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Sentenza 28 maggio 2025
Sentenza 28 maggio 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Pesaro, sentenza 28/05/2025, n. 331 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Pesaro |
| Numero : | 331 |
| Data del deposito : | 28 maggio 2025 |
Testo completo
N. R.G. 293/2022
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE ORDINARIO di PESARO
Prima sezione
Il Tribunale, nella persona del Giudice dott. Flavia Mazzini ha pronunciato la seguente
SENTENZA nella causa civile di I Grado iscritta al n. r.g. 293/2022 promossa da:
(C.F. ), con il patrocinio dell'avv. MOSHI Parte_1 C.F._1 NN e dell'avv. PALMIERI DANIELA presso il cui studio in VIA CARDUCCI 31 MILANO elegge domicilio
ATTRICE contro
(C.F. ), con il patrocinio dell'avv. BRUALDI Controparte_1 P.IVA_1
RENATO presso il cui studio in VIA CASTELFIDARDO 3 61100 PESARO elegge domicilio
CONVENUTO
C.F. ) Controparte_2 C.F._2
CONVENUTO
CONCLUSIONI
Le parti hanno concluso come in atti.
Esposizione delle ragioni di fatto e di diritto della decisione
Con atto di citazione regolarmente notificato, la Sig.ra citava avanti l'intestato Parte_1
Tribunale, il Sig. e la , per ivi sentirli condannare, in solido, Controparte_2 Controparte_1 al risarcimento dei danni dalla stessa subiti in seguito al sinistro stradale avvenuto in Pesaro, in data
30.07.2019.
Sostiene l'attrice che, nella data indicata, mentre conduceva a mano la propria bicicletta, percorrendo l'intersezione viale della Vittoria/Via Leonardo Da Vinci, in direzione mare, a metà dell'attraversamento veniva investita da una Vespa tg. DD18098, guidata dal sig. Controparte_2
Trasportata al Pronto Soccorsa dell'Ospedale di Pesaro, le venivano riscontrate “contusioni ed escoriazioni in sedi multiple dolore alla spalla sinistra” (v. doc. 3 fascicolo attrice).
Sul luogo dell'incidente intervenivano gli agenti del Comando di Polizia locale che, eseguiti gli accertamenti di rito, redigevano il verbale di intervento (v. doc. 2 fascicolo attrice).
Stabilizzate le conseguenze fisiche subite nell'accaduto, sulla scorta della documentazione medica e della perizia medico-legale di parte, l'attrice riportava nel sinistro un'invalidità permanente del 15% e pagina 1 di 5 una inabilità temporanea di complessivi 188 gg. che determinavano una richiesta di risarcimento danni patrimoniali e non patrimoniali, al netto dell'importo di euro 4.200,00 offerto dall'assicurazione e trattenuto a titolo di acconto, pari ad euro 45.305,76 di cui euro 2.656,15 per rimborso spese mediche ed euro 55,02 per danni alla bicicletta.
Prima di dar corso all'azione giudiziaria, veniva assolta la condizione di procedibilità prevista dall'art. 3, comma 2 D.L. 132/2014, mediante invito a stipulare una negoziazione assistita che l'assicurazione rifiutava.
Promossa la causa, si costituiva la sola società , la quale contestava la Controparte_1 fondatezza della pretesa attorea, a ritenersi infondata in fatto e in diritto, in quanto unica responsabile del sinistro sarebbe l'attrice, per avere attraversato le strisce pedonali in sella al proprio velocipede.
In ogni caso, stante le versioni discordanti delle parti e l'assenza di testimoni, deve ritenersi sussistente una responsabilità solidale di entrambe.
Nel contestare, infine, il quantum dei danni richiesti dalla controparte, chiedeva di dichiarare la congruità dell'importo di euro 4.200,00 già offerto dalla stessa a ristoro delle pretese attoree.
Non si è invece costituito, nonostante la regolarità della notifica, il signor . Controparte_2
La causa, istruita mediante ctu medico legale sulla persona dell'attrice, è stata trattenuta in decisione con ordinanza del 04.02.2025.
La domanda attorea è infondata per le ragioni che seguono.
