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Sentenza 10 gennaio 2025
Sentenza 10 gennaio 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Busto Arsizio, sentenza 10/01/2025, n. 34 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Busto arsizio |
| Numero : | 34 |
| Data del deposito : | 10 gennaio 2025 |
Testo completo
N. R.G. 4559/2022
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE ORDINARIO di BUSTO ARSIZIO
SEZIONE Prima
Il Tribunale di Busto Arsizio- 1^ sezione civile, composto dai sigg. Magistrati:
Dott.ssa Maria Eugenia Pupa - Presidente
Dott.ssa Manuela Palvarini - Giudice
Dott.ssa Alessandra Ardito - Giudice relatore ha pronunziato la seguente
SENTENZA
nella causa civile di I Grado iscritta al n. r.g. 4559/2022 promossa da:
(C.F. ), con il patrocinio dell'avv. CERANA MARIA Parte_1 C.F._1
FRANCA
RICORRENTE contro
(C.F. ), con il patrocinio dell'avv. MEGNA CP_1 C.F._2
MARCELLA SUSANNA e
RESISTENTE
con l'intervento obbligatorio del PUBBLICO MINISTERO
OGGETTO: separazione con addebito.
CONCLUSIONI
pagina 1 di 10 All'udienza del 9 ottobre 2024 la parti insistevano nelle istanze istruttorie e precisavano le seguenti conclusioni:
Ricorrente:
“Voglia il Tribunale Adito, disattesa ogni contraria istanza:
- Dichiarare la separazione personale dei coniugi con addebito al marito ed autorizzare i coniugi a vivere separatamente con l'obbligo del reciproco rispetto;
- affidare la figlia in via esclusiva alla madre;
in subordine, disporre l'affido condiviso, ove il Per_1
Tribunale ne ritenga sussistenti i presupposti nell'interesse della minore, con collocamento della minore medesima presso la madre;
- assegnare la casa coniugale sita in Sesto Calende (VA), Via Bellaria n. 12 (composta da unica unità abitativa come provato con perizia del geom. ), nella sua integrità e nello stato di fatto in cui è CP_2
abitata, alla sig.ra , quale genitore collocatario/affidatario della figlia minore Parte_1 [...]
, con tutti gli arredi che la compongono;
Per_2
- respingere ogni richiesta di assegnazione parziale perché inammissibile e contraria agli interessi della prole;
- per il diritto di visita del padre - e solo nel caso di affido esclusivo con incontri da effettuarsi sempre alla presenza di un parente del padre che faccia da garante - disporre che il padre incontri la figlia un giorno infrasettimanale, da concordare tra le parti in orario pomeridiano tra le h 17:30 e le h 19:00, oltre un giorno nei weekend in modo alternato (ogni 15 gg.) dalle h 10,30 alle h 16,00; in ogni caso, disporre la modalità di visita più idonea che il tribunale vorrà determinare nell'esclusivo interesse della minore;
- porre a carico del padre, sig. , l'obbligo di corrispondere, a far tempo dal deposito CP_1 del ricorso, a titolo di contributo al mantenimento della figlia minore l'importo mensile complessivo di
€ 400,00, al netto dell'assegno unico e/o altra diversa somma che verrà ritenuta di giustizia, da rivalutarsi annualmente secondo gli indici ISTAT, entro il giorno 05 (cinque) di ogni mese, oltre al
50% delle spese straordinarie (mediche, sportive, ricreative, scolastiche) come da Protocollo d'intesa del C.N.F. allegato e/o della Corte di Appello di Milano;
- Respingere ogni ulteriore domanda di parte resistente (contribuzione alle spese di mutuo, rimborso
50% della liquidazione RI 13.04.2022 ecc. ecc.) perché inammissibili, tardive (formulate in memoria 183 n. 2 cpc) ed in ordine alle quali la presente difesa ha ritualmente dichiarato di non accettare il contradditorio;
pagina 2 di 10 - In punto spese: Con vittoria di spese, competenze, IVA, CPA e 15% T.P. come per legge e con maggiorazione di cui al Art 4 co. 1 bis DM 55/14 come novellato dal D.M. 37/18 (v.si Cass. n. 23088 del 18.8.2021).
Sentenza esecutiva come per legge”.
Resistente:
“Voglia il Tribunale adito
- dare atto che il sig. , non si oppone alla richiesta di separazione personale proposta dalla CP_1
moglie;
- rigettare la domanda di addebito della separazione avanzata dalla signora in quanto Pt_1
inammissibile, infondata e non provata;
- disporre l'affidamento condiviso della figlia minore ad entrambi i genitori, con collocazione della stessa presso la madre;
- prevedere che la bambina possa intrattenersi con il padre con le seguenti modalità: un week end alternato e un giorno infrasettimanale in base ai turni di lavoro del sig. RI e alle necessità della sig.ra Pt_1
- stabilire che il sig. abbia a contribuire al mantenimento della figlia on la CP_1 Per_1
corresponsione alla sig.ra di somma mensile non superiore a 250 euro entro il giorno 10 di Pt_1
ogni mese, soggetti a rivalutazione monetaria secondo gli indici ISTAT a decorrere dal mese di gennaio 2023;
- porre a carico dei genitori il concorso alle spese straordinarie della figlia nella misura del 50% pro quota, purchè preventivamente concordate come da protocollo d'intesa del CNF;
- nell'interesse della minore, concedere l'assegnazione parziale della casa coniugale ai due coniugi, autorizzando il sig. , proprietario dell'immobile, a suddividerla, a sue spese, in due unità CP_1
abitative separate ed indipendenti, come già predisposta in origine;
- in estremo subordine, laddove l'Ill.mo Giudice ravvisi ancora l'opportunità di accogliere la domanda della ricorrente in tema di incontri protetti, si richiede la possibilità di continuare ad effettuare tali incontri in presenza dei parenti del sig. , quali i genitori e la sorella, dato l'impatto negativo CP_1
che potrebbe avere la presenza di estranei sul benessere psico, fisico ed emotivo della bambina e data la mancanza ben comprovata di oggettivo pericolo per l'incolumità della stessa.
