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Sentenza 4 febbraio 2025
Sentenza 4 febbraio 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Como, sentenza 04/02/2025, n. 28 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Como |
| Numero : | 28 |
| Data del deposito : | 4 febbraio 2025 |
Testo completo
621/2024 V.G.
Repubblica Italiana IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
IL TRIBUNALE DI COMO
SEZIONE PRIMA CIVILE
riunito in camera di consiglio, in composizione collegiale, nelle persone dei magistrati:
Dott.ssa Barbara Cao Presidente rel.
Dott.ssa Martina R. Manenti Giudice
Dott. Maria Paduano GOP
ha pronunciato la seguente
S E N T E N Z A nella causa sopra indicata promossa con ricorso depositato il 11.03.2024 da
1) Parte_1
nata ad [...] il [...]
cittadina: italiana Cod. Fisc. C.F._1
residente in [...]
con l'Avv. Anna Mitrione
e
2) Parte_2
nato ad [...] il [...] cittadino: italiano Cod. Fisc. C.F._2
residente in [...]
con l'Avv. Gianmaria Moiola
premesso che:
a) la coppia ha i seguenti FIGLI
- Parte_3
1) nata ad [...] il [...] NON econom. autonomo Parte_4
2) nata a [...] il [...] NON econom. autonomo Parte_5
b) tra le parti è intervenuta:
□ separazione in data 15.07.2010 mediante separazione consensuale omologata (Tribunale di
Sondrio – R.G. 848/10);
□ divorzio in data 25.05.2015 mediante sentenza n. 1090/15 emessa dal Tribunale di Como (R.G.
1339/15)
letto il ricorso congiuntamente proposto dalle parti sopraindicate, volto a conseguire l'approvazione delle seguenti MODIFICHE della sentenza di divorzio, lette le note dell'udienza cartolare del 21/01/2025:
- A modifica delle condizioni in essere, il sig. nulla più corrisponderà a favore Parte_2 della sig.ra , a titolo di assegno divorzile, avendo ella contratto nuove nozze;
Parte_1
- con decorrenza dal mese di giugno 2022 il sig. verserà, a titolo di concorso al Pt_2 mantenimento delle figlie (entrambe maggiori di età ma non economicamente autonome e conviventi con la madre), la somma complessiva di € 450,00 (ovvero € 150,00 per ed € Pt_4
300,00 per ), importo rivalutabile annualmente in base agli indici ISTAT oltre al 50% Parte_5 delle spese straordinarie secondo il Protocollo del Tribunale di Como, con precisazione che l'ammontare del predetto assegno viene concordato sul presupposto che l'obbligato, contrariamente al periodo della separazione, continua a fare fronte al mantenimento di prole generata da successiva relazione. Le parti convengono che la somma di € 150,00, quale contributo al mantenimento della figlia sia corrisposta dal padre sino a che la ragazza Pt_4 non diverrà economicamente autosufficiente e comunque per un termine massimo di anni quattro dalla sottoscrizione del presente ricorso;
- il c.d. assegno unico ed universale per i figli (D.lgs. 230/22), nel caso di specie a favore della figlia – ovvero, in caso di sua soppressione, l'eventuale equivalente trattamento Parte_5 economico che verrà istituito – verrà interamente percepito dalla sig.ra ; Parte_1
- Pur confermando l'ordine di versamento diretto, come disposto dal Tribunale di Sondrio (R.G.
