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Sentenza 18 agosto 2025
Sentenza 18 agosto 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Corte d'Appello Roma, sentenza 18/08/2025, n. 4830 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Corte d'Appello Roma |
| Numero : | 4830 |
| Data del deposito : | 18 agosto 2025 |
Testo completo
REPUBBLICA ITALIANA IN NOME DEL POPOLO ITALIANO CORTE D'APPELLO DI ROMA SEZIONE PER I MINORENNI - CIVILE
La Corte, così composta:
Dott. Alberto Tilocca Presidente
Dott.ssa Chiara Giammarco Consigliere rel.
Dott.ssa Anna Chiara Giammusso Consigliere
Dott.ssa Alessandra Palattella Consigliere on.
Dott. Sandro Montanari Consigliere on.
All'esito della camera di consiglio tenutasi il 6.5.2025 nel procedimento in epigrafe, avente ad oggetto la riassunzione del giudizio di opposizione avverso la sentenza n. 276/2019 emessa il 14.10.2019, depositata il 24.10.2019 con la quale il Tribunale per i Minorenni di Roma ha dichiarato l'adottabilità della minore (n. il 10/2/2017), Persona_1 confermata dalla sentenza di appello n. 3913/2020 VG di questa Sezione annullata con sentenza n. 35110/2021 dalle Sezioni Unite della Corte di Cassazione, ha pronunciato la seguente
SENTENZA
TRA
(C.F. ), n. in EGITTO Parte_1 C.F._1 resso ES MA che lo difende per mandato in calce all'atto introduttivo
APPELLANTE IN RIASSUNZIONE
E
(C.F. ), n. in MOLDAVIA il 7/7/1980, CP C.F._2
a pre aroni che la rappresenta e difende giusta procura in calce al ricorso introduttivo
1 APPELLANTE INCIDENTALE
E
(C.F.: ), n. q. di curatrice speciale della Controparte_2 C.F._3 minore n. a Roma il 10.2.2017 giusto provvedimento di nomina del Persona_2
Tribun del 13/11/2018, rappresentata e difesa da sé medesima ed elettivamente domiciliata presso il proprio studio in Roma, Vicolo del Curato n. 12.
APPELLATA
SINDACO DEL , in persona del Sindaco pro-tempore quale CP_3 tutore di Persona_1
CONTUMACE
FATTO
La vicenda prende le mosse da una telefonata effettuata al “112” il 7 luglio 2017 da parte dell'avvocato Pepe che aveva segnalato che quella mattina presso il proprio studio si era presentata, unitamente al proprio convivente, successivamente identificato per
, la sorella di un suo assistito, , per ragioni Parte_1 CP relative al fratello, e che la coppia avanti a lei aveva avuto una lite verbale. A causa dei suoi modi aggressivi l' era stato invitato dall'avvocato Pepe ad allontanarsi dal Persona_1 suo studio, cosa che aveva fatto con rabbia, strappando dalle braccia della signora CP
, la loro bambina di cinque mesi. Inoltre, una volta uscito dalla stanza, l' _1 Persona_1 continuava a telefonare incessantemente alla compagna, ingiungendole di venir via e di raggiungerlo. Rimasta sola, la signora aveva confidato al legale di essere una CP vittima del suo convivente che il più delle volte la picchiava, come già era successo quindici giorni prima, quando era stata refertata al pronto soccorso dell'ospedale S. Eugenio, fatti per i quali aveva presentato denuncia ai carabinieri dell'Eur. Intanto, dopo essere uscita fuori dalla stanza per vedere come stesse la bambina, il compagno, che la stava aspettando, l'aveva minacciata che, una volta rientrati a casa, avrebbe “dato fuoco” a lei ed alla figlia. Ricevuta la segnalazione dell'avvocato, una pattuglia del Commissariato “Esposizione” si era recata presso l'abitazione della dove l' aveva confermato di CP Persona_1 avere avuto un litigio con la compagna che, presa da parte da un agente operante, aveva dichiarato di essere abitualmente maltrattata dal compagno, da ultimo con percosse che le erano state inflitte il giorno prima, delle quali mostrava agli agenti le ecchimosi. Ciò nonostante, non aveva voluto presentare querela, avendo dichiarato di avere quattro figli minori da crescere e di non avere un lavoro fisso (v. annotazione di p.g. comm. Esposizione del 7.7.2017). Successivamente, il 15 luglio 2017 una pattuglia del medesimo commissariato si recava presso il supermercato “Coop” in via Laurentina, 748 a seguito della segnalazione di una lite violenta tra un uomo ed una donna. Quivi giunti, identificavano la che piangeva e recava dei vistosi segni rossi sul collo e graffi CP
2 sul viso. La donna narrava agli agenti di essere stata raggiunta al supermercato, dove si trovava con la figlia e con la figlia dall' che aveva iniziato ad _1 CP Persona_1 insultarla per motivi di gelosia, colpendola violentemente al volto con schiaffi e, strappatole di dosso il cellulare, era poi scappato via. L' era stato rintracciato Persona_1 dalla polizia e deferito in stato di libertà. I Servizi sociali del Municipio IX, che avevano ricevuto comunicazione dalla p.g. della situazione e che seguivano già il nucleo della signora composto oltre che dalla piccola , anche da altri minorenni, CP _1
( n. nel 2001 ed n. nel 2003) - figli del marito dal quale CP Per_3 Persona_4 pure aveva subito maltrattamenti e che per questo era stato dichiarato decaduto dalla responsabilità genitoriale - con mail del 18 luglio 2017 segnalavano la situazione dei minori al p.m.m. riferendo che, offerto alla signora di allontanarsi insieme ai CP figli dall'abitazione del convivente per alloggiare in un appartamento in “semiautonomia” situato nel territorio del medesimo Municipio, questa aveva rifiutato, affermando che al momento non si sentiva in pericolo poiché l' era nel frattempo stato Persona_1 arrestato. Riferivano, inoltre nella mail del 18.7.2017 che la signora e CP
l' si erano presentati al Servizio insieme alla piccola in evidente stato di Persona_1 _1 agitazione. Il signor aveva insultato la compagna con pesanti epiteti ed aveva Persona_1 espresso la volontà di recarsi in Egitto per sposare un'altra donna per poi tornare per riprendersi la figlia . Di fronte all'affermazione dell'assistente sociale che precisava _1 che non era lecito portare via la bambina senza il consenso della madre, egli affermava di essere arabo e di fregarsene della legge italiana, minacciando poi di dar fuoco alla signora
La stessa sentita a sommarie informazioni il 16 novembre 2017, dopo l'arresto CP del compagno, aveva dichiarato di essersi trasferita con tutti e quattro i figli in un'altra abitazione, di lavorare per qualche ora al giorno presso il bar del fratello dell' Persona_1 che provvedeva al loro integrale mantenimento. Precisava che il compagno si trovava nel carcere di “Regina Coeli” sin dal luglio precedente e che non aveva avuto accesso al carcere per poterlo visitare, pur desiderandolo, atteso che egli si era mostrato pentito del suo atteggiamento e che le mancava il suo sostegno affettivo ed economico, tanto da desiderare di ritirare la denuncia presentata nei suoi confronti.
-Sulla base di tali risultanze il P.m.m. con ricorso del 20.11.2017 presentava al Tribunale per i minorenni (di seguito richiesta di sospendere in via provvisoria ed Pt_2 urgente la responsabilità genitoriale della madre e del padre della piccola
[...]
provvedendo alla nomina di un tutore, con incarico al S.S. di Persona_1 approfondimenti e di ogni altro provvedimento utile a garantire la sicurezza dei minori.
-Con il decreto del 28.11.2017 il T.M. di Roma sospendeva in via provvisoria la responsabilità genitoriale di e di sulla Parte_1 CP figlia (nata a [...] il [...]) e quella della sola anche sui figli _1 CP minorenni ed , nominava Tutore provvisorio il Sindaco di Roma, stabiliva il CP Per_3 divieto di rapporti tra il padre e la figlia , oltre che con gli altri fratelli minori con lei _1 conviventi, incaricava il Servizio Sociale del IX Municipio di disporre un accertamento sulla situazione familiare dei minori e lo autorizzava all'allontanamento urgente degli stessi qualora fosse risultata permanere la situazione di grave pregiudizio, chiedeva di avviare un servizio di educativa domiciliare nel massimo delle ore possibili, incaricando il TSMREE
3 di effettuare la valutazione della situazione psico-fisica dei minori, richiedendo al CSM di effettuarla sulla personalità della madre e su quella del padre. Con relazione del 24 gennaio 2018 il S.S. del Municipio IX riferiva : che il Servizio aveva provveduto a contattare con costanza la signora la quale aveva sporadicamente CP risposto al telefono, non presentandosi ai colloqui programmati. Si era mostrata indisponibile a collaborare con il servizio, lamentando la mancata assistenza economica da parte dello stesso. Dichiarava di avere perdonato il signor , con il quale Persona_1 era in contatto telefonico per informarlo sulle condizioni della figlia , esprimeva _1
l'intenzione di ritirare la denuncia per maltrattamenti descrivendo il compagno come un
“bravo uomo che le voleva bene”. Confermava, infine, di continuare a lavorare presso il bar del fratello dell che provvedeva al loro sostentamento. Riferiva il Persona_1
Servizio che dal colloquio con la svoltosi il 29 dicembre 2017 era emerso che CP
“la signora non aveva preso coscienza dell'importanza del contenuto del decreto del tribunale”, atteso che aveva chiesto ai servizi di “lasciarla in pace” affermando che il suo unico errore era stato quello di coinvolgerli. Nonostante il parere favorevole delle figlie, e , che avevano tentato di farla riflettere sull'opportunità di farsi aiutare, ella CP _5 aveva rifiutato la figura dell'educatore domiciliare proposta dal Servizio e, presa da uno stato di agitazione, aveva interrotto il colloquio, dicendo di doversi occupare della figlia che aveva la febbre. Rimaste sole nella stanza con le altre due figlie le assistenti sociali _1 avevano spiegato loro della possibilità di essere allontanate dalla madre e le ragazze avevano manifestato il loro sentimento di ingiustizia nel dover subire le conseguenze del comportamento della madre e dell' , sottolineando come ora frequentassero Persona_1 il liceo, dicendo di non volersi allontanare da un contesto che tanto faticosamente avevano costruito dopo aver lasciato la DA ed i nonni con i quali avevano vissuto ed ai quali erano molto affezionate. Il Servizio aveva consegnato alla figlia maggiore due _5 appuntamenti per la madre, uno presso il servizio ed un altro presso il Dsm, come richiesto dal tribunale, ma la signora non si era presentata a nessuno dei due appuntamenti. Al termine del colloquio il Servizio era stato contattato telefonicamente dall' , Persona_1 che aveva dichiarato di trovarsi agli arresti domiciliari e di voler rientrare dalla signora al termine della pena a fine febbraio. Per lungo tempo la signora CP CP non aveva risposto alle telefonate del Servizio, tranne che a quella del 19 gennaio 2018 nel corso della quale aveva affermato di non voler avere più nulla a che fare con loro, chiedendo di non essere più contattata. Per i fatti sopra esposti il Servizio, in considerazione dell'imminente rientro in casa dell' , dell'indisponibilità della Persona_1
a consentire la costruzione di un progetto di tutela per sé e per i figli, tenuto CP conto della tenera età di e dei pericoli ai quali era già stata esposta per l'atteggiamento _1 violento del padre, annunciava la decisione di effettuare in tempi brevi il collocamento in struttura della minore, attendendo disposizioni in favore degli altri minori che ad oggi si dichiaravano non disponibili ad un collocamento in struttura. Il 31/1/2018 il Servizio Sociale procedeva così a collocare , che all'epoca aveva _1
8 mesi, nella casa -famiglia “Il Girotondo”. Sentite a s.i.t. dal T.M. il 1° marzo 2018, le assistenti sociali del Municipio IX, e , riferivano che “dopo l'allontanamento di , Testimone_1 Testimone_2
4 la madre aveva preso coscienza del pericolo a cui stava esponendo la figlia ed aveva iniziato a seguire tutte le indicazioni che le erano state date. Era andata al DSM ove, sottoposta ad indagini, erano stati esclusi problemi di tipo patologico psichiatrico ma era emersa solo una sua grande fragilità”. La signora aveva accettato di essere CP sostenuta presso un consultorio familiare e si era recata al centro antiviolenza ogni 15 giorni, aveva cambiato numero di telefono ed aveva trovato un altro lavoro presso un bar diverso da quello del cognato. Andava a trovare la bambina per due volte alla settimana,
“ma sembrava non reggere la frustrazione di lasciare la figlia”. Aveva accettato anche il Sismif che sarebbe stato attivato a breve tre volte alla settimana. Quanto alla bambina, la casa-famiglia riferiva che stava bene nè emergevano elementi negativi in ordine agli incontri con la madre. Al momento del ricovero la bambina non era stata svezzata perché veniva ancora allattata al seno dalla madre. Una volta ricoverata in casa-famiglia aveva iniziato a mangiare pappe mentre con la madre era abituata a stare sempre in braccio ed attaccata al seno, “erano molto in simbiosi e l'allontanamento della figlia per la madre era stato un elemento devastante”. Concludeva il servizio affermando che se si fosse proceduto in questo modo la bambina a breve sarebbe potuta rientrare a casa con il sostegno del Sismif ed un sostegno psicologico per la madre, precisando che se si fosse protratto troppo a lungo l'allontanamento della bambina si sarebbe rischiato un crollo da parte di entrambe che avevano sofferto molto per la loro separazione. Il 23 marzo 2018 la signora era stata sentita dal T.M., ed aveva confermato la propria volontà di CP accettare il Sismif anche per gli altri figli minorenni e di seguire tutte le prescrizioni che le venivano date dai Servizi, cosa che aveva iniziato a fare concretamente. Il 3 agosto 2018 il servizio sociale del Municipio IX comunicava l'intenzione di elaborare un progetto di rientro graduale di presso l'abitazione materna, a partire dal mese di _1 settembre 2018, garantendo l'iscrizione della bambina presso un asilo nido di zona e la riattivazione del servizio educativo-domiciliare finalizzato alla cura della bambina ed al supporto genitoriale. Al contempo, riteneva necessaria la valutazione delle capacità genitoriali della signora e dell' presso il “Centro Fregosi”, CP Persona_1 sollecitando il tribunale, in vista della fine della detenzione domiciliare dell' , Persona_1
a disciplinare gli incontri tra padre e figlia. Nella medesima relazione il Servizio riferiva della presenza puntuale della madre agli incontri in casa -famiglia con la bambina, del suo atteggiamento molto concentrato sul contatto fisico con la stessa e poco sul gioco, della sua difficoltà ad accettare l'idea che la bambina avesse fatto anche dei progressi evolutivi all'interno della casa-famiglia. Riferiva poi che lo psichiatra, pur in assenza di un quadro psico-patologico, aveva indicato la necessità di un supporto psicologico per la CP
Tale percorso era stato iniziato con la dott.ssa con appuntamenti ogni due CP_4 settimane ai quali la partecipava assiduamente. La psicologa confermava la CP grande fragilità della signora per la quale necessitava una psicoterapia individuale, che lei tuttavia rifiutava per l'impossibilità di prendere coscienza delle proprie mancanze “perché la sua unica intenzionalità era quella di riavere la figlia a casa con sé” e non riteneva di doversi prendere cura di sé stessa. Evidenziava, inoltre che gli impegni lavorativi della signora apparivano discontinui e che non erano chiari i suoi rapporti con il compagno che aveva ultimato il suo periodo di detenzione e che aveva preso in affitto un'abitazione in
5 una zona limitrofa a quella della che dichiarava di essere comunque legata CP economicamente a lui per il sostegno economico che le inviava”. Il 18 settembre 2018 , ad un anno e 4 mesi, rientrava presso il domicilio _1 materno con prescrizione di un costante monitoraggio da parte del Servizio sociale, l'inserimento a tempo pieno presso un nuovo asilo-nido, già individuato dal Servizio e l'avvio di un'educativa domiciliare. Al momento del reinserimento in famiglia il padre della minore aveva terminato gli arresti domiciliari ed era tornato a lavorare presso il bar di fronte all'abitazione della (v. rel. Servizio sociale Municipio IX del 3 ottobre CP
2018). Conn relazione del 30 ottobre 2018 il Servizio sociale comunicava: che il tutore aveva provveduto ad effettuare l'inserimento della bambina presso l'asilo Nido “Riccio Capriccio” e al contempo a riattivare il servizio di educativa domiciliare, che la signora aveva interrotto il percorso di psicoterapia perché, a suo dire, la terapeuta era CP stata assente per le vacanze, mentre la psicologa aveva affermato che l'interruzione era avvenuta già dal mese di agosto perché la signora le aveva comunicato che si CP sarebbe recata in Romania. La bambina aveva iniziato a frequentare il nido da due settimane con un inserimento di circa un'ora al giorno ma la madre, poco dopo l'avvio, aveva deciso in autonomia, senza interpellare il tutore, di recarsi presso l'ufficio scuola del municipio per chiedere lo spostamento di al nido che frequentava prima _1 dell'inserimento in struttura, nonostante il servizio le avesse già spiegato l'importanza per la piccola di cambiare nido. La signora aveva giustificato la scelta riproponendo CP le stesse perplessità che in precedenza attribuiva agli operatori della casa-famiglia: mancanza di cure e attenzione nei confronti della bambina. Il 16 ottobre 2018 da un colloquio avvenuto con l'educatrice di riferimento del nido “Riccio-Capriccio” era emerso che la signora si era recata più volte a prendere la figlia accompagnata dal padre CP della minore, contravvenendo alle indicazioni disposte dal tribunale. In più occasioni anche le assistenti sociali avevano visto la bambina in compagnia della mamma e dei fratelli uscire dal bar dove il signor aveva ripreso la sua attività lavorativa. Persona_1
Sentita il 16 ottobre 2018 la signora non aveva negato la ripresa dei rapporti CP con il padre della minore, ed aveva affermato che “le violenze subite in passato non erano state gravi ma erano stati solo due schiaffi dei quali lei si riteneva responsabile in parte”. Il 6 novembre 2018 venivano sentite dal tribunale le a.s. del Municipio IX, Tes_1
e che, oltre a confermare quanto già esposto nella loro precedente relazione del Tes_2
30 ottobre 2018, aggiungevano che la signora era tornata con l' , CP Persona_1 che era stato condannato per maltrattamenti nei confronti della compagna, la bambina era ben tenuta dal punto di vista dei bisogni primari, ma la madre faceva fatica a riconoscere le sue tappe evolutive. Non accettava i consigli degli operatori rispetto ai quali aveva un atteggiamento di totale chiusura, tanto che a volte non li faceva neanche entrare a casa. Su tale ultimo punto la relazione del 7.2.2019 della Cooperativa sociale Servizio psico- socio Sanitario onlus riporta dettagliatamente l'elenco dei molti interventi Sismif presso l'abitazione della che non si erano potuti effettuare per indisponibilità CP
o della signora o dei figli minori ( circa nove interventi tra ottobre e dicembre 2018), sottolineando come “dopo il rientro a casa della minore” tutti gli operatori avessero notato
6 “una certa ambivalenza nella relazione creatasi tra loro ed i membri del nucleo, alternandosi atteggiamenti di apertura ad atteggiamenti di “chiusura e diffidenza”. Diffidenza sempre più prevalente culminata in una vera e propria resistenza e chiusura legate all'idea della signora di non avere bisogno di alcun sostegno rispetto alla sua CP funzione genitoriale”, tanto che, a seguito della definitiva chiusura da parte della signora, nella predetta relazione la cooperativa comunicava di essere impossibilitata ad erogare il servizio.
-All'esito il T.M. con decreto del 20 novembre 2018, apriva la procedura per l'accertamento dello stato di abbandono, confermava la sospensione della responsabilità per entrambi i genitori e la nomina del Tutore provvisorio, nominava quale Curatrice speciale della minore l'avv. , disponeva il collocamento urgente della Controparte_2 bambina nella medesima casa-famiglia ove era stata già in precedenza collocata, disponendo il divieto di prelevamento e di allontanamento della bambina, l'effettuazione di accertamenti sui profili psicologici dei due genitori e sulle rispettive loro capacità genitoriali (che sarebbe stato espletato dagli specialisti del “Centro Provinciale G. Fregosi”), stabiliva che entrambi i genitori avrebbero potuto incontrare la figlia in casa famiglia una volta la settimana. Disponeva l'acquisizione della sentenza di condanna dell' per il reato di maltrattamenti nei confronti della Persona_1 CP
veniva così ricollocata in casa -famiglia nel novembre 2018, Persona_1 quando aveva 2 anni e 9 mesi. Successivamente veniva acquisita la sentenza della corte d'appello di Roma del 19 giugno 2018 con la quale all' era stata applica la pena concordata di un anno Persona_1
e sei mesi di reclusione per i seguenti reati: capo A) art. 572 c.p. (“per avere sottoposto a maltrattamenti la propria compagna, ed i figli di questa, n. nel CP CP
2001, , n. nel 1999 e , n. nel 2003, ingiuriando e minacciando Persona_7 Persona_8 quotidianamente la predetta con espressioni quali “puttana” ti dò fuoco”, nonché percuotendola con cadenza pressochè quotidiana e per qualunque banale discussione, pretendendo di avere un totale controllo sulla vita della donna in preda ad ossessiva gelosia, tanto da non consentire alla stessa di rivolgere la parola ad estranei e financo di uscire sul balcone perché poteva essere vista, sottoponendo ad umiliazioni verbali e percosse anche i predetti figli ai quali lo stesso sputava in faccia appellandoli come “bastardi, continuando la propria attività di prevaricazione e controllo anche dopo l'allontanamento dall'abitazione comune voluto dalla con modalità violente e di aggressione fisica con schiaffi e calci, così CP determinando nella predetta persona offesa un clima di terrore e prostrazione. Commesso in Roma, dal 2015 con condotta permanente ed attuale nei confronti della e dei figli ) e capo B) artt. 582, CP
585 e 576 n. 5 c.p. ( perché in occasione dei fatti di cui al capo A), colpendola con violenti schiaffi al volto, dopo averla seguita all'interno del supermercato, ed averla vista parlare al telefono, dicendole
“puttana con chi cazzo parlavi” cagionava alla predetta lesioni personali consistite in “trauma facciale, deviazione del setto nasale” giudicate guaribili in gg. 7 . Commesso in Roma il 15.7.2017
-Con decreto del 31 marzo 2020 veniva dichiarato non luogo a provvedere in ordine al procedimento di decadenza dalla responsabilità genitoriale della sui figli minori CP
e avuti dal marito , considerato Per_3 CP Persona_4
“l'atteggiamento di chiusura dei minori, la raggiunta maggiore età di e l'assenza di CP
7 situazioni di pregiudizio per aveva manifestato con chiarezza l'intenzione Parte_3 di non voler essere protetto e di non volere rapporti con i servizi”. Il 27.3.2019 veniva depositata la Relazione del centro Fregosi sui genitori di
[...]