Dal rapporto degli agenti della polizia municipale intervenuti sul luogo dell'incidente, dai rilievi anche fotografici in atti e dalle dichiarazioni rese nell'immediatezza del fatto dalle parti coinvolte, emerge che la dinamica del sinistro è da attribuirsi al concorso di colpa fra l'attrice e il convenuto.
In tal senso assume pieno valore probatorio il verbale di accertamento del sinistro redatto dagli agenti intervenuti sul luogo del sinistro, il quale ha efficacia di piena prova, fino a querela di falso, e che pertanto, nel caso di specie, non può essere disatteso, tanto più che non vi sono testimoni oculari dell'accaduto.
Sulla base dei rilievi effettuati, è stato possibile accertare che “il conducente del motociclo circolava su viale della Vittoria con direzione di marcia Rimini-Fano. Giunto in prossimità delle strisce pedonali situate poco prima dell'intersezione con viale Da Vinci, cadeva a terra ed andava a collidere con il conducente del velocipede che stava attraversando le medesime strisce pedonali con direzione di marcia Centro- Mare, cioè da destra a sinistra rispetto al motociclista. A causa dell'urto il velocipede cadeva a terra insieme al suo conducente. Sull'asfalto sono stati rilevati fotograficamente e misurati in lunghezza due scarrocciamenti: uno, gommoso, di 0.90 metri, situato a 0.70 metri dall'inizio della terza striscia pedonale a partire da destra, sopra la stessa e con andamento parallelo ad essa;
l'altro, di incisione, di 1.40 metri, con un andamento trasversale rispetto all'asse della strada in direzione del margine destro”.
L'attrice non ha dimostrato che stesse attraversando le strisce pedonali a piedi mentre altrettanto, il convenuto, non ha dimostrato che l'attrice fosse in sella al proprio velocipede.
Stante il contrasto delle dichiarazioni delle parti coinvolte, gli agenti della polizia municipale intervenuti sul posto, non hanno elevato alcuna sanzione amministrativa in quanto: “Considerate le dichiarazioni contrastanti rese dalle parti coinvolte, la rimozione dei veicoli prima dell'arrivo degli scriventi e l'assenza di elementi oggettivi certi che possano confermare o smentire l'una o l'altra versione, si ritiene che risulti difficile capire se il ciclista conducesse a mano o fosse in sella al proprio velocipede quando si trovava sulle strisce pedonali nel tentativo di attraversare. Tale circostanza non pagina 2 di 5 permette di contestare violazioni al vigente Codice della Strada verso l'uno o l'altro dei protagonisti” (v. doc. 2 fascicolo attrice).
Il comportamento colposo dell'attrice è consistito nel non avere prestato la dovuta attenzione nell'attraversamento pedonale.
Anche qualora fosse stata a piedi, considerato che non vi sono segni di frenata evidenti da parte del conducente il motociclo, se non in prossimità dell'attraversamento pedonale, a testimoniare di un ostacolo che si è materializzato all'improvviso, è da ritenere che l'attrice prima di attraversare la strada, non si sia accertata con la dovuta diligenza che non sopraggiungesse alcun veicolo.
Non solo, ma il ha dichiarato che la fosse “ferma e senza pedalare”, integrandosi in tal CP_2 Pt_1 modo la violazione dell'art. 190 comma 4 C.d.S, che vieta ai pedoni di “sostare o indugiare sulla carreggiata”.
Tale comportamento colposo, però, non esclude automaticamente, ogni concorso di colpa da parte del conducente antagonista, in quanto questi, trovandosi in prossimità un attraversamento pedonale, avrebbe dovuto procedere con la massima prudenza e a velocità moderata.
