Sentenza 7 aprile 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Santa Maria Capua Vetere, sentenza 07/04/2025, n. 1177 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Santa Maria Capua Vetere |
| Numero : | 1177 |
| Data del deposito : | 7 aprile 2025 |
Testo completo
N. 2567/2023 R.G.A.C.
TRIBUNALE ORDINARIO DI SANTA MARIA CAPUA VETERE
PRIMA SEZIONE CIVILE
Udienza del 7.04.2025 trattata con modalità cartolare
Il giudice, richiamate le note depositate dai procuratori delle parti, a seguito della comunica- zione del provvedimento, con il quale è stata disposta la trattazione dell'udienza del 07.04.2025 con modalità cartolare;
considerato che
l'udienza del 07.04.2025 è stata fissata con modalità cartolare per la decisione ai sensi dell'art. 281 sexies c.p.c.; richiamato l'art. 127 ter c.p.c.;
P.Q.M.
pronuncia sentenza ai sensi di quanto disposto dall'art. 281 sexies c.p.c. e dall'art. 127 ter c.p.c. (lettura del dispositivo e delle motivazioni della decisione), che depo- sita telematicamente.
Si comunichi a cura della cancelleria.
Il Giudice dott.ssa Maria Del Prete
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
1
SENTENZA nella causa civile iscritta al n. 2567/2023 R.G., avente ad oggetto: risarcimento danni derivante da perdita del rapporto parentale;
tra
(C.F. ), rapp.ta e difesa dall' avv. Vita- Parte_1 C.F._1
liano Canzano (C.F. ) ed elett.te dom.ta presso il suo stu- C.F._2
dio in Calvi Risorta (CE) alla Via XI Febbraio n. 19, in virtù di procura in atti;
-Attrice-
e
(P.I. ), rappresentata e difesa dall'avv. Pa- Controparte_1 P.IVA_1 trizio Russo (C.F. ) e dall'avv. SS CO (C.F. C.F._3
) presso il cui studio è elettivamente domiciliata in Caserta C.F._4
San Leucio (CE), alla via Mengs 19-21, in virtù di procura in atti;
-Convenuto-
Nonché
(C.F. , elett.te domiciliata a Calvi Risorta, CP_2 C.F._5
via Carducci n. 18, presso lo studio dell'avv. Nicola Capezzuto (c.f.
) che la rappresenta e difende in virtù di procura in atti;
C.F._6
-Terzo chiamato in causa-
CONCLUSIONI
Per l'attrice: come da atto introduttivo e note relative all'odierna udienza trattata con modalità cartolare.
Per il convenuto: come da comparsa di costituzione e note relative all'odierna udienza trattata con modalità cartolare.
Per il terzo chiamato in causa: come da comparsa di costituzione e risposta e note relative all'odierna udienza trattata con modalità cartolare.
RAGIONI DI FATTO E DIRITTO DELLA DECISIONE
Premessa
Si richiamano gli atti delle parti ed i verbali di causa per ciò che concerne lo svolgimento del processo e ciò in ossequio al disposto contenuto al n. 4 dell'art. 132 c.p.c., così come inciso dall'art. 45, comma 17, legge 18.6.2009, n. 69.
2
L'attrice, IG.ra ha dedotto che la figlia ha per- Parte_1 Controparte_3
so il papà in data 23 aprile 2011, prima della sua nascita. Persona_1
L'attrice ha sostenuto che al momento della nascita la minore prendeva il cognome materno.
L'istante ha altresì precisato che , padre di è de- Persona_1 Controparte_3
ceduto in data 23 aprile 2011 a causa di un sinistro stradale accaduto in Sparanise al Viale Medaglie d'Oro nel quale la risultava assicuratrice Controparte_1 dell'autoveicolo il cui conducente risultava essere responsabile in via esclusiva.
