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Sentenza 21 maggio 2025
Sentenza 21 maggio 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Torino, sentenza 21/05/2025, n. 2492 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Torino |
| Numero : | 2492 |
| Data del deposito : | 21 maggio 2025 |
Testo completo
N. R.G. 23621/2024
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE ORDINARIO di TORINO
Settima Sezione Civile
Il Tribunale, in composizione collegiale nelle persone dei seguenti magistrati:
dott. Alberto Tetamo Presidente dott. Serafina Aceto Giudice Relatore dott. Valentina Giuditta Soria Giudice ha pronunciato la seguente
SENTENZA nella causa civile di I Grado iscritta al n. r.g. 23621/2024 avente ad oggetto: Interdizione (collegio) promossa da:
(C.F. ) e (C.F. E_ C.F._1 Parte_2
), con il patrocinio dell'avv. VITTORIA SIMONETTA elettivamente C.F._2 domiciliato presso il suo studio in TORINO VIA MONGINEVRO 1 BIS, presso il difensore avv.
VITTORIA SIMONETTA
RICORRENTI contro
(C.F. ), Controparte_1 C.F._3
RESISTENTE contumace
Con l'intervento del Pubblico Ministero
Collegio del 17/4/2025
CONCLUSIONI
Per parte ricorrente: come da ricorso del 30.12.2024: “in via principale: Dichiarare l'interdizione, ex art.414 cc, della OR nata a [...] il [...] (codice fiscale Controparte_1
) e residente in [...], con ogni conseguenza di legge. In C.F._3 via subordinata ove a seguito dell'esame della beneficianda non risultasse idonea la misura dell'interdizione, provvedere all'apertura dell'amministrazione di sostegno, nominando la OR
amministratore di sostegno della OR , confermando tale carica a E_ Controparte_1 tempo indeterminato”.
Per il Pubblico Ministero: Visto, nulla oppone.
pagina 1 di 4 Concisa esposizione delle ragioni di fatto e di diritto della decisione
Nel ricorso depositato in data 03.12.2024, i ricorrenti e E_ Parte_2 illustravano che la OR , nata a [...] il [...] e residente in [...], madre degli stessi, ha riscontrato nell'ultimo periodo un rapido peggioramento delle proprie condizioni di salute, tant'è che la stessa si trova attualmente in uno stato di infermità mentale abituale, con permanente alterazione delle sue condizioni psichiche, in quanto affetta da demenza e decadimento cognitivo avanzato, ed è stata riconosciuta invalida con totale e permanente invalidità al 100%. Contestualmente, i ricorrenti dimostravano che la sig.ra Controparte_1 risulta proprietaria dei seguenti immobili: «Nel comune di Torino: via Isonzo n.93, appartamento al piano 6° (proprietà per 666/1000) foglio 1236 particella n. 498 sub. 14 n cui attualmente vive;
locale magazzino in via Valeggio n. 10 piano T (proprietà per 666/1000) foglio 1302 particella 235 sub 5, attualmente in uso al figlio per la sua attività lavorativa;
Nel comune di Nola (NA): terreno Pt_2 di proprietà per 1/1 foglio 21 particella 2198; altro terreno, proprietà 300/1000 foglio 21 particella
171; casetta indipendente sita in via San Liberatore di proprietà per 1/1 foglio 21, particella 1537, sub
3,4 e 5». In punto economico, «la OR percepisce una pensione di € 684,00 mensili Controparte_1 oltre all'indennità di accompagnamento di € 531,00 per un totale mensile di € 1215,00» e che «relativamente all'immobile in Nola con relativo terreno (casetta indipendente sita in via San
Liberatore di proprietà per 1/1 foglio 21, particella 1537, sub 3,4 e 5;terreno di proprietà per 1/1 foglio 21 particella 2198) in data 3 agosto 2023 la OR affidava l'incarico di Controparte_1 vendita alla con sede in Nola via Anfiteatro Laterizio n. 79; Che è stata formulata un'offerta CP_2
d'acquisto, accettata dalla OR e che il rogito dovrà essere stipulato entro e non oltre il CP_1
30 marzo 2025»·. In questo senso, i ricorrenti adivano questo Tribunale per chiedere l'interdizione della madre, sig.ra – nonché, in via subordinata, ove a seguito dell'esame della Controparte_1 beneficianda non risultasse idonea la misura dell'interdizione, provvedere all'apertura dell'amministrazione di sostegno – e che nel suo interesse la figlia, OR , venga E_ nominata con urgenza tutore provvisorio dell'interdicenda, al fine di poter procedere alla stipula del rogito di cui in premessa.
