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Sentenza 27 gennaio 2025
Sentenza 27 gennaio 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Catanzaro, sentenza 27/01/2025, n. 143 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Catanzaro |
| Numero : | 143 |
| Data del deposito : | 27 gennaio 2025 |
Testo completo
Repubblica Italiana
In nome del popolo italiano
Tribunale Ordinario di Catanzaro
Sezione seconda civile
In persona del G.O.T., dott.ssa Maura Fragale, ha pronunciato la seguente
Sentenza nella causa civile di primo grado iscritta al n. 970 del ruolo generale degli affari civili contenziosi dell'anno 2016, posta in deliberazione all'udienza del 20 settembre 2024, svoltasi in trattazione scritta, con concessione alle parti dei termini di cui all'art. 190 c.p.c..
TRA
(p. iva ) con l' avv. Andrea Silipo;
Pt_1 P.IVA_1
Attore/Opponente
E
(p. iva ) con l' avv. Giselda Controparte_1 P.IVA_2
Mercurio;
Convenuto/opposto
Oggetto: opposizione a decreto ingiuntivo n. 1056/15 emesso dal Tribunale di Catanzaro il
17.12.2015
Conclusioni delle parti: come da conclusioni rassegnate nei verbali e nei rispettivi scritti difensivi.
ragioni di fatto e di diritto della decisione
Con atto di citazione ritualmente notificato in data 04.03.2016 la proponeva Parte_1
opposizione avverso il decreto ingiuntivo n. 1056/15 con il quale il Tribunale di Catanzaro gli aveva intimato il pagamento della somma di € 10.205,46 oltre interessi legali e spese e competenze del procedimento monitorio, in favore della . Controparte_1
1 L'opponente rassegnava nel rispettivo atto le seguenti conclusioni: “Voglia l'On.le Giudice adito, rigettata ogni contraria istanza: • Preliminarmente, in tema di provvisoria esecuzione, non concedere la stessa poiché l'opposizione è fondata su prova scritta rappresentata dalla quietanza liberatoria allegata in atti e, tra l'altro, la stessa appare di pronta e facile soluzione;
• Nel merito, accertato e dichiarato come il rapporto contrattuale afferente alle lavorazioni a monte della fattura
veda parte passiva la e non la Controparte_1 Parte_2 Controparte_2 Pt_1
[...
annullare il decreto ingiuntivo n. 1056/15 del Tribunale di Catanzaro poiché chiesto ed emesso nei confronti di soggetto non obbligato al pagamento de quo;
• In via gradata, o stante il tenore del decreto che ingiunge il pagamento degli interessi per come richiesti in ricorso, o stante ancora la richiesta in ricorso, di interessi moratori con conteggio dal giorno della diffida allegata al n. 3 del fascicolo monitorio di controparte, o stante l'evidente non riconducibilità di tale diffida alla fattura di cui è causa, dichiarare nullo il decreto poiché comunque errato in punto di fatto oltre che in punto di diritto;
• In via ulteriormente gradata, accertato e dichiarato che la Controparte_1
ha, attraverso suo rappresentante, ricevuto ed incassato a totale soddisfo il pagamento di
[...]
€4.000,00 rilasciando ampia quietanza liberatoria in data 10.06.2011, annullare il decreto emesso poiché alcun debito può comunque ritenersi in essere in capo alla ed a favore dell'opposta Pt_1 convenuta. • Il tutto con vittoria di spese e competenze di giudizio da distrarsi a favore del sottoscritto procuratore”.
La eccepiva, in via preliminare, il difetto di legittimazione passiva ritenendo che Parte_1
nessun rapporto contrattuale vi era stato tra la e la , a sostegno della sua tesi CP_1 Parte_1
produceva il contratto di appalto del 23.05.2008 (cfr. allegato n. 1 dell'atto di citazione), dal quale emergeva che tra e la ditta MR Costruzioni di RA FF, fosse intercorso il CP_1
negozio di appalto avente ad oggetto il conferimento di incarico di completamento del fabbricato a tre piani sito in TR di Catanzaro. Successivamente la , a sua volta, avrebbe CP_2
subappaltato determinate opere elettriche alla , odierna opposta. CP_1
Eventuali ragioni di credito e di annesse contestazioni avrebbero quindi dovuto essere sollevate dall'odierna opposta nei confronti della subappaltante e non dell'opponente, con la CP_2
quale alcun rapporto contrattuale era mai intercorso.
Ancora. La messa in mora di fatto non si sarebbe mai compiuta vista la contraddittorietà del contenuto della diffida che avrebbe dovuto sortire lo scopo in contestazione.
La missiva di messa in mora del 02.03.12 (cfr. all. 3 fascicolo monitorio parte opposta) indica a sostegno del debito della la fattura n. 6 del 02.03.2012 che riporta un importo complessivo Pt_1
2 di €19.705,46 e non la fattura n. 12 del 29.03.2013 che viene indicata in ricorso e reca il differente importo di €14.705,46.
A fronte di entrambe le fatture sarebbe poi sempre residuato un credito in favore dell'opposta per € 10.205,46.
Argomentava inoltre parte opponente che, vista la dicotomia tra la fattura richiamata nel corpo del ricorso e nel successivo decreto ingiuntivo emesso e quella indicata nella diffida di messa in mora, gli interessi moratori conteggiati nel decreto impugnato e decorrenti dalla data della diffida si riferissero ad un dies a quo errato.