Lo stesso ha dichiarato di essersi “distratto” in prossimità delle strisce pedonali, voltandosi alla CP_2 propria sinistra, salvo poi accorgersi, e non riuscire a fermarsi, quando, indirizzando nuovamente lo sguardo avanti a sé, si accorgeva della presenza della Pt_1
La presunzione legale di colpa ha funzione meramente sussidiaria ed opera solamente se non sia possibile accertare in concreto le rispettive responsabilità dei conducenti nella causazione del sinistro, ossia se non sia possibile accertare in quale misura la condotta dei due conducenti abbia determinato l'evento dannoso (Cass. n. 477/2003; Cass. n. 7453/01; Cass. n. 14412/01). Solo ove, in base al materiale probatorio acquisito, nessuna delle parti sia riuscita a fornire al Giudice la prova dell'esatta ricostruzione della dinamica dell'incidente e della responsabilità esclusiva o maggiore dell'altra parte nella causazione del sinistro, deve avere applicazione la presunzione di pari e concorrente responsabilità di cui all'art. 2054 c.c. (Cass. n. 1198/97; Cass. n. 8287/96; Cass. n. 3958/94).
Alla luce delle considerazioni sopra svolte, si ritiene di attribuire una pari responsabilità delle parti nella causazione del sinistro.
In merito al quantum, si ritiene di aderire alle conclusioni cui è pervenuto il CTU, non sussistendo validi motivi per discostarsene, in quanto sono congruamente motivate e pienamente condivisibili, poichè immuni da vizi di natura logica, tecnica e giuridica, salva la riduzione per il concorso di colpa dell'attrice.
In particolare, il CTU ha accertato che l'attrice, in occasione del sinistro del 30.07.2019 ha subito una lesione dell'integrità psico-fisica: “…omissis…Nella stessa viene quindi valutato nella misura del 4,5% il danno all'integrità psico-fisica globale derivato dal fatto in questione consistente in: "Esiti di trauma contusivo della palla sinistra, in mancina, con lesione parziale del muscolo scapolare in soggetto con pregressa lesione del SVSP e del CLBO. Esiti di trauma contusivo all'articolazione metatarso-falangea dell'alluce del piede sinistro” (pag. 18 ctu) mentre per l'invalidità temporanea “In base ai certificati depositati in Atti le lesioni riportate da a seguito del sinistro per cui è causa, hanno Parte_1 determinato uno stato di inabilità temporanea biologica di complessivi 60 (sessanta) giorni di cui inabilità temporanea biologica parziale 10 (dieci) giorni al 75%; inabilità temporanea biologica parziale
20 (venti) giorni al 50%; inabilità temporanea biologica parziale 30 (trenta) giorni al 25%” (pagg. 15- 16 ctu).
Vengono poi ritenute congrue le spese mediche allegate come doc. 16 all'atto di citazione per un totale di € 2.626,15 (pag. 17 ctu).
pagina 3 di 5 È da ritenersi congruo, altresì, il danno patrimoniale di euro 55,02 sostenuto per la riparazione del velocipede (v. doc. 16 fascicolo attrice).
In conseguenza di ciò, il danno biologico deve essere liquidato in aderenza alle Tabelle previste per le lesioni micro-permanenti per gli anni 2024-2025 e deve essere determinato considerando l'età della danneggiata al momento del sinistro, pari ad anni 72. Il periodo di invalidità temporanea assoluta e parziale, invece, deve essere quantificato mediante l'applicazione di un indennizzo giornaliero pari ad euro 55,24.
Il danno risarcibile, pertanto, sarà il seguente:
Danno biologico 4,5% € 4.150,60
I.T.P. 75% x € 41,10 gg. 10 € 414,30
I.T.P. 50% x € 27,40 gg. 20 € 552,40
I.T.P. 25% x € 13,70 gg. 30 € 414,30
Totale danno non patrimoniale € 5.531,60
Spese mediche € 2.626,15
Spese riparazione bicicletta € 55,02
Totale danno € 8.212,77
In virtù del riconosciuto concorso di colpa, il danno di spettanza dell'attrice sarà pari al 50% della predetta somma, ovverosia € 4.106,38.
Considerato che stragiudizialmente, l'attrice ha già ricevuto e trattenuto la somma di euro 4.200,00 offerta dall'assicurazione, il danno è già stato interamente risarcito.
Vanno respinte le restanti domande dell'attrice volte ad ottenere un aumento a titolo di danno morale e/o di personalizzazione, non avendo dimostrato alcun pregiudizio e/o sofferenza ulteriore rispetto a quelli già risarciti con gli importi previsti dalle tabelle.
