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Sentenza 4 giugno 2025
Sentenza 4 giugno 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Asti, sentenza 04/06/2025, n. 329 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Asti |
| Numero : | 329 |
| Data del deposito : | 4 giugno 2025 |
Testo completo
N. R.G. 85/2023
TRIBUNALE DI ASTI
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
Il giudice del Lavoro, dott.ssa Elisabetta Antoci, ha pronunciato la seguente
SENTENZA pronunciata ex art. 429 c.p.c. all'udienza del 04/06/2025 nella causa iscritta al n. r.g.l. 85/2023 promossa da:
(C.F. ), con il patrocinio dell'avv. Parte_1 C.F._1
PADOVANI MASSIMO
ricorrente contro
(C.F. ), con il patrocinio dell'avv. ZECCHINI Controparte_1 P.IVA_1
SILVIA
resistente
MOTIVI DELLA DECISIONE
Con ricorso del 24.1.2023 ha convenuto in giudizio l' Parte_1 CP_1 proponendo opposizione avverso l'avviso di addebito n. 310 2022 00007343 63 000 del
9/12/2022 e notificato, a mezzo pec, in data 16.12.2022, con il quale le è stato richiesto il pagamento della somma di € 223.955,90 comprese spese di notifica e riscossione, sulla scorta di quanto contestato nel verbale unico di accertamento e notificazione n.
2021010283/DDL del 20/12/2021.
pagina 1 di 9 A fondamento dell'opposizione la ricorrente ha dedotto: la insussistenza della pretesa contributiva con riferimento alle differenze connesse allo svolgimento di ore e giornate di lavoro da parte dei dipendenti in misura superiore a quelle dichiarate;
la inapplicabilità delle sanzioni nella misura di cui all'art. 116, comma 8, lett. a della l.
388/2000 sul totale dei contributi, tenuto conto dell'avvenuto pagamento della contribuzione, benchè ad una Gestione ritenuta poi non corretta;
la compensazione con le somme già versate a titolo di contributi con riferimento ai medesimi dipendenti alla
Gestione Agricoli in luogo della Gestione Terziario, Aziende con lavoratori dipendenti.
Costituito in giudizio, l' ha chiesto respingersi le doglianze attoree e confermarsi CP_1
l'avviso di addebito opposto, sulla base della parziale non contestazione del fondamento della pretesa da parte della ricorrente e della fondatezza della restante parte della pretesa, nonché sulla base della corretta elaborazione delle sanzioni civili e dell'impossibilità di compensazione delle somme versate nella Gestione Agricoli.
La causa è stata istruita con l'acquisizione documentale e l'escussione dei testimoni ed è stata discussa all'udienza odierna.
* * * * * *
1. – Le pretese dell contenute nell'avviso di addebito opposto si fondano sui rilievi CP_1
contenuti nel verbale unico di accertamento e notificazione n. 2021010283 del
20/12/2021, a sua volta fondato sul verbale unico di accertamento e notificazione n.
2016023176 del 20/12/2021.
1.1. – Con il verbale 2016023176 del 20/12/2021, c.d. verbale madre (sub fascicolo gli ispettori hanno: disconosciuto dall'1.1.2016 la natura agrituristica CP_1 dell'attività di ristorazione esercitata dalla ricorrente;
annullato dall'1.1.2016 i rapporti di lavoro istaurati nel settore agricolo con i dipendenti ad eccezione di
; contestato maggiori prestazioni lavorative da parte del Persona_1
lavoratore negli anni 2019 e 2021 nel settore agricolo. Per_1
1.2. – Con il verbale 2021010283 del 20/12/2021 (doc. 2 fascicolo ricorrente) gli ispettori, in conseguenza del verbale madre sopra indicato e con riferimento al periodo 1.1.2016/30.6.2021, hanno: inquadrato i lavoratori regolarmente assunti pagina 2 di 9 nel settore agricolo come OTD o a tempo indeterminato, ad eccezione di , Per_1
nel settore terziario;
contestato, con riferimento a taluni di essi ( Parte_2
, , , e
[...] Persona_2 Persona_3 Persona_4
AH HE), lo svolgimento di prestazioni lavorative in orari e giorni non dichiarati così rivendicando le conseguenti differenze contributive.
2. – Parte ricorrente in giudizio non ha contestato gli accertamenti ispettivi nella parte in cui è stata disconosciuta la natura agrituristica dell'attività svolta dalla ricorrente ed è stato disposto il passaggio del personale nella Gestione terziario con annullamento delle corrispondenti posizioni nella Gestione Agricoli. Non è pertanto in contestazione la contribuzione calcolata sulla scorta degli imponibili indicati nelle denunce mensili inviate regolarmente dalla ricorrente, contribuzione pure oggetto dell'AVA opposto.
Parte ricorrente ha contestato in giudizio esclusivamente la pretesa relativa alla maggior contribuzione rivendicata per prestazioni di lavoro non dichiarate relative ad alcuni lavoratori, pretese analiticamente indicate nell'ava alle pagg. 16 e ss., progr. da 147 in poi, ammontanti a complessivi € 46.101,86.