. Persona_1
Ascoltati i due genitori, le psicologhe del “Centro Fregosi”, la responsabile della casa- famiglia, le assistenti del Servizio Sociale, il T.M., accogliendo la richiesta delle difese del padre e della madre, disponeva espletarsi consulenza tecnica d'ufficio sulla capacità genitoriale degli appellanti conferendo incarico al prof. Per_9
- Depositata la consulenza tecnica e completata l'istruttoria, il T.M con la sentenza n. 276 del 24 ottobre 2019 dichiarava lo stato di adottabilità della minore, confermava la nomina del Tutore provvisorio, vietava ogni contatto della bambina con i parenti, disponendone il temporaneo collocamento presso una famiglia ai sensi dell'art 10 co. 3° l. n. 184/83.
- Avverso la decisione proponeva appello l' deducendo: la nullità della Persona_1 sentenza nella parte in cui il Tribunale non aveva ritenuto nulli tutti gli accertamenti ed i colloqui effettuati, così come i test ai quali egli era stato sottoposto dalle assistenti sociali, dai Servizi vari, dal Tribunale e dal Ctu in difetto di un interprete;
l'erroneità della sentenza, nella parte in cui il Tribunale aveva respinto le sue istanze istruttorie volte a dimostrare, contrariamente a quanto sostenuto dal Servizio Sociale, che egli mai aveva violato l'ordine impartitogli di non aver contatti con la figlia;
l'erroneità della stessa per aver il Tribunale ritenuto dimostrata la sua indole violenta e la sua disfunzionalità quale genitore, omettendo di valutare debitamente gli elementi emersi a suo favore durante l'istruttoria, in particolare il suo essersi attivato per il sostegno psicologico “una volta compreso che ciò gli era stato imposto”, le relazioni in merito ai suoi incontri con la figlia, le valutazioni non negative della sua persona in diversi passi della relazione redatta dagli specialisti del “Centro Fregosi”; l'erroneità della sentenza nel non riconoscergli la possibilità di implementare con adeguato sostegno le proprie capacità genitoriali;
l'erroneità nell'aver escluso la possibilità dell'affido della piccola alla sorella . _1 _5
Sulla scorta di tali motivazioni egli concludeva chiedendo dichiararsi la nullità della sentenza del tribunale per i minorenni di Roma del 24.10.2019, revocando la dichiarazione dello stato di adottabilità e tutti provvedimenti di limitazione della responsabilità genitoriale emessi nei propri confronti, disponendo l'affido condiviso della minore ad entrambi i genitori con collocamento prevalente presso la madre, stabilendo tempi di permanenza, c.d. canonici presso di sé. In subordine collocare la figlia stabilmente presso di sé stabilendo tempi di permanenza canonici presso la madre, in subordine, affidarla ad uno dei parenti entro il quarto grado.
-Proponeva separatamente appello anche la madre della minore, , CP deducendo: la contraddittorietà della motivazione adottata dal tribunale in ordine alla situazione di pericolosità e di pregiudizio per la minore, stante anche il diverso trattamento riservato agli altri suoi figli minorenni;
la sua illegittimità per l'assoluta carenza di prova e per la contraddittorietà tra le risultanze istruttorie;
la sua erroneità nella parte in cui non aveva rilevato la contraddittorietà tra quanto osservato dal Servizio Sociale, dal Centro Fregosi e quanto dichiarato dalla responsabile della casa-famiglia in merito alle condizioni
8 della minore ed al rapporto madre-figlia. Concludeva, previo immediato ripristino della convivenza di con la madre, dichiararsi non luogo a procedere sulla dichiarazione _1 dello stato di abbandono richiesta dal p.m., disponendone l'affido condiviso ad entrambi i genitori, con collocamento stabile presso la madre con diritto di visita per il padre. In via subordinata, affidare la bambina alla sorella, di venti anni che si era Persona_7 dichiarata disponibile ad occuparsi della sorella. I due procedimenti venivano riuniti.
-Con atto di intervento del 17.1.2020 l' Controparte_5
Italia lamentava la mancata comunicazione ad essa della procedura da parte del Tribunale per i minorenni che le aveva precluso di assumere la protezione della minore quale cittadina moldava.
-La Curatrice speciale chiedeva il rigetto delle impugnazioni e la conferma della decisione, rispondente all'interesse della minore. La Procura Generale, ritenuto che il Tribunale avesse approfonditamente motivato la sua decisione, ne chiedeva la conferma.
-Con sentenza depositata il 4.8.2020 questa Corte d'appello, ritenuta l'incapacità genitoriale di entrambi i genitori di , non recuperabile in tempi compatibili con le _1 esigenze della minore, l'inadeguatezza della sorella a divenire affidataria della _5 sorella, in considerazione della sua giovane età e della mancanza di autonomia rispetto alla madre (attestata, tra l'altro, dalla negazione dell'aggressione da parte dell' Persona_1 avvenuta presso il supermercato coop in sua presenza), ritenute infondate tutte le altre censure formulate dagli appellanti, confermava il provvedimento impugnato.
-Per la cassazione di tale sentenza ha proposto ricorso con quattro CP motivi. Resistevano con controricorso il Curatore speciale della minore ed
[...]
che proponeva ricorso incidentale con cinque motivi. Con ordinanza Controparte_6 interlocutoria n. 15693/2021 del 4 giugno 2021 la prima sezione civile rimetteva alle Sezioni Unite l'esame della questione di giurisdizione sollevata dalla con il suo CP secondo motivo di ricorso. Confermata la giurisdizione del giudice italiano, le Sezioni Unite, considerati “i profili di novità e di peculiare importanza della materia del contendere” e valutata l'urgenza nel provvedere, ritenevano di esaminare direttamente gli altri motivi di ricorso principale ed incidentale, senza rimetterne l'esame alle sezioni semplici, in accoglimento del terzo e del quarto motivo del ricorso principale (proposto dalla ed, in “parte qua”, del terzo motivo del ricorso incidentale proposto CP dall' con il quale egli aveva contestato la sentenza impugnata relativamente Persona_1 allo stato di abbandono della minore, dopo avere ripercorso il quadro giurisprudenziale in materia, hanno osservato : “ l'incapacità a svolgere il ruolo genitoriale va desunta da fatti gravi, accertati in concreto, prescindendo da insufficienze, debolezze e patologie, anche a carattere tendenzialmente duraturo ed anche se accertate con l'ausilio di esperti, laddove non si manifestino in gesti
o atti specifici idonei a disvelare l'incapacità del genitore a porsi come riferimento affettivo ed educativo del minore, la sentenza impugnata non ha fatto “alcuna menzione di comportamenti della madre in ipotesi - pregiudizievoli per la piccola , fatta eccezione per trascurabili forme di insicurezza, emotività, comportamenti «infantili», tradottisi in difficoltà a sintonizzarsi pienamente sui bisogni della piccola. I passi della c.t.u. citati nella sentenza si limitano, infatti, ad evidenziare che «la capacità di astrazione e metacognizione delle proprie condotte da parte della è scarsa anche a causa di un livello cognitivo CP
9 appena sufficiente». Ebbene, sulla base di tale laconica - ed alquanto criptica - conclusione, sulla considerazione di atteggiamenti tutt'altro che pregiudizievoli per la minore (il farla giocare ed il lavarla spesso), e sul parere, peraltro espresso in forma ipotetica mediante l'uso del condizionale «[n.d.r. i percorsi di recupero] potrebbero portare a cambiamenti non rapidi, in quanto percorsi non finalizzati alla cura di un sintomo ma ad una crescita retrospettiva» - pressochè apodittica, del c.t,u. la Corte territoriale ha concluso per l'inesistenza dell'incapacità genitoriale della madre.”. Ha rilevato inoltre la Corte che
“manca del tutto un approfondimento in ordine al sostegno realmente offerto dai Servizi Sociali alla donna, per consentirle un miglioramento della propria attitudine all'accudimento ed alla crescita della minore”, ritenendo apodittica ed aspecifica l'affermazione delle assistenti sociali, riportata dalla Corte d'appello, di avere offerto alla medesima «una struttura madre-bambina», e che la madre avrebbe «rifiutato tutto». Laddove si tenga conto, poi, del fatto che l'adozione è «l'extrema ratio», e che lo Stato - in forza della normativa e della giurisprudenza europea succitate - deve fare il possibile per salvaguardare il diritto del minore alla propria famiglia d'origine, e ove si consideri che la è stata ritenuta capace di CP allevare tre figli da sola, non essendo stati i medesimi mai dichiarati adottabili, emerge con chiarezza la totale carenza dell'impianto motivazionale della sentenza impugnata ed il malgoverno delle norme nazionali ed europee posto in essere dalla Corte territoriale.” Sotto altro profilo rilevano le Sezioni Unite che “la Convenzione del Consiglio d'Europa sulla prevenzione e la lotta alla violenza contro le donne e la violenza domestica, nota anche come Convenzione di Istanbul, del maggio 2011, all'art. 18, stabilisce che gli Stati firmatari si impegnano ad «evitare la vittimizzazione secondaria». Essa consiste nel far rivivere le condizioni di sofferenza a cui è stata sottoposta la vittima di un reato, ed è spesso riconducibile alle procedure delle istituzioni susseguenti ad una denuncia,
o comunque all'apertura di un procedimento giurisdizionale. La vittimizzazione secondaria è una conseguenza spesso sottovalutata proprio nei casi in cui le donne sono vittima di reati di genere, e l'effetto principale è quello di scoraggiare la presentazione della denuncia da parte della vittima stessa. Orbene, non è revocabile in dubbio che la procedura di adozione aperta nei confronti dell'ultima figlia della possa, in concreto, tradursi in una forma di «vittimizzazione secondaria», in violazione della CP
e internazionale succitata. Il rilievo - in aggiunta a quanto in precedenza osservato circa la mancanza di fatti specifici rivelatori di una incapacità genitoriale della donna - assume un rilievo pregnante ai fini della valutazione della non correttezza giuridico-fattuale della decisione impugnata.
La sentenza della Corte d'appello si fonda, invero, in buona parte sulla «dipendenza» e sulla «sudditanza» che la avrebbe rivelato nei confronti del marito, il quale ha sottoposto la medesima CP
a violenze e vessazioni continue nel corso della vita coniugale. Tanto da essere stato condannato come la stessa pronuncia di appello riferisce - «in via definitiva [ ... per il reato di maltrattamenti in famiglia», anche in danno dei figli di lei, chiamati ripetutamente «bastardi», e per «lesioni aggravate» in danno della donna. Basti considerare gli episodi del 2 giugno e 15 luglio 2017, nell'ultimo dei quali la medesima riportò un trauma facciale e la deviazione del setto nasale. Ed alla odierna ricorrente è stato, altresì, addebitato, dalla Corte d'appello, di avere ritirato la denuncia sporta nei confronti del marito, nell'evidente timore di ulteriori ritorsioni . Le Sezioni Unite, inoltre, hanno demandato al giudice del rinvio di rimodulare il procedimento con l'audizione degli eventuali affidatari, valutando anche le eventuali figure vicariali, come la sorella maggiorenne della piccola , formulando i seguenti principi di _1
10 diritto :“il ricorso alla dichiarazione di adottabilità di un figlio minore, ai sensi art, 15 della legge n. 184 del 1983, è consentito solo in presenza di fatti gravi, indicativi, in modo certo, dello stato di abbandono, morale e materiale, a norma dell'art. 8 della stessa legge, che devono essere specificamente dimostrati in concreto, e dei quali il giudice di merito deve dare conto nella decisione, senza possibilità di dare ingresso a giudizi sommari di incapacità genitoriale, seppure formulati da esperti della materia, non basati su precisi elementi fattuali»; «in forza della normativa espressa dagli articoli 7 della Carta di Nizza, 8 della CEDU e 18 della Convenzione di Istanbul, e delle pronunce della Corte EDU in materia, una pronuncia di stato di abbandono di un minore, ai sensi dell'art. 8 della legge n. 184 del 1983, non può essere in alcun caso fondata sullo stato di sudditanza e di assoggettamento fisico e psicologico in cui versi uno dei genitori, per effetto delle reiterate e gravi violenze subite dall'altro».
-Con atto di citazione ritualmente notificato alle parti, riassumeva il giudizio
[...]
chiedendo, in applicazione dei principi di diritto espressi dalla S.C., la Parte_1 revoca di “tutti i provvedimenti limitativi della sua responsabilità genitoriale, della nomina del tutore, dell'ordine del divieto di contatti tra i parenti e la minore, dichiararsi non luogo a provvedere sulla dichiarazione di stato di abbandono, disporre l'affido condiviso della bambina, collocandola stabilmente preso la madre, o, in subordine , presso il padre, stabilendo i tempi di permanenza presso la madre, ancora in via subordinata, affidarla ad uno dei parenti entro il quarto grado”. Con memoria dell'11.5.2022 si costituiva la madre della minore, CP la quale, riportandosi a quanto dedotto nei propri scritti difensivi depositati nel primo giudizio di appello concludeva, “in via preliminare, chiedendo la sospensione dell'ordine di divieto di ogni contatto tra la minore ed i parenti biologici, nonché sospendere ogni provvedimento che implichi il collocamento della minore presso una famiglia diversa da quella biologica e stabilire l'immediata ripresa dei contatti e delle visite della minore con i parenti biologici. In via principale, in ossequio ai principi espressi dalle SS.UU. della Corte di Cassazione, dichiarare nulla la sentenza del tribunale per i minorenni e, in subordine, riformarla, revocarla e/o annullarla perché ingiusta, erronea, arbitraria ed illegittima in ogni sua parte e, per l'effetto, revocare il decreto di adottabilità della minore , revocare Persona_1 la sospensione e tutti i provvedimenti limitativi della responsabilità genitoriale della signora
[...]
revocando il divieto di ogni contatto tra i parenti del minore, il collocamento della minore CP presso una famiglia, dichiarando non luogo a provvedere in ordine alle richieste del p.m. Affidare la minore alla madre o, in subordine, affidarla in modo condiviso ad entrambi i genitori con collocamento presso la madre o in subordine presso i parenti entro il quarto grado.” Con comparsa del 10.6.2022 si costituiva la curatrice speciale della minore, avv.
, che, riportandosi alle allegazioni e deduzioni di cui agli scritti difensivi Controparte_2 depositati nei precedenti gradi di giudizio, eccepiva, preliminarmente, che la sentenza della Cassazione aveva rigettato il motivo di ricorso dell' con il quale si Persona_1 lamentava la dichiarazione di decadenza dalla sua responsabilità genitoriale, essendosi limitata ad accogliere solo il motivo relativo alla dichiarazione di stato di abbandono della minore. Nel merito, chiedeva il rigetto di tutte le domande proposte, sia dal padre che dalla madre della minore, definitivamente pronunciando la dichiarazione di adottabilità della bambina, al riguardo faceva presente che era collocata da due anni presso una
11 coppia con la quale aveva instaurato un profondo e sicuro legame affettivo, grazie al quale riusciva ad esprimere liberamente le proprie emozioni garantendole una crescita armonica sotto tutti i profili e facendo registrare evidenti progressi in tutte le aree dello sviluppo così come risultava dalla allegata relazione del Gil adozioni della Asl RM1 del 1 giugno 2022 ”. Concludeva, pertanto, chiedendo il rigetto degli appelli e la conferma della dichiarazione dello stato di adottabilità della minore .
Il tutore non si è costituito. Con ordinanza del 2.12.2022 questa Corte rigettava l'istanza di ripresa degli incontri tra la bambina ed i genitori. Riteneva, infatti, non rispondente all'interesse della minore – che già aveva subito nell'arco degli anni precedenti diversi traumatici cambiamenti ( dalla sua famiglia alla casa famiglia, poi da quest'ultima di nuovo in famiglia per poi essere ricollocata in casa famiglia da dove veniva affidata ad una coppia collocataria), e che non vedeva i genitori ormai da tre anni, di dover preliminarmente accertare l'attuale condizione della bambina in relazione alle sue mutate condizioni di vita, ed in relazione alle accertande capacità genitoriali della madre, sottolineando come la ripresa dei rapporti con i genitori richiedesse, preliminarmente, la rigorosa verifica delle condizioni delle persone coinvolte da effettuarsi mediante c.t.u. A tal fine nominava c.t.u. il prof. _10 formulando i seguenti quesiti: - valuti il c.t.u. l'attuale condizione della minore
[...]
ed evidenzi i suoi specifici bisogni affettivi, evolutivi, psicologici e materiali, Persona_1 anche in una chiave prognostica;
- dica il c.t.u. quale sia il profilo di personalità di
[...]
e l'influenza che esso esercita sulle competenze genitoriali della parte, anche CP con riferimento agli specifici bisogni della minore;
- esamini e valuti le condizioni ambientali e familiari della stessa , anche con riferimento ai rapporti con CP gli altri figli e con il padre della minore , evidenziando eventuali ricadute Persona_1 negative sullo svolgimento della funzione genitoriale, anche con riferimento agli specifici bisogni della minore ed alla capacità di tutelarla dall'esposizione a contesti violenti;
- verifichi se la sorella possa in via autonoma costituire una risorsa per la minore, o _5 possa fornire ausilio alla madre;
- alla luce delle risposte ai quesiti che precedono, evidenzi se le carenze genitoriali materne eventualmente accertate siano recuperabili in tempi che non costituiscano un pregiudizio irreparabile per la minore, suggerendo gli interventi concretamente esperibili;
- alla luce delle risposte ai precedenti quesiti, dica il c.t.u. se l'eventuale ricollocamento della minore presso o Persona_1 CP presso altri familiari possa dare risposta agli specifici bisogni affettivi, evolutivi, psicologici e materiali della minore, anche in chiave prognostica;
- in caso di risposta negativa, valuti la CTU se sia compatibile con il benessere della minore il ripristino di una frequentazione con il nucleo familiare di origine, ed in che tempi e termini. Il 24.5.2023 veniva depositata la c.t.u. del prof. Con ordinanza del 21.9.2023 _11 veniva disposta l'audizione degli affidatari della minore, effettuata il giorno 26.2.2024. Successivamente, all'udienza del 9.7.2024 veniva sentito a chiarimenti il prof. _11
Tuttavia, su istanza del curatore e della che non avevano ritenuto tali CP chiarimenti esaustivi, la Corte, ritenuta la necessità di consentire al consulente di poter illustrare meglio e chiarire per iscritto il proprio pensiero, definito l'ambito dei richiesti
12 chiarimenti, gli assegnava termine fino al 13 gennaio 2025 per il deposito di note scritte. Successivamente la causa, sulle conclusioni delle parti che si sono riportate ai propri atti introduttivi, veniva trattenuta in decisione nella camera di consiglio del 21.1.2024 e rimessa sul ruolo al fine di acquisire una parte del fascicolo di primo grado relativo al procedimento di v.g. n. 2699/17 che non si rinveniva in atti, veniva rinviata all'udienza del 6 maggio 2025. A tale udienza, sulle conclusioni delle parti che si riportavano ai rispettivi scritti difensivi, la causa veniva trattenuta in decisione.
MOTIVAZIONE
Preliminarmente deve precisarsi che l'oggetto del presente giudizio di rinvio è limitato all'esame della dichiarazione dello stato di abbandono della minore , Persona_1 relativamente alla valutazione della capacità genitoriale della madre, CP dovendosi così interpretare la sentenza delle Sezioni Unite che ha accolto solo parzialmente il terzo motivo di ricorso incidentale proposto dall' (v. pag. 19 Persona_1
e 20 della sentenza). Nel merito, l'appello è infondato. Infatti, come già osservato dal Collegio con l'ordinanza del 2.12.2022, alla luce dei principi di diritto espressi dalla Suprema Corte, occorre verificare la sussistenza di elementi concreti che comportino la valutazione di inadeguatezza genitoriale materna nei confronti della minore e tali Persona_1 elementi devono essere positivamente accertati, effettuando un riscontro attuale e concreto, basato su indagini ed approfondimenti riferiti alla situazione presente e non passata (tra le tante, da ultimo Cass. 4002/2023). Ciò certamente non significa che gli elementi istruttori emersi nel corso del procedimento di primo grado e del primo giudizio di appello non debbano essere presi in considerazione, ma quelle emergenze devono essere necessariamente rilette e bilanciate in una valutazione complessiva tesa al perseguimento del best interest del minore per come oggi si appalesa. D'altra parte, il senso della sentenza rescindente, nella parte in cui ha richiamato gli articoli 7 della Carta di Nizza, 8 della CEDU e 18 della Convenzione di Istanbul, rammentando a questa Corte d'appello che “lo stato di abbandono di un minore, ai sensi dell'art. 8 della legge n. 184 del 1983, non può essere in alcun caso fondato sullo stato di sudditanza e di assoggettamento fisico e psicologico in cui versi uno dei genitori, per effetto delle reiterate e gravi violenze subite dall'altro”, significa certamente che a quei fattori non può essere dato rilievo esclusivo per la dichiarazione di adottabilità del minore, ma non vale ad escluderne la rilevanza, valutati nel contesto, quale indice sintomatico di gravi carenze della funzione di protezione nei confronti del minore di un genitore che, avendone la possibilità, si rifiuti di accogliere il sostegno e gli aiuti che vengono offerti dalle strutture pubbliche per sottrarre sé e la prole alle violenze proveniente dal partner, nella radicata convinzione che tali violenze riguardino soltanto la relazione tra sé ed il partner e che non interferiscano con il sano sviluppo psico-emotivo dei minori.
13 Nel caso di specie, ritiene il Collegio di dover sottolineare in primo luogo che le gravi condotte maltrattanti denunciate dalla che hanno trovato una conferma CP giudiziaria, non erano dirette solo nei suoi confronti, ma anche nei confronti di CP
ed , i tre figli con lei conviventi avuti dal marito, _5 Persona_8 R_
(dichiarato decaduto dalla responsabilità genitoriale per fatti riconducibili a
[...] maltrattamenti nei confronti della moglie) poiché sottoposti - come si legge nel capo di imputazione, per il quale l' ha concordato in appello la pena di un anno e sei Persona_1 mesi di reclusione - “ad umiliazioni verbali e percosse, sputandogli in faccia ed appellandoli come “bastardi”. La stessa signora, come riportato nella motivazione della sentenza, riferiva che la violenza dell' aumentava, dopo la nascita di , soprattutto Persona_1 _1 nei confronti dei figli avuti dalla precedente relazione. A fronte di tali emergenze risultanti dalla sentenza penale a nulla vale osservare che i figli, sentiti dal tribunale per i minorenni ed in qualche occasione dai Servizi, abbiano negato di avere mai assistito alle violenze subite dalla madre da parte del convivente, essendo comprensibile la ricerca da parte loro di una posizione di neutralità rispetto a tale tema e di protezione nei confronti della madre dopo che la sorellina era stata posta in casa -famiglia. Peraltro, al di là dei fatti accertati penalmente, va sottolineato che l'atteggiamento dell' si era dimostrato Persona_1 pericoloso anche ed in via diretta nei confronti della piccola , risultando che egli aveva _1 minacciato di “bruciarla” insieme alla madre e/o di portarla via con sé in Egitto senza il consenso della madre, per sposare lì un'altra donna (v. rel. di servizio del commissariato
“Esposizione” del 7.7.2017 e mail del S.S. del 18.7.2017). Deve inoltre considerarsi che la personalità dell' , così incapace di resistere agli impulsi aggressivi, consentiva Persona_1 di ritenere concreto il pericolo che egli potesse indirizzare i suoi agiti violenti anche verso la figlia, non foss'altro che a scopo ritorsivo nei confronti della compagna, fermo, naturalmente, il pericolo di danno da “violenza assistita” al quale sarebbe comunque _1 stata esposta ove il padre fosse rientrato a casa o non fosse stato sottoposto a misura cautelare.
