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Sentenza 30 maggio 2025
Sentenza 30 maggio 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Rieti, sentenza 30/05/2025, n. 150 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Rieti |
| Numero : | 150 |
| Data del deposito : | 30 maggio 2025 |
Testo completo
R. G. n 1016/ 2023
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE di RIETI
SEZIONE CIVILE
Il Tribunale, nella persona del Giudice dott.ssa Antonella Tassi ha pronunciato la seguente
SENTENZA
nella causa civile iscritta al n. 1016 del Ruolo Generale degli affari contenziosi dell'anno
2023
TRA
(C.F.: ), rappresentato e difeso dall' Avv. Parte_1 C.F._1
Gianluca Ludovici giusta procura in atti
- Attore -
CONTRO
gli eredi di nata il [...] e deceduta in data 24.06.2005; b) Persona_1
nata il [...] e deceduta in data 27.04.2008; c) Persona_2 Per_3
nata il [...] e deceduta in data 15.02.2015; d)
[...] Persona_4
nata il [...] deceduta in data non conosciuta;
e)
[...] Persona_5
nata il [...] e deceduta in data 18.06.2009; f) deceduto in Persona_6
data non conosciuta, collettivamente ed impersonalmente
- Convenuti contumaci
OGGETTO : Usucapione
SVOLGIMENTO DEL PROCESSO
1 Con atto di citazione notificato per pubblici proclami il sig. Parte_1
conveniva in giudizio gli eredi di , Persona_1 Persona_2 Per_3
avanti al
[...] Persona_4 Persona_5 Persona_6
Tribunale di Rieti al fine di sentir accogliere le seguenti conclusioni “Voglia l'Ill.mo
Tribunale adito, disattesa ogni contraria istanza, per i motivi tutti sopra esposti:
ACCERTARE e DICHIARARE in capo al Sig. il diritto di proprietà Parte_1
pleno jure a titolo originario, in ragione della intervenuta usucapione della intera porzione immobiliare che, sita nel comune di Castel di Tora (RI), alla Via Aquila, n. 88, è censita nel locale Catasto Fabbricati al foglio n. 12, particella n. 64, subalterno n. 2; per l'effetto
ORDINARE al Conservatore dei Registri Immobiliari di Rieti di trascrivere l'emananda sentenza con esonero da responsabilità di sorta. Con vittoria e refusione, nella sola ipotesi di opposizione, di esborsi e corrispettivo di avvocato”.
L'odierno attore riferiva di possedere in modo ininterrotto e con animo domini dall'anno
1996 e, quindi, da oltre venticinque anni, gli immobili sita nel comune di Castel di Tora
(RI), alla Via Aquila, n. 88,
I convenuti, citati in giudizio per pubblici proclami, non si costituivano e ne veniva dichiarata la contumacia. Venivano ammesse le prove testimoniali articolate da parte attrice.
All'udienza del 15.11.2024 venivano escussi i testi e i quali Testimone_1 Testimone_2
confermavano il possesso ultraventennale pubblico, pacifico ed ininterrotto in capo all'attore degli immobili oggetto della domanda giudiziale.
La causa veniva rinviata per la precisazione delle conclusioni ed il legale della parte attrice nelle note di trattazione scritta depositate per l'udienza del 23.05.2025 rinunciava ai termini di cui all'art. 189 c.p.c e chiedeva che la causa venisse trattenuta in decisione.
MOTIVI DELLA DECISIONE
L'usucapione è un modo di acquisto della proprietà per effetto del possesso di un bene protratto per un certo tempo. Possesso e tempo sono i due requisiti base per l'istituto. Il
possesso che consente l'usucapione deve essere pacifico e non clandestino e deve
2 svolgersi, in modo continuativo, per il periodo prescritto dalla legge e non deve subire interruzioni.
La Suprema Corte di Cassazione ( sezione II, 2 settembre 2015, n. 17459) ha sancito che per la configurabilità dei possesso “ad usucapionem”, è necessaria la sussistenza di un comportamento continuo e non interrotto, inteso inequivocabilmente ad esercitare sulla cosa, per tutto il tempo all'uopo previsto dalla legge, un potere corrispondente a quello del proprietario o del titolare di uno “ius in re aliena”, un potere di fatto, corrispondente al diritto reale posseduto, manifestato con il compimento puntuale di atti di possesso conformi alla qualità e alla destinazione della cosa e tali da rilevare, anche esternamente,
una indiscussa e piena signoria sulla cosa stessa contrapposta all'inerzia del titolare del diritto.
È orientamento consolidato della giurisprudenza che “il possesso continuato e indisturbato va
dimostrato da chi pretende di aver acquistato il bene per usucapione” e “chi agisce in giudizio per
ottenere di essere dichiarato proprietario di un bene affermando di averlo usucapito, deve dare la
prova di tutti gli elementi costitutivi della dedotta fattispecie acquisitiva e quindi, tra l'altro, non
solo del corpus, ma anche dell'animus” (cfr. Cassazione civile, sentenza n. 9325 del 26 aprile
2011).