“Le conseguenze d'una menomazione dell'integrità psicofisica che sono generali ed inevitabili per tutti coloro che abbiano patito il medesimo tipo di lesione, guarita col medesimo tipo di postumi, non giustificano l'aumento del risarcimento di base previsto per il danno non patrimoniale. Soltanto in presenza di circostanze specifiche ed eccezionali allegate dal danneggiato, che rendano il danno più grave rispetto alle conseguenze ordinariamente derivanti dai pregiudizi dello stesso grado sofferti da persone della stessa età, è consentito al giudice, con motivazione analitica e non stereotipata, incrementare le somme dovute a titolo risarcitorio in sede di personalizzazione della liquidazione” (Cass. Civ. ordinanza n. 9317/2023).
Pone definitivamente a carico di parte attrice le spese di CTU come liquidate in corso di causa.
Considerata la dinamica del sinistro e le dichiarazioni discordanti delle parti, che hanno portato ad una pronuncia di responsabilità solidale delle stesse, si ritiene sussistano giusti motivi per dichiarare la compensazione delle spese di lite
P.Q.M.
pagina 4 di 5 Il Tribunale, definitivamente pronunciando, nella causa iscritta al nr. di R.G. 293/2022, promossa da contro e , ogni diversa istanza ed Parte_1 Controparte_2 Controparte_1 eccezione disattesa o assorbita, così dispone:
- dichiara il concorso di colpa delle parti, nella misura del 50% per ciascuna, nella causazione del sinistro verificatosi in data 30.07.2019 in Pesaro;
- dichiara la contumacia di;
Controparte_2
- dichiara che l'acconto versato in sede stragiudiziale dalla compagnia assicuratrice pari ad euro
4.200,00 è risultato essere satisfattivo del danno patrimoniale e non patrimoniale subito dall'attrice come accertato in corso di causa;
- compensa le spese di lite;
- pone definitivamente a carico di parte attrice le spese di CTU come già liquidate in corso di causa.
Pesaro, 28 maggio 2025
Il Giudice
dott. Flavia Mazzini
pagina 5 di 5
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE ORDINARIO di PESARO
Prima sezione
Il Tribunale, nella persona del Giudice dott. Flavia Mazzini ha pronunciato la seguente
SENTENZA nella causa civile di I Grado iscritta al n. r.g. 293/2022 promossa da:
(C.F. ), con il patrocinio dell'avv. MOSHI Parte_1 C.F._1 NN e dell'avv. PALMIERI DANIELA presso il cui studio in VIA CARDUCCI 31 MILANO elegge domicilio
ATTRICE contro
(C.F. ), con il patrocinio dell'avv. BRUALDI Controparte_1 P.IVA_1
RENATO presso il cui studio in VIA CASTELFIDARDO 3 61100 PESARO elegge domicilio
CONVENUTO
C.F. ) Controparte_2 C.F._2
CONVENUTO
CONCLUSIONI
Le parti hanno concluso come in atti.
Esposizione delle ragioni di fatto e di diritto della decisione
Con atto di citazione regolarmente notificato, la Sig.ra citava avanti l'intestato Parte_1
Tribunale, il Sig. e la , per ivi sentirli condannare, in solido, Controparte_2 Controparte_1 al risarcimento dei danni dalla stessa subiti in seguito al sinistro stradale avvenuto in Pesaro, in data
30.07.2019.
Sostiene l'attrice che, nella data indicata, mentre conduceva a mano la propria bicicletta, percorrendo l'intersezione viale della Vittoria/Via Leonardo Da Vinci, in direzione mare, a metà dell'attraversamento veniva investita da una Vespa tg. DD18098, guidata dal sig. Controparte_2
Trasportata al Pronto Soccorsa dell'Ospedale di Pesaro, le venivano riscontrate “contusioni ed escoriazioni in sedi multiple dolore alla spalla sinistra” (v. doc. 3 fascicolo attrice).