-Chiarito il pericolo effettivo al quale la piccola era esposta al momento in cui per la _1 prima volta sono intervenuti i Servizi sociali e poi il Tribunale per i minorenni, deve ora essere esaminata la condotta della in relazione al sostegno ed all'aiuto a lei CP offerto dai Servizi per sottrarre sé ed i figli a questa situazione di pericolo. Il primo sostegno offertole in concreto subito dopo la sua denuncia (come da protocollo, nel caso di fatti concretanti maltrattamenti), è stata la proposta di trasferirsi con tutta la famiglia in un appartamento in semi-autonomia, proposta che lei aveva rifiutato, motivandola con il fatto che in quel momento l' si trovava agli arresti domiciliari e che lei non si Persona_1 sentiva in pericolo (v. mail del 18.7.2017 di segnalazione al p.m.m. da parte dei Servizi sociali). Successivamente, intervenuto il primo decreto del T.m. il 28.11.2017 - con il quale, sospesa la responsabilità genitoriale di entrambi i genitori, era stato nominato il tutore, disposto il servizio di educativa domiciliare, “nel massimo delle ore possibili”,
14 mandato al TSMREE di effettuare una valutazione dei minori ed al Csm di effettuare una valutazione sulla madre e sul padre - approssimandosi la fine del periodo di arresti domiciliari dell' , ed a fronte della richiesta di questo di rientrare in famiglia, Persona_1 la si rendeva indisponibile a qualunque sostegno le venisse offerto, con una CP chiusura totale nei confronti dei Servizi, rispondendo solo sporadicamente alle telefonate delle assistenti sociali, rifiutando la figura dell'educatore domiciliare, omettendo di presentarsi ai colloqui programmati dai Servizi, fino a chiedere loro definitivamente di non contattarla più e di “lasciarla in pace” (v. la relazione del 7.2.2019 della Cooperativa sociale
“Servizio psico-socio Sanitario” Onlus che, come riportato nella parte in fatto di questa sentenza, ricostruisce puntualmente tutti gli interventi che non si erano potuti attuare per l'indisponibilità della fino al rifiuto totale). E ciò nonostante che CP
l'atteggiamento dei figli più grandi in una prima fase fosse pienamente collaborativo con il Servizio, avendo le figlie mostrato di comprendere le ragioni dell'assistenza offerta alla madre e la necessità di collaborazione da parte di tutto il nucleo (v. rel. S.S. Municipio IX del 24 gennaio 2018). Nell'esporre i predetti fatti osservano condivisibilmente i Servizi, all'esito del colloquio con la avvenuto il 29.12.2017, che ella “non aveva preso CP coscienza del senso del decreto del tribunale per i minorenni” nonostante le spiegazioni che le erano state fornite, “sottovalutando e minimizzando non solo i fatti di violenza da lei direttamente subiti, ma negando qualunque connessione tra gli stessi ed il benessere della bambina”. E' in questo contesto e nell'imminenza della cessazione della custodia cautelare dell' che il Servizio dispone per la prima volta il collocamento in Persona_1 casa-famiglia della piccola , precisando di non avere provveduto analogamente per gli _1 altri figli minori, e in ragione della loro età e della indisponibilità dei ragazzi Per_3 CP
a lasciare la rete relazionale che si erano faticosamente costruiti dopo il trasferimento con la madre dalla DA (v. rel. dei S.S. del 24.1.2018). Solo dopo il primo collocamento in casa-famiglia di , avvenuto il 31.1.2018, la madre inizia a collaborare con i Servizi, _1 sottoponendosi anche ad una valutazione da parte del Dsm, accettando il sostegno offertole presso un consultorio familiare, recandosi al centro antiviolenza ogni 15 giorni, cambiando domicilio, numero di cellulare e reperendo un lavoro in un bar diverso da quello del cognato (verbale di s.i.t. dell'1.3.2018), impegnandosi altresì avanti al Tribunale per i minorenni (verbale del 23.3.2018) ad accettare il Sismif anche per gli altri figli. Conseguentemente, il Servizio prepara in concreto il rientro di a casa, iscrivendola _1 ad un nuovo asilo-nido e riattivando il servizio di educativa domiciliare reinserendo la piccola in famiglia il 18 settembre 2018. Tuttavia, da questo momento l'atteggiamento della madre inizia nuovamente a cambiare e a farsi ostile nei confronti dei Servizi, rendendo chiaro come l' “apertura” precedente non fosse il frutto di una maturata convinzione in ordine alla necessità degli interventi a lei proposti nell'interesse della figlia, ma solo una condotta strumentale ad indurre il tribunale per i minorenni a fare rientrare a casa la bambina. Infatti, senza concordarlo con il Tutore, la signora (che era sospesa dall'esercizio
15 della responsabilità genitoriale) chiede il cambio del nido per reiscrivere in quello da _1 lei frequentato precedentemente (nonostante il Servizio le avesse spiegato l'inopportunità per di continuare a frequentarlo), interrompe i colloqui con la psicologa _1 CP_4
e, nonostante il divieto imposto dal decreto del 30.11. 2017, si reca a riprendere la bambina all'asilo accompagnata dall' , con il quale ella non nega di aver ripreso i Persona_1 rapporti, minimizzando la portata delle violenze subite ascrivibile, a suo dire, “anche a sua responsabilità” (v. dichiarazioni della al T.M. del 16.10.2018). Da questo CP momento la chiusura della nei confronti dei Servizi aumenta progressivamente, CP tanto da arrivare a vietare alle assistenti sociali persino di entrare in casa. E' in questo contesto, al quale va aggiunta l'intervenuta sentenza di condanna dell' per i Persona_1 fatti oggetto di denuncia da parte della - che il Tribunale per i minorenni con il CP decreto del 20.11.2018 apre la procedura per la dichiarazione dello stato di abbandono di che viene ricollocata in casa-famiglia il 22.11.2018. Rileva la Corte come è proprio _1 in occasione del rientro di a casa che si conferma l'inadeguatezza genitoriale della _1
che, pur in un comprensibile stato d'animo alterato dalla sofferenza patita per CP
l'allontanamento della figlia, da lei aprioristicamente percepito come ingiustificato ed arbitrario, non è stata in grado di capire come, al di là delle sue opinioni sulla legittimità o meno dell'operato dei Servizi, la figlia avesse, comunque, subito una situazione di grande stress emotivo, dapprima per la separazione da lei e successivamente per il rientro in casa dopo otto mesi di casa-famiglia, non comprendendo come tale passaggio dovesse essere adeguatamente “assistito” sia per lei che per la bambina. La invece, ha vissuto CP tutta la vicenda in modo totalmente autocentrato come se si trattasse di un fatto proprio, non mostrandosi in grado di “vedere” le ricadute psicologiche che quella separazione aveva certamente determinato anche in e di come fosse assolutamente necessario _1 accettare gli aiuti che le erano stati proposti, e di dare seguito ai percorsi che aveva già intrapreso.
- A tale riguardo ritiene la Corte di dover sottolineare come il sostegno dei Servizi non si sia limitato a generiche prospettazioni di aiuto, ma si sia sostanziato, al contrario, in specifiche e concrete iniziative, a cominciare da quella relativa all'offerta di un alloggio in semi-autonomia per tutto il nucleo familiare, ai progetti che prevedevano, come risulta chiaramente da quanto posto in evidenza nella parte in fatto di questa sentenza, un percorso di sostegno individuale per la (percorso iniziato con la dott.ssa CP
e poi interrotto), ed un percorso di sostegno alla genitorialità mediante CP_4
l'apprestamento di un Servizio Sismif, che si è potuto espletare solo per pochi incontri fino al rifiuto totale da parte dell'appellante, come posto in evidenza dalla puntuale relazione del 7.2.2019 della Cooperativa sociale Servizio psico-socio Sanitario onlus. Né può condividersi la censura della che ha lamentato, genericamente, la mancanza CP di aiuti economici da parte delle istituzioni, atteso che - pur a voler prescindere dalla considerazione che ella aveva una concreta capacità di lavoro, per la quale è sempre stata
16 occupata, sia pure in diversi lavori, che vive in un alloggio Ater e che ha dichiarato ai Servizi sociali di non avere alcun problema economico avendo percepito nel 2014, a seguito di un grave incidente, un risarcimento danni di centomila euro ( v. relazioni S.S. Municipio IX Roma Eur del 3 ottobre 2022 e del 28 aprile 2023) - tali aiuti ove effettivamente necessari, non avrebbero potuto esserle erogati al di fuori di uno specifico progetto a lungo termine (che avrebbe dovuto essere esaminato ed approvato dagli organi compenti) che lei stessa con il suo comportamento ha impedito anche solo di ipotizzare. Sotto tale profilo ritiene la Corte che l'esame del comportamento della signora CP nel corso degli anni abbia posto in evidenza il radicamento in lei di un concetto
“proprietario” della maternità, scaturente dal mero fatto procreativo, indifferente a qualunque accadimento esterno ed alle reali esigenze dei figli, riconosciute soltanto nell'ambito dell'accudimento materiale, ma totalmente misconosciute sotto il profilo affettivo e psicologico. La sua totale incapacità di mettersi in discussione, di esaminare le vicende che si sono succedute negli anni e di valutarne criticamente le ricadute sulla figlia è rimasta identica nel corso del tempo, tanto che, sentita dai Servizi sociali durante questo giudizio di rinvio, nel 2022 (v. rel. Municipio IX del 3 ottobre 2022) e nel 2023 (v. rel. Municipio IX del 28 aprile 2023), oltre a continuare a negare le violenze da lei subite da parte dell' , ha rivendicato orgogliosamente di non avere iniziato alcun Persona_1 percorso di supporto psicologico e di non avere intenzione di intraprenderlo in futuro in quanto le “bastano la Chiesa ed il pastore” frequentando due volte alla settimana il “Centro cristiano di speranza” della Chiesa Evangelica. Infine, esprimono icasticamente l'atteggiamento della sin qui descritto le dichiarazioni che ella spontaneamente CP ha chiesto di rilasciare a questa Corte all'udienza del 16.4.2024 ove la prima frase da lei pronunciata, nella sincerità dell'incipit, è stata: “voglio la mia bambina e ripristinare i rapporti con lei. E' cosa mia, appartiene a me”, sia pure aggiungendo poi: “sono disposta ad intraprendere tutti i percorsi pur di riaverla… Sono sempre stata accogliente con il Servizio sociale e sono disposta a fare tutto quello che occorre per rivedere la bambina” e, ad espressa domanda: “la sentenza per me è illegittima, ritengo di aver fatto sempre tutto bene per la mia bambina. Non siamo stati giudicati bene”. Così confermando che nulla è mutato nel suo atteggiamento rispetto all'inizio della vicenda.
Alla luce di tali fatti anche recenti, ritiene la Corte, confortata dai pareri dei consulenti tecnici che verranno di seguito esposti, che non vi sia alcuno spazio per il recupero delle capacità genitoriali da parte della poiché ella nega “in radice”, la necessità per CP sé di qualunque aiuto psicologico e di sostegno, essendo totalmente incapace di mettersi in discussione ed anche ipotizzando, per assurdo, che sia possibile coartala ad intraprendere un percorso psicoanalitico, questo avrebbe pochissime possibilità di determinare significativi effetti trasformativi in tempi compatibili con le esigenze psico- evolutive di . _1
Le caratteristiche personologiche dinanzi illustrate hanno inciso profondamente anche nella relazione della con la figlia, come è reso evidente dalla lettura della CP
17 relazione della cooperativa Sociale San Saturnino Onlus del 2 settembre 2019 che gestiva la Comunità presso la quale era stata inserita. In tale relazione, sottoscritta dalla _1 responsabile psicologa, dott.ssa la valutazione della relazione Persona_12 madre-bambina ( effettuata secondo le linee guida della Emotional Avaiability Scale, che individua le scale volte a cogliere la “qualità affettiva globale” all'interno degli scambi adulto-bambino) osservata durante gli incontri svoltisi presso la casa-famiglia, viene definita “poco armoniosa” non apparendo la madre “in grado di leggere i segnali emotivi della bambina, e a sua volta non si lascia coinvolgere in modo ottimale”. Risultano, infatti, bassi i punteggi registrati sotto i diversi parametri della “sensibilità” ( “il comportamento responsivo nei confronti di si presenta come incoerente e discontinuo, spesso centrato sugli aspetti di riconoscimento del proprio ruolo materno piuttosto che su un genuino interesse ad avere una relazione con la bambina….…L'affetto, che, senza dubbio, caratterizza la relazione, è tutto centrato sugli aspetti di accudimento fisico, in particolare attraverso una routine di pulizia che si ripete ad ogni incontro. Quando
si ribella a questa pratica la madre non riesce a stabilire un nesso tra le sue modalità e il lamento della bambina … questa incapacità di stabilire nessi con le reazioni di e quindi di leggere e comprendere gli atteggiamenti della bambina è un aspetto problematico della relazione. Tale mancata sensibilità viene spesso accompagnata da una generale infantilizzazione della relazione stessa, trattando
come molto più piccola di quanto sia e facendo per lei cose che è in grado di fare da sola…”), della
“responsività” (“…la responsività comportamentale ed emozionale si presenta come “non ottimale…Nello specifico non mostra un buon equilibrio tra attività autonome e comportamenti responsivi, ma oscilla tra alto grado di indifferenza, in cui non risponde alle sollecitazioni della madre, ad un livello di invischiamento, in cui si lascia manipolare e dirigere completamente rinunciando alle sue esigenze. Quando sono presenti delle risposte al genitore queste sembrano poco spontanee...”), del
“coinvolgimento” (tale parametro è valutato “talvolta non ottimale…. a volte assume atteggiamenti di evitamento nei confronti della madre: non vuole entrare nella stanza per incontrarla, non le va incontro e se presa in braccio evita lo sguardo…. Altre volte si presenta iper - coinvolta, ricercandone continuamente il contatto fisico e mettendosi nelle posizioni usuali che la madre le propone durante gli incontri).
-Le considerazioni sopra esposte, quanto alla capacità genitoriale della trovano CP conferma nelle diverse valutazioni cliniche alle quali ella è stata sottoposta (valutazioni rese all'esito di un percorso motivazionale scevro di vizi logici e scientifici) che hanno sempre escluso la sussistenza di elementi psicopatologici. La è apparsa ai diversi CP professionisti che l'hanno esaminata come una donna dalle caratteristiche psicologiche di estrema fragilità. Nella relazione del centro Fregosi del 27.3.2019 si legge che “la signora a una positiva autostima ritenendosi persona autonoma che sa autorganizzarsi ed orientarsi verso i suoi obiettivi. Tuttavia… l'autoregolazione non è ben equilibrata come dimostra il turbamento per la situazione attuale che le procura un'ansia che, seppur comprensibile, appare poco gestibile e mal controllata….sopravvaluta la sua autonomia, confondendo quella materiale con quella psichica;
sembra vivere un conflitto interno, non sottoposto al riconoscimento cosciente tra dipendenza e autonomia…..se è
18 vero che potrebbe o avrebbe potuto organizzare la sua vita organizzando le proprie risorse adattative e cognitive è altrettanto vero che è attratta dall'idea di essere accolta e contenuta in un guscio protettivo e lasciarsi andare ad una dipendenza rassicurante di tipo affettivo che ha, di volta in volta, ritrovato in un compagno di vita. In tutta la sua esperienza la decisione sulle scelte, talora molto impulsive al di fuori di ogni considerazione sulle conseguenze sui figli e sulla valutazione del rischio, si è scontrata con la tendenza opposta di farsi accogliere dagli altri, demandando di fatto a loro quote di responsabilità e direzionalità…. Non ha molte capacità di mentalizzazione, ovvero di considerare desideri, bisogni, aspettative degli altri, per cui è indotta più a farsi guidare dai suoi bisogni immediati, piuttosto che ricercare una equilibrata conciliazione tra i suoi desideri, interessi, aspettative e quelli dei figli che necessitano di avere una sicurezza e prevedibilità nel contesto di vita…. la sua personalità ..sino ad ora non le ha consentito di fare progetti a livello personale e familiare coerenti e stabili frutto di approfondita riflessione, nonché di dare prevedibilità a tali progetti…… Infatti, nell'organizzare la vita dei figli tra la DA e l'Italia e nei vari contesti abitativi non ha tenuto conto dell'impatto della scelta sui figli. Conclude la relazione del Centro
“Fregosi”, esprimendo un parere positivo quanto a coinvolgimento e reciprocità sulle interazioni di con i genitori (tuttavia non ritenuto “esauriente e non generalizzabile per la _1 breve durata dell'osservazione e nel contesto ludico in cui l'osservazione è stata effettuata”) rilevando l'esistenza di “fattori di rischio per la genitorialità”, sia per l' che per la Persona_1
CP
Il prof. che ha svolto la c.t.u. in primo grado, nella discussione psicologico- Per_9 forense sostanzialmente conferma il quadro personologico già disegnato dal Centro
“Fregosi”, ed escludendo psicopatologie in atto, sottolinea come dal racconto della signora sia emerso un quadro caratterizzato da un'elevata fragilità “con importanti elementi di dipendenza e di necessità di appoggio e di supporto sull'altro …La giustificazione dei comportamenti del compagno, della cui portata ella sminuisce l'entità, rammaricandosi persino di averlo denunciato, può essere compresa alla luce dello stile relazionale intimo della signora, la quale anche nel rapporto con il marito ( padre degli altri 3 figli) aveva subito maltrattamenti e condotte violente, tanto da sporgere denuncia contro lo stesso … Non solo, nel 2010 la signora incontrava il sig. con il quale andava a CP_7 convivere rapidamente, ipotizzando un rapporto duraturo e portando da lui i figli del suo primo matrimonio. Tuttavia, anche in questa storia la signora era vittima di “opportunismo” da parte CP del partner, che si rivelava essere coniugato e con prole …Per comprendere le ragioni per cui ripetutamente la signora si imbatte in relazioni poco rispettose di sè, occorre fare riferimento, da un lato al modello di relazioni intime che la signora ha sviluppato nella propria cultura di origine, dall'altro occorre sottolineare come la capacità di astrazione e metacognizione delle sue condotte sia scarsa anche a causa di un livello cognitivo appena sufficiente. Entrambi questi elementi fanno da sfondo alla ripetitività degli stili e dei modelli relazionali in cui la signora ha dato prova di immergersi negli anni passati ….Le valutazioni dei Servizi, conformi alle conclusioni del c.t.u. portano a concludere nel senso che la signora è carente nella funzione fondamentale di protezione della minore dalle fonti di possibile pericolo, sia sui fatti passati e sia rispetto alle condizioni attuali del nucleo” . Aggiunge il prof. Roma, affermando che“ad oggi, a distanza di otto mesi dai fatti avvenuti nel periodo intercorso tra il rientro della minore nella casa
19 materna (18.9.2018) e il secondo inserimento della stessa in casa-famiglia (22.11.2018), la signora
non mostra alcun movimento psicologico. L'elaborazione dei suoi comportamenti e delle sue condotte CP rispetto all'esposizione di a potenziali rischi risulta assente e la signora si lamenta delle scelte del Servizio sociale a cui attribuiva la responsabilità di averle portato via per una seconda volta la figlia. Ciò nonostante, dichiara di avere portato avanti un percorso psicoterapeutico con la dott.ssa CP CP_4 che avrebbe dovuto aiutarla nell'elaborazione mentale degli eventi occorsi, nonché nella crescita personologica, di cui di fatto non vi è traccia. In linea con ciò la signora risulta impermeabile all'aiuto esterno, rimanendo fissa nelle proprie posizioni, ripetendo di aver cresciuto tre figli e non riuscendo di fatto a considerare proficuo l'aiuto degli altri. A tale proposito la signora asseriva che il Sismif era stato boicottato dai figli, senza che lei fosse in grado di imporsi in maniera autorevole per favorire la presenza degli operatori”. Quanto alla valutazione delle interazioni della con la bambina nell'ambito degli CP incontri in casa-famiglia, il prof. Roma le valuta “eccessivamente stimolanti, con una capacità di contatto emotivo e di comprensione dei bisogni della minore incostante.” In particolare, “la madre…. coinvolge la minore prevalentemente in scambi diadici e di performance, il contatto emotivo con la bambina non è continuativo ed emerge una difficoltà nel comprendere, da parte della madre gli effettivi stati mentali della bambina”. In conclusione, ritiene il prof. Roma che la signora sia“carente CP nella funzione fondamentale di protezione della minore dalle fonti di possibile pericolo”, e“portatrice di elementi di fragilità psichica che hanno esposto e rischiano di esporre per il futuro la prole a situazioni di rischio”. Tale condizione per essere superata richiederebbe“opportuni percorsi psicoterapeutici di tipo psicodinamico, atti a comprendere nel profondo le dinamiche comportamentali individuali. Tali percorsi, qualora attivati, e frequentati responsabilmente, potrebbero portare a dei cambiamenti in tempi non rapidi in quanto percorsi non finalizzati alla cura di un sintomo ma ad una crescita introspettiva”. La valutazione effettuata dal prof. Roma nel 2019 risulta confermata a distanza di quattro anni da quella effettuata nel presente giudizio dal prof. il quale, nel rispondere al _10 quesito sulla personalità della signora in relazione alle sue capacità genitoriali CP
“riferite agli specifici bisogni della figlia”, così annota : “La personalità della Sig.ra CP si esplica attraverso un funzionamento conformistico di scarsa autonomia e dipendenza affettiva con un possibile iperadattamento al pensiero comune, in cui la capacità di gestire le situazioni emotive risulta scarsa e suggestionabile. Il pensiero appare esclusivamente orientato in senso astratto, eccessivamente rivolto verso il mondo ideale con la risultante deficitarietà delle sue componenti pratico-concrete in cui l'attività elaborativa si esplica, prevalentemente, in senso convenzionale;
ciò conduce il soggetto alla creazione di una rappresentazione ideale eccessivamente ambiziosa del Sé che, quando collude con il mondo reale, percepito come ostile e minaccioso, non riesce a tradursi in agiti pratici e concreti. La dimensione interpersonale ripropone caratteristiche di ambivalenza: l'Altro è percepito nelle sue necessità ma al tempo stesso cercato a rinforzo del proprio narcisismo, a rendere la relazione formale, meccanica e priva di autenticità. L'Io sembra replicare a tale ambivalenza attraverso un ipercontrollo cognitivo che penalizza, tuttavia, l'incontro con l'Altro in termini di autenticità. Affiora in tal senso un'immaturità affettiva di base che, se non adeguatamente gestita dalle istanze razionali, potrebbe condurre alla ricerca dell'Altro al fine di trovare
20 una gratificazione e un rispecchiamento narcisistico. risulta mostrare ancora ad oggi scarsa o assenza CP di consapevolezza delle proprie azioni e delle conseguenze delle stesse, quindi una ragionevole probabilità di perseverare in condotte che l'hanno portata, nel tempo, a sviluppare un atteggiamento deresponsabilizzante, immaturo e centrato sui propri bisogni, con incapacità di recepire le necessità della figlia e di fornirgli cura, guida e disciplina, ponendo a rischio il suo benessere psicofisico e discostandosi dal concetto di protezione e accudimento.” Nel rispondere al quesito con il quale veniva chiesto al CTU di esaminare e valutare la capacità genitoriale di anche con CP riferimento alla relazione con gli altri figli e con il padre della minore oltre che con riferimento alla sua capacità di tutelare la bambina dall'esposizione a contesti violenti, il prof. annota: “nella relazione con i figli, con e , la signora si mostra _10 Per_3 _5 CP amorevole e affettuosa. Tuttavia, dall'osservazione diretta e dai colloqui individuali, le [sue] difficoltà appaiono significative e non legate esclusivamente ad aspetti pratici, ma concernenti il funzionamento dell'io, nel senso che presenta una personalità in cui nelle situazioni di difficoltà può non riuscire a mantenere corretto equilibrio emotivo. La signora presenta delle caratteristiche di personalità consolidate nel tempo, strutturali, certamente non di superficie. Ha sviluppato, sulla base di vissuti emotivi pervasivi, un'auto centratura, tratti di immaturità e dipendenza, scarse capacità di pianificazione e realizzazione nel perseguimento di una progettualità. Tali caratteristiche la portano a esternare atteggiamenti immaturi, centrati sulle proprie necessità, con conseguenti difficoltà responsive ai bisogni dell'altro, e della figlia in particolare, con scarsa consapevolezza circa la sua gravità e disfunzionalità, come dimostrato dall'assenza di un'effettiva volontà della signora di lavorare sulle proprie criticità personali e genitoriali;
Per tutti questi motivi, la capacità della signora di tutelare dall'esposizione a contesti violenti, Parte_5 risulterebbe ancora oggi carente.” Afferma, infine, con ragionamento che questa Corte condivide pienamente, che “appare urgente e necessario che la signora intraprenda un CP percorso terapeutico, di tipo psico-dinamico, settimanale, per attenuare il funzionamento di personalità inficiato dalla dimensione emotivo-affettiva e permettere alla distanza, solo in tal caso, un potenziale recupero parziale, dato l'arroccamento dei tratti della capacità genitoriale. D'altro canto, le tempistiche di tale recupero sarebbero eccessivamente prolungate (un cambiamento radicale in psicoterapia non è detto che sia realizzabile e, semmai lo fosse, potrebbe richiedere anni di lavoro terapeutico) e pertanto compatibili con le esigenze evolutive della minore, soprattutto considerando l'attuale assenza di consapevolezza della signora sulle proprie criticità e la difficoltà nel seguire con costanza una progettualità come più volte relazionato dal servizio. Pertanto, l'eventuale percorso terapeutico non sembra soddisfare gli specifici bisogni affettivi, evolutivi, psicologici e materiali della minore anche in chiave prognostica”.