Con vittoria di spese, diritti e onorari di causa”.
RAGIONI IN FATTO E IN DIRITTO
pagina 3 di 10 I Sigg.ri e contraevano matrimonio in data 26.02.2021 in Sesto Calende. Pt_1 CP_1
Dall'unione nasceva il 03.02.2019 . Persona_2
Con ricorso depositato in data 10.10.2022 la adiva il Tribunale in epigrafe chiedendo Pt_1
l'emissione della pronuncia di separazione con addebito al marito per abuso di sostanze stupefacenti e per averle nascosto i numerosi debiti contratti, e la regolamentazione della responsabilità genitoriale.
In particolare, la ricorrente domandava l'affido esclusivo della minore.
Provvedeva a costituirsi il mediante comparsa di risposta con la quale aderiva alla domanda di CP_1
separazione, chiedendo però il rigetto dell'addebito, e domandava l'affido condiviso della minore.
All'esito dell'udienza presidenziale, veniva affidata in via esclusiva alla madre e collocata Per_1
presso la stessa, con conseguente assegnazione della casa familiare, veniva regolamentato il diritto di visita del padre (veniva previsto che questi stesse con la figlia un giorno infrasettimanale in orario pomeridiano da concordare tra le parti tra le 16:00 e le 19:00 oltre un giorno nel fine settimana da concordare tra le parti in modo da consentire comunque la consumazione del pranzo assieme alla figlia.
Si statuiva che detti incontri avvenissero alla presenza della madre o alla presenza dei genitori del padre e della sorella del medesimo) e posto a carico di quest'ultimo un assegno di € 250, oltre al 50% delle spese straordinarie.
Con ordinanza del 18.1.2023 veniva previsto che agli incontri padre/figlia non presenziasse la madre, ma un parente del padre. Veniva, inoltre, disposto il monitoraggio dei Servizi Sociali.
Espletati gli incombenti di rito, la causa viene decisa con sentenza.
Le domande delle parti risultano fondate nei limiti di cui al prosieguo.
1) Separazione e addebito
Alla luce delle risultanze di causa, deve ritenersi sufficientemente dimostrata l'intollerabilità della convivenza tra i coniugi tale da rendere ineluttabile la separazione.
Deve, inoltre, essere accolta la domanda di addebito proposta dalla ricorrente per abuso di sostanze stupefacenti da parte del marito, con conseguente assorbimento di ogni questione relativa al gioco d'azzardo ed ai debiti, essendo già il primo profilo sufficiente ad integrare l'addebito.
Il resistente sosteneva che la domanda di addebito andasse respinta in quanto il consumo di cocaina era noto alla ricorrente al momento del matrimonio, come peraltro ammesso anche dall' Le parti, Pt_1
infatti, avevano iniziato la relazione diciotto anni prima di contrarre il matrimonio e la stessa ricorrente ammetteva di aver scoperto che il resistente faceva uso di sostanze almeno nel 2015 e nuovamente nel
2020, oltre che nel 2022, quando decideva di chiedere la separazione. pagina 4 di 10 La domanda di addebito risulta fondata.
Il consumo di sostanze stupefacenti da parte del veniva riconosciuto da quest'ultimo, sia negli CP_1 atti che nel corso dell'interrogatorio formale. Tes_ Il resistente, inoltre, riferiva al di fare uso di cocaina dai 25 anni (quindi all'incirca dal 2000).
Almeno nel 2015 la ricorrente scopriva l'uso di sostanze. Nel 2019 nasceva A dicembre 2020, Per_1
Tes_ su richiesta della moglie, il iniziava il percorso con il di Varese. Il 26.2.2021, quando il CP_1
Tes_ resistente era ancora in carico al di Varese, le parti si sposavano. Il aderiva con costanza CP_1
al programma sino a novembre 2021, salvo sospendere il percorso a dicembre 2021 senza essere stato Tes_ Tes_ dimesso dal . Ad ottobre 2022 si ripresentava (si veda la relazione depositata dal il
18.3.2023).
Quando le parti si sposavano, quindi, l' era a conoscenza dei problemi del . Al contempo, Pt_1 CP_1
vi era un impegno da parte del marito a fare quanto necessario per risolvere tale dipendenza, tanto che
Tes_ questi aveva già aderito al programma del .
L'abuso di sostanze stupefacenti del resistente, quindi, costituiva un problema noto alla ricorrente, ma non per questo accettato.
Il fatto che l' nonostante tale abuso, abbia dato delle nuove possibilità al prima di Pt_1 CP_1
presentare domanda di separazione non può poi privare tale patologia della sua valenza devastante sui rapporti coniugali.
La violazione dei doveri coniugali da parte del resistente consiste proprio nell'aver privilegiato la propria dipendenza rispetto alla relazione coniugale e ciò, se pure può essere la conseguenza di una sofferenza psichica importante, non può non essere valutata nello stesso tempo come la causa del logoramento e della rottura del rapporto coniugale cui la ricorrente ha tentato di resistere e di opporsi
(sul punto si veda Cass. n. 26883/2016).
2) Affido e collocamento della minore
Quanto a deve esserne confermato l'affido esclusivo alla madre, con collocamento presso la Per_1
stessa ed assegnazione della casa familiare, sita in Sesto Calende, via Bellaria, 12, non potendosi
Tes_ ritenere concluso il percorso del padre presso il .
Tes_ Il , già conosciuto al , si rivolgeva nuovamente a detta struttura una volta che la moglie CP_1
introduceva il giudizio di separazione.
Tes_ Ad ottobre e novembre 2022 il rilevava due positività. Da dicembre 2022 gli esami tossicologici con cadenza bisettimanale risultavano negativi (relazione depositata il 18.3.2023).
pagina 5 di 10 Dal 22/02/2024 fino al mese di agosto 2024, però, il saltava i controlli. Ad agosto 2024 CP_1
Tes_ riprendeva contatto con il di Varese e ricominciava a sottoporsi alle analisi dei metaboliti urinari.
