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Sentenza 11 marzo 2024
Sentenza 11 marzo 2024
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Avellino, sentenza 11/03/2024, n. 504 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Avellino |
| Numero : | 504 |
| Data del deposito : | 11 marzo 2024 |
Testo completo
TRIBUNALE DI AVELLINO
II SEZIONE CIVILE
* * *
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
Il Tribunale di Avellino, II sezione civile, in composizione monocratica nella persona del Giudice dott.ssa Teresa Cianciulli, ha pronunziato la seguente
SENTENZA
Nella causa iscritta al numero 4339/2019 del Ruolo Generale degli Affari
Contenziosi, avente ad oggetto: azione di risarcimento per inadempimento contrattuale, vertente
TRA
e , rappresentati e Parte_1 CP_1 Controparte_2 difesi, in virtù di procura a margine dell'atto di citazione, dall'avv.
Giuseppe Macario, presso il quale sono elettivamente domiciliati come da indirizzo pec in atti
-ATTORI-
[...
, in persona del leg. rappr.te p.t., rappresentata Controparte_3
e difesa, in virtù di procura in calce alla comparsa di costituzione e risposta dall'avv. Carlo Alberto Garofalo, presso il quale è elettivamente domiciliato come da indirizzo pec in atti
-CONVENUTO – CONCLUSIONI
Come da verbali di causa che si intendono integralmente richiamati e trascritti.
SVOLGIMENTO DEL PROCESSO
Con atto di citazione ritualmente notificato, gli attori assumevano: che la loro dante causa, (deceduta nell'ottobre del 2013) Persona_1
aveva stipulato con società convenuta in data 7.4.2011 un contratto con cui la convenuta, imprenditrice in capo edile, al fine di valorizzare la proprietà confinate ove stava realizzando un fabbricato con sei unità abitative e rimuovere l'illegittimità del costruendo fabbricato per violazione delle distanze tra costruzioni, assumeva l'obbligo di demolire un preesistente manufatto sito nella proprietà attorea e procedere alla ricostruzione a maggiore distanza dal confine, sopportando tutti gli oneri progettuali e finanziari;
-che a garanzia dell'adempimento delle
'obbligazioni assunte, la convenuta aveva consegnato in garanzia un assegno bancario dell'importo di € 8.000,00; -che, tuttavia, mentre le opere di demolizione erano state immediatamente effettuate, la convenuta, pur avendo richiesto la sottoscrizione della necessaria SCIA, non aveva mai proceduto alla ricostruzione del manufatto;
-che vane erano state le richieste di adempimento avanzate dagli attori, quali eredi dell'originaria contraente, e che, per tale motivo, gli attori avevano incassato l'assegno consegnato in garanzia;
-che la convenuta li aveva evocati in giudizio innanzi al Tribunale di Avellino per ottenerne la condanna al pagamento delle spese della demolizione e la restituzione dell'importo dell'assegno e che con sentenza (passata in giudicato per omessa impugnazione) n. 1743/2018 il Tribunale di Avellino aveva dichiarato la nullità dell'assegno con funzione di garanzia e condannato gli attori alla restituzione della somma riscossa, rigettando nel resto le domande della convenuta.
Tanto essenzialmente esposto, gli attori, assumendo l'esistenza di un grave inadempimento consistito nell'omessa ricostruzione del manufatto demolito secondo gli accordi contrattuali, convenivano in giudizio, innanzi a questo Tribunale, la società convenuta per sentirla condannare al risarcimento dei danni subiti, consistenti nella spesa necessaria alla ricostruzione del manufatto, nonché di interessi, condanna ex art. 96
c.p.c. e pagamento delle spese di lite.
Instauratosi il contraddittorio, la società convenuta si costituiva in giudizio e contestava la domanda attorea, di cui chiedeva il rigetto con vittoria di spese di lite.
