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Sentenza 13 agosto 2025
Sentenza 13 agosto 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Salerno, sentenza 13/08/2025, n. 3443 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Salerno |
| Numero : | 3443 |
| Data del deposito : | 13 agosto 2025 |
Testo completo
N. R.G. 5405/2021
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE DI SALERNO
Il Tribunale di Salerno, in composizione collegiale nelle persone dei seguenti magistrati:
1) dott.ssa Maria Stefania Picece presidente rel.
2) dott.ssa Daniela Oliva giudice
3) dott. Antonio Ansalone giudice ha pronunciato la seguente
SENTENZA nella causa civile in primo grado numero 5405/2021 R.G., iscritta al ruolo in data
1°/07/2021, avente ad oggetto: azione di riduzione.
TRA
, cod. fisc. , rappresentato e difeso Parte_1 C.F._1
dall'avv. Pasquale Buonocore, cod. fisc. (indirizzo posta CodiceFiscale_2
certificata: , come da mandato a margine dell'atto Email_1
di citazione.
ATTORE
E
, nata a [...] il [...], C.F. Controparte_1 [...]
, in proprio e nella qualità di genitore esercente la potestà genitoriale C.F._3
sulla minore , nata a [...] il [...], C.F. Persona_1 [...]
; , nata a [...] il [...], C.F. C.F._4 Controparte_2 [...]
, tutte residenti in [...]4, C.F._5
rappresentate e difese dall'avv. Francesca Di Renna, C.F. , con CodiceFiscale_6
la quale elettivamente domiciliano in Salerno, alla via Irno n. 83, giusta procura in calce pagina 1 di 12 alla comparsa di costituzione, con espressa richiesta di ricevere avvisi e comunicazioni al seguente indirizzo PEC: .salerno.it. Email_2 CP_3
CONVENUTE
CONCLUSIONI
Le parti concludevano come da note ex art. 127-ter c.p.c. in atti.
MOTIVAZIONI IN FATTO E DIRITTO
Il sig. , con atto di citazione notificato in data 23/06/2021, ha convenuto Parte_1
in giudizio la sig.ra in proprio e quale esercente la potestà Controparte_4
genitoriale sulle figlie e al fine di essere reintegrato dei Controparte_2 Persona_1
propri diritti successori, in quanto pretermesso dall'eredità del defunto genitore, sig.
. In particolare, con tale atto introduttivo l'attore ha chiesto all'adito Persona_2
Tribunale, di voler: “- dichiarare preliminarmente aperta la successione del sig. _2
, nato ad [...] il [...] e deceduto in Cava dei Tirreni (SA) il
[...]
25 giugno 2011; - accertare e dichiarare la lesione dei diritti ereditari spettanti al di lui figlio , nato a [...] il [...], cod. fisc. Parte_1
, erede legittimo pretermesso, intervenuta con l'atto per OT C.F._1 [...]
del 06/05/2007, rep. N. 23.181, racc. 9.838, con il quale il de cuius aveva donato Per_3
alla di lui coniuge, sig.ra , nata a [...] il Controparte_4
17/08/1973, in “conto legittima e l'eventuale supero sulla disponibile”, la nuda proprietà del “locale terraneo, sito in Amalfi, via Pimenio Vescovo n. 4-6, confinante con la detta via, con terrapieno, con proprietà e con proprietà Controparte_5 Pt_1
, in N.C.E.U. al foglio 15 particella n. 389 sub 2, zona cens. 2, cat, C2, cl. 6, mq.
[...]
196, r.c. euro 253,06; - per l'effetto disporre, ai sensi dell'art. 555 c.c. ed anche con riferimento all'art. 737 c.c., la riduzione della predetta donazione eccedente la quota di cui il de cuius, sig. , poteva disporre, del valore di euro 275.000,00, o del Persona_2
maggior o minore valore che codesto Tribunale vorrà stabilire, pari ad 1/4 dell'intero, tanto al fine di reintegrare la quota ereditaria riservata all'esponente quale legittimario
pagina 2 di 12 pretermesso, ammontante al valore di almeno euro 183.333,33; - per l'effetto condannare la sig.ra al pagamento, in favore dell'attore, dei Controparte_4
frutti di quanto a lui verrà riconosciuto ad integrazione della sua quota di legittima;
- per l'effetto ancora, procedersi alla divisione del predetto immobile”.