Con Sentenza n. 2295/2022 del Tribunale di Santa Maria Capua Vetere pubbl. il 14
Giugno 2022 R.G. n. 2248/2021 veniva riconosciuta la paternità della sig.ra
[...]
in capo al legittimo padre signor , il tribunale così Persona_2 Persona_1 decideva : “
P.Q.M.
Il Tribunale di Santa Maria Capua Vetere, definitivamente pronunciando, ogni altra domanda ed eccezione disattesa: dichiara che il sig.
, nato a [...] il [...] e deceduto in Sessa Aurunca il Persona_1
23.04.2011, è padre di , nata a [...] il [...]; rigetta la Controparte_3
richiesta di parte ricorrente di sostituire il cognome di con il cognome pa- CP_3
terno, disponendo che la minore aggiunga al cognome materno quello paterno, as- sumendo il cognome di “ Persona_3
L'attrice, il 15 giugno 2022, inviava a mezzo pec alla sede legale della CP_1
richiesta risarcimento danni di relativo alla morte del pa-
[...] Controparte_3
dre sig. . Persona_1
La in via stragiudiziale offriva la somma di € 50.000,00. Controparte_1
Dunque, in data 23 settembre 2022, veniva iscritto a ruolo innanzi al Tribunale di
S. Maria C.V. (r.g.v.g. n. 2476/2022) ricorso al Giudice Tutelare per autorizzazione alla riscossione della somma nell'esclusivo interesse della figlia minore CP_3 della somma offerta dalla pari ad € 50.000,00, con preci-
[...] Controparte_1
sazione che predetta somma venisse impiegata in buoni fruttiferi postali vincolati ed intestati alla minore Controparte_3
Tuttavia, in data 21 ottobre 2022, il Giudice Tutelare, dott.ssa Giovanna Caso, emanava Decreto di sospensione: “Ritenuto che il figlio concepito all'epoca del fatto illecito abbia diritto al risarcimento di tutti i danni subiti, danni patrimoniali
e non patrimoniali, invita a chiarire i criteri di calcolo adottati.”
Pertanto, la nella persona della liquidatrice incaricata Dott.ssa Controparte_1 [...] rispose a mezzo mail: “Buongiorno Avvocato Canzano. Relativamente Persona_4 all'invito del Giudice Tutelare rivolto al chiarimento del criterio utilizzato per il
3
riconoscimento della somma di € 50.000,00 a titolo di risarcimento del danno da perdita parentale della giovane si procede ad esplicare quanto Controparte_3
segue. Trattandosi di soggetto non ancora nato al momento del fatto non può sus- sistere il vero e proprio danno da perdita del congiunto. Infatti, come evidente, non può essersi consolidato alcun legame affettivo tra figlio e genitore che il neonato non ha mai potuto conoscere. Non ci sono infatti tabelle giurisprudenziali che por- tino ad un conteggio aritmetico del valore del danno non patrimoniale subito dal nascituro. In mancanza di sostegno tabellare volto ad individuare una cifra calco- lata a punti, non resta che affidarsi ad un più generale criterio di equità che tenga conto, come sopra evidenziato, che tra nascituro e genitore premorto non si è mai consolidato alcun rapporto affettivo. Pertanto, la somma di € 50.000,00, concorda- ta con la parte istante, è da ritenersi ampiamente satisfattiva di un generico e at- tendibile pregiudizio di natura morale. Non va sottaciuto che nell'attualità il mino- re vive con i giovani nonni che svolgono pienamente le funzioni del genitore pre- maturamente scomparso. Relativamente al presunto danno patrimoniale patito non resta che ribadire quanto detto per gli aspetti del danno non patrimoniale;
il de- funto non svolgeva alcuna attività lavorativa stante anche la giovanissima età. An- che in caso di sopravvivenza tutte le necessità patrimoniali sarebbero state ugual- mente a carico dei nonni che hanno assunto, come detto, il ruolo di figure genito- riali. In conclusione, si ritiene che la somma concessa di € 50.000,00, valutata su criteri di equità, sia da ritenersi pienamente congrua.”