Alla luce della suddetta circostanza il decreto ingiuntivo doveva dunque essere annullato essendo la diffida incontrovertibilmente riferita ad una fattura differente rispetto a quella oggetto del ricorso e del successivo decreto.
La , nella ricostruzione fattuale degli eventi per cui è causa, argomentava che con Pt_1
contratto di appalto del 23.05.2008 avesse appaltato i detti lavori alla e, CP_2
successivamente, la a sua volta, avesse subappaltato le lavorazioni elettriche alla CP_2
. CP_1
I lavori di completamento della struttura avrebbero avuto una battuta di arresto nell' anno 2010 ed a giugno dell'anno successivo, quanto accreditato dalla nei confronti della CP_1 [...]
sua appaltante, sarebbe stato saldato, come documentalmente provato dall'opponente. CP_2
L' produceva infatti quietanza liberatoria a firma del sig. (marito ed Pt_1 Persona_1
incaricato dalla sig.ra titolare della ) con relativo assegno in calce, CP_1 CP_1
con la quale lo stesso dichiarava di ricevere dalla MR Costruzioni di RA FF la somma di
€4.000,00 a saldo e stralcio di quanto dovuto per tutti i lavori posti nel cantiere della Località Pt_1
Campo Farnia di TR (CZ) (cfr. all. 2 atto di citazione).
Il suddetto allegato provava quindi che la avesse un rapporto contrattuale di CP_1
subappalto solo con la ed inoltre che, alla data del 10.06.2011, non vi fossero CP_2
pendenze.
A ricostruire le vicende conclusive dei rapporti tra le parti in causa soccorre la relazione datata
21.02.2016 del progettista e direttore lavori, l' Ing. (cfr. all. n. 5 atto di citazione) Controparte_3
la quale documenta che, dopo la sospensione del 2010, le attività elettriche vennero affidate alla ditta con contratto di appalto del 26.11.2011 (cfr. all. n. 3 dell' atto di citazione),esecuzione tra CP_4
l'altro completamente saldata.
Assumeva che, alla luce della suesposta circostanza, appariva ancora più pretestuosa a distanza di tre anni dall'esaurirsi della presenza in cantiere della , l'emissione da parte di CP_1 quest'ultima della fattura n. 12/13.
3 Concludeva infine sottolineando che la suddetta fattura fosse stata emessa, dopo oltre due anni, dalla liberatoria firmata dall'opposta, a riprova del totale soddisfo economico ricevuto per tutte le lavorazioni dalla stessa eseguite fino al giugno 2011.
Si costituiva in giudizio in data 15.09.2016 l' la quale Controparte_1
rassegnava le seguenti conclusioni che testualmente si riportano :
“Voglia l'On. Tribunale adito, ogni contraria domanda eccezione e deduzione disattesa, - in via preliminare: disporre la provvisoria esecuzione della del decreto ingiuntivo opposto;
- nel merito: confermare il decreto ingiuntivo opposto, con condanna di parte convenuta al pagamento delle spese
e degli onorari di giudizio.”
L'opposta sosteneva che l'esistenza di un rapporto di fornitura per la realizzazione di impianti elettrici di civile abitazione inter partes risultasse pacifica e riconosciuta dalla parte opponente.
La fornitura e messa in opera dei materiali nei termini di cui alla fattura azionata, non sarebbe stata specificatamente contestata dalla parte opponente, la quale non ne avrebbe nemmeno messo in dubbio l'entità per come riportata in fattura anche in riferimento ai materiali elencati, né la conformità dei prezzi al pattuito, né la scadenza delle singole prestazioni ed il luogo in cui sarebbero state eseguite. Concludeva infine, asserendo non risultasse contestato nemmeno l'atto di messa in mora e faceva discendere da tali assunti la circostanza di avere pienamente provato il titolo, ovvero la fattura commerciale, nonchè allegato l' inadempimento qualificato della debitrice, che di contro non avrebbe dimostrato il suo adempimento.
La causa, istruita mediante acquisizione della documentazione prodotta dalle parti ed escussione testi, è stata trattenuta in decisione all'esito dell'udienza in trattazione scritta del
20.09.2024, con concessione alle parti dei termini di cui all'art. 190 c.p.c.
---------------
L'opposizione è fondata e merita accoglimento per le ragioni che si esplicitano a seguire.
Orbene, prima di procedere all'analisi della fattispecie concreta, giova ricordare che il giudizio di cognizione, che si apre in conseguenza dell'opposizione ex artt. 645 e ss. c.p.c., è governato dalle ordinarie regole in tema di riparto dell'onere della prova, come enucleabili dal disposto dell'art. 2697
c.c.. Pertanto, anche in seno a tale procedimento, il creditore è tenuto a provare i fatti costitutivi della pretesa, cioè l'esistenza ed il contenuto della fonte negoziale o legale del credito e, se previsto, il termine di scadenza e non anche l'inadempimento, che deve essere semplicemente allegato -mentre il debitore ha l'onere di eccepire e dimostrare il fatto estintivo del diritto, costituito dall'avvenuto adempimento, ovvero ogni altra circostanza dedotta al fine di contestare il titolo posto a base dell'avversa pretesa o, infine, gli eventi modificativi del credito azionato in sede monitoria.