Parte convenuta si è costituita in giudizio e, oltre a eccepire la nullità dell'atto di citazione e l'inammissibilità della proposta domanda, nel merito ne chiedeva il rigetto perché infondata in fatto e in diritto. Integratosi il contraddittorio e depositate le memorie ex art. 183, comma VI, cpc, il tribunale, con ordinanza del 15/12/2022 ha disposto CTU, conferendo incarico all'ing. , cui, all'udienza del Persona_4
17/03/2023, ha assegnato i seguenti quesiti: “1. esaminata la documentazione acquisita ed espletati gli opportuni accertamenti presso gli uffici dei pubblici registri immobiliari, formi il CTU la massa di tutti i beni che appartenevano al defunto , al Persona_2
tempo della morte detraendone i debiti;
2. accerti il valore delle liberalità, vale a dire dei beni di cui il de cuius abbia disposto a titolo gratuito, direttamente o indirettamente, da stimare, nella loro consistenza oggettiva, con riferimento al momento della donazione, e nel loro valore economico sulla base del potere d'acquisto della moneta al momento dell'apertura della successione (art. 747 c.c.);
3. calcoli le eventuali donazioni con riserva di usufrutto come donazioni in piena proprietà, riferendone il valore al tempo dell'apertura della successione (Cass. civ., sez. II, 24.07.2008, n. 20387);
4. determini il corrispettivo del godimento degli immobili da parte dei condividenti che ne abbiano avuto eventualmente l'uso esclusivo;
5. deduca a favore dei donatari e il valore delle migliorie apportate al bene donato nei limiti del loro valore al tempo dell'aperta successione;
6. computi a favore del donatario le spese straordinarie da lui sostenute per la conservazione della cosa, non cagionate da sua colpa;
7. accerti i debiti, in essi compresi quelli sorti a causa della morte, come le spese funerarie documentate, da valutare con riferimento alla data di apertura della successione;
8. effettui il calcolo previsto per la individuazione della quota disponibile (riunione fittizia tra attivo al netto dei debiti e donatum, costituito dai beni di cui sia stato disposto a titolo di donazione in
pagina 3 di 12 vita dal de cuius);
9. quindi, tenuto conto di tutto quanto sopra, calcoli il C.T.U. l'entità della lesione della quota di legittima riservata dall'art. 542 c.c., ed elabori un progetto di comoda divisione per pervenire alla riduzione degli atti di disposizioni ai sensi degli artt. 555 e ss. c.c. con eventuali conguagli in denaro;
10. ove i beni non siano comodamente divisibili, dia adeguata spiegazione di detta indivisibilità e determini il loro attuale valore di mercato, chiarendo dettagliatamente i concreti elementi di stima e di confronto assunti a sostegno della valutazione effettuata;
11. dia conto della partecipazione o meno dei Ctp, dell'adesione o del dissenso di costoro alle conclusioni rese;
in caso di dissenso non generico da parte dei predetti, ne esponga le motivazioni e le sottoponga ad un dettagliato vaglio critico. Nel determinare il valore dei beni il
C.T.U. dovrà altresì, descrivere dettagliatamente i beni stessi e darne la rappresentazione grafica e fotografica, chiarire dettagliatamente i concreti elementi di stima e di confronto assunti a sostegno della valutazione effettuata, tenendo conto tra i criteri di stima l'eventuale mancanza di concessione edilizia, della documentazione di cui al D.L. 78/2010, precisando se gli immobili presentino, o meno, i requisiti che ne garantiscono la legittimità urbanistica e ne consentono la commerciabilità ai sensi della
L. 28/02/85 n. 47 e succ. modif.”.
Svolte le operazioni peritali, il CTU ha depositato la relazione di consulenza in data
13/09/2023.
Con decreto del 4.03.2025 il giudizio veniva trattenuto in decisione in decisione con la concessione dei termini di cui all'art. 190 c.p.c.
MOTIVI DELLA DECISIONE
Va innanzitutto precisato che la presente controversia è sottoposta alla decisione collegiale, avendo l'attore proposto una domanda sottoposta alla cognizione del
Collegio, quale è quella di riduzione per lesione di legittima (ex art. 50 bis, n. 6, c.p.c. ratione temporis in vigore).
Passando al merito della domanda, si evidenzia che l'attore , assumendo Parte_1
di essere, con le convenute, erede del sig. , deceduto in Cava dei Tirreni Persona_2
pagina 4 di 12 (SA) il 25 giugno 2011, esponeva che: “il sig. ha regolamentato la Persona_2
propria successione ereditaria con testamento olografo con atto per Notaio
[...]