In particolare, eccepiva: che l'adempimento era stato impossibile per una causa ad essa non imputabile, rappresentata dalla mancata restituzione in originale con sottoscrizione dell'originaria contraente della SCIA del
2012 e di quella del 2014; -che aveva comunicato con raccomandata a/r del 24.3.14 di essere pronta ad iniziare i lavori;
-che tale disponibilità e la suddetta richiesta non avevano ricevuto riscontro, in quanto gli attori erano oramai determinati ad incassare l'assegno bancario, incassato in data 14.4.14.
Il Giudice, acquisita agli atti la documentazione prodotta dalle parti, ammesso l'interrogatorio formale del legale rappr.te della convenuta ed istruita la causa tramite CTU, tratteneva la causa in decisione, sulle conclusioni in epigrafe trascritte, previa concessione dei termini ex art. 190 c.p.c..
MOTIVI DELLA DECISIONE
La domanda attorea di accertamento dell'inadempimento dell'obbligazione gravante sulla società convenuta è fondata per i motivi che si passano ad illustrare.
In punto di fatto, sono pacifiche e documentalmente provate le seguenti circostanze: la stipulazione del contratto di transazione con scrittura privata sottoscritta in data 7.4.11 tra la dante causa degli attori e la convenuta (cfr. copia del contratto allegata al fascicolo attoreo); -il fatto che la convenuta ha dato solo parziale esecuzione alle opere previste nel contratto, avendo proceduto all'immediata demolizione del manufatto attoreo , sulla scorta della SCIA acquisita all'UTC in data 13.5.11 prot.
3997, ma non ha mai proceduto né all'esecuzione delle opere di ricostruzione del manufatto, né al deposito all'UTC della documentazione amministrativa necessaria a tal fine. La questione controversa tra le parti impone di valutare se tale inadempimento della convenuta sia o meno imputabile alla convenuta o piuttosto ad un comportamento tenuto dagli attori e/o dalla loro dante causa, che avrebbero -secondo la prospettazione attorea- di fatto impedito l'esecuzione delle opere per non aver restituito la SCIA con firma in originale all'impresa costruttrice.
Orbene, ad avviso del Giudicante, la difesa di parte convenuta non ha pregio.
Innanzitutto, preme evidenziare che la convenuta non avrebbe dovuto predisporre e richiedere la sottoscrizione di una SCIA, ma di un permesso a costruire, con pagamento di relativi oneri e costi ai sensi dell'art. 10 DPR 380/2001 e succ. mod. ed integr., contenente il calcolo delle strutture ai fini della prevenzione del rischio sismico in Campania
(reg. reg. n. 4/2010).
Tanto è stato evidenziato dal CTU, sulla scorta di una valida e condivisibile motivazione, non oggetto di alcuna contestazione.
A ciò si aggiunga che la convenuta non ha offerto adeguata prova neppure di un impedimento frapposto dagli attori all'adempimento per la mancata restituzione della SCIA in originale (che comunque era inidonea dal punto di vista amministrativo a consentire l'esecuzione delle opere).
Il contenuto delle missive inviate dalla convenuta a titolo di riscontro ai solleciti degli attori appaiono generiche e assolutamente inidonee a dare conforto alla tesi difensiva.
Nella missiva del 26.3.14, la convenuta rilevava che il mancato adempimento era determinato dalla seguente ragione: “… attendiamo la sentenza della procedura penale per la quale abbiano ritenuto per cautelarci di stipulare accordo tra noi in data 7 aprile 2011” (cfr. copia missiva allegata al fascicolo di parte attrice).
Nella missiva del 15.4.14, la convenuta affermava di non poter essere considerata in mora, in quanto si era dichiarata disponibile ad adempiere all'obbligazione assunta (evidentemente nella missiva del 26.3.14) e sosteneva che: “il silenzio” dell'altro contraente a “non ne aveva consentito l'adempimento” (cfr. copia della mail allegata al fascicolo di parte convenuta).
