CASS
Sentenza 24 aprile 2023
Sentenza 24 aprile 2023
Commentari • 0
Sul provvedimento
| Citazione : | Cass. civ., sez. V trib., sentenza 24/04/2023, n. 10885 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Corte di Cassazione |
| Numero : | 10885 |
| Data del deposito : | 24 aprile 2023 |
| Fonte ufficiale : |
Testo completo
SENTENZA sul ricorso iscritto al n. 11511/2016 R.G. proposto da: AGENZIA DELLE ENTRATE, in persona del Direttore pro tempore, con sede in 00145 Roma, Via Cristoforo Colombo, n. 426 C/D rappresentata e difesa dall’Avvocatura generale dello Stato, con domicilio legale in Roma, via dei Portoghesi, n. 12, presso l’Avvocatura generale dello Stato. – ricorrente – contro CO.EDIL COSTRUZIONI S.R.L., in persona del legale rappresentante pro tempore, rappresentata e difesa dagli avvocati VI AN e RA D’OS ed elettivamente domiciliata presso lo studio dell’avvocato Massimo Panzarani sito Roma, Piazza Cavour, n. 17. – controricorrente – e contro EQUITALIA NORD S.P.A., in persona del legale rappresentante pro tempore. – intimata – Risc. Coattiva/ Int. pag. IRES 2003, 2004 Civile Sent. Sez. 5 Num. 10885 Anno 2023 Presidente: CIRILLO ETTORE Relatore: DE ROSA MARIA LUISA Data pubblicazione: 24/04/2023 2 di 6 Avverso la sentenza della COMM. TRIB. REG. VENETO, n. 275/2016, depositata in data 18 febbraio 2016. Udita la relazione svolta nella pubblica udienza del 14 marzo 2023 ex art. 23, comma 8-bis, d.l. 28 ottobre 2020, n. 137, convertito dalla legge 18 dicembre 2020, n. 176, dal consigliere Maria Luisa De Rosa. Dato atto che il Sostituto Procuratore Generale ha concluso per l’inammissibilità del ricorso. FATTI DI CAUSA 1. A seguito di verifica fiscale, l’Agenzia delle Entrate – Ufficio di Treviso notificava alla società Co. Edil Costruzioni S.r.l., in data 29 novembre 2006, processo verbale di constatazione;
successivamente, l’Ufficio notificava alla stessa, in data 7 dicembre 2006, gli avvisi di accertamento n. 844030101123 e n. 844030101134, relativi agli anni d’imposta 2003 e 2004, mediante i quali si rideterminava l’IRES per l’anno d’imposta 2003 in € 62.861,00 e per l’anno 2004 in € 19.775,00, oltre sanzioni. In particolare, i recuperi derivavano dall’indebito utilizzo, da parte della contribuente, dei benefici fiscali previsti dalla c.d. Legge Tremonti bis, in ragione del fatto che gli investimenti da quest’ultima effettuati non erano conseguenza dei danni cagionati dagli eventi calamitosi del 2002 (aiuto di Stato C57/2003, art. 5 sexies del d.l. 24 dicembre 2002, n. 282, convertito, con modificazioni, dalla legge 21 febbraio 2003, n. 27). La contribuente definiva immediatamente il debito fiscale, ma nei soli limiti delle sanzioni irrogategli;
per l’effetto, rinunciava ad impugnare le restanti parti degli avvisi di accertamento che, pertanto, divenivano definitivi. In data 16 marzo 2012, la contribuente riceveva notifica della cartella di pagamento mediante cui l’Agente della riscossione sollecitava il pagamento delle restanti somme. 2. Avverso detta cartella di pagamento la contribuente proponeva ricorso dinanzi alla C.t.p. di Treviso;
si costituiva anche l’Agenzia 3 di 6 delle Entrate con controdeduzioni, sottolineando la piena legittimità del proprio operato e chiedendo il rigetto del ricorso. 3. La C.t.p. di Treviso, con sentenza n. 710/9/2014, accoglieva il ricorso della contribuente ed annullava l’atto impugnato compensando le spese di lite. 4. Avverso tale decisione proponeva appello l’ufficio dinanzi alla C.t.r. del Veneto;