4 Invero, dall'art. 2697 c.c. che richiede all'attore la prova del diritto fatto valere ed al convenuto la prova della modificazione o dell'estinzione dello stesso -si desume il principio della presunzione di persistenza del diritto: in forza di tale principio, pacificamente applicabile all'ipotesi della domanda di adempimento, ove il creditore dia la prova della fonte negoziale o legale della propria pretesa, la persistenza del credito si presume ed è, dunque, sul debitore che grava l'onere di provare di aver provveduto alla relativa estinzione ovvero di dimostrare gli altri atti o fatti allegati come eventi modificativi o estintivi del credito di parte avversa (in tal senso, Cass. Civ. Sezioni Unite, 30 ottobre
2001, n. 13533; conf., ex plurimis, Cass. Civ., Sez. I, 13 giugno 2006, n. 13674; Cass. Civ., Sez. III,
12 aprile 2006, n. 8615).
In base al principio consacrato dall'art. 2697 c.c. l'attore che agisce in giudizio al fine di far valere la responsabilità contrattuale del convenuto ed ottenere l'adempimento dell'obbligazione dallo stesso assunta nei suoi confronti sulla base di un contratto a prestazioni corrispettive, ha l'onere di provare i fatti costitutivi del diritto vantato e, quindi, deve dimostrare: 1) l'esistenza del contratto da cui deriva l'obbligazione dedotta in giudizio;
2) l'adempimento della propria obbligazione e l'inadempimento della controparte, nonché l'eventuale danno subito e la sua riconducibilità sul piano causale al dedotto inadempimento, gravando sul debitore l'onere di fornire la prova di avere adempiuto correttamente la propria obbligazione o di dimostrare la non imputabilità dell'inadempimento (SS.UU. Cass. n. 3373/2010; SS. UU. Cass. n. 13533/2001).
Inoltre appare utile, ricordare che per antica e mai mutata giurisprudenza della Suprema Corte:
l'opposizione al decreto ingiuntivo si configura come atto introduttivo di un giudizio ordinario di cognizione, nel quale il giudice deve accertare la fondatezza della pretesa fatta valere dall'ingiungente opposto e delle eccezioni e delle difese fatte valere dall'opponente; in tale giudizio ciascuna delle parti viene ad assumere la propria naturale posizione sostanziale, nel senso che la qualità di attore spetta al creditore che ha richiesto l'ingiunzione (convenuto in opposizione) e quella di convenuto al debitore opponente (attore in opposizione), con la conseguenza che incombe al creditore, per la sua veste sostanziale di attore, ogni onere della prova dei fatti a sostegno della propria pretesa ed all'opponente, per la sua posizione sostanziale di convenuto, l'onere di provare i fatti estintivi, modificativi o impeditivi della pretesa avversaria (ex plurimis, cfr. Cass. sentt. nn. 1385/74 1059/75,
1603/77, 2124/94, 11417/97, 8502/02, 17371/03);
La fattura e l'estratto delle scritture contabili, sono titoli idonei per l'emissione di un decreto ingiuntivo in favore di chi li ha emessi, ma nell'eventuale giudizio di opposizione gli stessi non costituiscono prova dell'esistenza del credito, che dovrà essere dimostrato con gli ordinari mezzi di prova dall'opposto; tali documenti, prodotti dalla parte che ne vuole trarre vantaggio, non possono costituire prova in favore della stessa né determinare inversione dell'onere probatorio nel caso in cui
5 la parte contro la quale sono prodotti contesti il diritto vantato dal creditore, anche relativamente alla sua entità oltreché alla sua esistenza (ex plurimis, cfr. Cass. sentenze nn. 5573/97, 17371/03, 5071/09
e ord. 5915/11).
La prima questione che il Tribunale è chiamato a dirimere, dunque, è se un contratto di appalto sia mai stato stipulato tra le parti;
l'onere della prova, come noto, non può che gravare sull'opposto, che sull'esistenza del dedotto contratto ha fondato la propria pretesa. Appare non inconferente ricordare che la stipulazione del contratto d'appalto (tra privati) non richiede la forma scritta
"ad substantiam", né "ad probationem", potendo lo stesso essere concluso anche "per facta concludentia".
Viene in soccorso al riguardo la Suprema Corte che stabilisce quanto segue: “Il contratto d'appalto non è soggetto a rigore di forme, nè ad substantiam, nè ad probationem” (II Sez.
Cass. civ. n. 4911 del 16/7/1983) Ancora, parimenti: “ nei contratti non soggetti all'obbligo della forma scritta - nella specie ivi esaminata contratto di appalto un documento privo di sottoscrizione, quale una minuta, può essere utilizzato dal giudice del merito come fonte di elementi presuntivi, da valutarsi in relazione ad ogni altra circostanza, al fine di dedurne l'esistenza di un accordo verbale corrispondente al contenuto del documento stesso” (Cass. II civ. n. 3841 del 4/8/1978).
Parte opposta con la memoria istruttoria 183 II termine ha prodotto un contratto di appalto che sarebbe intercorso tra l' e l' ma lo stesso è privo di firma del committente. Pt_1 CP_1
Non solo. Reca la firma per conto della del sig. marito della sig.ra CP_1 Persona_1
legale rapp. dell' , il quale in sede di escussione, all'udienza del CP_1 CP_1
24.11.2017, sentito sul cap. 4 di cui alla memoria istruttoria di parte opponente, ne riconosceva la paternità (cfr. verbale del 24.11.2017).
Tale contingenza da un verso confligge con la contestazione da parte del sig. di Persona_1
un'assenza di potere di rappresentanza nei confronti della e dall'altro conforta quanto CP_1
sostenuto da parte opponente riguardo alla quietanza liberatoria nei confronti della CP_2 per i lavori eseguiti presso l'Igea, siglata proprio dal sig. . (cfr all. 2 atto di citazione Persona_1
in opposizione).
