Sentenza 4 giugno 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Napoli, sentenza 04/06/2025, n. 5544 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Napoli |
| Numero : | 5544 |
| Data del deposito : | 4 giugno 2025 |
Testo completo
n. 9905/2021 r.g.a.c.
R E P U B B L I C A I T A L I A N A
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
Tribunale di Napoli
VIII SEZIONE CIVILE
Il Tribunale di Napoli, VIII sezione civile, in composizione monocratica, dott. Pietro Lupi, ha pronunziato la seguente
SENTENZA
definitiva nella causa iscritta al n. 9905/2021 R. Gen. Aff. Cont. assegnata in decisione all'udienza del 13 marzo 2025 con la fissazione dei termini previsti dagli artt. 190 e 281-quinquies c.p.c., l'ultimo dei quali è scaduto il 3 giugno
2025,
TRA
c.f.: , nato a Parte_1 CodiceFiscale_1
Napoli il 28.12.1991 ed ivi residente, alla Via Padula, n. 5, elettivamente domiciliato in Milano, alla Via Nervesa, n. 9, presso lo studio dell'Avv. Luca
Cozzolino (c.f.: ), dal quale è rappresentato e difeso CodiceFiscale_2
in virtù di procura allegata all'atto di citazione.
- ATTORE
E
c.f.: , nato a [...] il 24.05. Controparte_1 CodiceFiscale_3
1968 e residente in [...].
- CONVENUTO CONTUMACE
E
c.f.: nato a [...] il CP_2 CodiceFiscale_4
Pag. 1
- CONVENUTO CONTUMACE
E
p. iva: , in persona dei legali Controparte_3 P.IVA_1
rappresentanti pro tempore, dott. (c.f.: Controparte_4 C.F._5
) e dott. (c.f.: ), con sede in
[...] Controparte_5 CodiceFiscale_6
Trieste, alla Via Machiavelli, n. 4, elettivamente domiciliata in Napoli, al
Centro Direzionale, Isola G1, presso lo studio dell'Avv. Giovanni IO
(c.f.: ), dal quale è rappresentata e difesa in virtù di CodiceFiscale_7
procura generale alle liti per notaio in Trieste del 20 maggio Persona_1
2021- rep. n. 99388 – racc. n. 17609, allegata alla comparsa di costituzione.
- CONVENUTA
Oggetto: risarcimento danni derivanti dalla circolazione stradale.
Conclusioni: nelle note in sostituzione di udienza ex art. 127-ter c.p.c. con scadenza 13.03.2025, il procuratore della convenuta dato atto Controparte_3
di avere depositato “la sentenza penale n. 2165/2023 emessa dal Tribunale di
Trieste con attestazione di irrevocabilità con la quale è stata acclarata la
falsità del sinistro per cui è causa e l'odierno attore è stato dichiarato
colpevole del reato di cui all'art. 64,2 2° comma c.p. per truffa nei confronti
della .” e “considerato che la sentenza penale è definitiva”, ha CP_3
concluso chiedendo di “rigettare nel merito la domanda perché non provata
con condanna dell'attore al pagamento delle spese e compensi del giudizio”.
Non ha concluso, invece, il procuratore di parte attrice.
RAGIONI DI FATTO E DI DIRITTO DELLA DECISIONE
La domanda è infondata e deve essere rigettata.
Pag. 2 Con atto di citazione ritualmente notificato, Parte_1
ha convenuto innanzi a questo tribunale e la
[...] CP_2 CP_3
al fine di ottenere la condanna di quest'ultima al risarcimento di tutti i
[...]
danni patrimoniali non patrimoniali subìti in conseguenza del sinistro verificatosi in data 9 dicembre 2019, tra le ore 15:00 e 5:30.
