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Sentenza 26 maggio 2025
Sentenza 26 maggio 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Venezia, sentenza 26/05/2025, n. 2632 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Venezia |
| Numero : | 2632 |
| Data del deposito : | 26 maggio 2025 |
Testo completo
n. 12906/2023 R.G.
n. Reg. Sent.
n. Cron.
n Rep.
TRIBUNALE DI VENEZIA
SEZIONE SPECIALIZZATA IN MATERIA DI IMMIGRAZIONE, PROTEZIONE
INTERNAZIONALE E LIBERA CIRCOLAZIONE DEI CITTADINI DELL'UNIONE EUROPEA
REPUBBLICA ITALIANA IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
Il Tribunale civile di Venezia – I sezione civile – nella persona del giudice dott. Giovanni
Calasso, nel procedimento civile iscritto al n. 12906 del ruolo generale dell'anno 2023
PROMOSSO DA
N Ricorrente Difensore
1 Controparte_1 [...]
Controparte_2
2 Controparte_3
3 Controparte_4
4 Per_1 Controparte_4
5 Controparte_5
6 Controparte_6
NEI CONFRONTI DI
Convenuto Difensore
Controparte_7
Oggetto: riconoscimento della cittadinanza italiana.
Esaminati gli atti e i verbali di causa;
preso atto delle conclusioni rassegnate dai procuratori delle parti e delle note scritte, ha pronunciato la seguente:
SENTENZA CONTESTUALE
I. Con ricorso depositato in data 15.09.2023
1. , nato in [...] il [...], C.F. , Controparte_1 C.F._1 residente in [...], n°149 – Condomínio Controparte_8
Alegre do Sul/SP – Brasil;
Dott. Giovanni Calasso 1
2. , nato in [...] il [...], C.F. , Controparte_3 C.F._2 residente in [...], n°112 – Ap. 31 C - cidade São João da Boa Vista/SP –
Brasil, che prende parte al presente ricorso in proprio ed in qualità di rappresentante processuale e genitore esercente la patria potestà sui minori
3. nato in [...] il [...], C.F. Controparte_9
, C.F._3
4. CE nato in [...] il [...], C.F. Controparte_9
entrambi residenti in [...], n°112 – Ap. 31 C - C.F._4 cidade São João da Boa Vista/SP – Brasil,
5. , nato in [...] il [...], C.F. , Controparte_5 C.F._5 residente in [...], n°. 221 – Jardim Canadá – São João da Boa Vista/SP –
Brasil, che prende parte al presente ricorso in proprio ed in qualità di rappresentante processuale e genitore esercente la patria potestà sulla minore
6. , nata in [...] il [...], C.F. Controparte_10 C.F._6 residente in [...], n°. 221 – Jardim
Canadá – São João da Boa Vista/SP – Brasil,
hanno convenuto in giudizio innanzi al Tribunale di Venezia il Controparte_7 formulando le seguenti conclusioni:
“Accertare e dichiarare che parte ricorrente possiede la cittadinanza italiana dalla nascita, per effetto della discendenza, in linea retta ed ininterrotta, da cittadino italiano, come dedotto nella narrativa che precede e documentalmente provato.
Firmato Da: Da: Namirial CA Firma Qualificata Serial#: Testimone_1
6710415e4cffcbaa pag.15 /16 \r
2.- Per l'effetto, ordinare al in persona del Ministro p.t. e, per esso, Controparte_7 all'Ufficiale di Stato Civile competente, di procedere alle iscrizioni, trascrizioni ed annotazioni di legge, nei registri dello stato civile, della cittadinanza italiana della ricorrente, provvedendo alle necessarie comunicazioni alle Autorità Consolari competenti.
Con vittoria di spese, competenze ed onorari di giudizio da distrarre in favore del sottoscritto avvocato che si dichiara antistatario.
