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Sentenza 9 gennaio 2025
Sentenza 9 gennaio 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Corte d'Appello Palermo, sentenza 09/01/2025, n. 7 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Corte d'Appello Palermo |
| Numero : | 7 |
| Data del deposito : | 9 gennaio 2025 |
Testo completo
REPUBBLICA ITALIANA
CORTE D'APPELLO DI PALERMO IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
La Corte di Appello di Palermo, sezione per le controversie di lavoro, previdenza e assistenza, composta dai signori magistrati:
1) dott. Cinzia Alcamo Presidente relatore
2) dott. Carmelo Ioppolo Consigliere
3) dott. Claudio Antonelli Consigliere
Riunita in camera di consiglio ha pronunciato la seguente
SENTENZA
nella causa civile iscritta al n°7 R. G. anno 2023 promossa in grado di appello
DA
elettivamente domiciliato in Palermo nella via Di Parte_1
Stefano n.19 presso lo studio dell'Avv. Massimiliano Marrone, rappresentato e difeso dall'Avv. Vito De Stefano.
Appellante
CONTRO
, in persona del suo legale Controparte_1 rappresentante pro tempore, rappresentato e difeso dagli Avv. ti Antonino Rizzo e
Maria Adelaide Nieddu.
Appellato
All'udienza di discussione del 9 gennaio 2025 i procuratori delle parti hanno concluso come dai rispettivi atti difensivi.
FATTO E DIRITTO
Con ricorso, depositato inda data 1° giugno 2022 innanzi il Tribunale G.L. di
Marsala aveva esposto: Parte_1
- di avere prestato attività lavorativa quale bracciante agricolo, Livello VI del
CCNL Idraulico Forestale e Agraria alle dipendenze dell' Controparte_2
[..
[...] con contratto stagionale a tempo pieno e determinato avente
[...] durata dal 03/06/2021 al 31/12/2021, termine finale poi ridotto al 01/10/2021
- che l'attività si era svolta secondo la modalità della settimana corta (e cioè per
5 giorni settimanali) e per 8 ore al giorno (come risulta dai modelli HAND AGR dell'Assessorato Territorio e Ambiente relativi ai mesi di agosto e settembre 2021;
- che assistendo la propria madre dichiarata soggetto portatore di handicap grave, ai sensi dell'art. 3 comma 3 della L.n.104/1992, in data 21/06/2021 aveva presentato all la domanda per usufruire, dal mese di luglio 2021 in poi, dei 3 CP_1 giorni mensili retribuiti ai sensi dell'art.33 della L.104/1992, con allegata la dichiarazione dell'assistito;
- che con mail del 12/07/2021 l' di Trapani gli aveva comunicato che la CP_1 richiesta era stata accolta e che avrebbe provveduto al pagamento dell'importo relativo ai 3 giorni del mese di luglio 2021;
- che, in seguito, con provvedimento del 30/11/2021, l' aveva respinto la CP_1 suindicata richiesta (relativamente al pagamento dei 3 giorni dei mesi di agosto e settembre 2021) per il seguente motivo: Operaio agricolo a tempo determinato non avente diritto alla prestazione
Lamentava l'illegittimità del diniego in quanto, come espressamente indicato dall' nelle avvertenze di pagina 3 della domanda HAND AGR (doc.n.12) che CP_1 costituisce l'allegato n.4 della circolare n.128 del 2003 “nel caso di rapporto CP_1 stagionale a tempo determinato il riconoscimento dei 3 giorni di permesso è possibile solo se i lavoratori sono occupati con contratto stagionale di almeno un mese e l'attività lavorativa è articolata su 6 giorni della settimana o 5 giorni se effettuano la settimana corta” ; che nel caso in esame il contratto di lavoro del ricorrente è un contratto stagionale, ha avuto durata superiore al mese ed era a tempo pieno (doc.n.5: NI) e si è svolto secondo la modalità della settimana corta con articolazione su 5 giorni e per 8 ore al giorno (doc.nn.6 e 7) e chiedeva il riconoscimento del suo diritto al pagamento dell'indennità relativa ai 3 giorni retribuiti ex art. 33 comma 3 della L.n.104/1992 di cui aveva usufruito per i mesi di agosto e settembre 2021.
Ritualmente instaurato il contraddittorio, l' si era costituito eccependo la CP_1 carenza di prova del carattere stagionale del rapporto di lavoro a tempo determinato in agricoltura.
2 Con sentenza n. 1163/2022, emessa in data 14 dicembre 2022, il Tribunale ha respinto la domanda ritenendo che, a fronte della tempestiva contestazione dell' CP_1 circa l'assenza di uno dei requisiti costitutivi del diritto ad ottenere la prestazione rivendicata, il ricorrente nulla avesse allegato (in ricorso) né dimostrato (in giudizio).
Per la riforma di tale decisione ha proposto appello , con Parte_1 ricorso depositato il 4 gennaio 2023.
Con il primo motivo di gravame l'appellante lamenta l'erroneità della decisione per avere il Tribunale, travisando le risultanze documentali, escluso la sussistenza del requisito della stagionalità del rapporto di lavoro, risultante, invece, dalla comunicazione NI (doc n.5) ove, alla sezione n.7.2- Dati del rapporto – si legge: Lavoro stagionale:SI.
