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Sentenza 8 novembre 2025
Sentenza 8 novembre 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Corte d'Appello Catania, sentenza 08/11/2025, n. 960 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Corte d'Appello Catania |
| Numero : | 960 |
| Data del deposito : | 8 novembre 2025 |
Testo completo
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
LA CORTE DI APPELLO DI CATANIA
SEZIONE LAVORO
Composta dai magistrati:
Dott.ssa Elvira Maltese Presidente
Dott.ssa Marcella Celesti Consigliere
Dott.ssa Valeria Di Stefano Consigliere relatore
Ha emesso la seguente
SENTENZA
Nella causa iscritta al n. 322/2024 R.G. promossa
DA
( ), rappresentato e difeso Parte_1 C.F._1
dall' avv. Ezio Bonanni
Ricorrente in riassunzione
CONTRO
Controparte_1
( , in persona del legale rappresentante p.t., rappresento e difeso dall' P.IVA_1
avv. Ivano Marcedone e Pierluigi Tomaselli
Resistente in riassunzione
OGGETTO: benefici ex art. 13 L. n. 257/1992 – riassunzione ex art. 392
c.p.c.
SVOLGIMENTO DEL PROCESSO
Con sentenza n.1002/2018 la Corte di appello di Catania dichiarava inammissibile il gravame proposto da avverso la sentenza del Parte_1 Tribunale di Siracusa n.63/2017 che aveva respinto la domanda volta a ottenere la rivalutazione contributiva per esposizione ultradecennale qualificata all'amianto.
A fondamento della sentenza la Corte osservava che il consulente tecnico di ufficio, le cui conclusioni erano state condivise dal giudice di primo grado, lungi dall'affermare che l'amianto era sparito subito dopo il 31.12.1992 dallo stabilimento ove il ricorrente lavorava, aveva riconosciuto che le bonifiche erano terminate dopo il 2000, riconducendo l'individuazione del termine finale dell'esposizione qualificata al 31.12.1992 in quanto poteva ritenersi che il d.lgs n. 277 del 1991 aveva favorito una più avvertita consapevolezza dei problemi connessi con l'amianto e indotto le imprese ad apprestare le necessarie misure di adeguamento ed era possibile ipotizzare che fosse stata assicurata “una migliore gestione del problema amianto riducendo al minimo il rischio di esposizione”. La Corte di appello riteneva che tale statuizione non fosse stata adeguatamente censurata.
ha impugnato la citata sentenza e la Suprema Corte con Parte_1
ordinanza n.7300/2024, ritenuta insussistente la violazione dell'art. 434 c.p.c. e assorbite le restanti censure, ha cassato la sentenza impugnata e ha rinviato a questa
Corte senza vincolo della diversa composizione, in ragione della natura restitutoria del rinvio, anche per le spese del giudizio di legittimità.
In particolare, la Suprema Corte ha osservato che “Il ricorso per Cassazione, nell'illustrazione degli antecedenti processuali rilevanti (pagine 9,10, 11 e 12) e nell'esposizione analitica di tutte le censure, dà conto, con la necessaria specificità, della proposizione di contestazioni mirate agli argomenti enunciati dal Giudice di prime cure. Contestazioni che rivestono portata dirimente, alla luce del fatto che l'esposizione accertata dal consulente tecnico d'ufficio designato dal Tribunale supera i nove anni e non si discosta in misura apprezzabile dai dieci anni previsti dalla legge. Sulle contestazioni dell'odierno ricorrente si attarda la stessa sentenza d'appello, nel compendiare, alla pag. 2, i motivi di gravame, incardinati sulla illogicità delle conclusioni del consulente tecnico d'ufficio. Tali rilievi s'incentrano sulla considerazione che non è ragionevole supporre un tempestivo e integrale adempimento delle prescrizioni di legge alla data del 31 dicembre 1992, identificata senza il supporto di riferimenti circostanziati al caso di specie, sulla scorta di dati meramente congetturali, disancorati dal necessario riscontro in concreto. Per quanto lo stesso consulente tecnico d'ufficio rilevi che, alla data del 31 dicembre
1992, non si possa reputare definitivamente cessata l'esposizione all'amianto, egli assume convenzionalmente tale data come momento in cui non viene più in rilievo l'esposizione del lavoratore. E' su questo profilo che s'incentrano le critiche del ricorrente, che indirizza le sue censure contro la metodologia prescelta dal consulente tecnico d'ufficio e condivisa dal Tribunale. Tali critiche non attribuiscono al perito la tesi della definitiva cessazione dell'esposizione all'amianto. Peraltro, è la stessa sentenza impugnata, nel riprodurre le valutazioni del consulente tecnico d'ufficio, a menzionare il contenuto delle prove testimoniali, che dimostrano la perdurante esposizione all'amianto, e a richiamare un'attività di bonifica del sito, che si è protratta anche oltre l'anno 2000. A fronte di tali emergenze, diffusamente esposte nel ricorso per cassazione con il costante richiamo all'atto di gravame, sono adeguate e pertinenti alla ratio decidendi le critiche veicolate nell'impugnazione dinanzi alla Corte d'appello, in quanto volte a sovvertire il caposaldo della motivazione della pronuncia di primo grado.
Non solo, dunque, la stessa sentenza impugnata ragguaglia sulle critiche all'illogicità delle motivazioni della pronuncia di primo grado, ma sono gli stessi passi dell'elaborato peritale a disvelare quei profili problematici che i motivi di gravame hanno scalfito in modo rituale. Né il controricorso offre elementi risolutivi per confutare le deduzioni dell'odierno ricorrente e per avvalorare l'inammissibilità del gravame, per inosservanza dell'art. 434 c.p.c. In virtù di tali rilievi, risulta smentita per tabulas la mancanza di specifiche contestazioni alla consulenza tecnica d'ufficio e, di riflesso, alla decisione del Tribunale, in quanto, della relazione peritale e della sentenza che l'ha condivisa, si additano le mende logiche e la mancanza di riscontri ancorati alle peculiarità della vicenda per cui è causa.
L'odierno ricorrente critica quello che è il fulcro della relazione, recepita nella sua interezza dal Giudice di primo grado: l'assunto che l'esposizione all'amianto non debba essere più valutata dopo il 31 dicembre 1992. Assunto che, nell'atto di gravame, il ricorrente ha sottoposto a critica serrata da un punto di vista eminentemente logico e con il richiamo a elementi di fatto probanti di una permanente esposizione all'amianto in quello che è il ragguardevole sito
Petrolchimico di Siracusa”.
