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Sentenza 29 ottobre 2025
Sentenza 29 ottobre 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Milano, sentenza 29/10/2025, n. 8198 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Milano |
| Numero : | 8198 |
| Data del deposito : | 29 ottobre 2025 |
Testo completo
N. R.G. 42550/2022
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE ORDINARIO di MILANO
UNDICESIMA CIVILE
Il Tribunale, nella persona del Giudice dott. NN CC ha pronunciato la seguente SENTENZA nella causa civile di I Grado iscritta al n. r.g. 42550/2022 promossa da:
(C.F. ), con il Parte_1 P.IVA_1 patrocinio dell'avv. DIBARI ATTILIO A., elettivamente domiciliato in VIALE DANTE ALIGHIERI, 48 76121 BARLETTA presso il difensore avv. DIBARI ATTILIO A.
ATTORE/I contro
(C.F. ), con il patrocinio dell'avv. LANDI ANDREA , elettivamente CP_1 P.IVA_2 domiciliato in VIA SANT'ORSOLA 1 MILANO presso il difensore avv. LANDI ANDREA
CONVENUTO/I
CONCLUSIONI
Per Parte opponente come da note depositate in data 29/1/2025
Per parte opposta come da note depositate in data 26/3/2025
Concisa esposizione delle ragioni di fatto e di diritto della decisione
chiedeva ed otteneva dal Tribunale di Milano il decreto ingiuntivo n. 13779/2022 RG CP_1
26385/2022, pubblicato in data 12/8/2022, ingiungente a il pagamento dell'importo di euro Parte_1
5519,84 oltre interessi moratori ,a fronte del mancato pagamento di n. 2 fatture emesse a seguito di fornitura di procedura software
Il suddetto decreto veniva notificato alla società in data 9/9/2022 Parte_1
Con atto di citazione in opposizione a decreto ingiuntivo notificato in data 19/10/2022 Pt_2 conveniva in giudizio al fine di sentir revocato il decreto ingiuntivo previo accertamento della CP_1 non autenticità della sottoscrizione del contratto di fornitura
Deduceva parte opponente la falsità del contratto di cui è causa allegando che si erano presentati in pagina 1 di 4 CP_ azienda alcuni operatori di proponendo la fornitura di Software , ma che poi non aveva Pt_1 acquistato alcunchè.
Deduceva che la sottoscrizione del contratto non era riconducibile al legale rappresentante di e Pt_1 che pertanto era disconosciuta
Deduceva che gli interventi depositati nel fascicolo monitorio non erano mai avvenuti e mai accettati da Parte_1
Si costituiva in causa chiedendo il rigetto dell'opposizione e la conferma del decreto CP_1 ingiuntivo opposto
Deduceva parte opposta che in data 28/10/2021 veniva stipulato un contratto inter partes per la fornitura di software come da doc 2 prodotto in sede monitoria che prevedeva un pagamento una tantum per la licenza d'uso e un canone annuale;
deduceva altresì che acquistava anche un Pt_1 pacchetto di assistenza operativa che si era esplicitato nella personalizzazione per gestione nuova azienda agricola e nell'installazione SQL Server 2019 paghe , stampe e ripristino data base
Deduceva che parte opponente con comunicazione del 20/6/22 comunicava la richiesta di recesso dal servizio per mancanza di fondi e personale
Deduceva altresì che il contratto era stato timbrato e sottoscritto in ogni sua parte e che anche se non fosse stato siglato dal legale rappresentante , in virtù del principio di legittimità del terzo apparente doveva considerarsi esistente e valido in quanto il sottoscrittore , presso la sede aziendale si era Pt_1 lasciato intendere legittimato alla sottoscrizione
Deduceva quindi che il contratto era stato perfettamente conosciuto dall'opponente ed eseguito dall'opposta
All'udienza del 12/7/23 il Giudice concedeva i termini istruttori ex art 183 VI co cpc
All'udienza del 30/11/23 il Giudice ammetteva le prove orali nei limiti della propria ordinanza