A sostegno della domanda precisavano che:
- erano discendenti del cittadino italiano nato a [...] Persona_2
(TV) il 02/02/1847 ed emigrato in Brasile dove si sposava in data 11/04/1875 con la sig.ra
, senza mai naturalizzarsi, Dalla predetta unione coniugale nasceva: Persona_3
Santo Marson il 27/09/1890 che, in data 04/09/1909 si univa in matrimonio con la sig.ra e dall'unione nasceva: CP_11
➢ il sig. il 26/04/1925 il quale si sposava il 18/07/1953 con la Persona_4 sig.ra e procreavano: Controparte_12
Dott. Giovanni Calasso 2
✓ la sig.ra il 27/04/1954 che si univa in Parte_1 matrimonio il 26/01/1974 con il sig. e Persona_5 dalla loro unione nascevano:
❖ US il 26/07/1976 il quale Controparte_3
si sposava il 03/05/2008 con la sig.ra
[...]
e dalla loro unione nascevano: Persona_6
▪ il sig. Persona_7 CP_9
il 30/05/2015
[...]
▪ il sig. Controparte_9
il 04/08/2019
[...]
❖ il sig. il 09/05/1980 Dal Controparte_5 matrimonio del 20/10/2012 tra il sig. Controparte_5
e la sig.ra
[...] Controparte_13 nasceva:
▪ la sig.ra il Controparte_10
18/01/2019
✓ il sig. il 27/07/1955 Controparte_1
.
-in ottemperanza alle prescrizioni previste dalla L. 91/92 i ricorrenti avevano cercato senza esito di formulare richiesta di riconoscimento dello status di cittadini italiani iure sanguinis presso il Consolato competente senza ottenere alcun riscontro fattivo;
II. Parte ricorrente ha notificato ricorso e decreto nei termini di legge;
III Al Procuratore della Repubblica di Venezia è stata comunicata la pendenza del presente procedimento
DIRITTO
Preliminarmente deve osservarsi che l'avo italiano era nato prima della unificazione del
Regno di Italia. Va precisato in proposito che gli artt.
4 -15 del Codice Civile del 1865 erano tratti dal precedente Codice Civile del Regno Sardo (Statuto Albertino del 1848), che riconosceva i diritti civili e politici, propri dell'odierno status civitatis, ai c.d. regnicoli. La disciplina codicistica era basata, da un lato, sulla trasmissibilità iure sanguinis dello status civitatis ma, dall'altro, sull'unicità della cittadinanza per l'intero nucleo familiare, la cui situazione era legata a quella del marito/padre. Tali principi trovavano, tuttavia, alcune significative deroghe, nei casi di figli di stranieri nati in Italia o nei casi di familiari del cittadino emigrato che fossero rimasti in Italia. Si determinò, pertanto, un ampio e articolato dibattito politico diretto a modificare le norme sulla cittadinanza che indusse il legislatore dapprima ad emanare la legge sulle migrazioni n. 23 del 31 gennaio 1901 e successivamente la legge n. 217 del 17 maggio 1906. Per l'effetto, coloro che erano nati prima dell'unificazione d'Italia, furono considerati cittadini italiani, anche se emigrati, a condizione che, al momento in cui lo Stato preunitario di provenienza era entrato a far parte del Regno d'Italia, non avessero acquisito la cittadinanza straniera. Si deve pertanto ritenere che Persona_2
nato a [...] il [...], prima della nascita del Regno d'Italia,
[...] abbia acquisito la cittadinanza italiana in seguito all'unificazione (1866).
Dott. Giovanni Calasso 3
(per il Veneto 1866, non 1861 come per il Lazio). Si precisa, inoltre, che nonostante l'automatismo su menzionato circa l'ottenimento della cittadinanza anche al cittadino che, al momento dell'annessione del Veneto al Regno d'Italia non si trovasse nel territorio italiano, nel caso di specie l'avo era ivi presente. Prova di ciò è data dal certificato di matrimonio con celebratosi in Meolo (VE), il 02.01.1887 (vd. doc. 3 fascicolo dei Controparte_14 ricorrenti).