504/12 V.G.), a in persona del legale rappresentante pro tempore, con sede Controparte_1 legale in Roma, Viale Europa 190, c.f. , p.i. , datore di lavoro del sig. P.IVA_1 P.IVA_2
disporre che la somma di € 300,00 quale contributo al mantenimento della minore Pt_2 [...] venga corrisposto alla madre, sig.ra (c.f. Parte_5 Parte_1
), nata ad [...] in data [...] e residente in [...] con accredito del c/c intestato a quest'ultima di cui all'IBAN
[...], mentre la somma di € 150,00 a titolo di contributo a favore della figlia maggiorenne – nel limite del convenuto termine di 48 mesi dal mese di luglio 2023
– venga erogata direttamente a favore della sig.na con accredito del c/c intestato Parte_4 alla stessa di cui all'IBAN [...]. Il tutto con decurtazione di tali somme da quanto dovuto, a qualsiasi titolo, al sig. (c.f. Parte_2
), nato ad [...] in data [...] e residente in [...]C.F._4
(SO) alla via Nazionale 71, dipendente di Controparte_1
- le parti concordano che, in ragione dell'accordo raggiunto, la sig.ra provvederà ad Parte_1 accreditare sul conto corrente del coniuge (IBAN [...]) le somme ritratte da in eccedenza rispetto a quanto sopra concordato;
ciò a fare data Controparte_1 dall'accredito relativo al mese di giugno 2022;
- le parti dichiarano di non avere nulla a reciprocamente pretendere l'una dall'altra in ordine a quanto intervenuto durante il periodo precedente la presente nuova regolamentazione;
- per quanto non diversamente regolato si richiamano integralmente le condizioni di cui alla sentenza di divorzio emessa dal Tribunale di Como n. 1090/2015 resa in data 25.05.2015 e depositata in Cancelleria in data 23.06.2015 (R.G. 1339/2015);
- spese legali del presente giudizio interamente compensate inter partes. sentito il relatore;
viste le conclusioni del Pubblico Ministero, che non si è opposto all'accoglimento della domanda;
OSSERVA
il Collegio ritiene che le conclusioni rassegnate dalle parti congiuntamente possono essere fatte proprie dal
Tribunale, essendo le stesse conformi a diritto, non contrarie a norme imperative e rispondenti all'interesse della prole.
L'ascolto della prole deve ritenersi non necessario ex art. 473 bis.4, u.c, cpc, tenuto conto dei contenuti dell'accordo raggiunto.
Le istanze come sopra avanzate possono dunque trovare integrale accoglimento.
L'esito del giudizio giustifica la compensazione delle spese di lite.
Per Questi Motivi
Il Tribunale di Como definitivamente pronunciando sulle domande proposte:
1) PROVVEDE nei termini di cui al sopra riportato accordo delle parti a modifica della sentenza di divorzio;
2) SPESE compensate.
Così deciso in Como, in camera di consiglio, il 24.1.2025.
SI COMUNICHI
Il Presidente rel.
Dott.ssa Barbara Cao
Repubblica Italiana IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
IL TRIBUNALE DI COMO
SEZIONE PRIMA CIVILE
riunito in camera di consiglio, in composizione collegiale, nelle persone dei magistrati:
Dott.ssa Barbara Cao Presidente rel.
Dott.ssa Martina R. Manenti Giudice
Dott. Maria Paduano GOP
ha pronunciato la seguente
S E N T E N Z A nella causa sopra indicata promossa con ricorso depositato il 11.03.2024 da
1) Parte_1
nata ad [...] il [...]
cittadina: italiana Cod. Fisc. C.F._1
residente in [...]
con l'Avv. Anna Mitrione
e
2) Parte_2
nato ad [...] il [...] cittadino: italiano Cod. Fisc. C.F._2
residente in [...]
con l'Avv. Gianmaria Moiola
premesso che:
a) la coppia ha i seguenti FIGLI
- Parte_3
1) nata ad [...] il [...] NON econom. autonomo Parte_4
2) nata a [...] il [...] NON econom. autonomo Parte_5
b) tra le parti è intervenuta:
□ separazione in data 15.07.2010 mediante separazione consensuale omologata (Tribunale di
Sondrio – R.G. 848/10);
□ divorzio in data 25.05.2015 mediante sentenza n. 1090/15 emessa dal Tribunale di Como (R.G.