Sul luogo dell'incidente intervenivano gli agenti del Comando di Polizia locale che, eseguiti gli accertamenti di rito, redigevano il verbale di intervento (v. doc. 2 fascicolo attrice).
Stabilizzate le conseguenze fisiche subite nell'accaduto, sulla scorta della documentazione medica e della perizia medico-legale di parte, l'attrice riportava nel sinistro un'invalidità permanente del 15% e pagina 1 di 5 una inabilità temporanea di complessivi 188 gg. che determinavano una richiesta di risarcimento danni patrimoniali e non patrimoniali, al netto dell'importo di euro 4.200,00 offerto dall'assicurazione e trattenuto a titolo di acconto, pari ad euro 45.305,76 di cui euro 2.656,15 per rimborso spese mediche ed euro 55,02 per danni alla bicicletta.
Prima di dar corso all'azione giudiziaria, veniva assolta la condizione di procedibilità prevista dall'art. 3, comma 2 D.L. 132/2014, mediante invito a stipulare una negoziazione assistita che l'assicurazione rifiutava.
Promossa la causa, si costituiva la sola società , la quale contestava la Controparte_1 fondatezza della pretesa attorea, a ritenersi infondata in fatto e in diritto, in quanto unica responsabile del sinistro sarebbe l'attrice, per avere attraversato le strisce pedonali in sella al proprio velocipede.
In ogni caso, stante le versioni discordanti delle parti e l'assenza di testimoni, deve ritenersi sussistente una responsabilità solidale di entrambe.
Nel contestare, infine, il quantum dei danni richiesti dalla controparte, chiedeva di dichiarare la congruità dell'importo di euro 4.200,00 già offerto dalla stessa a ristoro delle pretese attoree.
Non si è invece costituito, nonostante la regolarità della notifica, il signor . Controparte_2
La causa, istruita mediante ctu medico legale sulla persona dell'attrice, è stata trattenuta in decisione con ordinanza del 04.02.2025.
La domanda attorea è infondata per le ragioni che seguono.
Dal rapporto degli agenti della polizia municipale intervenuti sul luogo dell'incidente, dai rilievi anche fotografici in atti e dalle dichiarazioni rese nell'immediatezza del fatto dalle parti coinvolte, emerge che la dinamica del sinistro è da attribuirsi al concorso di colpa fra l'attrice e il convenuto.
In tal senso assume pieno valore probatorio il verbale di accertamento del sinistro redatto dagli agenti intervenuti sul luogo del sinistro, il quale ha efficacia di piena prova, fino a querela di falso, e che pertanto, nel caso di specie, non può essere disatteso, tanto più che non vi sono testimoni oculari dell'accaduto.
Sulla base dei rilievi effettuati, è stato possibile accertare che “il conducente del motociclo circolava su viale della Vittoria con direzione di marcia Rimini-Fano. Giunto in prossimità delle strisce pedonali situate poco prima dell'intersezione con viale Da Vinci, cadeva a terra ed andava a collidere con il conducente del velocipede che stava attraversando le medesime strisce pedonali con direzione di marcia Centro- Mare, cioè da destra a sinistra rispetto al motociclista. A causa dell'urto il velocipede cadeva a terra insieme al suo conducente. Sull'asfalto sono stati rilevati fotograficamente e misurati in lunghezza due scarrocciamenti: uno, gommoso, di 0.90 metri, situato a 0.70 metri dall'inizio della terza striscia pedonale a partire da destra, sopra la stessa e con andamento parallelo ad essa;
l'altro, di incisione, di 1.40 metri, con un andamento trasversale rispetto all'asse della strada in direzione del margine destro”.
L'attrice non ha dimostrato che stesse attraversando le strisce pedonali a piedi mentre altrettanto, il convenuto, non ha dimostrato che l'attrice fosse in sella al proprio velocipede.