L'attore ha esposto:
- che in suddetta data e orario, mentre percorreva in bicicletta la Via
Terracina in Napoli veniva investito dall'autovettura tg. BG383SJ, di proprietà del convenuto in comodato d'uso in favore del Controparte_1
convenuto e condotta nell'occasione da tal , il CP_2 Persona_2
quale riconosceva immediatamente la propria colpa;
- che a seguito dell'impatto cadeva a terra, il velocipede andava completamente “distrutto” ed egli veniva portato al P.S. dell'ospedale “San
Paolo” in Napoli, dove i sanitari gli diagnosticavano una grave contusione alla faccia, al cuoio capelluto ed al collo, nonché altre contusioni interessanti la schiena;
- che, denunciato il sinistro, la convenuta Compagnia Controparte_3
che garantiva l'autoveicolo investitore per la R.C.A., ne apriva la posizione con n. 3227450 sottoponendo a perizia sia la bicicletta, sia la sua persona senza riconoscere alcun risarcimento: nel primo caso adducendo motivi dilatori e pretestuosi;
nel secondo non fornendo alcun riscontro;
- che, sulla base di perizia medica di parte versata in atti, conservava postumi invalidanti permanenti quantificabili nella misura del 15% come danno biologico, oltre ad una ITT di giorni 30 e una ITP al 75% di giorni 10;
L'attore, pertanto, ritenendo che la produzione dell'evento dannoso
Pag. 3 fosse da ascrivere alla condotta di guida del conducente dell'autovettura dall'autovettura tg. BG383SJ, ha citato e la Controparte_1 CP_2
per sentire condannare quest'ultima al pagamento a suo Controparte_3
favore dell'importo complessivo di € 77.061,50 (di cui € 2.200,00 per i danni alla bicicletta ed € 74.861,50 per le lesioni riportate) o della minore o maggiore a quantificarsi in corso di causa. Vinte le spese di lite.
Benché ritualmente citati, e non si Controparte_1 CP_2
sono costituiti in giudizio tant'è che all'udienza del 25.11.2021 ne è stata dichiarata la contumacia.
Si è, invece, costituita in giudizio, con comparsa di costituzione depositata il successivo 16 marzo 2022, la che, in via Controparte_3
preliminare, ha eccepito la nullità dell'atto di citazione per violazione degli art.163, 3° comma, c.p.c. e 164 c.p.c. atteso che la genericità ed insufficiente descrizione del fatto e della causa petendi non le avevano consentito di difendersi puntualmente;
la improcedibilità della domanda, in quanto la richiesta di risarcimento ricevuta mancava dei contenuti previsti dall'art. 148
del d.l. n. 209/2005 che le avrebbero consentito di effettuare i dovuti accertamenti per poter ottemperare agli obblighi di sollecita attivazione previsti dai primi due commi del citato articolo.
Nel merito, ha evidenziato l'onere di parte attrice di provare la legittimazione attiva e passiva delle parti in causa e dedotto l'infondatezza della domanda in relazione “all'esistenza stessa del fatto storico”: in particolare, ha esposto che le indagini da essa svolte e le perizie demandate ai propri CCTTPP al fine di accertare la tipologia dei danni e delle lesioni lesioni personali lamentate dall'attore l'avevano indotta a depositare, in data
Pag. 4 31.05.2021, un esposto presso la Procura della Repubblica di Trieste a seguito del quale si era instaurato il procedimento penale n. 2358/2021 R.G. P.M., per cui ha chiesto la sospensione del presente giudizio ai sensi degli artt. 295
c.p.c. e 75 c.p.p., attesa la necessità che il giudice penale dell'instaurando processo si pronunciasse sugli stessi fatti di causa fornendo, in tal modo, gli elementi necessari ed indispensabili per la decisione del presente giudizio, i cui atti a trasmettere alla predetta Procura della Repubblica.
Ha, poi, contestato la sussistenza del nesso eziologico tra il fatto storico (tamponamento) e le lesioni invocate e il quantum risarcitorio richiesto sia per queste che per la bicicletta, la cui documentazione comprovantene la titolarità in capo all'istante, richiestagli dal proprio fiduciario tecnico, non era mai stata fornita.
La ha chiesto quindi, di rigettare la domanda perché Controparte_3
improponibile ed infondata in fatto e in diritto e di disporre la sospensione del giudizio in attesa della pronuncia del giudice penale. Vinte le spese di lite.
