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Sentenza 18 dicembre 2024
Sentenza 18 dicembre 2024
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Arezzo, sentenza 18/12/2024, n. 1070 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Arezzo |
| Numero : | 1070 |
| Data del deposito : | 18 dicembre 2024 |
Testo completo
R.G. n. 2224/2024
1 REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE ORDINARIO DI AREZZO
SEZIONE CIVILE
Il Tribunale di Arezzo, in composizione monocratica in persona del Giudice Andrea Turturro, ha emesso la seguente
SENTENZA
nel giudizio iscritto al numero 2224/2024
PROMOSSO DA
(C.F. ), rappresentato e difeso dall' Avv. Andrea Parte_1 C.F._1
Scianaro
RICORRENTE
CONTRO
(C.F. ), in persona del Sindaco pro tempore Controparte_1 P.IVA_1
RESISTENTE CONTUMACE
-
Oggetto: opposizione ad ordinanza-ingiunzione
Conclusioni
Parte ricorrente opponente: “ In via principale: - di annullare l'ordinanza ingiunzione n. 4 del 30.09.2024
messa dal e notificata al sig. il giorno 1.10.2024 (cfr. doc. 2) ed emessa Controparte_1 Parte_1
a seguito del verbale n. 51/2022 dei Carabinieri del corpo Forestale “Toscana” del 24.09.2022 per l'asserita
infrazione del 28.08.2022 (cfr. doc. 3), per le ragioni di fatto e di diritto di cui in narrativa e, ove occorra,
annullare il predetto verbale. In ogni caso con vittoria di spese e compensi professionali per il presente giudizio e
per gli scritti difensivi in autotutela”.
Concisa esposizione delle ragioni di fatto e di diritto della decisione
1. Con ricorso depositato il 28.10.2024, ha opposto l'ordinanza-ingiunzione di Parte_1
pagamento n. 4 del 30.09.2024, notificata il giorno successivo, emessa dal Controparte_1
fondata sul verbale di contestazione n. 51/2022 emesso dai Carabinieri Forestale “Toscana” Sez. di del 24.09.2022 per violazione dell'art. 3, comma 1 del D. Lgs. n. 151/2007, per aver affidato CP_1
2 il cavallo (Favola Blue del Tavollo) a trasportatore privo di autorizzazione. L'importo ingiunto è pari ad euro 2.000.
Nel proprio atto di opposizione, il ha in estrema sintesi dedotto: Pt_1
- che il trasporto eseguito dal. con il veicolo intestato a sua moglie, Pt_2 Parte_3
(amici di vecchia data del ricorrente), è un trasporto di cortesia ed a titolo gratuito svolto per finalità
sportive non in relazione con attività economiche, come tale sottratto al campo di applicazione del
Reg. CE 1/2005 e quindi, del connesso (e dipendente) sistema sanzionatorio nazionale di cui al d.lgs.
151/2007; ed infatti il cavallo trasportato era correlato alla partecipazione del cavallo ad una manifestazione sportiva (FINALE CIRCUITO Periodo di Persona_1
svolgimento dal 24/08/2022 al 28/08/2022);
- la carenza di motivazione della ordinanza-ingiunzione opposta, nella quale non era stato dato conto delle ragioni per le quali erano state disattese le deduzioni difensive del Pt_1
2.Con provvedimento del 29.10.2024 il giudice rigettava l'istanza di sospensione dell'efficacia esecutiva del provvedimento opposto inaudita altera parte, non essendo stato allegato alcunchè in punto di periculum. Fissava per la comparizione delle parti l'udienza del 18.12.2024, ordinando a parte resistente di depositare in cancelleria, dieci giorni prima dell'udienza fissata, copia del rapporto con gli atti relativi all'accertamento, nonché alla contestazione o notificazione della violazione.
Il pur avendo ricevuto la rituale notifica da parte della Cancelleria a norma del d. l. 179/2012, CP_1
non provvedeva al deposito.
All'udienza del 18.12.2024 il giudice, verificata la regolarità delle notificazioni e rilevata la mancata costituzione di parte resistente, dichiarava la contumacia del . Controparte_1
All'odierna udienza, parte ricorrente ha discusso la causa come da verbale che precede.
3. Sussiste la competenza di questo Tribunale, trattandosi di opposizione ad ordinanza-ingiunzione relativa ad illecito amministrativo concernente la tutela della fauna (art. 6, comma 4, lett. c) d. lgs. n.
