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Sentenza 18 settembre 2025
Sentenza 18 settembre 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Brindisi, sentenza 18/09/2025, n. 1116 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Brindisi |
| Numero : | 1116 |
| Data del deposito : | 18 settembre 2025 |
Testo completo
TRIBUNALE DI BRINDISI
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
Il Tribunale di Brindisi, in composizione monocratica, in persona della Dott.ssa Maria
Forastiere, in funzione di giudice del lavoro, ha pronunciato, con motivazione contestuale, la seguente
SENTENZA
nella causa discussa all' udienza del 18.9.2025, promossa da:
Parte_1 rappresentato e difeso, con mandato in atti, dall'Avv. S. De Blasi
Ricorrente
CONTRO
,rappresentato e difeso dall'Avv. G. Zamboni CP_1
Resistente
OGGETTO: Giudizio ex art. 445-bis, comma 6, c.p.c.
FATTO E DIRITTO
Con ricorso proposto ai sensi dell'art. 445-bis comma 6 c.p.c., depositato in data 14.10.2024, il ricorrente di cui in epigrafe ha chiesto che, previo rinnovo della CTU, fosse accertata la sussistenza del requisito sanitario utile per il riconoscimento della pensione di inabilità civile o, in subordine, all' assegno mensile di invalidità civile, contestando le conclusioni rassegnate dal consulente tecnico in fase di accertamento tecnico preventivo, già introdotto ai sensi dell'art. 445-bis c.p.c.
L'CP_1, costituitosi in giudizio, ha contestato gli avversi assunti e ha chiesto il rigetto del ricorso.
All'odierna udienza la causa è stata decisa sulla scorta delle conclusioni rassegnate dalle parti in conformità ai propri scritti difensivi.
*
Tali risultando le richieste delle parti, il ricorso è fondato per le ragioni di seguito esposte.
Nella presente fase processuale, tenuto conto delle contestazioni formulate nell'atto introduttivo del giudizio, è stato disposto il rinnovo della CTU.
L'ausiliare nominato, dott. Per_1 ha diagnosticato a carico dell'istante 'Disturbo delirante paronoide cronico, esordito nel gennaio 1990, con costanti accessi presso strutture psichiatriche pubbliche e private soprattutto a decorrere dall'agosto 2021, in trattamento continuo con farmaci antipsicotici e con farmaci allucinolitici. Disturbo depressivo maggiore cronico con rituro socio-relazionale, in trattamento con farmaci antidepressivi e con farmaci ansiolitici. Note di plausibile lomboartrosi e poliartrosi a limitato impatto funzionale” e ha ritenuto che siffatto quadro patologico renda il ricorrente invalido nella misura del 78% dalla data della domanda amministrativa "in quanto tutte le menomazioni attualmente riscontrate erano già presenti in tutta la loro gravità; si sottolinea che il signor Parte_1 esegue sin dall'agosto 2021 (epoca antecedente la domanda amministrativa) controlli psichiatrici mensili ed è contestualmente in trattamento continuo con farmaci antipsicotici, allucinolitici, antidepressivi ed ansiolitici che hanno consentito solo un parziale miglioramento dei sintomi psichiatrici".
Ebbene, ritiene il giudicante che non sussistano ragioni per discostarsi dalle conclusioni rassegnate dal ctu, essendo le stesse supportate da una rigorosa e completa analisi della documentazione sanitaria in atti e dall'esame obiettivo del periziando, anche in considerazione del parere concorde espresso dal ctp dell' CP_1 e dei rilievi formulati dal ctu – privi di vizi metodologici e coerenti con la certificazione medica prodotta in ordine alla decorrenza del beneficio.
Il ricorso va pertanto accolto.
La regolamentazione delle spese - liquidate tenuto conto della decorrenza dell'accertato requisito sanitario (risalente alla data della domanda) - segue il principio della soccombenza.
P.Q.M.
Definitivamente pronunciando sul ricorso proposto da Parte_1 nei confronti dell' CP_1, così provvede: accerta e dichiara che il ricorrente è affetto da patologie di entità tale da determinare uno stato di invalidità pari al 78% dalla data della domanda, come da CTU depositata in data 21.7.2025; condanna CP_1 al pagamento delle spese di lite che liquida in € 2.600,00 per compensi, oltre accessori di legge, con distrazione in favore del procuratore costituito del ricorrente per dichiarato anticipo.
Pone definitivamente a carico dell' CP_1 le spese di CTU, già liquidate con separati decreti.