si costituiva anche la contribuente con appello incidentale, chiedendo la riforma della sentenza impugnata per il solo capo relativo alla compensazione delle spese di lite. 5. Con sentenza n. 275/2016, depositata in data 18 febbraio 2016, la C.t.r. adita respingeva il gravame dell’ufficio, accogliendo invece il ricorso incidentale della contribuente. 6. Avverso la sentenza della C.t.r. del Veneto, l’Ufficio ha proposto ricorso per cassazione affidato a quattro motivi. La contribuente si è costituita con controricorso. Equitalia Nord s.p.a. è rimasta intimata. La causa è stata discussa nella pubblica udienza del 14 marzo 2023 per la quale la contribuente ha depositato memoria ex art. 378 cod. proc. civ. MOTIVI DELLA DECISIONE 1. Con il primo motivo di ricorso, così rubricato: «Violazione dell’art. 295 cod. proc. civ. e 39 del d.lgs. 31 dicembre 1992, n. 546, in relazione all’art. 360, primo comma, n. 4, cod. proc. civ.» l’Agenzia lamenta l’error in procedendo nella parte in cui, nella sentenza impugnata, la C.t.r. non ha sospeso il giudizio de quo ex art. 295 cod. proc. civ. non rilevando che la verifica della legittimità del recupero a tassazione operato dall’ufficio finanziario per le medesime annualità, mediante gli avvisi di accertamento, avesse carattere pregiudiziale rispetto a quello ad essa devoluto. 1.2. Con il secondo motivo di ricorso, così rubricato: «Violazione degli artt. 132, secondo comma, n. 4, 324 e 337 cod. proc. civ., 118 disp. att. cod. proc. civ., 36, secondo comma, n. 4 e 61 del 4 di 6 d.lgs. n. 546 del 1992, in relazione all’art. 360, primo comma, n. 4, cod. proc. civ.» l’Agenzia lamenta l’error in procedendo nella parte in cui, nella sentenza impugnata, la C.t.r. ha omesso di considerare la sussistenza dei requisiti necessari per la sospensione c.d. facoltativa di cui all’art. 337 cod. proc. civ. 1.3. Con il terzo motivo di ricorso, così rubricato: «Violazione e/o falsa applicazione degli artt. 2909 cod. civ., 24, quarto e quinto comma, della legge 25 gennaio 2006, n. 29, 2-quater del d.l. 30 settembre 1994, n. 564, convertito dalla legge 30 novembre 1994, n. 656, 2 del D.M. 11 febbraio 1997, n. 37, 21-octies e 21-novies della legge 7 agosto 1990, n. 241, in relazione all’art. 360, primo comma, n. 3, cod. proc. civ.» l’Agenzia lamenta l’error in iudicando nella parte in cui, nella sentenza impugnata, la C.t.r., una volta accertato il mancato adempimento da parte della società contribuente dell’obbligo dichiarativo di cui all’art. 24, secondo comma, della legge n. 29 del 2006, non ha valutato la legittimità degli atti di ingiunzione ai sensi del comma quinto bensì del precedente comma quarto della menzionata disposizione. 1.4. Con il quarto motivo di ricorso, così rubricato: «Omesso esame circa un fatto decisivo per il giudizio che è stato oggetto di discussione tra le parti in relazione all’art. 360, primo comma, n. 5, cod. proc. civ. (come modificato dall’art. 54 del d.l. 22 giugno 2012, n. 83)» l’Agenzia lamenta il difetto di motivazione nella parte in cui, nella sentenza impugnata, la C.t.r., dopo aver affermato l’alternatività e la non cumulabilità degli istituti disciplinati dai commi quarto e quinto dell’art. 24, della legge n. 29 del 2006, ha statuito che quando l’Amministrazione abbia già esercitato il potere di controllo ex art. 24, quarto comma, della legge n. 29 del 2006, non possa più richiedere l’adempimento dello stesso o di un identico debito fiscale. 2. Il ricorso è inammissibile per sopravvenuta carenza di interesse. 5 di 6 Risulta ex actis che l’ufficio di Treviso dell’Agenzia delle Entrate, non condividendo la dichiarazione di reddito agevolato per investimenti ex art.