Infine, parte ricorrente ha chiesto compensarsi quanto risultante dovuto con quanto già versato per i medesimi lavoratori sulla Gestione Agricoli e annullarsi le sanzioni civili di cui all'art. 116, comma 8, lett. a) sull'ammontare delle somme già versate alla Gestione
Agricoli.
3. – Così delimitato il thema decidendum, va preliminarmente respinta la doglianza di genericità del verbale di accertamento sotteso all'AVA opposto.
Invero, il verbale di accertamento individua chiaramente nella parte motiva i lavoratori rispetto ai quali è stato rilevato lo svolgimento di un numero di ore di lavoro superiori a quelle denunciate (cfr. verbale pag. 3 sub doc. 2 fascicolo ricorrente) e l'indicazione, per ciascuno di essi, della differenza mensile tra le ore lavorate effettivamente e quelle denunciate è contenuta nell'allegato B al verbale.
4. – Nel merito, le pretese contributive relative al ritenuto maggior orario di lavoro osservato dai lavoratori , e AH sono Pt_2 Per_2 Persona_3 Per_4
risultate, all'esito della complessiva istruttoria svolta, infondate.
pagina 3 di 9 4.1. – Quanto alla lavoratrice , assunta in forza di contratti a Parte_2
termine, l' ha dedotto che la stessa abbia lavorato costantemente per sei giorni a CP_1
settimana e per 4 ore in ogni giornata, mentre dal LUL risulta dichiarato un numero di giorni lavorati mensilmente più esiguo (cfr. doc. 2 fascicolo ricorrente, pag. 41 del pdf).
Nella dichiarazione resa in fase ispettiva la lavoratrice ha affermato: “Normalmente lavoro sei giorni su sette;
il mio giorno di riposo è il giovedì. In genere lavoro o il mattino oppure il pomeriggio e il mio orario medio è di ore quattro” (cfr. dichiarazione in fase ispettiva nel fascicolo . CP_1
Tuttavia, escussa in giudizio la lavoratrice ha precisato di aver come giorno di riposo fisso il giovedì, richiesto appositamente alla datrice di lavoro, e di lavorare, nella restante parte della settimana, per un numero di giorni assai variabile a seconda del periodo e delle esigenze dell'agriturismo (“io lavoravo a seconda delle esigenze aziendali;
andavo qualsiasi giorno tranne il giovedì; negli altri giorni potevo andare o non andare a seconda delle esigenze;
le settimane non erano mai uguali l'una all'altra;… i giorni di lavoro variavano sempre;
è capitato di lavorare 6 su 7; in quelle occasioni lo hanno segnato sulla busta;
capitava anche di fare dei recuperi se facevo più ore;
le recuperavo nelle settimane seguenti… mi vengono lette le dichiarazioni che ho reso in fase ispettiva e dico che ho sbagliato a dire 6 giorni su 7 perché le esigenze variavano sempre;
se devo fare una media, lavoravo 3 o 4 giorni nel senso che poche volte andavo la settimana intera;
nella bassa stagione succedeva anche di andare 1 giorno a settimana;
il mio giorno di riposo al giovedì lo avevo chiesto io per essere certa che quel giorno non mi avrebbe chiamato a lavorare e quindi se avevo degli impegni li facevo il giovedì”).
La variabilità dell'impegno a seconda dei periodi è stata confermata anche da TE
, dipendente con le medesime mansioni di addetta alle pulizie, che in giudizio ha
[...]
dichiarato: “io ho sempre lavorato insieme a;
entrambe facevamo le stesse cose e ci Parte_2 alternavamo come orari;
in caso di eventi particolari lavoravamo insieme;
io avevo un giorno libero fisso che era mercoledì; gli altri giorni non lavoravo sempre tutti i giorni ma i giorni in cui lavoravo facevo generalmente sempre le stesse ore, che erano 4; mi alternavo tra mattina e pomeriggio;
a volte mi alternavo tra mattina e pomeriggio con la ma non lavorando tutti i Pt_2 giorni capitava anche di lavorare un giorno sì e uno no e mi alternavo quindi con i giorni con la
pagina 4 di 9 la aveva sempre libero il giovedì; anche lei però negli altri giorni non lavorava Pt_2 Pt_2 sempre;
non vi era sempre lavoro e quindi vi era variabilità nei giorni lavorati”.