Risulta dalla documentazione in atti, tradotta ed apostillata, che l'avo italiano non era stato naturalizzato cittadino brasiliano e, pertanto, non aveva mai perso la cittadinanza italiana e l'aveva trasmessa a sua volta ai suoi discendenti (doc. 4 fascicolo dei ricorrenti). E' provata la discendenza diretta per linea paterna da cittadino italiano. In linea di principio, dovrebbe affermarsi la carenza di interesse ad agire giudizialmente per l'accertamento della cittadinanza italiana, poiché non si registrano passaggi generazionali per linea femminile in epoca precostituzionale e, pertanto, nessun dubbio viene a porsi in merito alla operatività della giurisprudenza costituzionale ( sentenza n. 87 del 1975, sentenza n. 30 del 1983) che ha determinato il venir meno del criterio di trasmissione unicamente maschile e della disposizione che prevedeva la perdita della cittadinanza per la donna che contraeva matrimonio con un cittadino straniero. Pertanto, dal momento che il riconoscimento dello status civitatis incombe sul , i ricorrenti avrebbero dovuto limitarsi a Controparte_7 chiedere il rilascio del relativo certificato o comunque a richiedere il riconoscimento dello status all'autorità consolare presso il paese di residenza sulla scorta della documentazione attestante la loro discendenza da un cittadino italiano, senza necessità di instaurare un giudizio dinanzi al giudice ordinario.
Dagli atti si evince che:
- i ricorrenti sono discendenti diretti del cittadino italiano nato a Persona_2
Meduna di Livenza (TV) il 02/02/1847
-Hanno, altresì, dedotto che:
- il Consolato Generale d'Italia competente aveva in corso l'evasione di richieste formulate da molti anni e nessun riscontro era dallo stesso pervenuto alle istanze formulate in via amministrativa;
-ai sensi dell'art. 2 della legge n. 241 del 7.08.1990 i procedimenti di competenza delle
Amministrazioni statali devono essere conclusi entro i termini determinati e certi, anche in conformità al principio di ragionevole durata del processo;
- nella richiesta di evasione della richiesta della ricorrente si prospetta il palese superamento dei termini di 730 giorni previsti dall'art. 3 del D.P.R. 18 aprile 1994, n. 362 e dall'art. 1 del d.P.R. 17/01/2014 n. 33, da parte dell'Autorità consolare nonostante per loro non siano ancora maturati.
-l'incertezza in ordine alla definizione della richiesta di riconoscimento dello status di civitatis italiano iure sanguinis ed il decorso di un lasso di tempo irragionevole rispetto all'interesse vantato, comportante peraltro una lesione dell'interesse stesso, equivalgono ad un diniego di riconoscimento del diritto, giustificando l'interesse a ricorrere alla tutela giurisdizionale;
Alla luce di quanto sopra la domanda deve essere accolta dichiarando i ricorrenti cittadini italiani e disponendo l'adozione da parte del dei provvedimenti Controparte_7 conseguenti. Le spese di lite, stante la peculiarità della materia del contendere in ragione della mancanza di contenzioso, vanno compensate tra le parti
Tanto anche in considerazione che la presente azione è solo di mero accertamento, priva in
Dott. Giovanni Calasso 4
sostanza di un contezioso, come anche precisato dal in analoghi giudizi Controparte_7 in cui si è costituito: “È evidente, dunque, dalla mera lettura del dettato normativo, come
l'Amministrazione dell'Interno, nella presente fattispecie, svolga una mera attività di certificazione di una condizione personale (Cass. Sez. Unite 17 dicembre 1999, n. 912) e
l'Amministrazione dell'Interno nulla sa, in proposito, circa la posizione dei ricorrenti. In altre parole, non è possibile prendere alcuna posizione in riguardo alla situazione sostanziale: conseguentemente il non può assumere – da un punto di Controparte_7 vista sostanziale – la posizione di convenuto nel presente giudizio, non avendo in alcun modo causato la necessità di rivolgersi al giudice, non risultando il perseguimento dell'alternativo procedimento in sede amministrativa”.
Ne discende che, nel caso in cui la domanda attorea dovesse essere accolta, non potrà essere pronunciata alcuna condanna alle spese, applicandosi anche al regolamento delle spese il principio di causalità (cfr. per arg. Cass. 2473/2009 e Cass. 19456/2008)”.
P.Q.M.
Il Tribunale, definitivamente pronunciando, così decide:
I) accoglie la domanda e, per l'effetto, dichiara che i ricorrenti sono cittadini italiani;
II) ordina al e, per esso, all'ufficiale dello stato civile competente, di Controparte_7 procedere alle iscrizioni, trascrizioni e annotazioni di legge, nei registri dello stato civile, della cittadinanza, della sentenza e degli atti di stato civile depositati nel fascicolo telematico delle persone indicate, provvedendo alle eventuali comunicazioni alle autorità consolari competenti;
III). compensa le spese di lite.