In data 29 dicembre 2022 il Giudice Tutelare emanava Decreto di rigetto, stabilen- do quanto segue : “La giudice tutelare Dott.ssa Giovanna Caso viste le note inte- grative;
rilevato che la Corte di Cassazione con la sentenza 10 marzo 2014 n.
5509, ha confermato il proprio indirizzo giurisprudenziale secondo il quale “An- che il figlio nato dopo la morte del padre naturale, per il fatto illecito di un terzo avvenuto durante il periodo della gestazione, ha diritto ad essere risarcito dal re- sponsabile per la perdita del rapporto col padre e per i pregiudizi di natura non patrimoniale e patrimoniale in conseguenza dell'evento Cass 9700/2011-; conside- rato che i criteri di calcolo del danno non sono stati esplicati sia con riguardo al danno patrimoniale –nulla si dice sul lavoro o sulle potenzialità di lavoro del pa- dre –cfr Cass 21402/2018 sul danno patrimoniale futuro--, né sui criteri di calcolo del danno da lesione del rapporto parentale
P.Q.M.
rigetta l'istanza come propo- sta”..
Infine, in data 17 febbraio 2023 si inviava a mezzo pec alla sede legale della
[...]
[...
[...] [...]
richiesta di formulare e liquidare il dovuto risarcimento con applica- CP_4
zione delle tabelle di legge in favore della sig. in qualità di figlia Controparte_3
ed erede legittima del defunto padre sig. , ma non si riceveva al- Persona_1
cuna risposta dalla Controparte_1
Si è costituita in giudizio la la quale, preliminarmente, Controparte_5
sottolinea che il giudizio ha ad oggetto una richiesta di risarcimento danni da perdi- ta del rapporto parentale conseguente ad un sinistro stradale, in cui, perdeva la vita, ad appena 15 anni trasportato su un motociclo 250 cc che non Persona_1
avrebbe dovuto e potuto circolare e condotto in violazione di numerosissime norme del Codice della Strada.
La compagnia assicurativa ha dedotto che il sig. viaggiava, come Persona_1
trasportato (accettandone il rischio), su un motoveicolo di proprietà di suo padre,
, ma privo di privo della carta di circolazione, di assicurazione per CP_6
la RCA;
di revisione;
di vetustà epocale, condotto da un soggetto, Persona_5
[.
, di soli 16 anni cui, dunque, era vietato condurre motocicli con cilindrata così potente (tra l'altro, privo di patente) che viaggiava, in pieno centro abitato, ad una velocità di almeno 75/80 km/h, come statuito nella sentenza penale passata in giu- dicato;
che circolava sul lato sinistro della propria corsia di marcia, in violazione anche degli artt. 143, comma 1 e 5, e 144, comma 1, Codice della Strada.
Dunque, per tali motivi, all'esito del dibattimento, il giudizio penale subito dalla
, vittima anch'essa di tale tragico evento, si concludeva, con la sua CP_2 assoluzione, con formula piena “perché il fatto non sussiste.”
Orbene, alla luce di quanto detto, la signora non veniva individuata CP_2
quale responsabile civile del sinistro in esame.
Ed invero, il Tribunale di Santa Maria Capua Vetere, Prima Sezione Penale, nella persona del GM dott. Caparco, con la sentenza n. 3683/2019, depositata il
12.08.2019 e divenuta irrevocabile, “ha chiarito che non vi è prova che la CP_2
, con la sua condotta di guida, abbia contribuito causalmente, seppur in mi-
[...] sura minima, alla verificazione del sinistro de quo”
La compagnia assicurativa ha concluso chiedendo: “Voglia l'Ill.mo Tribunale adì- to, ogni contraria istanza, deduzione ed eccezione disattese:
- In via pregiudiziale di rito accertare e dichiarare nulla, improcedibile ed inam- missibile la domanda attorea per tutti i motivi ampiamente dedotti in narrativa;
- nel merito, rigettare la domanda attorea perché nulla, inammissibile, impropo- nibile, destituita di fondamento in fatto e diritto, non provata, palesemente infon-
5
data stante l'esclusiva responsabilità del conducente il motociclo a bordo del qua- le viaggiava il de cuius, vinte le spese e gli onorari di giudizio, con ogni conse- guenza di legge anche sub specie art. 96 c.p.c.;
- in via gradata, nella denegata ma non creduta ipotesi trovasse ingresso l'avversa domanda, si chiede, in ogni caso, di dichiarare la prevalente responsabilità del conducente del motociclo a bordo del quale viaggiava il compianto CP_7
[...