150/2011).
4. L'illecito amministrativo in esame concerne l'affidamento, da parte del del cavallo di sua Pt_1
proprietà a trasportatore sprovvisto di autorizzazione rilasciata ai sensi degli artt. 10 e 11 del
Regolamento.
L'opposizione è fondata e deve pertanto essere accolta.
Il Regolamento CE 1/2005 sulla protezione degli animali durante il trasporto e le operazioni correlate
3
– la cui violazione è sanzionata dalle disposizioni del d. lgs. n. 151/2007 - stabilisce in effetti che il trasporto deve essere effettuato da trasportatore munito di autorizzazione ai sensi degli artt. 10 e
11(per i lunghi viaggi).
Lo stesso Regolamento, nell'indicare il proprio ambito di applicazione stabilisce, tra l'altro, al comma
5 dell'art. 1 che “Il presente regolamento non si applica al trasporto di animali che non sia in relazione con
un'attività economica e al trasporto di animali direttamente verso cliniche o gabinetti veterinari, o in
provenienza dagli stessi, in base al parere di un veterinario”.
Il Ministero della Salute ha distinto fra il trasporto di cavalli da corsa da parte di una scuderia professionale, da considerarsi effettuato per finalità economiche, ed il trasporto di cavalli per finalità
culturali, ludiche, sportive e comunque non economiche (peraltro in conformità con il Considerato n.
21 del Regolamento).
Al riguardo il ricorrente ha infatti prodotto la nota prot. DGSA n. 1014 del 6.02.2008 del Ministero
della Salute(doc. 7) e la successiva nota prot. DGSA n. 6512 del 7.04.2008 del Ministero della Salute
(doc. 8), secondo la quale: «è diverso invece il caso, già ricordato nella nota prot. DGSA n. 1014 del 6 febbraio
scorso, del trasporto di equidi per finalità culturali, ludiche, sportive e simili poiché, trattandosi di trasporti
effettuati al di fuori di qualunque regime commerciale, non rientra nel campo di applicazione del regolamento
1/2005. L'utilizzo culturale, ludico, sportivo o comunque ricreativo del cavallo si svolge solitamente in ambito
familiare o di gruppo amicale e in molte circostanze il mezzo di trasporto o i cavalli vengono affidati o prestati a
terzi senza alcuna connotazione commerciale. Si ritiene pertanto utile e opportuno precisare che il trasporto di
equidi al di fuori dei regimi previsti per l'autotrasporto di merci, indipendentemente dal fatto che avvengano in
conto proprio o in conto terzi, quindi indipendentemente dalla proprietà del mezzo di trasporto o delle cose
(equidi) trasportate, non rientra nel campo di applicazione del regolamento in oggetto» (cfr. doc. 8).
Conferma di detta interpretazione è stata fornita nella Circolare Interministeriale del 6.12.2018, pag. 4,
art.
3. NORMATIVA BENESSERE ANIMALI: «Come meglio precisato dal Ministero della Salute con la
circolare DGSA 000104-P del 6.02.08 il trasporto di cavalli effettuato […], per finalità culturali, ludiche,
sportive e simili, concretizzandosi in trasporti estranei ad un'attività economica, si ritiene possa porsi “fuori”
dal campo di applicazione della normativa in materia di protezione degli animali durante il trasporto e le
operazioni correlate, ai sensi dell'art. 1, comma 5 del Regolamento (CE), n.
1. Fermo restando ogni altro mezzo
di prova, l'esibizione al momento del controllo della certificazione della finalità sportiva, o comunque non
lucrativa, sottostante al trasporto, […], consente dunque di escludere (in modo immediato e certo), l'applicazione
4 delle norme in materia di tutela del benessere degli animali». (doc. 9).
Da tale interpretazione, tanto più che risulta favorevole per il cittadino (siccome volta a circoscrivere l'area dell'illecito), non vi è ragione di discostarsi.
Nel caso in esame, risulta documentalmente provato che il trasporto era legato alla partecipazione del cavallo alla manifestazione sportiva svoltasi negli impianti dell'Arezzo Equestrian Centre (FINALE
CIRCUITO Periodo di svolgimento dal 24/08/2022 al Persona_2
28/08/2022); cfr. modello 4 Dichiarazione di provenienza e di destinazione degli animali della specie equina
esibito durante il controllo nonché classifiche del concorso prodotte in giudizio dal ricorrente (doc. 6).
