Sentenza 25 marzo 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Brescia, sentenza 25/03/2025, n. 1207 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Brescia |
| Numero : | 1207 |
| Data del deposito : | 25 marzo 2025 |
Testo completo
N. 15247/2024 R.G.
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
IL TRIBUNALE CIVILE E PENALE DI BRESCIA
- Sezione Terza Minori -
Riunito in Camera di Consiglio nelle persone dei magistrati dott. DR Tinelli Presidente relatore dott. Michele Posio Giudice dott.ssa Costanza Teti Giudice ha pronunziato la seguente
SENTENZA
Nel procedimento ex art. 473-bis.29 c.p.c. iscritto al n. 15247/2024 R.G. promosso da
, c.f. (avv. LUCA FEROLDI) Parte_1 C.F._1
RICORRENTE contro
, c.f. (avv. SIMONA COTTALI) Controparte_1 C.F._2
RESISTENTE con l'intervento del
Pubblico Ministero
INTERVENUTO
* * *
Oggetto del processo: «Modifica condizioni regolamentaz. esercizio responsabilita' genitoriale (contenzioso)»
* * *
CONCLUSIONI
Le parti hanno precisato congiuntamente le conclusioni come segue: «revoca dell'assegno di mantenimento per il figlio DR a carico del padre con decorrenza dalla mensilità di dicembre 2022; obbligo del ricorrente di versare alla resistente la somma di euro 2.500,00, a tacitazione di ogni pretesa dovuta a titolo di mantenimento arretrato del figlio, già detratte le somme che la resistente ha percepito a titolo di
1
2.500,00, il minor importo di euro 100,00 mensili); le parti concordano che la madre non dovrà versare, nemmeno per il pregresso, per il mantenimento del figlio, alcun assegno periodico, impregiudicata una eventuale richiesta che dovesse provenire direttamente dal figlio;
spese di lite compensate;
rinuncia all'impugnazione dell'emananda sentenza».
Concisa esposizione delle ragioni di fatto e di diritto della decisione
Le parti, dopo un avvio contenzioso del giudizio, hanno raggiunto un accordo concernente le obbligazioni di mantenimento del figlio DR (nato il 1° maggio 2006), nei termini sopra trascritti.
L'intesa appare conforme alla legge, sicché non vi sono ostacoli a recepirla, a spese compensate.
P.Q.M.
Il Tribunale di Brescia in composizione collegiale, definitivamente pronunciando, visto l'art. 473-bis.29 c.p.c.:
dispone in conformità all'accordo delle parti;
compensa le spese di lite.
Così deciso in Brescia, nella Camera di consiglio del giorno 25/03/2025
Il Presidente estensore
DR Tinelli
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