, oltre alla cooperazione colposa del de cuius e, dunque, per l'effetto, ridurre vistosamente le pretese attoree, con ogni conseguenza di legge, anche in ordine al regime delle spese di lite;
- ancora in via gradata, ove trovasse ingresso l'avversa domanda, stante
l'acclarata preponderante responsabilità del conducente il motociclo a bordo del quale viaggiava il de cuius e la sua cooperazione colposa, ridurre ancora le prete- se attoree, stante la lesione meramente potenziale del rapporto parentale, da liqui- darsi in via equitativa, applicando le già richieste riduzioni, con ogni conseguenza di legge, anche in ordine al regime delle spese di lite.”
Con decreto del giorno 25.07.2024 il giudice ha disposto l'integrazione del con- traddittorio nei confronti del responsabile civile.
Si è costituita la terza chiamata in causa, IG.ra , la quale in via pre- CP_2 liminare, eccepisce la prescrizione del diritto dell'attrice al risarcimento del danno, in quanto, il sinistro stradale in cui ha perso la vita il padre della minore CP_3
si è verificato, in data 23 aprile 2011 e sostenendo che il diritto al risarci-
[...]
mento del danno prodotto dalla circolazione dei veicoli si prescrive in due anni sal- vo che il fatto è considerato dalla legge come reato. Inoltre, la sig.ra preci- CP_2
sa che la domanda, è improcedibile, in quanto la richiesta di risarcimento danni, andava proposta nei confronti della compagnia che assicurava il motociclo su cui viaggiava il padre della minore, e qualora, poi, il veicolo fosse Controparte_3 stato sprovvisto di assicurazione l'azione andava promossa nei confronti del Fondo di Garanzia della Vittime della Strada.
Ha concluso chiedendo: “Dichiarare la prescrizione del diritto dell'attrice al ri- sarcimento del danno;
Dichiarare l'improcedibilità della domanda per violazione art. 141 d.lgs. 209/2005; Nel merito rigettare la domanda attorea stante la man- canza di responsabilità in capo alla convenuta, , nella causazione CP_2 del sinistro”.
Il merito
In via preliminare, va precisato che non è controverso che alla sig. Parte_2
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la, figlia di spetti il risarcimento per perdita del rapporto parenta- Persona_1
le.
Infatti, così come statuito dalla suprema Corte di Cassazione “Anche il figlio nato dopo la morte del padre naturale, per il fatto illecito di un terzo avvenuto durante il periodo della gestazione, ha diritto ad essere risarcito dal responsabile per la perdita del rapporto col padre e per i pregiudizi di natura non patrimoniale e pa- trimoniale in conseguenza dell'evento” (Cass 9700/2011).
In sintesi, anche il figlio concepito e non ancora nato al momento della morte dei genitori o del padre o della madre ha diritto al risarcimento del danno da perdita parentale.
Il danno parentale è “quel danno che va al di là del crudo dolore che la morte in sé di una persona cara, tanto più se preceduta da agonia, provoca nei prossimi con- giunti che le sopravvivono, concretandosi esso nel vuoto costituito dal non potere più godere della presenza e del rapporto con chi è venuto meno e perciò nell'irrimediabile distruzione di un sistema di vita basato sull'affettività, sulla condivisione, sulla rassicurante quotidianità dei rapporti tra moglie e marito, tra madre e figlio, tra fratello e fratello, nel non poter più fare ciò che per anni si è fatto, nonché nell'alterazione che una scomparsa del genere inevitabilmente pro- duce anche nelle relazioni tra i superstiti”.