Nella medesima direzione della variabilità dei giorni lavorati depone anche la testimonianza resa in giudizio da (“ e facevano le stesse cose;
Persona_2 Pt_2 TE
lavapiatti e stiravano al massimo il tovagliato;
quando capitava facevano la pulizia nelle camere;
per quello che so non lavoravano tutti i giorni della settimana;
il numero di giorni di lavoro a settimana variava in base ai giorni in cui era aperta la struttura;
io stesso non ero sempre presente;
se era chiusa la struttura io non c'ero e suppongo che anche le pulizie non si facessero;
non saprei dire se facessero 5 giorni a settimana o un altro numero di giorni”) mentre gli altri testimoni non hanno saputo riferire nulla di preciso in ordine all'orario e ai giorni di lavoro della . Pt_2
L'estrema sinteticità della dichiarazione resa dalla in fase ispettiva e le Pt_2 precisazioni, di segno opposto, contenute nella deposizione testimoniale della stessa, in mancanza di ulteriori riscontri alla tesi propugnata dall' inducono a ritenere non CP_2 assolto l'onere della prova in ordine allo svolgimento di ore di lavoro superiori a quelle denunciate nel LUL da parte della lavoratrice . Parte_2
4.2. – Quanto al lavoratore assunto in forza di contratti a Persona_2 termine e in qualità di cuoco, l' ha dedotto che lo stesso abbia lavorato, nei giorni CP_1
dichiarati nel LUL ma per un numero di ore superiore a quelle ivi dichiarate e precisamente per 6/7 ore al giorno e talvolta sino a 10 in occasione degli eventi (cfr. doc.
2 fascicolo ricorrente, pag. 43 del pdf).
Il lavoratore in sede ispettiva ha dichiarato: “l'orario di lavoro medio è di circa 6/7 ore;
quando vi sono eventi (ad es. matrimoni) lavoro anche 10 ore;
le ore che faccio in più le compenso nei giorni ove vi è meno lavoro”.
Escusso in giudizio, lo stesso ha sostanzialmente confermato le dichiarazioni rese in fase ispettiva, parlando di un impegno di circa 5 ore per il servizio del pranzo e di ulteriori 4 ore per il servizio della cena, quest'ultimo però non sempre prestato, così confermando un impegno medio di 6/7 ore (“se avevo gente a pranzo o dovevo fare preparazioni iniziavo alle 10 e poi mi fermavo per il pranzo;
la sera non sempre lavoravo e lavoravo a seconda delle
pagina 5 di 9 prenotazioni; potevo stare anche a casa la sera;
anche a pranzo lavoravo solo se vi erano prenotazioni… l'orario del pranzo dipendeva dalle preparazioni da fare;
solitamente arrivavo verso le 10 e finivo alle 15 più o meno;
15/ 15.30; per il servizio della cena arrivavo più o meno alle 18.30 18.45 e poi fin circa le 22 ma dipendeva dai tempi dei clienti”).
Tuttavia, nessuna conferma delle dichiarazioni rese dal è emersa dall'istruttoria Per_2
orale svolta né dalle indagini compiute in fase ispettiva: nessuno dei testimoni escussi ha saputo riferire gli orari di lavoro osservati dal e in fase ispettiva l'unico Per_2
lavoratore ( che ha parlato degli orari del “cuoco” non poteva riferirsi al Per_4
avendo i due lavorato in periodi diversi e avendo il lavoratore in giudizio Per_2
dichiarato di non ricordarsi neppure di un tale Persona_2
E' evidente che una sola dichiarazione testimoniale, resa peraltro dal soggetto a cui i contributi oggetto di accertamento sono riferiti, nell'assenza assoluta di ulteriori riscontri non può ritenersi sufficiente a suffragare la tesi dello svolgimento di un orario superiore a quello risultante dal LUL.
4.3. – Quanto al lavoratore assunto in forza di contratti a termine Persona_3
e in qualità di addetto alla manutenzione, l' ha dedotto che lo stesso abbia lavorato, CP_1 nei giorni dichiarati nel LUL ma per un numero di ore superiore a quelle dichiarate nel
LUL e precisamente per 8 ore al giorno in luogo delle 4 dichiarate (cfr. doc. 2 fascicolo ricorrente, pag. 42 del pdf).
Anche con riferimento alla posizione di detto lavoratore, però, l'unico elemento probatorio relativo all'orario di lavoro osservato è costituito da quanto dichiarato dallo stesso lavoratore (peraltro solo in fase ispettiva e con smentita nel corso dell'escussione testimoniale) e senza alcun ulteriore riscontro probatorio, non avendo gli altri lavoratori sentiti, tanto in fase ispettiva quanto in giudizio, saputo riferire nulla di preciso sugli orari di lavoro osservati dal Persona_3
In considerazione di quanto sopra non può ritenersi assolto l'onere probatorio, gravante sull'Istituto, in ordine allo svolgimento, da parte del di lavoro in orario Persona_3 superiore a quello denunciato nel LUL.
pagina 6 di 9 4.4. – Quanto al lavoratore assunto in forza di contratti a tempo Persona_4
indeterminato e trasformato a far data dal 1.3.2017 in part time a 30 ore settimanali,
l' ha dedotto che lo stesso abbia lavorato, nel periodo da marzo a settembre 2017, CP_1 nei giorni dichiarati nel LUL ma per un numero di ore superiore a quelle dichiarate nel
LUL e precisamente per 10 ore al giorno in luogo delle 5 dichiarate (cfr. doc. 2 fascicolo ricorrente, pag. 40 del pdf).