Cont La stessa infatti comprova l'esistenza di un rapporto di subappalto tra l'opposta e la tra l'altro completamente saldato come da summenzionata quietanza.
Bisogna precisare che un contratto di subappalto, pubblico o privato che sia, richiede necessariamente, ai fini della sua validità e per ragioni di ordine pubblico, l'autorizzazione del committente al subappalto (artt. 105, d.lgs. 50/2016, co. 4 e 18, c.d. nuovo codice dei contratti pubblici-1656 c.c.).
6 Nel caso di specie l'opponente in qualità di committente ha sempre sostenuto che l'appaltatore avesse subappaltato i lavori in contestazione, alla . CP_1
Lo stesso direttore dei lavori ,l'ingegnere , nella sua relazione agli atti (cfr. all. atto di CP_3
citazione) attesta la circostanza che fosse intercorso un contratto di appalto, in data 23.05.2008, tra l' e la nel corso del quale l'appaltatrice aveva dato in subappalto la realizzazione Pt_1 Controparte_2 di impiantistica elettrica all'opposta, attività regolarmente saldata direttamente dall' , come da Pt_1
succitata quietanza liberatoria del 10.06.2011.
Successivamente i lavori impiantistici erano stati ripresi e commissionati alla ditta (vedi CP_4 allegato 5) atto di citazione all “A”perizia), come documentato dalla certificazione rilasciata dalla stessa (vedi allegato n. 5 atto di citazione all “A”perizia).
In tema di autonomia del contratto di subappalto la giurisprudenza di legittimità stabilisce che: “Il carattere derivato del subappalto non implica che fatti e condizioni del contratto di appalto si trasfondano sul secondo contratto, il quale conserva la sua autonomia;
le parti del contratto di subappalto ben possono stabilire prezzi e tempi di esecuzione e consegna diversi da quelli del contratto principale, l'applicazione delle clausole dell'appalto al subappalto non essendo automatica ma rimessa all'autonomia contrattuale delle parti, ciascuna delle quali è vincolata nei limiti del rapporto cui partecipa”. (Cass. civ. n. 5237 del 29/05/1999).
Dall'autonomia del contratto di subappalto rispetto all'appalto (o subappalto) originario deriva che unico obbligato al pagamento dell'eventuale corrispettivo in favore del subappaltatore deve ritenersi il subappaltante, a nulla rilevando che lo stesso subappaltante non abbia a sua volta ricevuto il compenso pattuito dal proprio committente. “Pertanto, da un lato non sussiste alcun rapporto di pregiudizialità tra il giudizio pendente tra committente ed appaltatore” relativo al compenso eventualmente spettante all'appaltatore (RG n. 35531/2011 Tribunale di Roma), dall'altro lato “la mancanza di liquidazione e approvazione delle opere da parte del committente originario non impedisce l'esigibilità del compenso del subappaltatore.”( Tribunale di Civitavecchia– Sentenza resa nel procedimento n. N. R.G. 1964/2012).
Di conseguenza parte opposta non ha provato l'esistenza del titolo negoziale vantato, ovvero del contratto di appalto tra la stessa e l'opponente, mentre quest'ultima, attraverso l'escussione testimoniale e la produzione documentale, ha fatto emergere che i lavori oggi in contestazione, fossero stati oggetto di un distinto contratto di subappalto.
Pur ritenendo assorbenti e dirimenti le suesposte eccezioni, in merito a quella sollevata da parte opponente sulla circostanza che la messa in mora sarebbe stata irregolare, in quanto la diffida avrebbe avuto ad oggetto una fattura differente da quella che ha sostanziato il decreto ingiuntivo, si chiarisce quanto segue.
7 Bisogna evidenziare la stessa sia infondata maturando la spettanza degli interessi sin dal momento in cui si possa esigere l'adempimento a prescindere dalla regolarità della messa in mora.
Al riguardo la Suprema Corte statuisce quanto segue: “La disciplina relativa alla decorrenza automatica degli interessi moratori senza che sia necessaria la costituzione in mora del debitore, dettata dal d.lgs.n. 231 del 2002 in attuazione della direttiva 2000/35/CE, risulta applicabile a tutti
i contratti tra imprese o tra queste e pubbliche amministrazioni, comunque denominati, che comportino, in via esclusiva o prevalente, la consegna di merci o la prestazione di servizi (…)”, come nella fattispecie in esame” (Cass. 16 giugno 2020, n. 11655).
In definitiva, alla luce di quanto sopra esposto, l'opposizione deve essere accolta.
Le spese seguono la soccombenza e si liquidano come da dispositivo, in applicazione dei parametri di cui al D.M. 10 marzo 2014, n. 55 s.m.i., tenuto conto dello scaglione di riferimento
(individuato in quello per le cause di valore compreso tra € 5.201,00 ed € 26.000,01 in ragione della bassa complessità della controversia).
p.q.m.
il Tribunale di Catanzaro, definitivamente pronunziando nella causa civile di primo grado, indicata in epigrafe, ogni diversa istanza, deduzione ed eccezione disattesa, così provvede:
- accoglie l'opposizione;
- revoca il decreto ingiuntivo n. 1056/2015 del Tribunale di Catanzaro;
- Condanna la al pagamento delle spese di lite nei confronti Controparte_1 dell' che liquida in € 2.540,00 da distrarsi in favore dell'avv. Andrea Silipo. Parte_1
Catanzaro 24 gennaio 2025
Il Giudice onorario
Dott.ssa Maura Fragale
8
In nome del popolo italiano
Tribunale Ordinario di Catanzaro
Sezione seconda civile
In persona del G.O.T., dott.ssa Maura Fragale, ha pronunciato la seguente
Sentenza nella causa civile di primo grado iscritta al n. 970 del ruolo generale degli affari civili contenziosi dell'anno 2016, posta in deliberazione all'udienza del 20 settembre 2024, svoltasi in trattazione scritta, con concessione alle parti dei termini di cui all'art. 190 c.p.c..