-Quanto all'esame delle pregresse interazioni della bambina con la madre, valutate sulla base dell'esame delle relazioni della casa- famiglia e del Servizio sociale rinvenute in atti, il prof. sserva che “vengono riportati, durante gli incontri protetti, comportamenti inadeguati, _10 discontinui e non in sintonia alle esigenze della figlia alla fine dei quali la bambina sembrava confusa e disorientata, seppur richiedente”. Il Collegio al fine di meglio chiarire il senso delle risposte fornite dal c.t.u., anche alla luce del principio di diritto espresso dalle Sezioni Unite della Corte di cassazione, ha disposto
21 l'audizione in udienza del prof. successivamente richiedendogli, su istanza delle _10 parti, anche un chiarimento scritto al fine di specificare se le caratteristiche personologiche della signora “valutate all'esito della c.t.u., di per sè sole, svincolate dall'esame dei fatti CP di violenza subiti, fossero o meno incompatibili con il giudizio di incapacità genitoriale formulato”. Al riguardo il c.t.u. ha chiarito che il giudizio espresso era correlato strettamente ai colloqui clinici ed all'esame degli atti (dei quali, aggiunge il Collegio, le violenze subite dalla facevano parte), il che consentiva di affermare che se da un lato, “in senso CP generale”, il profilo personologico della signora non poteva essere indice di CP
“capacità genitoriali del tutto assenti”, d'altra parte tale profilo, calato nel contesto esaminato, aveva posto in evidenza “una fragilità dell'Io da ambivalenza, da assenza di introspezione e dipendenza affettiva, con incapacità di cogliere i reali bisogni dell'altro a causa di un posizionamento narcisistico primario, ovvero immaturo legato al bisogno immediato nella relazione, che aveva determinato problematicità nella scelta dei partners con relazioni contrassegnate da vessazioni ed umiliazioni”. Tale condizione determinava “elevati livelli di criticità nelle capacità genitoriali” anche “per l'assoluta mancanza di consapevolezza del proprio funzionamento patologico nella relazione sentimentale/affettiva rispetto alla possibilità di danneggiamento della prole …”. Più nel concreto il c.t.u. ha precisato che “la tendenza della a ridimensionare la gravità di alcuni eventi, sia personali che esterni, e CP
l'impatto che questi potrebbero avere avuto sulla figlia, l'attribuzione alle istituzioni della responsabilità di non averle dato un supporto adeguato, colpevolizzandole per la separazione dalla figlia”, la resistenza a ricevere aiuto dall'esterno, rimanendo ferma nelle proprie convinzioni, senza riuscire a cogliere pienamente né l'effettiva gravità degli eventi accaduti né le opportunità di supporto offerte, incide in relazione al ruolo di genitore, sia in termini di capacità protettive e riflessive, sia secondo il criterio del genitore psicologico… facendo supporre una propensione a ripetere comportamenti che nel tempo hanno portato a un atteggiamento improntato alla deresponsabilizzazione all'immaturità e a un'eccessiva focalizzazione sui propri bisogni, con un'incapacità di riconoscere e soddisfare le esigenze della figlia tale atteggiamento mette a rischio il benessere psicofisico della minore e si discosta dal ruolo di protezione e cura richiesto a un genitore.”
-A fronte delle dinanzi descritte caratteristiche personologiche e dei comportamenti della
- che la Corte ritiene siano stati gravemente lesivi degli interessi di - non CP _1 vale ad inficiare la bontà del giudizio di incapacità genitoriale la circostanza che, comunque, la signora abbia cresciuto altri tre figli che hanno conseguito titoli di studio che hanno consentito loro di raggiungere una posizione professionale di piena autononomia ( la figlia maggiore, è laureata in scienze infermieristiche e lavora _5 come infermiera, il figlio è elettricista, la figlia è sposata e vive in Inghilterra) Per_3 CP
e che il Tribunale per i minorenni, che pure aveva aperto un procedimento di volontaria giurisdizione a tutela di e di , lo abbia poi archiviato dichiarando non luogo CP Per_3
a provvedere sulla richiesta del p.m.m. A distinguere nettamente la posizione dei fratelli maggiori rispetto a quella di , rileva, infatti, la diversità della storia di ciascuno e la _1 loro diversa età ( n. nel 2003 e n. nel 2001). e al momento Per_3 CP Per_3 CP della valutazione da parte del tribunale per i minorenni erano adolescenti e certamente più strutturati della piccola , risultavano pienamente inseriti nel tessuto sociale e _1 scolastico italiano al pari della sorella , n. nel 1999, situazione che, opportunamente, _5
è stata valutata dal Tribunale per i minorenni in bilanciamento con gli altri fattori. Quanto
22 al resto, rilevato in generale che il conseguimento di buoni obiettivi professionali da parte loro e la conseguita piena integrazione in Italia non escludono che abbiano comunque riportato (o possano manifestare in futuro) conseguenze psicologiche negative per l'esposizione diretta ed indiretta agli agiti violenti del compagno della madre, oltre che per la relazione con una madre con le caratteristiche psicologiche dinanzi descritte, va considerato che i ragazzi hanno vissuto per i primi anni della loro vita lungamente in DA, affidati ai nonni paterni, che hanno rappresentato per loro un punto di riferimento affettivo sicuro e stabile in una fase evolutiva cruciale per la loro crescita. Al riguardo la relazione del TSMREE asl RM2 del 22.5.2018 sulla minore CP riferisce che la ragazza aveva raccontato di essere vissuta per undici anni con la nonna paterna in DA e di come il rapporto con lei fosse stato intenso e significativo. Il rapporto con la madre, invece, era stato definito dalla ragazza paragonabile a “quello di una zia lontana”. In tale sede aveva dichiarato di avere molto sofferto per il suo CP trasferimento in Italia poiché si era trovata in “un ambiente nuovo al quale non era stata preparata”, ed aveva confermato di avere assistito alle liti tra la madre ed il compagno e di come spesso intervenisse con i fratelli per proteggere la madre. , nato in [...], Per_3 aveva vissuto con la madre per i primi tre anni, poi nel 2006 era stato riportato in DA dai nonni paterni dove già si trovavano le sorelle maggiori, e con loro era rimasto fino al 2010 quando la madre li aveva portati tutti e tre con sé in Italia (v. le dichiarazioni della stessa fatte in sede di consulenza tecnica al prof. Roma). Anche lui aveva CP raccontato di quanto avesse sofferto per il distacco dai nonni e risulta dalle dichiarazioni delle assistenti sociali rese al T.M. il 22.2.2019 che entrambi i ragazzi erano assolutamente chiusi sulla loro vita familiare ma che, mentre aveva un buon comportamento ed CP un buon andamento scolastico, che allora frequentava il primo anno di scuola Per_3 alberghiera, era stato bocciato un anno ed aveva nel contesto scolastico manifestato comportamenti rilevanti disciplinarmente, con sfoghi di rabbia nei confronti dei professori. Da tale verbale emerge altresì che a fronte di tale situazione la non CP si era mai recata a scuola a parlare con i professori. Tanto premesso, le gravi criticità della capacità genitoriale della devono ora CP essere esaminate anche alla luce degli attuali bisogni della bambina, il cui preminente interesse deve essere valutato in concreto ed all'attualità. A tal proposito varrà ricordare che è stata allontanata dalla madre ed accolta in casa-famiglia quando aveva solo _1 otto mesi ed era ancora allattata, è rimasta in casa famiglia per otto mesi (sino al 21 novembre 2018), durante i quali ha potuto vedere i genitori con incontri settimanali della durata di un'ora, è stata fatta rientrare in famiglia per circa due mesi e successivamente reinserita nella casa-famiglia da dove, dopo poco è stata collocata presso una coppia di affidatari con la quale vive tutt'ora. La bambina non ha più incontrato né la madre né il padre dal momento in cui gli incontri sono stati vietati dalla sentenza di primo grado che ha dichiarato la sua adottabilità e cioè, dall'ottobre 2019. Non è difficile comprendere, già solo alla luce della tempistica sopra riportata, quanto il distacco di dalla madre possa _1 aver costituito un fattore traumatico nella sua crescita psicologica (v. al riguardo le s.i.t. rilasciate dalle assistenti sociali e al T.M. il 1° marzo 2018 che CP_8 Tes_2
23 sottolineano come il rapporto tra madre e figlia fosse simbiotico e come l'allontanamento della bambina dalla madre avesse provocato nella bambina una grande sofferenza), sia pure compensato dalla sua “messa in sicurezza” e quanto gli eventi successivi al suo primo allontanamento, fino al collocamento presso la famiglia affidataria, possano averla profondamente destabilizzata. Di tali difficoltà della bambina offrono sincera testimonianza gli affidatari che nella loro audizione del 26 febbraio 2024 hanno riferito come i primi mesi del collocamento di presso di loro siano stati “molto duri” perché _1 la bambina, “che doveva ancora adattarsi alla nuova realtà, aveva continue crisi di rabbia e di pianto”, si svegliava durante la notte, chiamando “mamma”, riferendosi in realtà all'educatrice della casa-famiglia ( tale precisazione è stata fornita in udienza dagli affidatari che, ad espressa domanda, hanno dichiarato di avere compreso che la bambina chiamava “mamma” l'educatrice perché ne indicava il nome). Per far fronte a tale situazione la coppia affidataria si era affidata ad un terapeuta e frequentemente faceva ricorso al consiglio ed all'aiuto del personale della casa- famiglia. Dopo il primo anno, tuttavia, la situazione era migliorata, le crisi di rabbia e di pianto erano cessate, la bambina aveva cominciato a frequentare la scuola materna, integrandosi nel nucleo familiare allargato degli affidatari dei quali faceva parte anche un “cuginetto” suo coetaneo, anche se la bambina continuava ad essere molto destabilizzata dai cambiamenti. A tal proposito sentiti dal prof. gli affidatari hanno _10 riferito come anche il passaggio dal tempo parziale al tempo pieno avesse provocato in una forte sofferenza. _1
Si legge nella consulenza tecnica redatta dal prof. che ha esaminato la bambina _10 quando aveva sei anni, che “nel complesso si presenta come una ragazzina timida, cauta _1 nell'espressione emotiva e attenta all'interlocutore a cui rivolge attenzione, disponibilità e apertura”. Dall'esame psicodiagnostico (effettuato dalla Dr.ssa ) emerge che: Persona_13
“Il processo di identificazione di genere, conformemente alla fase evolutiva in cui si trova attualmente
, si presenta in via di sviluppo;
tuttavia, i livelli di maturazione, in relazione ai propri processi elaborativi, mostrano il bisogno dell'Io di proteggersi dall'angoscia di vissuti abbandonici attraverso l'allontanamento degli aspetti introspettivi e rimuginativi, fortemente destabilizzanti, che si esplicano attraverso una labilità ed una fragilità dell'Io. Per quanto riguarda il vissuto in merito alle relazioni oggettuali, l'imago paterna, in accordo con la peculiare storia di vita della bambina mostra di portare con sé, ancora oggi, dolorosi vissuti abbandonici, che appaiono però in via di riparazione. Di contro, l'imago materna sembra richiamare aspetti di copertura e inautenticità che sembrano generare in l'emergere di potenti quote di ansia, cui l'Io fa fronte attraverso evasività e nascondimento, a sostegno di un distacco emotivo e relazionale. In conclusione, in si riscontra un orientamento verso i rapporti interpersonali nei quali vige un'apertura rispetto alle sollecitazioni emotive esterne, ma un'espressione di Sé nella relazione con l'Altro povera negli aspetti di genuinità; mostra una modalità estremamente controllata nella quale, non possono ricevere soddisfazione i bisogni emotivi profondi. Gli stessi, iper-controllati e repressi, conservano la propria carica in aspetti di estroversione, ma, laddove l'Altro neghi all'Io la reciprocità che domanda, la pulsione arriva a mostrarsi in forma primitiva e diretta all'esterno di Sé.
24 Dall'osservazione dello stile personologico, l'originario aspetto introvertivo dell'Io è mutato in comportamenti di fuga da momenti di riflessione interiore, come possibile conseguenza della parziale interiorizzazione delle figure oggettuali primarie… Al momento risulta aver trovato una condizione di stabilità presso la famiglia collocataria, che, anche in chiave prognostica, potrebbe consentirle un sano processo di crescita psicologica, emotiva, affettiva e fisica.” Ora, il quadro psicologico sopra delineato, letto nell'ambito della dolorosa storia di , _1 induce a considerare con grande cautela la valutazione del superiore interesse della minore, essendo necessario verificare se, nella situazione data, tenuto conto dello specifico momento di crescita di , le caratteristiche personologiche e relazionali _1 della madre (delle quali la propensione ad instaurare rapporti di dipendenza psicologica con uomini maltrattanti e pericolosi per sé e per la prole costituisce solo uno dei profili) consentano di prefigurare la possibilità della revoca della sentenza di adottabilità . A tale domanda questa Corte non può che dare una risposta negativa. L'incapacità genitoriale della signora infatti, non è legata solo alla sua propensione ad instaurare CP relazioni sentimentali con uomini maltrattanti, pericolosi per la sua incolumità e per quella dei figli, quanto piuttosto e primariamente al fatto che ella per le sue caratteristiche strutturali di personalità, non sia stata in grado di cogliere la correlazione tra i fatti di violenza da lei subiti e le possibili ricadute sulla figlia, e, in via generale, non sia in grado di vederne i bisogni emotivi profondi . Se così fosse avrebbe accettato per sè e per _1 gli aiuti che sono stati loro offerti dai Servizi e si sarebbe resa conto di come di quegli aiuti avessero estremo bisogno entrambe, comprendendo che intraprendere un percorso psicologico individuale e dunque mettersi in discussione, era il primo passo per aiutare la figlia a superare quel trauma da separazione del quale ella, infantilmente, ancora oggi accusa i Servizi sociali , senza mai interrogarsi su quali siano state le cause che ne hanno determinato l'intervento. Inoltre, nel bilanciamento di interessi che è necessario operare al fine di verificare la sussistenza dei presupposti per la dichiarazione di adottabilità di
, a fronte dell'interesse della bambina a crescere nella sua famiglia biologica, deve
_1 pure essere considerato il suo interesse alla prosecuzione di un percorso evolutivo basato sulla stabilità e sulla qualità delle relazioni affettive. Tale percorso le è stato assicurato sino ad oggi dalla coppia collocataria, che, con umiltà, pazienza ed attenzione si è messa in ascolto dei bisogni reali di , chiedendo gli aiuti necessari per comprenderne e
_1 sostenerne i momenti di crisi, nella consapevolezza che la storia di non si può e
_1 non si deve cancellare, ma che richiede un riconoscimento. Sotto tale profilo appare particolarmente rilevante la disponibilità dichiarata dalla coppia collocataria, ove le fosse consentito di adottare la bambina, alla eventuale ripresa dei rapporti di con la
_1 madre, disponibilità sincera, proprio perché accompagnata dal realistico rilievo dei suoi profili problematici. A parti invertite, la signora ove fosse revocata CP
l'adottabilità, non sarebbe in grado di comprendere l'importanza della relazione creatasi tra e gli affidatari, relazione che andrebbe protetta anche in caso di cessazione _1 dell'affidamento, considerato che, come affermato dalla Corte Edu (caso e _14
25 c. Italia, 2010) tra gli affidatari e l'affidato nasce un rapporto di contenuto _15 sostanzialmente familiare, che, ai sensi dell'art. 8 Cedu andrebbe preservato anche dopo la fine dell'affidamento. E' per tali ragioni - rigettati gli appelli e confermato lo stato di adottabilità di , e _1 nonostante la disponibilità degli affidatari – che la Corte deve prendere atto che non appare oggi rispondente all'interesse della bambina consentire la ripresa delle relazioni con la famiglia biologica. Sul punto il Collegio concorda con il parere di entrambi i consulenti, rilevando come l'autocentratura della esclusivamente intorno ai CP propri bisogni, il suo concetto proprietario della maternità, il mancato riconoscimento del senso e dell'importanza di ausili psicologici e di sostegno, esporrebbero , in _1 questa delicata fase di sviluppo e di assestamento, a nuovi e drammatici sconvolgimenti emotivi, dalle imprevedibili negative conseguenze sulla sua stabilità e sulla sua crescita. Né è ipotizzabile che tale possibilità sia offerta, allo stato, ai fratelli di (nessuno dei _1 quali, peraltro, si è costituito in giudizio per richiedere di incontrare la sorella in via autonoma dalla madre), ravvisandosi il concreto pericolo, in considerazione delle modalità relazionali della che caratterizzano anche i rapporti con i figli CP maggiori, tenuto conto della loro ancor giovane età ( oggi ha 26 anni, 24 _5 CP ed 22), che essi possano trovarsi nell'impossibilità di gestire in piena e totale Per_3 autonomia dalla genitrice ed in una necessaria cornice protetta i rapporti con la sorella. Il fatto che l' non abbia chiesto di poter conservare relazioni con la figlia, Persona_1 sia pure in via subordinata, una volta dichiarata la sua adottabilità, testimonia della sua mancanza di interesse a conservare rapporti con in tale cornice. In ogni caso le sue _1 caratteristiche personologiche, unite alla manifestata ostilità nei confronti del personale dei Servizi sociali, posta in evidenza nella sentenza di questa Corte n. 3913 del 2020, renderebbero comunque contrario all'interesse della bambina il mantenimento di tali rapporti non ravvisandosi alcuna garanzia che tali relazioni potrebbero svolgersi in modo rispettosi dei tempi e delle necessità di . _1
Infine, non sussiste la possibilità di affidare ad alcuna figura vicariale individuabile _1 nell'abito della sua famiglia biologica. La sorella , che aveva dichiarato la sua _5 intenzione di prendere con sé la sorella, sentita all'udienza del 9.7.2024, ha dichiarato di avere accettato un'offerta lavorativa a Barcellona e di essere in procinto di trasferirsi in quella città. La sorella che peraltro non ha dichiarato alcuna disponibilità, è CP sposata e vive in Inghilterra, mentre la Corte non ha ritenuto di procedere all'audizione di , che, dopo l'audizione della sorella , è stato indicato dagli appellanti Per_3 _5 come disponibile a tenere con sé dichiarandosi “economicamente autonomo e _1 residente in luogo diverso da quello della madre” (v. dichiarazione scritta del 28.4.2025 prodotta dalla . , infatti, ha solo 22 anni, ha vissuto con per poco CP Per_3 _1 tempo, quando era ancora un adolescente e non potrebbe assolutamente essere in grado di gestire una situazione di affidamento che si presenterebbe assai difficile, non solo per la situazione emotiva di , ma anche per la necessità di gestire con fermezza ed _1
26 equilibrio i rapporti con la madre dalle cui interferenze sarebbe impossibile proteggere la bambina. Infine, non può essere presa in considerazione la recente disponibilità indicata dagli appellanti, dello zio paterno di , fratello dell' , trattandosi _1 Persona_1 di persona che nessuna significativa relazione ha mai intrattenuto con e che non _1 garantirebbe in alcun modo la necessaria collaborazione con i Servizi in autonomia rispetto alle influenze del padre della bambina e da quelle della madre. Gli appelli, pertanto, devono essere rigettati.
In considerazione della materia trattata e delle ragioni della decisione sussistono giusti motivi per compensare interamente tra le parti le spese di lite delle fasi del giudizio di merito e di legittimità. Le spese della c.t.u. devono essere poste in solido a carico degli appellanti.
P.Q.M.
La Corte, definitivamente pronunciando, decidendo in sede di rinvio a seguito della sentenza della Cassazione S.U. n. 35110/2021, rigetta gli appelli proposti da e da avverso la sentenza del Tribunale Parte_1 CP per i minorenni di Roma, n.276 del 2019. Compensa interamente tra le parti le spese di lite per i giudizi di merito e di legittimità . Pone le spese di consulenza tecnica in solido a carico degli appellanti. Ordina alla cancelleria l'immediata restituzione al Tribunale per i minorenni del fascicolo di primo grado. Così deciso in Roma, nella camera di consiglio del 6 maggio 2025
Il giudice estensore Il Presidente Chiara Giammarco Alberto Tilocca
27
La Corte, così composta:
Dott. Alberto Tilocca Presidente
Dott.ssa Chiara Giammarco Consigliere rel.