Depositata documentazione inerente al procedimento in sede penale (gli atti di indagine dei C.C.; la richiesta di rinvio a giudizio a carico dell'istante;
l'avviso di fissazione dell'udienza preliminare innanzi al GUP del tribunale triestino;
il verbale di udienza del 13.12.2023 relativo all'istruzione dibattimentale proc. n. dib. 1454/2022 R.G. – contenente le dichiarazioni rese dai due testimoni ivi chiamati a deporre); concessi i termini di cui all'art. 183,
6° comma, c.p.c. e non ammessa la prova testimoniale richiesta dalle parti, né
disposta alcuna CTU, la causa veniva rinviata per la precisazione delle conclusioni all'udienza in trattazione scritta del 13.03.2025, per la quale la alle sue note ex art. 127-ter ha allegato copia della sentenza n. Controparte_3
Pag. 5 2165/2023 decisoria del processo penale a carico dell'istante resa dal citato
Tribunale di Trieste con attestazione di irrevocabilità datata 11.09.2024, ha concluso come in epigrafe trascritto ed il tribunale in composizione monocratica ha riservato la causa a sentenza assegnando alle parti, ai sensi dell'art. 190 c.p.c., il termine di gg. 60 per il deposito delle comparse conclusionali (fino al 12.05.2025) e l'ulteriore termine di gg. 20 per il deposito delle memorie di replica (fino al 3.06.2025).
Va, preliminarmente, respinta l'eccezione della nullità dell'atto di citazione avanzata dalla convenuta Compagnia per la genericità
nell'esposizione del fatto e della causa petendi, in quanto nel caso di specie la domanda risulta completa in tutti i suoi elementi necessari, giacché dalla lettura dell'atto introduttivo del giudizio, il quale non appare in alcun modo carente in parte narrativa o eccessivamente sintetico, è agevole rilevare la determinazione dell'oggetto della domanda (petitum), l'esposizione dei fatti e degli elementi di diritto costituenti le ragioni della domanda (causa petendi).
Sempre in via preliminare, va respinta, altresì, l'eccezione di improcedibilità della domanda che, invece, risulta procedibile e proponibile in base al d. lgs. n. 203/2005 (cd. Codice delle Assicurazioni Private). L'attore,
infatti, ha depositato agli atti una nota PEC di richiesta di risarcimento dei danni datata 22.10.2020 inoltrata alla - malgrado il mancato CP_3
deposito delle ricevute di spedizione e di consegna - indubbiamente recapitatale stante la sua nota in riscontro datata 19.01.2021 comprovante l'apertura della posizione di sinistro n. 12/3227450 e il diniego del risarcimento sulla scorta degli accertamenti effettuati (quello tecnico a mezzo il fiduciario anche accluso alla comparsa di costituzione) che CP_6
Pag. 6 non consentivano di confermare la coerenza/compatibilità dei danni con la dinamica denunciata, con cura di “rientrare in argomento laddove, a seguito
degli ulteriori accertamenti, si dovessero acquisire nuovi e indispensabili
elementi per il prosieguo della gestione del sinistro”
Osserva il giudicante che detta nota PEC di messa in mora contiene tutti gli elementi di cui agli artt. 145 e 148 del Cod. Ass. Private e successive integrazioni e modifiche e che l'atto introduttivo risulta essere stato notificato ben oltre i 90 gg. da quello in cui il danneggiato ha chiesto il risarcimento dei danni alla Compagnia assicuratrice costituita (in data 06.04.2021 a quest'ultima e in data 14.04.2021 ai convenuti contumaci e CP_1 CP_2
).
[...]
