Versione
30 ottobre 1968
30 ottobre 1968
Art. 5.
Il ruolo e' diviso in due sezioni: una ordinaria e una speciale; in quest'ultima sono iscritti i mediatori marittimi abilitati ad esercitare pubblici uffici.
Il ruolo e' diviso in due sezioni: una ordinaria e una speciale; in quest'ultima sono iscritti i mediatori marittimi abilitati ad esercitare pubblici uffici.
Giurisprudenza • 1
- 1. Consiglio di Stato, sez. I, parere definitivo 20/07/2021, n. 1285Provvedimento: […] 1. Con il ricorso straordinario al Presidente della Repubblica, il signor RE LB chiede l'annullamento della deliberazione di Giunta Camerale n. 169 del 20.12.2018, avente ad oggetto: "sessione di esami per il conseguimento dell'abilitazione all'esercizio dell'attività di mediatore marittimo, sezione speciale del ruolo di mediatori marittimi: istanza di riesame in autotutela - decisioni conseguenti", con la quale la Camera di commercio Riviere di Liguria Imperia, La Spezia e Savona, ha respinto l'istanza di autotutela relativa alla procedura selettiva per l'iscrizione nella sezione speciale del Ruolo dei mediatori marittimi di cui all'art. 5 della legge n. 478/1968; di ogni altro atto presupposto, preparatorio, conseguente e comunque connesso.Leggi di più...