L'infondatezza della tesi difensiva è resa ancora più evidente dal fatto che mentre gli aspetti amministrativi dei lavori di demolizione sono stati prontamente e correttamente curati, con tempestivo deposito della
SCIA presso l'UTC del Comune di Baiano;
invece, nulla èstato depositato per le opere di ricostruzione, che rappresentavano la parte del contratto a cui aveva interesse la proprietaria del manufatto..
Ciò ha reso possibile l'immediata esecuzione dei soli lavori di demolizione, che rappresentavano la parte del contratto a cui la convenuta aveva interesse.
In punto di diritto, giova evidenziare che è, attesa la natura dell'obbligazione assunta dalla convenuta nel contratto e la qualità della convenuta, è necessario far riferimento sia alle disposizioni in tema di inadempimento dell'appalto ex art. 1667, 1668, 1669 c.c., sia ai principi generali in materia di inadempimento contrattuale ex art. 1453 e 1455
c.c., (cfr. Cassazione del 31.10.2018 n. 27994).
Con riferimento ai presupposti dell'art. 1455 c.c., la giurisprudenza di legittimità afferma, con specifico riferimento all'onere della prova, va detto che la parte che agisce in giudizio, deve provare il titolo costitutivo del rapporto e può limitarsi ad allegare l'inadempimento, gravando sull'altra parte l'onere della prova contraria (cfr. Cass. S.U. 13533/2001).
Inoltre, nel caso in esame, poiché l'obbligazione assunta dalla convenuta era un'obbligazione di risultato (con tutti gli oneri finanziari e progettuali strettamente connessi e funzionali anche alla pratica amministrativa necessaria al rilascio dei titoli abilitativi), essa era tenuta ad assolvere ai propri obblighi osservando i criteri generali della tecnica relativi alle opere da realizzare. La qualità di imprenditore della convenuta e l'elevato tasso tecnico della prestazione alla quale era obbligata (con oneri progettuali ed esecutivi a suo carico) gli imponevano di adottare una particolare perizia anche nella fase della progettazione e predisposizione della pratica amministrativa (cfr. Cass. 17819/2021 e molte altre).
Pertanto, va accertata la sussistenza di un inadempimento imputabile alla convenuta, che va condannata al risarcimento dei danni, consistenti nella spesa che gli attori dovranno affrontare per ricostruire il manufatto in lite, oltre interessi al tasso legale dalla messa in mora al soddisfo.
Con riferimento alla quantificazione di tali danni, il Giudicante ritiene di poter utilizzare la CTU, che appare su tali aspetto corretta e supportata da completa motivazione, immune da vizi logici, da attenta indagine tecnica e da pertinenti e dettagliati chiarimenti rispetto alle osservazioni delle parti.
Dunque, a titolo di danno emergente va riconosciuta la somma di €
4.388,96 (cfr. CTU pag. 12).
In definitiva, la convenuta società va condannata al pagamento in favore dell'attrice della somma suindicata, da considerarsi già rivalutata
(atteso l'utilizzo di prezziario lavori pubblici Campania vigente da parte del CTU), oltre interessi al tasso legale dalla messa in mora al soddisfo.
La regolamentazione delle spese di lite (comprese le spese di CTU) segue il principio della soccombenza e la liquidazione è operata in dispositivo, tenuto conto dell'attività difensiva espletata in concreto e del fatto che più attori sono difesi dal medesimo avvocato con i medesimi atti;
va pronunciata attribuzione in favore del procuratore degli attori dichiaratosi antistatario.
P.Q.M.
Il Tribunale, definitivamente pronunziando, così provvede:
a) Accoglie la domanda attorea e, per l'effetto, condanna la convenuta a pagare agli attori la somma di € 4.388,96, oltre interessi al tasso legale dalla messa in mora al soddisfo;
b) Condanna la convenuta a pagare le spese di lite, pari ad € 3.500,00
(di cui € 280,00 per esborsi), oltre accessori di legge, con attribuzione al procuratore degli attori;
c) pone le spese di CTU a carico della convenuta e la condanna a pagare all'attrice quanto a tale titolo anticipato.