dell'08.05.2012 rep. N. 25289 e racc. 15861 con il quale ha lasciato la Per_5
disponibile di tutti i suoi beni alla moglie e alle figlie Controparte_4 Persona_1
e . All'atto dell'apertura della successione il sig. non Controparte_2 Persona_2
risultava proprietario di alcun immobile, mentre in vita, con atto per OT del Per_3
06/05/2007, rep. n. 23.181, racc. 9.838, aveva donato alla di lui coniuge, sig.ra
, nata a [...] il [...], in “conto legittima e Controparte_4
l'eventuale supero sulla disponibile”, la nuda proprietà del seguente immobile: “locale terraneo, sito in Amalfi, via Pimenio Vescovo n. 4-6, confinante con la detta via, con terrapieno, con proprietà e con proprietà , in Controparte_5 Parte_1
N.C.E.U. al foglio 15 particella n. 389 sub 2, zona cens. 2, cat, C2, cl. 6, mq. 196, r.c. euro 253,06”. Tale atto di liberalità, dunque, nonostante la disposizione testamentaria, non ha potuto non comportare la lesione della quota di legittima spettante all'attore chiamato all'eredità del sig. quale di lui figlio, nato dal primo Persona_2
matrimonio del padre con la sig.ra . Il sig. , infatti, Controparte_6 Parte_1
concorrendo all'eredità paterna, unitamente al coniuge ed agli altri due figli del di lui genitore, ha, comunque, diritto a norma dell'art. 542 comma 2° c.c. ad una quota pari ad 1/6 (un sesto) dell'asse ereditario, alla cui formazione concorre oltre al relictum, il donatum. Un sesto il cui valore non può essere inferiore alla somma di euro 183.333,33,
(centottatremilatrecentotrentatre//33) considerato che il locale donato dal de cuius alla di lui coniuge, , con il richiamato atto per OT del Controparte_4 Per_3
06/05/2007, rep. n. 23.181, aveva all'apertura della successione un valore di almeno
1.100.000,00 euro”.
In punto di diritto, si osserva che l'azione di riduzione è quello strumento che viene concesso ai legittimari per ottenere la reintegrazione della quota di riserva, mediante la riduzione delle disposizioni testamentarie e delle donazioni eccedenti la quota di cui il testatore poteva disporre.
pagina 5 di 12 Invero, in ossequio al principio di intangibilità quantitativa della legittima, a tutela dell'interesse generale alla solidarietà familiare, l'ordinamento giuridico prevede, con disposizioni che hanno carattere inderogabile, che i più stretti congiunti del de cuius abbiano il diritto di ottenere, anche contro la volontà del defunto ed in contrasto con gli atti di disposizioni dallo stesso posti in essere, una quota di valore del patrimonio ereditario e dei beni donati in vita dal defunto stesso (c.d. diritto di legittima o di riserva).
La legge configura così una «successione necessaria», in forza della quale le disposizioni del defunto lesive della «quota di legittima», pur non essendo invalide
(nulle o annullabili), sono, tuttavia, soggette a riduzione, sono cioè suscettibili, su domanda del legittimario leso (c.d. azione di riduzione), di essere private della loro efficacia giuridica nella misura necessaria e sufficiente a reintegrare il diritto del legittimario.
La successione necessaria è prevista, infatti, allorché il de cuius abbia disposto dei propri beni (anche in vita con atti di liberalità), ma senza rispettare i diritti garantiti dalla legge ai congiunti più stretti, a cui spetta sempre di diritto una quota di eredità.
In tal senso, l'azione di riduzione, di cui all'art. 557 c.c., si distingue dalle azioni dirette ad impugnare il testamento o le donazioni per vizi di volontà o di forma e si configura propriamente come un'azione con la quale il legittimario, leso nel suo diritto di legittima dalle disposizioni testamentarie o dagli atti di donazione posti in essere dal de cuius, può ottenere la pronuncia di inefficacia, nei suoi confronti, delle disposizioni del defunto lesive della sua quota di riserva.
Non si tratta, dunque, di un'azione di nullità, di rescissione o di risoluzione, ma di inefficacia relativa e sopravvenuta, perché la sentenza di riduzione opera in modo che la disposizione patrimoniale posta in essere dal de cuius si consideri non avvenuta nei confronti del legittimario che agisce. È, infatti, un'azione personale e non erga omnes perché si rivolge verso alcuni soggetti ed ha effetti retroattivi, perché gli effetti retroagiscono al momento dell'apertura della successione.
pagina 6 di 12 La legge non riserva ai legittimari tutta l'eredità, ma riserva loro solo una quota o frazione di essa (c.d. quota di riserva), consentendo che la restante parte (c.d. quota disponibile) possa mantenere la destinazione voluta dal de cuius.
Orbene, l'attore ha allegato in giudizio la propria qualità di legittimario, quale figlio dei coniugi e e la lesione totale della quota allo stesso Persona_2 Controparte_6
riservata dalla legge giacché al momento della apertura della successione, regolamentata dal testamento del de cuius, nessun bene risultava relitto.