TRA
(p. iva ) con l' avv. Andrea Silipo;
Pt_1 P.IVA_1
Attore/Opponente
E
(p. iva ) con l' avv. Giselda Controparte_1 P.IVA_2
Mercurio;
Convenuto/opposto
Oggetto: opposizione a decreto ingiuntivo n. 1056/15 emesso dal Tribunale di Catanzaro il
17.12.2015
Conclusioni delle parti: come da conclusioni rassegnate nei verbali e nei rispettivi scritti difensivi.
ragioni di fatto e di diritto della decisione
Con atto di citazione ritualmente notificato in data 04.03.2016 la proponeva Parte_1
opposizione avverso il decreto ingiuntivo n. 1056/15 con il quale il Tribunale di Catanzaro gli aveva intimato il pagamento della somma di € 10.205,46 oltre interessi legali e spese e competenze del procedimento monitorio, in favore della . Controparte_1
1 L'opponente rassegnava nel rispettivo atto le seguenti conclusioni: “Voglia l'On.le Giudice adito, rigettata ogni contraria istanza: • Preliminarmente, in tema di provvisoria esecuzione, non concedere la stessa poiché l'opposizione è fondata su prova scritta rappresentata dalla quietanza liberatoria allegata in atti e, tra l'altro, la stessa appare di pronta e facile soluzione;
• Nel merito, accertato e dichiarato come il rapporto contrattuale afferente alle lavorazioni a monte della fattura
veda parte passiva la e non la Controparte_1 Parte_2 Controparte_2 Pt_1
[...
annullare il decreto ingiuntivo n. 1056/15 del Tribunale di Catanzaro poiché chiesto ed emesso nei confronti di soggetto non obbligato al pagamento de quo;
• In via gradata, o stante il tenore del decreto che ingiunge il pagamento degli interessi per come richiesti in ricorso, o stante ancora la richiesta in ricorso, di interessi moratori con conteggio dal giorno della diffida allegata al n. 3 del fascicolo monitorio di controparte, o stante l'evidente non riconducibilità di tale diffida alla fattura di cui è causa, dichiarare nullo il decreto poiché comunque errato in punto di fatto oltre che in punto di diritto;
• In via ulteriormente gradata, accertato e dichiarato che la Controparte_1
ha, attraverso suo rappresentante, ricevuto ed incassato a totale soddisfo il pagamento di
[...]
€4.000,00 rilasciando ampia quietanza liberatoria in data 10.06.2011, annullare il decreto emesso poiché alcun debito può comunque ritenersi in essere in capo alla ed a favore dell'opposta Pt_1 convenuta. • Il tutto con vittoria di spese e competenze di giudizio da distrarsi a favore del sottoscritto procuratore”.
La eccepiva, in via preliminare, il difetto di legittimazione passiva ritenendo che Parte_1
nessun rapporto contrattuale vi era stato tra la e la , a sostegno della sua tesi CP_1 Parte_1
produceva il contratto di appalto del 23.05.2008 (cfr. allegato n. 1 dell'atto di citazione), dal quale emergeva che tra e la ditta MR Costruzioni di RA FF, fosse intercorso il CP_1
negozio di appalto avente ad oggetto il conferimento di incarico di completamento del fabbricato a tre piani sito in TR di Catanzaro. Successivamente la , a sua volta, avrebbe CP_2
subappaltato determinate opere elettriche alla , odierna opposta. CP_1
Eventuali ragioni di credito e di annesse contestazioni avrebbero quindi dovuto essere sollevate dall'odierna opposta nei confronti della subappaltante e non dell'opponente, con la CP_2
quale alcun rapporto contrattuale era mai intercorso.
Ancora. La messa in mora di fatto non si sarebbe mai compiuta vista la contraddittorietà del contenuto della diffida che avrebbe dovuto sortire lo scopo in contestazione.
La missiva di messa in mora del 02.03.12 (cfr. all. 3 fascicolo monitorio parte opposta) indica a sostegno del debito della la fattura n. 6 del 02.03.2012 che riporta un importo complessivo Pt_1
2 di €19.705,46 e non la fattura n. 12 del 29.03.2013 che viene indicata in ricorso e reca il differente importo di €14.705,46.
A fronte di entrambe le fatture sarebbe poi sempre residuato un credito in favore dell'opposta per € 10.205,46.
Argomentava inoltre parte opponente che, vista la dicotomia tra la fattura richiamata nel corpo del ricorso e nel successivo decreto ingiuntivo emesso e quella indicata nella diffida di messa in mora, gli interessi moratori conteggiati nel decreto impugnato e decorrenti dalla data della diffida si riferissero ad un dies a quo errato.
Alla luce della suddetta circostanza il decreto ingiuntivo doveva dunque essere annullato essendo la diffida incontrovertibilmente riferita ad una fattura differente rispetto a quella oggetto del ricorso e del successivo decreto.