Letto il ricorso, questo Giudice fissava udienza dinanzi al GOP delegata per l'incombente e successivi connessi alli 1.2.2025 – udienza successivamente posticipata al giorno 20.02.2025 in modalità da remoto e, in seguito ad istanza di parte, revocata e fissata in udienza in presenza in data 17.2.2025 – e fissava contestualmente udienza dinanzi a sé per la precisazione delle conclusioni in data 8.4.2025.
All'udienza del 17.2.2025 il GOP, constatata la regolarità delle notificazioni del ricorso, procedeva all'esame della persona interdicenda e alla audizione dei ricorrenti. Ritenuta la necessità di procedere alla nomina di un tutore provvisorio, come richiesto anche dagli stessi ricorrenti, il GOP nominava tutore provvisorio della persona interdicenda , nata a [...] il [...] e E_ residente in [...], rimettendo parti e causa avanti il Giudice Relatore delegante per l'udienza di rimessione della causa in decisione già fissata al 8.4.2024. All'udienza del 8.4.2024 dinnanzi a questo Giudice, il difensore dei ricorrenti precisava come da ricorso introduttivo.
Non risultano dichiarazioni di opposizione della stessa persona interdicenda, sig.ra
[...]
verso la domanda di interdizione proposta nei suoi confronti. CP_1
Ritenuta matura la causa, il Giudice rimetteva la causa al collegio per la decisione.
pagina 2 di 4 Il Pubblico Ministero nulla ha opposto all'accoglimento della domanda.
*** §§§§§ ***
La domanda di interdizione risulta fondata.
Dalla documentazione in atti si evince che la sig.ra non è più in grado di Controparte_1 provvedere ai propri interessi patrimoniali e di compiere autonomamente anche semplici atti della vita quotidiana e di relazione e che pertanto è necessario assicurarle adeguata protezione e supporto.
Già nel verbale di udienza tenutasi dinanzi al GOP dott.ssa Barbara Ferrero del 17.2.2025 la parte ricorrente personalmente dichiarava in merito alle condizioni di salute della madre che quest'ultima nel giugno u.s. veniva ricoverata presso il Presidio Ospedaliero “MARTINI” per una infezione alle vie urinarie e che le proprie capacità hanno subito un crollo importante.
Dalla Lettera di dimissione dello stesso Presidio del 29.6.2024 si evince che la sig.ra
[...] veniva ricoverata il giorno 4.6.2024 per «un rallentamento ideomptorio in quadro VCC CP_1 in stato infettivo ascrivibile a vie urinarie». All'esame obiettivo compiuto in ingresso della struttura, il paziente risultava vigile, collaborante, tranquilla ma disorientata nel tempo e nello spazio e confusa, con condizioni generali discrete. Al giorno 19.6.2024 il paziente veniva rivalutata dal punto di vista neurologico, «con evidenza di ulteriore peggioramento del funzionamento globale in noto decadimento psico-organico e indicazione a supplementazione di citicolina e rivalutazione ambulatoriale c/o
C.D.C.D. almeno tre mesi». A conclusione del ricovero, veniva concordato con la figlia, E_
, rientro al domicilio, con conseguenti dimissioni dalla Struttura in data 29.6.2024. Dalla
[...] diagnosi di dimissione, si registra un «rallentamento ideomotorio in stato settico a verosimile partenza dalle vie urinarie in nota vasculopatia cerebrale cronica con deterioramento cognitivo e disfagia;
anemia cronica multifattoriale (ipotiroidismo, carenza di ferro, stato settico)».
Allo stesso modo, nelle risultanze redatte dalla dott.ssa allegate in atti del 10.8.2024 è Persona_1 riscontrabile «un decadimento cognitivo avanzato (demenza mista)», con sindrome ipocinetica dopo il ricovero in ospedale. Il paziente risultava «poco collaborante, confusa, disorientata», concludendo che
«non può stare da sola;
necessita assistenza 24/24».