Al fine di verificare la quota di eredità spettante ai legittimari deve nella specie trovare applicazione l'art. 542, comma 2, c.c. secondo cui in caso di concorso tra più di due figli ed il coniuge, ai figli è complessivamente riservata la quota di 1/2 da dividersi in parti uguali, sicché l'attore avrebbe diritto ad una quota del patrimonio ereditario, riservato per la metà ai figli, nella misura di un sesto, esclusa la quota disponibile (i figli del de cuius risultano essere in numero di tre).
Le convenute, in contrasto all'avversa azione, allegano che alcuna lesione si sarebbe concretamente verificata, sul presupposto che l'attore sarebbe stato destinatario di una donazione consistente nell'atto compiuto dal di rinuncia al diritto di Persona_2
usufrutto che lo stesso vantava sui beni caduti in successione di Controparte_6
Risulta documentalmente provato che – in data 3.01.03 – , per esclusivo Persona_2
spirito donativo, abbia in effetti rinunciato – in favore del figlio – al diritto di Pt_1
usufrutto da egli vantato sui beni immobili come esattamente individuati nell'atto pubblico rogato dal notaio dott. (due locali terranei siti in Amalfi alla via Persona_6
Pimenio Vescovo, ai nn. civici 4 e 6, e 8 e 10).
Le convenute assumono che “la massa ereditaria è costituita unicamente dall'immobile sub b), il cui valore catastale è pari ad € 31.885,56; dal diritto di usufrutto vitalizio sull'immobile sub a), per un valore di € 12.249,14 (Si calcola il valore dell'usufrutto moltiplicando il valore della piena proprietà per il tasso di interesse legale (2,50%) e per il coefficiente stabilito in base all'età del beneficiario); nonché dal diritto di usufrutto della durata di due anni sull'immobile sub b), economicamente pari ad €
pagina 7 di 12 1.536,88; pertanto, il valore economico complessivo della massa ereditaria è pari ad €
45.671,58. Ebbene, ai sensi dell'art. 542, co. II, c.c., allorquando vi è il concorso tra coniuge e più di un figlio, la massa ereditaria va così ripartita: un quarto è ascrivibile al coniuge, la metà della massa è assegnata ai figli ed il restante quarto assurge a quota disponibile. Con testamento olografo del 05.11.2010, pubblicato in data 08.05.2012 per
OT , il sig. assegnava la quota disponibile del proprio Per_5 Persona_2
patrimonio alla sig.ra ed alle figlie ed (all. Controparte_1 Per_1 Controparte_2
n. 5 copia testamento olografo), che, ai sensi di quanto finora esposto, è valutabile in €
11.417,90. Dunque, alla luce della richiamata normativa, la quota spettante al sig.
è pari ad un sesto della massa ereditaria e, pertanto, ammonta ad € Parte_1
7.611,93. Tuttavia, in ragione della rinuncia agli usufrutti di cui sopra, l'odierno attore riceveva diritti per un valore economico pari ad € 13.786,02: somma che va ben oltre la quota di sua spettanza e che, come accennato in precedenza, ai sensi e per gli effetti dell'art. 564, co. II, c.c., deve necessariamente essere imputata in conto di legittima”.
L'attore – nel replicare e contestare tali deduzioni – espone che, con successivo atto del
28.07.05, sempre rogato dal notaio egli ed il genitore avevano regolato in via Per_3
transattiva la questione relativa all'insorgenda lite avente ad oggetto la successione di così superando il precedente atto dispositivo di rinuncia all'usufrutto: Controparte_6
nello specifico, al veniva attribuita la piena proprietà dell'immobile, Persona_2
locale terraneo, sito in Amalfi, alla via Pimenio Vescovo nn. 4 e 6, nonché il diritto di abitazione sull'immobile sito al primo piano, in via Pimenio Vescovo n. 10.
Ciò premesso, per quantificare in concreto l'ammontare della disponibile e, corrispondentemente, la quota di legittima, intesa quale quota di eredità ragguagliata al valore di una porzione del patrimonio complessivo netto del de cuius, il legislatore ha previsto una serie di operazioni, indicate con il termine di “riunione fittizia”, in quanto aventi carattere meramente contabile.
pagina 8 di 12 Tali operazioni, delineate dall'art. 556 c.c., possono essere sintetizzate come segue: formazione della massa dei beni relitti, detrazione dei debiti, riunione fittizia delle donazioni.
Secondo la giurisprudenza, è onere del legittimario che agisce in riduzione indicare entro quali limiti è stata lesa la legittima e, a tal fine, di determinare con esattezza il valore della massa ereditaria (Cass., Sez. 2, Sentenza n. 13310 del 12/09/2002). Nel caso di specie, nessun bene ereditario era presente nel patrimonio del de cuius al momento di apertura della successione.
La prima operazione consiste nella determinazione del relictum, ossia nell'individuazione dei beni appartenenti al defunto e nel calcolo del loro valore al tempo dell'apertura della successione (cfr. il richiamo agli artt. 747 e 750 c.c. in tema di collazione).