La , nella ricostruzione fattuale degli eventi per cui è causa, argomentava che con Pt_1
contratto di appalto del 23.05.2008 avesse appaltato i detti lavori alla e, CP_2
successivamente, la a sua volta, avesse subappaltato le lavorazioni elettriche alla CP_2
. CP_1
I lavori di completamento della struttura avrebbero avuto una battuta di arresto nell' anno 2010 ed a giugno dell'anno successivo, quanto accreditato dalla nei confronti della CP_1 [...]
sua appaltante, sarebbe stato saldato, come documentalmente provato dall'opponente. CP_2
L' produceva infatti quietanza liberatoria a firma del sig. (marito ed Pt_1 Persona_1
incaricato dalla sig.ra titolare della ) con relativo assegno in calce, CP_1 CP_1
con la quale lo stesso dichiarava di ricevere dalla MR Costruzioni di RA FF la somma di
€4.000,00 a saldo e stralcio di quanto dovuto per tutti i lavori posti nel cantiere della Località Pt_1
Campo Farnia di TR (CZ) (cfr. all. 2 atto di citazione).
Il suddetto allegato provava quindi che la avesse un rapporto contrattuale di CP_1
subappalto solo con la ed inoltre che, alla data del 10.06.2011, non vi fossero CP_2
pendenze.
A ricostruire le vicende conclusive dei rapporti tra le parti in causa soccorre la relazione datata
21.02.2016 del progettista e direttore lavori, l' Ing. (cfr. all. n. 5 atto di citazione) Controparte_3
la quale documenta che, dopo la sospensione del 2010, le attività elettriche vennero affidate alla ditta con contratto di appalto del 26.11.2011 (cfr. all. n. 3 dell' atto di citazione),esecuzione tra CP_4
l'altro completamente saldata.
Assumeva che, alla luce della suesposta circostanza, appariva ancora più pretestuosa a distanza di tre anni dall'esaurirsi della presenza in cantiere della , l'emissione da parte di CP_1 quest'ultima della fattura n. 12/13.
3 Concludeva infine sottolineando che la suddetta fattura fosse stata emessa, dopo oltre due anni, dalla liberatoria firmata dall'opposta, a riprova del totale soddisfo economico ricevuto per tutte le lavorazioni dalla stessa eseguite fino al giugno 2011.
Si costituiva in giudizio in data 15.09.2016 l' la quale Controparte_1
rassegnava le seguenti conclusioni che testualmente si riportano :
“Voglia l'On. Tribunale adito, ogni contraria domanda eccezione e deduzione disattesa, - in via preliminare: disporre la provvisoria esecuzione della del decreto ingiuntivo opposto;
- nel merito: confermare il decreto ingiuntivo opposto, con condanna di parte convenuta al pagamento delle spese
e degli onorari di giudizio.”
L'opposta sosteneva che l'esistenza di un rapporto di fornitura per la realizzazione di impianti elettrici di civile abitazione inter partes risultasse pacifica e riconosciuta dalla parte opponente.
La fornitura e messa in opera dei materiali nei termini di cui alla fattura azionata, non sarebbe stata specificatamente contestata dalla parte opponente, la quale non ne avrebbe nemmeno messo in dubbio l'entità per come riportata in fattura anche in riferimento ai materiali elencati, né la conformità dei prezzi al pattuito, né la scadenza delle singole prestazioni ed il luogo in cui sarebbero state eseguite. Concludeva infine, asserendo non risultasse contestato nemmeno l'atto di messa in mora e faceva discendere da tali assunti la circostanza di avere pienamente provato il titolo, ovvero la fattura commerciale, nonchè allegato l' inadempimento qualificato della debitrice, che di contro non avrebbe dimostrato il suo adempimento.
La causa, istruita mediante acquisizione della documentazione prodotta dalle parti ed escussione testi, è stata trattenuta in decisione all'esito dell'udienza in trattazione scritta del
20.09.2024, con concessione alle parti dei termini di cui all'art. 190 c.p.c.
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L'opposizione è fondata e merita accoglimento per le ragioni che si esplicitano a seguire.
Orbene, prima di procedere all'analisi della fattispecie concreta, giova ricordare che il giudizio di cognizione, che si apre in conseguenza dell'opposizione ex artt. 645 e ss. c.p.c., è governato dalle ordinarie regole in tema di riparto dell'onere della prova, come enucleabili dal disposto dell'art. 2697
c.c.. Pertanto, anche in seno a tale procedimento, il creditore è tenuto a provare i fatti costitutivi della pretesa, cioè l'esistenza ed il contenuto della fonte negoziale o legale del credito e, se previsto, il termine di scadenza e non anche l'inadempimento, che deve essere semplicemente allegato -mentre il debitore ha l'onere di eccepire e dimostrare il fatto estintivo del diritto, costituito dall'avvenuto adempimento, ovvero ogni altra circostanza dedotta al fine di contestare il titolo posto a base dell'avversa pretesa o, infine, gli eventi modificativi del credito azionato in sede monitoria.