Lecce-Venezia, 22.05.2025
IL GOP
Dott. Giovanni Calasso
Dott. Giovanni Calasso 5
n. Reg. Sent.
n. Cron.
n Rep.
TRIBUNALE DI VENEZIA
SEZIONE SPECIALIZZATA IN MATERIA DI IMMIGRAZIONE, PROTEZIONE
INTERNAZIONALE E LIBERA CIRCOLAZIONE DEI CITTADINI DELL'UNIONE EUROPEA
REPUBBLICA ITALIANA IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
Il Tribunale civile di Venezia – I sezione civile – nella persona del giudice dott. Giovanni
Calasso, nel procedimento civile iscritto al n. 12906 del ruolo generale dell'anno 2023
PROMOSSO DA
N Ricorrente Difensore
1 Controparte_1 [...]
Controparte_2
2 Controparte_3
3 Controparte_4
4 Per_1 Controparte_4
5 Controparte_5
6 Controparte_6
NEI CONFRONTI DI
Convenuto Difensore
Controparte_7
Oggetto: riconoscimento della cittadinanza italiana.
Esaminati gli atti e i verbali di causa;
preso atto delle conclusioni rassegnate dai procuratori delle parti e delle note scritte, ha pronunciato la seguente:
SENTENZA CONTESTUALE
I. Con ricorso depositato in data 15.09.2023
1. , nato in [...] il [...], C.F. , Controparte_1 C.F._1 residente in [...], n°149 – Condomínio Controparte_8
Alegre do Sul/SP – Brasil;
Dott. Giovanni Calasso 1
2. , nato in [...] il [...], C.F. , Controparte_3 C.F._2 residente in [...], n°112 – Ap. 31 C - cidade São João da Boa Vista/SP –
Brasil, che prende parte al presente ricorso in proprio ed in qualità di rappresentante processuale e genitore esercente la patria potestà sui minori
3. nato in [...] il [...], C.F. Controparte_9
, C.F._3
4. CE nato in [...] il [...], C.F. Controparte_9
entrambi residenti in [...], n°112 – Ap. 31 C - C.F._4 cidade São João da Boa Vista/SP – Brasil,
5. , nato in [...] il [...], C.F. , Controparte_5 C.F._5 residente in [...], n°. 221 – Jardim Canadá – São João da Boa Vista/SP –
Brasil, che prende parte al presente ricorso in proprio ed in qualità di rappresentante processuale e genitore esercente la patria potestà sulla minore
6. , nata in [...] il [...], C.F. Controparte_10 C.F._6 residente in [...], n°. 221 – Jardim
Canadá – São João da Boa Vista/SP – Brasil,
hanno convenuto in giudizio innanzi al Tribunale di Venezia il Controparte_7 formulando le seguenti conclusioni:
“Accertare e dichiarare che parte ricorrente possiede la cittadinanza italiana dalla nascita, per effetto della discendenza, in linea retta ed ininterrotta, da cittadino italiano, come dedotto nella narrativa che precede e documentalmente provato.
Firmato Da: Da: Namirial CA Firma Qualificata Serial#: Testimone_1
6710415e4cffcbaa pag.15 /16 \r
2.- Per l'effetto, ordinare al in persona del Ministro p.t. e, per esso, Controparte_7 all'Ufficiale di Stato Civile competente, di procedere alle iscrizioni, trascrizioni ed annotazioni di legge, nei registri dello stato civile, della cittadinanza italiana della ricorrente, provvedendo alle necessarie comunicazioni alle Autorità Consolari competenti.
Con vittoria di spese, competenze ed onorari di giudizio da distrarre in favore del sottoscritto avvocato che si dichiara antistatario.
A sostegno della domanda precisavano che:
- erano discendenti del cittadino italiano nato a [...] Persona_2
(TV) il 02/02/1847 ed emigrato in Brasile dove si sposava in data 11/04/1875 con la sig.ra
, senza mai naturalizzarsi, Dalla predetta unione coniugale nasceva: Persona_3
Santo Marson il 27/09/1890 che, in data 04/09/1909 si univa in matrimonio con la sig.ra e dall'unione nasceva: CP_11
➢ il sig. il 26/04/1925 il quale si sposava il 18/07/1953 con la Persona_4 sig.ra e procreavano: Controparte_12
Dott. Giovanni Calasso 2
✓ la sig.ra il 27/04/1954 che si univa in Parte_1 matrimonio il 26/01/1974 con il sig. e Persona_5 dalla loro unione nascevano:
❖ US il 26/07/1976 il quale Controparte_3
si sposava il 03/05/2008 con la sig.ra
[...]
e dalla loro unione nascevano: Persona_6
▪ il sig. Persona_7 CP_9
il 30/05/2015
[...]