Tes_ Il resistente sosteneva che il di Novara (presso cui si era appoggiato da novembre 2023 a febbraio
2024) avesse richiesto di sospendere le analisi fino ad agosto, ma questa versione non veniva
Tes_ confermata dalla Dott.ssa medico del di Novara, appositamente contattata dai Persona_3
SS.
Tes_ Il effettuava controlli bisettimanali presso il di Varese nel mese di agosto 2024, mentre CP_1
nel mese di settembre svolgeva controlli settimanali. Da un confronto telefonico avvenuto fra i SS con Tes_ il Dott. (medico del di Varese) emergeva che le analisi erano negative, ma che al sig. Per_4
erano stati fissati due appuntamenti con il medico e con l'assistente sociale, che erano stati CP_1
disattesi.
Pertanto, considerato che il resistente iniziava a consumare cocaina oltre venti anni fa e che vi sono già stati tentativi di disintossicazione non andati a buon fine, considerato che nemmeno il percorso attualmente in corso può dirsi concluso con esito positivo, si ritiene che debba essere mantenuto l'affido esclusivo della minore alla madre, fino alla conclusione del percorso e non alla sospensione o interruzione determinate autonomamente dalla stessa parte.
Si ritiene che l'affido esclusivo sia sufficiente a tutelare la minore, senza necessità di disporre l'affido super- esclusivo (nemmeno richiesto dalla madre) considerato che, allo stato, non risultava l'incapacità delle parti di assumere le decisioni fondamentali per come l'iscrizione a scuola. Si deve, però, Per_1
demandare ai SS il compito di facilitare il confronto fra genitori nell'assunzione delle decisioni straordinarie.
Inoltre, devono essere demandati ai SS il progressivo ampliamento e la liberalizzazione dei rapporti padre/figlia.
Allo stato, il padre vede na volta a settimana, il giovedì dalle 18.00 alle 19.30, e un giorno ogni Per_1
fine settimana, sabato o domenica, dalle 10.30 alle 16.00. A tutti detti incontri è presente un familiare del resistente.
La madre riteneva che l'incontro del giovedì pomeriggio potesse avvenire solo fra il padre e Per_1 trattandosi di solo un'ora e mezza, mentre chiedeva che continuasse ad essere presente un familiare del resistente a quello della domenica.
Ritiene il Collegio che durante l'incontro infrasettimanale debba essere disposto il monitoraggio degli incontri da parte di una figura educativa per un periodo utile ad avere un'osservazione puntuale e professionale rispetto alla relazione minore-padre e alle competenze genitoriali del sig. , che CP_1
possa essere anche un monitoraggio propedeutico all'eventuale liberalizzazione degli incontri.
pagina 6 di 10 Fino a detta liberalizzazione, gli incontri continueranno ad avvenire secondo il calendario attualmente in corso e alla presenza di un educatore (nel pomeriggio infrasettimanale) o di un familiare del resistente (nel fine settimana).
Si precisa che il monitoraggio e l'intervento con l'educatore dovranno essere gestiti dal Comune di residenza della minore, in quanto gli incontri padre-figlia avvengono vicino a casa della minore, non essendoci il tempo sufficiente perché il padre, in un'ora e mezzo, possa portarla a Novara e poi di nuovo a casa della madre.
Tes_ Una volta conclusosi positivamente il percorso presso il e ravvisati i presupposti per la liberalizzazione da parte dei SS, il padre potrà stare con a week end alternati, dal venerdì sera Per_1
alla domenica sera, oltre ad un pomeriggio a settimana, dalle 18.00 alle 19.30, indicativamente il giovedì, giornata scelta dalle parti.
La minore, inoltre, da tale momento e secondo il principio dell'alternanza, trascorrerà i primi 7 giorni delle vacanze natalizie (dal 23/12 al 30/12) con un genitore ed i restanti 7 giorni (dal 30/12 al 6/01) con l'altro genitore. La minore, sempre secondo il principio dell'alternanza, trascorrerà le vacanze pasquali metà con un genitore e metà con l'altro. Nel giorno di Pasqua, in particolare, starà con il genitore che non la terrà con sé il giorno di Natale.
La minore, durante le vacanze estive, trascorrerà con ciascun genitore 15 giorni, anche non continuativi, in periodi da comunicare e concordare reciprocamente entro il 31 maggio di ogni anno.
Infine, si invitano entrambi i genitori ad accedere a un percorso di sostegno psicologico individuale.
In relazione all'assegnazione della casa familiare, si ritiene non possa essere accolta la domanda del resistente di assegnazione parziale della casa coniugale ai due coniugi, autorizzando il , CP_1 proprietario dell'immobile, a suddividerla, a sue spese, in due unità abitative separate ed indipendenti, come già predisposta in origine.
Fra i coniugi, infatti, allo stato vi è un rapporto altamente conflittuale, come rilevato dai SS, tanto che la ricorrente addirittura si rifiutava di presenziare agli incontri con il resistente. Non è funzionale all'interesse della minore la sua esposizione a detto clima conflittuale che verrebbe inasprito nel caso in cui i due coniugi si ritrovassero a vivere in due immobili adiacenti e confinanti (si vedano Tribunale
Napoli Nord sez. I, 22/09/2023, n.3799; Tribunale Lamezia Terme sez. I, 10/03/2023, n.166).