Così deciso in Avellino l'8.3.2024.
IL GIUDICE
Dott.ssa Teresa Cianciulli
II SEZIONE CIVILE
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REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
Il Tribunale di Avellino, II sezione civile, in composizione monocratica nella persona del Giudice dott.ssa Teresa Cianciulli, ha pronunziato la seguente
SENTENZA
Nella causa iscritta al numero 4339/2019 del Ruolo Generale degli Affari
Contenziosi, avente ad oggetto: azione di risarcimento per inadempimento contrattuale, vertente
TRA
e , rappresentati e Parte_1 CP_1 Controparte_2 difesi, in virtù di procura a margine dell'atto di citazione, dall'avv.
Giuseppe Macario, presso il quale sono elettivamente domiciliati come da indirizzo pec in atti
-ATTORI-
[...
, in persona del leg. rappr.te p.t., rappresentata Controparte_3
e difesa, in virtù di procura in calce alla comparsa di costituzione e risposta dall'avv. Carlo Alberto Garofalo, presso il quale è elettivamente domiciliato come da indirizzo pec in atti
-CONVENUTO – CONCLUSIONI
Come da verbali di causa che si intendono integralmente richiamati e trascritti.
SVOLGIMENTO DEL PROCESSO
Con atto di citazione ritualmente notificato, gli attori assumevano: che la loro dante causa, (deceduta nell'ottobre del 2013) Persona_1
aveva stipulato con società convenuta in data 7.4.2011 un contratto con cui la convenuta, imprenditrice in capo edile, al fine di valorizzare la proprietà confinate ove stava realizzando un fabbricato con sei unità abitative e rimuovere l'illegittimità del costruendo fabbricato per violazione delle distanze tra costruzioni, assumeva l'obbligo di demolire un preesistente manufatto sito nella proprietà attorea e procedere alla ricostruzione a maggiore distanza dal confine, sopportando tutti gli oneri progettuali e finanziari;
-che a garanzia dell'adempimento delle
'obbligazioni assunte, la convenuta aveva consegnato in garanzia un assegno bancario dell'importo di € 8.000,00; -che, tuttavia, mentre le opere di demolizione erano state immediatamente effettuate, la convenuta, pur avendo richiesto la sottoscrizione della necessaria SCIA, non aveva mai proceduto alla ricostruzione del manufatto;
-che vane erano state le richieste di adempimento avanzate dagli attori, quali eredi dell'originaria contraente, e che, per tale motivo, gli attori avevano incassato l'assegno consegnato in garanzia;
-che la convenuta li aveva evocati in giudizio innanzi al Tribunale di Avellino per ottenerne la condanna al pagamento delle spese della demolizione e la restituzione dell'importo dell'assegno e che con sentenza (passata in giudicato per omessa impugnazione) n. 1743/2018 il Tribunale di Avellino aveva dichiarato la nullità dell'assegno con funzione di garanzia e condannato gli attori alla restituzione della somma riscossa, rigettando nel resto le domande della convenuta.
Tanto essenzialmente esposto, gli attori, assumendo l'esistenza di un grave inadempimento consistito nell'omessa ricostruzione del manufatto demolito secondo gli accordi contrattuali, convenivano in giudizio, innanzi a questo Tribunale, la società convenuta per sentirla condannare al risarcimento dei danni subiti, consistenti nella spesa necessaria alla ricostruzione del manufatto, nonché di interessi, condanna ex art. 96
c.p.c. e pagamento delle spese di lite.
Instauratosi il contraddittorio, la società convenuta si costituiva in giudizio e contestava la domanda attorea, di cui chiedeva il rigetto con vittoria di spese di lite.
In particolare, eccepiva: che l'adempimento era stato impossibile per una causa ad essa non imputabile, rappresentata dalla mancata restituzione in originale con sottoscrizione dell'originaria contraente della SCIA del
2012 e di quella del 2014; -che aveva comunicato con raccomandata a/r del 24.3.14 di essere pronta ad iniziare i lavori;
-che tale disponibilità e la suddetta richiesta non avevano ricevuto riscontro, in quanto gli attori erano oramai determinati ad incassare l'assegno bancario, incassato in data 14.4.14.