▪ il sig. Controparte_9
il 04/08/2019
[...]
❖ il sig. il 09/05/1980 Dal Controparte_5 matrimonio del 20/10/2012 tra il sig. Controparte_5
e la sig.ra
[...] Controparte_13 nasceva:
▪ la sig.ra il Controparte_10
18/01/2019
✓ il sig. il 27/07/1955 Controparte_1
.
-in ottemperanza alle prescrizioni previste dalla L. 91/92 i ricorrenti avevano cercato senza esito di formulare richiesta di riconoscimento dello status di cittadini italiani iure sanguinis presso il Consolato competente senza ottenere alcun riscontro fattivo;
II. Parte ricorrente ha notificato ricorso e decreto nei termini di legge;
III Al Procuratore della Repubblica di Venezia è stata comunicata la pendenza del presente procedimento
DIRITTO
Preliminarmente deve osservarsi che l'avo italiano era nato prima della unificazione del
Regno di Italia. Va precisato in proposito che gli artt.
4 -15 del Codice Civile del 1865 erano tratti dal precedente Codice Civile del Regno Sardo (Statuto Albertino del 1848), che riconosceva i diritti civili e politici, propri dell'odierno status civitatis, ai c.d. regnicoli. La disciplina codicistica era basata, da un lato, sulla trasmissibilità iure sanguinis dello status civitatis ma, dall'altro, sull'unicità della cittadinanza per l'intero nucleo familiare, la cui situazione era legata a quella del marito/padre. Tali principi trovavano, tuttavia, alcune significative deroghe, nei casi di figli di stranieri nati in Italia o nei casi di familiari del cittadino emigrato che fossero rimasti in Italia. Si determinò, pertanto, un ampio e articolato dibattito politico diretto a modificare le norme sulla cittadinanza che indusse il legislatore dapprima ad emanare la legge sulle migrazioni n. 23 del 31 gennaio 1901 e successivamente la legge n. 217 del 17 maggio 1906. Per l'effetto, coloro che erano nati prima dell'unificazione d'Italia, furono considerati cittadini italiani, anche se emigrati, a condizione che, al momento in cui lo Stato preunitario di provenienza era entrato a far parte del Regno d'Italia, non avessero acquisito la cittadinanza straniera. Si deve pertanto ritenere che Persona_2
nato a [...] il [...], prima della nascita del Regno d'Italia,
[...] abbia acquisito la cittadinanza italiana in seguito all'unificazione (1866).
Dott. Giovanni Calasso 3
(per il Veneto 1866, non 1861 come per il Lazio). Si precisa, inoltre, che nonostante l'automatismo su menzionato circa l'ottenimento della cittadinanza anche al cittadino che, al momento dell'annessione del Veneto al Regno d'Italia non si trovasse nel territorio italiano, nel caso di specie l'avo era ivi presente. Prova di ciò è data dal certificato di matrimonio con celebratosi in Meolo (VE), il 02.01.1887 (vd. doc. 3 fascicolo dei Controparte_14 ricorrenti).
Risulta dalla documentazione in atti, tradotta ed apostillata, che l'avo italiano non era stato naturalizzato cittadino brasiliano e, pertanto, non aveva mai perso la cittadinanza italiana e l'aveva trasmessa a sua volta ai suoi discendenti (doc. 4 fascicolo dei ricorrenti). E' provata la discendenza diretta per linea paterna da cittadino italiano. In linea di principio, dovrebbe affermarsi la carenza di interesse ad agire giudizialmente per l'accertamento della cittadinanza italiana, poiché non si registrano passaggi generazionali per linea femminile in epoca precostituzionale e, pertanto, nessun dubbio viene a porsi in merito alla operatività della giurisprudenza costituzionale ( sentenza n. 87 del 1975, sentenza n. 30 del 1983) che ha determinato il venir meno del criterio di trasmissione unicamente maschile e della disposizione che prevedeva la perdita della cittadinanza per la donna che contraeva matrimonio con un cittadino straniero. Pertanto, dal momento che il riconoscimento dello status civitatis incombe sul , i ricorrenti avrebbero dovuto limitarsi a Controparte_7 chiedere il rilascio del relativo certificato o comunque a richiedere il riconoscimento dello status all'autorità consolare presso il paese di residenza sulla scorta della documentazione attestante la loro discendenza da un cittadino italiano, senza necessità di instaurare un giudizio dinanzi al giudice ordinario.
