Sentenza 18 aprile 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Santa Maria Capua Vetere, sentenza 18/04/2025, n. 1302 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Santa Maria Capua Vetere |
| Numero : | 1302 |
| Data del deposito : | 18 aprile 2025 |
Testo completo
N. 2434/2023 R.Gen.Aff.Cont.
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
Il Tribunale di Santa Maria Capua Vetere – I Sezione Civile in persona del giudice unico dott. Emanuele Alcidi ha pronunziato la seguente
SENTENZA
nella causa civile iscritta al NRG 2434/2023; avente ad oggetto: “Morte”;
TRA
(C.F. ), Parte_1 C.F._1 Parte_2
(C.F. ) in proprio e nella qualità di genitori C.F._2 aventi la responsabilità genitoriale dei minori (C.F. Per_1
e (C.F. C.F._3 Parte_3
), nonché (C.F. C.F._4 Parte_4
), tutti nella qualità di eredi e congiunti C.F._5 del defunto rappresentati e difesi dagli Avv.ti Persona_2
Boccia Arcangelo Massimiliano (C.F. ) e C.F._6
Antonia Nappo (C.F. ) ed elettivamente C.F._7 domiciliati presso lo studio del primo sito in San Giuseppe
Vesuviano (NA) alla Via Lavinaio 2° Tratto n. 20;
Attori
E
Controparte_1
(C. F. ) in persona del
[...] P.IVA_1 procuratore speciale p.t. rappresentata e difesa CP_2 dall'Avv. Francesco Malatesta (C.F. ) ed C.F._8 elettivamente domiciliata presso il suo studio sito in Roma (RM) al Viale XXI Aprile n. 26;
Convenuta
E
(C.F. ) in persona del legale CP_3 P.IVA_2 rappresentante p.t., con sede in Capua (CE) alla Via La Monaca
n.5;
Convenuta contumace
CONCLUSIONI
Come da atti, verbali, note di trattazione e scritti conclusionali.
MOTIVI DELLA DECISIONE
Gli attori adivano il Tribunale di Santa Maria Capua Vetere al fine di ottenere il risarcimento dei danni iure proprio e iure hereditatis conseguenti al sinistro descritto.
Si costituiva la , la quale chiedeva il rigetto della CP_1 domanda.
La non si costituiva e, pertanto, con ordinanza del CP_3
14.09.2023 ne veniva dichiarata la contumacia.
Con ordinanza del 20.02.2025 la causa veniva riservata in decisione con i termini di cui all'art. 190 c.p.c. ridotti e pari a
20 giorni per le comparse conclusionali e 20 giorni per le memorie di replica.
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In fatto
Gli attori premettono che in data 14.01.2019, alle ore 06:40 circa, in Teano (CE), il loro figlio/fratello AS Per_2 percorreva la S.S.6 Casilina con direzione Capua alla guida dell'autovettura Ford US tg. BZ483SC allorquando, giunto all'altezza del KM170+200, collideva con il proprio lato anteriore sinistro il lato anteriore sinistro dell'autocarro Volvo tg.
DX539KK, di proprietà della ed assicurato con la CP_3 che, provenendo dal senso opposto di Controparte_4 marcia, invadeva parzialmente l'opposta corsia con il proprio spigolo anteriore sinistro, provocando l'incidente.
Rappresentano che, a causa della violenza dell'urto, la Ford
US veniva spinta verso destra sbattendo contro il guardrail per poi ritornare sulla corsia di marcia, mentre il conducente riportava lesioni personali gravissime a causa Persona_2 delle quali decedeva prima dell'arrivo del 118. Rilevano che sul posto intervenivano i Carabinieri di Teano, che ricostruivano la dinamica dell'incidente ma, a loro dire, in maniera errata poiché sulla base delle sole dichiarazioni assunte nell'immediatezza del fatto dal conducente dell'autocarro che dichiarava che era stata la Ford US a invadere la sua corsia di marcia. Ritengono che la responsabilità del sinistro sia da ascrivere al conducente dell'autocarro Volvo. Chiedono, dunque, il risarcimento del danno biologico, iure proprio e iure hereditatis, del danno morale, psichico, esistenziale e alla vita di relazione.
La eccepisce il difetto di Controparte_1 legittimazione attiva degli attori per non aver questi documentato né l'effettiva relazione parentale con il de cuius né la loro qualità di eredi. Eccepiscono, altresì, l'infondatezza della
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domanda, rilevando come dalla relazione di servizio redatta dai
Carabinieri di Teano emerga che il sinistro si è verificato con modalità diverse da quelle descritte dagli attori e, segnatamente, per esclusiva responsabilità del Persona_2 che, nel percorrere la S.S.6 Casilina con direzione Capua, all'altezza del KM 179+200, presumibilmente a causa dell'alta velocità e della pioggia battente, perdeva il controllo del veicolo e, invadendo la corsia opposta, impattava sullo spigolo anteriore sinistro dell'autocarro Volvo, tant'è che il presumibile punto d'urto veniva rilevato nella corsia di marcia percorsa da quest'ultimo. Rileva che detta ricostruzione è stata confermata anche dal consulente incaricato dal PM nell'ambito delle indagini conseguenti all'evento, Ing. , il quale Persona_3 affermava che era il de cuius a perdere il controllo del veicolo e a invadere l'opposta corsia di marcia e che l'impatto avveniva nella corsia di competenza dell'autocarro Volvo, il quale nulla poteva fare per evitare l'urto, tant'è che per il procedimento penale a carico del conducente dell'autocarro veniva disposta l'archiviazione. Evidenzia che, in ogni caso, la condotta del de cuius ha inciso in maniera rilevante nella verificazione dell'evento, tenuto conto che il al momento del sinistro, Per_2 non indossava le cinture di sicurezza. Contesta le voci di danno.
