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Sentenza 16 giugno 2025
Sentenza 16 giugno 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Alessandria, sentenza 16/06/2025, n. 187 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Alessandria |
| Numero : | 187 |
| Data del deposito : | 16 giugno 2025 |
Testo completo
R. G. N. 1545/2024
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE ORDINARIO di ALESSANDRIA Il Tribunale, in composizione collegiale nelle persone dei seguenti magistrati:
dott. Giuseppe Bersani Presidente Relatore dott. Marco Bonci Giudice dott.ssa Martina Bianchi ha pronunciato la seguente sentenza
Nella causa civile di I grado al n. 1545/2024 RG. VG. promossa da
, codice fiscale , nato in [...] il Parte_1 C.F._1 03/07/1957, rappresentato e difeso dall'avv. G. AMEDEO CARATTI, presso il cui studio è elettivamente domiciliato;
ricorrente
e codice fiscale nata Calamandrana il 12/02/1960, CP_1 C.F._2 rappresentata e difesa dall'avv. ANTONELLA PENAZZO, presso il cui studio è elettivamente domiciliata;
ricorrente con l'intervento del Pubblico Ministero - Procuratore della Repubblica presso il Tribunale di Alessandria;
oggetto: separazione e divorzio congiunti ex art. 473bis 51 C.p.c.. CONCLUSIONI
Le parti hanno depositato conclusioni congiunte come di seguito riportate:
PRONUNCIARE sentenza di cessazione degli effetti civili del matrimonio concordatario contratto in IC (AL) in data 09/01/1983, trascritto nel registro atti di matrimonio del Comune di IC dell'anno 1983, atto n 1, parte II, serie A, alle seguenti condizioni:
1) Pronunciare sentenza di cessazione degli effetti civili del matrimonio mandando la Cancelleria per le annotazioni di rito nei registri dello Stato Civile del Comune di IC;
2) Confermare l'assegnazione alla sig.ra della ex dimora coniugale ubicata nel Comune CP_1 di Acqui Terme, Via Crenna 25 (ex civico 9), con tutti gli arredi in essa contenuti
3) Rinuncia dei coniugi ad ogni assegno di mantenimento in quanto economicamente autosufficienti. Spese di giudizio interamente compensate tra le parti.
Svolgimento del processo
Con ricorso congiunto iscritto a ruolo in data 10/07/2024, gli odierni ricorrenti esponevano di aver contratto matrimonio concordatario in IC (AL) il 09/01/1983 (trascritto nei registri di Stato Civile
pagina 1 di 2 del Comune al n. 1, parte II, serie A, anno 1983), optando per il regime patrimoniale della comunione dei beni. Dalla loro unione sono nati tre figli: , e , tutti maggiorenni ed Per_1 Per_2 Per_3 economicamente autosufficienti;
non vi sono altri figli naturali, legittimati o adottivi.
Le parti addivenivano a separazione consensuale alle condizioni dalle stesse pattuite, con sentenza n.
208/2024 emessa dal Tribunale Ordinario di Alessandria in data 07/10/2024 in seno al presente procedimento;
la causa veniva rimessa sul ruolo per la pronuncia dello scioglimento del matrimonio nel rispetto dei termini di legge.
Con note scritte depositate in data 29/04/2025 venivano rassegnate conclusioni congiunte, nelle quali i procuratori delle parti davano atto che i coniugi non intendevano riconciliarsi, chiedevano che l'udienza di comparizione fosse sostituita da note scritte e che venissero confermati i provvedimenti assunti in sede di separazione. Motivi della decisione
La domanda proposta congiuntamente da entrambi i coniugi deve essere accolta, ricorrendo i presupposti di cui all'art. 3, n. 2, lett. b), L. 898/1970. In particolare, la separazione dei coniugi è stata pronunciata con la sentenza n. 208/2024, pubblicata il
07/10/2024, non è intervenuta riconciliazione tra i coniugi ed entrambi hanno domandato lo scioglimento del matrimonio.
Le condizioni proposte non sono in contrasto con le norme imperative di legge.
Nel caso di specie, deve dunque essere pronunciato lo scioglimento del matrimonio celebrato da e . Parte_1 CP_1
Le spese vanno compensate stante il ricorso congiunto.
P.Q.M.
Il Tribunale, in composizione collegiale, definitivamente pronunciando dichiara la cessazione degli effetti civili del matrimonio contratto da e Parte_1 CP_1
in IC (AL) il 09/01/1983, trascritto nei registri di Stato Civile del Comune al n. 1, parte
[...]
II, serie A, anno 1983. ordina all'Ufficiale dello Stato Civile di IC (AL) di procedere all'annotazione della sentenza, dopo il passaggio in giudicato, sull'atto di matrimonio relativo (n. 1, parte II, serie A, anno 1983). dispone 2) l'assegnazione alla sig.ra della ex dimora coniugale ubicata nel Comune di Acqui CP_1
Terme, Via Crenna 25 (ex civico 9), con tutti gli arredi in essa contenuti;
prende atto della
3) rinuncia dei coniugi ad ogni assegno di mantenimento in quanto economicamente autosufficienti.
Spese di giudizio interamente compensate tra le parti. Manda alla Cancelleria per le comunicazioni di legge.
Così deciso in Alessandria, lì 10 giugno 2025
Il Presidente relatore
Dott. Giuseppe BERSANI
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