La seconda operazione, anche questa di natura meramente contabile, senza che vi sia un'effettiva liquidazione del passivo ereditario, consiste nella detrazione dei debiti contratti dal defunto (che nel caso di specie non sussistono), a cui devono aggiungersi, secondo una condivisibile opinione, i debiti sorti a causa della morte, quali, ad esempio, le spese funerarie e di sepoltura, le imposte di successione, le spese per la pubblicazione del testamento;
devono, poi, detrarsi anche i debiti che il de cuius aveva nei confronti dei legittimari (anche questi insussistenti).
L'ultima operazione consiste nel sommare al valore netto dei beni relitti il valore dei beni di cui il defunto ha disposto in vita con donazioni e con altri atti di liberalità, pur se indiretti o dissimulati.
Anche in questo caso l'operazione, diversamente dalla collazione, ha carattere meramente contabile, non influendo sulla situazione giuridica dei beni donati che potranno essere acquistati dal legittimario solo ad esito dell'azione di riduzione (art. 555
c.c.).
Il risultato delle tre operazioni sopra indicate rappresenta il valore del patrimonio ereditario ai fini del calcolo della quota riservata al legittimario.
pagina 9 di 12 A questo punto, considerato il numero e la qualità dei legittimari e applicando le norme che indicano le quote di riserva previste dalla legge, si calcola la porzione indisponibile riservata a ciascuno di essi e, indirettamente (per sottrazione), la quota disponibile.
Ai fini della determinazione in concreto della quota spettante ad ogni legittimario, occorre prima che costui imputi alla sua porzione legittima le donazioni e i legati a lui fatti, salvo che ne sia stato espressamente dispensato, nonché (se succede per rappresentazione) le donazioni e i legati disposti, senza espressa dispensa, in favore del suo ascendente (c.d. imputazione ex se ex art. 564, commi 2 e 3, c.p.c.).
2. Poste queste premesse e venendo alle modalità concrete della c.d. riunione fittizia in questo giudizio, va osservato che il CTU ha accertato che al momento del decesso il de cuius non era titolare di alcun bene, sicché l'azione di riduzione andrebbe ad incidere solo sull'unica donazione effettuata in vita dal de cuius nei confronti della coniuge, attuale parte convenuta, con dispensa da collazione.
L'immobile è stato valutato dal CTU, con riguardo al valore del medesimo all'epoca di apertura della successione, in € 132.000,00.
Posto tale valore economico della donazione effettuata dal de cuius alla coniuge, con dispensa dalla collazione, si avrà che la quota di legittima riservata al figlio del de cuius sarà pari ad euro 22.000,00.
Deve a questo punto considerarsi che – come compiutamente documentato – l'attore è stato destinatario di un atto a titolo donativo (così espressamente qualificato) nell'anno
2003, quando il genitore rinunciava al diritto di usufrutto su due immobili dal Pt_1
ricevuti dalla madre in donazione in quanto alla nuda proprietà.
[...]
Ora, la giurisprudenza pacificamente consente di ritenere che tale dismissione del diritto di usufrutto concretizzi – qualora effettuato a titolo gratuito e con spirito donativo, come nel caso in esame – una vera e propria donazione, la quale, pertanto, in quanto all'equivalente economico, deve essere computata nel valore dei beni relitti, in particolare la rinuncia all'usufrutto, se ispirata da animus donandi, è suscettibile d'integrare una donazione indiretta a favore del nudo proprietario dal momento che,
pagina 10 di 12 comportando un'estinzione anticipata del diritto, si risolve in un vantaggio patrimoniale in capo a quest'ultimo” (Cass. 30/12/1997, n. 13117).
Quindi se chi rinuncia all'usufrutto lo fa con l'intenzione di arricchire il beneficiario per mero spirito di liberalità, si configura una donazione indiretta con la conseguenza che al momento dell'apertura della successione, salvo che il defunto non abbia provveduto a dispensare il donatario, il bene sarà oggetto di collazione.
Il CTU ha, ai sensi dell'articolo 747 c.c., determinato il valore di tale liberalità in complessivi euro 62.250,00.
La difesa dell'attore – con riferimento a tali circostanza– assume che la liberalità disposta in proprio favore sarebbe stata posta nel nulla a seguito di un successivo atto pubblico con il quale le parti regolavano le insorgende questioni fra esso ed il padre e relative alla successione di tale asserzione si rivela fallace, poiché il Controparte_6
secondo atto stipulato fra i due , pur andando ad incidere sull'assetto delle _2
questioni ereditarie relative alla successione della non ha l'effetto di superare CP_6
le già disposte donazioni indirette, salvo che – essendo stato attribuito al Persona_2
uno degli immobile già di proprietà del figlio ed in ordine al quale il genitore Pt_1
aveva rinunciato gratuitamente al diritto di usufrutto – il valore di tale donazione indiretta, e dunque il corrispettivo economico dell'usufrutto, deve considerarsi per il periodo di tempo ricompreso fra l'atto del gennaio 2003 e quello del luglio 2005, come, peraltro, fatto dal consulente.