5-sexies del d.l. n. 282 del 2002 operata dalla contribuente, rilevando che gli stessi non erano conseguenza degli eventi calamitosi verificatisi nell’anno 2002, aveva adottato un avviso di accertamento, notificato il 7 dicembre 2006, con il quale determinava un maggior reddito di impresa per l’anno 2003 oltre sanzioni ed interessi e la contribuente aveva immediatamente definito le sanzioni, ai sensi dell’art. 17 del d.lgs. 18 dicembre 1997, n. 472, mentre non impugnava gli avvisi;
pertanto, iscritti a ruolo gli importi non pagati, era notificata la relativa cartella di pagamento alla contribuente che prontamente la impugnava. La C.t.p. di Treviso accoglieva il ricorso ritenendo che l’ufficio era incorso nella decadenza del potere di accertamento e riscossione per decorrenza dei termini di iscrizione a ruolo di cui all’art. 25 del d.P.R. 29 settembre 1973, n. 602. La C.t.r veneta, adita dall’ufficio finanziario, decideva, invece, che trattandosi del recupero di aiuto di Stato, all’attività di riscossione in questione - trattandosi di aiuti di Stato con conseguente applicazione delle norme del diritto tributario comunitario – andava applicato il termine decennale prescrizionale. Proposto ricorso per cassazione dal contribuente, il relativo giudizio si è concluso con l’ordinanza n. 20173 del 22 giugno 2022 con la quale questa Corte ha respinto il ricorso del contribuente, rendendo perciò ormai incontrovertibile la pretesa dell’Ufficio fondata sulla cartella di pagamento. 2.1. Quindi, nella vicenda in esame, l’Ufficio si è procurato due titoli per recuperare dal contribuente le somme da quest’ultimo dovute a seguito dell’indebita fruizione del regime delle agevolazioni previste dall’art. 5 sexies del d.l. n. 282 del 2002, riguardo agli investimenti attuati nei comuni colpiti da eventi calamitosi e, essendosi concluso il contenzioso avverso la cartella di pagamento, residuava questo giudizio avente ad oggetto due atti di ingiunzione con i quali, per 6 di 6 gli stessi anni di imposta e per la stessa causale, ai sensi dell’art. 24, comma 5, della legge 25 gennaio 2006, n. 29, provvedeva al recupero dell’importo dell’agevolazione non spettante. Pertanto, la citata ordinanza n. 20173 del 2022 ha reso incontrovertibile la pretesa dell’Ufficio fondata sulla cartella di pagamento con la conseguenza che il presente ricorso – che, si ripete, riguarda gli atti di ingiunzione annullati dai giudici di merito - non risulta sorretto da alcun interesse, disponendo l’Ufficio del diverso e definitivo titolo per far valere la propria pretesa. 2.2. Costituisce principio pacifico quello secondo cui l'interesse all'impugnazione - inteso quale manifestazione del generale principio dell'interesse ad agire e la cui assenza è rilevabile anche d'ufficio in ogni stato e grado del processo - deve essere individuato in un interesse giuridicamente tutelabile, identificabile nella concreta utilità derivante dalla rimozione della pronuncia censurata, non essendo sufficiente l'esistenza di un mero interesse astratto ad una più corretta soluzione di una questione giuridica (Cass. 18/02/2020, n. 3991). 3. In conclusione, il ricorso va dichiarato inammissibile per sopravvenuta carenza di interesse. Le spese di detto giudizio vanno compensate essendo intervenuta una causa di inammissibilità sopravvenuta.
P.Q.M.
Dichiara l’inammissibilità sopravvenuta del ricorso. Spese compensate. Così deciso in Roma, nella pubblica udienza del 14 marzo 2023.
