Art. 2. 1. I posti delle qualifiche funzionali dei ruoli degli istituti di ricerca e sperimentazione agraria di cui alla tabella C allegata al decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri del 27 luglio 1987, pubblicato nel supplemento ordinario alla Gazzetta Ufficiale n. 33 dell'8 febbraio 1991, sono aumentati come segue:
a) qualifica funzionale VII, n. 4;
b) qualifica funzionale VI, n. 10;
c) qualifica funzionale IV, n. 14;
d) qualifica funzionale III, n. 4.
2. La tabella C dei ruoli degli istituti di ricerca e sperimentazione agraria allegata al decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri del 27 luglio 1987, citato, e' sostituita dalla tabella allegata alla presente legge.
Nota all'art. 2:
- Il D.P.C.M. 27 luglio 1987 reca: "Determinazione delle dotazioni organiche delle qualifiche funzionali e dei profili professionali del personale del Ministero dell'agricoltura e delle foreste". La tabella C allegata al citato decreto concerne: "Dotazioni organiche delle qualifiche funzionali e dei profili professionali".
a) qualifica funzionale VII, n. 4;
b) qualifica funzionale VI, n. 10;
c) qualifica funzionale IV, n. 14;
d) qualifica funzionale III, n. 4.
2. La tabella C dei ruoli degli istituti di ricerca e sperimentazione agraria allegata al decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri del 27 luglio 1987, citato, e' sostituita dalla tabella allegata alla presente legge.
Nota all'art. 2:
- Il D.P.C.M. 27 luglio 1987 reca: "Determinazione delle dotazioni organiche delle qualifiche funzionali e dei profili professionali del personale del Ministero dell'agricoltura e delle foreste". La tabella C allegata al citato decreto concerne: "Dotazioni organiche delle qualifiche funzionali e dei profili professionali".