3) Contributo per il mantenimento della minore
Ritiene il Collegio che l'assegno a carico del padre debba essere quantificato in € 250, oltre rivalutazione annuale, da quando il padre lasciava la casa familiare sino ad agosto 2024, con percezione dell'AU interamente da parte della madre e spese straordinarie ripartite al 50%. pagina 7 di 10 Da settembre 2024 il contributo paterno deve essere determinato in € 350, atteso l'aumento dello stipendio del . CP_1
Le condizioni delle parti sono le seguenti: la madre è proprietaria di un immobile in Castellanza che ha concesso in locazione e per il quale percepisce un canone mensile di € 390. Per detto immobile concludeva, con il , un contratto di mutuo con rata di € 450/490 che dagli ultimi estratti conto CP_1
risulta pagata solo dall' Pt_1
Percepisce € 55 di AU e il reddito netto per l'attività professionale come libera professionista svolta è di € 12.460 nel 2023 e di € 13.260 nel 2022 (doc. 69 e 70 della ricorrente).
ha in essere una polizza infortuni “Pronto Poste Protezione infortuni” n. 80100800098; Parte_1 una polizza pensionistica “Posta Previdenza Valore n. 50010798124 - controvalore € 5.754,00; un buono Postale Fruttifero BFP3x4 n. 000017873382001 per € 15.138,29 cointestato con la sig.a
(madre della , la quale ne avrebbe fornito tutti i fondi (doc. 59). Persona_5 Pt_1
Il resistente, invece, è proprietario della casa familiare assegnata alla ricorrente, paga € 360 di canone di locazione e spese condominiali (documentazione depositata a luglio 2023), oltre ad € 287 per un finanziamento per acquisto auto ed € 350 per mutuo relativo alla casa familiare. Gli addebiti del mutuo e del finanziamento non sono regolari e, non essendo stati prodotti i relativi contratti, non ne è chiara la durata.
Vi è, poi, un finanziamento con rata di € 300 circa, con scadenza nel 2028 (doc. 13 della ricorrente).
Il , dipendente, fino a settembre 2024 aveva uno stipendio netto di circa € 2.000/2.100, mentre CP_1 da settembre 2024 guadagna € 2.500, avendo reperito una nuova attività lavorativa (si veda la documentazione depositata ad ottobre 2024).
4) Pronunce accessorie
Attesa la prevalente soccombenza del resistente, le spese di lite della ricorre devono essere poste a carico del primo.
Deve essere respinta la domanda ex art. 89 c.p.c. formulata dal resistente di cancellazione di espressioni quali “tossicodipendente” e il riferimento alla patologia ADHD in quanto la ratio della norma è quella di evitare, nel linguaggio processuale, locuzioni non aventi apporto utile all'oggetto della causa le quali finirebbero, in modo gratuito ed assolutamente ultroneo, per dar voce al vicendevole malanimo dei litiganti.
La giurisprudenza è univoca nel configurare la violazione dell'art. 89 c.p.c. tutte le volte in cui le locuzioni adoperate non riguardino o travalichino le esigenze difensive di un determinato processo, avuto riguardo all'oggetto di esso, così da additare un intento dello scrivente meramente offensivo. pagina 8 di 10 Dalla lettura degli atti della ricorrente non emerge che le locuzioni concretamente utilizzate siano ingiustificatamente offensive nei confronti del resistente, fungendo da elemento esplicativo delle richieste della ricorrente e delle ragioni dell'addebito al resistente, a prescindere, ovviamente, dalla fondatezza delle censure mosse.
Si rigetta anche la domanda di espunzione dei doc. 31 e 32 prodotti dalla ricorrente, trattandosi di documentazione irrilevante ai fini del decidere.
P.Q.M.
il Tribunale, ogni diversa domanda, istanza, eccezione e difesa disattesa e respinta, così provvede:
1) dichiara la separazione personale tra e , coniugatisi in Sesto Parte_1 CP_1
Calende in data 26.2.2021 (matrimonio trascritto nei registri degli atti di matrimonio di detto
Comune Sesto Calende (VA) al numero 2, Parte I, Serie //, Ufficio 1, Anno 2021);
2) ordina all'Ufficiale di Stato Civile del Comune di Sesto Calende di provvedere all'annotazione della presente sentenza a margine dell'atto di matrimonio;
3) addebita la separazione al resistente;
4) affida in via esclusiva alla madre, con collocamento presso la stessa, nella casa Persona_2
coniugale, sita in Sesto Calende, via Bellaria, 12, che si assegna alla ricorrente;
5) dispone che il rapporto padre/figlia sia regolato come in parte motiva e dispone che i Servizi
Sociali di Sesto Calende monitorino il percorso Serd del padre, gli incontri padre/figlia e provvedano alla loro liberalizzazione;
6) dispone che i Servizi Sociali di Sesto Calende promuovano una comunicazione efficace tra genitori e facilitino l'assunzione condivisa delle decisioni più importanti relative alla minore;
7) dispone che, a titolo di concorso al mantenimento indiretto ordinario della minore, il padre versi alla madre, entro il giorno 5 di ogni mese in via anticipata ed a far data dall'allontanamento dalla casa familiare sino ad agosto 2024, l'importo mensile di € 250,00, da rivalutarsi annualmente secondo i criteri di cui all'art. 150 Disp. Att. c.p.c. Da settembre 2024 il contributo a carico del padre viene quantificato in € 350,00 al mese, oltre rivalutazione annuale
(prima rivalutazione a settembre 2025);
8) dispone che le spese straordinarie, regolate come da Protocollo della Corte d'Appello di
Milano, siano ripartite al 50% fra i genitori;
9) dispone che l'Assegno Unico sia percepito integralmente dalla madre;
pagina 9 di 10 10) condanna il resistente al pagamento delle spese di lite della ricorrente che liquida in € 6.500, oltre accessori di legge e rimborso forfettario, per compensi;
11) rigetta la domanda ex art. 89 c.p.c. del resistente;
12) dispone l'apertura di procedimento di vigilanza a favore di , nata il [...]; Persona_2
13) dispone che i SS del Comune di Sesto Calende relazionino al GT del procedimento di cui sopra semestralmente (prima relazione entro il 30.6.2025) impregiudicato il dovere di segnalare senza ritardo eventuali situazioni pregiudizievoli per i minori.
Manda alla cancelleria per quanto di competenza, ivi compresa la trasmissione ai SS di Sesto
Calende nonchè al GT del Tribunale di Busto Arsizio per l'apertura di un fascicolo in relazione al monitoraggio dei SS.