successivamente, l’Ufficio notificava alla stessa, in data 7 dicembre 2006, gli avvisi di accertamento n. 844030101123 e n. 844030101134, relativi agli anni d’imposta 2003 e 2004, mediante i quali si rideterminava l’IRES per l’anno d’imposta 2003 in € 62.861,00 e per l’anno 2004 in € 19.775,00, oltre sanzioni. In particolare, i recuperi derivavano dall’indebito utilizzo, da parte della contribuente, dei benefici fiscali previsti dalla c.d. Legge Tremonti bis, in ragione del fatto che gli investimenti da quest’ultima effettuati non erano conseguenza dei danni cagionati dagli eventi calamitosi del 2002 (aiuto di Stato C57/2003, art. 5 sexies del d.l. 24 dicembre 2002, n. 282, convertito, con modificazioni, dalla legge 21 febbraio 2003, n. 27). La contribuente definiva immediatamente il debito fiscale, ma nei soli limiti delle sanzioni irrogategli;
per l’effetto, rinunciava ad impugnare le restanti parti degli avvisi di accertamento che, pertanto, divenivano definitivi. In data 16 marzo 2012, la contribuente riceveva notifica della cartella di pagamento mediante cui l’Agente della riscossione sollecitava il pagamento delle restanti somme. 2. Avverso detta cartella di pagamento la contribuente proponeva ricorso dinanzi alla C.t.p. di Treviso;
si costituiva anche l’Agenzia 3 di 6 delle Entrate con controdeduzioni, sottolineando la piena legittimità del proprio operato e chiedendo il rigetto del ricorso. 3. La C.t.p. di Treviso, con sentenza n. 710/9/2014, accoglieva il ricorso della contribuente ed annullava l’atto impugnato compensando le spese di lite. 4. Avverso tale decisione proponeva appello l’ufficio dinanzi alla C.t.r. del Veneto;
si costituiva anche la contribuente con appello incidentale, chiedendo la riforma della sentenza impugnata per il solo capo relativo alla compensazione delle spese di lite. 5. Con sentenza n. 275/2016, depositata in data 18 febbraio 2016, la C.t.r. adita respingeva il gravame dell’ufficio, accogliendo invece il ricorso incidentale della contribuente. 6. Avverso la sentenza della C.t.r. del Veneto, l’Ufficio ha proposto ricorso per cassazione affidato a quattro motivi. La contribuente si è costituita con controricorso. Equitalia Nord s.p.a. è rimasta intimata. La causa è stata discussa nella pubblica udienza del 14 marzo 2023 per la quale la contribuente ha depositato memoria ex art. 378 cod. proc. civ. MOTIVI DELLA DECISIONE 1. Con il primo motivo di ricorso, così rubricato: «Violazione dell’art. 295 cod. proc. civ. e 39 del d.lgs. 31 dicembre 1992, n. 546, in relazione all’art. 360, primo comma, n. 4, cod. proc. civ.» l’Agenzia lamenta l’error in procedendo nella parte in cui, nella sentenza impugnata, la C.t.r. non ha sospeso il giudizio de quo ex art. 295 cod. proc. civ. non rilevando che la verifica della legittimità del recupero a tassazione operato dall’ufficio finanziario per le medesime annualità, mediante gli avvisi di accertamento, avesse carattere pregiudiziale rispetto a quello ad essa devoluto. 1.2. Con il secondo motivo di ricorso, così rubricato: «Violazione degli artt. 132, secondo comma, n. 4, 324 e 337 cod. proc. civ., 118 disp. att. cod. proc. civ., 36, secondo comma, n. 4 e 61 del 4 di 6 d.lgs. n. 546 del 1992, in relazione all’art. 360, primo comma, n. 4, cod. proc. civ.» l’Agenzia lamenta l’error in procedendo nella parte in cui, nella sentenza impugnata, la C.t.r. ha omesso di considerare la sussistenza dei requisiti necessari per la sospensione c.d. facoltativa di cui all’art. 337 cod. proc. civ. 1.3. Con il terzo motivo di ricorso, così rubricato: «Violazione e/o falsa applicazione degli artt. 2909 cod. civ., 24, quarto e quinto comma, della legge 25 gennaio 2006, n. 29, 2-quater del d.l. 30 settembre 1994, n. 564, convertito dalla legge 30 novembre 1994, n. 656, 2 del D.M. 11 febbraio 1997, n. 37, 21-octies e 21-novies della legge 7 agosto 1990, n. 241, in relazione all’art. 360, primo comma, n. 3, cod. proc. civ.» l’Agenzia lamenta l’error in iudicando nella parte in cui, nella sentenza impugnata, la C.t.r., una volta accertato il mancato adempimento da parte della società contribuente dell’obbligo dichiarativo di cui all’art. 24, secondo comma, della legge n. 29 del 2006, non ha valutato la legittimità degli atti di ingiunzione ai sensi del comma quinto bensì del precedente comma quarto della menzionata disposizione. 1.4. Con il quarto motivo di ricorso, così rubricato: «Omesso esame circa un fatto decisivo per il giudizio che è stato oggetto di discussione tra le parti in relazione all’art. 360, primo comma, n. 5, cod. proc. civ. (come modificato dall’art. 54 del d.l. 22 giugno 2012, n. 83)» l’Agenzia lamenta il difetto di motivazione nella parte in cui, nella sentenza impugnata, la C.t.r., dopo aver affermato l’alternatività e la non cumulabilità degli istituti disciplinati dai commi quarto e quinto dell’art. 24, della legge n. 29 del 2006, ha statuito che quando l’Amministrazione abbia già esercitato il potere di controllo ex art. 24, quarto comma, della legge n. 29 del 2006, non possa più richiedere l’adempimento dello stesso o di un identico debito fiscale. 2. Il ricorso è inammissibile per sopravvenuta carenza di interesse. 5 di 6 Risulta ex actis che l’ufficio di Treviso dell’Agenzia delle Entrate, non condividendo la dichiarazione di reddito agevolato per investimenti ex art.