Alla luce di quanto brevemente esposto risulta di tutta evidenza l'infondatezza, in fatto, della domanda di riduzione come proposta dal , assorbite anche le restanti Parte_1
richieste.
In punto di spese, in ragione della controvertibilità in fatto delle questioni esaminate, e la non agevole ravvisabilità a priori delle ragioni dell'una o dell'altra parte (cfr. Cass.
S.U. n. 20598/08) sussistono i gravi ed eccezionali motivi, contemplati dell'art. 92 c.p.c. così come interpretato alla luce della sentenza della Corte costituzionale n.77/2018, che pagina 11 di 12 inducono alla compensazione delle spese di lite tra le parti. Le spese di CTU, già liquidate con separato provvedimento, sono poste a definitivo carico di . Parte_1
PQM
Il Tribunale nella composizione in intestazione, definitivamente pronunciando, ogni ulteriore istanza o eccezione disattesa o assorbita, così provvede:
- Rigetta la domanda come proposta dall'attore . Parte_1
- Compensa le spese di lite fra le parti, ponendo le spese di CTU a definitivo carico di parte attrice.
Così deciso in Salerno, lì 12 agosto 2025
Il presidente est.
dott.ssa Maria Stefania Picece
pagina 12 di 12
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE DI SALERNO
Il Tribunale di Salerno, in composizione collegiale nelle persone dei seguenti magistrati:
1) dott.ssa Maria Stefania Picece presidente rel.
2) dott.ssa Daniela Oliva giudice
3) dott. Antonio Ansalone giudice ha pronunciato la seguente
SENTENZA nella causa civile in primo grado numero 5405/2021 R.G., iscritta al ruolo in data
1°/07/2021, avente ad oggetto: azione di riduzione.
TRA
, cod. fisc. , rappresentato e difeso Parte_1 C.F._1
dall'avv. Pasquale Buonocore, cod. fisc. (indirizzo posta CodiceFiscale_2
certificata: , come da mandato a margine dell'atto Email_1
di citazione.
ATTORE
E
, nata a [...] il [...], C.F. Controparte_1 [...]
, in proprio e nella qualità di genitore esercente la potestà genitoriale C.F._3
sulla minore , nata a [...] il [...], C.F. Persona_1 [...]
; , nata a [...] il [...], C.F. C.F._4 Controparte_2 [...]
, tutte residenti in [...]4, C.F._5
rappresentate e difese dall'avv. Francesca Di Renna, C.F. , con CodiceFiscale_6
la quale elettivamente domiciliano in Salerno, alla via Irno n. 83, giusta procura in calce pagina 1 di 12 alla comparsa di costituzione, con espressa richiesta di ricevere avvisi e comunicazioni al seguente indirizzo PEC: .salerno.it. Email_2 CP_3
CONVENUTE
CONCLUSIONI
Le parti concludevano come da note ex art. 127-ter c.p.c. in atti.
MOTIVAZIONI IN FATTO E DIRITTO
Il sig. , con atto di citazione notificato in data 23/06/2021, ha convenuto Parte_1
in giudizio la sig.ra in proprio e quale esercente la potestà Controparte_4
genitoriale sulle figlie e al fine di essere reintegrato dei Controparte_2 Persona_1
propri diritti successori, in quanto pretermesso dall'eredità del defunto genitore, sig.
. In particolare, con tale atto introduttivo l'attore ha chiesto all'adito Persona_2
Tribunale, di voler: “- dichiarare preliminarmente aperta la successione del sig. _2
, nato ad [...] il [...] e deceduto in Cava dei Tirreni (SA) il
[...]
25 giugno 2011; - accertare e dichiarare la lesione dei diritti ereditari spettanti al di lui figlio , nato a [...] il [...], cod. fisc. Parte_1
, erede legittimo pretermesso, intervenuta con l'atto per OT C.F._1 [...]
del 06/05/2007, rep. N. 23.181, racc. 9.838, con il quale il de cuius aveva donato Per_3
alla di lui coniuge, sig.ra , nata a [...] il Controparte_4
17/08/1973, in “conto legittima e l'eventuale supero sulla disponibile”, la nuda proprietà del “locale terraneo, sito in Amalfi, via Pimenio Vescovo n. 4-6, confinante con la detta via, con terrapieno, con proprietà e con proprietà Controparte_5 Pt_1
, in N.C.E.U. al foglio 15 particella n. 389 sub 2, zona cens. 2, cat, C2, cl. 6, mq.
