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Sentenza 2 luglio 2025
Sentenza 2 luglio 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Bologna, sentenza 02/07/2025, n. 1702 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Bologna |
| Numero : | 1702 |
| Data del deposito : | 2 luglio 2025 |
Testo completo
REPUBBLICA ITALIANA IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
Il Tribunale di Bologna
- sezione prima civile - nelle persone dei magistrati: dott. Stefano Giusberti Presidente rel., dott.ssa Francesca Neri Giudice, dott.ssa Alessia Zucconi Giudice onorario, ha pronunciato la seguente
SENTENZA nella causa civile iscritta al n. 2100/2023 r.g., promossa da
, nata a [...] il [...] Parte_1
(c.f. ), rappresentata e difesa dall'avv. C.F._1
Daniela Salardi del Foro di Bologna ed elettivamente domiciliata presso lo studio del difensore - ricorrente contro
, nato a [...] il [...] Controparte_1
(c.f. ), rappresentato e difeso dagli avv. C.F._2
Emilio Paolo Rogari e Davide Giacomo Brambilla del Foro di
Bologna ed elettivamente domiciliato presso lo studio del primo
- resistente e con l'intervento del
1 Pubblico Ministero - intervenuto avente ad oggetto: “separazione giudiziale”.
Conclusioni della ricorrente:
“precisa le conclusioni come da ricorso introduttivo”.
Conclusioni del resistente:
“precisa le conclusioni come da comparsa di costituzione del 9 novembre 2023, ribadendo di nulla opporre alle domande avversarie”.
Conclusioni del Pubblico Ministero:
“Visto”.
Ragioni di fatto e di diritto della decisione.
Con ricorso depositato il 14 febbraio 2023, Parte_1
esponeva che in data 26 giugno 2014 aveva contratto
[...]
matrimonio civile a Bologna con e che dalla loro Controparte_1
unione non erano nati figli, ma che da una precedente relazione sentimentale la ricorrente aveva avuto una figlia, , Persona_1
nata in [...] il [...]. affermava Parte_1
di avere appreso il 27 dicembre 2022 che la figlia subiva Per_1
violenze sessuali ad opera del marito ormai da anni, senza avere il coraggio di denunciarle, e di avere sporto immediata denuncia contro il marito, che veniva arrestato e condotto presso la Casa circondariale di Bologna.
La ricorrente chiedeva dunque l'accoglimento delle seguenti conclusioni: “Voglia il Tribunale adito, in via provvisoria ed urgente e quindi anche in via definitiva: -
2 dichiarare la separazione personale dei coniugi autorizzare gli stessi a vivere separatamente;
- addebitare la responsabilità della separazione al IG. per le reiterate violazioni Controparte_1
degli obblighi che discendono dal matrimonio e per le modalità ed il contesto in cui sono state perpetrate;
- porre a carico del IG.
, a titolo di contributo al mantenimento della Controparte_1
IG.ra , un assegno mensile da corrispondere Parte_1
alla ricorrente dell'importo di almeno € 300,00 a decorrere dal 10 di ogni mese con rivalutazione ISTAT annuale, o quello maggiore o minore che dovesse risultare maggiormente conforme nel corso del giudizio. Con vittoria di compensi e spese, oltre accessori di legge”.
All'udienza del 27 giugno 2023, il Presidente delegato sentiva la ricorrente e dava atto dell'impossibilità di procedere al tentativo di conciliazione, stante l'assenza del convenuto.
Con ordinanza resa il 28 giugno 2023, il Presidente delegato emetteva inoltre i provvedimenti temporanei ed urgenti e fissava l'udienza di comparizione dinanzi al Giudice istruttore, con l'assegnazione del termine per il deposito da parte della ricorrente di memoria integrativa avente il contenuto dell'art. 163, co. 3, n. 2), 3), 4) 5) e 6), c.p.c. ed i termine per il resistente per la costituzione in giudizio ai sensi degli artt. 166 e 167, co. 1
e 2, c.p.c. nonché per la proposizione delle eccezioni processuali e di merito non rilevabili d'ufficio, con avvertimento al convenuto che la costituzione oltre il termine avrebbe implicato
3 le decadenze di cui all'art. 167 c.p.c. e che oltre il termine stesso non sarebbe stato più possibile proporre le eccezioni processuali e di merito non rilevabili d'ufficio.