Passando al merito della res controversa, si deve rilevare che la decisione del presente giudizio non può prescindere dalle statuizioni rese dalla citata sentenza penale del Tribunale di Trieste n. 2165/2023 emessa il
13.12.23 e depositata e resa pubblica il 12.03.24, che ha dichiarato l'odierno attore, colpevole del reato ascrittogli, ossia quello previsto dall'art. 642, 2°
comma, c.p. (fraudolento danneggiamento dei beni assicurati e mutilazione fraudolenta della propria persona), “perché al fine di conseguire
indebitamente l'indennizzo derivante dal contratto di assicurazione,
denunciava un sinistro non accaduto o verificatosi con modalità diverse da
quelle denunciate e comunque precostituiva falsi elementi di prova e
documentazione concernente il sinistro. In particolare, per il tramite
dell'Avv… richiedeva a il risarcimento dei danni alla CP_3
persona e al mezzo riportati nel sinistro che… si sarebbe verificato in Napoli
via Terracina il 9.12.2019 allorquando l'autovettura tg. BG383SJ (di
Pag. 7 proprietà e condotta da tamponava la bicicletta condotta Controparte_1
dal che rovinava a terra. Per comprovare la proprietà Parte_2
del mezzo il trasmetteva alla compagnia un falso Parte_2
documento di vendita (n. 24/2019) emesso apparentemente a nome del
predetto dalla società OB LS (documento consistente nella
contraffazione di un buono di consegna autentico emesso a nome di altro
cliente)” (cfr. pag. 1)
Come si evince, dunque, il procedimento penale ha avuto per oggetto lo stesso sinistro stradale per il quale l'istante ha Parte_1
chiesto in questa sede il risarcimento de danni patrimoniali e non alla convenuta in quello costituitasi parte civile. Controparte_3
Ebbene, detta sentenza, divenuta irrevocabile, a pag. 6 ha chiaramente definito il sinistro per cui è causa una “messinscena” e “frutto di pura
invenzione”, posta in essere dall'attore e da tal , ascoltato Testimone_1
come testimone e la cui escussione è stata interrotta perché emersi a suo carico indizi di correità col primo (cfr. pag. 16 del verbale dell'udienza
13.12.2023)
Il provvedimento ha, in primo luogo, statuito che non risulta provato che l'istante fosse e/o fosse stato in alcun tempo proprietario della bicicletta che sarebbe stata danneggiata nel sinistro stradale oggetto d'esame. Anzi, ha acclarato che il documento di vendita del bene a suo favore e, cioè, il buono di consegna n. 24/19 del 12.11.2019 (recte: 13.11.2019) dell'importo di €
2.800,00 (prodotto anche nel presente giudizio - cfr. all. 6 del fascicolo attoreo) inviato alla Compagnia in sede stragiudiziale era stato falsificato e,
tanto consente di inferire, in primis, la sua carenza di legittimazione attiva nel
Pag. 8 presente giudizio, che non avrebbe mai dovuto proporre.
Dopodiché, sulla scorta di tutte le indagini svolte, della documentazione raccolta e degli esiti dibattimentali ha come di seguito ricostruito l'intera vicenda: “Il ( , teste, ripetesi, Tes_1 Testimone_1
poi indiziato di correità con l'attore) ha acquistato la bicicletta in questione –
si badi: un esemplare unico (una Kyklos-Killer Aereo) – nel settembre 2020;
nel novembre o dicembre dello stesso anno egli è rimasto coinvolto in un
sinistro, avvenuto in Grumo Nevano (NA), che non provoca lesioni ma
procura il danneggiamento della bicicletta. Poiché il conducente del veicolo
investitore si sarebbe dileguato, o per una qualche altra ragione, non è stato
chiesto il risarcimento per tale sinistro;
però viene inscenato il falso sinistro
per cui si procede. Il viene scelto per giustificare la Parte_1
richiesta di risarcimento dei danni alla bicicletta riportati dal sinistro
occorso al , solo perché questi (il realmente era Tes_1 Parte_1
rimasto coinvolto in un incidente, avvenuto però l'anno precedente. Invero, vi
sono solide prove che il sia rimasto coinvolto in un sinistro Parte_1
stradale il 9.12.2019, a Napoli, in via Terracina;
egli è stato soccorso sul
posto da un'autombulanza del 118 e portato all'ospedale con gravi lesioni.