[...]
196, r.c. euro 253,06; - per l'effetto disporre, ai sensi dell'art. 555 c.c. ed anche con riferimento all'art. 737 c.c., la riduzione della predetta donazione eccedente la quota di cui il de cuius, sig. , poteva disporre, del valore di euro 275.000,00, o del Persona_2
maggior o minore valore che codesto Tribunale vorrà stabilire, pari ad 1/4 dell'intero, tanto al fine di reintegrare la quota ereditaria riservata all'esponente quale legittimario
pagina 2 di 12 pretermesso, ammontante al valore di almeno euro 183.333,33; - per l'effetto condannare la sig.ra al pagamento, in favore dell'attore, dei Controparte_4
frutti di quanto a lui verrà riconosciuto ad integrazione della sua quota di legittima;
- per l'effetto ancora, procedersi alla divisione del predetto immobile”.
Parte convenuta si è costituita in giudizio e, oltre a eccepire la nullità dell'atto di citazione e l'inammissibilità della proposta domanda, nel merito ne chiedeva il rigetto perché infondata in fatto e in diritto. Integratosi il contraddittorio e depositate le memorie ex art. 183, comma VI, cpc, il tribunale, con ordinanza del 15/12/2022 ha disposto CTU, conferendo incarico all'ing. , cui, all'udienza del Persona_4
17/03/2023, ha assegnato i seguenti quesiti: “1. esaminata la documentazione acquisita ed espletati gli opportuni accertamenti presso gli uffici dei pubblici registri immobiliari, formi il CTU la massa di tutti i beni che appartenevano al defunto , al Persona_2
tempo della morte detraendone i debiti;
2. accerti il valore delle liberalità, vale a dire dei beni di cui il de cuius abbia disposto a titolo gratuito, direttamente o indirettamente, da stimare, nella loro consistenza oggettiva, con riferimento al momento della donazione, e nel loro valore economico sulla base del potere d'acquisto della moneta al momento dell'apertura della successione (art. 747 c.c.);
3. calcoli le eventuali donazioni con riserva di usufrutto come donazioni in piena proprietà, riferendone il valore al tempo dell'apertura della successione (Cass. civ., sez. II, 24.07.2008, n. 20387);
4. determini il corrispettivo del godimento degli immobili da parte dei condividenti che ne abbiano avuto eventualmente l'uso esclusivo;
5. deduca a favore dei donatari e il valore delle migliorie apportate al bene donato nei limiti del loro valore al tempo dell'aperta successione;
6. computi a favore del donatario le spese straordinarie da lui sostenute per la conservazione della cosa, non cagionate da sua colpa;
7. accerti i debiti, in essi compresi quelli sorti a causa della morte, come le spese funerarie documentate, da valutare con riferimento alla data di apertura della successione;
8. effettui il calcolo previsto per la individuazione della quota disponibile (riunione fittizia tra attivo al netto dei debiti e donatum, costituito dai beni di cui sia stato disposto a titolo di donazione in
pagina 3 di 12 vita dal de cuius);
9. quindi, tenuto conto di tutto quanto sopra, calcoli il C.T.U. l'entità della lesione della quota di legittima riservata dall'art. 542 c.c., ed elabori un progetto di comoda divisione per pervenire alla riduzione degli atti di disposizioni ai sensi degli artt. 555 e ss. c.c. con eventuali conguagli in denaro;
10. ove i beni non siano comodamente divisibili, dia adeguata spiegazione di detta indivisibilità e determini il loro attuale valore di mercato, chiarendo dettagliatamente i concreti elementi di stima e di confronto assunti a sostegno della valutazione effettuata;
11. dia conto della partecipazione o meno dei Ctp, dell'adesione o del dissenso di costoro alle conclusioni rese;
in caso di dissenso non generico da parte dei predetti, ne esponga le motivazioni e le sottoponga ad un dettagliato vaglio critico. Nel determinare il valore dei beni il
C.T.U. dovrà altresì, descrivere dettagliatamente i beni stessi e darne la rappresentazione grafica e fotografica, chiarire dettagliatamente i concreti elementi di stima e di confronto assunti a sostegno della valutazione effettuata, tenendo conto tra i criteri di stima l'eventuale mancanza di concessione edilizia, della documentazione di cui al D.L. 78/2010, precisando se gli immobili presentino, o meno, i requisiti che ne garantiscono la legittimità urbanistica e ne consentono la commerciabilità ai sensi della
L. 28/02/85 n. 47 e succ. modif.”.
Svolte le operazioni peritali, il CTU ha depositato la relazione di consulenza in data
13/09/2023.