All'udienza del 13/6/2024 , esperita la prova delegata , il Giudice, ritenuta superflua una CTU grafologica rinviava per la precisazione delle conclusioni
All'udienza di pc del 31/3/2025, celebrata mediante trattazione, scritta il Gop tratteneva la causa in decisione concedendo alle parti i termini ex art 190 cpc
**********************************************
, attrice sostanziale, ha svolto con rito monitoria una azione contrattuale di adempimento CP_1 contro deducendo di essere creditrice della somma di euro 5519,84 per il mancato Parte_1
CP_ pagamento , n. 2 fatture emesse da per per la fornitura di servizi informatici
Parte opponente si è difesa eccependo l'assoluta mancanza di contratto , disconoscendo la sottoscrizione del contratto dimesso e negando ogni intervento allegato da parte opposta
Il Tribunale osserva che il criterio di riparto di allegazione e prova dell'azione contrattuale svolta da pagina 2 di 4 è regolato dagli art.1218 e 2697 cc e dal principio di vicinanza della prova in forza del CP_1 quale spetta al preteso creditore allegare e provare la fonte negoziale dell'obbligazione di pagamento;
provato ciò, spetta al preteso debitore allegare e provare di avere adempiuto o altri fatti idonei a paralizzare la pretesa creditoria (cass civ sez unite n.13533/2001).Altro criterio generale afferente il regime probatorio è l'onere di contestazione specifica ex art 115 cpc,in forza del quale , in assenza di contestazione specifica, si determina l'effetto della relevatio ab oneri probandi a favore della parte che ha allegato il fatto (cass civ sent 10860/2011)
In primis il Gop dovrà valutare se tra le parti è intervenuto un rapporto contrattuale e se è stata CP_ raggiunta la prova degli interventi per cui sono state emesse le fatture azionate da
Nonostante il disconoscimento della sottoscrizione contrattuale ,dirimente, risulta la produzione del doc CP_ 4 prodotto da parte opposta. Tale documento è costituito da una pec inviata da a in cui si Pt_1 dichiara che è stato richiesto “ il recesso del servizio richiesto in mancanza di fondi e personale”
Non attendibili , risultano le testimonianze di e tantomeno di (quest'ultima , Tes_1 Per_1 peraltro,non rilevante in quanto riferisce de relato) sulla circostanza che era intervenuto un Per_1
CP_ accordo per cui ,a seguito di errore di , avrebbe dovuto inviare comunicazione di recesso. Pt_1
Tale accordo , ammesso e non concesso che fosse intervenuto , doveva essere provato per iscritto e non provato testimonialmente , risultando, peraltro ,contrario a prova documentale.
Gli interventi eseguiti dai testi di parte opposta e sono stati confermati dagli Tes_2 Tes_3 stessi e il teste ha precisato di aver eseguito l'intervento a favore di mediante Tes_2 Pt_1
“collegamento tramite APN con Viewer il cui sistema prevede che l'assistenza venga accettata o meglio ,richiesta e accettata dal cliente , in assenza non avrei potuto entrare nel sistema del cliente” CP_ L'attività di a favore di in esecuzione del contratto risulta quindi provata Pt_1
A fronte delle prove versate in causa si ritiene dunque l'esistenza e la validità del contratto prodotto dall'opposta , nonostante il disconoscimento operato da parte opponente e la sua esecuzione a favore di Pt_1
Per ciò che attiene le condizioni contrattuali , al di là di quanto espresso in contratto, si rileva che le fatture emesse , certamente pervenute presso (v. dichiarazione testimoniale di ) ,non Pt_1 Tes_1 sono mai state contestate ante causam ,neppure a seguito di sollecito di pagamento , motivo per cui CP_ devono ritenersi idonea prova circa le somme pretese da
Ciò premesso , l'opposizione va respinta e il decreto ingiuntivo opposto va confermato
Le spese seguono la soccombenza pagina 3 di 4
P.Q.M.