Così deciso in Busto Arsizio nella camera di consiglio del 7 gennaio 2025
Il Giudice Est. Il Presidente dott.ssa Alessandra Ardito dott.ssa Maria Eugenia Pupa
pagina 10 di 10
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE ORDINARIO di BUSTO ARSIZIO
SEZIONE Prima
Il Tribunale di Busto Arsizio- 1^ sezione civile, composto dai sigg. Magistrati:
Dott.ssa Maria Eugenia Pupa - Presidente
Dott.ssa Manuela Palvarini - Giudice
Dott.ssa Alessandra Ardito - Giudice relatore ha pronunziato la seguente
SENTENZA
nella causa civile di I Grado iscritta al n. r.g. 4559/2022 promossa da:
(C.F. ), con il patrocinio dell'avv. CERANA MARIA Parte_1 C.F._1
FRANCA
RICORRENTE contro
(C.F. ), con il patrocinio dell'avv. MEGNA CP_1 C.F._2
MARCELLA SUSANNA e
RESISTENTE
con l'intervento obbligatorio del PUBBLICO MINISTERO
OGGETTO: separazione con addebito.
CONCLUSIONI
pagina 1 di 10 All'udienza del 9 ottobre 2024 la parti insistevano nelle istanze istruttorie e precisavano le seguenti conclusioni:
Ricorrente:
“Voglia il Tribunale Adito, disattesa ogni contraria istanza:
- Dichiarare la separazione personale dei coniugi con addebito al marito ed autorizzare i coniugi a vivere separatamente con l'obbligo del reciproco rispetto;
- affidare la figlia in via esclusiva alla madre;
in subordine, disporre l'affido condiviso, ove il Per_1
Tribunale ne ritenga sussistenti i presupposti nell'interesse della minore, con collocamento della minore medesima presso la madre;
- assegnare la casa coniugale sita in Sesto Calende (VA), Via Bellaria n. 12 (composta da unica unità abitativa come provato con perizia del geom. ), nella sua integrità e nello stato di fatto in cui è CP_2
abitata, alla sig.ra , quale genitore collocatario/affidatario della figlia minore Parte_1 [...]
, con tutti gli arredi che la compongono;
Per_2
- respingere ogni richiesta di assegnazione parziale perché inammissibile e contraria agli interessi della prole;
- per il diritto di visita del padre - e solo nel caso di affido esclusivo con incontri da effettuarsi sempre alla presenza di un parente del padre che faccia da garante - disporre che il padre incontri la figlia un giorno infrasettimanale, da concordare tra le parti in orario pomeridiano tra le h 17:30 e le h 19:00, oltre un giorno nei weekend in modo alternato (ogni 15 gg.) dalle h 10,30 alle h 16,00; in ogni caso, disporre la modalità di visita più idonea che il tribunale vorrà determinare nell'esclusivo interesse della minore;
- porre a carico del padre, sig. , l'obbligo di corrispondere, a far tempo dal deposito CP_1 del ricorso, a titolo di contributo al mantenimento della figlia minore l'importo mensile complessivo di
€ 400,00, al netto dell'assegno unico e/o altra diversa somma che verrà ritenuta di giustizia, da rivalutarsi annualmente secondo gli indici ISTAT, entro il giorno 05 (cinque) di ogni mese, oltre al
50% delle spese straordinarie (mediche, sportive, ricreative, scolastiche) come da Protocollo d'intesa del C.N.F. allegato e/o della Corte di Appello di Milano;
- Respingere ogni ulteriore domanda di parte resistente (contribuzione alle spese di mutuo, rimborso
50% della liquidazione RI 13.04.2022 ecc. ecc.) perché inammissibili, tardive (formulate in memoria 183 n. 2 cpc) ed in ordine alle quali la presente difesa ha ritualmente dichiarato di non accettare il contradditorio;
pagina 2 di 10 - In punto spese: Con vittoria di spese, competenze, IVA, CPA e 15% T.P. come per legge e con maggiorazione di cui al Art 4 co. 1 bis DM 55/14 come novellato dal D.M. 37/18 (v.si Cass. n. 23088 del 18.8.2021).
Sentenza esecutiva come per legge”.
Resistente:
“Voglia il Tribunale adito
- dare atto che il sig. , non si oppone alla richiesta di separazione personale proposta dalla CP_1
moglie;
- rigettare la domanda di addebito della separazione avanzata dalla signora in quanto Pt_1
inammissibile, infondata e non provata;
- disporre l'affidamento condiviso della figlia minore ad entrambi i genitori, con collocazione della stessa presso la madre;
- prevedere che la bambina possa intrattenersi con il padre con le seguenti modalità: un week end alternato e un giorno infrasettimanale in base ai turni di lavoro del sig. RI e alle necessità della sig.ra Pt_1
- stabilire che il sig. abbia a contribuire al mantenimento della figlia on la CP_1 Per_1
corresponsione alla sig.ra di somma mensile non superiore a 250 euro entro il giorno 10 di Pt_1
ogni mese, soggetti a rivalutazione monetaria secondo gli indici ISTAT a decorrere dal mese di gennaio 2023;
- porre a carico dei genitori il concorso alle spese straordinarie della figlia nella misura del 50% pro quota, purchè preventivamente concordate come da protocollo d'intesa del CNF;
- nell'interesse della minore, concedere l'assegnazione parziale della casa coniugale ai due coniugi, autorizzando il sig. , proprietario dell'immobile, a suddividerla, a sue spese, in due unità CP_1
abitative separate ed indipendenti, come già predisposta in origine;
- in estremo subordine, laddove l'Ill.mo Giudice ravvisi ancora l'opportunità di accogliere la domanda della ricorrente in tema di incontri protetti, si richiede la possibilità di continuare ad effettuare tali incontri in presenza dei parenti del sig. , quali i genitori e la sorella, dato l'impatto negativo CP_1
che potrebbe avere la presenza di estranei sul benessere psico, fisico ed emotivo della bambina e data la mancanza ben comprovata di oggettivo pericolo per l'incolumità della stessa.
Con vittoria di spese, diritti e onorari di causa”.