Con la memoria ex art. 183 comma 6 n. 1 c.p.c. gli attori, in riferimento all'eccepito difetto di legittimazione, rilevano come sia stata la stessa a depositare la relazione di servizio del CP_1
Carabinieri di Teano. Contestano la ricostruzione della dinamica operata dai Carabinieri e dal consulente del PM, evidenziando come queste tengano conto unicamente delle dichiarazioni del conducente dell'autocarro e rilevando come, in
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ogni caso, dette dichiarazioni non rientrano tra gli accertamenti di natura fidefacente, secondo quanto previsto dall'art. 2700
c.c.
Con la memoria ex art. 183 comma 6 n. 2 c.p.c. la convenuta reitera l'eccezione di difetto di legittimazione, evidenziando come l'elenco dei congiunti contenuto nella citata relazione di servizio dei Carabinieri di Teano nulla provi, soprattutto in ordine alla qualità di eredi degli attori. Ribadisce le contestazioni relative alla dinamica del sinistro, rilevando come la ricostruzione da parte dei Carabinieri non sia avvenuta sulla base delle sole dichiarazioni del conducente dell'autocarro ma anche sulla base dei rilievi effettuati e sia stata, in ogni caso, confermata dal CT della Procura.
In diritto
L'eccezione di difetto di legittimazione va disattesa.
In primis gli attori hanno depositato stato di famiglia da cui si evince il rapporto parentale tra essi e il defunto. Circa
l'eccezione riguardante la mancata prova della qualità di eredi, occorre rammentare che l'accettazione tacita dell'eredità si realizza anche mediante l'esercizio di un'azione giurisdizionale che ha quale presupposto la sussistenza, in capo all'agente, della qualità di erede.
Tanto premesso, tuttavia, la domanda è infondata e va rigettata per mancanza di prova in merito alla responsabilità dell'accaduto in capo al responsabile civile in quanto non può prendersi in considerazione l'unico elemento probatorio a sostegno della tesi attorea (esito della deposizione testimoniale)
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per mancanza di attendibilità del teste , Testimone_1 escusso all'udienza del 15.01.2024.
Se è vero, infatti, che il procede a una descrizione di Tes_1 quanto accaduto in linea con l'allegazione attorea, è anche altrettanto vero che vi sono diverse circostanze che determinano, quale effetto, la necessità di dover propendere per una valutazione di mancanza di piena attendibilità.
Prima di tutto non può non considerarsi come il teste, benché la deposizione sia avvenuta a distanza di cinque anni dal momento in cui si è verificato il fatto, sia stato in grado di riferire con dovizia di particolari una serie di elementi settoriali e specifici (come, ad esempio, la precisa dinamica del sinistro con gli specifici punti di impatto;
la distanza dai veicoli coinvolti;
il modello e il colore del veicolo del de cuius), seppur è rimasto, a detta del medesimo, sul luogo dei fatti appena cinque o sei minuti e senza, invece, rammentare aspetti paralleli (quale la marca dell'autocarro),
A ciò si aggiungano anche altri elementi che inficiano negativamente sull'attendibilità.
In primis è singolare che, nonostante l'evidente gravità del sinistro, il teste abbia riferito che, pur essendo immediatamente alle spalle dell'autocarro, non ha tentato di prestare soccorso scendendo dall'auto e si sia allontanato subito dopo l'arrivo dell'ambulanza, senza attendere l'arrivo delle autorità.
In secondo luogo, poi, insolita è anche la circostanza legata all'emersione del quale teste, riconosciuto, a distanza di Tes_1 un anno e mezzo, da un barista (di cui il non conosce Tes_1 nome e cognome e che non ricorda quante altre volte ha visto
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prima di tale occasione) di una stazione di servizio nella quale il teste si reca di passaggio e raramente (non più di due volte l'anno) e presso la quale, tra il giorno in cui è avvenuto il sinistro e il giorno in cui è ritornato, non si è fermato altre volte;
barista che, nonostante detta saltuarietà di frequenza, avrebbe non solo riconosciuto il ma si sarebbe anche ricordato Tes_1 che il medesimo, un anno e mezzo prima, gli aveva raccontato dell'incidente e, conseguentemente, gli avrebbe fornito il numero del padre del de cuius affinché lo contattasse.
Da quanto sopra discende irrimediabilmente una valutazione in termini negativi sulla attendibilità del teste, con la conseguenza che quanto dallo stesso riferito sulla dinamica del fatto non è utilizzabile e, dunque, il fatto, così come ricostruito dagli attori
(con particolare riferimento alla responsabilità del responsabile civile per l'invasione dell'altrui corsia di marcia), non può dirsi provato;
né vi sono altri elementi probatori a sostegno della tesi attorea e idonei a confutare la diversa ricostruzione del sinistro contenuta nel rapporto d'incidente redatto dai Carabinieri intervenuti sul posto e nella relazione del CT della Procura nominato nell'ambito del procedimento penale.
In conclusione, la domanda non può trovare accoglimento.
Sulle spese
Tenuto conto delle peculiarità del giudizio, nonché all'infondatezza dell'eccezione di difetto di legittimazione, si ritiene di doversi compensare le spese del giudizio.
P.Q.M.
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Il Tribunale di Santa Maria Capua Vetere, in composizione monocratica, definitivamente pronunziando, ogni contraria istanza, eccezione e deduzione disattesa, così provvede:
• Rigetta la domanda attorea;
• Compensa le spese di lite.
Così deciso;
Santa Maria Capua Vetere, lì 18.04.2025.
IL GIUDICE
Dott. Emanuele Alcidi
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