5-sexies del d.l. n. 282 del 2002 operata dalla contribuente, rilevando che gli stessi non erano conseguenza degli eventi calamitosi verificatisi nell’anno 2002, aveva adottato un avviso di accertamento, notificato il 7 dicembre 2006, con il quale determinava un maggior reddito di impresa per l’anno 2003 oltre sanzioni ed interessi e la contribuente aveva immediatamente definito le sanzioni, ai sensi dell’art. 17 del d.lgs. 18 dicembre 1997, n. 472, mentre non impugnava gli avvisi;
pertanto, iscritti a ruolo gli importi non pagati, era notificata la relativa cartella di pagamento alla contribuente che prontamente la impugnava. La C.t.p. di Treviso accoglieva il ricorso ritenendo che l’ufficio era incorso nella decadenza del potere di accertamento e riscossione per decorrenza dei termini di iscrizione a ruolo di cui all’art. 25 del d.P.R. 29 settembre 1973, n. 602. La C.t.r veneta, adita dall’ufficio finanziario, decideva, invece, che trattandosi del recupero di aiuto di Stato, all’attività di riscossione in questione - trattandosi di aiuti di Stato con conseguente applicazione delle norme del diritto tributario comunitario – andava applicato il termine decennale prescrizionale. Proposto ricorso per cassazione dal contribuente, il relativo giudizio si è concluso con l’ordinanza n. 20173 del 22 giugno 2022 con la quale questa Corte ha respinto il ricorso del contribuente, rendendo perciò ormai incontrovertibile la pretesa dell’Ufficio fondata sulla cartella di pagamento. 2.1. Quindi, nella vicenda in esame, l’Ufficio si è procurato due titoli per recuperare dal contribuente le somme da quest’ultimo dovute a seguito dell’indebita fruizione del regime delle agevolazioni previste dall’art. 5 sexies del d.l. n. 282 del 2002, riguardo agli investimenti attuati nei comuni colpiti da eventi calamitosi e, essendosi concluso il contenzioso avverso la cartella di pagamento, residuava questo giudizio avente ad oggetto due atti di ingiunzione con i quali, per 6 di 6 gli stessi anni di imposta e per la stessa causale, ai sensi dell’art. 24, comma 5, della legge 25 gennaio 2006, n. 29, provvedeva al recupero dell’importo dell’agevolazione non spettante. Pertanto, la citata ordinanza n. 20173 del 2022 ha reso incontrovertibile la pretesa dell’Ufficio fondata sulla cartella di pagamento con la conseguenza che il presente ricorso – che, si ripete, riguarda gli atti di ingiunzione annullati dai giudici di merito - non risulta sorretto da alcun interesse, disponendo l’Ufficio del diverso e definitivo titolo per far valere la propria pretesa. 2.2. Costituisce principio pacifico quello secondo cui l'interesse all'impugnazione - inteso quale manifestazione del generale principio dell'interesse ad agire e la cui assenza è rilevabile anche d'ufficio in ogni stato e grado del processo - deve essere individuato in un interesse giuridicamente tutelabile, identificabile nella concreta utilità derivante dalla rimozione della pronuncia censurata, non essendo sufficiente l'esistenza di un mero interesse astratto ad una più corretta soluzione di una questione giuridica (Cass. 18/02/2020, n. 3991). 3. In conclusione, il ricorso va dichiarato inammissibile per sopravvenuta carenza di interesse. Le spese di detto giudizio vanno compensate essendo intervenuta una causa di inammissibilità sopravvenuta.
P.Q.M.
Dichiara l’inammissibilità sopravvenuta del ricorso. Spese compensate. Così deciso in Roma, nella pubblica udienza del 14 marzo 2023.