1339/15)
letto il ricorso congiuntamente proposto dalle parti sopraindicate, volto a conseguire l'approvazione delle seguenti MODIFICHE della sentenza di divorzio, lette le note dell'udienza cartolare del 21/01/2025:
- A modifica delle condizioni in essere, il sig. nulla più corrisponderà a favore Parte_2 della sig.ra , a titolo di assegno divorzile, avendo ella contratto nuove nozze;
Parte_1
- con decorrenza dal mese di giugno 2022 il sig. verserà, a titolo di concorso al Pt_2 mantenimento delle figlie (entrambe maggiori di età ma non economicamente autonome e conviventi con la madre), la somma complessiva di € 450,00 (ovvero € 150,00 per ed € Pt_4
300,00 per ), importo rivalutabile annualmente in base agli indici ISTAT oltre al 50% Parte_5 delle spese straordinarie secondo il Protocollo del Tribunale di Como, con precisazione che l'ammontare del predetto assegno viene concordato sul presupposto che l'obbligato, contrariamente al periodo della separazione, continua a fare fronte al mantenimento di prole generata da successiva relazione. Le parti convengono che la somma di € 150,00, quale contributo al mantenimento della figlia sia corrisposta dal padre sino a che la ragazza Pt_4 non diverrà economicamente autosufficiente e comunque per un termine massimo di anni quattro dalla sottoscrizione del presente ricorso;
- il c.d. assegno unico ed universale per i figli (D.lgs. 230/22), nel caso di specie a favore della figlia – ovvero, in caso di sua soppressione, l'eventuale equivalente trattamento Parte_5 economico che verrà istituito – verrà interamente percepito dalla sig.ra ; Parte_1
- Pur confermando l'ordine di versamento diretto, come disposto dal Tribunale di Sondrio (R.G.
504/12 V.G.), a in persona del legale rappresentante pro tempore, con sede Controparte_1 legale in Roma, Viale Europa 190, c.f. , p.i. , datore di lavoro del sig. P.IVA_1 P.IVA_2
disporre che la somma di € 300,00 quale contributo al mantenimento della minore Pt_2 [...] venga corrisposto alla madre, sig.ra (c.f. Parte_5 Parte_1
), nata ad [...] in data [...] e residente in [...] con accredito del c/c intestato a quest'ultima di cui all'IBAN
[...], mentre la somma di € 150,00 a titolo di contributo a favore della figlia maggiorenne – nel limite del convenuto termine di 48 mesi dal mese di luglio 2023
– venga erogata direttamente a favore della sig.na con accredito del c/c intestato Parte_4 alla stessa di cui all'IBAN [...]. Il tutto con decurtazione di tali somme da quanto dovuto, a qualsiasi titolo, al sig. (c.f. Parte_2
), nato ad [...] in data [...] e residente in [...]C.F._4
(SO) alla via Nazionale 71, dipendente di Controparte_1
- le parti concordano che, in ragione dell'accordo raggiunto, la sig.ra provvederà ad Parte_1 accreditare sul conto corrente del coniuge (IBAN [...]) le somme ritratte da in eccedenza rispetto a quanto sopra concordato;
ciò a fare data Controparte_1 dall'accredito relativo al mese di giugno 2022;
- le parti dichiarano di non avere nulla a reciprocamente pretendere l'una dall'altra in ordine a quanto intervenuto durante il periodo precedente la presente nuova regolamentazione;
- per quanto non diversamente regolato si richiamano integralmente le condizioni di cui alla sentenza di divorzio emessa dal Tribunale di Como n. 1090/2015 resa in data 25.05.2015 e depositata in Cancelleria in data 23.06.2015 (R.G. 1339/2015);
- spese legali del presente giudizio interamente compensate inter partes. sentito il relatore;
viste le conclusioni del Pubblico Ministero, che non si è opposto all'accoglimento della domanda;
OSSERVA
il Collegio ritiene che le conclusioni rassegnate dalle parti congiuntamente possono essere fatte proprie dal
Tribunale, essendo le stesse conformi a diritto, non contrarie a norme imperative e rispondenti all'interesse della prole.
L'ascolto della prole deve ritenersi non necessario ex art. 473 bis.4, u.c, cpc, tenuto conto dei contenuti dell'accordo raggiunto.
Le istanze come sopra avanzate possono dunque trovare integrale accoglimento.
L'esito del giudizio giustifica la compensazione delle spese di lite.
Per Questi Motivi
Il Tribunale di Como definitivamente pronunciando sulle domande proposte:
1) PROVVEDE nei termini di cui al sopra riportato accordo delle parti a modifica della sentenza di divorzio;
2) SPESE compensate.
Così deciso in Como, in camera di consiglio, il 24.1.2025.
SI COMUNICHI
Il Presidente rel.
Dott.ssa Barbara Cao