Anche in questo caso le dichiarazioni generiche rese in fase ispettiva dal e Per_4
relative all'osservanza di un orario di lavoro di 10 ore giornaliere sono state spiegate in fase giudiziale come riferite al solo periodo di lavoro full time;
quanto al periodo successivo alla trasformazione del rapporto in part time lo stesso lavoratore in giudizio ha precisato di aver sforato l'orario giornaliero solo in alcune occasioni che non ha saputo quantificare.
Anche per tale lavoratore, in ogni caso, non vi è alcun ulteriore riscontro alla tesi dell' ed, anzi, la teste ha affermato in giudizio di ricordare della CP_2 Testimone_2
trasformazione del rapporto in part time nell'ultimo periodo di lavoro, di modo che la pretesa dell' non può dirsi provata. CP_2
4.5. – Quanto al lavoratore HE AH, assunto in forza di contratti a tempo determinato in due distinti periodi, nel 2017 e 2018, l' ha dedotto che lo stesso abbia CP_1
lavorato, in giornate e orari superiori rispetto a quelli risultanti dal LUL avendo sempre lavorato per sei giorni a settimana e per 8 ore al giorno (cfr. doc. 2 fascicolo ricorrente, pag. 40 del pdf).
Anche con riferimento a tale lavoratore però le uniche dichiarazioni che confermano la tesi dell' sono quelle provenienti dallo stesso, in assenza di riscontri probatori, e CP_2
non possono essere ritenute sufficienti a corroborare la pretesa contributiva.
4.6. – Alla luce della infondatezza della pretesa contributiva relativa a prestazioni di lavoro non dichiarate relative ai lavoratori sopra indicati, deve ridursi l'importo di cui all'AVA dei corrispondenti importi, indicati da parte ricorrente, in assenza di contestazione del resistente, in complessivi € 46.101,86, comprensive delle sanzioni per evasione.
pagina 7 di 9 5. – Può inoltre procedersi in questa sede alla compensazione di quanto richiesto a titolo di contribuzione alla Gestione Aziende con lavoratori dipendenti con l'AVA opposto e quanto già versato dalla ricorrente per i medesimi lavoratori e per il medesimo periodo considerato nell'AVA alla Gestione Agricoli (e risultata, con riferimento a detta
Gestione, indebita), somma quantificata dall'Istituto in giudizio in € 58.993,13 (cfr. chiarimenti resi dall'Istituto con nota depositata in data 27.1.2025).
Nulla osta alla compensazione (già richiesta da parte ricorrente in sede amministrativa, cfr. doc. 23 fascicolo ricorrente e pec di consegna) in questa sede dei due controcrediti, sussistendone i requisiti di certezza liquidità ed esigibilità, di modo che deve ridursi l'importo complessivo dell'AVA opposto di ulteriori € 58.993,13.
6. – In considerazione dell'avvenuta compensazione deve ritenersi assorbita la doglianza attorea relativa al non corretto calcolo delle sanzioni civili per morosità di cui all'art. 116, comma 8, lett. a della l. 388/2000 sul totale dei contributi.
Invero, all'esito dell'accertamento contenuto nella presente pronuncia l'importo dell'AVA è stato ridotto (oltre che della contribuzione e accessori discendenti dai rilievi attinenti allo svolgimento di orario di lavoro non dichiarato per i 5 lavoratori sopra indicati) degli importi già versati a titolo di contribuzione nella (errata) Gestione
Agricoli, travolgendo anche le relative sanzioni civili.
Ne discende che le sanzioni civili, secondo il criterio di cui all'art. 116, comma 8, lett. a della l. 388/2000, vanno computate solo sul residuo importo, così come indicato nella presente sentenza.
7. – Quanto alle spese di lite, considerando che l'oggetto del giudizio non è esteso all'intero importo dell'AVA opposto bensì solo ad una parte di esso (quella relativa alla compensazione e quella relativa contribuzione per le prestazioni orarie superiori a quelle denunciate, per un ammontare complessivo di € 105.094,99) deve rilevarsi la completa soccombenza dell' , di modo che le spese di lite devono essere poste a CP_2
carico dello stesso. Esse sono calcolate, sulla base dei parametri di cui al D.M. 55/14, tenuto conto del valore di causa come sopra individuato e della semplicità delle questioni trattate.
pagina 8 di 9
P.Q.M.
Visto l'art. 429 c.p.c., definitivamente pronunciando, ogni contraria istanza, eccezione e deduzione respinta,
- riduce l'importo di cui all'avviso di addebito n. 310 2022 00007343 63 000 del
9/12/2022 espungendo € 46.101,86 per contributi e sanzioni come meglio specificati nella parte motiva nonché € 58.993,13 per contributi meglio specificati nella parte motiva e le relative sanzioni;
- condanna l' a rimborsare alla ricorrente le spese di lite nella misura di € 6115 CP_1
per compenso oltre € 43 per contributo unificato, rimborso forfettario spese generali, iva e cpa alle rispettive aliquote di legge.