La Cassazione, con sentenza n. 4571 del 14 febbraio 2023, ha riconosciuto il danno parentale anche al figlio non ancora nato al momento del sinistro.
La Cassazione, inoltre, ha sancito il principio secondo cui un danno possa essere dimostrato tramite presunzioni semplici, massime di comune esperienza o fatti no- tori, dato che è l'esistenza stessa del rapporto di parentela a far presumere la soffe- renza del familiare.
Tale danno può, pertanto, essere riconosciuto anche ai figli, qualunque fosse la loro età all'epoca del sinistro occorso al genitore da cui è scaturito il danno principale.
Oggetto di tale giudizio è dunque, la richiesta di risarcimento danni da sinistro stradale.
Il codice delle Assicurazioni, d.lgs. 209/2005, prevede chiaramente, a seconda dell'azione promossa, quale litisconsorte necessario il responsabile civile (azione ai sensi dell'144), oltre alla società che lo assicura per la RCA, e, di conseguenza, il preliminare accertamento della responsabilità di questi nella causazione sinistro stradale, con conseguente condanna, per l'effetto, dei convenuti, al risarcimento dei danni subiti e che, nel caso in oggetto, corrispondono alla lesione del rapporto pa-
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rentale del “concepito”.
Il risarcimento del terzo trasportato è disciplinato dall'articolo 141 del decreto legi- slativo 205/2005, il quale prende il posto dell'abrogato articolo 1 della legge nume- ro 990 del 1969 e consente al trasportato di instaurare l'azione diretta nei confronti dell'impresa di assicurazione del veicolo sul quale era a bordo al momento del sini- stro.
In base al citato articolo 141 il terzo trasportato ha azione, per il risarcimento dei danni subiti a causa di un sinistro stradale, nei confronti dell'impresa di assicura- zione del veicolo a bordo del quale si trovava al momento del sinistro.
L'art. 141 Cod. Ass. introduce un'azione diretta a favore del terzo trasportato.
La posizione del danneggiato è rafforzata, giacché gli si consente di agire diretta- mente verso l'assicuratore; circostanza irrealizzabile seguendo le generali regole codicistiche, atteso che il danneggiato è estraneo al rapporto contrattuale esistente tra assicurato danneggiante ed assicuratore.
Orbene, va evidenziato che, in ipotesi di danno subito dal terzo trasportato in segui- to a sinistro stradale, il regime di indennizzo diretto applicabile ex art. 141 d.lgs. n.
209 del 2005 (codice delle assicurazioni) non preclude al trasportato-danneggiato la facoltà di evocare in giudizio il vero responsabile del danno, e la relativa compa- gnia assicuratrice purché osservi, a pena di improcedibilità della domanda, le pre- scrizioni contenute nell'art. 148 d.lgs. (in tal senso v. Corte Cost., ord. 23 dicembre
2008, n. 440).
In proposito, va difatti evidenziato come l'art. 141 cod. ass. non preveda alcuna espressa preclusione in tal senso, circostanza che pare sufficiente ad escludere che nell'ipotesi in esame il legislatore abbia inteso sottrarre al trasportatore danneggiato le azioni precedentemente esperibili ai sensi degli artt. 2054 e 2055 c.c. e dell'art. 18 della legge n. 99011969.
Dunque, il terzo trasportato a bordo di un veicolo coinvolto in un sinistro stradale, ove chieda il risarcimento dei pregiudizi subiti in tale occasione, può scegliere se citare in giudizio il solo responsabile del danno, se esercitare l'azione diretta ex art. 144 d.lg. n. 209 del 2005, coinvolgendo anche la compagnia assicuratrice di que- st'ultimo, ovvero invocare l'art. 141 d.lgs. n. 209 del 2005 nei confronti del solo as- sicuratore del vettore (cfr. Trib. Roma, 30 marzo 2010, in Foro it. 2010, 9, I, 2561).