Alla luce di quanto allegato in atti, si deve concludere che risulta provato che la resistente si trovi in condizioni di abituale infermità mentale e che sia incapace di provvedere ai propri interessi per effetto di grave e permanente infermità di mente e che, pertanto, si trovi nelle condizioni volute dall'art. 414
c.c. perché debba esserne pronunciata l'interdizione, trattandosi dell'unico provvedimento idoneo ad assicurarle adeguata protezione.
Si dà atto dell'intervenuta nomina a tutore provvisorio della persona interdicenda della sig.ra
, nata a [...] il [...] e residente in [...], avvenuta E_ all'udienza del 17.2.2025 dinanzi al GOP dott.ssa Barbara Ferrero.
Rigettata ogni ulteriore istanza, si trasmette, a cura della Cancelleria, copia della presente sentenza al
Giudice Tutelare, ex art. 42 disp. att. cod. civ., per la nomina del tutore e per l'esercizio delle funzioni di sua spettanza.
Nulla sulle spese di lite, tenuto conto del rapporto di parentela fra le parti ed in assenza di opposizione della parte convenuta.
P.Q.M.
Il Tribunale, definitivamente pronunziando, ogni altra istanza ed eccezione disattesa o assorbita,
pagina 3 di 4 PRONUNCIA l'interdizione per infermità di mente di (C.F. Controparte_1
), nata a [...] il [...] e residente in [...]. C.F._3
NULLA sulle spese di lite.
Manda al Giudice Tutelare, a cura della Cancelleria, copia della presente sentenza, ex art. 42 disp. att. cod. civ., per la nomina del tutore definitivo e per l'esercizio delle funzioni di sua spettanza.
Manda alla Cancelleria per quanto di competenza.
Così deciso nella Camera di Consiglio della sezione VII civile del Tribunale di Torino in data
17/4/2025
Il Giudice estensore Il Presidente
Dott. Serafina Aceto Dott. Alberto Tetamo
Ai sensi dell'art. 52 comma 3 Codice Privacy si dispone che in caso di diffusione del presente provvedimento vengano omesse le generalità e gli altri dati identificativi delle parti e di ogni altro terzo citato nel provvedimento.
pagina 4 di 4
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE ORDINARIO di TORINO
Settima Sezione Civile
Il Tribunale, in composizione collegiale nelle persone dei seguenti magistrati:
dott. Alberto Tetamo Presidente dott. Serafina Aceto Giudice Relatore dott. Valentina Giuditta Soria Giudice ha pronunciato la seguente
SENTENZA nella causa civile di I Grado iscritta al n. r.g. 23621/2024 avente ad oggetto: Interdizione (collegio) promossa da:
(C.F. ) e (C.F. E_ C.F._1 Parte_2
), con il patrocinio dell'avv. VITTORIA SIMONETTA elettivamente C.F._2 domiciliato presso il suo studio in TORINO VIA MONGINEVRO 1 BIS, presso il difensore avv.
VITTORIA SIMONETTA
RICORRENTI contro
(C.F. ), Controparte_1 C.F._3
RESISTENTE contumace
Con l'intervento del Pubblico Ministero
Collegio del 17/4/2025
CONCLUSIONI
Per parte ricorrente: come da ricorso del 30.12.2024: “in via principale: Dichiarare l'interdizione, ex art.414 cc, della OR nata a [...] il [...] (codice fiscale Controparte_1
) e residente in [...], con ogni conseguenza di legge. In C.F._3 via subordinata ove a seguito dell'esame della beneficianda non risultasse idonea la misura dell'interdizione, provvedere all'apertura dell'amministrazione di sostegno, nominando la OR
amministratore di sostegno della OR , confermando tale carica a E_ Controparte_1 tempo indeterminato”.