Però, nella documentazione allegata e relativa a tale vero sinistro non vi è
alcuna menzione del veicolo che il avrebbe condotto;
solo Parte_1
nella richiesta di risarcimento del danno formata dall'avv. Cozzolino si
specifica che il sarebbe stato in sella alla bicicletta di cui si Parte_1
tratta. E dunque: la richiesta di risarcimento per il sinistro del Pt_1
è stata avanzata un anno dopo quel sinistro, guarda caso,
[...]
pochissimo tempo dopo il sinistro subito dal . Il falso buono di Tes_1
Pag. 9 consegna della bicicletta intestato al (predetto buono n. Parte_1
24/2019) è dunque funzionale a far apparire quest'ultimo legittimato a
chiedere il risarcimento dei danni alla bicicletta. Tutta la messinscena,
dunque, è stata funzionale a permettere al di conseguire il Tes_1
risarcimento dovutogli per il sinistro che egli ha subito. Questo in quanto non
ha mai ceduto ad alcuno la bicicletta, che si trova in suo possesso. D'altra
parte, si noti che al perito (ossia , il perito dello studio Per_3 Persona_4
tecnico nominato dalla convenuta per l'accertamento CP_6 Controparte_3
dei danni invocati nel presente giudizio civile) la bicicletta è stata
materialmente portata per la perizia da un collaboratore del legale del
nel luogo ove il già si trovava per effettuare altre Parte_1 Per_3
perizie: circostanza, questa, che certo si è rivelata funzionale a nascondere
l'identità di chi in quel momento avesse il possesso della bici: ovvero del
, come da questi dichiarato. Dunque, sussistono indizi a carico del Tes_1
di essere lui l'ispiratore (perché reale beneficiario dell'indennizzo Tes_1
che si aveva l'obbiettivo di conseguire) dell'intera vicenda che ci occupa,
cosicché debbono venire trasmessi gli atti al Pubblico Ministero in sede per
quanto di competenza. In ogni caso, il sinistro di cui si tratta è frutto di pura
invenzione e deve venire affermata la penale responsabilità dell'imputato
(l'attore ) per essersi consapevolmente prestato a chiedere il Parte_1
risarcimento per un sinistro falso (quantomeno, per quanto concerne il mezzo
da lui condotto)”.
Ebbene, deve osservarsi che, a mente dell'art. 651 c.p.p., la sentenza penale irrevocabile di condanna, pronunciata in dibattimento, ha efficacia di giudicato nei confronti del condannato per quanto concerne "l'accertamento
Pag. 10 della sussistenza del fatto, della sua illiceità penale ed all'affermazione che
l'imputato lo ha commesso".
Al riguardo, la Suprema Corte di Cassazione, Sez. Civ. III, con la sentenza n. 19387 del 28 settembre 2004, ricordando il contenuto di tale norma ha avuto cura di precisare che “Per "fatto" accertato dal giudice
penale deve intendersi il nucleo oggettivo del reato nella sua materialità
fenomenica, costituita dall'accadimento oggettivo, accertato dal giudice
penale, configurato dalla condotta, evento e nesso di causalità materiale tra
l'una e l'altro (fatto principale), e le circostanze di tempo, luogo e modi di
svolgimento di esso. Ne consegue che, mentre nessun'efficacia vincolante
esplica nel giudizio civile il giudizio penale - e cioè l'apprezzamento e la
valutazione di tali elementi - la ricostruzione storico-dinamica di essi è invece
preclusiva di un nuovo accertamento da parte del giudice civile, che non può
procedere ad una diversa ed autonoma ricostruzione dell'episodio. Egli può
invece indagare su altre modalità del fatto non considerate dal giudice penale
ai fini del giudizio a lui demandato, come ad esempio il comportamento della
parte lesa, negli aspetti non esaminati dal giudice penale, ed incidenti
sull'apporto causale nella produzione dell'evento. Altresì rimesso
all'accertamento ed alla valutazione del giudice civile è l'elemento soggettivo
del fatto, escluso dalla nozione obbiettiva di esso, e non comprensibile nella
nozione di "illiceità penale" di cui all'art. 651 c.p.p.”.