Con ricorso depositato in data 8.5.2024, ha riassunto il Parte_1
giudizio innanzi a questa Corte. L' si è costituito resistendo al gravame. CP_1
La causa è stata decisa all'esito dell'udienza del 6.11.2025, fissata ai sensi dell'art. 127 ter c.p.c., compiuti i termini assegnati alle parti per il deposito di note telematiche.
MOTIVI DELLA DECISIONE
1.1.Il ricorrente in riassunzione reitera le censure rivolte alla sentenza di primo grado. Invoca un'attenta valutazione della documentazione acquisita al giudizio che costituisce prova certa dell'esposizione qualificata ultradecennale all'amianto nello svolgimento delle mansioni lavorative.
ribadisce che è stato soggetto a esposizione qualificata a fibre e Pt_1
polveri di amianto, oltre la soglia delle 100 ff/ll per una media giornaliera di 8 ore, per l'intero periodo dall'1.9.1983 al 15.7.1998, in assenza di efficaci strumenti di prevenzione tecnica e di protezione individuale. Rileva che tale esposizione è stata certificata dall' fino al 1992 e che sussistono in atti prove della presenza di CP_2
amianto nel sito del Petrolchimico Enichem di PR fino agli anni 2000 (cfr. sentenza Corte di appello Catania n.1470/2023 R.G. 129/2020). Richiama le
CCTTUU rese in altri giudizi per colleghi di lavoro di e allegate in atti dalle Pt_1
quali si ricava la prova sicura del superamento della soglia delle 100 ff/ll, per un periodo ultradecennale.
Il dato certo del censimento della presenza di amianto presso il sito
Petrolchimico di Siracusa fino al 2001/2002, l'inadeguatezza dei DPI messi a disposizione e tutto il compendio probatorio dimostrano l'esposizione qualificata di sino alla cessazione dell'attività lavorativa avvenuta il 15.7.1998 e dunque il Pt_1
diritto di ai benefici ex art. 13 co. 8 L. 257/92 e ex art. 47, comma Parte_1
6 bis legge 326/03.
1.2. Deduce, inoltre, di avere presentato domanda all' per il rilascio del CP_2
certificato di esposizione, ex art. 13, comma 8, L.257/92 in epoca antecedente alla modifica legislativa del 2.10.2023 e, pertanto, deve applicarsi la previgente normativa con il coefficiente moltiplicatore dell'1,5 del periodo di esposizione, dall'1.9.1983 al 15.7.1998. Insiste nel riconoscimento dei benefici contributivi ex art.13 co.3 L.257/92 e art. 47 co.6 bis L.326/09 e art.3 co.132 L.350/03 per l'intero periodo di lavoro, dall'1.9.1983 al 15.7.1998 e in via subordinata con il coefficiente
1,25.
2. L'appello è fondato per le ragioni di seguito esposte.
Deve innanzitutto rilevarsi che l a seguito di domanda del lavoratore CP_2
del 29.11.2002 ha riconosciuto l'esposizione all'amianto per il periodo dal
10.9.1983 al 31.12.1992.
Il consulente di primo grado ha riconosciuto l'esposizione qualificata all'amianto di per 9 anni, 3 mesi e una settimana, indicando quale termine Pt_1
finale dell'esposizione il 31.12.1992 sul presupposto che a tale data anche se certamente non poteva immaginarsi una immediata eliminazione dell'amianto, comunque, dopo l'entrata in vigore delle disposizioni in materia di protezione contro i rischi derivanti dall'amianto (dlgs n. 277/1991 e L n. 257/1992) anche se non è stato risolto il problema della presenza dell'amianto negli stabilimenti “tuttavia è indiscutibile che esse abbiano gettato le basi per una maggiore consapevolezza della nocività del materiale obbligando le aziende ad adottare determinate misure al fine di tutelare la salute dei lavoratori…In definitiva si ritiene che negli anni '90, per eliminare o ridurre al minimo il rischio il commercio dell'amianto Le aziende abbiano attuato due tipologie di intervento: nel lungo termine sono state pianificate le operazioni di bonifica (di fatto iniziata nel 1992 e ancora in corso nei primi anni
2000); nel breve termine fino a prova contraria si è dovuto agire almeno in ottemperanza al dlgs 277/91, ovvero informando i lavoratori sul rischio amianto e attuando le prescritte misure tecniche, organizzative, procedurali e igieniche.
Orbene, se è vero che l'amianto non può scomparire dagli stabilimenti da un giorno all'altro, è altrettanto vero che l'attività di informazione e prevenzione può essere attuata in tempi brevi, ragionevolmente dell'ordine di mesi (non di un decennio) ottenendo, nonostante la perdurante presenza del materiale nocivo negli impianti e nei magazzini, un significativo abbattimento del rischio”.
Ritiene il collegio che tale ricostruzione non possa essere condivisa.
Occorre, innanzitutto, rilevare che lo stesso CTU di primo grado ha accertato che a seguito di censimenti eseguiti tra il 1997 e il 2003 l'amianto era
“abbondantemente presente in quasi tutte le aree/linee di produzione e che gran parte di esse di esso versava in cattivo stato di conservazione”, lo smantellamento è iniziato nella seconda metà degli anni '90 e non ancora ultimato nel 2005-2006.
Il parere CONTARP relativo alla dà atto che l'amianto era Parte_2
presente diffusamente. I lavori di bonifica sono stati eseguiti dal 1998 al 2005.
A fronte di tali elementi ritenere che poiché le aziende e i lavoratori erano consapevoli del rischio che comportava il contatto con l'amianto sia venuta meno la situazione di esposizione qualificata è una mera ipotesi, poco credibile, e priva di alcun concreto riscontro.
