Articolo 5 della Legge 12 marzo 1968, n. 478
Articolo 4Articolo 6
Versione
30 ottobre 1968
Art. 5.
Il ruolo e' diviso in due sezioni: una ordinaria e una speciale; in quest'ultima sono iscritti i mediatori marittimi abilitati ad esercitare pubblici uffici.
Entrata in vigore il 30 ottobre 1968
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