Con comparsa depositata il 9 novembre 2023, si costituiva in giudizio , “nulla opponendo” “agli adottanti Controparte_1
provvedimenti in merito alla separazione personale” dei coniugi.
Con sentenza n. 2446 del 17 novembre 2023, il Tribunale, non definendo il giudizio, pronunciava la separazione personale dei coniugi e provvedeva per l'ulteriore istruzione della causa con separata ordinanza, con la quale assegnava alle parti i termini di cui all'art. 183, co. 6, c.p.c.
Depositate le memorie autorizzate e dei documenti, veniva fissata l'udienza conclusiva, alla quale la ricorrente e il resistente precisavano le conclusioni, così come sopra riportate, e venivano assegnati termini ridotti, ex art. 190, co. 2, c.p.c., per il deposito delle comparse conclusionali e delle memorie di replica.
La domanda di addebito della separazione formulata da
è fondata e va pertanto accolta. Parte_1
Come ricordato dalla ricorrente, “grava sulla parte che richieda l'addebito della separazione l'onere di provare la relativa condotta e la sua efficacia causale nel rendere intollerabile la prosecuzione della convivenza, mentre è onere di chi eccepisce l'inefficacia dei fatti posti a fondamento della domanda nella determinazione dell'intollerabilità della convivenza provare le circostanze su cui l'eccezione si fonda, vale a dire l'anteriorità
4 della crisi matrimoniale (Cass. 14 febbraio 2012, n. 2059; Cass.
19/02/2018 n. 3923 Cass. 08/06/2023 n. 16169 del 2023)” (così in motivazione Cass., sez. I, ord. 18 dicembre 2023, n. 35296).
ha allegato e documentalmente provato Parte_1
che la causa della separazione è riconducibile al comportamento penalmente rilevante del marito, in violazione dei doveri nascenti dal matrimonio, per il quale è stato condannato Controparte_1
dal Tribunale di Bologna con sentenza n. 600/2024 del 4 aprile
2024 ad anni sei e mesi otto di reclusione per i reati a lui ascritti ex artt. 600 ter, co. 1, n. 1, 600 sexies, co. 2, 572, co. 2, 609 bis, co. 1 e 2, n. 1, e 609 ter, ult. co., c.p., ai danni della figlia minorenne della ricorrente (v. il documento n. 41 della ricorrente, depositato oltre la scadenza dei termini di cui all'art. 186, co. 6,
c.p.c., in quanto di formazione successiva).
Il convenuto peraltro nulla ha eccepito, nei propri atti e a verbale, sulla ricostruzione dei fatti fornita dalla moglie e risultante dai documenti prodotti dalla ricorrente (v. anche i documenti n. 4, 5, 6 7, 8 e 9) e sulla richiesta di addebito, non contestando quindi che la causa della rottura dell'unione matrimoniale fu proprio la sua grave condotta per la quale è stato penalmente condannato.
Da quanto premesso consegue dunque che deve essere dichiarato che la separazione personale dei coniugi, già pronunciata con la menzionata sentenza parziale n. 2446 del 17 novembre 2023, è addebitabile al marito.
5 Quanto alla domanda di di assegnazione Parte_1
di un contributo economico al suo mantenimento da parte del convenuto, si osserva che fin dal ricorso introduttivo, ed in seguito nelle memorie depositate ai sensi dell'art. 183, co. 6,
c.p.c., la ricorrente ha affermato che le entrate economiche del nucleo familiare erano costituite principalmente dal reddito lavorativo del , avendo sempre la ricorrente svolto CP_1
lavori precari e poco remunerativi come badante. Tale assunto - che trova conferma nei documenti prodotti dalla ricorrente con il ricorso introduttivo (v. i documenti n. 10-18), con la memoria integrativa ex art. 709, co. 3, c.p.c. e con le memorie ex art. 183, co. 6, c.p.c., dai quali risulta una sproporzione fra i redditi dei coniugi - non è mai stato contestato dal convenuto e può dunque ritenersi provato.
Secondo la giurisprudenza, “il diritto al mantenimento a favore del coniuge separato trova il suo fondamento nella permanenza del vincolo coniugale e nel dovere di assicurare continuità all'assistenza materiale già realizzatasi, in precedenza, tra i coniugi” (così in motivazione Cass., sez. I, sent. 8 aprile
2025, n. 9207).