Né l'amministrazione, rimasta contumace, ha offerto alcun elemento dal quale desumere che il trasporto avesse finalità economica, eventualmente anche in via indiretta.
Neppure risulta possibile desumere dagli atti che si trattasse di attività di autotrasporto di merci, per come disciplinata dalla relativa normativa (l. 298/1974).
Il trasporto, dunque, si poneva al di fuori dell'ambito di applicazione del citato Regolamento europeo.
Consegue a quanto precede l'illegittimità dell'ordinanza-ingiunzione opposta, che deve pertanto essere annullata.
5. Non sussiste alcuna valida ragione di compensazione delle spese di lite, dal momento che il ricorrente aveva già compiutamente esposto le proprie deduzioni in sede amministrativa e il
[...]
le aveva disattese, peraltro con una motivazione apparente (“Viste le memorie difensive CP_1
inviate dal trasgressore, acquisite al protocollo numero 23431 del 7.11.2022 di questo Ente, dando atto che le
stesse, pur prive di una loro logicità argomentativa in tema di qualificazione del fatto, non consentono di
superare la valutazione e l'inquadramento effettuato dall'organo accertatore”).
A ciò si aggiunga che il non ha neppure ottemperato all'ordine giudiziale di deposito della CP_1
documentazione.
Le spese seguono allora la soccombenza del e sono liquidate in misura pari ai Controparte_1
medi tabellari previsti in relazione allo scaglione per valore di riferimento (€ 1.001 a € 5.200) escluso il compenso per la fase istruttoria, che non si è svolta.
P.Q.M.
Il Tribunale di Arezzo, in composizione monocratica, ogni contraria istanza, eccezione e deduzione
5 disattesa o assorbita, definitivamente pronunciando:
- annulla l'ordinanza ingiunzione n. 4 del 30.09.2024 emessa dal;
Controparte_1
- condanna il al pagamento delle spese di lite nei confronti del Controparte_1
ricorrente, che liquida € 125,00 per anticipazioni ed in € 1.701,00, per compensi professionali, oltre spese generali al 15%, IVA e CPA come per legge.
Giorni quindici per il deposito della motivazione.
Così deciso in Arezzo, in data 18 dicembre 2024
Il Giudice
Andrea Turturro
1 REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE ORDINARIO DI AREZZO
SEZIONE CIVILE
Il Tribunale di Arezzo, in composizione monocratica in persona del Giudice Andrea Turturro, ha emesso la seguente
SENTENZA
nel giudizio iscritto al numero 2224/2024
PROMOSSO DA
(C.F. ), rappresentato e difeso dall' Avv. Andrea Parte_1 C.F._1
Scianaro
RICORRENTE
CONTRO
(C.F. ), in persona del Sindaco pro tempore Controparte_1 P.IVA_1
RESISTENTE CONTUMACE
-
Oggetto: opposizione ad ordinanza-ingiunzione
Conclusioni
Parte ricorrente opponente: “ In via principale: - di annullare l'ordinanza ingiunzione n. 4 del 30.09.2024
messa dal e notificata al sig. il giorno 1.10.2024 (cfr. doc. 2) ed emessa Controparte_1 Parte_1
a seguito del verbale n. 51/2022 dei Carabinieri del corpo Forestale “Toscana” del 24.09.2022 per l'asserita
infrazione del 28.08.2022 (cfr. doc. 3), per le ragioni di fatto e di diritto di cui in narrativa e, ove occorra,
annullare il predetto verbale. In ogni caso con vittoria di spese e compensi professionali per il presente giudizio e
per gli scritti difensivi in autotutela”.
Concisa esposizione delle ragioni di fatto e di diritto della decisione
1. Con ricorso depositato il 28.10.2024, ha opposto l'ordinanza-ingiunzione di Parte_1
pagamento n. 4 del 30.09.2024, notificata il giorno successivo, emessa dal Controparte_1
fondata sul verbale di contestazione n. 51/2022 emesso dai Carabinieri Forestale “Toscana” Sez. di del 24.09.2022 per violazione dell'art. 3, comma 1 del D. Lgs. n. 151/2007, per aver affidato CP_1
2 il cavallo (Favola Blue del Tavollo) a trasportatore privo di autorizzazione. L'importo ingiunto è pari ad euro 2.000.