Nella fattispecie in esame la difesa dell'attore non richiama nei propri scritti l'art. 141 o 144 Cod. Ass.
Infatti, l'attrice non avrebbe potuto esercitare l'azione ai sensi dell'articolo 141 cda
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in quanto caratteristica fondamentale è che il danneggiato abbia copertura assicura- tiva, copertura che in tal caso non sussiste.
Questo giudice, tuttavia la qualifica come un'azione avente ad oggetto il danno de- rivante da perdita da rapporto parentale non con tutela rafforzata del 141 cda ma viene qualificata dal tenore letterale delle difese e dai soggetti citati come un'azione 144 cda.
In effetti, l'azione proposta ai sensi del 144 del Cda non esime la parte dal provare che la responsabilità del sinistro sia imputabile all'altra parte.
Infatti, recita l'articolo 144 co.1 il “danneggiato per il sinistro causato dalla circo- lazione di un veicolo o natante, per i quali vi è l'obbligo di assicurazione, ha azio- ne diretta per il risarcimento del danno nei confronti dell'impresa di assicurazione responsabile civile, entro i limiti delle somme per le quali è stata stipulata
l'assicurazione.”
Dunque, la caratterista dell'azione introdotta dall'articolo 144 Cod. Ass. è che la stessa vada proposta nei confronti dell'assicuratore del responsabile civile, e quindi presuppone la responsabilità dell'altro conducente.
Diversamente dall'azione introdotta dall'art. 141 Cod. Ass., infatti, essa va proposta nei confronti del solo assicuratore del vettore in quanto si prescinde dall'accerta- mento delle responsabilità, in concreto dei conducenti.
È del resto noto che il giudice ha il potere-dovere di qualificare giuridicamente l'a- zione e di attribuire al rapporto dedotto in giudizio un nomen juris diverso da quel- lo indicato dalle parti, purché non sostituisca la domanda proposta con una diversa, modificandone i fatti costitutivi o fondandosi su una realtà fattuale non dedotta e allegata in giudizio tra le parti (cfr. ex multis Cass. civ., sez. II, 17 luglio 2007, n.
15925; Cass. civ., sez. III, 26 giugno 2007, n. 14751; Cass. civ., sez. III, 6 aprile
2006, n. 8107).
Viene in rilievo, pertanto, che la domanda proposta non rientra nell'alveo dell'azio- ne di risarcimento danni del trasportato ai sensi degli art. 141e 144 cda. che, rispet- tivamente, come detto, nel primo caso va proposta nei confronti del solo assicura- tore del vettore (art.141), nel secondo caso nei confronti della compagnia assicura- tiva del responsabile civile (art.144 cda).
È noto, difatti, che in caso di scontro di autoveicoli la persona trasportata a qua- lunque titolo, anche di cortesia, può ottenere a norma dell'art. 2055 c.c. l'integrale risarcimento dei danni tanto dal conducente e dal proprietario del veicolo dal quale era trasportata (cfr. Cass. civ., sez. III, 26 ottobre 1998, n. 10629), quanto dal con-
9
ducente e dal proprietario dell'altro veicolo, avvalendosi nell'uno come nell'altro caso della presunzione stabilita dall'art. 2054 c.c. e facendo. perciò, valere la re- sponsabilità extracontrattuale (cfr. Cass. civ., sez. III, 19 novembre 2007, n. 23918;
Cass. civ., sez. III, 3 marzo 2004, n. 4353; Cass. civ., sez. III, 13 aprile 2004, n.
7005).