IL GIUDICE dott.ssa Elisabetta Antoci
pagina 9 di 9
TRIBUNALE DI ASTI
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
Il giudice del Lavoro, dott.ssa Elisabetta Antoci, ha pronunciato la seguente
SENTENZA pronunciata ex art. 429 c.p.c. all'udienza del 04/06/2025 nella causa iscritta al n. r.g.l. 85/2023 promossa da:
(C.F. ), con il patrocinio dell'avv. Parte_1 C.F._1
PADOVANI MASSIMO
ricorrente contro
(C.F. ), con il patrocinio dell'avv. ZECCHINI Controparte_1 P.IVA_1
SILVIA
resistente
MOTIVI DELLA DECISIONE
Con ricorso del 24.1.2023 ha convenuto in giudizio l' Parte_1 CP_1 proponendo opposizione avverso l'avviso di addebito n. 310 2022 00007343 63 000 del
9/12/2022 e notificato, a mezzo pec, in data 16.12.2022, con il quale le è stato richiesto il pagamento della somma di € 223.955,90 comprese spese di notifica e riscossione, sulla scorta di quanto contestato nel verbale unico di accertamento e notificazione n.
2021010283/DDL del 20/12/2021.
pagina 1 di 9 A fondamento dell'opposizione la ricorrente ha dedotto: la insussistenza della pretesa contributiva con riferimento alle differenze connesse allo svolgimento di ore e giornate di lavoro da parte dei dipendenti in misura superiore a quelle dichiarate;
la inapplicabilità delle sanzioni nella misura di cui all'art. 116, comma 8, lett. a della l.
388/2000 sul totale dei contributi, tenuto conto dell'avvenuto pagamento della contribuzione, benchè ad una Gestione ritenuta poi non corretta;
la compensazione con le somme già versate a titolo di contributi con riferimento ai medesimi dipendenti alla
Gestione Agricoli in luogo della Gestione Terziario, Aziende con lavoratori dipendenti.
Costituito in giudizio, l' ha chiesto respingersi le doglianze attoree e confermarsi CP_1
l'avviso di addebito opposto, sulla base della parziale non contestazione del fondamento della pretesa da parte della ricorrente e della fondatezza della restante parte della pretesa, nonché sulla base della corretta elaborazione delle sanzioni civili e dell'impossibilità di compensazione delle somme versate nella Gestione Agricoli.
La causa è stata istruita con l'acquisizione documentale e l'escussione dei testimoni ed è stata discussa all'udienza odierna.
* * * * * *
1. – Le pretese dell contenute nell'avviso di addebito opposto si fondano sui rilievi CP_1
contenuti nel verbale unico di accertamento e notificazione n. 2021010283 del
20/12/2021, a sua volta fondato sul verbale unico di accertamento e notificazione n.
2016023176 del 20/12/2021.
1.1. – Con il verbale 2016023176 del 20/12/2021, c.d. verbale madre (sub fascicolo gli ispettori hanno: disconosciuto dall'1.1.2016 la natura agrituristica CP_1 dell'attività di ristorazione esercitata dalla ricorrente;
annullato dall'1.1.2016 i rapporti di lavoro istaurati nel settore agricolo con i dipendenti ad eccezione di
; contestato maggiori prestazioni lavorative da parte del Persona_1
lavoratore negli anni 2019 e 2021 nel settore agricolo. Per_1
1.2. – Con il verbale 2021010283 del 20/12/2021 (doc. 2 fascicolo ricorrente) gli ispettori, in conseguenza del verbale madre sopra indicato e con riferimento al periodo 1.1.2016/30.6.2021, hanno: inquadrato i lavoratori regolarmente assunti pagina 2 di 9 nel settore agricolo come OTD o a tempo indeterminato, ad eccezione di , Per_1
nel settore terziario;
contestato, con riferimento a taluni di essi ( Parte_2
, , , e
[...] Persona_2 Persona_3 Persona_4
AH HE), lo svolgimento di prestazioni lavorative in orari e giorni non dichiarati così rivendicando le conseguenti differenze contributive.
2. – Parte ricorrente in giudizio non ha contestato gli accertamenti ispettivi nella parte in cui è stata disconosciuta la natura agrituristica dell'attività svolta dalla ricorrente ed è stato disposto il passaggio del personale nella Gestione terziario con annullamento delle corrispondenti posizioni nella Gestione Agricoli. Non è pertanto in contestazione la contribuzione calcolata sulla scorta degli imponibili indicati nelle denunce mensili inviate regolarmente dalla ricorrente, contribuzione pure oggetto dell'AVA opposto.
Parte ricorrente ha contestato in giudizio esclusivamente la pretesa relativa alla maggior contribuzione rivendicata per prestazioni di lavoro non dichiarate relative ad alcuni lavoratori, pretese analiticamente indicate nell'ava alle pagg. 16 e ss., progr. da 147 in poi, ammontanti a complessivi € 46.101,86.