Dagli atti si evince che:
- i ricorrenti sono discendenti diretti del cittadino italiano nato a Persona_2
Meduna di Livenza (TV) il 02/02/1847
-Hanno, altresì, dedotto che:
- il Consolato Generale d'Italia competente aveva in corso l'evasione di richieste formulate da molti anni e nessun riscontro era dallo stesso pervenuto alle istanze formulate in via amministrativa;
-ai sensi dell'art. 2 della legge n. 241 del 7.08.1990 i procedimenti di competenza delle
Amministrazioni statali devono essere conclusi entro i termini determinati e certi, anche in conformità al principio di ragionevole durata del processo;
- nella richiesta di evasione della richiesta della ricorrente si prospetta il palese superamento dei termini di 730 giorni previsti dall'art. 3 del D.P.R. 18 aprile 1994, n. 362 e dall'art. 1 del d.P.R. 17/01/2014 n. 33, da parte dell'Autorità consolare nonostante per loro non siano ancora maturati.
-l'incertezza in ordine alla definizione della richiesta di riconoscimento dello status di civitatis italiano iure sanguinis ed il decorso di un lasso di tempo irragionevole rispetto all'interesse vantato, comportante peraltro una lesione dell'interesse stesso, equivalgono ad un diniego di riconoscimento del diritto, giustificando l'interesse a ricorrere alla tutela giurisdizionale;
Alla luce di quanto sopra la domanda deve essere accolta dichiarando i ricorrenti cittadini italiani e disponendo l'adozione da parte del dei provvedimenti Controparte_7 conseguenti. Le spese di lite, stante la peculiarità della materia del contendere in ragione della mancanza di contenzioso, vanno compensate tra le parti
Tanto anche in considerazione che la presente azione è solo di mero accertamento, priva in
Dott. Giovanni Calasso 4
sostanza di un contezioso, come anche precisato dal in analoghi giudizi Controparte_7 in cui si è costituito: “È evidente, dunque, dalla mera lettura del dettato normativo, come
l'Amministrazione dell'Interno, nella presente fattispecie, svolga una mera attività di certificazione di una condizione personale (Cass. Sez. Unite 17 dicembre 1999, n. 912) e
l'Amministrazione dell'Interno nulla sa, in proposito, circa la posizione dei ricorrenti. In altre parole, non è possibile prendere alcuna posizione in riguardo alla situazione sostanziale: conseguentemente il non può assumere – da un punto di Controparte_7 vista sostanziale – la posizione di convenuto nel presente giudizio, non avendo in alcun modo causato la necessità di rivolgersi al giudice, non risultando il perseguimento dell'alternativo procedimento in sede amministrativa”.
Ne discende che, nel caso in cui la domanda attorea dovesse essere accolta, non potrà essere pronunciata alcuna condanna alle spese, applicandosi anche al regolamento delle spese il principio di causalità (cfr. per arg. Cass. 2473/2009 e Cass. 19456/2008)”.
P.Q.M.
Il Tribunale, definitivamente pronunciando, così decide:
I) accoglie la domanda e, per l'effetto, dichiara che i ricorrenti sono cittadini italiani;
II) ordina al e, per esso, all'ufficiale dello stato civile competente, di Controparte_7 procedere alle iscrizioni, trascrizioni e annotazioni di legge, nei registri dello stato civile, della cittadinanza, della sentenza e degli atti di stato civile depositati nel fascicolo telematico delle persone indicate, provvedendo alle eventuali comunicazioni alle autorità consolari competenti;
III). compensa le spese di lite.
Lecce-Venezia, 22.05.2025
IL GOP
Dott. Giovanni Calasso
Dott. Giovanni Calasso 5