correlato rischio CP_3
suicidiario, che rendesse doverosa l'adozione di misure di sorveglianza più stringenti di quella della “grande sorveglianza” in atto.
Per tale motivo, non appaiono condivisibili le censure mosse all'operato dell'Amministrazione, e riassunte innanzi sub 1-3).
L'allocazione del in stanza singola non avrebbe evitato l'evento. Anzi, lo CP_3
avrebbe agevolato. Del resto, l'indicazione di allocazione in stanza singola è intuitivamente assai discutibile, perché il regime di detenzione comune pone un oggettivo ostacolo alla esecuzione di intenti suicidari, perché la presenza di altri detenuti la rende, quanto meno, di assai più ardua realizzazione.
In ogni caso, in data 4.5.2017, il dott. dispose che il detenuto Persona_4 Pt_6
tornasse alla vita in comune (cfr. doc. in prod. convenuta).
Il richiamo fatto dagli attori alla violazione dell'art. 23 del D.P.R. n. 230 del 2000 non è pertinente, perché gli accertamenti indicati da tale norma furono fatti.
Per il resto, a prescindere dal fatto che il precedente atto autolesionistico del 2013 è risalente nel tempo e, dunque, è assai dubbia la sua rilevanza causale, appare decisivo il rilievo che non c'è prova che ci fosse una indicazione a sottoporre il ad un regime CP_3
di sorveglianza a vista che, per prevenire l'evento, avrebbe dovuto essere continuo.
Neppure il suo medico (dott. lo prescrisse nella relazione di parte del 5 giugno Per_3
2017 che contiene, invece, le seguenti indicazioni:
<<sarebbe opportuno che il paziente venisse sostenuto psicologicamente al fine di>
aiutarlo a superare l'attuale momento di difficoltà psicologica, in attesa di una sua eventuale scarcerazione. In aggiunta è necessario individuare una terapia psicofarmacologica idonea, da integrare con una psicoterapia di supporto. Inoltre, appare opportuna una costante sorveglianza per impedire il ricorso a eventuali comportamenti autolesivi>>.
Si tratta, però, di indicazioni che già venivano seguite e furono seguite anche successivamente.
Infatti, il diario clinico presente in atti documenta che il praticava periodici CP_3
colloqui di sostegno e terapia psicologica e farmacologica. Il dott. non segnalò Per_3
la inadeguatezza di tali misure, né suggerì terapie diverse da quelle in atto.
Per ciò che riguarda, invece, la sorveglianza, il regime di “grande sorveglianza”, al quale era sottoposto il , appare misura adeguata, alla luce di quanto emergeva circa la CP_3 sua condizione psico-fisica. Purtroppo, la sua inidoneità a prevenire il suicidio discende dalla repentina modalità col quale questo fu attuato.
Infatti, il giorno del suicidio, il seguì la catechesi insieme ad altri detenuti, fino CP_3
alle ore 18,00 (cfr. dichiarazione del 3.10.2017 del compagno di cella , Persona_5
e dopo si trattenne per circa dieci minuti fuori della cella (cfr. dichiarazione del 16.11.2017 dell'Assistente capo ). Alle ore 18,35 circa, il detenuto Testimone_1 Per_5
rientrò in cella e scoprì l'accaduto.
Da ciò si desume che la tragica vicenda si consumò nell'arco di poco più di venti minuti, in assenza di segni che potessero farla presagire.
Per queste ragioni, premesso che viene in rilievo una responsabilità di natura extracontrattuale (Sez. 3 - , Ordinanza n. 4644 del 21/02/2025), nella fattispecie, essa deve essere esclusa perché non appare adeguatamente dimostrata una condotta (omissiva) colposa dell'Amministrazione, né l'esistenza di un nesso di causalità con l'evento suicidiario, che non appariva prevedibile e, dunque, prevenibile.
Alla luce di quanto esposto, la domanda va rigettata.
A norma dell'art. 92 c.p.c., le spese del giudizio possono essere compensate, sussistendo gravi ed eccezionali ragioni.
P.Q.M.
il Tribunale di Napoli - Decima sezione civile, così provvede:
-rigetta la domanda proposta da , in proprio e nella qualità di genitore Parte_1
esercente la responsabilità genitoriale sui figli minori e , Persona_1 Persona_2
nonché , , , , Parte_2 Parte_3 Persona_1 Parte_4
, nei confronti del;
Parte_5 Controparte_1
-compensa tra le parti le spese del giudizio;
Così deciso in Napoli il 30.5.2025.
Il Giudice Francesco Pastore