Ritiene il collegio, utilizzando anche le consulenze tecniche in atti relative ad altri lavoratori esposti all'amianto, che hanno prestato attività lavorativa nel medesimo polo industriale ove ha lavorato , le quali hanno accertato Pt_1
l'esposizione qualificata alla detta sostanza dei lavoratori per periodi di molto successivi all'entrata in vigore delle citate disposizioni normative, che l'esposizione qualificata all'amianto vi sia stata per molti anni successivi al 1992. Il particolare si richiama la CTU resa nel giudizio innanzi a questa Corte di appello R.G. n. 129/20 e la sentenza che ha definito il giudizio (sentenza Corte appello Catania n. 1470/2023) secondo cui “Il ctu ha basato le sue conclusioni sulle seguenti argomentazioni. A seguito dell'approvazione della l. n. 257/1992 gli stabilimenti petrolchimici hanno eseguito la mappatura dei luoghi di lavoro, individuando approssimativamente le aree contenenti attrezzature e macchinari contenenti elementi in amianto nocivi per i lavoratori, seguita da un censimento in cui si quantificavano le quantità di amianto presenti nei siti e le rispettive tipologie;
a ciò
è seguito l'intervento di bonifica. Nello specifico, lo stabilimento di Parte_3
ha effettuato le prime mappature a partire dal 1992 e il primo censimento nel 1987, gli interventi di bonifica sono stati eseguiti a cura di ditte esterne dal 2001. Secondo il ctu “si può dunque confermare che l'esposizione a cui è stato soggetto il lavoratore dal 1992 al 1997 è stata certamente con la stessa intensità rispetto a quella definita antecedentemente;
certamente dal 1997 avendo coscienza dei luoghi di rischio e dei materiali nocivi ai lavoratori, sono state prese delle misure di sicurezza che hanno gradualmente tutelato i lavoratori fino alla completa rimozione avvenuta nel 2011; pertanto circa dal 1997 al 1998 si può considerare la medesima esposizione precedentemente definita”.
Non appare plausibile che a far data dall'1 gennaio 1993 la consapevolezza della nocività dell'esposizione all'amianto abbia determinato un contestuale mutamento delle modalità di svolgimento dell'attività lavorativa, non essendovi peraltro alcun indizio al riguardo. Anzi, in senso contrario depongono le numerose consulenze tecniche d'ufficio relative ad altri procedimenti versate in atti.
Inoltre, dalla consulenza di primo grado emerge che “Dal 19.09.1983 al
15.07.1998 il ricorrente ha lavorato alle dipendenze di aziende italiane specializzate nella realizzazione e nella manutenzione di impianti industriali ed operanti in diversi siti variamente ubicati in Italia e nel mondo. Tra i siti italiani si citano, poiché frequentati dal ricorrente tra il 1983 e il 1998, gli stabilimenti “ex
Montedison” di PR RG (SR) gestiti, in quell'arco temporale, dalle diverse società che si sono avvicendate nella proprietà degli impianti: “Montedipe S.p.A.”,
“SELM S.p.A.”, “Praoil S.p.A.”, “Agip Petroli S.p.A.” e alcune società del gruppo
“ENI”. Riguardo l'impiego dell'amianto nei suddetti siti industriali, si può affermare con assoluta certezza che negli stessi, considerata la tipologia di impianti ivi presenti e le attività svolte, l'amianto sia stato largamente e massicciamente impiegato in varie forme per le caratteristiche fisiche, chimiche e meccaniche che lo contraddistinguono. Questo sin dall'inizio delle attività produttive ed almeno fino all'entrata in vigore della Legge n.257 del 27.03.1992. Tale realtà di fatto è confermata dalle relazioni Con.T.A.R.P. rilasciate dall per gli stabilimenti CP_2
“Syndial S.p.A.” e “Polimeri Europa S.p.A.”, nonché per la raffineria ex “Agip
Petroli S.r.l.”, nelle quali è comunemente riportato che:
per quel che concerne i reparti e gli impianti degli stabilimenti, l'amianto è stato utilizzato sin dall'inizio delle attività degli stessi (dunque a partire dal 1959, dalla società “Sincat S.p.A.”);
l'amianto veniva comunemente utilizzato, almeno fino al 1992, per la realizzazione dei seguenti manufatti: guarnizioni di accoppiamenti flangiati su linee e apparecchiature, coibentazioni di varia tipologia, teli ignifughi e coperture in
“Eternit” (le Con.T.A.R.P. rilasciate per lo stabilimento “Polimeri Europa S.p.A.” e la raffineria ex “Agip Petroli” aggiungono inoltre: i materiali refrattari dei forni e i fire proofing -Polimeri Europa- e alcune componenti delle caldaie delle centrali termoelettriche –ex Agip Petroli-);
per quanto concerne specificatamente la presenza di amianto in parti costitutive di impianti, negli stabilimenti, a seguito di censimenti effettuati tra il
1997 e il 2003, è stato accertato che il minerale fibroso era abbondantemente presente in quasi tutte le aree/linee di produzione e che gran parte di esso versava in cattivo stato di conservazione. A tal proposito va precisato che i censimenti sono stati per giunta effettuati a lavori di bonifica iniziati, ossia quando la maggior parte dei manufatti di piccola dimensione (ad esempio guarnizioni) erano già stati rimossi dai siti;
l'amianto è stato utilizzato in varie aree degli stabilimenti anche per la realizzazione di parti di ambienti o strutture, in particolare per quasi tutte le coperture e le tettoie, sotto forma di lastre di cemento-amianto comunemente note come “Eternit” (dal nome dell'azienda belga che le produceva) il cui smantellamento è iniziato nella seconda metà degli anni '90 e, in molti casi, non ancora ultimato al momento della redazione delle suddette relazioni Con.T.A.R.P.
(rilasciate tra il 2005 e il 2006);
erano costituiti di tessuto di amianto sia indumenti protettivi indossati dal personale (come i guanti e le tute utilizzati per la protezione dal calore in occasione di interventi, operazioni e manovre su parti di impianto e in zone ad alta temperatura), sia altri manufatti ignifughi quali teli antiscintilla;
successivamente al 1992 non è più stato acquistato dalle aziende materiale contenente amianto e a partire da tale anno è iniziato un processo graduale di bonifica e rimozione dei manufatti in cui era presente la sostanza nociva.
Il parere Con.T.A.R.P. rilasciato specificamente per la ditta “ Parte_2
, redatto sulla base delle informazioni già acquisite in occasione delle
[...]
precedenti indagini riguardanti i singoli siti industriali del petrolchimico di PR
RG (SR), non fa altro che confermare le suddette considerazioni. In esso si legge infatti che:
“[…] l'amianto è stato impiegato sotto forma di nastri, corde, teli e cartoni o come manufatto compattato e legato. La funzione era generalmente quella di coibente o di guarnizione per tubazioni, valvolame, apparecchiature. L'impiego dell'amianto negli impianti petrolchimici è stato sicuramente massiccio a partire dagli anni '60 per circa un trentennio […] Nella documentazione acquisita nell'ambito delle rispettive indagini tecniche condotte dagli scriventi relativamente al petrolchimico di PR in cui ha operato il personale della ditta in esame, si rileva che l'amianto, sin dall'avvio dell'attività nel suddetto sito, era presente diffusamente come componente di impianti o di alcuni manufatti…”.