Infine, parte ricorrente ha chiesto compensarsi quanto risultante dovuto con quanto già versato per i medesimi lavoratori sulla Gestione Agricoli e annullarsi le sanzioni civili di cui all'art. 116, comma 8, lett. a) sull'ammontare delle somme già versate alla Gestione
Agricoli.
3. – Così delimitato il thema decidendum, va preliminarmente respinta la doglianza di genericità del verbale di accertamento sotteso all'AVA opposto.
Invero, il verbale di accertamento individua chiaramente nella parte motiva i lavoratori rispetto ai quali è stato rilevato lo svolgimento di un numero di ore di lavoro superiori a quelle denunciate (cfr. verbale pag. 3 sub doc. 2 fascicolo ricorrente) e l'indicazione, per ciascuno di essi, della differenza mensile tra le ore lavorate effettivamente e quelle denunciate è contenuta nell'allegato B al verbale.
4. – Nel merito, le pretese contributive relative al ritenuto maggior orario di lavoro osservato dai lavoratori , e AH sono Pt_2 Per_2 Persona_3 Per_4
risultate, all'esito della complessiva istruttoria svolta, infondate.
pagina 3 di 9 4.1. – Quanto alla lavoratrice , assunta in forza di contratti a Parte_2
termine, l' ha dedotto che la stessa abbia lavorato costantemente per sei giorni a CP_1
settimana e per 4 ore in ogni giornata, mentre dal LUL risulta dichiarato un numero di giorni lavorati mensilmente più esiguo (cfr. doc. 2 fascicolo ricorrente, pag. 41 del pdf).
Nella dichiarazione resa in fase ispettiva la lavoratrice ha affermato: “Normalmente lavoro sei giorni su sette;
il mio giorno di riposo è il giovedì. In genere lavoro o il mattino oppure il pomeriggio e il mio orario medio è di ore quattro” (cfr. dichiarazione in fase ispettiva nel fascicolo . CP_1
Tuttavia, escussa in giudizio la lavoratrice ha precisato di aver come giorno di riposo fisso il giovedì, richiesto appositamente alla datrice di lavoro, e di lavorare, nella restante parte della settimana, per un numero di giorni assai variabile a seconda del periodo e delle esigenze dell'agriturismo (“io lavoravo a seconda delle esigenze aziendali;
andavo qualsiasi giorno tranne il giovedì; negli altri giorni potevo andare o non andare a seconda delle esigenze;
le settimane non erano mai uguali l'una all'altra;… i giorni di lavoro variavano sempre;
è capitato di lavorare 6 su 7; in quelle occasioni lo hanno segnato sulla busta;
capitava anche di fare dei recuperi se facevo più ore;
le recuperavo nelle settimane seguenti… mi vengono lette le dichiarazioni che ho reso in fase ispettiva e dico che ho sbagliato a dire 6 giorni su 7 perché le esigenze variavano sempre;
se devo fare una media, lavoravo 3 o 4 giorni nel senso che poche volte andavo la settimana intera;
nella bassa stagione succedeva anche di andare 1 giorno a settimana;
il mio giorno di riposo al giovedì lo avevo chiesto io per essere certa che quel giorno non mi avrebbe chiamato a lavorare e quindi se avevo degli impegni li facevo il giovedì”).
La variabilità dell'impegno a seconda dei periodi è stata confermata anche da TE
, dipendente con le medesime mansioni di addetta alle pulizie, che in giudizio ha
[...]
dichiarato: “io ho sempre lavorato insieme a;
entrambe facevamo le stesse cose e ci Parte_2 alternavamo come orari;
in caso di eventi particolari lavoravamo insieme;
io avevo un giorno libero fisso che era mercoledì; gli altri giorni non lavoravo sempre tutti i giorni ma i giorni in cui lavoravo facevo generalmente sempre le stesse ore, che erano 4; mi alternavo tra mattina e pomeriggio;
a volte mi alternavo tra mattina e pomeriggio con la ma non lavorando tutti i Pt_2 giorni capitava anche di lavorare un giorno sì e uno no e mi alternavo quindi con i giorni con la
pagina 4 di 9 la aveva sempre libero il giovedì; anche lei però negli altri giorni non lavorava Pt_2 Pt_2 sempre;
non vi era sempre lavoro e quindi vi era variabilità nei giorni lavorati”.