RAGIONI IN FATTO E IN DIRITTO
pagina 3 di 10 I Sigg.ri e contraevano matrimonio in data 26.02.2021 in Sesto Calende. Pt_1 CP_1
Dall'unione nasceva il 03.02.2019 . Persona_2
Con ricorso depositato in data 10.10.2022 la adiva il Tribunale in epigrafe chiedendo Pt_1
l'emissione della pronuncia di separazione con addebito al marito per abuso di sostanze stupefacenti e per averle nascosto i numerosi debiti contratti, e la regolamentazione della responsabilità genitoriale.
In particolare, la ricorrente domandava l'affido esclusivo della minore.
Provvedeva a costituirsi il mediante comparsa di risposta con la quale aderiva alla domanda di CP_1
separazione, chiedendo però il rigetto dell'addebito, e domandava l'affido condiviso della minore.
All'esito dell'udienza presidenziale, veniva affidata in via esclusiva alla madre e collocata Per_1
presso la stessa, con conseguente assegnazione della casa familiare, veniva regolamentato il diritto di visita del padre (veniva previsto che questi stesse con la figlia un giorno infrasettimanale in orario pomeridiano da concordare tra le parti tra le 16:00 e le 19:00 oltre un giorno nel fine settimana da concordare tra le parti in modo da consentire comunque la consumazione del pranzo assieme alla figlia.
Si statuiva che detti incontri avvenissero alla presenza della madre o alla presenza dei genitori del padre e della sorella del medesimo) e posto a carico di quest'ultimo un assegno di € 250, oltre al 50% delle spese straordinarie.
Con ordinanza del 18.1.2023 veniva previsto che agli incontri padre/figlia non presenziasse la madre, ma un parente del padre. Veniva, inoltre, disposto il monitoraggio dei Servizi Sociali.
Espletati gli incombenti di rito, la causa viene decisa con sentenza.
Le domande delle parti risultano fondate nei limiti di cui al prosieguo.
1) Separazione e addebito
Alla luce delle risultanze di causa, deve ritenersi sufficientemente dimostrata l'intollerabilità della convivenza tra i coniugi tale da rendere ineluttabile la separazione.
Deve, inoltre, essere accolta la domanda di addebito proposta dalla ricorrente per abuso di sostanze stupefacenti da parte del marito, con conseguente assorbimento di ogni questione relativa al gioco d'azzardo ed ai debiti, essendo già il primo profilo sufficiente ad integrare l'addebito.
Il resistente sosteneva che la domanda di addebito andasse respinta in quanto il consumo di cocaina era noto alla ricorrente al momento del matrimonio, come peraltro ammesso anche dall' Le parti, Pt_1
infatti, avevano iniziato la relazione diciotto anni prima di contrarre il matrimonio e la stessa ricorrente ammetteva di aver scoperto che il resistente faceva uso di sostanze almeno nel 2015 e nuovamente nel
2020, oltre che nel 2022, quando decideva di chiedere la separazione. pagina 4 di 10 La domanda di addebito risulta fondata.
Il consumo di sostanze stupefacenti da parte del veniva riconosciuto da quest'ultimo, sia negli CP_1 atti che nel corso dell'interrogatorio formale. Tes_ Il resistente, inoltre, riferiva al di fare uso di cocaina dai 25 anni (quindi all'incirca dal 2000).
Almeno nel 2015 la ricorrente scopriva l'uso di sostanze. Nel 2019 nasceva A dicembre 2020, Per_1
Tes_ su richiesta della moglie, il iniziava il percorso con il di Varese. Il 26.2.2021, quando il CP_1
Tes_ resistente era ancora in carico al di Varese, le parti si sposavano. Il aderiva con costanza CP_1
al programma sino a novembre 2021, salvo sospendere il percorso a dicembre 2021 senza essere stato Tes_ Tes_ dimesso dal . Ad ottobre 2022 si ripresentava (si veda la relazione depositata dal il
18.3.2023).
Quando le parti si sposavano, quindi, l' era a conoscenza dei problemi del . Al contempo, Pt_1 CP_1
vi era un impegno da parte del marito a fare quanto necessario per risolvere tale dipendenza, tanto che
Tes_ questi aveva già aderito al programma del .
L'abuso di sostanze stupefacenti del resistente, quindi, costituiva un problema noto alla ricorrente, ma non per questo accettato.
Il fatto che l' nonostante tale abuso, abbia dato delle nuove possibilità al prima di Pt_1 CP_1
presentare domanda di separazione non può poi privare tale patologia della sua valenza devastante sui rapporti coniugali.
La violazione dei doveri coniugali da parte del resistente consiste proprio nell'aver privilegiato la propria dipendenza rispetto alla relazione coniugale e ciò, se pure può essere la conseguenza di una sofferenza psichica importante, non può non essere valutata nello stesso tempo come la causa del logoramento e della rottura del rapporto coniugale cui la ricorrente ha tentato di resistere e di opporsi
(sul punto si veda Cass. n. 26883/2016).
2) Affido e collocamento della minore
Quanto a deve esserne confermato l'affido esclusivo alla madre, con collocamento presso la Per_1
stessa ed assegnazione della casa familiare, sita in Sesto Calende, via Bellaria, 12, non potendosi
Tes_ ritenere concluso il percorso del padre presso il .
Tes_ Il , già conosciuto al , si rivolgeva nuovamente a detta struttura una volta che la moglie CP_1
introduceva il giudizio di separazione.
Tes_ Ad ottobre e novembre 2022 il rilevava due positività. Da dicembre 2022 gli esami tossicologici con cadenza bisettimanale risultavano negativi (relazione depositata il 18.3.2023).
pagina 5 di 10 Dal 22/02/2024 fino al mese di agosto 2024, però, il saltava i controlli. Ad agosto 2024 CP_1
Tes_ riprendeva contatto con il di Varese e ricominciava a sottoporsi alle analisi dei metaboliti urinari.