Il consulente pur avendo accertato la massiccia presenza dell'amianto nelle strutture sulle quali operava ha ritenuto che dall'1.1.1993 non ci sia prova Pt_1
dell'esposizione qualificata all'amianto. L'esposizione di all'amianto è stata accertata per valori molto elevati Pt_1
(0,29 fibre /cm) fino al 31.12.1992 e non può ritenersi che la stessa si sia drasticamente ridotta al di sotto della soglia prevista sol perché era stata emanata la normativa, anche se pacificamente le operazioni di bonifica ancora nel 2000 non erano state completate.
Deve, conseguentemente, ritenersi alla stregua della documentazione in atti, delle dichiarazioni dei testimoni, che hanno confermato di avere continuato a utilizzare strumenti protettivi contenenti amianto e hanno riferito che nel 2007-2008 la copertura dei locali spogliatoio e mensa erano in eternit e vi erano delle crepe, della circostanza che per il periodo fino al 31.12.1992 il CTU ha accertato un'esposizione qualificata pari a 0,29 per cm3, quasi triplicata rispetto alla soglia di rilievo (0,1 cm3) che l'esposizione qualificata di si sia protratta per il periodo Pt_1
del rapporto di lavoro alle dipendenze della dal 1.9.1983 fino al Parte_2
30.8.1997 (l' ha già riconosciuto il periodo sino al 31.12.1992) e dal CP_2
4.11.1997 sino 15.7.1998 per il periodo di lavoro sempre con mansioni di montatore alle dipendenze di con le limitazioni che seguono. Controparte_3
Dall'estratto contributivo emerge che nel corso di tali rapporti lavorativi
è stato collocato in cassa integrazione. Pt_1
Secondo il condiviso orientamento della Suprema Corte “In tema di benefici previdenziali in favore dei lavoratori esposti all'amianto, i periodi di collocamento del lavoratore in cassa integrazione guadagni sono soggetti a valutazione ai fini della determinazione del periodo complessivo di esposizione di cui all'art. 13, comma 8, della legge n. 257 del 1992, sì da verificare se essi abbiano avuto significativa durata e se, in ragione loro protrarsi e dell'eventuale prossimità ad altre sospensioni della prestazione lavorativa, abbiano comportato, in concreto,
l'effettivo venir meno del rischio tutelato” (Cassazione civile , sez. lav. , 29/9/2015 ,
n. 19280).
Il CTU nominato in primo grado, in conformità ai principi elaborati dalla giurisprudenza, ha ritenuto che in relazione al periodo sino al 31.12.1992 gli intervalli di astensione “non fisiologica” per cassa integrazione siano da ritenere poco significativi se rapportati alla durata complessiva dell'attività lavorativa.
Ritiene il collegio che tale valutazione sia da condividere e possa essere estesa ai periodi cassa integrazione indicati nell'estratto contributivo per l'anno 1995, trattandosi di periodi ridotti a fronte della prolungata presenza al lavoro.
A diversa conclusione deve giungersi in relazione alle 20 settimane di cassa integrazione di cui ha goduto l'odierno ricorrente nell'anno 1993 e alle 32 settimane di cassa integrazione di cui ha goduto nell'anno 1994 in considerazione della prolungata astensione dal lavoro.
Deve, in definitiva, ritenersi provata l'esposizione ultradecennale e qualificata all'amianto per il periodo di rapporto alle dipendenze della Parte_2
dall'1.9.1983 al 30.8.1997 per le settimane indicate nell'estratto contributivo in atti - con esclusione dei periodi di cassa integrazione per 20 settimane nel 1993 e 32 settimane nel 1994 - e per il periodo di lavoro alle dipendenze della ditta CP_3
dal 4.11.1997 al 15.7.1998 per le settimane indicate nell'estratto contributivo in atti.
In ordine al regime di rivalutazione contributiva applicabile si osserva che ha documentato di avere presentato domanda di esposizione qualificata Pt_1
all'amianto in data 29.11.2002 (come emerge dalla risposta dell' a tale CP_2
istanza) e dunque deve trovare applicazione la disposizione dell'art. 13, comma 8, della legge 27 marzo 1992, n. 257 che prevede: “8. Per i lavoratori che siano stati esposti all'amianto per un periodo superiore a dieci anni, l'intero periodo lavorativo soggetto all'assicurazione obbligatoria contro le malattie professionali derivanti dall'esposizione all'amianto, gestita dall' , è moltiplicato, ai fini delle CP_2
prestazioni pensionistiche, per il coefficiente di 1,5”.
Le spese di tutti i gradi seguono la soccombenza e si liquidano come in dispositivo e vanno distratte in favore del difensore che reso la prescritta dichiarazione. Le spese di CTU di primo grado, come già liquidate, vanno poste a carico dell' . CP_1
P.Q.M.
La Corte di appello, definitivamente pronunciando, accoglie l'appello e, in riforma della sentenza impugnata, dichiara il diritto di a godere della rivalutazione contributiva prevista dall'art. 13 Parte_1
comma 8 legge n. 257/92 con il coefficiente di 1,5 per il periodo dall'1.9.1983 al
30.8.1997- con esclusione dei periodi di cassa integrazione per 20 settimane nel
1993 e 32 settimane nel 1994 - e per il periodo di lavoro dal 4.11.1997 al 15.7.1998; condanna l' a pagamento delle spese processuali di tutti i gradi di CP_1
giudizio che liquida, per il primo grado in € 4638,00, per il giudizio di appello in €
4996,00, per il giudizio di cassazione in € 2757,00 e per il presente giudizio di rinvio in € 4996,00 oltre rimborso spese generali, CPA e IVA, da distrarsi in favore del procuratore dichiaratosi antistatario;
pone a carico dell' le spese di ctu di primo grado, liquidate CP_1
separatamente.
Così deciso in Catania, nella camera di consiglio della Sezione Lavoro, all'esito dell'udienza del 6.11.2025.