Il dovere del coniuge di assicurare continuità all'assistenza materiale realizzata durante il matrimonio non viene meno per effetto della detenzione carceraria dell'obbligato, in quanto, per costante giurisprudenza, la detenzione non è considerata una causa di forza maggiore giustificativa dell'inadempimento,
6 dovendosi ritenere che la responsabilità per l'omessa prestazione non sia esclusa dall'indisponibilità dei mezzi necessari, quando questa sia dovuta, anche parzialmente, a colpa dell'obbligato, ma può rilevare ai fini della verifica della sussistenza dell'elemento soggettivo del reato (v. Cass., sez. VI, ord. 1° marzo 2022, n.
13144 e più di recente Cass., sez. I, 8 maggio 2024, n. 12478).
Il convenuto non è peraltro detenuto presso un carcere, ma
è agli arresti presso un alloggio messogli a disposizione dal compagno della sorella (v. pag. 2 della memoria depositata il 19 dicembre 2023) e tale condizione, come rilevato dalla ricorrente, tenuto conto anche dell'età di , non appare Controparte_1
impeditiva rispetto al reperimento di idonea attività lavorativa.
Tenuto conto degli elementi sopra riportati e considerato altresì che lo stesso convenuto, che nella memoria depositata il
19 dicembre 2023 si era riservato di depositare ulteriore documentazione relativa alla propria situazione reddituale, economica e patrimoniale, non ha dato seguito a tale intento e all'udienza conclusiva ha espressamete concluso “ribadendo di nulla opporre alle domande avversarie”, ivi compresa quindi quella avente ad oggetto l'assegno di mantenimento richiesto dalla moglie, può trovare accoglimento la domanda proposta dalla ricorrente.
Va quindi posto a carico di , con Controparte_1
decorrenza dalla domanda, l'obbligo di versare alla ricorrente, a titolo di contributo al suo mantenimento, la somma di euro
7 300,00, entro il giorno 10 di ogni mese, rivalutabile annualmente secondo gli indici ISTAT.
Le spese processuali seguono la soccombenza e si liquidano in dispositivo, tenuto conto del valore indeterminabile della causa e dell'attività processuale svolta.
Poiché la ricorrente è stata inizialmene ammessa al patrocinio a spese dello Stato ed è stata disposta la revoca del beneficio dal 1° gennaio 2024 (v. il decreto emesso da questo
Tribunale il 17 giugno 2025), il convenuto deve essere condannato alla rifusione delle spese corrispondenti alle prime tre fasi (studio, introduttiva e istruttoria), così come liquidate in dispositivo, in favore dello Stato, ai sensi dell'art. 133 del d.P.R.
30 maggio 2002, n. 115. Quanto invece alle spese corrispondenti alla fase decisionale, successiva alla revoca dell'ammissione della ricorrente al patrocinio a spese dello Stato, il convenuto deve essere condannato alla rifusione di tali spese, anch'esse liquidate in dispositivo, in favore della controparte.
P. Q. M.
il Tribunale di Bologna, decidendo definitivamente, così provvede:
a) dichiara che la separazione personale fra i coniugi è addebitabile ad;
Controparte_1
b) con decorrenza dalla domanda, pone a carico del convenuto l'obbligo di versare alla ricorrente, a titolo di contributo al suo mantenimento, la somma di euro 300,00, da corrispondere entro
8 il giorno 10 di ogni mese ed annualmente rivalutabile secondo gli indici ISTAT;
c) condanna alla rifusione in favore dello Stato Controparte_1
delle spese processuali relative alle prime tre fasi, che liquida in complessivi euro 4.711,00 per compensi, oltre al rimborso delle spese forfettarie e agli accessori di legge;
d) condanna il convenuto alla rifusione in favore della ricorrente delle spese processuali relative alla fase decisionale, che liquida in euro 1.500,00 per compensi, oltre al rimborso delle spese forfettarie e agli accessori di legge.
Così deciso in Bologna, nella camera di consiglio della prima sezione civile del Tribunale, il 17 giugno 2025.
Il Presidente est.
Dott. Stefano Giusberti
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