Tes_ Il resistente sosteneva che il di Novara (presso cui si era appoggiato da novembre 2023 a febbraio
2024) avesse richiesto di sospendere le analisi fino ad agosto, ma questa versione non veniva
Tes_ confermata dalla Dott.ssa medico del di Novara, appositamente contattata dai Persona_3
SS.
Tes_ Il effettuava controlli bisettimanali presso il di Varese nel mese di agosto 2024, mentre CP_1
nel mese di settembre svolgeva controlli settimanali. Da un confronto telefonico avvenuto fra i SS con Tes_ il Dott. (medico del di Varese) emergeva che le analisi erano negative, ma che al sig. Per_4
erano stati fissati due appuntamenti con il medico e con l'assistente sociale, che erano stati CP_1
disattesi.
Pertanto, considerato che il resistente iniziava a consumare cocaina oltre venti anni fa e che vi sono già stati tentativi di disintossicazione non andati a buon fine, considerato che nemmeno il percorso attualmente in corso può dirsi concluso con esito positivo, si ritiene che debba essere mantenuto l'affido esclusivo della minore alla madre, fino alla conclusione del percorso e non alla sospensione o interruzione determinate autonomamente dalla stessa parte.
Si ritiene che l'affido esclusivo sia sufficiente a tutelare la minore, senza necessità di disporre l'affido super- esclusivo (nemmeno richiesto dalla madre) considerato che, allo stato, non risultava l'incapacità delle parti di assumere le decisioni fondamentali per come l'iscrizione a scuola. Si deve, però, Per_1
demandare ai SS il compito di facilitare il confronto fra genitori nell'assunzione delle decisioni straordinarie.
Inoltre, devono essere demandati ai SS il progressivo ampliamento e la liberalizzazione dei rapporti padre/figlia.
Allo stato, il padre vede na volta a settimana, il giovedì dalle 18.00 alle 19.30, e un giorno ogni Per_1
fine settimana, sabato o domenica, dalle 10.30 alle 16.00. A tutti detti incontri è presente un familiare del resistente.
La madre riteneva che l'incontro del giovedì pomeriggio potesse avvenire solo fra il padre e Per_1 trattandosi di solo un'ora e mezza, mentre chiedeva che continuasse ad essere presente un familiare del resistente a quello della domenica.
Ritiene il Collegio che durante l'incontro infrasettimanale debba essere disposto il monitoraggio degli incontri da parte di una figura educativa per un periodo utile ad avere un'osservazione puntuale e professionale rispetto alla relazione minore-padre e alle competenze genitoriali del sig. , che CP_1
possa essere anche un monitoraggio propedeutico all'eventuale liberalizzazione degli incontri.
pagina 6 di 10 Fino a detta liberalizzazione, gli incontri continueranno ad avvenire secondo il calendario attualmente in corso e alla presenza di un educatore (nel pomeriggio infrasettimanale) o di un familiare del resistente (nel fine settimana).
Si precisa che il monitoraggio e l'intervento con l'educatore dovranno essere gestiti dal Comune di residenza della minore, in quanto gli incontri padre-figlia avvengono vicino a casa della minore, non essendoci il tempo sufficiente perché il padre, in un'ora e mezzo, possa portarla a Novara e poi di nuovo a casa della madre.
Tes_ Una volta conclusosi positivamente il percorso presso il e ravvisati i presupposti per la liberalizzazione da parte dei SS, il padre potrà stare con a week end alternati, dal venerdì sera Per_1
alla domenica sera, oltre ad un pomeriggio a settimana, dalle 18.00 alle 19.30, indicativamente il giovedì, giornata scelta dalle parti.
La minore, inoltre, da tale momento e secondo il principio dell'alternanza, trascorrerà i primi 7 giorni delle vacanze natalizie (dal 23/12 al 30/12) con un genitore ed i restanti 7 giorni (dal 30/12 al 6/01) con l'altro genitore. La minore, sempre secondo il principio dell'alternanza, trascorrerà le vacanze pasquali metà con un genitore e metà con l'altro. Nel giorno di Pasqua, in particolare, starà con il genitore che non la terrà con sé il giorno di Natale.
La minore, durante le vacanze estive, trascorrerà con ciascun genitore 15 giorni, anche non continuativi, in periodi da comunicare e concordare reciprocamente entro il 31 maggio di ogni anno.
Infine, si invitano entrambi i genitori ad accedere a un percorso di sostegno psicologico individuale.
In relazione all'assegnazione della casa familiare, si ritiene non possa essere accolta la domanda del resistente di assegnazione parziale della casa coniugale ai due coniugi, autorizzando il , CP_1 proprietario dell'immobile, a suddividerla, a sue spese, in due unità abitative separate ed indipendenti, come già predisposta in origine.
Fra i coniugi, infatti, allo stato vi è un rapporto altamente conflittuale, come rilevato dai SS, tanto che la ricorrente addirittura si rifiutava di presenziare agli incontri con il resistente. Non è funzionale all'interesse della minore la sua esposizione a detto clima conflittuale che verrebbe inasprito nel caso in cui i due coniugi si ritrovassero a vivere in due immobili adiacenti e confinanti (si vedano Tribunale
Napoli Nord sez. I, 22/09/2023, n.3799; Tribunale Lamezia Terme sez. I, 10/03/2023, n.166).