Con il secondo motivo censura la violazione del principio di immutabilità della motivazione, posto a tutela del diritto di difesa, per avere l' indicato in memoria CP_1 di costituzione una ragione di diniego della prestazione difforme rispetto a quella descritta nel provvedimento impugnato.
Ha resistito l' con memoria del 30 dicembre 2024, reiterando le difese CP_1 già svolte in prime cure, ed eccependo che la ritenuta illegittimità del provvedimento censurato, non esime il giudice dall'accertamento nel merito sulla fondatezza della pretesa creditoria oggetto di causa.
All'udienza del 9 gennaio 2025 la causa previa discussione e sulle conclusioni delle parti è stata decisa come da dispositivo steso in calce.
II
L'appello è fondato.
Concordano le parti sulla circostanza, indicata dallo stesso nelle CP_1 avvertenze di pagina 3 della domanda HAND AGR (v. doc.n.12), che costituisce l'allegato n.4 della circolare n.128 del 2003, che “nel caso di rapporto CP_1 stagionale a tempo determinato il riconoscimento dei 3 giorni di permesso è possibile solo se i lavoratori sono occupati con contratto stagionale di almeno un mese e l'attività lavorativa è articolata su 6 giorni della settimana o 5 giorni se effettuano la settimana corta”.
Nella specie non è in contestazione né l'esistenza, né la durata del rapporto lavorativo instaurato dal alle dipendenze dell'Ispettorato Ripartimentale Pt_1 delle Foreste della Regione Siciliana, quale bracciante agricolo a tempo determinato
3 – livello VI del Ccnl Idraulico forestale ed agraria – dal 3/06/2021 all'1/10/2021-
(v.doc.n.5 ); emerge, inoltre, che l'attività si è svolta secondo la modalità Pt_2 della settimana corta (e cioè per 5 giorni settimanali) e per 8 ore al giorno (come risulta dai modelli HAND AGR dell'Assessorato Territorio e Ambiente relativi ai mesi di agosto e settembre 2021 (v. doc.nn.6 e 7) e che il assisteva la madre Pt_1 portatore di handicap con connotazione di gravità, ai sensi dell'art.3 c.3 della
L.n.104/1992 (v. doc. n.8, decreto di omologa) ed aveva, dunque, in astratto diritto a fruire dei permessi previsti dall'art.33 c. 3 della citata L. n.104/1992.
Quanto alla stagionalità del rapporto, contestata dall' tale carattere è CP_1 desumibile dalla “ricevuta di comunicazione obbligatoria unificato unilav” – v. doc n.5, fasc. ricorrente) inviata il 10.01.2022 dal datore di lavoro (Ispettorato
Ripartimentale Foreste) e che attesta, alla sezione 7.1 “Dati cessazione” la cessazione del rapporto alla data dell'1.10.2021 per la modifica del termine inizialmente fissato (31.12.2021) nonché, alla sezione 7.2, “Dati rapporto” – oltre alla data di inizio e di fine contratto- fra l'altro:
- Tipologia contrattuale: A.02.00 lavoro a tempo determinato”:
- lavoro stagionale: SI”;
-tipo orario: tempo pieno
-Qualifica professionale: bracciante agricolo;
-lavoro in agricoltura: SI.
Si tratta di un documento che, attestando la natura di un rapporto di lavoro agricolo già concluso, espressamente qualificato come stagionale dal datore di lavoro, è destinato ad avere maggiore valenza probatoria rispetto alla Comunicazione
Obbligatoria Unificato Lav, prodotta dall' in questo grado, che risulterebbe CP_1 inoltrata il 22.06.2021, ossia dopo l'inizio dell'attività lavorativa – e l'invio della stessa domanda volta ad ottenere i permessi, risalente al 21 giugno 2021, v. doc. n.
9 - tratta dalla banca dati dell'Istituto e priva di elementi che consentano di ricondurla a quella effettivamente inviata dal medesimo datore di lavoro prima dell'inizio del rapporto (v. doc n.6 . CP_1
In riforma della sentenza la domanda va, quindi, accolta con le statuizioni di cui un dispositivo.
Le spese del doppio grado seguono la soccombenza dell' e si liquidano CP_1 come in dispositivo.
4
P.Q.M.
La Corte, definitivamente pronunciando, nel contraddittorio delle parti, in riforma della sentenza n.1163/2022, resa dal Tribunale G.L. di Marsala il 14 dicembre 2022, condanna l' a corrispondere a l'indennità CP_1 Parte_1 relativa ai 3 giorni di permesso ex art.33 c.3 L.n.104/1992 fruiti per ciascuna mensilità di agosto e settembre 2021, durante il rapporto di lavoro subordinato svolto alle dipendenze dell'Ispettorato Ripartimentale delle Foreste. Condanna l in persona del legale rappresentante, al pagamento in favore del CP_1 difensore dell'appellante, quale distrattario, delle spese del doppio grado di giudizio, che liquida, rispettivamente, in € 1.278,00, per il primo, ed in € 962,00, per il secondo, per compensi professionali, oltre spese generali, iva e cpa come per legge.
Così deciso in Palermo, il 9 gennaio 2025
Il Presidente estensore
Cinzia Alcamo
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