Nel proprio atto di opposizione, il ha in estrema sintesi dedotto: Pt_1
- che il trasporto eseguito dal. con il veicolo intestato a sua moglie, Pt_2 Parte_3
(amici di vecchia data del ricorrente), è un trasporto di cortesia ed a titolo gratuito svolto per finalità
sportive non in relazione con attività economiche, come tale sottratto al campo di applicazione del
Reg. CE 1/2005 e quindi, del connesso (e dipendente) sistema sanzionatorio nazionale di cui al d.lgs.
151/2007; ed infatti il cavallo trasportato era correlato alla partecipazione del cavallo ad una manifestazione sportiva (FINALE CIRCUITO Periodo di Persona_1
svolgimento dal 24/08/2022 al 28/08/2022);
- la carenza di motivazione della ordinanza-ingiunzione opposta, nella quale non era stato dato conto delle ragioni per le quali erano state disattese le deduzioni difensive del Pt_1
2.Con provvedimento del 29.10.2024 il giudice rigettava l'istanza di sospensione dell'efficacia esecutiva del provvedimento opposto inaudita altera parte, non essendo stato allegato alcunchè in punto di periculum. Fissava per la comparizione delle parti l'udienza del 18.12.2024, ordinando a parte resistente di depositare in cancelleria, dieci giorni prima dell'udienza fissata, copia del rapporto con gli atti relativi all'accertamento, nonché alla contestazione o notificazione della violazione.
Il pur avendo ricevuto la rituale notifica da parte della Cancelleria a norma del d. l. 179/2012, CP_1
non provvedeva al deposito.
All'udienza del 18.12.2024 il giudice, verificata la regolarità delle notificazioni e rilevata la mancata costituzione di parte resistente, dichiarava la contumacia del . Controparte_1
All'odierna udienza, parte ricorrente ha discusso la causa come da verbale che precede.
3. Sussiste la competenza di questo Tribunale, trattandosi di opposizione ad ordinanza-ingiunzione relativa ad illecito amministrativo concernente la tutela della fauna (art. 6, comma 4, lett. c) d. lgs. n.
150/2011).
4. L'illecito amministrativo in esame concerne l'affidamento, da parte del del cavallo di sua Pt_1
proprietà a trasportatore sprovvisto di autorizzazione rilasciata ai sensi degli artt. 10 e 11 del
Regolamento.
L'opposizione è fondata e deve pertanto essere accolta.
Il Regolamento CE 1/2005 sulla protezione degli animali durante il trasporto e le operazioni correlate
3
– la cui violazione è sanzionata dalle disposizioni del d. lgs. n. 151/2007 - stabilisce in effetti che il trasporto deve essere effettuato da trasportatore munito di autorizzazione ai sensi degli artt. 10 e
11(per i lunghi viaggi).
Lo stesso Regolamento, nell'indicare il proprio ambito di applicazione stabilisce, tra l'altro, al comma
5 dell'art. 1 che “Il presente regolamento non si applica al trasporto di animali che non sia in relazione con
un'attività economica e al trasporto di animali direttamente verso cliniche o gabinetti veterinari, o in
provenienza dagli stessi, in base al parere di un veterinario”.
Il Ministero della Salute ha distinto fra il trasporto di cavalli da corsa da parte di una scuderia professionale, da considerarsi effettuato per finalità economiche, ed il trasporto di cavalli per finalità
culturali, ludiche, sportive e comunque non economiche (peraltro in conformità con il Considerato n.
21 del Regolamento).
Al riguardo il ricorrente ha infatti prodotto la nota prot. DGSA n. 1014 del 6.02.2008 del Ministero
della Salute(doc. 7) e la successiva nota prot. DGSA n. 6512 del 7.04.2008 del Ministero della Salute
(doc. 8), secondo la quale: «è diverso invece il caso, già ricordato nella nota prot. DGSA n. 1014 del 6 febbraio
scorso, del trasporto di equidi per finalità culturali, ludiche, sportive e simili poiché, trattandosi di trasporti
effettuati al di fuori di qualunque regime commerciale, non rientra nel campo di applicazione del regolamento
1/2005. L'utilizzo culturale, ludico, sportivo o comunque ricreativo del cavallo si svolge solitamente in ambito
familiare o di gruppo amicale e in molte circostanze il mezzo di trasporto o i cavalli vengono affidati o prestati a
terzi senza alcuna connotazione commerciale. Si ritiene pertanto utile e opportuno precisare che il trasporto di
equidi al di fuori dei regimi previsti per l'autotrasporto di merci, indipendentemente dal fatto che avvengano in
conto proprio o in conto terzi, quindi indipendentemente dalla proprietà del mezzo di trasporto o delle cose
(equidi) trasportate, non rientra nel campo di applicazione del regolamento in oggetto» (cfr. doc. 8).