Per il Pubblico Ministero: Visto, nulla oppone.
pagina 1 di 4 Concisa esposizione delle ragioni di fatto e di diritto della decisione
Nel ricorso depositato in data 03.12.2024, i ricorrenti e E_ Parte_2 illustravano che la OR , nata a [...] il [...] e residente in [...], madre degli stessi, ha riscontrato nell'ultimo periodo un rapido peggioramento delle proprie condizioni di salute, tant'è che la stessa si trova attualmente in uno stato di infermità mentale abituale, con permanente alterazione delle sue condizioni psichiche, in quanto affetta da demenza e decadimento cognitivo avanzato, ed è stata riconosciuta invalida con totale e permanente invalidità al 100%. Contestualmente, i ricorrenti dimostravano che la sig.ra Controparte_1 risulta proprietaria dei seguenti immobili: «Nel comune di Torino: via Isonzo n.93, appartamento al piano 6° (proprietà per 666/1000) foglio 1236 particella n. 498 sub. 14 n cui attualmente vive;
locale magazzino in via Valeggio n. 10 piano T (proprietà per 666/1000) foglio 1302 particella 235 sub 5, attualmente in uso al figlio per la sua attività lavorativa;
Nel comune di Nola (NA): terreno Pt_2 di proprietà per 1/1 foglio 21 particella 2198; altro terreno, proprietà 300/1000 foglio 21 particella
171; casetta indipendente sita in via San Liberatore di proprietà per 1/1 foglio 21, particella 1537, sub
3,4 e 5». In punto economico, «la OR percepisce una pensione di € 684,00 mensili Controparte_1 oltre all'indennità di accompagnamento di € 531,00 per un totale mensile di € 1215,00» e che «relativamente all'immobile in Nola con relativo terreno (casetta indipendente sita in via San
Liberatore di proprietà per 1/1 foglio 21, particella 1537, sub 3,4 e 5;terreno di proprietà per 1/1 foglio 21 particella 2198) in data 3 agosto 2023 la OR affidava l'incarico di Controparte_1 vendita alla con sede in Nola via Anfiteatro Laterizio n. 79; Che è stata formulata un'offerta CP_2
d'acquisto, accettata dalla OR e che il rogito dovrà essere stipulato entro e non oltre il CP_1
30 marzo 2025»·. In questo senso, i ricorrenti adivano questo Tribunale per chiedere l'interdizione della madre, sig.ra – nonché, in via subordinata, ove a seguito dell'esame della Controparte_1 beneficianda non risultasse idonea la misura dell'interdizione, provvedere all'apertura dell'amministrazione di sostegno – e che nel suo interesse la figlia, OR , venga E_ nominata con urgenza tutore provvisorio dell'interdicenda, al fine di poter procedere alla stipula del rogito di cui in premessa.
Letto il ricorso, questo Giudice fissava udienza dinanzi al GOP delegata per l'incombente e successivi connessi alli 1.2.2025 – udienza successivamente posticipata al giorno 20.02.2025 in modalità da remoto e, in seguito ad istanza di parte, revocata e fissata in udienza in presenza in data 17.2.2025 – e fissava contestualmente udienza dinanzi a sé per la precisazione delle conclusioni in data 8.4.2025.
All'udienza del 17.2.2025 il GOP, constatata la regolarità delle notificazioni del ricorso, procedeva all'esame della persona interdicenda e alla audizione dei ricorrenti. Ritenuta la necessità di procedere alla nomina di un tutore provvisorio, come richiesto anche dagli stessi ricorrenti, il GOP nominava tutore provvisorio della persona interdicenda , nata a [...] il [...] e E_ residente in [...], rimettendo parti e causa avanti il Giudice Relatore delegante per l'udienza di rimessione della causa in decisione già fissata al 8.4.2024. All'udienza del 8.4.2024 dinnanzi a questo Giudice, il difensore dei ricorrenti precisava come da ricorso introduttivo.
Non risultano dichiarazioni di opposizione della stessa persona interdicenda, sig.ra
[...]
verso la domanda di interdizione proposta nei suoi confronti. CP_1
Ritenuta matura la causa, il Giudice rimetteva la causa al collegio per la decisione.
pagina 2 di 4 Il Pubblico Ministero nulla ha opposto all'accoglimento della domanda.
*** §§§§§ ***
La domanda di interdizione risulta fondata.
Dalla documentazione in atti si evince che la sig.ra non è più in grado di Controparte_1 provvedere ai propri interessi patrimoniali e di compiere autonomamente anche semplici atti della vita quotidiana e di relazione e che pertanto è necessario assicurarle adeguata protezione e supporto.