Per la Suprema Corte la prova deve essere fornita mediante testimonianza non essendo sufficienti atti soltanto di gestione consentiti o tollerati dal proprietario”. (Cass. Civ.
ordinanza n. 6688 del 7 marzo 2019). Per giurisprudenza occorre, che l'attore fornisca indizi idonei a dare prova presuntiva che l'attività si sia svolta “uti dominus” (cfr. Trib.
Avezzano 03.09.2019 n. 425). Un indizio siffatto può rinvenirsi nella inerzia del proprietario, il quale si astenga dall'esercitare le sue potestà e non reagisca al potere di fatto esercitato dal possessore (Corte di Appello di Napoli 04.06.2018 n. 2663). Il
disinteresse “formale”, in altri termini, costituisce chiaro indizio di disinteresse
“sostanziale” e permette di ritenere ampiamente raggiunta la prova dell'elemento psicologico del possesso ad usucapionem in capo alla attrice.
3 Per la Suprema Corte la prova deve essere fornita mediante testimonianza non essendo sufficienti atti soltanto di gestione consentiti o tollerati dal proprietario”. (Cass. Civ.
ordinanza n. 6688 del 7 marzo 2019).
La documentazione allegata all'atto di citazione e le prove testimoniali assunte nel corso del giudizio hanno dimostrato che il sig. ha posseduto in modo continuato da Parte_1
oltre venti anni, mai interrotto, nonché pacifico e pubblico, i beni indicati tanto da giustificare l'animus possidendi e, quindi, la acquisizione della proprietà esclusiva dell'immobile oggetto di causa come pure il diritto di enfiteusi per intervenuta usucapione.
La mancata costituzione dei convenuti giustifica la compensazione delle spese di lite.
P.Q.M.
Il Tribunale, definitivamente pronunciando, così provvede:
- Accoglie la domanda di e per l'effetto dichiara in suo favore Parte_1
l'avvenuto acquisto per usucapione a titolo originario ex art.1158 c.c. del diritto di proprietà esclusiva della intera porzione immobiliare sita nel comune di Castel di Tora
(RI), alla Via Aquila, n. 88, e censita al Catasto Fabbricati al foglio n. 12, particella n. 64,
subalterno n.
2. cat. A/4, Piano T – 1, classe 4, vani 3, rendita € 77,47
Conseguentemente e per l'effetto, ordina alla Conservatoria dei Registri Immobiliari
competente ed all'Ufficio Tecnico Erariale la voltura di accatastamento e la relativa trascrizione con esonero del conservatore da ogni responsabilità.
- Spese compensate
Così deciso in Rieti 30.05.2025.
Il Giudice
dott.ssa Antonella Tassi
4
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE di RIETI
SEZIONE CIVILE
Il Tribunale, nella persona del Giudice dott.ssa Antonella Tassi ha pronunciato la seguente
SENTENZA
nella causa civile iscritta al n. 1016 del Ruolo Generale degli affari contenziosi dell'anno
2023
TRA
(C.F.: ), rappresentato e difeso dall' Avv. Parte_1 C.F._1
Gianluca Ludovici giusta procura in atti
- Attore -
CONTRO
gli eredi di nata il [...] e deceduta in data 24.06.2005; b) Persona_1
nata il [...] e deceduta in data 27.04.2008; c) Persona_2 Per_3
nata il [...] e deceduta in data 15.02.2015; d)
[...] Persona_4
nata il [...] deceduta in data non conosciuta;
e)
[...] Persona_5
nata il [...] e deceduta in data 18.06.2009; f) deceduto in Persona_6
data non conosciuta, collettivamente ed impersonalmente
- Convenuti contumaci
OGGETTO : Usucapione
SVOLGIMENTO DEL PROCESSO
1 Con atto di citazione notificato per pubblici proclami il sig. Parte_1
conveniva in giudizio gli eredi di , Persona_1 Persona_2 Per_3
avanti al
[...] Persona_4 Persona_5 Persona_6
Tribunale di Rieti al fine di sentir accogliere le seguenti conclusioni “Voglia l'Ill.mo
Tribunale adito, disattesa ogni contraria istanza, per i motivi tutti sopra esposti:
ACCERTARE e DICHIARARE in capo al Sig. il diritto di proprietà Parte_1
pleno jure a titolo originario, in ragione della intervenuta usucapione della intera porzione immobiliare che, sita nel comune di Castel di Tora (RI), alla Via Aquila, n. 88, è censita nel locale Catasto Fabbricati al foglio n. 12, particella n. 64, subalterno n. 2; per l'effetto
ORDINARE al Conservatore dei Registri Immobiliari di Rieti di trascrivere l'emananda sentenza con esonero da responsabilità di sorta. Con vittoria e refusione, nella sola ipotesi di opposizione, di esborsi e corrispettivo di avvocato”.
L'odierno attore riferiva di possedere in modo ininterrotto e con animo domini dall'anno
1996 e, quindi, da oltre venticinque anni, gli immobili sita nel comune di Castel di Tora
(RI), alla Via Aquila, n. 88,
I convenuti, citati in giudizio per pubblici proclami, non si costituivano e ne veniva dichiarata la contumacia. Venivano ammesse le prove testimoniali articolate da parte attrice.
