Art. 10. (Integrazione del Comitato di gestione per le operazioni
di cui alla legge 5 luglio 1961, n. 635)
Il Comitato che sovrintende alla gestione delle operazioni di cui alla legge 5 luglio 1961, n. 635 , e' integrato con un rappresentante designato dal Ministro per la marina mercantile.
di cui alla legge 5 luglio 1961, n. 635)
Il Comitato che sovrintende alla gestione delle operazioni di cui alla legge 5 luglio 1961, n. 635 , e' integrato con un rappresentante designato dal Ministro per la marina mercantile.