Dott.ssa Anna Chiara Giammusso Consigliere
Dott.ssa Alessandra Palattella Consigliere on.
Dott. Sandro Montanari Consigliere on.
All'esito della camera di consiglio tenutasi il 6.5.2025 nel procedimento in epigrafe, avente ad oggetto la riassunzione del giudizio di opposizione avverso la sentenza n. 276/2019 emessa il 14.10.2019, depositata il 24.10.2019 con la quale il Tribunale per i Minorenni di Roma ha dichiarato l'adottabilità della minore (n. il 10/2/2017), Persona_1 confermata dalla sentenza di appello n. 3913/2020 VG di questa Sezione annullata con sentenza n. 35110/2021 dalle Sezioni Unite della Corte di Cassazione, ha pronunciato la seguente
SENTENZA
TRA
(C.F. ), n. in EGITTO Parte_1 C.F._1 resso ES MA che lo difende per mandato in calce all'atto introduttivo
APPELLANTE IN RIASSUNZIONE
E
(C.F. ), n. in MOLDAVIA il 7/7/1980, CP C.F._2
a pre aroni che la rappresenta e difende giusta procura in calce al ricorso introduttivo
1 APPELLANTE INCIDENTALE
E
(C.F.: ), n. q. di curatrice speciale della Controparte_2 C.F._3 minore n. a Roma il 10.2.2017 giusto provvedimento di nomina del Persona_2
Tribun del 13/11/2018, rappresentata e difesa da sé medesima ed elettivamente domiciliata presso il proprio studio in Roma, Vicolo del Curato n. 12.
APPELLATA
SINDACO DEL , in persona del Sindaco pro-tempore quale CP_3 tutore di Persona_1
CONTUMACE
FATTO
La vicenda prende le mosse da una telefonata effettuata al “112” il 7 luglio 2017 da parte dell'avvocato Pepe che aveva segnalato che quella mattina presso il proprio studio si era presentata, unitamente al proprio convivente, successivamente identificato per
, la sorella di un suo assistito, , per ragioni Parte_1 CP relative al fratello, e che la coppia avanti a lei aveva avuto una lite verbale. A causa dei suoi modi aggressivi l' era stato invitato dall'avvocato Pepe ad allontanarsi dal Persona_1 suo studio, cosa che aveva fatto con rabbia, strappando dalle braccia della signora CP
, la loro bambina di cinque mesi. Inoltre, una volta uscito dalla stanza, l' _1 Persona_1 continuava a telefonare incessantemente alla compagna, ingiungendole di venir via e di raggiungerlo. Rimasta sola, la signora aveva confidato al legale di essere una CP vittima del suo convivente che il più delle volte la picchiava, come già era successo quindici giorni prima, quando era stata refertata al pronto soccorso dell'ospedale S. Eugenio, fatti per i quali aveva presentato denuncia ai carabinieri dell'Eur. Intanto, dopo essere uscita fuori dalla stanza per vedere come stesse la bambina, il compagno, che la stava aspettando, l'aveva minacciata che, una volta rientrati a casa, avrebbe “dato fuoco” a lei ed alla figlia. Ricevuta la segnalazione dell'avvocato, una pattuglia del Commissariato “Esposizione” si era recata presso l'abitazione della dove l' aveva confermato di CP Persona_1 avere avuto un litigio con la compagna che, presa da parte da un agente operante, aveva dichiarato di essere abitualmente maltrattata dal compagno, da ultimo con percosse che le erano state inflitte il giorno prima, delle quali mostrava agli agenti le ecchimosi. Ciò nonostante, non aveva voluto presentare querela, avendo dichiarato di avere quattro figli minori da crescere e di non avere un lavoro fisso (v. annotazione di p.g. comm. Esposizione del 7.7.2017). Successivamente, il 15 luglio 2017 una pattuglia del medesimo commissariato si recava presso il supermercato “Coop” in via Laurentina, 748 a seguito della segnalazione di una lite violenta tra un uomo ed una donna. Quivi giunti, identificavano la che piangeva e recava dei vistosi segni rossi sul collo e graffi CP
2 sul viso. La donna narrava agli agenti di essere stata raggiunta al supermercato, dove si trovava con la figlia e con la figlia dall' che aveva iniziato ad _1 CP Persona_1 insultarla per motivi di gelosia, colpendola violentemente al volto con schiaffi e, strappatole di dosso il cellulare, era poi scappato via. L' era stato rintracciato Persona_1 dalla polizia e deferito in stato di libertà. I Servizi sociali del Municipio IX, che avevano ricevuto comunicazione dalla p.g. della situazione e che seguivano già il nucleo della signora composto oltre che dalla piccola , anche da altri minorenni, CP _1
( n. nel 2001 ed n. nel 2003) - figli del marito dal quale CP Per_3 Persona_4 pure aveva subito maltrattamenti e che per questo era stato dichiarato decaduto dalla responsabilità genitoriale - con mail del 18 luglio 2017 segnalavano la situazione dei minori al p.m.m. riferendo che, offerto alla signora di allontanarsi insieme ai CP figli dall'abitazione del convivente per alloggiare in un appartamento in “semiautonomia” situato nel territorio del medesimo Municipio, questa aveva rifiutato, affermando che al momento non si sentiva in pericolo poiché l' era nel frattempo stato Persona_1 arrestato. Riferivano, inoltre nella mail del 18.7.2017 che la signora e CP
l' si erano presentati al Servizio insieme alla piccola in evidente stato di Persona_1 _1 agitazione. Il signor aveva insultato la compagna con pesanti epiteti ed aveva Persona_1 espresso la volontà di recarsi in Egitto per sposare un'altra donna per poi tornare per riprendersi la figlia . Di fronte all'affermazione dell'assistente sociale che precisava _1 che non era lecito portare via la bambina senza il consenso della madre, egli affermava di essere arabo e di fregarsene della legge italiana, minacciando poi di dar fuoco alla signora
La stessa sentita a sommarie informazioni il 16 novembre 2017, dopo l'arresto CP del compagno, aveva dichiarato di essersi trasferita con tutti e quattro i figli in un'altra abitazione, di lavorare per qualche ora al giorno presso il bar del fratello dell' Persona_1 che provvedeva al loro integrale mantenimento. Precisava che il compagno si trovava nel carcere di “Regina Coeli” sin dal luglio precedente e che non aveva avuto accesso al carcere per poterlo visitare, pur desiderandolo, atteso che egli si era mostrato pentito del suo atteggiamento e che le mancava il suo sostegno affettivo ed economico, tanto da desiderare di ritirare la denuncia presentata nei suoi confronti.
-Sulla base di tali risultanze il P.m.m. con ricorso del 20.11.2017 presentava al Tribunale per i minorenni (di seguito richiesta di sospendere in via provvisoria ed Pt_2 urgente la responsabilità genitoriale della madre e del padre della piccola
[...]
provvedendo alla nomina di un tutore, con incarico al S.S. di Persona_1 approfondimenti e di ogni altro provvedimento utile a garantire la sicurezza dei minori.
-Con il decreto del 28.11.2017 il T.M. di Roma sospendeva in via provvisoria la responsabilità genitoriale di e di sulla Parte_1 CP figlia (nata a [...] il [...]) e quella della sola anche sui figli _1 CP minorenni ed , nominava Tutore provvisorio il Sindaco di Roma, stabiliva il CP Per_3 divieto di rapporti tra il padre e la figlia , oltre che con gli altri fratelli minori con lei _1 conviventi, incaricava il Servizio Sociale del IX Municipio di disporre un accertamento sulla situazione familiare dei minori e lo autorizzava all'allontanamento urgente degli stessi qualora fosse risultata permanere la situazione di grave pregiudizio, chiedeva di avviare un servizio di educativa domiciliare nel massimo delle ore possibili, incaricando il TSMREE
3 di effettuare la valutazione della situazione psico-fisica dei minori, richiedendo al CSM di effettuarla sulla personalità della madre e su quella del padre. Con relazione del 24 gennaio 2018 il S.S. del Municipio IX riferiva : che il Servizio aveva provveduto a contattare con costanza la signora la quale aveva sporadicamente CP risposto al telefono, non presentandosi ai colloqui programmati. Si era mostrata indisponibile a collaborare con il servizio, lamentando la mancata assistenza economica da parte dello stesso. Dichiarava di avere perdonato il signor , con il quale Persona_1 era in contatto telefonico per informarlo sulle condizioni della figlia , esprimeva _1
l'intenzione di ritirare la denuncia per maltrattamenti descrivendo il compagno come un
“bravo uomo che le voleva bene”. Confermava, infine, di continuare a lavorare presso il bar del fratello dell che provvedeva al loro sostentamento. Riferiva il Persona_1
Servizio che dal colloquio con la svoltosi il 29 dicembre 2017 era emerso che CP
“la signora non aveva preso coscienza dell'importanza del contenuto del decreto del tribunale”, atteso che aveva chiesto ai servizi di “lasciarla in pace” affermando che il suo unico errore era stato quello di coinvolgerli. Nonostante il parere favorevole delle figlie, e , che avevano tentato di farla riflettere sull'opportunità di farsi aiutare, ella CP _5 aveva rifiutato la figura dell'educatore domiciliare proposta dal Servizio e, presa da uno stato di agitazione, aveva interrotto il colloquio, dicendo di doversi occupare della figlia che aveva la febbre. Rimaste sole nella stanza con le altre due figlie le assistenti sociali _1 avevano spiegato loro della possibilità di essere allontanate dalla madre e le ragazze avevano manifestato il loro sentimento di ingiustizia nel dover subire le conseguenze del comportamento della madre e dell' , sottolineando come ora frequentassero Persona_1 il liceo, dicendo di non volersi allontanare da un contesto che tanto faticosamente avevano costruito dopo aver lasciato la DA ed i nonni con i quali avevano vissuto ed ai quali erano molto affezionate. Il Servizio aveva consegnato alla figlia maggiore due _5 appuntamenti per la madre, uno presso il servizio ed un altro presso il Dsm, come richiesto dal tribunale, ma la signora non si era presentata a nessuno dei due appuntamenti. Al termine del colloquio il Servizio era stato contattato telefonicamente dall' , Persona_1 che aveva dichiarato di trovarsi agli arresti domiciliari e di voler rientrare dalla signora al termine della pena a fine febbraio. Per lungo tempo la signora CP CP non aveva risposto alle telefonate del Servizio, tranne che a quella del 19 gennaio 2018 nel corso della quale aveva affermato di non voler avere più nulla a che fare con loro, chiedendo di non essere più contattata. Per i fatti sopra esposti il Servizio, in considerazione dell'imminente rientro in casa dell' , dell'indisponibilità della Persona_1
a consentire la costruzione di un progetto di tutela per sé e per i figli, tenuto CP conto della tenera età di e dei pericoli ai quali era già stata esposta per l'atteggiamento _1 violento del padre, annunciava la decisione di effettuare in tempi brevi il collocamento in struttura della minore, attendendo disposizioni in favore degli altri minori che ad oggi si dichiaravano non disponibili ad un collocamento in struttura. Il 31/1/2018 il Servizio Sociale procedeva così a collocare , che all'epoca aveva _1
8 mesi, nella casa -famiglia “Il Girotondo”. Sentite a s.i.t. dal T.M. il 1° marzo 2018, le assistenti sociali del Municipio IX, e , riferivano che “dopo l'allontanamento di , Testimone_1 Testimone_2
4 la madre aveva preso coscienza del pericolo a cui stava esponendo la figlia ed aveva iniziato a seguire tutte le indicazioni che le erano state date. Era andata al DSM ove, sottoposta ad indagini, erano stati esclusi problemi di tipo patologico psichiatrico ma era emersa solo una sua grande fragilità”. La signora aveva accettato di essere CP sostenuta presso un consultorio familiare e si era recata al centro antiviolenza ogni 15 giorni, aveva cambiato numero di telefono ed aveva trovato un altro lavoro presso un bar diverso da quello del cognato. Andava a trovare la bambina per due volte alla settimana,
“ma sembrava non reggere la frustrazione di lasciare la figlia”. Aveva accettato anche il Sismif che sarebbe stato attivato a breve tre volte alla settimana. Quanto alla bambina, la casa-famiglia riferiva che stava bene nè emergevano elementi negativi in ordine agli incontri con la madre. Al momento del ricovero la bambina non era stata svezzata perché veniva ancora allattata al seno dalla madre. Una volta ricoverata in casa-famiglia aveva iniziato a mangiare pappe mentre con la madre era abituata a stare sempre in braccio ed attaccata al seno, “erano molto in simbiosi e l'allontanamento della figlia per la madre era stato un elemento devastante”. Concludeva il servizio affermando che se si fosse proceduto in questo modo la bambina a breve sarebbe potuta rientrare a casa con il sostegno del Sismif ed un sostegno psicologico per la madre, precisando che se si fosse protratto troppo a lungo l'allontanamento della bambina si sarebbe rischiato un crollo da parte di entrambe che avevano sofferto molto per la loro separazione. Il 23 marzo 2018 la signora era stata sentita dal T.M., ed aveva confermato la propria volontà di CP accettare il Sismif anche per gli altri figli minorenni e di seguire tutte le prescrizioni che le venivano date dai Servizi, cosa che aveva iniziato a fare concretamente. Il 3 agosto 2018 il servizio sociale del Municipio IX comunicava l'intenzione di elaborare un progetto di rientro graduale di presso l'abitazione materna, a partire dal mese di _1 settembre 2018, garantendo l'iscrizione della bambina presso un asilo nido di zona e la riattivazione del servizio educativo-domiciliare finalizzato alla cura della bambina ed al supporto genitoriale. Al contempo, riteneva necessaria la valutazione delle capacità genitoriali della signora e dell' presso il “Centro Fregosi”, CP Persona_1 sollecitando il tribunale, in vista della fine della detenzione domiciliare dell' , Persona_1
a disciplinare gli incontri tra padre e figlia. Nella medesima relazione il Servizio riferiva della presenza puntuale della madre agli incontri in casa -famiglia con la bambina, del suo atteggiamento molto concentrato sul contatto fisico con la stessa e poco sul gioco, della sua difficoltà ad accettare l'idea che la bambina avesse fatto anche dei progressi evolutivi all'interno della casa-famiglia. Riferiva poi che lo psichiatra, pur in assenza di un quadro psico-patologico, aveva indicato la necessità di un supporto psicologico per la CP
Tale percorso era stato iniziato con la dott.ssa con appuntamenti ogni due CP_4 settimane ai quali la partecipava assiduamente. La psicologa confermava la CP grande fragilità della signora per la quale necessitava una psicoterapia individuale, che lei tuttavia rifiutava per l'impossibilità di prendere coscienza delle proprie mancanze “perché la sua unica intenzionalità era quella di riavere la figlia a casa con sé” e non riteneva di doversi prendere cura di sé stessa. Evidenziava, inoltre che gli impegni lavorativi della signora apparivano discontinui e che non erano chiari i suoi rapporti con il compagno che aveva ultimato il suo periodo di detenzione e che aveva preso in affitto un'abitazione in
5 una zona limitrofa a quella della che dichiarava di essere comunque legata CP economicamente a lui per il sostegno economico che le inviava”. Il 18 settembre 2018 , ad un anno e 4 mesi, rientrava presso il domicilio _1 materno con prescrizione di un costante monitoraggio da parte del Servizio sociale, l'inserimento a tempo pieno presso un nuovo asilo-nido, già individuato dal Servizio e l'avvio di un'educativa domiciliare. Al momento del reinserimento in famiglia il padre della minore aveva terminato gli arresti domiciliari ed era tornato a lavorare presso il bar di fronte all'abitazione della (v. rel. Servizio sociale Municipio IX del 3 ottobre CP
2018). Conn relazione del 30 ottobre 2018 il Servizio sociale comunicava: che il tutore aveva provveduto ad effettuare l'inserimento della bambina presso l'asilo Nido “Riccio Capriccio” e al contempo a riattivare il servizio di educativa domiciliare, che la signora aveva interrotto il percorso di psicoterapia perché, a suo dire, la terapeuta era CP stata assente per le vacanze, mentre la psicologa aveva affermato che l'interruzione era avvenuta già dal mese di agosto perché la signora le aveva comunicato che si CP sarebbe recata in Romania. La bambina aveva iniziato a frequentare il nido da due settimane con un inserimento di circa un'ora al giorno ma la madre, poco dopo l'avvio, aveva deciso in autonomia, senza interpellare il tutore, di recarsi presso l'ufficio scuola del municipio per chiedere lo spostamento di al nido che frequentava prima _1 dell'inserimento in struttura, nonostante il servizio le avesse già spiegato l'importanza per la piccola di cambiare nido. La signora aveva giustificato la scelta riproponendo CP le stesse perplessità che in precedenza attribuiva agli operatori della casa-famiglia: mancanza di cure e attenzione nei confronti della bambina. Il 16 ottobre 2018 da un colloquio avvenuto con l'educatrice di riferimento del nido “Riccio-Capriccio” era emerso che la signora si era recata più volte a prendere la figlia accompagnata dal padre CP della minore, contravvenendo alle indicazioni disposte dal tribunale. In più occasioni anche le assistenti sociali avevano visto la bambina in compagnia della mamma e dei fratelli uscire dal bar dove il signor aveva ripreso la sua attività lavorativa. Persona_1
Sentita il 16 ottobre 2018 la signora non aveva negato la ripresa dei rapporti CP con il padre della minore, ed aveva affermato che “le violenze subite in passato non erano state gravi ma erano stati solo due schiaffi dei quali lei si riteneva responsabile in parte”. Il 6 novembre 2018 venivano sentite dal tribunale le a.s. del Municipio IX, Tes_1
e che, oltre a confermare quanto già esposto nella loro precedente relazione del Tes_2
30 ottobre 2018, aggiungevano che la signora era tornata con l' , CP Persona_1 che era stato condannato per maltrattamenti nei confronti della compagna, la bambina era ben tenuta dal punto di vista dei bisogni primari, ma la madre faceva fatica a riconoscere le sue tappe evolutive. Non accettava i consigli degli operatori rispetto ai quali aveva un atteggiamento di totale chiusura, tanto che a volte non li faceva neanche entrare a casa. Su tale ultimo punto la relazione del 7.2.2019 della Cooperativa sociale Servizio psico- socio Sanitario onlus riporta dettagliatamente l'elenco dei molti interventi Sismif presso l'abitazione della che non si erano potuti effettuare per indisponibilità CP
o della signora o dei figli minori ( circa nove interventi tra ottobre e dicembre 2018), sottolineando come “dopo il rientro a casa della minore” tutti gli operatori avessero notato
6 “una certa ambivalenza nella relazione creatasi tra loro ed i membri del nucleo, alternandosi atteggiamenti di apertura ad atteggiamenti di “chiusura e diffidenza”. Diffidenza sempre più prevalente culminata in una vera e propria resistenza e chiusura legate all'idea della signora di non avere bisogno di alcun sostegno rispetto alla sua CP funzione genitoriale”, tanto che, a seguito della definitiva chiusura da parte della signora, nella predetta relazione la cooperativa comunicava di essere impossibilitata ad erogare il servizio.
-All'esito il T.M. con decreto del 20 novembre 2018, apriva la procedura per l'accertamento dello stato di abbandono, confermava la sospensione della responsabilità per entrambi i genitori e la nomina del Tutore provvisorio, nominava quale Curatrice speciale della minore l'avv. , disponeva il collocamento urgente della Controparte_2 bambina nella medesima casa-famiglia ove era stata già in precedenza collocata, disponendo il divieto di prelevamento e di allontanamento della bambina, l'effettuazione di accertamenti sui profili psicologici dei due genitori e sulle rispettive loro capacità genitoriali (che sarebbe stato espletato dagli specialisti del “Centro Provinciale G. Fregosi”), stabiliva che entrambi i genitori avrebbero potuto incontrare la figlia in casa famiglia una volta la settimana. Disponeva l'acquisizione della sentenza di condanna dell' per il reato di maltrattamenti nei confronti della Persona_1 CP
veniva così ricollocata in casa -famiglia nel novembre 2018, Persona_1 quando aveva 2 anni e 9 mesi. Successivamente veniva acquisita la sentenza della corte d'appello di Roma del 19 giugno 2018 con la quale all' era stata applica la pena concordata di un anno Persona_1
e sei mesi di reclusione per i seguenti reati: capo A) art. 572 c.p. (“per avere sottoposto a maltrattamenti la propria compagna, ed i figli di questa, n. nel CP CP
2001, , n. nel 1999 e , n. nel 2003, ingiuriando e minacciando Persona_7 Persona_8 quotidianamente la predetta con espressioni quali “puttana” ti dò fuoco”, nonché percuotendola con cadenza pressochè quotidiana e per qualunque banale discussione, pretendendo di avere un totale controllo sulla vita della donna in preda ad ossessiva gelosia, tanto da non consentire alla stessa di rivolgere la parola ad estranei e financo di uscire sul balcone perché poteva essere vista, sottoponendo ad umiliazioni verbali e percosse anche i predetti figli ai quali lo stesso sputava in faccia appellandoli come “bastardi, continuando la propria attività di prevaricazione e controllo anche dopo l'allontanamento dall'abitazione comune voluto dalla con modalità violente e di aggressione fisica con schiaffi e calci, così CP determinando nella predetta persona offesa un clima di terrore e prostrazione. Commesso in Roma, dal 2015 con condotta permanente ed attuale nei confronti della e dei figli ) e capo B) artt. 582, CP
585 e 576 n. 5 c.p. ( perché in occasione dei fatti di cui al capo A), colpendola con violenti schiaffi al volto, dopo averla seguita all'interno del supermercato, ed averla vista parlare al telefono, dicendole
“puttana con chi cazzo parlavi” cagionava alla predetta lesioni personali consistite in “trauma facciale, deviazione del setto nasale” giudicate guaribili in gg. 7 . Commesso in Roma il 15.7.2017
-Con decreto del 31 marzo 2020 veniva dichiarato non luogo a provvedere in ordine al procedimento di decadenza dalla responsabilità genitoriale della sui figli minori CP
e avuti dal marito , considerato Per_3 CP Persona_4
“l'atteggiamento di chiusura dei minori, la raggiunta maggiore età di e l'assenza di CP
7 situazioni di pregiudizio per aveva manifestato con chiarezza l'intenzione Parte_3 di non voler essere protetto e di non volere rapporti con i servizi”. Il 27.3.2019 veniva depositata la Relazione del centro Fregosi sui genitori di
[...]