All'udienza del 15.11.2024 venivano escussi i testi e i quali Testimone_1 Testimone_2
confermavano il possesso ultraventennale pubblico, pacifico ed ininterrotto in capo all'attore degli immobili oggetto della domanda giudiziale.
La causa veniva rinviata per la precisazione delle conclusioni ed il legale della parte attrice nelle note di trattazione scritta depositate per l'udienza del 23.05.2025 rinunciava ai termini di cui all'art. 189 c.p.c e chiedeva che la causa venisse trattenuta in decisione.
MOTIVI DELLA DECISIONE
L'usucapione è un modo di acquisto della proprietà per effetto del possesso di un bene protratto per un certo tempo. Possesso e tempo sono i due requisiti base per l'istituto. Il
possesso che consente l'usucapione deve essere pacifico e non clandestino e deve
2 svolgersi, in modo continuativo, per il periodo prescritto dalla legge e non deve subire interruzioni.
La Suprema Corte di Cassazione ( sezione II, 2 settembre 2015, n. 17459) ha sancito che per la configurabilità dei possesso “ad usucapionem”, è necessaria la sussistenza di un comportamento continuo e non interrotto, inteso inequivocabilmente ad esercitare sulla cosa, per tutto il tempo all'uopo previsto dalla legge, un potere corrispondente a quello del proprietario o del titolare di uno “ius in re aliena”, un potere di fatto, corrispondente al diritto reale posseduto, manifestato con il compimento puntuale di atti di possesso conformi alla qualità e alla destinazione della cosa e tali da rilevare, anche esternamente,
una indiscussa e piena signoria sulla cosa stessa contrapposta all'inerzia del titolare del diritto.
È orientamento consolidato della giurisprudenza che “il possesso continuato e indisturbato va
dimostrato da chi pretende di aver acquistato il bene per usucapione” e “chi agisce in giudizio per
ottenere di essere dichiarato proprietario di un bene affermando di averlo usucapito, deve dare la
prova di tutti gli elementi costitutivi della dedotta fattispecie acquisitiva e quindi, tra l'altro, non
solo del corpus, ma anche dell'animus” (cfr. Cassazione civile, sentenza n. 9325 del 26 aprile
2011).
Per la Suprema Corte la prova deve essere fornita mediante testimonianza non essendo sufficienti atti soltanto di gestione consentiti o tollerati dal proprietario”. (Cass. Civ.
ordinanza n. 6688 del 7 marzo 2019). Per giurisprudenza occorre, che l'attore fornisca indizi idonei a dare prova presuntiva che l'attività si sia svolta “uti dominus” (cfr. Trib.
Avezzano 03.09.2019 n. 425). Un indizio siffatto può rinvenirsi nella inerzia del proprietario, il quale si astenga dall'esercitare le sue potestà e non reagisca al potere di fatto esercitato dal possessore (Corte di Appello di Napoli 04.06.2018 n. 2663). Il
disinteresse “formale”, in altri termini, costituisce chiaro indizio di disinteresse
“sostanziale” e permette di ritenere ampiamente raggiunta la prova dell'elemento psicologico del possesso ad usucapionem in capo alla attrice.
3 Per la Suprema Corte la prova deve essere fornita mediante testimonianza non essendo sufficienti atti soltanto di gestione consentiti o tollerati dal proprietario”. (Cass. Civ.
ordinanza n. 6688 del 7 marzo 2019).
La documentazione allegata all'atto di citazione e le prove testimoniali assunte nel corso del giudizio hanno dimostrato che il sig. ha posseduto in modo continuato da Parte_1
oltre venti anni, mai interrotto, nonché pacifico e pubblico, i beni indicati tanto da giustificare l'animus possidendi e, quindi, la acquisizione della proprietà esclusiva dell'immobile oggetto di causa come pure il diritto di enfiteusi per intervenuta usucapione.
La mancata costituzione dei convenuti giustifica la compensazione delle spese di lite.
P.Q.M.
Il Tribunale, definitivamente pronunciando, così provvede:
- Accoglie la domanda di e per l'effetto dichiara in suo favore Parte_1
l'avvenuto acquisto per usucapione a titolo originario ex art.1158 c.c. del diritto di proprietà esclusiva della intera porzione immobiliare sita nel comune di Castel di Tora
(RI), alla Via Aquila, n. 88, e censita al Catasto Fabbricati al foglio n. 12, particella n. 64,
subalterno n.
2. cat. A/4, Piano T – 1, classe 4, vani 3, rendita € 77,47
Conseguentemente e per l'effetto, ordina alla Conservatoria dei Registri Immobiliari
competente ed all'Ufficio Tecnico Erariale la voltura di accatastamento e la relativa trascrizione con esonero del conservatore da ogni responsabilità.
- Spese compensate
Così deciso in Rieti 30.05.2025.
Il Giudice
dott.ssa Antonella Tassi
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