4 Invero, dall'art. 2697 c.c. che richiede all'attore la prova del diritto fatto valere ed al convenuto la prova della modificazione o dell'estinzione dello stesso -si desume il principio della presunzione di persistenza del diritto: in forza di tale principio, pacificamente applicabile all'ipotesi della domanda di adempimento, ove il creditore dia la prova della fonte negoziale o legale della propria pretesa, la persistenza del credito si presume ed è, dunque, sul debitore che grava l'onere di provare di aver provveduto alla relativa estinzione ovvero di dimostrare gli altri atti o fatti allegati come eventi modificativi o estintivi del credito di parte avversa (in tal senso, Cass. Civ. Sezioni Unite, 30 ottobre
2001, n. 13533; conf., ex plurimis, Cass. Civ., Sez. I, 13 giugno 2006, n. 13674; Cass. Civ., Sez. III,
12 aprile 2006, n. 8615).
In base al principio consacrato dall'art. 2697 c.c. l'attore che agisce in giudizio al fine di far valere la responsabilità contrattuale del convenuto ed ottenere l'adempimento dell'obbligazione dallo stesso assunta nei suoi confronti sulla base di un contratto a prestazioni corrispettive, ha l'onere di provare i fatti costitutivi del diritto vantato e, quindi, deve dimostrare: 1) l'esistenza del contratto da cui deriva l'obbligazione dedotta in giudizio;
2) l'adempimento della propria obbligazione e l'inadempimento della controparte, nonché l'eventuale danno subito e la sua riconducibilità sul piano causale al dedotto inadempimento, gravando sul debitore l'onere di fornire la prova di avere adempiuto correttamente la propria obbligazione o di dimostrare la non imputabilità dell'inadempimento (SS.UU. Cass. n. 3373/2010; SS. UU. Cass. n. 13533/2001).
Inoltre appare utile, ricordare che per antica e mai mutata giurisprudenza della Suprema Corte:
l'opposizione al decreto ingiuntivo si configura come atto introduttivo di un giudizio ordinario di cognizione, nel quale il giudice deve accertare la fondatezza della pretesa fatta valere dall'ingiungente opposto e delle eccezioni e delle difese fatte valere dall'opponente; in tale giudizio ciascuna delle parti viene ad assumere la propria naturale posizione sostanziale, nel senso che la qualità di attore spetta al creditore che ha richiesto l'ingiunzione (convenuto in opposizione) e quella di convenuto al debitore opponente (attore in opposizione), con la conseguenza che incombe al creditore, per la sua veste sostanziale di attore, ogni onere della prova dei fatti a sostegno della propria pretesa ed all'opponente, per la sua posizione sostanziale di convenuto, l'onere di provare i fatti estintivi, modificativi o impeditivi della pretesa avversaria (ex plurimis, cfr. Cass. sentt. nn. 1385/74 1059/75,
1603/77, 2124/94, 11417/97, 8502/02, 17371/03);
La fattura e l'estratto delle scritture contabili, sono titoli idonei per l'emissione di un decreto ingiuntivo in favore di chi li ha emessi, ma nell'eventuale giudizio di opposizione gli stessi non costituiscono prova dell'esistenza del credito, che dovrà essere dimostrato con gli ordinari mezzi di prova dall'opposto; tali documenti, prodotti dalla parte che ne vuole trarre vantaggio, non possono costituire prova in favore della stessa né determinare inversione dell'onere probatorio nel caso in cui
5 la parte contro la quale sono prodotti contesti il diritto vantato dal creditore, anche relativamente alla sua entità oltreché alla sua esistenza (ex plurimis, cfr. Cass. sentenze nn. 5573/97, 17371/03, 5071/09
e ord. 5915/11).
La prima questione che il Tribunale è chiamato a dirimere, dunque, è se un contratto di appalto sia mai stato stipulato tra le parti;
l'onere della prova, come noto, non può che gravare sull'opposto, che sull'esistenza del dedotto contratto ha fondato la propria pretesa. Appare non inconferente ricordare che la stipulazione del contratto d'appalto (tra privati) non richiede la forma scritta
"ad substantiam", né "ad probationem", potendo lo stesso essere concluso anche "per facta concludentia".
Viene in soccorso al riguardo la Suprema Corte che stabilisce quanto segue: “Il contratto d'appalto non è soggetto a rigore di forme, nè ad substantiam, nè ad probationem” (II Sez.
Cass. civ. n. 4911 del 16/7/1983) Ancora, parimenti: “ nei contratti non soggetti all'obbligo della forma scritta - nella specie ivi esaminata contratto di appalto un documento privo di sottoscrizione, quale una minuta, può essere utilizzato dal giudice del merito come fonte di elementi presuntivi, da valutarsi in relazione ad ogni altra circostanza, al fine di dedurne l'esistenza di un accordo verbale corrispondente al contenuto del documento stesso” (Cass. II civ. n. 3841 del 4/8/1978).
Parte opposta con la memoria istruttoria 183 II termine ha prodotto un contratto di appalto che sarebbe intercorso tra l' e l' ma lo stesso è privo di firma del committente. Pt_1 CP_1
Non solo. Reca la firma per conto della del sig. marito della sig.ra CP_1 Persona_1
legale rapp. dell' , il quale in sede di escussione, all'udienza del CP_1 CP_1
24.11.2017, sentito sul cap. 4 di cui alla memoria istruttoria di parte opponente, ne riconosceva la paternità (cfr. verbale del 24.11.2017).
Tale contingenza da un verso confligge con la contestazione da parte del sig. di Persona_1
un'assenza di potere di rappresentanza nei confronti della e dall'altro conforta quanto CP_1
sostenuto da parte opponente riguardo alla quietanza liberatoria nei confronti della CP_2 per i lavori eseguiti presso l'Igea, siglata proprio dal sig. . (cfr all. 2 atto di citazione Persona_1
in opposizione).