Il Giudice, acquisita agli atti la documentazione prodotta dalle parti, ammesso l'interrogatorio formale del legale rappr.te della convenuta ed istruita la causa tramite CTU, tratteneva la causa in decisione, sulle conclusioni in epigrafe trascritte, previa concessione dei termini ex art. 190 c.p.c..
MOTIVI DELLA DECISIONE
La domanda attorea di accertamento dell'inadempimento dell'obbligazione gravante sulla società convenuta è fondata per i motivi che si passano ad illustrare.
In punto di fatto, sono pacifiche e documentalmente provate le seguenti circostanze: la stipulazione del contratto di transazione con scrittura privata sottoscritta in data 7.4.11 tra la dante causa degli attori e la convenuta (cfr. copia del contratto allegata al fascicolo attoreo); -il fatto che la convenuta ha dato solo parziale esecuzione alle opere previste nel contratto, avendo proceduto all'immediata demolizione del manufatto attoreo , sulla scorta della SCIA acquisita all'UTC in data 13.5.11 prot.
3997, ma non ha mai proceduto né all'esecuzione delle opere di ricostruzione del manufatto, né al deposito all'UTC della documentazione amministrativa necessaria a tal fine. La questione controversa tra le parti impone di valutare se tale inadempimento della convenuta sia o meno imputabile alla convenuta o piuttosto ad un comportamento tenuto dagli attori e/o dalla loro dante causa, che avrebbero -secondo la prospettazione attorea- di fatto impedito l'esecuzione delle opere per non aver restituito la SCIA con firma in originale all'impresa costruttrice.
Orbene, ad avviso del Giudicante, la difesa di parte convenuta non ha pregio.
Innanzitutto, preme evidenziare che la convenuta non avrebbe dovuto predisporre e richiedere la sottoscrizione di una SCIA, ma di un permesso a costruire, con pagamento di relativi oneri e costi ai sensi dell'art. 10 DPR 380/2001 e succ. mod. ed integr., contenente il calcolo delle strutture ai fini della prevenzione del rischio sismico in Campania
(reg. reg. n. 4/2010).
Tanto è stato evidenziato dal CTU, sulla scorta di una valida e condivisibile motivazione, non oggetto di alcuna contestazione.
A ciò si aggiunga che la convenuta non ha offerto adeguata prova neppure di un impedimento frapposto dagli attori all'adempimento per la mancata restituzione della SCIA in originale (che comunque era inidonea dal punto di vista amministrativo a consentire l'esecuzione delle opere).
Il contenuto delle missive inviate dalla convenuta a titolo di riscontro ai solleciti degli attori appaiono generiche e assolutamente inidonee a dare conforto alla tesi difensiva.
Nella missiva del 26.3.14, la convenuta rilevava che il mancato adempimento era determinato dalla seguente ragione: “… attendiamo la sentenza della procedura penale per la quale abbiano ritenuto per cautelarci di stipulare accordo tra noi in data 7 aprile 2011” (cfr. copia missiva allegata al fascicolo di parte attrice).
Nella missiva del 15.4.14, la convenuta affermava di non poter essere considerata in mora, in quanto si era dichiarata disponibile ad adempiere all'obbligazione assunta (evidentemente nella missiva del 26.3.14) e sosteneva che: “il silenzio” dell'altro contraente a “non ne aveva consentito l'adempimento” (cfr. copia della mail allegata al fascicolo di parte convenuta).
L'infondatezza della tesi difensiva è resa ancora più evidente dal fatto che mentre gli aspetti amministrativi dei lavori di demolizione sono stati prontamente e correttamente curati, con tempestivo deposito della
SCIA presso l'UTC del Comune di Baiano;
invece, nulla èstato depositato per le opere di ricostruzione, che rappresentavano la parte del contratto a cui aveva interesse la proprietaria del manufatto..
