Sentenza 4 febbraio 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Cosenza, sentenza 04/02/2025, n. 215 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Cosenza |
| Numero : | 215 |
| Data del deposito : | 4 febbraio 2025 |
Testo completo
TRIBUNALE DI COSENZA
SEZIONE CONTROVERSIE DI LAVORO
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
Il Tribunale di Cosenza, in composizione monocratica, in funzione di
Giudice del Lavoro, nella persona del dott. Vincenzo Lo Feudo, ha pronunciato la seguente
SENTENZA nella causa iscritta al n. 4460/2024 RGAC
TRA
rappresentato e difeso dall'avv. ITALIA ARCURI Parte_1
ricorrente
E
in persona del legale rappresentante p.t., rappresentato e difeso CP_1 dagli avv. UMBERTO FERRATO e GILDA AVENA
resistente
Oggetto: prestazioni assistenziali
FATTO E MOTIVI DELLA DECISIONE
Con ricorso depositato il 16.11.2024 e ritualmente notificato il Sig. Parte_1
conveniva in giudizio l' e, premesso di aver ottenuto il
[...] CP_1 riconoscimento dei requisiti sanitari prescritti per fruire della pensione di inabilità civile (a seguito di domanda amministrativa presentata in data
08.11.2023) deduceva che l' con provvedimento del 13.12.2023 aveva CP_2 respinto la domanda volta all'erogazione della provvidenza per superamento dei limiti reddituali.
Aggiungeva che in data 11.04.2024 aveva proposto istanza di riesame per variazione reddituale relativa all'anno 2024, respinta dall' per CP_1 superamento dell'età anagrafica (67 anni compiuti il 06.02.2024).
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Civile dal momento in cui sono venuti in essere tutti gli elementi costitutivi del diritto, da gennaio 2024, mese successivo alla reiezione della domanda (13.12.2023) per superamento dei limiti di reddito;
dichiarare che il ricorrente ha compiuto 67 anni di età il 09.02.2024, e dal mese successivo precisamente dal 09.03.2024 all'invalidità si sostituisce automaticamente l'assegno sociale;
dichiarare, che poiché la domanda del riesame, è stata presentata 11 aprile 2024, la prestazione relativa all'Assegno Sociale decorre solo dall'11 maggio 2024; condannare l alla CP_1 liquidazione della prestazione dell'Assegno sociale sostitutiva alla pensione di invalidità”.
Si costituiva l' rilevando l'infondatezza della domanda, di cui CP_1 chiedeva il rigetto, riportandosi alle ragioni sottese al rigetto della domanda amministrativa.
Veniva fissata per la decisione l'udienza del 03.02.2025, sostituita, ex art. 127 ter c.p.c. con il deposito di note contenenti sole istanze e conclusioni.
La parte ricorrente depositava le note scritte in sostituzione dell'udienza il
26.01.2025.
Ritiene il Tribunale che il ricorso non sia meritevole di accoglimento.
Secondo il costante orientamento della Suprema Corte “La pensione
d'inabilità nonché l'assegno d'invalidità civile, di cui agli artt. 12 e 13 della l. n.
118 del 1971, non possono essere riconosciuti a favore di soggetti il cui stato di invalidità si sia perfezionato con decorrenza successiva al compimento dei sessantacinque anni (o che, comunque, ne abbiano fatto domanda dopo il raggiungimento di tale età), come si evince dal complessivo sistema normativo, che, per gli ultrasessantacinquenni, prevede l'alternativo beneficio della pensione sociale, anche in sostituzione delle provvidenze per inabilità già in godimento, ed è espressamente confermato dall'art. 8 del d.lgs. n. 509 del 1988” (cfr. ex multis
Sez. L. n. 24849/2022 e 8644/2017). 2 Applicando tali principi al caso di specie e rilevato in ogni caso che il ricorrente non prova la sussistenza dei requisiti reddituali per l'anno 2024
(tal fine essendo del tutto inidonee le autodichiarazioni;
alle note scritte in sostituzione dell'udienza è allegata un'attestazione dell'Agenzia delle
Entrate relativa all'anno 2023) deve convenirsi con la parte convenuta laddove assume che la domanda presentata in data 11.04.2024 non si possa considerare come istanza di riesame della domanda amministrativa del
2023, posto che il requisito reddituale per la fruizione della prestazione assistenziale è, asseritamente, insorto nel 2024.
Si tratta, pertanto, di una nuova domanda volta al riconoscimento della pensione di inabilità civile sulla base di un requisito non posseduto nel
2023.
Tale domanda è stata presentata dopo il compimento (il 06.02.2024) del 67° anno di età e, ove accolta, avrebbe comportato il riconoscimento della prestazione con decorrenza dal 1° maggio 2024.
In definitiva, ostano al riconoscimento del diritto azionato sia l'assenza di prova certa dei requisiti reddituali (che il ricorrente avrebbe dovuto riscontrare attraverso documenti provenienti da terzi) sia la presentazione della nuova domanda amministrativa dopo il raggiungimento del 67° anno di età.
La domanda, pertanto, non può trovare accoglimento.
Le spese di lite vanno dichiarate irripetibili stante la dichiarazione resa personalmente dall'interessato ex art. 152 disp. att. c.p.c.
P.Q.M.
Rigetta il ricorso.
Dichiara irripetibili spese di lite.
Cosenza, 04/02/2025
IL GIUDICE dott. Vincenzo Lo Feudo
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