Nella medesima direzione della variabilità dei giorni lavorati depone anche la testimonianza resa in giudizio da (“ e facevano le stesse cose;
Persona_2 Pt_2 TE
lavapiatti e stiravano al massimo il tovagliato;
quando capitava facevano la pulizia nelle camere;
per quello che so non lavoravano tutti i giorni della settimana;
il numero di giorni di lavoro a settimana variava in base ai giorni in cui era aperta la struttura;
io stesso non ero sempre presente;
se era chiusa la struttura io non c'ero e suppongo che anche le pulizie non si facessero;
non saprei dire se facessero 5 giorni a settimana o un altro numero di giorni”) mentre gli altri testimoni non hanno saputo riferire nulla di preciso in ordine all'orario e ai giorni di lavoro della . Pt_2
L'estrema sinteticità della dichiarazione resa dalla in fase ispettiva e le Pt_2 precisazioni, di segno opposto, contenute nella deposizione testimoniale della stessa, in mancanza di ulteriori riscontri alla tesi propugnata dall' inducono a ritenere non CP_2 assolto l'onere della prova in ordine allo svolgimento di ore di lavoro superiori a quelle denunciate nel LUL da parte della lavoratrice . Parte_2
4.2. – Quanto al lavoratore assunto in forza di contratti a Persona_2 termine e in qualità di cuoco, l' ha dedotto che lo stesso abbia lavorato, nei giorni CP_1
dichiarati nel LUL ma per un numero di ore superiore a quelle ivi dichiarate e precisamente per 6/7 ore al giorno e talvolta sino a 10 in occasione degli eventi (cfr. doc.
2 fascicolo ricorrente, pag. 43 del pdf).
Il lavoratore in sede ispettiva ha dichiarato: “l'orario di lavoro medio è di circa 6/7 ore;
quando vi sono eventi (ad es. matrimoni) lavoro anche 10 ore;
le ore che faccio in più le compenso nei giorni ove vi è meno lavoro”.
Escusso in giudizio, lo stesso ha sostanzialmente confermato le dichiarazioni rese in fase ispettiva, parlando di un impegno di circa 5 ore per il servizio del pranzo e di ulteriori 4 ore per il servizio della cena, quest'ultimo però non sempre prestato, così confermando un impegno medio di 6/7 ore (“se avevo gente a pranzo o dovevo fare preparazioni iniziavo alle 10 e poi mi fermavo per il pranzo;
la sera non sempre lavoravo e lavoravo a seconda delle
pagina 5 di 9 prenotazioni; potevo stare anche a casa la sera;
anche a pranzo lavoravo solo se vi erano prenotazioni… l'orario del pranzo dipendeva dalle preparazioni da fare;
solitamente arrivavo verso le 10 e finivo alle 15 più o meno;
15/ 15.30; per il servizio della cena arrivavo più o meno alle 18.30 18.45 e poi fin circa le 22 ma dipendeva dai tempi dei clienti”).
Tuttavia, nessuna conferma delle dichiarazioni rese dal è emersa dall'istruttoria Per_2
orale svolta né dalle indagini compiute in fase ispettiva: nessuno dei testimoni escussi ha saputo riferire gli orari di lavoro osservati dal e in fase ispettiva l'unico Per_2
lavoratore ( che ha parlato degli orari del “cuoco” non poteva riferirsi al Per_4
avendo i due lavorato in periodi diversi e avendo il lavoratore in giudizio Per_2
dichiarato di non ricordarsi neppure di un tale Persona_2
E' evidente che una sola dichiarazione testimoniale, resa peraltro dal soggetto a cui i contributi oggetto di accertamento sono riferiti, nell'assenza assoluta di ulteriori riscontri non può ritenersi sufficiente a suffragare la tesi dello svolgimento di un orario superiore a quello risultante dal LUL.
4.3. – Quanto al lavoratore assunto in forza di contratti a termine Persona_3
e in qualità di addetto alla manutenzione, l' ha dedotto che lo stesso abbia lavorato, CP_1 nei giorni dichiarati nel LUL ma per un numero di ore superiore a quelle dichiarate nel
LUL e precisamente per 8 ore al giorno in luogo delle 4 dichiarate (cfr. doc. 2 fascicolo ricorrente, pag. 42 del pdf).
Anche con riferimento alla posizione di detto lavoratore, però, l'unico elemento probatorio relativo all'orario di lavoro osservato è costituito da quanto dichiarato dallo stesso lavoratore (peraltro solo in fase ispettiva e con smentita nel corso dell'escussione testimoniale) e senza alcun ulteriore riscontro probatorio, non avendo gli altri lavoratori sentiti, tanto in fase ispettiva quanto in giudizio, saputo riferire nulla di preciso sugli orari di lavoro osservati dal Persona_3
In considerazione di quanto sopra non può ritenersi assolto l'onere probatorio, gravante sull'Istituto, in ordine allo svolgimento, da parte del di lavoro in orario Persona_3 superiore a quello denunciato nel LUL.
pagina 6 di 9 4.4. – Quanto al lavoratore assunto in forza di contratti a tempo Persona_4
indeterminato e trasformato a far data dal 1.3.2017 in part time a 30 ore settimanali,
l' ha dedotto che lo stesso abbia lavorato, nel periodo da marzo a settembre 2017, CP_1 nei giorni dichiarati nel LUL ma per un numero di ore superiore a quelle dichiarate nel
LUL e precisamente per 10 ore al giorno in luogo delle 5 dichiarate (cfr. doc. 2 fascicolo ricorrente, pag. 40 del pdf).