Il Consigliere estensore La Presidente
dott.ssa Valeria Di Stefano dott.ssa Elvira Maltese
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
LA CORTE DI APPELLO DI CATANIA
SEZIONE LAVORO
Composta dai magistrati:
Dott.ssa Elvira Maltese Presidente
Dott.ssa Marcella Celesti Consigliere
Dott.ssa Valeria Di Stefano Consigliere relatore
Ha emesso la seguente
SENTENZA
Nella causa iscritta al n. 322/2024 R.G. promossa
DA
( ), rappresentato e difeso Parte_1 C.F._1
dall' avv. Ezio Bonanni
Ricorrente in riassunzione
CONTRO
Controparte_1
( , in persona del legale rappresentante p.t., rappresento e difeso dall' P.IVA_1
avv. Ivano Marcedone e Pierluigi Tomaselli
Resistente in riassunzione
OGGETTO: benefici ex art. 13 L. n. 257/1992 – riassunzione ex art. 392
c.p.c.
SVOLGIMENTO DEL PROCESSO
Con sentenza n.1002/2018 la Corte di appello di Catania dichiarava inammissibile il gravame proposto da avverso la sentenza del Parte_1 Tribunale di Siracusa n.63/2017 che aveva respinto la domanda volta a ottenere la rivalutazione contributiva per esposizione ultradecennale qualificata all'amianto.
A fondamento della sentenza la Corte osservava che il consulente tecnico di ufficio, le cui conclusioni erano state condivise dal giudice di primo grado, lungi dall'affermare che l'amianto era sparito subito dopo il 31.12.1992 dallo stabilimento ove il ricorrente lavorava, aveva riconosciuto che le bonifiche erano terminate dopo il 2000, riconducendo l'individuazione del termine finale dell'esposizione qualificata al 31.12.1992 in quanto poteva ritenersi che il d.lgs n. 277 del 1991 aveva favorito una più avvertita consapevolezza dei problemi connessi con l'amianto e indotto le imprese ad apprestare le necessarie misure di adeguamento ed era possibile ipotizzare che fosse stata assicurata “una migliore gestione del problema amianto riducendo al minimo il rischio di esposizione”. La Corte di appello riteneva che tale statuizione non fosse stata adeguatamente censurata.
ha impugnato la citata sentenza e la Suprema Corte con Parte_1
ordinanza n.7300/2024, ritenuta insussistente la violazione dell'art. 434 c.p.c. e assorbite le restanti censure, ha cassato la sentenza impugnata e ha rinviato a questa
Corte senza vincolo della diversa composizione, in ragione della natura restitutoria del rinvio, anche per le spese del giudizio di legittimità.
In particolare, la Suprema Corte ha osservato che “Il ricorso per Cassazione, nell'illustrazione degli antecedenti processuali rilevanti (pagine 9,10, 11 e 12) e nell'esposizione analitica di tutte le censure, dà conto, con la necessaria specificità, della proposizione di contestazioni mirate agli argomenti enunciati dal Giudice di prime cure. Contestazioni che rivestono portata dirimente, alla luce del fatto che l'esposizione accertata dal consulente tecnico d'ufficio designato dal Tribunale supera i nove anni e non si discosta in misura apprezzabile dai dieci anni previsti dalla legge. Sulle contestazioni dell'odierno ricorrente si attarda la stessa sentenza d'appello, nel compendiare, alla pag. 2, i motivi di gravame, incardinati sulla illogicità delle conclusioni del consulente tecnico d'ufficio. Tali rilievi s'incentrano sulla considerazione che non è ragionevole supporre un tempestivo e integrale adempimento delle prescrizioni di legge alla data del 31 dicembre 1992, identificata senza il supporto di riferimenti circostanziati al caso di specie, sulla scorta di dati meramente congetturali, disancorati dal necessario riscontro in concreto. Per quanto lo stesso consulente tecnico d'ufficio rilevi che, alla data del 31 dicembre
1992, non si possa reputare definitivamente cessata l'esposizione all'amianto, egli assume convenzionalmente tale data come momento in cui non viene più in rilievo l'esposizione del lavoratore. E' su questo profilo che s'incentrano le critiche del ricorrente, che indirizza le sue censure contro la metodologia prescelta dal consulente tecnico d'ufficio e condivisa dal Tribunale. Tali critiche non attribuiscono al perito la tesi della definitiva cessazione dell'esposizione all'amianto. Peraltro, è la stessa sentenza impugnata, nel riprodurre le valutazioni del consulente tecnico d'ufficio, a menzionare il contenuto delle prove testimoniali, che dimostrano la perdurante esposizione all'amianto, e a richiamare un'attività di bonifica del sito, che si è protratta anche oltre l'anno 2000. A fronte di tali emergenze, diffusamente esposte nel ricorso per cassazione con il costante richiamo all'atto di gravame, sono adeguate e pertinenti alla ratio decidendi le critiche veicolate nell'impugnazione dinanzi alla Corte d'appello, in quanto volte a sovvertire il caposaldo della motivazione della pronuncia di primo grado.
Non solo, dunque, la stessa sentenza impugnata ragguaglia sulle critiche all'illogicità delle motivazioni della pronuncia di primo grado, ma sono gli stessi passi dell'elaborato peritale a disvelare quei profili problematici che i motivi di gravame hanno scalfito in modo rituale. Né il controricorso offre elementi risolutivi per confutare le deduzioni dell'odierno ricorrente e per avvalorare l'inammissibilità del gravame, per inosservanza dell'art. 434 c.p.c. In virtù di tali rilievi, risulta smentita per tabulas la mancanza di specifiche contestazioni alla consulenza tecnica d'ufficio e, di riflesso, alla decisione del Tribunale, in quanto, della relazione peritale e della sentenza che l'ha condivisa, si additano le mende logiche e la mancanza di riscontri ancorati alle peculiarità della vicenda per cui è causa.
L'odierno ricorrente critica quello che è il fulcro della relazione, recepita nella sua interezza dal Giudice di primo grado: l'assunto che l'esposizione all'amianto non debba essere più valutata dopo il 31 dicembre 1992. Assunto che, nell'atto di gravame, il ricorrente ha sottoposto a critica serrata da un punto di vista eminentemente logico e con il richiamo a elementi di fatto probanti di una permanente esposizione all'amianto in quello che è il ragguardevole sito
Petrolchimico di Siracusa”.