Il Tribunale, definitivamente pronunciando, ogni diversa istanza ed eccezione disattesa o assorbita, così dispone:
RIGETTA L'opposizione
CONFERMA
Il decreto ingiuntivo n 13779/2022 RG 26385/2022 del Tribunale di Milano non già provvisoriamente esecutivo
Condanna altresì in persona del legale rappresentante pro Controparte_2 tempore a rimborsare a le spese di lite, che si liquidano in € 3000,00 omnia oltre cpa 4% e CP_1 iva di legge se dovuta
Milano, 29 ottobre 2025
Il Gop
NN CC
pagina 4 di 4
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE ORDINARIO di MILANO
UNDICESIMA CIVILE
Il Tribunale, nella persona del Giudice dott. NN CC ha pronunciato la seguente SENTENZA nella causa civile di I Grado iscritta al n. r.g. 42550/2022 promossa da:
(C.F. ), con il Parte_1 P.IVA_1 patrocinio dell'avv. DIBARI ATTILIO A., elettivamente domiciliato in VIALE DANTE ALIGHIERI, 48 76121 BARLETTA presso il difensore avv. DIBARI ATTILIO A.
ATTORE/I contro
(C.F. ), con il patrocinio dell'avv. LANDI ANDREA , elettivamente CP_1 P.IVA_2 domiciliato in VIA SANT'ORSOLA 1 MILANO presso il difensore avv. LANDI ANDREA
CONVENUTO/I
CONCLUSIONI
Per Parte opponente come da note depositate in data 29/1/2025
Per parte opposta come da note depositate in data 26/3/2025
Concisa esposizione delle ragioni di fatto e di diritto della decisione
chiedeva ed otteneva dal Tribunale di Milano il decreto ingiuntivo n. 13779/2022 RG CP_1
26385/2022, pubblicato in data 12/8/2022, ingiungente a il pagamento dell'importo di euro Parte_1
5519,84 oltre interessi moratori ,a fronte del mancato pagamento di n. 2 fatture emesse a seguito di fornitura di procedura software
Il suddetto decreto veniva notificato alla società in data 9/9/2022 Parte_1
Con atto di citazione in opposizione a decreto ingiuntivo notificato in data 19/10/2022 Pt_2 conveniva in giudizio al fine di sentir revocato il decreto ingiuntivo previo accertamento della CP_1 non autenticità della sottoscrizione del contratto di fornitura
Deduceva parte opponente la falsità del contratto di cui è causa allegando che si erano presentati in pagina 1 di 4 CP_ azienda alcuni operatori di proponendo la fornitura di Software , ma che poi non aveva Pt_1 acquistato alcunchè.
Deduceva che la sottoscrizione del contratto non era riconducibile al legale rappresentante di e Pt_1 che pertanto era disconosciuta
Deduceva che gli interventi depositati nel fascicolo monitorio non erano mai avvenuti e mai accettati da Parte_1
Si costituiva in causa chiedendo il rigetto dell'opposizione e la conferma del decreto CP_1 ingiuntivo opposto
Deduceva parte opposta che in data 28/10/2021 veniva stipulato un contratto inter partes per la fornitura di software come da doc 2 prodotto in sede monitoria che prevedeva un pagamento una tantum per la licenza d'uso e un canone annuale;
deduceva altresì che acquistava anche un Pt_1 pacchetto di assistenza operativa che si era esplicitato nella personalizzazione per gestione nuova azienda agricola e nell'installazione SQL Server 2019 paghe , stampe e ripristino data base
Deduceva che parte opponente con comunicazione del 20/6/22 comunicava la richiesta di recesso dal servizio per mancanza di fondi e personale
Deduceva altresì che il contratto era stato timbrato e sottoscritto in ogni sua parte e che anche se non fosse stato siglato dal legale rappresentante , in virtù del principio di legittimità del terzo apparente doveva considerarsi esistente e valido in quanto il sottoscrittore , presso la sede aziendale si era Pt_1 lasciato intendere legittimato alla sottoscrizione
Deduceva quindi che il contratto era stato perfettamente conosciuto dall'opponente ed eseguito dall'opposta
All'udienza del 12/7/23 il Giudice concedeva i termini istruttori ex art 183 VI co cpc
All'udienza del 30/11/23 il Giudice ammetteva le prove orali nei limiti della propria ordinanza
All'udienza del 13/6/2024 , esperita la prova delegata , il Giudice, ritenuta superflua una CTU grafologica rinviava per la precisazione delle conclusioni