Pertanto, stante tale giudicato penale ormai immutabile e cristallizzato,
questo tribunale civile, da un lato, non può procedere (nuovamente) ad accertare una differente e autonoma ricostruzione del sinistro stradale del
09.12.2019 prospettato dall'attore-condannato, come già ricostruito dal
Pag. 11 giudice penale e, dall'altro, ai fini della domanda risarcitoria a esso demandata con l'introduzione del presente giudizio civile non ritiene affatto necessaria l'indagine su altre modalità di maturazione e di accadimento del fatto sinistroso eventualmente non considerate dal giudice penale, essendone stata ampiamente provata e illustrata la sua natura di illegittima “finzione e montatura”, peraltro già captata dallo stesso intestato tribunale nel momento in cui non ha ammesso alcuna istanza istruttoria, men che meno la prova richiesta dall'attore (segnatamente una prova testimoniale con l'indicazione di un teste, – c.f.: nato a [...] il Persona_2 CodiceFiscale_8
12.12.1974, fratello del convenuto e conducente del veicolo CP_2
presunto investitore - cfr. pag. rubricata col n. 82 dell'allegato depositato il
07.03.2023 dalla convenuta Compagnia denominato “Atti di indagine p.p. n.
2358-2021” – completamente incapace a testimoniare perché titolare di un interesse concreto e attuale, idoneo ad attribuirgli la legittimazione a chiedere nello stesso processo il riconoscimento di un proprio diritto o a contrastare quello da altri fatto valere – cfr. ord. dell'11.03.2024) e dichiarata chiusa, ex
art. 209 c.p.c., la fase della loro assunzione ravvisandone la loro superfluità
per le risultanze già raggiunte.
In estrema sintesi, il in data 09.12.2019, in Napoli Parte_1
alla Via Terracina, è stato certamente coinvolto in un sinistro stradale ma non in quello enucleato nell'atto di citazione introduttivo del giudizio di risarcimento innanzi a questo tribunale e men che meno quale conducente della descritta bicicletta di proprietà di e non sua e, Testimone_1
pertanto, la sua domanda deve essere decisamente rigettata.
Deve essere accolta la domanda di risarcimento del danno avanzata
Pag. 12 dalla convenuta ai sensi dell'art. 96, co. 1, c.p.c.. La domanda va accolta avendo chiaramente l'attore agito in giudizio con dolo. In via equitativa tenuto conto di tutte le attività che sono state espletate dalla compagnia per consentire l'accertamento della falsità del sinistro si liquidano a titolo di danno euro 10.000,00 liquidato all'attualità.
Alla soccombenza segue la condanna dell'attore al pagamento in favore della convenuta costituita delle spese del presente Controparte_3
giudizio, che si liquidano in dispositivo sulla base del DM 55/2014 e succ.ve modifiche applicando i valori medi dello scaglione di riferimento del valore della domanda (€ 77.061,50).
Nulla per i convenuti e attesa la loro Controparte_1 CP_2
contumacia.
P.Q.M.
Il Tribunale di Napoli, VIII sezione civile, in composizione monocratica, definitivamente pronunciando nella causa promossa da
[...]
nei confronti di di e Parte_1 Controparte_1 CP_2
della così provvede: Controparte_3
1) rigetta la domanda;
2) condanna al pagamento in favore Parte_1
della convenuta a titolo di risarcimento danni per lite Controparte_3
temeraria, dell'importo di euro 10.000,00 oltre interesse al tasso legale dalla pubblicazione della presente sentenza al soddisfo;
3) condanna al pagamento in favore Parte_1
della convenuta costituita delle spese del presente giudizio Controparte_3
che, non risultando l'esborso di spese vive, qui si liquidano in complessivi €
Pag. 13 14.103,00 per compensi, oltre rimborso spese generali (15% sul compenso),
CPA ed IVA come per legge.
Così deciso in Napoli, il 4 giugno 2025.
Il Giudice
(dott. Pietro Lupi)
L'originale di questo provvedimento è un documento informatico sottoscritto con firma digitale (artt. 1, lett. s, 21 e 24 D.Lgs. 7 marzo 2005, n. 82) e depositato telematicamente nel fascicolo informatico ai sensi degli artt. 15 e 35, comma 1, D.M. 21 febbraio 2011, n. 44,
come modificato dal D.M. 15 ottobre 2012 n. 209.
Pag. 14