Con ricorso depositato in data 8.5.2024, ha riassunto il Parte_1
giudizio innanzi a questa Corte. L' si è costituito resistendo al gravame. CP_1
La causa è stata decisa all'esito dell'udienza del 6.11.2025, fissata ai sensi dell'art. 127 ter c.p.c., compiuti i termini assegnati alle parti per il deposito di note telematiche.
MOTIVI DELLA DECISIONE
1.1.Il ricorrente in riassunzione reitera le censure rivolte alla sentenza di primo grado. Invoca un'attenta valutazione della documentazione acquisita al giudizio che costituisce prova certa dell'esposizione qualificata ultradecennale all'amianto nello svolgimento delle mansioni lavorative.
ribadisce che è stato soggetto a esposizione qualificata a fibre e Pt_1
polveri di amianto, oltre la soglia delle 100 ff/ll per una media giornaliera di 8 ore, per l'intero periodo dall'1.9.1983 al 15.7.1998, in assenza di efficaci strumenti di prevenzione tecnica e di protezione individuale. Rileva che tale esposizione è stata certificata dall' fino al 1992 e che sussistono in atti prove della presenza di CP_2
amianto nel sito del Petrolchimico Enichem di PR fino agli anni 2000 (cfr. sentenza Corte di appello Catania n.1470/2023 R.G. 129/2020). Richiama le
CCTTUU rese in altri giudizi per colleghi di lavoro di e allegate in atti dalle Pt_1
quali si ricava la prova sicura del superamento della soglia delle 100 ff/ll, per un periodo ultradecennale.
Il dato certo del censimento della presenza di amianto presso il sito
Petrolchimico di Siracusa fino al 2001/2002, l'inadeguatezza dei DPI messi a disposizione e tutto il compendio probatorio dimostrano l'esposizione qualificata di sino alla cessazione dell'attività lavorativa avvenuta il 15.7.1998 e dunque il Pt_1
diritto di ai benefici ex art. 13 co. 8 L. 257/92 e ex art. 47, comma Parte_1
6 bis legge 326/03.
1.2. Deduce, inoltre, di avere presentato domanda all' per il rilascio del CP_2
certificato di esposizione, ex art. 13, comma 8, L.257/92 in epoca antecedente alla modifica legislativa del 2.10.2023 e, pertanto, deve applicarsi la previgente normativa con il coefficiente moltiplicatore dell'1,5 del periodo di esposizione, dall'1.9.1983 al 15.7.1998. Insiste nel riconoscimento dei benefici contributivi ex art.13 co.3 L.257/92 e art. 47 co.6 bis L.326/09 e art.3 co.132 L.350/03 per l'intero periodo di lavoro, dall'1.9.1983 al 15.7.1998 e in via subordinata con il coefficiente
1,25.
2. L'appello è fondato per le ragioni di seguito esposte.
Deve innanzitutto rilevarsi che l a seguito di domanda del lavoratore CP_2
del 29.11.2002 ha riconosciuto l'esposizione all'amianto per il periodo dal
10.9.1983 al 31.12.1992.
Il consulente di primo grado ha riconosciuto l'esposizione qualificata all'amianto di per 9 anni, 3 mesi e una settimana, indicando quale termine Pt_1
finale dell'esposizione il 31.12.1992 sul presupposto che a tale data anche se certamente non poteva immaginarsi una immediata eliminazione dell'amianto, comunque, dopo l'entrata in vigore delle disposizioni in materia di protezione contro i rischi derivanti dall'amianto (dlgs n. 277/1991 e L n. 257/1992) anche se non è stato risolto il problema della presenza dell'amianto negli stabilimenti “tuttavia è indiscutibile che esse abbiano gettato le basi per una maggiore consapevolezza della nocività del materiale obbligando le aziende ad adottare determinate misure al fine di tutelare la salute dei lavoratori…In definitiva si ritiene che negli anni '90, per eliminare o ridurre al minimo il rischio il commercio dell'amianto Le aziende abbiano attuato due tipologie di intervento: nel lungo termine sono state pianificate le operazioni di bonifica (di fatto iniziata nel 1992 e ancora in corso nei primi anni
2000); nel breve termine fino a prova contraria si è dovuto agire almeno in ottemperanza al dlgs 277/91, ovvero informando i lavoratori sul rischio amianto e attuando le prescritte misure tecniche, organizzative, procedurali e igieniche.
Orbene, se è vero che l'amianto non può scomparire dagli stabilimenti da un giorno all'altro, è altrettanto vero che l'attività di informazione e prevenzione può essere attuata in tempi brevi, ragionevolmente dell'ordine di mesi (non di un decennio) ottenendo, nonostante la perdurante presenza del materiale nocivo negli impianti e nei magazzini, un significativo abbattimento del rischio”.
Ritiene il collegio che tale ricostruzione non possa essere condivisa.
Occorre, innanzitutto, rilevare che lo stesso CTU di primo grado ha accertato che a seguito di censimenti eseguiti tra il 1997 e il 2003 l'amianto era
“abbondantemente presente in quasi tutte le aree/linee di produzione e che gran parte di esse di esso versava in cattivo stato di conservazione”, lo smantellamento è iniziato nella seconda metà degli anni '90 e non ancora ultimato nel 2005-2006.
Il parere CONTARP relativo alla dà atto che l'amianto era Parte_2
presente diffusamente. I lavori di bonifica sono stati eseguiti dal 1998 al 2005.
A fronte di tali elementi ritenere che poiché le aziende e i lavoratori erano consapevoli del rischio che comportava il contatto con l'amianto sia venuta meno la situazione di esposizione qualificata è una mera ipotesi, poco credibile, e priva di alcun concreto riscontro.