Conferma di detta interpretazione è stata fornita nella Circolare Interministeriale del 6.12.2018, pag. 4,
art.
3. NORMATIVA BENESSERE ANIMALI: «Come meglio precisato dal Ministero della Salute con la
circolare DGSA 000104-P del 6.02.08 il trasporto di cavalli effettuato […], per finalità culturali, ludiche,
sportive e simili, concretizzandosi in trasporti estranei ad un'attività economica, si ritiene possa porsi “fuori”
dal campo di applicazione della normativa in materia di protezione degli animali durante il trasporto e le
operazioni correlate, ai sensi dell'art. 1, comma 5 del Regolamento (CE), n.
1. Fermo restando ogni altro mezzo
di prova, l'esibizione al momento del controllo della certificazione della finalità sportiva, o comunque non
lucrativa, sottostante al trasporto, […], consente dunque di escludere (in modo immediato e certo), l'applicazione
4 delle norme in materia di tutela del benessere degli animali». (doc. 9).
Da tale interpretazione, tanto più che risulta favorevole per il cittadino (siccome volta a circoscrivere l'area dell'illecito), non vi è ragione di discostarsi.
Nel caso in esame, risulta documentalmente provato che il trasporto era legato alla partecipazione del cavallo alla manifestazione sportiva svoltasi negli impianti dell'Arezzo Equestrian Centre (FINALE
CIRCUITO Periodo di svolgimento dal 24/08/2022 al Persona_2
28/08/2022); cfr. modello 4 Dichiarazione di provenienza e di destinazione degli animali della specie equina
esibito durante il controllo nonché classifiche del concorso prodotte in giudizio dal ricorrente (doc. 6).
Né l'amministrazione, rimasta contumace, ha offerto alcun elemento dal quale desumere che il trasporto avesse finalità economica, eventualmente anche in via indiretta.
Neppure risulta possibile desumere dagli atti che si trattasse di attività di autotrasporto di merci, per come disciplinata dalla relativa normativa (l. 298/1974).
Il trasporto, dunque, si poneva al di fuori dell'ambito di applicazione del citato Regolamento europeo.
Consegue a quanto precede l'illegittimità dell'ordinanza-ingiunzione opposta, che deve pertanto essere annullata.
5. Non sussiste alcuna valida ragione di compensazione delle spese di lite, dal momento che il ricorrente aveva già compiutamente esposto le proprie deduzioni in sede amministrativa e il
[...]
le aveva disattese, peraltro con una motivazione apparente (“Viste le memorie difensive CP_1
inviate dal trasgressore, acquisite al protocollo numero 23431 del 7.11.2022 di questo Ente, dando atto che le
stesse, pur prive di una loro logicità argomentativa in tema di qualificazione del fatto, non consentono di
superare la valutazione e l'inquadramento effettuato dall'organo accertatore”).
A ciò si aggiunga che il non ha neppure ottemperato all'ordine giudiziale di deposito della CP_1
documentazione.
Le spese seguono allora la soccombenza del e sono liquidate in misura pari ai Controparte_1
medi tabellari previsti in relazione allo scaglione per valore di riferimento (€ 1.001 a € 5.200) escluso il compenso per la fase istruttoria, che non si è svolta.
P.Q.M.
Il Tribunale di Arezzo, in composizione monocratica, ogni contraria istanza, eccezione e deduzione
5 disattesa o assorbita, definitivamente pronunciando:
- annulla l'ordinanza ingiunzione n. 4 del 30.09.2024 emessa dal;
Controparte_1
- condanna il al pagamento delle spese di lite nei confronti del Controparte_1
ricorrente, che liquida € 125,00 per anticipazioni ed in € 1.701,00, per compensi professionali, oltre spese generali al 15%, IVA e CPA come per legge.
Giorni quindici per il deposito della motivazione.
Così deciso in Arezzo, in data 18 dicembre 2024
Il Giudice
Andrea Turturro