Cont La stessa infatti comprova l'esistenza di un rapporto di subappalto tra l'opposta e la tra l'altro completamente saldato come da summenzionata quietanza.
Bisogna precisare che un contratto di subappalto, pubblico o privato che sia, richiede necessariamente, ai fini della sua validità e per ragioni di ordine pubblico, l'autorizzazione del committente al subappalto (artt. 105, d.lgs. 50/2016, co. 4 e 18, c.d. nuovo codice dei contratti pubblici-1656 c.c.).
6 Nel caso di specie l'opponente in qualità di committente ha sempre sostenuto che l'appaltatore avesse subappaltato i lavori in contestazione, alla . CP_1
Lo stesso direttore dei lavori ,l'ingegnere , nella sua relazione agli atti (cfr. all. atto di CP_3
citazione) attesta la circostanza che fosse intercorso un contratto di appalto, in data 23.05.2008, tra l' e la nel corso del quale l'appaltatrice aveva dato in subappalto la realizzazione Pt_1 Controparte_2 di impiantistica elettrica all'opposta, attività regolarmente saldata direttamente dall' , come da Pt_1
succitata quietanza liberatoria del 10.06.2011.
Successivamente i lavori impiantistici erano stati ripresi e commissionati alla ditta (vedi CP_4 allegato 5) atto di citazione all “A”perizia), come documentato dalla certificazione rilasciata dalla stessa (vedi allegato n. 5 atto di citazione all “A”perizia).
In tema di autonomia del contratto di subappalto la giurisprudenza di legittimità stabilisce che: “Il carattere derivato del subappalto non implica che fatti e condizioni del contratto di appalto si trasfondano sul secondo contratto, il quale conserva la sua autonomia;
le parti del contratto di subappalto ben possono stabilire prezzi e tempi di esecuzione e consegna diversi da quelli del contratto principale, l'applicazione delle clausole dell'appalto al subappalto non essendo automatica ma rimessa all'autonomia contrattuale delle parti, ciascuna delle quali è vincolata nei limiti del rapporto cui partecipa”. (Cass. civ. n. 5237 del 29/05/1999).
Dall'autonomia del contratto di subappalto rispetto all'appalto (o subappalto) originario deriva che unico obbligato al pagamento dell'eventuale corrispettivo in favore del subappaltatore deve ritenersi il subappaltante, a nulla rilevando che lo stesso subappaltante non abbia a sua volta ricevuto il compenso pattuito dal proprio committente. “Pertanto, da un lato non sussiste alcun rapporto di pregiudizialità tra il giudizio pendente tra committente ed appaltatore” relativo al compenso eventualmente spettante all'appaltatore (RG n. 35531/2011 Tribunale di Roma), dall'altro lato “la mancanza di liquidazione e approvazione delle opere da parte del committente originario non impedisce l'esigibilità del compenso del subappaltatore.”( Tribunale di Civitavecchia– Sentenza resa nel procedimento n. N. R.G. 1964/2012).
Di conseguenza parte opposta non ha provato l'esistenza del titolo negoziale vantato, ovvero del contratto di appalto tra la stessa e l'opponente, mentre quest'ultima, attraverso l'escussione testimoniale e la produzione documentale, ha fatto emergere che i lavori oggi in contestazione, fossero stati oggetto di un distinto contratto di subappalto.
Pur ritenendo assorbenti e dirimenti le suesposte eccezioni, in merito a quella sollevata da parte opponente sulla circostanza che la messa in mora sarebbe stata irregolare, in quanto la diffida avrebbe avuto ad oggetto una fattura differente da quella che ha sostanziato il decreto ingiuntivo, si chiarisce quanto segue.
7 Bisogna evidenziare la stessa sia infondata maturando la spettanza degli interessi sin dal momento in cui si possa esigere l'adempimento a prescindere dalla regolarità della messa in mora.
Al riguardo la Suprema Corte statuisce quanto segue: “La disciplina relativa alla decorrenza automatica degli interessi moratori senza che sia necessaria la costituzione in mora del debitore, dettata dal d.lgs.n. 231 del 2002 in attuazione della direttiva 2000/35/CE, risulta applicabile a tutti
i contratti tra imprese o tra queste e pubbliche amministrazioni, comunque denominati, che comportino, in via esclusiva o prevalente, la consegna di merci o la prestazione di servizi (…)”, come nella fattispecie in esame” (Cass. 16 giugno 2020, n. 11655).
In definitiva, alla luce di quanto sopra esposto, l'opposizione deve essere accolta.
Le spese seguono la soccombenza e si liquidano come da dispositivo, in applicazione dei parametri di cui al D.M. 10 marzo 2014, n. 55 s.m.i., tenuto conto dello scaglione di riferimento
(individuato in quello per le cause di valore compreso tra € 5.201,00 ed € 26.000,01 in ragione della bassa complessità della controversia).
p.q.m.
il Tribunale di Catanzaro, definitivamente pronunziando nella causa civile di primo grado, indicata in epigrafe, ogni diversa istanza, deduzione ed eccezione disattesa, così provvede:
- accoglie l'opposizione;
- revoca il decreto ingiuntivo n. 1056/2015 del Tribunale di Catanzaro;
- Condanna la al pagamento delle spese di lite nei confronti Controparte_1 dell' che liquida in € 2.540,00 da distrarsi in favore dell'avv. Andrea Silipo. Parte_1
Catanzaro 24 gennaio 2025
Il Giudice onorario
Dott.ssa Maura Fragale
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