3) Contributo per il mantenimento della minore
Ritiene il Collegio che l'assegno a carico del padre debba essere quantificato in € 250, oltre rivalutazione annuale, da quando il padre lasciava la casa familiare sino ad agosto 2024, con percezione dell'AU interamente da parte della madre e spese straordinarie ripartite al 50%. pagina 7 di 10 Da settembre 2024 il contributo paterno deve essere determinato in € 350, atteso l'aumento dello stipendio del . CP_1
Le condizioni delle parti sono le seguenti: la madre è proprietaria di un immobile in Castellanza che ha concesso in locazione e per il quale percepisce un canone mensile di € 390. Per detto immobile concludeva, con il , un contratto di mutuo con rata di € 450/490 che dagli ultimi estratti conto CP_1
risulta pagata solo dall' Pt_1
Percepisce € 55 di AU e il reddito netto per l'attività professionale come libera professionista svolta è di € 12.460 nel 2023 e di € 13.260 nel 2022 (doc. 69 e 70 della ricorrente).
ha in essere una polizza infortuni “Pronto Poste Protezione infortuni” n. 80100800098; Parte_1 una polizza pensionistica “Posta Previdenza Valore n. 50010798124 - controvalore € 5.754,00; un buono Postale Fruttifero BFP3x4 n. 000017873382001 per € 15.138,29 cointestato con la sig.a
(madre della , la quale ne avrebbe fornito tutti i fondi (doc. 59). Persona_5 Pt_1
Il resistente, invece, è proprietario della casa familiare assegnata alla ricorrente, paga € 360 di canone di locazione e spese condominiali (documentazione depositata a luglio 2023), oltre ad € 287 per un finanziamento per acquisto auto ed € 350 per mutuo relativo alla casa familiare. Gli addebiti del mutuo e del finanziamento non sono regolari e, non essendo stati prodotti i relativi contratti, non ne è chiara la durata.
Vi è, poi, un finanziamento con rata di € 300 circa, con scadenza nel 2028 (doc. 13 della ricorrente).
Il , dipendente, fino a settembre 2024 aveva uno stipendio netto di circa € 2.000/2.100, mentre CP_1 da settembre 2024 guadagna € 2.500, avendo reperito una nuova attività lavorativa (si veda la documentazione depositata ad ottobre 2024).
4) Pronunce accessorie
Attesa la prevalente soccombenza del resistente, le spese di lite della ricorre devono essere poste a carico del primo.
Deve essere respinta la domanda ex art. 89 c.p.c. formulata dal resistente di cancellazione di espressioni quali “tossicodipendente” e il riferimento alla patologia ADHD in quanto la ratio della norma è quella di evitare, nel linguaggio processuale, locuzioni non aventi apporto utile all'oggetto della causa le quali finirebbero, in modo gratuito ed assolutamente ultroneo, per dar voce al vicendevole malanimo dei litiganti.
La giurisprudenza è univoca nel configurare la violazione dell'art. 89 c.p.c. tutte le volte in cui le locuzioni adoperate non riguardino o travalichino le esigenze difensive di un determinato processo, avuto riguardo all'oggetto di esso, così da additare un intento dello scrivente meramente offensivo. pagina 8 di 10 Dalla lettura degli atti della ricorrente non emerge che le locuzioni concretamente utilizzate siano ingiustificatamente offensive nei confronti del resistente, fungendo da elemento esplicativo delle richieste della ricorrente e delle ragioni dell'addebito al resistente, a prescindere, ovviamente, dalla fondatezza delle censure mosse.
Si rigetta anche la domanda di espunzione dei doc. 31 e 32 prodotti dalla ricorrente, trattandosi di documentazione irrilevante ai fini del decidere.
P.Q.M.
il Tribunale, ogni diversa domanda, istanza, eccezione e difesa disattesa e respinta, così provvede:
1) dichiara la separazione personale tra e , coniugatisi in Sesto Parte_1 CP_1
Calende in data 26.2.2021 (matrimonio trascritto nei registri degli atti di matrimonio di detto
Comune Sesto Calende (VA) al numero 2, Parte I, Serie //, Ufficio 1, Anno 2021);
2) ordina all'Ufficiale di Stato Civile del Comune di Sesto Calende di provvedere all'annotazione della presente sentenza a margine dell'atto di matrimonio;
3) addebita la separazione al resistente;
4) affida in via esclusiva alla madre, con collocamento presso la stessa, nella casa Persona_2
coniugale, sita in Sesto Calende, via Bellaria, 12, che si assegna alla ricorrente;
5) dispone che il rapporto padre/figlia sia regolato come in parte motiva e dispone che i Servizi
Sociali di Sesto Calende monitorino il percorso Serd del padre, gli incontri padre/figlia e provvedano alla loro liberalizzazione;
6) dispone che i Servizi Sociali di Sesto Calende promuovano una comunicazione efficace tra genitori e facilitino l'assunzione condivisa delle decisioni più importanti relative alla minore;
7) dispone che, a titolo di concorso al mantenimento indiretto ordinario della minore, il padre versi alla madre, entro il giorno 5 di ogni mese in via anticipata ed a far data dall'allontanamento dalla casa familiare sino ad agosto 2024, l'importo mensile di € 250,00, da rivalutarsi annualmente secondo i criteri di cui all'art. 150 Disp. Att. c.p.c. Da settembre 2024 il contributo a carico del padre viene quantificato in € 350,00 al mese, oltre rivalutazione annuale
(prima rivalutazione a settembre 2025);
8) dispone che le spese straordinarie, regolate come da Protocollo della Corte d'Appello di
Milano, siano ripartite al 50% fra i genitori;
9) dispone che l'Assegno Unico sia percepito integralmente dalla madre;
pagina 9 di 10 10) condanna il resistente al pagamento delle spese di lite della ricorrente che liquida in € 6.500, oltre accessori di legge e rimborso forfettario, per compensi;
11) rigetta la domanda ex art. 89 c.p.c. del resistente;
12) dispone l'apertura di procedimento di vigilanza a favore di , nata il [...]; Persona_2
13) dispone che i SS del Comune di Sesto Calende relazionino al GT del procedimento di cui sopra semestralmente (prima relazione entro il 30.6.2025) impregiudicato il dovere di segnalare senza ritardo eventuali situazioni pregiudizievoli per i minori.
Manda alla cancelleria per quanto di competenza, ivi compresa la trasmissione ai SS di Sesto
Calende nonchè al GT del Tribunale di Busto Arsizio per l'apertura di un fascicolo in relazione al monitoraggio dei SS.
Così deciso in Busto Arsizio nella camera di consiglio del 7 gennaio 2025
Il Giudice Est. Il Presidente dott.ssa Alessandra Ardito dott.ssa Maria Eugenia Pupa
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