. Persona_1
Ascoltati i due genitori, le psicologhe del “Centro Fregosi”, la responsabile della casa- famiglia, le assistenti del Servizio Sociale, il T.M., accogliendo la richiesta delle difese del padre e della madre, disponeva espletarsi consulenza tecnica d'ufficio sulla capacità genitoriale degli appellanti conferendo incarico al prof. Per_9
- Depositata la consulenza tecnica e completata l'istruttoria, il T.M con la sentenza n. 276 del 24 ottobre 2019 dichiarava lo stato di adottabilità della minore, confermava la nomina del Tutore provvisorio, vietava ogni contatto della bambina con i parenti, disponendone il temporaneo collocamento presso una famiglia ai sensi dell'art 10 co. 3° l. n. 184/83.
- Avverso la decisione proponeva appello l' deducendo: la nullità della Persona_1 sentenza nella parte in cui il Tribunale non aveva ritenuto nulli tutti gli accertamenti ed i colloqui effettuati, così come i test ai quali egli era stato sottoposto dalle assistenti sociali, dai Servizi vari, dal Tribunale e dal Ctu in difetto di un interprete;
l'erroneità della sentenza, nella parte in cui il Tribunale aveva respinto le sue istanze istruttorie volte a dimostrare, contrariamente a quanto sostenuto dal Servizio Sociale, che egli mai aveva violato l'ordine impartitogli di non aver contatti con la figlia;
l'erroneità della stessa per aver il Tribunale ritenuto dimostrata la sua indole violenta e la sua disfunzionalità quale genitore, omettendo di valutare debitamente gli elementi emersi a suo favore durante l'istruttoria, in particolare il suo essersi attivato per il sostegno psicologico “una volta compreso che ciò gli era stato imposto”, le relazioni in merito ai suoi incontri con la figlia, le valutazioni non negative della sua persona in diversi passi della relazione redatta dagli specialisti del “Centro Fregosi”; l'erroneità della sentenza nel non riconoscergli la possibilità di implementare con adeguato sostegno le proprie capacità genitoriali;
l'erroneità nell'aver escluso la possibilità dell'affido della piccola alla sorella . _1 _5
Sulla scorta di tali motivazioni egli concludeva chiedendo dichiararsi la nullità della sentenza del tribunale per i minorenni di Roma del 24.10.2019, revocando la dichiarazione dello stato di adottabilità e tutti provvedimenti di limitazione della responsabilità genitoriale emessi nei propri confronti, disponendo l'affido condiviso della minore ad entrambi i genitori con collocamento prevalente presso la madre, stabilendo tempi di permanenza, c.d. canonici presso di sé. In subordine collocare la figlia stabilmente presso di sé stabilendo tempi di permanenza canonici presso la madre, in subordine, affidarla ad uno dei parenti entro il quarto grado.
-Proponeva separatamente appello anche la madre della minore, , CP deducendo: la contraddittorietà della motivazione adottata dal tribunale in ordine alla situazione di pericolosità e di pregiudizio per la minore, stante anche il diverso trattamento riservato agli altri suoi figli minorenni;
la sua illegittimità per l'assoluta carenza di prova e per la contraddittorietà tra le risultanze istruttorie;
la sua erroneità nella parte in cui non aveva rilevato la contraddittorietà tra quanto osservato dal Servizio Sociale, dal Centro Fregosi e quanto dichiarato dalla responsabile della casa-famiglia in merito alle condizioni
8 della minore ed al rapporto madre-figlia. Concludeva, previo immediato ripristino della convivenza di con la madre, dichiararsi non luogo a procedere sulla dichiarazione _1 dello stato di abbandono richiesta dal p.m., disponendone l'affido condiviso ad entrambi i genitori, con collocamento stabile presso la madre con diritto di visita per il padre. In via subordinata, affidare la bambina alla sorella, di venti anni che si era Persona_7 dichiarata disponibile ad occuparsi della sorella. I due procedimenti venivano riuniti.
-Con atto di intervento del 17.1.2020 l' Controparte_5
Italia lamentava la mancata comunicazione ad essa della procedura da parte del Tribunale per i minorenni che le aveva precluso di assumere la protezione della minore quale cittadina moldava.
-La Curatrice speciale chiedeva il rigetto delle impugnazioni e la conferma della decisione, rispondente all'interesse della minore. La Procura Generale, ritenuto che il Tribunale avesse approfonditamente motivato la sua decisione, ne chiedeva la conferma.
-Con sentenza depositata il 4.8.2020 questa Corte d'appello, ritenuta l'incapacità genitoriale di entrambi i genitori di , non recuperabile in tempi compatibili con le _1 esigenze della minore, l'inadeguatezza della sorella a divenire affidataria della _5 sorella, in considerazione della sua giovane età e della mancanza di autonomia rispetto alla madre (attestata, tra l'altro, dalla negazione dell'aggressione da parte dell' Persona_1 avvenuta presso il supermercato coop in sua presenza), ritenute infondate tutte le altre censure formulate dagli appellanti, confermava il provvedimento impugnato.
-Per la cassazione di tale sentenza ha proposto ricorso con quattro CP motivi. Resistevano con controricorso il Curatore speciale della minore ed
[...]
che proponeva ricorso incidentale con cinque motivi. Con ordinanza Controparte_6 interlocutoria n. 15693/2021 del 4 giugno 2021 la prima sezione civile rimetteva alle Sezioni Unite l'esame della questione di giurisdizione sollevata dalla con il suo CP secondo motivo di ricorso. Confermata la giurisdizione del giudice italiano, le Sezioni Unite, considerati “i profili di novità e di peculiare importanza della materia del contendere” e valutata l'urgenza nel provvedere, ritenevano di esaminare direttamente gli altri motivi di ricorso principale ed incidentale, senza rimetterne l'esame alle sezioni semplici, in accoglimento del terzo e del quarto motivo del ricorso principale (proposto dalla ed, in “parte qua”, del terzo motivo del ricorso incidentale proposto CP dall' con il quale egli aveva contestato la sentenza impugnata relativamente Persona_1 allo stato di abbandono della minore, dopo avere ripercorso il quadro giurisprudenziale in materia, hanno osservato : “ l'incapacità a svolgere il ruolo genitoriale va desunta da fatti gravi, accertati in concreto, prescindendo da insufficienze, debolezze e patologie, anche a carattere tendenzialmente duraturo ed anche se accertate con l'ausilio di esperti, laddove non si manifestino in gesti
o atti specifici idonei a disvelare l'incapacità del genitore a porsi come riferimento affettivo ed educativo del minore, la sentenza impugnata non ha fatto “alcuna menzione di comportamenti della madre in ipotesi - pregiudizievoli per la piccola , fatta eccezione per trascurabili forme di insicurezza, emotività, comportamenti «infantili», tradottisi in difficoltà a sintonizzarsi pienamente sui bisogni della piccola. I passi della c.t.u. citati nella sentenza si limitano, infatti, ad evidenziare che «la capacità di astrazione e metacognizione delle proprie condotte da parte della è scarsa anche a causa di un livello cognitivo CP
9 appena sufficiente». Ebbene, sulla base di tale laconica - ed alquanto criptica - conclusione, sulla considerazione di atteggiamenti tutt'altro che pregiudizievoli per la minore (il farla giocare ed il lavarla spesso), e sul parere, peraltro espresso in forma ipotetica mediante l'uso del condizionale «[n.d.r. i percorsi di recupero] potrebbero portare a cambiamenti non rapidi, in quanto percorsi non finalizzati alla cura di un sintomo ma ad una crescita retrospettiva» - pressochè apodittica, del c.t,u. la Corte territoriale ha concluso per l'inesistenza dell'incapacità genitoriale della madre.”. Ha rilevato inoltre la Corte che
“manca del tutto un approfondimento in ordine al sostegno realmente offerto dai Servizi Sociali alla donna, per consentirle un miglioramento della propria attitudine all'accudimento ed alla crescita della minore”, ritenendo apodittica ed aspecifica l'affermazione delle assistenti sociali, riportata dalla Corte d'appello, di avere offerto alla medesima «una struttura madre-bambina», e che la madre avrebbe «rifiutato tutto». Laddove si tenga conto, poi, del fatto che l'adozione è «l'extrema ratio», e che lo Stato - in forza della normativa e della giurisprudenza europea succitate - deve fare il possibile per salvaguardare il diritto del minore alla propria famiglia d'origine, e ove si consideri che la è stata ritenuta capace di CP allevare tre figli da sola, non essendo stati i medesimi mai dichiarati adottabili, emerge con chiarezza la totale carenza dell'impianto motivazionale della sentenza impugnata ed il malgoverno delle norme nazionali ed europee posto in essere dalla Corte territoriale.” Sotto altro profilo rilevano le Sezioni Unite che “la Convenzione del Consiglio d'Europa sulla prevenzione e la lotta alla violenza contro le donne e la violenza domestica, nota anche come Convenzione di Istanbul, del maggio 2011, all'art. 18, stabilisce che gli Stati firmatari si impegnano ad «evitare la vittimizzazione secondaria». Essa consiste nel far rivivere le condizioni di sofferenza a cui è stata sottoposta la vittima di un reato, ed è spesso riconducibile alle procedure delle istituzioni susseguenti ad una denuncia,
o comunque all'apertura di un procedimento giurisdizionale. La vittimizzazione secondaria è una conseguenza spesso sottovalutata proprio nei casi in cui le donne sono vittima di reati di genere, e l'effetto principale è quello di scoraggiare la presentazione della denuncia da parte della vittima stessa. Orbene, non è revocabile in dubbio che la procedura di adozione aperta nei confronti dell'ultima figlia della possa, in concreto, tradursi in una forma di «vittimizzazione secondaria», in violazione della CP
e internazionale succitata. Il rilievo - in aggiunta a quanto in precedenza osservato circa la mancanza di fatti specifici rivelatori di una incapacità genitoriale della donna - assume un rilievo pregnante ai fini della valutazione della non correttezza giuridico-fattuale della decisione impugnata.
La sentenza della Corte d'appello si fonda, invero, in buona parte sulla «dipendenza» e sulla «sudditanza» che la avrebbe rivelato nei confronti del marito, il quale ha sottoposto la medesima CP
a violenze e vessazioni continue nel corso della vita coniugale. Tanto da essere stato condannato come la stessa pronuncia di appello riferisce - «in via definitiva [ ... per il reato di maltrattamenti in famiglia», anche in danno dei figli di lei, chiamati ripetutamente «bastardi», e per «lesioni aggravate» in danno della donna. Basti considerare gli episodi del 2 giugno e 15 luglio 2017, nell'ultimo dei quali la medesima riportò un trauma facciale e la deviazione del setto nasale. Ed alla odierna ricorrente è stato, altresì, addebitato, dalla Corte d'appello, di avere ritirato la denuncia sporta nei confronti del marito, nell'evidente timore di ulteriori ritorsioni . Le Sezioni Unite, inoltre, hanno demandato al giudice del rinvio di rimodulare il procedimento con l'audizione degli eventuali affidatari, valutando anche le eventuali figure vicariali, come la sorella maggiorenne della piccola , formulando i seguenti principi di _1
10 diritto :“il ricorso alla dichiarazione di adottabilità di un figlio minore, ai sensi art, 15 della legge n. 184 del 1983, è consentito solo in presenza di fatti gravi, indicativi, in modo certo, dello stato di abbandono, morale e materiale, a norma dell'art. 8 della stessa legge, che devono essere specificamente dimostrati in concreto, e dei quali il giudice di merito deve dare conto nella decisione, senza possibilità di dare ingresso a giudizi sommari di incapacità genitoriale, seppure formulati da esperti della materia, non basati su precisi elementi fattuali»; «in forza della normativa espressa dagli articoli 7 della Carta di Nizza, 8 della CEDU e 18 della Convenzione di Istanbul, e delle pronunce della Corte EDU in materia, una pronuncia di stato di abbandono di un minore, ai sensi dell'art. 8 della legge n. 184 del 1983, non può essere in alcun caso fondata sullo stato di sudditanza e di assoggettamento fisico e psicologico in cui versi uno dei genitori, per effetto delle reiterate e gravi violenze subite dall'altro».
-Con atto di citazione ritualmente notificato alle parti, riassumeva il giudizio
[...]
chiedendo, in applicazione dei principi di diritto espressi dalla S.C., la Parte_1 revoca di “tutti i provvedimenti limitativi della sua responsabilità genitoriale, della nomina del tutore, dell'ordine del divieto di contatti tra i parenti e la minore, dichiararsi non luogo a provvedere sulla dichiarazione di stato di abbandono, disporre l'affido condiviso della bambina, collocandola stabilmente preso la madre, o, in subordine , presso il padre, stabilendo i tempi di permanenza presso la madre, ancora in via subordinata, affidarla ad uno dei parenti entro il quarto grado”. Con memoria dell'11.5.2022 si costituiva la madre della minore, CP la quale, riportandosi a quanto dedotto nei propri scritti difensivi depositati nel primo giudizio di appello concludeva, “in via preliminare, chiedendo la sospensione dell'ordine di divieto di ogni contatto tra la minore ed i parenti biologici, nonché sospendere ogni provvedimento che implichi il collocamento della minore presso una famiglia diversa da quella biologica e stabilire l'immediata ripresa dei contatti e delle visite della minore con i parenti biologici. In via principale, in ossequio ai principi espressi dalle SS.UU. della Corte di Cassazione, dichiarare nulla la sentenza del tribunale per i minorenni e, in subordine, riformarla, revocarla e/o annullarla perché ingiusta, erronea, arbitraria ed illegittima in ogni sua parte e, per l'effetto, revocare il decreto di adottabilità della minore , revocare Persona_1 la sospensione e tutti i provvedimenti limitativi della responsabilità genitoriale della signora
[...]
revocando il divieto di ogni contatto tra i parenti del minore, il collocamento della minore CP presso una famiglia, dichiarando non luogo a provvedere in ordine alle richieste del p.m. Affidare la minore alla madre o, in subordine, affidarla in modo condiviso ad entrambi i genitori con collocamento presso la madre o in subordine presso i parenti entro il quarto grado.” Con comparsa del 10.6.2022 si costituiva la curatrice speciale della minore, avv.
, che, riportandosi alle allegazioni e deduzioni di cui agli scritti difensivi Controparte_2 depositati nei precedenti gradi di giudizio, eccepiva, preliminarmente, che la sentenza della Cassazione aveva rigettato il motivo di ricorso dell' con il quale si Persona_1 lamentava la dichiarazione di decadenza dalla sua responsabilità genitoriale, essendosi limitata ad accogliere solo il motivo relativo alla dichiarazione di stato di abbandono della minore. Nel merito, chiedeva il rigetto di tutte le domande proposte, sia dal padre che dalla madre della minore, definitivamente pronunciando la dichiarazione di adottabilità della bambina, al riguardo faceva presente che era collocata da due anni presso una
11 coppia con la quale aveva instaurato un profondo e sicuro legame affettivo, grazie al quale riusciva ad esprimere liberamente le proprie emozioni garantendole una crescita armonica sotto tutti i profili e facendo registrare evidenti progressi in tutte le aree dello sviluppo così come risultava dalla allegata relazione del Gil adozioni della Asl RM1 del 1 giugno 2022 ”. Concludeva, pertanto, chiedendo il rigetto degli appelli e la conferma della dichiarazione dello stato di adottabilità della minore .
Il tutore non si è costituito. Con ordinanza del 2.12.2022 questa Corte rigettava l'istanza di ripresa degli incontri tra la bambina ed i genitori. Riteneva, infatti, non rispondente all'interesse della minore – che già aveva subito nell'arco degli anni precedenti diversi traumatici cambiamenti ( dalla sua famiglia alla casa famiglia, poi da quest'ultima di nuovo in famiglia per poi essere ricollocata in casa famiglia da dove veniva affidata ad una coppia collocataria), e che non vedeva i genitori ormai da tre anni, di dover preliminarmente accertare l'attuale condizione della bambina in relazione alle sue mutate condizioni di vita, ed in relazione alle accertande capacità genitoriali della madre, sottolineando come la ripresa dei rapporti con i genitori richiedesse, preliminarmente, la rigorosa verifica delle condizioni delle persone coinvolte da effettuarsi mediante c.t.u. A tal fine nominava c.t.u. il prof. _10 formulando i seguenti quesiti: - valuti il c.t.u. l'attuale condizione della minore
[...]
ed evidenzi i suoi specifici bisogni affettivi, evolutivi, psicologici e materiali, Persona_1 anche in una chiave prognostica;
- dica il c.t.u. quale sia il profilo di personalità di
[...]
e l'influenza che esso esercita sulle competenze genitoriali della parte, anche CP con riferimento agli specifici bisogni della minore;
- esamini e valuti le condizioni ambientali e familiari della stessa , anche con riferimento ai rapporti con CP gli altri figli e con il padre della minore , evidenziando eventuali ricadute Persona_1 negative sullo svolgimento della funzione genitoriale, anche con riferimento agli specifici bisogni della minore ed alla capacità di tutelarla dall'esposizione a contesti violenti;
- verifichi se la sorella possa in via autonoma costituire una risorsa per la minore, o _5 possa fornire ausilio alla madre;
- alla luce delle risposte ai quesiti che precedono, evidenzi se le carenze genitoriali materne eventualmente accertate siano recuperabili in tempi che non costituiscano un pregiudizio irreparabile per la minore, suggerendo gli interventi concretamente esperibili;
- alla luce delle risposte ai precedenti quesiti, dica il c.t.u. se l'eventuale ricollocamento della minore presso o Persona_1 CP presso altri familiari possa dare risposta agli specifici bisogni affettivi, evolutivi, psicologici e materiali della minore, anche in chiave prognostica;
- in caso di risposta negativa, valuti la CTU se sia compatibile con il benessere della minore il ripristino di una frequentazione con il nucleo familiare di origine, ed in che tempi e termini. Il 24.5.2023 veniva depositata la c.t.u. del prof. Con ordinanza del 21.9.2023 _11 veniva disposta l'audizione degli affidatari della minore, effettuata il giorno 26.2.2024. Successivamente, all'udienza del 9.7.2024 veniva sentito a chiarimenti il prof. _11
Tuttavia, su istanza del curatore e della che non avevano ritenuto tali CP chiarimenti esaustivi, la Corte, ritenuta la necessità di consentire al consulente di poter illustrare meglio e chiarire per iscritto il proprio pensiero, definito l'ambito dei richiesti
12 chiarimenti, gli assegnava termine fino al 13 gennaio 2025 per il deposito di note scritte. Successivamente la causa, sulle conclusioni delle parti che si sono riportate ai propri atti introduttivi, veniva trattenuta in decisione nella camera di consiglio del 21.1.2024 e rimessa sul ruolo al fine di acquisire una parte del fascicolo di primo grado relativo al procedimento di v.g. n. 2699/17 che non si rinveniva in atti, veniva rinviata all'udienza del 6 maggio 2025. A tale udienza, sulle conclusioni delle parti che si riportavano ai rispettivi scritti difensivi, la causa veniva trattenuta in decisione.
MOTIVAZIONE
Preliminarmente deve precisarsi che l'oggetto del presente giudizio di rinvio è limitato all'esame della dichiarazione dello stato di abbandono della minore , Persona_1 relativamente alla valutazione della capacità genitoriale della madre, CP dovendosi così interpretare la sentenza delle Sezioni Unite che ha accolto solo parzialmente il terzo motivo di ricorso incidentale proposto dall' (v. pag. 19 Persona_1
e 20 della sentenza). Nel merito, l'appello è infondato. Infatti, come già osservato dal Collegio con l'ordinanza del 2.12.2022, alla luce dei principi di diritto espressi dalla Suprema Corte, occorre verificare la sussistenza di elementi concreti che comportino la valutazione di inadeguatezza genitoriale materna nei confronti della minore e tali Persona_1 elementi devono essere positivamente accertati, effettuando un riscontro attuale e concreto, basato su indagini ed approfondimenti riferiti alla situazione presente e non passata (tra le tante, da ultimo Cass. 4002/2023). Ciò certamente non significa che gli elementi istruttori emersi nel corso del procedimento di primo grado e del primo giudizio di appello non debbano essere presi in considerazione, ma quelle emergenze devono essere necessariamente rilette e bilanciate in una valutazione complessiva tesa al perseguimento del best interest del minore per come oggi si appalesa. D'altra parte, il senso della sentenza rescindente, nella parte in cui ha richiamato gli articoli 7 della Carta di Nizza, 8 della CEDU e 18 della Convenzione di Istanbul, rammentando a questa Corte d'appello che “lo stato di abbandono di un minore, ai sensi dell'art. 8 della legge n. 184 del 1983, non può essere in alcun caso fondato sullo stato di sudditanza e di assoggettamento fisico e psicologico in cui versi uno dei genitori, per effetto delle reiterate e gravi violenze subite dall'altro”, significa certamente che a quei fattori non può essere dato rilievo esclusivo per la dichiarazione di adottabilità del minore, ma non vale ad escluderne la rilevanza, valutati nel contesto, quale indice sintomatico di gravi carenze della funzione di protezione nei confronti del minore di un genitore che, avendone la possibilità, si rifiuti di accogliere il sostegno e gli aiuti che vengono offerti dalle strutture pubbliche per sottrarre sé e la prole alle violenze proveniente dal partner, nella radicata convinzione che tali violenze riguardino soltanto la relazione tra sé ed il partner e che non interferiscano con il sano sviluppo psico-emotivo dei minori.
13 Nel caso di specie, ritiene il Collegio di dover sottolineare in primo luogo che le gravi condotte maltrattanti denunciate dalla che hanno trovato una conferma CP giudiziaria, non erano dirette solo nei suoi confronti, ma anche nei confronti di CP
ed , i tre figli con lei conviventi avuti dal marito, _5 Persona_8 R_
(dichiarato decaduto dalla responsabilità genitoriale per fatti riconducibili a
[...] maltrattamenti nei confronti della moglie) poiché sottoposti - come si legge nel capo di imputazione, per il quale l' ha concordato in appello la pena di un anno e sei Persona_1 mesi di reclusione - “ad umiliazioni verbali e percosse, sputandogli in faccia ed appellandoli come “bastardi”. La stessa signora, come riportato nella motivazione della sentenza, riferiva che la violenza dell' aumentava, dopo la nascita di , soprattutto Persona_1 _1 nei confronti dei figli avuti dalla precedente relazione. A fronte di tali emergenze risultanti dalla sentenza penale a nulla vale osservare che i figli, sentiti dal tribunale per i minorenni ed in qualche occasione dai Servizi, abbiano negato di avere mai assistito alle violenze subite dalla madre da parte del convivente, essendo comprensibile la ricerca da parte loro di una posizione di neutralità rispetto a tale tema e di protezione nei confronti della madre dopo che la sorellina era stata posta in casa -famiglia. Peraltro, al di là dei fatti accertati penalmente, va sottolineato che l'atteggiamento dell' si era dimostrato Persona_1 pericoloso anche ed in via diretta nei confronti della piccola , risultando che egli aveva _1 minacciato di “bruciarla” insieme alla madre e/o di portarla via con sé in Egitto senza il consenso della madre, per sposare lì un'altra donna (v. rel. di servizio del commissariato
“Esposizione” del 7.7.2017 e mail del S.S. del 18.7.2017). Deve inoltre considerarsi che la personalità dell' , così incapace di resistere agli impulsi aggressivi, consentiva Persona_1 di ritenere concreto il pericolo che egli potesse indirizzare i suoi agiti violenti anche verso la figlia, non foss'altro che a scopo ritorsivo nei confronti della compagna, fermo, naturalmente, il pericolo di danno da “violenza assistita” al quale sarebbe comunque _1 stata esposta ove il padre fosse rientrato a casa o non fosse stato sottoposto a misura cautelare.