All'udienza di pc del 31/3/2025, celebrata mediante trattazione, scritta il Gop tratteneva la causa in decisione concedendo alle parti i termini ex art 190 cpc
**********************************************
, attrice sostanziale, ha svolto con rito monitoria una azione contrattuale di adempimento CP_1 contro deducendo di essere creditrice della somma di euro 5519,84 per il mancato Parte_1
CP_ pagamento , n. 2 fatture emesse da per per la fornitura di servizi informatici
Parte opponente si è difesa eccependo l'assoluta mancanza di contratto , disconoscendo la sottoscrizione del contratto dimesso e negando ogni intervento allegato da parte opposta
Il Tribunale osserva che il criterio di riparto di allegazione e prova dell'azione contrattuale svolta da pagina 2 di 4 è regolato dagli art.1218 e 2697 cc e dal principio di vicinanza della prova in forza del CP_1 quale spetta al preteso creditore allegare e provare la fonte negoziale dell'obbligazione di pagamento;
provato ciò, spetta al preteso debitore allegare e provare di avere adempiuto o altri fatti idonei a paralizzare la pretesa creditoria (cass civ sez unite n.13533/2001).Altro criterio generale afferente il regime probatorio è l'onere di contestazione specifica ex art 115 cpc,in forza del quale , in assenza di contestazione specifica, si determina l'effetto della relevatio ab oneri probandi a favore della parte che ha allegato il fatto (cass civ sent 10860/2011)
In primis il Gop dovrà valutare se tra le parti è intervenuto un rapporto contrattuale e se è stata CP_ raggiunta la prova degli interventi per cui sono state emesse le fatture azionate da
Nonostante il disconoscimento della sottoscrizione contrattuale ,dirimente, risulta la produzione del doc CP_ 4 prodotto da parte opposta. Tale documento è costituito da una pec inviata da a in cui si Pt_1 dichiara che è stato richiesto “ il recesso del servizio richiesto in mancanza di fondi e personale”
Non attendibili , risultano le testimonianze di e tantomeno di (quest'ultima , Tes_1 Per_1 peraltro,non rilevante in quanto riferisce de relato) sulla circostanza che era intervenuto un Per_1
CP_ accordo per cui ,a seguito di errore di , avrebbe dovuto inviare comunicazione di recesso. Pt_1
Tale accordo , ammesso e non concesso che fosse intervenuto , doveva essere provato per iscritto e non provato testimonialmente , risultando, peraltro ,contrario a prova documentale.
Gli interventi eseguiti dai testi di parte opposta e sono stati confermati dagli Tes_2 Tes_3 stessi e il teste ha precisato di aver eseguito l'intervento a favore di mediante Tes_2 Pt_1
“collegamento tramite APN con Viewer il cui sistema prevede che l'assistenza venga accettata o meglio ,richiesta e accettata dal cliente , in assenza non avrei potuto entrare nel sistema del cliente” CP_ L'attività di a favore di in esecuzione del contratto risulta quindi provata Pt_1
A fronte delle prove versate in causa si ritiene dunque l'esistenza e la validità del contratto prodotto dall'opposta , nonostante il disconoscimento operato da parte opponente e la sua esecuzione a favore di Pt_1
Per ciò che attiene le condizioni contrattuali , al di là di quanto espresso in contratto, si rileva che le fatture emesse , certamente pervenute presso (v. dichiarazione testimoniale di ) ,non Pt_1 Tes_1 sono mai state contestate ante causam ,neppure a seguito di sollecito di pagamento , motivo per cui CP_ devono ritenersi idonea prova circa le somme pretese da
Ciò premesso , l'opposizione va respinta e il decreto ingiuntivo opposto va confermato
Le spese seguono la soccombenza pagina 3 di 4
P.Q.M.
Il Tribunale, definitivamente pronunciando, ogni diversa istanza ed eccezione disattesa o assorbita, così dispone:
RIGETTA L'opposizione
CONFERMA
Il decreto ingiuntivo n 13779/2022 RG 26385/2022 del Tribunale di Milano non già provvisoriamente esecutivo
Condanna altresì in persona del legale rappresentante pro Controparte_2 tempore a rimborsare a le spese di lite, che si liquidano in € 3000,00 omnia oltre cpa 4% e CP_1 iva di legge se dovuta
Milano, 29 ottobre 2025
Il Gop
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