Articolo 10 della Legge 9 gennaio 1962, n. 1
Articolo 9
Versione
3 febbraio 1962
Art. 10. (Integrazione del Comitato di gestione per le operazioni
di cui alla legge 5 luglio 1961, n. 635)

Il Comitato che sovrintende alla gestione delle operazioni di cui alla legge 5 luglio 1961, n. 635 , e' integrato con un rappresentante designato dal Ministro per la marina mercantile.

Entrata in vigore il 3 febbraio 1962
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