Ritiene il collegio, utilizzando anche le consulenze tecniche in atti relative ad altri lavoratori esposti all'amianto, che hanno prestato attività lavorativa nel medesimo polo industriale ove ha lavorato , le quali hanno accertato Pt_1
l'esposizione qualificata alla detta sostanza dei lavoratori per periodi di molto successivi all'entrata in vigore delle citate disposizioni normative, che l'esposizione qualificata all'amianto vi sia stata per molti anni successivi al 1992. Il particolare si richiama la CTU resa nel giudizio innanzi a questa Corte di appello R.G. n. 129/20 e la sentenza che ha definito il giudizio (sentenza Corte appello Catania n. 1470/2023) secondo cui “Il ctu ha basato le sue conclusioni sulle seguenti argomentazioni. A seguito dell'approvazione della l. n. 257/1992 gli stabilimenti petrolchimici hanno eseguito la mappatura dei luoghi di lavoro, individuando approssimativamente le aree contenenti attrezzature e macchinari contenenti elementi in amianto nocivi per i lavoratori, seguita da un censimento in cui si quantificavano le quantità di amianto presenti nei siti e le rispettive tipologie;
a ciò
è seguito l'intervento di bonifica. Nello specifico, lo stabilimento di Parte_3
ha effettuato le prime mappature a partire dal 1992 e il primo censimento nel 1987, gli interventi di bonifica sono stati eseguiti a cura di ditte esterne dal 2001. Secondo il ctu “si può dunque confermare che l'esposizione a cui è stato soggetto il lavoratore dal 1992 al 1997 è stata certamente con la stessa intensità rispetto a quella definita antecedentemente;
certamente dal 1997 avendo coscienza dei luoghi di rischio e dei materiali nocivi ai lavoratori, sono state prese delle misure di sicurezza che hanno gradualmente tutelato i lavoratori fino alla completa rimozione avvenuta nel 2011; pertanto circa dal 1997 al 1998 si può considerare la medesima esposizione precedentemente definita”.
Non appare plausibile che a far data dall'1 gennaio 1993 la consapevolezza della nocività dell'esposizione all'amianto abbia determinato un contestuale mutamento delle modalità di svolgimento dell'attività lavorativa, non essendovi peraltro alcun indizio al riguardo. Anzi, in senso contrario depongono le numerose consulenze tecniche d'ufficio relative ad altri procedimenti versate in atti.
Inoltre, dalla consulenza di primo grado emerge che “Dal 19.09.1983 al
15.07.1998 il ricorrente ha lavorato alle dipendenze di aziende italiane specializzate nella realizzazione e nella manutenzione di impianti industriali ed operanti in diversi siti variamente ubicati in Italia e nel mondo. Tra i siti italiani si citano, poiché frequentati dal ricorrente tra il 1983 e il 1998, gli stabilimenti “ex
Montedison” di PR RG (SR) gestiti, in quell'arco temporale, dalle diverse società che si sono avvicendate nella proprietà degli impianti: “Montedipe S.p.A.”,
“SELM S.p.A.”, “Praoil S.p.A.”, “Agip Petroli S.p.A.” e alcune società del gruppo
“ENI”. Riguardo l'impiego dell'amianto nei suddetti siti industriali, si può affermare con assoluta certezza che negli stessi, considerata la tipologia di impianti ivi presenti e le attività svolte, l'amianto sia stato largamente e massicciamente impiegato in varie forme per le caratteristiche fisiche, chimiche e meccaniche che lo contraddistinguono. Questo sin dall'inizio delle attività produttive ed almeno fino all'entrata in vigore della Legge n.257 del 27.03.1992. Tale realtà di fatto è confermata dalle relazioni Con.T.A.R.P. rilasciate dall per gli stabilimenti CP_2
“Syndial S.p.A.” e “Polimeri Europa S.p.A.”, nonché per la raffineria ex “Agip
Petroli S.r.l.”, nelle quali è comunemente riportato che:
per quel che concerne i reparti e gli impianti degli stabilimenti, l'amianto è stato utilizzato sin dall'inizio delle attività degli stessi (dunque a partire dal 1959, dalla società “Sincat S.p.A.”);
l'amianto veniva comunemente utilizzato, almeno fino al 1992, per la realizzazione dei seguenti manufatti: guarnizioni di accoppiamenti flangiati su linee e apparecchiature, coibentazioni di varia tipologia, teli ignifughi e coperture in
“Eternit” (le Con.T.A.R.P. rilasciate per lo stabilimento “Polimeri Europa S.p.A.” e la raffineria ex “Agip Petroli” aggiungono inoltre: i materiali refrattari dei forni e i fire proofing -Polimeri Europa- e alcune componenti delle caldaie delle centrali termoelettriche –ex Agip Petroli-);
per quanto concerne specificatamente la presenza di amianto in parti costitutive di impianti, negli stabilimenti, a seguito di censimenti effettuati tra il
1997 e il 2003, è stato accertato che il minerale fibroso era abbondantemente presente in quasi tutte le aree/linee di produzione e che gran parte di esso versava in cattivo stato di conservazione. A tal proposito va precisato che i censimenti sono stati per giunta effettuati a lavori di bonifica iniziati, ossia quando la maggior parte dei manufatti di piccola dimensione (ad esempio guarnizioni) erano già stati rimossi dai siti;
l'amianto è stato utilizzato in varie aree degli stabilimenti anche per la realizzazione di parti di ambienti o strutture, in particolare per quasi tutte le coperture e le tettoie, sotto forma di lastre di cemento-amianto comunemente note come “Eternit” (dal nome dell'azienda belga che le produceva) il cui smantellamento è iniziato nella seconda metà degli anni '90 e, in molti casi, non ancora ultimato al momento della redazione delle suddette relazioni Con.T.A.R.P.
(rilasciate tra il 2005 e il 2006);
erano costituiti di tessuto di amianto sia indumenti protettivi indossati dal personale (come i guanti e le tute utilizzati per la protezione dal calore in occasione di interventi, operazioni e manovre su parti di impianto e in zone ad alta temperatura), sia altri manufatti ignifughi quali teli antiscintilla;
successivamente al 1992 non è più stato acquistato dalle aziende materiale contenente amianto e a partire da tale anno è iniziato un processo graduale di bonifica e rimozione dei manufatti in cui era presente la sostanza nociva.
Il parere Con.T.A.R.P. rilasciato specificamente per la ditta “ Parte_2
, redatto sulla base delle informazioni già acquisite in occasione delle
[...]
precedenti indagini riguardanti i singoli siti industriali del petrolchimico di PR
RG (SR), non fa altro che confermare le suddette considerazioni. In esso si legge infatti che:
“[…] l'amianto è stato impiegato sotto forma di nastri, corde, teli e cartoni o come manufatto compattato e legato. La funzione era generalmente quella di coibente o di guarnizione per tubazioni, valvolame, apparecchiature. L'impiego dell'amianto negli impianti petrolchimici è stato sicuramente massiccio a partire dagli anni '60 per circa un trentennio […] Nella documentazione acquisita nell'ambito delle rispettive indagini tecniche condotte dagli scriventi relativamente al petrolchimico di PR in cui ha operato il personale della ditta in esame, si rileva che l'amianto, sin dall'avvio dell'attività nel suddetto sito, era presente diffusamente come componente di impianti o di alcuni manufatti…”.