Stante il contrasto delle dichiarazioni delle parti coinvolte, gli agenti della polizia municipale intervenuti sul posto, non hanno elevato alcuna sanzione amministrativa in quanto: “Considerate le dichiarazioni contrastanti rese dalle parti coinvolte, la rimozione dei veicoli prima dell'arrivo degli scriventi e l'assenza di elementi oggettivi certi che possano confermare o smentire l'una o l'altra versione, si ritiene che risulti difficile capire se il ciclista conducesse a mano o fosse in sella al proprio velocipede quando si trovava sulle strisce pedonali nel tentativo di attraversare. Tale circostanza non pagina 2 di 5 permette di contestare violazioni al vigente Codice della Strada verso l'uno o l'altro dei protagonisti” (v. doc. 2 fascicolo attrice).
Il comportamento colposo dell'attrice è consistito nel non avere prestato la dovuta attenzione nell'attraversamento pedonale.
Anche qualora fosse stata a piedi, considerato che non vi sono segni di frenata evidenti da parte del conducente il motociclo, se non in prossimità dell'attraversamento pedonale, a testimoniare di un ostacolo che si è materializzato all'improvviso, è da ritenere che l'attrice prima di attraversare la strada, non si sia accertata con la dovuta diligenza che non sopraggiungesse alcun veicolo.
Non solo, ma il ha dichiarato che la fosse “ferma e senza pedalare”, integrandosi in tal CP_2 Pt_1 modo la violazione dell'art. 190 comma 4 C.d.S, che vieta ai pedoni di “sostare o indugiare sulla carreggiata”.
Tale comportamento colposo, però, non esclude automaticamente, ogni concorso di colpa da parte del conducente antagonista, in quanto questi, trovandosi in prossimità un attraversamento pedonale, avrebbe dovuto procedere con la massima prudenza e a velocità moderata.
Lo stesso ha dichiarato di essersi “distratto” in prossimità delle strisce pedonali, voltandosi alla CP_2 propria sinistra, salvo poi accorgersi, e non riuscire a fermarsi, quando, indirizzando nuovamente lo sguardo avanti a sé, si accorgeva della presenza della Pt_1
La presunzione legale di colpa ha funzione meramente sussidiaria ed opera solamente se non sia possibile accertare in concreto le rispettive responsabilità dei conducenti nella causazione del sinistro, ossia se non sia possibile accertare in quale misura la condotta dei due conducenti abbia determinato l'evento dannoso (Cass. n. 477/2003; Cass. n. 7453/01; Cass. n. 14412/01). Solo ove, in base al materiale probatorio acquisito, nessuna delle parti sia riuscita a fornire al Giudice la prova dell'esatta ricostruzione della dinamica dell'incidente e della responsabilità esclusiva o maggiore dell'altra parte nella causazione del sinistro, deve avere applicazione la presunzione di pari e concorrente responsabilità di cui all'art. 2054 c.c. (Cass. n. 1198/97; Cass. n. 8287/96; Cass. n. 3958/94).
Alla luce delle considerazioni sopra svolte, si ritiene di attribuire una pari responsabilità delle parti nella causazione del sinistro.
In merito al quantum, si ritiene di aderire alle conclusioni cui è pervenuto il CTU, non sussistendo validi motivi per discostarsene, in quanto sono congruamente motivate e pienamente condivisibili, poichè immuni da vizi di natura logica, tecnica e giuridica, salva la riduzione per il concorso di colpa dell'attrice.
In particolare, il CTU ha accertato che l'attrice, in occasione del sinistro del 30.07.2019 ha subito una lesione dell'integrità psico-fisica: “…omissis…Nella stessa viene quindi valutato nella misura del 4,5% il danno all'integrità psico-fisica globale derivato dal fatto in questione consistente in: "Esiti di trauma contusivo della palla sinistra, in mancina, con lesione parziale del muscolo scapolare in soggetto con pregressa lesione del SVSP e del CLBO. Esiti di trauma contusivo all'articolazione metatarso-falangea dell'alluce del piede sinistro” (pag. 18 ctu) mentre per l'invalidità temporanea “In base ai certificati depositati in Atti le lesioni riportate da a seguito del sinistro per cui è causa, hanno Parte_1 determinato uno stato di inabilità temporanea biologica di complessivi 60 (sessanta) giorni di cui inabilità temporanea biologica parziale 10 (dieci) giorni al 75%; inabilità temporanea biologica parziale
20 (venti) giorni al 50%; inabilità temporanea biologica parziale 30 (trenta) giorni al 25%” (pagg. 15- 16 ctu).