-Chiarito il pericolo effettivo al quale la piccola era esposta al momento in cui per la _1 prima volta sono intervenuti i Servizi sociali e poi il Tribunale per i minorenni, deve ora essere esaminata la condotta della in relazione al sostegno ed all'aiuto a lei CP offerto dai Servizi per sottrarre sé ed i figli a questa situazione di pericolo. Il primo sostegno offertole in concreto subito dopo la sua denuncia (come da protocollo, nel caso di fatti concretanti maltrattamenti), è stata la proposta di trasferirsi con tutta la famiglia in un appartamento in semi-autonomia, proposta che lei aveva rifiutato, motivandola con il fatto che in quel momento l' si trovava agli arresti domiciliari e che lei non si Persona_1 sentiva in pericolo (v. mail del 18.7.2017 di segnalazione al p.m.m. da parte dei Servizi sociali). Successivamente, intervenuto il primo decreto del T.m. il 28.11.2017 - con il quale, sospesa la responsabilità genitoriale di entrambi i genitori, era stato nominato il tutore, disposto il servizio di educativa domiciliare, “nel massimo delle ore possibili”,
14 mandato al TSMREE di effettuare una valutazione dei minori ed al Csm di effettuare una valutazione sulla madre e sul padre - approssimandosi la fine del periodo di arresti domiciliari dell' , ed a fronte della richiesta di questo di rientrare in famiglia, Persona_1 la si rendeva indisponibile a qualunque sostegno le venisse offerto, con una CP chiusura totale nei confronti dei Servizi, rispondendo solo sporadicamente alle telefonate delle assistenti sociali, rifiutando la figura dell'educatore domiciliare, omettendo di presentarsi ai colloqui programmati dai Servizi, fino a chiedere loro definitivamente di non contattarla più e di “lasciarla in pace” (v. la relazione del 7.2.2019 della Cooperativa sociale
“Servizio psico-socio Sanitario” Onlus che, come riportato nella parte in fatto di questa sentenza, ricostruisce puntualmente tutti gli interventi che non si erano potuti attuare per l'indisponibilità della fino al rifiuto totale). E ciò nonostante che CP
l'atteggiamento dei figli più grandi in una prima fase fosse pienamente collaborativo con il Servizio, avendo le figlie mostrato di comprendere le ragioni dell'assistenza offerta alla madre e la necessità di collaborazione da parte di tutto il nucleo (v. rel. S.S. Municipio IX del 24 gennaio 2018). Nell'esporre i predetti fatti osservano condivisibilmente i Servizi, all'esito del colloquio con la avvenuto il 29.12.2017, che ella “non aveva preso CP coscienza del senso del decreto del tribunale per i minorenni” nonostante le spiegazioni che le erano state fornite, “sottovalutando e minimizzando non solo i fatti di violenza da lei direttamente subiti, ma negando qualunque connessione tra gli stessi ed il benessere della bambina”. E' in questo contesto e nell'imminenza della cessazione della custodia cautelare dell' che il Servizio dispone per la prima volta il collocamento in Persona_1 casa-famiglia della piccola , precisando di non avere provveduto analogamente per gli _1 altri figli minori, e in ragione della loro età e della indisponibilità dei ragazzi Per_3 CP
a lasciare la rete relazionale che si erano faticosamente costruiti dopo il trasferimento con la madre dalla DA (v. rel. dei S.S. del 24.1.2018). Solo dopo il primo collocamento in casa-famiglia di , avvenuto il 31.1.2018, la madre inizia a collaborare con i Servizi, _1 sottoponendosi anche ad una valutazione da parte del Dsm, accettando il sostegno offertole presso un consultorio familiare, recandosi al centro antiviolenza ogni 15 giorni, cambiando domicilio, numero di cellulare e reperendo un lavoro in un bar diverso da quello del cognato (verbale di s.i.t. dell'1.3.2018), impegnandosi altresì avanti al Tribunale per i minorenni (verbale del 23.3.2018) ad accettare il Sismif anche per gli altri figli. Conseguentemente, il Servizio prepara in concreto il rientro di a casa, iscrivendola _1 ad un nuovo asilo-nido e riattivando il servizio di educativa domiciliare reinserendo la piccola in famiglia il 18 settembre 2018. Tuttavia, da questo momento l'atteggiamento della madre inizia nuovamente a cambiare e a farsi ostile nei confronti dei Servizi, rendendo chiaro come l' “apertura” precedente non fosse il frutto di una maturata convinzione in ordine alla necessità degli interventi a lei proposti nell'interesse della figlia, ma solo una condotta strumentale ad indurre il tribunale per i minorenni a fare rientrare a casa la bambina. Infatti, senza concordarlo con il Tutore, la signora (che era sospesa dall'esercizio
15 della responsabilità genitoriale) chiede il cambio del nido per reiscrivere in quello da _1 lei frequentato precedentemente (nonostante il Servizio le avesse spiegato l'inopportunità per di continuare a frequentarlo), interrompe i colloqui con la psicologa _1 CP_4
e, nonostante il divieto imposto dal decreto del 30.11. 2017, si reca a riprendere la bambina all'asilo accompagnata dall' , con il quale ella non nega di aver ripreso i Persona_1 rapporti, minimizzando la portata delle violenze subite ascrivibile, a suo dire, “anche a sua responsabilità” (v. dichiarazioni della al T.M. del 16.10.2018). Da questo CP momento la chiusura della nei confronti dei Servizi aumenta progressivamente, CP tanto da arrivare a vietare alle assistenti sociali persino di entrare in casa. E' in questo contesto, al quale va aggiunta l'intervenuta sentenza di condanna dell' per i Persona_1 fatti oggetto di denuncia da parte della - che il Tribunale per i minorenni con il CP decreto del 20.11.2018 apre la procedura per la dichiarazione dello stato di abbandono di che viene ricollocata in casa-famiglia il 22.11.2018. Rileva la Corte come è proprio _1 in occasione del rientro di a casa che si conferma l'inadeguatezza genitoriale della _1
che, pur in un comprensibile stato d'animo alterato dalla sofferenza patita per CP
l'allontanamento della figlia, da lei aprioristicamente percepito come ingiustificato ed arbitrario, non è stata in grado di capire come, al di là delle sue opinioni sulla legittimità o meno dell'operato dei Servizi, la figlia avesse, comunque, subito una situazione di grande stress emotivo, dapprima per la separazione da lei e successivamente per il rientro in casa dopo otto mesi di casa-famiglia, non comprendendo come tale passaggio dovesse essere adeguatamente “assistito” sia per lei che per la bambina. La invece, ha vissuto CP tutta la vicenda in modo totalmente autocentrato come se si trattasse di un fatto proprio, non mostrandosi in grado di “vedere” le ricadute psicologiche che quella separazione aveva certamente determinato anche in e di come fosse assolutamente necessario _1 accettare gli aiuti che le erano stati proposti, e di dare seguito ai percorsi che aveva già intrapreso.
- A tale riguardo ritiene la Corte di dover sottolineare come il sostegno dei Servizi non si sia limitato a generiche prospettazioni di aiuto, ma si sia sostanziato, al contrario, in specifiche e concrete iniziative, a cominciare da quella relativa all'offerta di un alloggio in semi-autonomia per tutto il nucleo familiare, ai progetti che prevedevano, come risulta chiaramente da quanto posto in evidenza nella parte in fatto di questa sentenza, un percorso di sostegno individuale per la (percorso iniziato con la dott.ssa CP
e poi interrotto), ed un percorso di sostegno alla genitorialità mediante CP_4
l'apprestamento di un Servizio Sismif, che si è potuto espletare solo per pochi incontri fino al rifiuto totale da parte dell'appellante, come posto in evidenza dalla puntuale relazione del 7.2.2019 della Cooperativa sociale Servizio psico-socio Sanitario onlus. Né può condividersi la censura della che ha lamentato, genericamente, la mancanza CP di aiuti economici da parte delle istituzioni, atteso che - pur a voler prescindere dalla considerazione che ella aveva una concreta capacità di lavoro, per la quale è sempre stata
16 occupata, sia pure in diversi lavori, che vive in un alloggio Ater e che ha dichiarato ai Servizi sociali di non avere alcun problema economico avendo percepito nel 2014, a seguito di un grave incidente, un risarcimento danni di centomila euro ( v. relazioni S.S. Municipio IX Roma Eur del 3 ottobre 2022 e del 28 aprile 2023) - tali aiuti ove effettivamente necessari, non avrebbero potuto esserle erogati al di fuori di uno specifico progetto a lungo termine (che avrebbe dovuto essere esaminato ed approvato dagli organi compenti) che lei stessa con il suo comportamento ha impedito anche solo di ipotizzare. Sotto tale profilo ritiene la Corte che l'esame del comportamento della signora CP nel corso degli anni abbia posto in evidenza il radicamento in lei di un concetto
“proprietario” della maternità, scaturente dal mero fatto procreativo, indifferente a qualunque accadimento esterno ed alle reali esigenze dei figli, riconosciute soltanto nell'ambito dell'accudimento materiale, ma totalmente misconosciute sotto il profilo affettivo e psicologico. La sua totale incapacità di mettersi in discussione, di esaminare le vicende che si sono succedute negli anni e di valutarne criticamente le ricadute sulla figlia è rimasta identica nel corso del tempo, tanto che, sentita dai Servizi sociali durante questo giudizio di rinvio, nel 2022 (v. rel. Municipio IX del 3 ottobre 2022) e nel 2023 (v. rel. Municipio IX del 28 aprile 2023), oltre a continuare a negare le violenze da lei subite da parte dell' , ha rivendicato orgogliosamente di non avere iniziato alcun Persona_1 percorso di supporto psicologico e di non avere intenzione di intraprenderlo in futuro in quanto le “bastano la Chiesa ed il pastore” frequentando due volte alla settimana il “Centro cristiano di speranza” della Chiesa Evangelica. Infine, esprimono icasticamente l'atteggiamento della sin qui descritto le dichiarazioni che ella spontaneamente CP ha chiesto di rilasciare a questa Corte all'udienza del 16.4.2024 ove la prima frase da lei pronunciata, nella sincerità dell'incipit, è stata: “voglio la mia bambina e ripristinare i rapporti con lei. E' cosa mia, appartiene a me”, sia pure aggiungendo poi: “sono disposta ad intraprendere tutti i percorsi pur di riaverla… Sono sempre stata accogliente con il Servizio sociale e sono disposta a fare tutto quello che occorre per rivedere la bambina” e, ad espressa domanda: “la sentenza per me è illegittima, ritengo di aver fatto sempre tutto bene per la mia bambina. Non siamo stati giudicati bene”. Così confermando che nulla è mutato nel suo atteggiamento rispetto all'inizio della vicenda.
Alla luce di tali fatti anche recenti, ritiene la Corte, confortata dai pareri dei consulenti tecnici che verranno di seguito esposti, che non vi sia alcuno spazio per il recupero delle capacità genitoriali da parte della poiché ella nega “in radice”, la necessità per CP sé di qualunque aiuto psicologico e di sostegno, essendo totalmente incapace di mettersi in discussione ed anche ipotizzando, per assurdo, che sia possibile coartala ad intraprendere un percorso psicoanalitico, questo avrebbe pochissime possibilità di determinare significativi effetti trasformativi in tempi compatibili con le esigenze psico- evolutive di . _1
Le caratteristiche personologiche dinanzi illustrate hanno inciso profondamente anche nella relazione della con la figlia, come è reso evidente dalla lettura della CP
17 relazione della cooperativa Sociale San Saturnino Onlus del 2 settembre 2019 che gestiva la Comunità presso la quale era stata inserita. In tale relazione, sottoscritta dalla _1 responsabile psicologa, dott.ssa la valutazione della relazione Persona_12 madre-bambina ( effettuata secondo le linee guida della Emotional Avaiability Scale, che individua le scale volte a cogliere la “qualità affettiva globale” all'interno degli scambi adulto-bambino) osservata durante gli incontri svoltisi presso la casa-famiglia, viene definita “poco armoniosa” non apparendo la madre “in grado di leggere i segnali emotivi della bambina, e a sua volta non si lascia coinvolgere in modo ottimale”. Risultano, infatti, bassi i punteggi registrati sotto i diversi parametri della “sensibilità” ( “il comportamento responsivo nei confronti di si presenta come incoerente e discontinuo, spesso centrato sugli aspetti di riconoscimento del proprio ruolo materno piuttosto che su un genuino interesse ad avere una relazione con la bambina….…L'affetto, che, senza dubbio, caratterizza la relazione, è tutto centrato sugli aspetti di accudimento fisico, in particolare attraverso una routine di pulizia che si ripete ad ogni incontro. Quando
si ribella a questa pratica la madre non riesce a stabilire un nesso tra le sue modalità e il lamento della bambina … questa incapacità di stabilire nessi con le reazioni di e quindi di leggere e comprendere gli atteggiamenti della bambina è un aspetto problematico della relazione. Tale mancata sensibilità viene spesso accompagnata da una generale infantilizzazione della relazione stessa, trattando
come molto più piccola di quanto sia e facendo per lei cose che è in grado di fare da sola…”), della
“responsività” (“…la responsività comportamentale ed emozionale si presenta come “non ottimale…Nello specifico non mostra un buon equilibrio tra attività autonome e comportamenti responsivi, ma oscilla tra alto grado di indifferenza, in cui non risponde alle sollecitazioni della madre, ad un livello di invischiamento, in cui si lascia manipolare e dirigere completamente rinunciando alle sue esigenze. Quando sono presenti delle risposte al genitore queste sembrano poco spontanee...”), del
“coinvolgimento” (tale parametro è valutato “talvolta non ottimale…. a volte assume atteggiamenti di evitamento nei confronti della madre: non vuole entrare nella stanza per incontrarla, non le va incontro e se presa in braccio evita lo sguardo…. Altre volte si presenta iper - coinvolta, ricercandone continuamente il contatto fisico e mettendosi nelle posizioni usuali che la madre le propone durante gli incontri).
-Le considerazioni sopra esposte, quanto alla capacità genitoriale della trovano CP conferma nelle diverse valutazioni cliniche alle quali ella è stata sottoposta (valutazioni rese all'esito di un percorso motivazionale scevro di vizi logici e scientifici) che hanno sempre escluso la sussistenza di elementi psicopatologici. La è apparsa ai diversi CP professionisti che l'hanno esaminata come una donna dalle caratteristiche psicologiche di estrema fragilità. Nella relazione del centro Fregosi del 27.3.2019 si legge che “la signora a una positiva autostima ritenendosi persona autonoma che sa autorganizzarsi ed orientarsi verso i suoi obiettivi. Tuttavia… l'autoregolazione non è ben equilibrata come dimostra il turbamento per la situazione attuale che le procura un'ansia che, seppur comprensibile, appare poco gestibile e mal controllata….sopravvaluta la sua autonomia, confondendo quella materiale con quella psichica;
sembra vivere un conflitto interno, non sottoposto al riconoscimento cosciente tra dipendenza e autonomia…..se è
18 vero che potrebbe o avrebbe potuto organizzare la sua vita organizzando le proprie risorse adattative e cognitive è altrettanto vero che è attratta dall'idea di essere accolta e contenuta in un guscio protettivo e lasciarsi andare ad una dipendenza rassicurante di tipo affettivo che ha, di volta in volta, ritrovato in un compagno di vita. In tutta la sua esperienza la decisione sulle scelte, talora molto impulsive al di fuori di ogni considerazione sulle conseguenze sui figli e sulla valutazione del rischio, si è scontrata con la tendenza opposta di farsi accogliere dagli altri, demandando di fatto a loro quote di responsabilità e direzionalità…. Non ha molte capacità di mentalizzazione, ovvero di considerare desideri, bisogni, aspettative degli altri, per cui è indotta più a farsi guidare dai suoi bisogni immediati, piuttosto che ricercare una equilibrata conciliazione tra i suoi desideri, interessi, aspettative e quelli dei figli che necessitano di avere una sicurezza e prevedibilità nel contesto di vita…. la sua personalità ..sino ad ora non le ha consentito di fare progetti a livello personale e familiare coerenti e stabili frutto di approfondita riflessione, nonché di dare prevedibilità a tali progetti…… Infatti, nell'organizzare la vita dei figli tra la DA e l'Italia e nei vari contesti abitativi non ha tenuto conto dell'impatto della scelta sui figli. Conclude la relazione del Centro
“Fregosi”, esprimendo un parere positivo quanto a coinvolgimento e reciprocità sulle interazioni di con i genitori (tuttavia non ritenuto “esauriente e non generalizzabile per la _1 breve durata dell'osservazione e nel contesto ludico in cui l'osservazione è stata effettuata”) rilevando l'esistenza di “fattori di rischio per la genitorialità”, sia per l' che per la Persona_1
CP
Il prof. che ha svolto la c.t.u. in primo grado, nella discussione psicologico- Per_9 forense sostanzialmente conferma il quadro personologico già disegnato dal Centro
“Fregosi”, ed escludendo psicopatologie in atto, sottolinea come dal racconto della signora sia emerso un quadro caratterizzato da un'elevata fragilità “con importanti elementi di dipendenza e di necessità di appoggio e di supporto sull'altro …La giustificazione dei comportamenti del compagno, della cui portata ella sminuisce l'entità, rammaricandosi persino di averlo denunciato, può essere compresa alla luce dello stile relazionale intimo della signora, la quale anche nel rapporto con il marito ( padre degli altri 3 figli) aveva subito maltrattamenti e condotte violente, tanto da sporgere denuncia contro lo stesso … Non solo, nel 2010 la signora incontrava il sig. con il quale andava a CP_7 convivere rapidamente, ipotizzando un rapporto duraturo e portando da lui i figli del suo primo matrimonio. Tuttavia, anche in questa storia la signora era vittima di “opportunismo” da parte CP del partner, che si rivelava essere coniugato e con prole …Per comprendere le ragioni per cui ripetutamente la signora si imbatte in relazioni poco rispettose di sè, occorre fare riferimento, da un lato al modello di relazioni intime che la signora ha sviluppato nella propria cultura di origine, dall'altro occorre sottolineare come la capacità di astrazione e metacognizione delle sue condotte sia scarsa anche a causa di un livello cognitivo appena sufficiente. Entrambi questi elementi fanno da sfondo alla ripetitività degli stili e dei modelli relazionali in cui la signora ha dato prova di immergersi negli anni passati ….Le valutazioni dei Servizi, conformi alle conclusioni del c.t.u. portano a concludere nel senso che la signora è carente nella funzione fondamentale di protezione della minore dalle fonti di possibile pericolo, sia sui fatti passati e sia rispetto alle condizioni attuali del nucleo” . Aggiunge il prof. Roma, affermando che“ad oggi, a distanza di otto mesi dai fatti avvenuti nel periodo intercorso tra il rientro della minore nella casa
19 materna (18.9.2018) e il secondo inserimento della stessa in casa-famiglia (22.11.2018), la signora
non mostra alcun movimento psicologico. L'elaborazione dei suoi comportamenti e delle sue condotte CP rispetto all'esposizione di a potenziali rischi risulta assente e la signora si lamenta delle scelte del Servizio sociale a cui attribuiva la responsabilità di averle portato via per una seconda volta la figlia. Ciò nonostante, dichiara di avere portato avanti un percorso psicoterapeutico con la dott.ssa CP CP_4 che avrebbe dovuto aiutarla nell'elaborazione mentale degli eventi occorsi, nonché nella crescita personologica, di cui di fatto non vi è traccia. In linea con ciò la signora risulta impermeabile all'aiuto esterno, rimanendo fissa nelle proprie posizioni, ripetendo di aver cresciuto tre figli e non riuscendo di fatto a considerare proficuo l'aiuto degli altri. A tale proposito la signora asseriva che il Sismif era stato boicottato dai figli, senza che lei fosse in grado di imporsi in maniera autorevole per favorire la presenza degli operatori”. Quanto alla valutazione delle interazioni della con la bambina nell'ambito degli CP incontri in casa-famiglia, il prof. Roma le valuta “eccessivamente stimolanti, con una capacità di contatto emotivo e di comprensione dei bisogni della minore incostante.” In particolare, “la madre…. coinvolge la minore prevalentemente in scambi diadici e di performance, il contatto emotivo con la bambina non è continuativo ed emerge una difficoltà nel comprendere, da parte della madre gli effettivi stati mentali della bambina”. In conclusione, ritiene il prof. Roma che la signora sia“carente CP nella funzione fondamentale di protezione della minore dalle fonti di possibile pericolo”, e“portatrice di elementi di fragilità psichica che hanno esposto e rischiano di esporre per il futuro la prole a situazioni di rischio”. Tale condizione per essere superata richiederebbe“opportuni percorsi psicoterapeutici di tipo psicodinamico, atti a comprendere nel profondo le dinamiche comportamentali individuali. Tali percorsi, qualora attivati, e frequentati responsabilmente, potrebbero portare a dei cambiamenti in tempi non rapidi in quanto percorsi non finalizzati alla cura di un sintomo ma ad una crescita introspettiva”. La valutazione effettuata dal prof. Roma nel 2019 risulta confermata a distanza di quattro anni da quella effettuata nel presente giudizio dal prof. il quale, nel rispondere al _10 quesito sulla personalità della signora in relazione alle sue capacità genitoriali CP
“riferite agli specifici bisogni della figlia”, così annota : “La personalità della Sig.ra CP si esplica attraverso un funzionamento conformistico di scarsa autonomia e dipendenza affettiva con un possibile iperadattamento al pensiero comune, in cui la capacità di gestire le situazioni emotive risulta scarsa e suggestionabile. Il pensiero appare esclusivamente orientato in senso astratto, eccessivamente rivolto verso il mondo ideale con la risultante deficitarietà delle sue componenti pratico-concrete in cui l'attività elaborativa si esplica, prevalentemente, in senso convenzionale;
ciò conduce il soggetto alla creazione di una rappresentazione ideale eccessivamente ambiziosa del Sé che, quando collude con il mondo reale, percepito come ostile e minaccioso, non riesce a tradursi in agiti pratici e concreti. La dimensione interpersonale ripropone caratteristiche di ambivalenza: l'Altro è percepito nelle sue necessità ma al tempo stesso cercato a rinforzo del proprio narcisismo, a rendere la relazione formale, meccanica e priva di autenticità. L'Io sembra replicare a tale ambivalenza attraverso un ipercontrollo cognitivo che penalizza, tuttavia, l'incontro con l'Altro in termini di autenticità. Affiora in tal senso un'immaturità affettiva di base che, se non adeguatamente gestita dalle istanze razionali, potrebbe condurre alla ricerca dell'Altro al fine di trovare
20 una gratificazione e un rispecchiamento narcisistico. risulta mostrare ancora ad oggi scarsa o assenza CP di consapevolezza delle proprie azioni e delle conseguenze delle stesse, quindi una ragionevole probabilità di perseverare in condotte che l'hanno portata, nel tempo, a sviluppare un atteggiamento deresponsabilizzante, immaturo e centrato sui propri bisogni, con incapacità di recepire le necessità della figlia e di fornirgli cura, guida e disciplina, ponendo a rischio il suo benessere psicofisico e discostandosi dal concetto di protezione e accudimento.” Nel rispondere al quesito con il quale veniva chiesto al CTU di esaminare e valutare la capacità genitoriale di anche con CP riferimento alla relazione con gli altri figli e con il padre della minore oltre che con riferimento alla sua capacità di tutelare la bambina dall'esposizione a contesti violenti, il prof. annota: “nella relazione con i figli, con e , la signora si mostra _10 Per_3 _5 CP amorevole e affettuosa. Tuttavia, dall'osservazione diretta e dai colloqui individuali, le [sue] difficoltà appaiono significative e non legate esclusivamente ad aspetti pratici, ma concernenti il funzionamento dell'io, nel senso che presenta una personalità in cui nelle situazioni di difficoltà può non riuscire a mantenere corretto equilibrio emotivo. La signora presenta delle caratteristiche di personalità consolidate nel tempo, strutturali, certamente non di superficie. Ha sviluppato, sulla base di vissuti emotivi pervasivi, un'auto centratura, tratti di immaturità e dipendenza, scarse capacità di pianificazione e realizzazione nel perseguimento di una progettualità. Tali caratteristiche la portano a esternare atteggiamenti immaturi, centrati sulle proprie necessità, con conseguenti difficoltà responsive ai bisogni dell'altro, e della figlia in particolare, con scarsa consapevolezza circa la sua gravità e disfunzionalità, come dimostrato dall'assenza di un'effettiva volontà della signora di lavorare sulle proprie criticità personali e genitoriali;
Per tutti questi motivi, la capacità della signora di tutelare dall'esposizione a contesti violenti, Parte_5 risulterebbe ancora oggi carente.” Afferma, infine, con ragionamento che questa Corte condivide pienamente, che “appare urgente e necessario che la signora intraprenda un CP percorso terapeutico, di tipo psico-dinamico, settimanale, per attenuare il funzionamento di personalità inficiato dalla dimensione emotivo-affettiva e permettere alla distanza, solo in tal caso, un potenziale recupero parziale, dato l'arroccamento dei tratti della capacità genitoriale. D'altro canto, le tempistiche di tale recupero sarebbero eccessivamente prolungate (un cambiamento radicale in psicoterapia non è detto che sia realizzabile e, semmai lo fosse, potrebbe richiedere anni di lavoro terapeutico) e pertanto compatibili con le esigenze evolutive della minore, soprattutto considerando l'attuale assenza di consapevolezza della signora sulle proprie criticità e la difficoltà nel seguire con costanza una progettualità come più volte relazionato dal servizio. Pertanto, l'eventuale percorso terapeutico non sembra soddisfare gli specifici bisogni affettivi, evolutivi, psicologici e materiali della minore anche in chiave prognostica”.