Va inoltre rimarcato che per integrare la prova liberatoria dalla presunzione di col- pa stabilita dall'art. 2054 comma 3 c.c. non è sufficiente la dimostrazione che la circolazione del veicolo sia avvenuta senza il consenso del proprietario, ma è al contrario necessario che detta circolazione sia avvenuta contro la sua volontà, la quale deve estrinsecarsi in un concreto ed idoneo comportamento ostativo, specifi- camente inteso a vietare ed impedire la circolazione del veicolo ed estrinsecatosi in atti e fatti rivelatori della diligenza e delle cautele allo scopo adottate (cfr. Cass. civ., sez. III, 7 luglio 2006, n. 15521; Cass. civ., sez. III, 1° agosto 2000, n. 10027'»
Tuttavia, perché possa invocarsi la presunzione di responsabilità di cui all'art. 2054. 1 comma, c.c. è comunque necessario accertare il nesso di causalità tra l'e- vento dannoso e la condotta umana, ovvero tra la circolazione del veicolo e l'even- to.
Del resto, ai fini dell'applicazione dell'art. 2055 c.c. che consente al danneggiato di pretendere la totalità della prestazione risarcitoria anche da una sola delle persone coobbligate;
è necessaria la - consumazione di un unico fatto dannoso alla cui pro- duzione abbiano concorso, con efficacia causale - anche diversa - le condotte di en- trambi i conducenti.
Venendo alle risultanze dell'istruttoria espletata, deve evidenziarsi che l'evento de quo non si verificava per responsabilità della ma del motociclo di CP_2
grossa cilindrata a bordo del quale viaggiava il privo di regolare copertura Per_1
assicurativa, della carta di circolazione, della revisione e condotto da un soggetto privo dei requisiti anagrafici e titoli abilitativi, ad una velocità di 80 km/h sul lato sinistro della propria corsia di marcia, violando, dunque, una innumerevole quanti- tà di articoli del Codice della Strada e della comune prudenza.
Infatti, dalla documentazione in atti è altresì emerso che in loco interveniva la poli- zia municipale, la quale effettuava i rilievi del caso provvedendo a elevare a verba- le le violazioni del cda.
Dunque, il contegno di guida del conducente il motociclo 250 cc a bordo del quale viaggiava il assume il ruolo di antecedente logico causale nel determini- Per_1 smo dell'evento de quo, posto che il predetto conducente non poteva neanche tro-
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varsi alla guida del motociclo.
Pertanto, con riferimento al sinistro e alla sua dinamica risulta provato, sulla base del materiale probatorio, quanto affermato dalla compagnia assicurativa.
Pertanto, è rimasta sfornita di prova, all'esito della lettura, degli atti e rilevamenti redatti dalla Polizia Municipale di Sparanise, intervenuta sul posto, nell'immediatezza dell'evento, nonché della sentenza di assoluzione della sig.ra
(litisconsorte pretermessa) emerge una dinamica differente rispetto CP_2
a quanto dedotto da parte attrice.
La domanda per le ragioni esposte non può essere accolta.
Le spese
Le spese di lite seguono la soccombenza e si liquidano come in dispositivo in ra- gione della natura della controversia e dell'attività espletata.
P.Q.M.
Il Tribunale, definitivamente decidendo, ogni contraria istanza ed eccezione disat- tesa, così provvede:
• rigetta la domanda di parte attrice;
• condanna l'attrice al pagamento, in favore della convenuta compagnia di assi- curazione, delle spese del presente grado di giudizio, che liquida nella somma complessiva di € 11.229,00, oltre IVA, cpa e rimborso forfettario come per legge;
• condanna l'attrice al pagamento, in favore della convenuta, , CP_2 delle spese di giudizio che liquida nella somma complessiva di € 11.229,00, oltre
IVA, cpa e rimborso forfettario come per legge, con distrazione in favore del pro- curatore dichiaratosi anticipatario.
Santa Maria Capua Vetere, 07.04.2025
Il Giudice dott.ssa Maria Del Prete
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