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Sentenza 27 marzo 2025
Sentenza 27 marzo 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Roma, sentenza 27/03/2025, n. 3771 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Roma |
| Numero : | 3771 |
| Data del deposito : | 27 marzo 2025 |
Testo completo
REPUBBLICA ITALIANA IN NOME DEL POPOLO ITALIANO IL TRIBUNALE DI ROMA
in composizione monocratica, in funzione di Giudice del Lavoro, in persona della dott.ssa MARIA PIA MAGALDI
nella causa civile N.264 /2025 R.G.A.C.
TRA
Parte_1 elettivamente domiciliato in Roma,via Agri 1 presso lo studio dell'Avv. NAPPI MASSIMO che la rappresenta e difende, giusto mandato a margine dell'atto introduttivo
E
CP_1 elettivamente domiciliato in Roma,via VIA GIULIO ROMANO 46
presso lo studio dell'Avv. FRAIOLI GIULIA che lo rappresenta e difende, giusto mandato a margine dell'atto introduttivo all'udienza del 27/03/2025 ha pronunciato la seguente SENTENZA CONTESTUALE
SVOLGIMENTO DEL PROCESSO
Con ricorso depositato in data 02/01/2025 Parte_1 esponeva che con decreto depositato in data 5.6.2024 veniva omologato l' che riconosceva il requisito sanitario di cui all'art. 1 CP_2
L.n. 18/80 con decorrenza dall'ottobre 2023 ; che il decreto veniva notificato all in via telematica ed inviato il mod. CP_1 CP_3
Tanto espos mentava che nulla era stato cor to ad esso ricorrente. Concludeva chiedendo “accertare e dichiarare il diritto all'indennità di accompagnamento ex art. 1 L. 18/80 dall'ottobre 2023, e per l'effetto condannare l' , in persona del legale rappresentante pro tempore CP_1 al pagamento a favore del ricorrente dei ratei maturati e maturandi dall'ottobre 2023, così come accertato con Decreto di omologa del 5/6/2024, oltre accessori come per legge.” L' , citato, si costituiva e concludeva chiedendo dichiararsi CP_1 cessata la materia del contendere. Esaurita la trattazione, la causa è stata trattenuta in decisione.
MOTIVI DELLA DECISIONE
Deve dichiararsi cessata la materia del contendere, come richiesto dalla difesa della parte ricorrente all'odierna udienza e dalla difesa dell nella memoria di costituzione. CP_1
La parte convenuta, infatti, ha depositato documentazione comprovante la liquidazione della prestazione di cui si rivendica il pagamento. Quanto alle spese di lite, le stesse vanno liquidate tenendo conto della soccombenza virtuale. Al riguardo si rileva anche che la prestazione è stata posta in liquidazione successivamente alla notifica del ricorso introduttivo. Le spese di lite vanno, quindi, poste a carico dell , nella misura di CP_1 cui al dispositivo
P.Q.M.
Dichiara cessata la materia del contendere e condanna l' alla CP_1 rifusione delle spese di lite che si liquidano in complessivi € 1.500 oltre accessori come per legge, da distrarsi.
IL GIUDICE Mariapia Magaldi