Vengono poi ritenute congrue le spese mediche allegate come doc. 16 all'atto di citazione per un totale di € 2.626,15 (pag. 17 ctu).
pagina 3 di 5 È da ritenersi congruo, altresì, il danno patrimoniale di euro 55,02 sostenuto per la riparazione del velocipede (v. doc. 16 fascicolo attrice).
In conseguenza di ciò, il danno biologico deve essere liquidato in aderenza alle Tabelle previste per le lesioni micro-permanenti per gli anni 2024-2025 e deve essere determinato considerando l'età della danneggiata al momento del sinistro, pari ad anni 72. Il periodo di invalidità temporanea assoluta e parziale, invece, deve essere quantificato mediante l'applicazione di un indennizzo giornaliero pari ad euro 55,24.
Il danno risarcibile, pertanto, sarà il seguente:
Danno biologico 4,5% € 4.150,60
I.T.P. 75% x € 41,10 gg. 10 € 414,30
I.T.P. 50% x € 27,40 gg. 20 € 552,40
I.T.P. 25% x € 13,70 gg. 30 € 414,30
Totale danno non patrimoniale € 5.531,60
Spese mediche € 2.626,15
Spese riparazione bicicletta € 55,02
Totale danno € 8.212,77
In virtù del riconosciuto concorso di colpa, il danno di spettanza dell'attrice sarà pari al 50% della predetta somma, ovverosia € 4.106,38.
Considerato che stragiudizialmente, l'attrice ha già ricevuto e trattenuto la somma di euro 4.200,00 offerta dall'assicurazione, il danno è già stato interamente risarcito.
Vanno respinte le restanti domande dell'attrice volte ad ottenere un aumento a titolo di danno morale e/o di personalizzazione, non avendo dimostrato alcun pregiudizio e/o sofferenza ulteriore rispetto a quelli già risarciti con gli importi previsti dalle tabelle.
“Le conseguenze d'una menomazione dell'integrità psicofisica che sono generali ed inevitabili per tutti coloro che abbiano patito il medesimo tipo di lesione, guarita col medesimo tipo di postumi, non giustificano l'aumento del risarcimento di base previsto per il danno non patrimoniale. Soltanto in presenza di circostanze specifiche ed eccezionali allegate dal danneggiato, che rendano il danno più grave rispetto alle conseguenze ordinariamente derivanti dai pregiudizi dello stesso grado sofferti da persone della stessa età, è consentito al giudice, con motivazione analitica e non stereotipata, incrementare le somme dovute a titolo risarcitorio in sede di personalizzazione della liquidazione” (Cass. Civ. ordinanza n. 9317/2023).
Pone definitivamente a carico di parte attrice le spese di CTU come liquidate in corso di causa.
Considerata la dinamica del sinistro e le dichiarazioni discordanti delle parti, che hanno portato ad una pronuncia di responsabilità solidale delle stesse, si ritiene sussistano giusti motivi per dichiarare la compensazione delle spese di lite
P.Q.M.
pagina 4 di 5 Il Tribunale, definitivamente pronunciando, nella causa iscritta al nr. di R.G. 293/2022, promossa da contro e , ogni diversa istanza ed Parte_1 Controparte_2 Controparte_1 eccezione disattesa o assorbita, così dispone:
- dichiara il concorso di colpa delle parti, nella misura del 50% per ciascuna, nella causazione del sinistro verificatosi in data 30.07.2019 in Pesaro;
- dichiara la contumacia di;
Controparte_2
- dichiara che l'acconto versato in sede stragiudiziale dalla compagnia assicuratrice pari ad euro
4.200,00 è risultato essere satisfattivo del danno patrimoniale e non patrimoniale subito dall'attrice come accertato in corso di causa;
- compensa le spese di lite;
- pone definitivamente a carico di parte attrice le spese di CTU come già liquidate in corso di causa.
Pesaro, 28 maggio 2025
Il Giudice
dott. Flavia Mazzini
pagina 5 di 5