Ciò ha reso possibile l'immediata esecuzione dei soli lavori di demolizione, che rappresentavano la parte del contratto a cui la convenuta aveva interesse.
In punto di diritto, giova evidenziare che è, attesa la natura dell'obbligazione assunta dalla convenuta nel contratto e la qualità della convenuta, è necessario far riferimento sia alle disposizioni in tema di inadempimento dell'appalto ex art. 1667, 1668, 1669 c.c., sia ai principi generali in materia di inadempimento contrattuale ex art. 1453 e 1455
c.c., (cfr. Cassazione del 31.10.2018 n. 27994).
Con riferimento ai presupposti dell'art. 1455 c.c., la giurisprudenza di legittimità afferma, con specifico riferimento all'onere della prova, va detto che la parte che agisce in giudizio, deve provare il titolo costitutivo del rapporto e può limitarsi ad allegare l'inadempimento, gravando sull'altra parte l'onere della prova contraria (cfr. Cass. S.U. 13533/2001).
Inoltre, nel caso in esame, poiché l'obbligazione assunta dalla convenuta era un'obbligazione di risultato (con tutti gli oneri finanziari e progettuali strettamente connessi e funzionali anche alla pratica amministrativa necessaria al rilascio dei titoli abilitativi), essa era tenuta ad assolvere ai propri obblighi osservando i criteri generali della tecnica relativi alle opere da realizzare. La qualità di imprenditore della convenuta e l'elevato tasso tecnico della prestazione alla quale era obbligata (con oneri progettuali ed esecutivi a suo carico) gli imponevano di adottare una particolare perizia anche nella fase della progettazione e predisposizione della pratica amministrativa (cfr. Cass. 17819/2021 e molte altre).
Pertanto, va accertata la sussistenza di un inadempimento imputabile alla convenuta, che va condannata al risarcimento dei danni, consistenti nella spesa che gli attori dovranno affrontare per ricostruire il manufatto in lite, oltre interessi al tasso legale dalla messa in mora al soddisfo.
Con riferimento alla quantificazione di tali danni, il Giudicante ritiene di poter utilizzare la CTU, che appare su tali aspetto corretta e supportata da completa motivazione, immune da vizi logici, da attenta indagine tecnica e da pertinenti e dettagliati chiarimenti rispetto alle osservazioni delle parti.
Dunque, a titolo di danno emergente va riconosciuta la somma di €
4.388,96 (cfr. CTU pag. 12).
In definitiva, la convenuta società va condannata al pagamento in favore dell'attrice della somma suindicata, da considerarsi già rivalutata
(atteso l'utilizzo di prezziario lavori pubblici Campania vigente da parte del CTU), oltre interessi al tasso legale dalla messa in mora al soddisfo.
La regolamentazione delle spese di lite (comprese le spese di CTU) segue il principio della soccombenza e la liquidazione è operata in dispositivo, tenuto conto dell'attività difensiva espletata in concreto e del fatto che più attori sono difesi dal medesimo avvocato con i medesimi atti;
va pronunciata attribuzione in favore del procuratore degli attori dichiaratosi antistatario.
P.Q.M.
Il Tribunale, definitivamente pronunziando, così provvede:
a) Accoglie la domanda attorea e, per l'effetto, condanna la convenuta a pagare agli attori la somma di € 4.388,96, oltre interessi al tasso legale dalla messa in mora al soddisfo;
b) Condanna la convenuta a pagare le spese di lite, pari ad € 3.500,00
(di cui € 280,00 per esborsi), oltre accessori di legge, con attribuzione al procuratore degli attori;
c) pone le spese di CTU a carico della convenuta e la condanna a pagare all'attrice quanto a tale titolo anticipato.
Così deciso in Avellino l'8.3.2024.
IL GIUDICE
Dott.ssa Teresa Cianciulli