Anche in questo caso le dichiarazioni generiche rese in fase ispettiva dal e Per_4
relative all'osservanza di un orario di lavoro di 10 ore giornaliere sono state spiegate in fase giudiziale come riferite al solo periodo di lavoro full time;
quanto al periodo successivo alla trasformazione del rapporto in part time lo stesso lavoratore in giudizio ha precisato di aver sforato l'orario giornaliero solo in alcune occasioni che non ha saputo quantificare.
Anche per tale lavoratore, in ogni caso, non vi è alcun ulteriore riscontro alla tesi dell' ed, anzi, la teste ha affermato in giudizio di ricordare della CP_2 Testimone_2
trasformazione del rapporto in part time nell'ultimo periodo di lavoro, di modo che la pretesa dell' non può dirsi provata. CP_2
4.5. – Quanto al lavoratore HE AH, assunto in forza di contratti a tempo determinato in due distinti periodi, nel 2017 e 2018, l' ha dedotto che lo stesso abbia CP_1
lavorato, in giornate e orari superiori rispetto a quelli risultanti dal LUL avendo sempre lavorato per sei giorni a settimana e per 8 ore al giorno (cfr. doc. 2 fascicolo ricorrente, pag. 40 del pdf).
Anche con riferimento a tale lavoratore però le uniche dichiarazioni che confermano la tesi dell' sono quelle provenienti dallo stesso, in assenza di riscontri probatori, e CP_2
non possono essere ritenute sufficienti a corroborare la pretesa contributiva.
4.6. – Alla luce della infondatezza della pretesa contributiva relativa a prestazioni di lavoro non dichiarate relative ai lavoratori sopra indicati, deve ridursi l'importo di cui all'AVA dei corrispondenti importi, indicati da parte ricorrente, in assenza di contestazione del resistente, in complessivi € 46.101,86, comprensive delle sanzioni per evasione.
pagina 7 di 9 5. – Può inoltre procedersi in questa sede alla compensazione di quanto richiesto a titolo di contribuzione alla Gestione Aziende con lavoratori dipendenti con l'AVA opposto e quanto già versato dalla ricorrente per i medesimi lavoratori e per il medesimo periodo considerato nell'AVA alla Gestione Agricoli (e risultata, con riferimento a detta
Gestione, indebita), somma quantificata dall'Istituto in giudizio in € 58.993,13 (cfr. chiarimenti resi dall'Istituto con nota depositata in data 27.1.2025).
Nulla osta alla compensazione (già richiesta da parte ricorrente in sede amministrativa, cfr. doc. 23 fascicolo ricorrente e pec di consegna) in questa sede dei due controcrediti, sussistendone i requisiti di certezza liquidità ed esigibilità, di modo che deve ridursi l'importo complessivo dell'AVA opposto di ulteriori € 58.993,13.
6. – In considerazione dell'avvenuta compensazione deve ritenersi assorbita la doglianza attorea relativa al non corretto calcolo delle sanzioni civili per morosità di cui all'art. 116, comma 8, lett. a della l. 388/2000 sul totale dei contributi.
Invero, all'esito dell'accertamento contenuto nella presente pronuncia l'importo dell'AVA è stato ridotto (oltre che della contribuzione e accessori discendenti dai rilievi attinenti allo svolgimento di orario di lavoro non dichiarato per i 5 lavoratori sopra indicati) degli importi già versati a titolo di contribuzione nella (errata) Gestione
Agricoli, travolgendo anche le relative sanzioni civili.
Ne discende che le sanzioni civili, secondo il criterio di cui all'art. 116, comma 8, lett. a della l. 388/2000, vanno computate solo sul residuo importo, così come indicato nella presente sentenza.
7. – Quanto alle spese di lite, considerando che l'oggetto del giudizio non è esteso all'intero importo dell'AVA opposto bensì solo ad una parte di esso (quella relativa alla compensazione e quella relativa contribuzione per le prestazioni orarie superiori a quelle denunciate, per un ammontare complessivo di € 105.094,99) deve rilevarsi la completa soccombenza dell' , di modo che le spese di lite devono essere poste a CP_2
carico dello stesso. Esse sono calcolate, sulla base dei parametri di cui al D.M. 55/14, tenuto conto del valore di causa come sopra individuato e della semplicità delle questioni trattate.
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P.Q.M.
Visto l'art. 429 c.p.c., definitivamente pronunciando, ogni contraria istanza, eccezione e deduzione respinta,
- riduce l'importo di cui all'avviso di addebito n. 310 2022 00007343 63 000 del
9/12/2022 espungendo € 46.101,86 per contributi e sanzioni come meglio specificati nella parte motiva nonché € 58.993,13 per contributi meglio specificati nella parte motiva e le relative sanzioni;
- condanna l' a rimborsare alla ricorrente le spese di lite nella misura di € 6115 CP_1
per compenso oltre € 43 per contributo unificato, rimborso forfettario spese generali, iva e cpa alle rispettive aliquote di legge.
IL GIUDICE dott.ssa Elisabetta Antoci
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