Il consulente pur avendo accertato la massiccia presenza dell'amianto nelle strutture sulle quali operava ha ritenuto che dall'1.1.1993 non ci sia prova Pt_1
dell'esposizione qualificata all'amianto. L'esposizione di all'amianto è stata accertata per valori molto elevati Pt_1
(0,29 fibre /cm) fino al 31.12.1992 e non può ritenersi che la stessa si sia drasticamente ridotta al di sotto della soglia prevista sol perché era stata emanata la normativa, anche se pacificamente le operazioni di bonifica ancora nel 2000 non erano state completate.
Deve, conseguentemente, ritenersi alla stregua della documentazione in atti, delle dichiarazioni dei testimoni, che hanno confermato di avere continuato a utilizzare strumenti protettivi contenenti amianto e hanno riferito che nel 2007-2008 la copertura dei locali spogliatoio e mensa erano in eternit e vi erano delle crepe, della circostanza che per il periodo fino al 31.12.1992 il CTU ha accertato un'esposizione qualificata pari a 0,29 per cm3, quasi triplicata rispetto alla soglia di rilievo (0,1 cm3) che l'esposizione qualificata di si sia protratta per il periodo Pt_1
del rapporto di lavoro alle dipendenze della dal 1.9.1983 fino al Parte_2
30.8.1997 (l' ha già riconosciuto il periodo sino al 31.12.1992) e dal CP_2
4.11.1997 sino 15.7.1998 per il periodo di lavoro sempre con mansioni di montatore alle dipendenze di con le limitazioni che seguono. Controparte_3
Dall'estratto contributivo emerge che nel corso di tali rapporti lavorativi
è stato collocato in cassa integrazione. Pt_1
Secondo il condiviso orientamento della Suprema Corte “In tema di benefici previdenziali in favore dei lavoratori esposti all'amianto, i periodi di collocamento del lavoratore in cassa integrazione guadagni sono soggetti a valutazione ai fini della determinazione del periodo complessivo di esposizione di cui all'art. 13, comma 8, della legge n. 257 del 1992, sì da verificare se essi abbiano avuto significativa durata e se, in ragione loro protrarsi e dell'eventuale prossimità ad altre sospensioni della prestazione lavorativa, abbiano comportato, in concreto,
l'effettivo venir meno del rischio tutelato” (Cassazione civile , sez. lav. , 29/9/2015 ,
n. 19280).
Il CTU nominato in primo grado, in conformità ai principi elaborati dalla giurisprudenza, ha ritenuto che in relazione al periodo sino al 31.12.1992 gli intervalli di astensione “non fisiologica” per cassa integrazione siano da ritenere poco significativi se rapportati alla durata complessiva dell'attività lavorativa.
Ritiene il collegio che tale valutazione sia da condividere e possa essere estesa ai periodi cassa integrazione indicati nell'estratto contributivo per l'anno 1995, trattandosi di periodi ridotti a fronte della prolungata presenza al lavoro.
A diversa conclusione deve giungersi in relazione alle 20 settimane di cassa integrazione di cui ha goduto l'odierno ricorrente nell'anno 1993 e alle 32 settimane di cassa integrazione di cui ha goduto nell'anno 1994 in considerazione della prolungata astensione dal lavoro.
Deve, in definitiva, ritenersi provata l'esposizione ultradecennale e qualificata all'amianto per il periodo di rapporto alle dipendenze della Parte_2
dall'1.9.1983 al 30.8.1997 per le settimane indicate nell'estratto contributivo in atti - con esclusione dei periodi di cassa integrazione per 20 settimane nel 1993 e 32 settimane nel 1994 - e per il periodo di lavoro alle dipendenze della ditta CP_3
dal 4.11.1997 al 15.7.1998 per le settimane indicate nell'estratto contributivo in atti.
In ordine al regime di rivalutazione contributiva applicabile si osserva che ha documentato di avere presentato domanda di esposizione qualificata Pt_1
all'amianto in data 29.11.2002 (come emerge dalla risposta dell' a tale CP_2
istanza) e dunque deve trovare applicazione la disposizione dell'art. 13, comma 8, della legge 27 marzo 1992, n. 257 che prevede: “8. Per i lavoratori che siano stati esposti all'amianto per un periodo superiore a dieci anni, l'intero periodo lavorativo soggetto all'assicurazione obbligatoria contro le malattie professionali derivanti dall'esposizione all'amianto, gestita dall' , è moltiplicato, ai fini delle CP_2
prestazioni pensionistiche, per il coefficiente di 1,5”.
Le spese di tutti i gradi seguono la soccombenza e si liquidano come in dispositivo e vanno distratte in favore del difensore che reso la prescritta dichiarazione. Le spese di CTU di primo grado, come già liquidate, vanno poste a carico dell' . CP_1
P.Q.M.
La Corte di appello, definitivamente pronunciando, accoglie l'appello e, in riforma della sentenza impugnata, dichiara il diritto di a godere della rivalutazione contributiva prevista dall'art. 13 Parte_1
comma 8 legge n. 257/92 con il coefficiente di 1,5 per il periodo dall'1.9.1983 al
30.8.1997- con esclusione dei periodi di cassa integrazione per 20 settimane nel
1993 e 32 settimane nel 1994 - e per il periodo di lavoro dal 4.11.1997 al 15.7.1998; condanna l' a pagamento delle spese processuali di tutti i gradi di CP_1
giudizio che liquida, per il primo grado in € 4638,00, per il giudizio di appello in €
4996,00, per il giudizio di cassazione in € 2757,00 e per il presente giudizio di rinvio in € 4996,00 oltre rimborso spese generali, CPA e IVA, da distrarsi in favore del procuratore dichiaratosi antistatario;
pone a carico dell' le spese di ctu di primo grado, liquidate CP_1
separatamente.
Così deciso in Catania, nella camera di consiglio della Sezione Lavoro, all'esito dell'udienza del 6.11.2025.
Il Consigliere estensore La Presidente
dott.ssa Valeria Di Stefano dott.ssa Elvira Maltese