Sentenza 29 aprile 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Corte d'Appello Reggio Calabria, sentenza 29/04/2025, n. 399 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Corte d'Appello Reggio Calabria |
| Numero : | 399 |
| Data del deposito : | 29 aprile 2025 |
Testo completo
Proc. n. 903/2019 RG
R E P U B B L I C A I T A L I A N A
I N N O M E D E L P O P O L O I T A L I A N O
Corte D'Appello di Reggio di Calabria Sezione Civile
La Corte di Appello di Reggio Calabria, Sezione Civile, composta dai Sigg.ri Magistrati:
1) dott. Patrizia Morabito Presidente,
2) dott. Viviana Cusolito Consigliere rel.,
3) dott. Ivana Acacia Consigliere, ha pronunciato la seguente
S E N T E N Z A nella causa civile iscritta al n. 903/2019 R..G., posta in decisione con provvedimento del
22.4.2025 emesso in esito alla udienza del, sostituita ex art. 127 ter cpc, e promossa da
, c.fisc. , elettivamente domiciliato presso lo Parte_1 C.F._1 studio dell'avv. NERI ANTONIO che lo rappresenta e difende giusta procura in atti
APPELLANTE
E
, c.fisc. , Controparte_1 C.F._2
, c.fisc. , Controparte_2 C.F._3
APPELLATI CONTUMACI
OGGETTO: Proprietà - appello avverso la Sentenza n. 555/2019 del Tribunale di
Reggio Calabria pubblicata in data 03/04/2019, emessa nell'ambito del procedimento recante N. 2623/2014 R.G.
FATTO E DIRITTO
Con atto di citazione in appello iscritto a ruolo in data 11/11/2019 parte appellante impugnava la sentenza n. 555/2019 emessa e pubblicata dal Tribunale Parte_1 di Reggio Calabria in data 03/04/2019, spiegando le seguenti conclusioni: ““Voglia
l'Ecc.ma Corte di Appello di Reggio Calabria, respinta ogni contraria istanza, eccezione o difesa, accogliere, per tutti i motivi dedotti, il proposto appello e, per l'effetto, riformare la sentenza n. 555/2019, emessa dal Tribunale di Reggio Calabria, Seconda Sezione
Civile, in persona del Giudice dott.ssa Rosaria Leonello, il 3 aprile 2019, depositata in pari data (a conclusione del procedimento civile iscritto al n. 2623/2014 R.G.), non
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1) Vero è che il terreno sito in Montebello Ionico, alla località Caracciolino, identificato, nel Catasto Terreni dell'Agenzia delle Entrate, Ufficio Provinciale di Reggio Calabria –
Territorio, nel foglio 66 di mappa, con le particelle 486 (di ettari 0.07.50) - derivata dalla originaria particella 64 e 490 (di ettari 0.12.80) – derivata dalla originaria particella 149,
è posseduto con possesso pacifico, continuo ed ininterrotto ultraventennale, da Pt_1 sin dall'anno 1992, il quale ha mantenuto il terreno stesso in stato di buona
[...] conservazione, provvedendo alla manutenzione ed alla coltivazione, sopportandone tutti i costi e raccogliendone i frutti?
Su tale circostanza si indicano come testimoni i signori (già indicati nell'atto introduttivo del giudizio di primo grado):
, nato a [...] il [...] e residente a [...]di Controparte_3
Porto Salvo, in via Sbarre, n. 46; , nato a [...] il 20 Controparte_4 maggio 1960 e residente a [...];
b) qualifichi, comunque, le dichiarazioni rese in sede di interrogatorio formale dagli eredi del defunto (sua moglie e suo fratello Persona_1 Controparte_1 Controparte_2
, quale vera e propria confessione giudiziale sulla realtà dei fatti ed, in definitiva,
[...] quale riconoscimento della pretesa fatta valere dall'attore ; Parte_1
c) di conseguenza, dichiari che è divenuto proprietario, per intervenuta Parte_1 usucapione ordinaria, del terreno sito in Montebello Ionico, alla località Caracciolino, identificato, nel Catasto Terreni dell'Agenzia delle Entrate, Ufficio Provinciale di Reggio
Calabria – Territorio, nel foglio 66 di mappa, con le particelle 486 e 490.
Con vittoria di spese e compensi, oltre il rimborso forfetario per spese generali, oltre IVA
e CPA come per legge relativi ad entrambi i gradi di giudizio”.
Nonostante la regolarità della notifica i convenuti non si costituivano e, pertanto, ne veniva dichiarata la contumacia.
Dichiarata inammissibile la prova articolata da parte appellante, il giudizio veniva rinviato alla udienza del 28.9.2023, udienza differita, con decreto del 18.9.2023, alla udienza del
4.7.2024 e con decreto del 29.6.2024 alla udienza del 20.3.2025.
La parte costituita non depositava note sostitutive della udienza ex art. 127 ter cpc, nonostante la regolare comunicazione del decreto, ed il giudizio veniva rinviato - ex art. 127 ter 4 ° comma cpc - alla udienza del 17.4.2025.
Anche a detta udienza, nonostante la rituale comunicazione del provvedimento, la parte costituita non depositava note.
Ciò posto, visto l'art. 127 ter, 4° comma, c.p.c., deve essere ordinata la cancellazione della causa dal ruolo e dichiarato estinto il giudizio.
2 Le spese del processo restano a carico delle parti che le hanno anticipate, ai sensi dell'art. 310, comma 4, c.p.c.
P.Q.M
La Corte di Appello di Reggio Calabria, Sezione Civile, disattesa ogni contraria istanza, eccezione e difesa, definitivamente pronunciando nella causa promossa da
[...]
contro e (contumaci), Pt_1 Controparte_1 Controparte_2 così decide:
1) Dispone la cancellazione della causa dal ruolo e dichiara estinto il giudizio;
2) spese a carico delle parti che le hanno anticipate.
Così deciso in Reggio Calabria, nella camera di consiglio della Sezione Civile del
29/04/2025.
IL CONSIGLIERE EST. LA PRESIDENTE
(dott. Viviana Cusolito) (dott. Patrizia Morabito)
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