Brindisi, 18.9.2025
IL GIUDICE DEL LAVORO
Dott.ssa Maria Forastiere
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
Il Tribunale di Brindisi, in composizione monocratica, in persona della Dott.ssa Maria
Forastiere, in funzione di giudice del lavoro, ha pronunciato, con motivazione contestuale, la seguente
SENTENZA
nella causa discussa all' udienza del 18.9.2025, promossa da:
Parte_1 rappresentato e difeso, con mandato in atti, dall'Avv. S. De Blasi
Ricorrente
CONTRO
,rappresentato e difeso dall'Avv. G. Zamboni CP_1
Resistente
OGGETTO: Giudizio ex art. 445-bis, comma 6, c.p.c.
FATTO E DIRITTO
Con ricorso proposto ai sensi dell'art. 445-bis comma 6 c.p.c., depositato in data 14.10.2024, il ricorrente di cui in epigrafe ha chiesto che, previo rinnovo della CTU, fosse accertata la sussistenza del requisito sanitario utile per il riconoscimento della pensione di inabilità civile o, in subordine, all' assegno mensile di invalidità civile, contestando le conclusioni rassegnate dal consulente tecnico in fase di accertamento tecnico preventivo, già introdotto ai sensi dell'art. 445-bis c.p.c.
L'CP_1, costituitosi in giudizio, ha contestato gli avversi assunti e ha chiesto il rigetto del ricorso.
All'odierna udienza la causa è stata decisa sulla scorta delle conclusioni rassegnate dalle parti in conformità ai propri scritti difensivi.
*
Tali risultando le richieste delle parti, il ricorso è fondato per le ragioni di seguito esposte.
Nella presente fase processuale, tenuto conto delle contestazioni formulate nell'atto introduttivo del giudizio, è stato disposto il rinnovo della CTU.
L'ausiliare nominato, dott. Per_1 ha diagnosticato a carico dell'istante 'Disturbo delirante paronoide cronico, esordito nel gennaio 1990, con costanti accessi presso strutture psichiatriche pubbliche e private soprattutto a decorrere dall'agosto 2021, in trattamento continuo con farmaci antipsicotici e con farmaci allucinolitici. Disturbo depressivo maggiore cronico con rituro socio-relazionale, in trattamento con farmaci antidepressivi e con farmaci ansiolitici. Note di plausibile lomboartrosi e poliartrosi a limitato impatto funzionale” e ha ritenuto che siffatto quadro patologico renda il ricorrente invalido nella misura del 78% dalla data della domanda amministrativa "in quanto tutte le menomazioni attualmente riscontrate erano già presenti in tutta la loro gravità; si sottolinea che il signor Parte_1 esegue sin dall'agosto 2021 (epoca antecedente la domanda amministrativa) controlli psichiatrici mensili ed è contestualmente in trattamento continuo con farmaci antipsicotici, allucinolitici, antidepressivi ed ansiolitici che hanno consentito solo un parziale miglioramento dei sintomi psichiatrici".
Ebbene, ritiene il giudicante che non sussistano ragioni per discostarsi dalle conclusioni rassegnate dal ctu, essendo le stesse supportate da una rigorosa e completa analisi della documentazione sanitaria in atti e dall'esame obiettivo del periziando, anche in considerazione del parere concorde espresso dal ctp dell' CP_1 e dei rilievi formulati dal ctu – privi di vizi metodologici e coerenti con la certificazione medica prodotta in ordine alla decorrenza del beneficio.
Il ricorso va pertanto accolto.
La regolamentazione delle spese - liquidate tenuto conto della decorrenza dell'accertato requisito sanitario (risalente alla data della domanda) - segue il principio della soccombenza.
P.Q.M.
Definitivamente pronunciando sul ricorso proposto da Parte_1 nei confronti dell' CP_1, così provvede: accerta e dichiara che il ricorrente è affetto da patologie di entità tale da determinare uno stato di invalidità pari al 78% dalla data della domanda, come da CTU depositata in data 21.7.2025; condanna CP_1 al pagamento delle spese di lite che liquida in € 2.600,00 per compensi, oltre accessori di legge, con distrazione in favore del procuratore costituito del ricorrente per dichiarato anticipo.
Pone definitivamente a carico dell' CP_1 le spese di CTU, già liquidate con separati decreti.
Brindisi, 18.9.2025
IL GIUDICE DEL LAVORO
Dott.ssa Maria Forastiere