Già nel verbale di udienza tenutasi dinanzi al GOP dott.ssa Barbara Ferrero del 17.2.2025 la parte ricorrente personalmente dichiarava in merito alle condizioni di salute della madre che quest'ultima nel giugno u.s. veniva ricoverata presso il Presidio Ospedaliero “MARTINI” per una infezione alle vie urinarie e che le proprie capacità hanno subito un crollo importante.
Dalla Lettera di dimissione dello stesso Presidio del 29.6.2024 si evince che la sig.ra
[...] veniva ricoverata il giorno 4.6.2024 per «un rallentamento ideomptorio in quadro VCC CP_1 in stato infettivo ascrivibile a vie urinarie». All'esame obiettivo compiuto in ingresso della struttura, il paziente risultava vigile, collaborante, tranquilla ma disorientata nel tempo e nello spazio e confusa, con condizioni generali discrete. Al giorno 19.6.2024 il paziente veniva rivalutata dal punto di vista neurologico, «con evidenza di ulteriore peggioramento del funzionamento globale in noto decadimento psico-organico e indicazione a supplementazione di citicolina e rivalutazione ambulatoriale c/o
C.D.C.D. almeno tre mesi». A conclusione del ricovero, veniva concordato con la figlia, E_
, rientro al domicilio, con conseguenti dimissioni dalla Struttura in data 29.6.2024. Dalla
[...] diagnosi di dimissione, si registra un «rallentamento ideomotorio in stato settico a verosimile partenza dalle vie urinarie in nota vasculopatia cerebrale cronica con deterioramento cognitivo e disfagia;
anemia cronica multifattoriale (ipotiroidismo, carenza di ferro, stato settico)».
Allo stesso modo, nelle risultanze redatte dalla dott.ssa allegate in atti del 10.8.2024 è Persona_1 riscontrabile «un decadimento cognitivo avanzato (demenza mista)», con sindrome ipocinetica dopo il ricovero in ospedale. Il paziente risultava «poco collaborante, confusa, disorientata», concludendo che
«non può stare da sola;
necessita assistenza 24/24».
Alla luce di quanto allegato in atti, si deve concludere che risulta provato che la resistente si trovi in condizioni di abituale infermità mentale e che sia incapace di provvedere ai propri interessi per effetto di grave e permanente infermità di mente e che, pertanto, si trovi nelle condizioni volute dall'art. 414
c.c. perché debba esserne pronunciata l'interdizione, trattandosi dell'unico provvedimento idoneo ad assicurarle adeguata protezione.
Si dà atto dell'intervenuta nomina a tutore provvisorio della persona interdicenda della sig.ra
, nata a [...] il [...] e residente in [...], avvenuta E_ all'udienza del 17.2.2025 dinanzi al GOP dott.ssa Barbara Ferrero.
Rigettata ogni ulteriore istanza, si trasmette, a cura della Cancelleria, copia della presente sentenza al
Giudice Tutelare, ex art. 42 disp. att. cod. civ., per la nomina del tutore e per l'esercizio delle funzioni di sua spettanza.
Nulla sulle spese di lite, tenuto conto del rapporto di parentela fra le parti ed in assenza di opposizione della parte convenuta.
P.Q.M.
Il Tribunale, definitivamente pronunziando, ogni altra istanza ed eccezione disattesa o assorbita,
pagina 3 di 4 PRONUNCIA l'interdizione per infermità di mente di (C.F. Controparte_1
), nata a [...] il [...] e residente in [...]. C.F._3
NULLA sulle spese di lite.
Manda al Giudice Tutelare, a cura della Cancelleria, copia della presente sentenza, ex art. 42 disp. att. cod. civ., per la nomina del tutore definitivo e per l'esercizio delle funzioni di sua spettanza.
Manda alla Cancelleria per quanto di competenza.
Così deciso nella Camera di Consiglio della sezione VII civile del Tribunale di Torino in data
17/4/2025
Il Giudice estensore Il Presidente
Dott. Serafina Aceto Dott. Alberto Tetamo
Ai sensi dell'art. 52 comma 3 Codice Privacy si dispone che in caso di diffusione del presente provvedimento vengano omesse le generalità e gli altri dati identificativi delle parti e di ogni altro terzo citato nel provvedimento.
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