-Quanto all'esame delle pregresse interazioni della bambina con la madre, valutate sulla base dell'esame delle relazioni della casa- famiglia e del Servizio sociale rinvenute in atti, il prof. sserva che “vengono riportati, durante gli incontri protetti, comportamenti inadeguati, _10 discontinui e non in sintonia alle esigenze della figlia alla fine dei quali la bambina sembrava confusa e disorientata, seppur richiedente”. Il Collegio al fine di meglio chiarire il senso delle risposte fornite dal c.t.u., anche alla luce del principio di diritto espresso dalle Sezioni Unite della Corte di cassazione, ha disposto
21 l'audizione in udienza del prof. successivamente richiedendogli, su istanza delle _10 parti, anche un chiarimento scritto al fine di specificare se le caratteristiche personologiche della signora “valutate all'esito della c.t.u., di per sè sole, svincolate dall'esame dei fatti CP di violenza subiti, fossero o meno incompatibili con il giudizio di incapacità genitoriale formulato”. Al riguardo il c.t.u. ha chiarito che il giudizio espresso era correlato strettamente ai colloqui clinici ed all'esame degli atti (dei quali, aggiunge il Collegio, le violenze subite dalla facevano parte), il che consentiva di affermare che se da un lato, “in senso CP generale”, il profilo personologico della signora non poteva essere indice di CP
“capacità genitoriali del tutto assenti”, d'altra parte tale profilo, calato nel contesto esaminato, aveva posto in evidenza “una fragilità dell'Io da ambivalenza, da assenza di introspezione e dipendenza affettiva, con incapacità di cogliere i reali bisogni dell'altro a causa di un posizionamento narcisistico primario, ovvero immaturo legato al bisogno immediato nella relazione, che aveva determinato problematicità nella scelta dei partners con relazioni contrassegnate da vessazioni ed umiliazioni”. Tale condizione determinava “elevati livelli di criticità nelle capacità genitoriali” anche “per l'assoluta mancanza di consapevolezza del proprio funzionamento patologico nella relazione sentimentale/affettiva rispetto alla possibilità di danneggiamento della prole …”. Più nel concreto il c.t.u. ha precisato che “la tendenza della a ridimensionare la gravità di alcuni eventi, sia personali che esterni, e CP
l'impatto che questi potrebbero avere avuto sulla figlia, l'attribuzione alle istituzioni della responsabilità di non averle dato un supporto adeguato, colpevolizzandole per la separazione dalla figlia”, la resistenza a ricevere aiuto dall'esterno, rimanendo ferma nelle proprie convinzioni, senza riuscire a cogliere pienamente né l'effettiva gravità degli eventi accaduti né le opportunità di supporto offerte, incide in relazione al ruolo di genitore, sia in termini di capacità protettive e riflessive, sia secondo il criterio del genitore psicologico… facendo supporre una propensione a ripetere comportamenti che nel tempo hanno portato a un atteggiamento improntato alla deresponsabilizzazione all'immaturità e a un'eccessiva focalizzazione sui propri bisogni, con un'incapacità di riconoscere e soddisfare le esigenze della figlia tale atteggiamento mette a rischio il benessere psicofisico della minore e si discosta dal ruolo di protezione e cura richiesto a un genitore.”
-A fronte delle dinanzi descritte caratteristiche personologiche e dei comportamenti della
- che la Corte ritiene siano stati gravemente lesivi degli interessi di - non CP _1 vale ad inficiare la bontà del giudizio di incapacità genitoriale la circostanza che, comunque, la signora abbia cresciuto altri tre figli che hanno conseguito titoli di studio che hanno consentito loro di raggiungere una posizione professionale di piena autononomia ( la figlia maggiore, è laureata in scienze infermieristiche e lavora _5 come infermiera, il figlio è elettricista, la figlia è sposata e vive in Inghilterra) Per_3 CP
e che il Tribunale per i minorenni, che pure aveva aperto un procedimento di volontaria giurisdizione a tutela di e di , lo abbia poi archiviato dichiarando non luogo CP Per_3
a provvedere sulla richiesta del p.m.m. A distinguere nettamente la posizione dei fratelli maggiori rispetto a quella di , rileva, infatti, la diversità della storia di ciascuno e la _1 loro diversa età ( n. nel 2003 e n. nel 2001). e al momento Per_3 CP Per_3 CP della valutazione da parte del tribunale per i minorenni erano adolescenti e certamente più strutturati della piccola , risultavano pienamente inseriti nel tessuto sociale e _1 scolastico italiano al pari della sorella , n. nel 1999, situazione che, opportunamente, _5
è stata valutata dal Tribunale per i minorenni in bilanciamento con gli altri fattori. Quanto
22 al resto, rilevato in generale che il conseguimento di buoni obiettivi professionali da parte loro e la conseguita piena integrazione in Italia non escludono che abbiano comunque riportato (o possano manifestare in futuro) conseguenze psicologiche negative per l'esposizione diretta ed indiretta agli agiti violenti del compagno della madre, oltre che per la relazione con una madre con le caratteristiche psicologiche dinanzi descritte, va considerato che i ragazzi hanno vissuto per i primi anni della loro vita lungamente in DA, affidati ai nonni paterni, che hanno rappresentato per loro un punto di riferimento affettivo sicuro e stabile in una fase evolutiva cruciale per la loro crescita. Al riguardo la relazione del TSMREE asl RM2 del 22.5.2018 sulla minore CP riferisce che la ragazza aveva raccontato di essere vissuta per undici anni con la nonna paterna in DA e di come il rapporto con lei fosse stato intenso e significativo. Il rapporto con la madre, invece, era stato definito dalla ragazza paragonabile a “quello di una zia lontana”. In tale sede aveva dichiarato di avere molto sofferto per il suo CP trasferimento in Italia poiché si era trovata in “un ambiente nuovo al quale non era stata preparata”, ed aveva confermato di avere assistito alle liti tra la madre ed il compagno e di come spesso intervenisse con i fratelli per proteggere la madre. , nato in [...], Per_3 aveva vissuto con la madre per i primi tre anni, poi nel 2006 era stato riportato in DA dai nonni paterni dove già si trovavano le sorelle maggiori, e con loro era rimasto fino al 2010 quando la madre li aveva portati tutti e tre con sé in Italia (v. le dichiarazioni della stessa fatte in sede di consulenza tecnica al prof. Roma). Anche lui aveva CP raccontato di quanto avesse sofferto per il distacco dai nonni e risulta dalle dichiarazioni delle assistenti sociali rese al T.M. il 22.2.2019 che entrambi i ragazzi erano assolutamente chiusi sulla loro vita familiare ma che, mentre aveva un buon comportamento ed CP un buon andamento scolastico, che allora frequentava il primo anno di scuola Per_3 alberghiera, era stato bocciato un anno ed aveva nel contesto scolastico manifestato comportamenti rilevanti disciplinarmente, con sfoghi di rabbia nei confronti dei professori. Da tale verbale emerge altresì che a fronte di tale situazione la non CP si era mai recata a scuola a parlare con i professori. Tanto premesso, le gravi criticità della capacità genitoriale della devono ora CP essere esaminate anche alla luce degli attuali bisogni della bambina, il cui preminente interesse deve essere valutato in concreto ed all'attualità. A tal proposito varrà ricordare che è stata allontanata dalla madre ed accolta in casa-famiglia quando aveva solo _1 otto mesi ed era ancora allattata, è rimasta in casa famiglia per otto mesi (sino al 21 novembre 2018), durante i quali ha potuto vedere i genitori con incontri settimanali della durata di un'ora, è stata fatta rientrare in famiglia per circa due mesi e successivamente reinserita nella casa-famiglia da dove, dopo poco è stata collocata presso una coppia di affidatari con la quale vive tutt'ora. La bambina non ha più incontrato né la madre né il padre dal momento in cui gli incontri sono stati vietati dalla sentenza di primo grado che ha dichiarato la sua adottabilità e cioè, dall'ottobre 2019. Non è difficile comprendere, già solo alla luce della tempistica sopra riportata, quanto il distacco di dalla madre possa _1 aver costituito un fattore traumatico nella sua crescita psicologica (v. al riguardo le s.i.t. rilasciate dalle assistenti sociali e al T.M. il 1° marzo 2018 che CP_8 Tes_2
23 sottolineano come il rapporto tra madre e figlia fosse simbiotico e come l'allontanamento della bambina dalla madre avesse provocato nella bambina una grande sofferenza), sia pure compensato dalla sua “messa in sicurezza” e quanto gli eventi successivi al suo primo allontanamento, fino al collocamento presso la famiglia affidataria, possano averla profondamente destabilizzata. Di tali difficoltà della bambina offrono sincera testimonianza gli affidatari che nella loro audizione del 26 febbraio 2024 hanno riferito come i primi mesi del collocamento di presso di loro siano stati “molto duri” perché _1 la bambina, “che doveva ancora adattarsi alla nuova realtà, aveva continue crisi di rabbia e di pianto”, si svegliava durante la notte, chiamando “mamma”, riferendosi in realtà all'educatrice della casa-famiglia ( tale precisazione è stata fornita in udienza dagli affidatari che, ad espressa domanda, hanno dichiarato di avere compreso che la bambina chiamava “mamma” l'educatrice perché ne indicava il nome). Per far fronte a tale situazione la coppia affidataria si era affidata ad un terapeuta e frequentemente faceva ricorso al consiglio ed all'aiuto del personale della casa- famiglia. Dopo il primo anno, tuttavia, la situazione era migliorata, le crisi di rabbia e di pianto erano cessate, la bambina aveva cominciato a frequentare la scuola materna, integrandosi nel nucleo familiare allargato degli affidatari dei quali faceva parte anche un “cuginetto” suo coetaneo, anche se la bambina continuava ad essere molto destabilizzata dai cambiamenti. A tal proposito sentiti dal prof. gli affidatari hanno _10 riferito come anche il passaggio dal tempo parziale al tempo pieno avesse provocato in una forte sofferenza. _1
Si legge nella consulenza tecnica redatta dal prof. che ha esaminato la bambina _10 quando aveva sei anni, che “nel complesso si presenta come una ragazzina timida, cauta _1 nell'espressione emotiva e attenta all'interlocutore a cui rivolge attenzione, disponibilità e apertura”. Dall'esame psicodiagnostico (effettuato dalla Dr.ssa ) emerge che: Persona_13
“Il processo di identificazione di genere, conformemente alla fase evolutiva in cui si trova attualmente
, si presenta in via di sviluppo;
tuttavia, i livelli di maturazione, in relazione ai propri processi elaborativi, mostrano il bisogno dell'Io di proteggersi dall'angoscia di vissuti abbandonici attraverso l'allontanamento degli aspetti introspettivi e rimuginativi, fortemente destabilizzanti, che si esplicano attraverso una labilità ed una fragilità dell'Io. Per quanto riguarda il vissuto in merito alle relazioni oggettuali, l'imago paterna, in accordo con la peculiare storia di vita della bambina mostra di portare con sé, ancora oggi, dolorosi vissuti abbandonici, che appaiono però in via di riparazione. Di contro, l'imago materna sembra richiamare aspetti di copertura e inautenticità che sembrano generare in l'emergere di potenti quote di ansia, cui l'Io fa fronte attraverso evasività e nascondimento, a sostegno di un distacco emotivo e relazionale. In conclusione, in si riscontra un orientamento verso i rapporti interpersonali nei quali vige un'apertura rispetto alle sollecitazioni emotive esterne, ma un'espressione di Sé nella relazione con l'Altro povera negli aspetti di genuinità; mostra una modalità estremamente controllata nella quale, non possono ricevere soddisfazione i bisogni emotivi profondi. Gli stessi, iper-controllati e repressi, conservano la propria carica in aspetti di estroversione, ma, laddove l'Altro neghi all'Io la reciprocità che domanda, la pulsione arriva a mostrarsi in forma primitiva e diretta all'esterno di Sé.
24 Dall'osservazione dello stile personologico, l'originario aspetto introvertivo dell'Io è mutato in comportamenti di fuga da momenti di riflessione interiore, come possibile conseguenza della parziale interiorizzazione delle figure oggettuali primarie… Al momento risulta aver trovato una condizione di stabilità presso la famiglia collocataria, che, anche in chiave prognostica, potrebbe consentirle un sano processo di crescita psicologica, emotiva, affettiva e fisica.” Ora, il quadro psicologico sopra delineato, letto nell'ambito della dolorosa storia di , _1 induce a considerare con grande cautela la valutazione del superiore interesse della minore, essendo necessario verificare se, nella situazione data, tenuto conto dello specifico momento di crescita di , le caratteristiche personologiche e relazionali _1 della madre (delle quali la propensione ad instaurare rapporti di dipendenza psicologica con uomini maltrattanti e pericolosi per sé e per la prole costituisce solo uno dei profili) consentano di prefigurare la possibilità della revoca della sentenza di adottabilità . A tale domanda questa Corte non può che dare una risposta negativa. L'incapacità genitoriale della signora infatti, non è legata solo alla sua propensione ad instaurare CP relazioni sentimentali con uomini maltrattanti, pericolosi per la sua incolumità e per quella dei figli, quanto piuttosto e primariamente al fatto che ella per le sue caratteristiche strutturali di personalità, non sia stata in grado di cogliere la correlazione tra i fatti di violenza da lei subiti e le possibili ricadute sulla figlia, e, in via generale, non sia in grado di vederne i bisogni emotivi profondi . Se così fosse avrebbe accettato per sè e per _1 gli aiuti che sono stati loro offerti dai Servizi e si sarebbe resa conto di come di quegli aiuti avessero estremo bisogno entrambe, comprendendo che intraprendere un percorso psicologico individuale e dunque mettersi in discussione, era il primo passo per aiutare la figlia a superare quel trauma da separazione del quale ella, infantilmente, ancora oggi accusa i Servizi sociali , senza mai interrogarsi su quali siano state le cause che ne hanno determinato l'intervento. Inoltre, nel bilanciamento di interessi che è necessario operare al fine di verificare la sussistenza dei presupposti per la dichiarazione di adottabilità di
, a fronte dell'interesse della bambina a crescere nella sua famiglia biologica, deve
_1 pure essere considerato il suo interesse alla prosecuzione di un percorso evolutivo basato sulla stabilità e sulla qualità delle relazioni affettive. Tale percorso le è stato assicurato sino ad oggi dalla coppia collocataria, che, con umiltà, pazienza ed attenzione si è messa in ascolto dei bisogni reali di , chiedendo gli aiuti necessari per comprenderne e
_1 sostenerne i momenti di crisi, nella consapevolezza che la storia di non si può e
_1 non si deve cancellare, ma che richiede un riconoscimento. Sotto tale profilo appare particolarmente rilevante la disponibilità dichiarata dalla coppia collocataria, ove le fosse consentito di adottare la bambina, alla eventuale ripresa dei rapporti di con la
_1 madre, disponibilità sincera, proprio perché accompagnata dal realistico rilievo dei suoi profili problematici. A parti invertite, la signora ove fosse revocata CP
l'adottabilità, non sarebbe in grado di comprendere l'importanza della relazione creatasi tra e gli affidatari, relazione che andrebbe protetta anche in caso di cessazione _1 dell'affidamento, considerato che, come affermato dalla Corte Edu (caso e _14
25 c. Italia, 2010) tra gli affidatari e l'affidato nasce un rapporto di contenuto _15 sostanzialmente familiare, che, ai sensi dell'art. 8 Cedu andrebbe preservato anche dopo la fine dell'affidamento. E' per tali ragioni - rigettati gli appelli e confermato lo stato di adottabilità di , e _1 nonostante la disponibilità degli affidatari – che la Corte deve prendere atto che non appare oggi rispondente all'interesse della bambina consentire la ripresa delle relazioni con la famiglia biologica. Sul punto il Collegio concorda con il parere di entrambi i consulenti, rilevando come l'autocentratura della esclusivamente intorno ai CP propri bisogni, il suo concetto proprietario della maternità, il mancato riconoscimento del senso e dell'importanza di ausili psicologici e di sostegno, esporrebbero , in _1 questa delicata fase di sviluppo e di assestamento, a nuovi e drammatici sconvolgimenti emotivi, dalle imprevedibili negative conseguenze sulla sua stabilità e sulla sua crescita. Né è ipotizzabile che tale possibilità sia offerta, allo stato, ai fratelli di (nessuno dei _1 quali, peraltro, si è costituito in giudizio per richiedere di incontrare la sorella in via autonoma dalla madre), ravvisandosi il concreto pericolo, in considerazione delle modalità relazionali della che caratterizzano anche i rapporti con i figli CP maggiori, tenuto conto della loro ancor giovane età ( oggi ha 26 anni, 24 _5 CP ed 22), che essi possano trovarsi nell'impossibilità di gestire in piena e totale Per_3 autonomia dalla genitrice ed in una necessaria cornice protetta i rapporti con la sorella. Il fatto che l' non abbia chiesto di poter conservare relazioni con la figlia, Persona_1 sia pure in via subordinata, una volta dichiarata la sua adottabilità, testimonia della sua mancanza di interesse a conservare rapporti con in tale cornice. In ogni caso le sue _1 caratteristiche personologiche, unite alla manifestata ostilità nei confronti del personale dei Servizi sociali, posta in evidenza nella sentenza di questa Corte n. 3913 del 2020, renderebbero comunque contrario all'interesse della bambina il mantenimento di tali rapporti non ravvisandosi alcuna garanzia che tali relazioni potrebbero svolgersi in modo rispettosi dei tempi e delle necessità di . _1
Infine, non sussiste la possibilità di affidare ad alcuna figura vicariale individuabile _1 nell'abito della sua famiglia biologica. La sorella , che aveva dichiarato la sua _5 intenzione di prendere con sé la sorella, sentita all'udienza del 9.7.2024, ha dichiarato di avere accettato un'offerta lavorativa a Barcellona e di essere in procinto di trasferirsi in quella città. La sorella che peraltro non ha dichiarato alcuna disponibilità, è CP sposata e vive in Inghilterra, mentre la Corte non ha ritenuto di procedere all'audizione di , che, dopo l'audizione della sorella , è stato indicato dagli appellanti Per_3 _5 come disponibile a tenere con sé dichiarandosi “economicamente autonomo e _1 residente in luogo diverso da quello della madre” (v. dichiarazione scritta del 28.4.2025 prodotta dalla . , infatti, ha solo 22 anni, ha vissuto con per poco CP Per_3 _1 tempo, quando era ancora un adolescente e non potrebbe assolutamente essere in grado di gestire una situazione di affidamento che si presenterebbe assai difficile, non solo per la situazione emotiva di , ma anche per la necessità di gestire con fermezza ed _1
26 equilibrio i rapporti con la madre dalle cui interferenze sarebbe impossibile proteggere la bambina. Infine, non può essere presa in considerazione la recente disponibilità indicata dagli appellanti, dello zio paterno di , fratello dell' , trattandosi _1 Persona_1 di persona che nessuna significativa relazione ha mai intrattenuto con e che non _1 garantirebbe in alcun modo la necessaria collaborazione con i Servizi in autonomia rispetto alle influenze del padre della bambina e da quelle della madre. Gli appelli, pertanto, devono essere rigettati.
In considerazione della materia trattata e delle ragioni della decisione sussistono giusti motivi per compensare interamente tra le parti le spese di lite delle fasi del giudizio di merito e di legittimità. Le spese della c.t.u. devono essere poste in solido a carico degli appellanti.
P.Q.M.
La Corte, definitivamente pronunciando, decidendo in sede di rinvio a seguito della sentenza della Cassazione S.U. n. 35110/2021, rigetta gli appelli proposti da e da avverso la sentenza del Tribunale Parte_1 CP per i minorenni di Roma, n.276 del 2019. Compensa interamente tra le parti le spese di lite per i giudizi di merito e di legittimità . Pone le spese di consulenza tecnica in solido a carico degli appellanti. Ordina alla cancelleria l'immediata restituzione al Tribunale per i minorenni del fascicolo di primo grado. Così deciso in Roma, nella camera di consiglio del 6 maggio 2025
Il giudice estensore Il Presidente Chiara Giammarco Alberto Tilocca
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