Con decreto del 4.03.2025 il giudizio veniva trattenuto in decisione in decisione con la concessione dei termini di cui all'art. 190 c.p.c.
MOTIVI DELLA DECISIONE
Va innanzitutto precisato che la presente controversia è sottoposta alla decisione collegiale, avendo l'attore proposto una domanda sottoposta alla cognizione del
Collegio, quale è quella di riduzione per lesione di legittima (ex art. 50 bis, n. 6, c.p.c. ratione temporis in vigore).
Passando al merito della domanda, si evidenzia che l'attore , assumendo Parte_1
di essere, con le convenute, erede del sig. , deceduto in Cava dei Tirreni Persona_2
pagina 4 di 12 (SA) il 25 giugno 2011, esponeva che: “il sig. ha regolamentato la Persona_2
propria successione ereditaria con testamento olografo con atto per Notaio
[...]
dell'08.05.2012 rep. N. 25289 e racc. 15861 con il quale ha lasciato la Per_5
disponibile di tutti i suoi beni alla moglie e alle figlie Controparte_4 Persona_1
e . All'atto dell'apertura della successione il sig. non Controparte_2 Persona_2
risultava proprietario di alcun immobile, mentre in vita, con atto per OT del Per_3
06/05/2007, rep. n. 23.181, racc. 9.838, aveva donato alla di lui coniuge, sig.ra
, nata a [...] il [...], in “conto legittima e Controparte_4
l'eventuale supero sulla disponibile”, la nuda proprietà del seguente immobile: “locale terraneo, sito in Amalfi, via Pimenio Vescovo n. 4-6, confinante con la detta via, con terrapieno, con proprietà e con proprietà , in Controparte_5 Parte_1
N.C.E.U. al foglio 15 particella n. 389 sub 2, zona cens. 2, cat, C2, cl. 6, mq. 196, r.c. euro 253,06”. Tale atto di liberalità, dunque, nonostante la disposizione testamentaria, non ha potuto non comportare la lesione della quota di legittima spettante all'attore chiamato all'eredità del sig. quale di lui figlio, nato dal primo Persona_2
matrimonio del padre con la sig.ra . Il sig. , infatti, Controparte_6 Parte_1
concorrendo all'eredità paterna, unitamente al coniuge ed agli altri due figli del di lui genitore, ha, comunque, diritto a norma dell'art. 542 comma 2° c.c. ad una quota pari ad 1/6 (un sesto) dell'asse ereditario, alla cui formazione concorre oltre al relictum, il donatum. Un sesto il cui valore non può essere inferiore alla somma di euro 183.333,33,
(centottatremilatrecentotrentatre//33) considerato che il locale donato dal de cuius alla di lui coniuge, , con il richiamato atto per OT del Controparte_4 Per_3
06/05/2007, rep. n. 23.181, aveva all'apertura della successione un valore di almeno
1.100.000,00 euro”.
In punto di diritto, si osserva che l'azione di riduzione è quello strumento che viene concesso ai legittimari per ottenere la reintegrazione della quota di riserva, mediante la riduzione delle disposizioni testamentarie e delle donazioni eccedenti la quota di cui il testatore poteva disporre.
pagina 5 di 12 Invero, in ossequio al principio di intangibilità quantitativa della legittima, a tutela dell'interesse generale alla solidarietà familiare, l'ordinamento giuridico prevede, con disposizioni che hanno carattere inderogabile, che i più stretti congiunti del de cuius abbiano il diritto di ottenere, anche contro la volontà del defunto ed in contrasto con gli atti di disposizioni dallo stesso posti in essere, una quota di valore del patrimonio ereditario e dei beni donati in vita dal defunto stesso (c.d. diritto di legittima o di riserva).
La legge configura così una «successione necessaria», in forza della quale le disposizioni del defunto lesive della «quota di legittima», pur non essendo invalide
(nulle o annullabili), sono, tuttavia, soggette a riduzione, sono cioè suscettibili, su domanda del legittimario leso (c.d. azione di riduzione), di essere private della loro efficacia giuridica nella misura necessaria e sufficiente a reintegrare il diritto del legittimario.
La successione necessaria è prevista, infatti, allorché il de cuius abbia disposto dei propri beni (anche in vita con atti di liberalità), ma senza rispettare i diritti garantiti dalla legge ai congiunti più stretti, a cui spetta sempre di diritto una quota di eredità.
In tal senso, l'azione di riduzione, di cui all'art. 557 c.c., si distingue dalle azioni dirette ad impugnare il testamento o le donazioni per vizi di volontà o di forma e si configura propriamente come un'azione con la quale il legittimario, leso nel suo diritto di legittima dalle disposizioni testamentarie o dagli atti di donazione posti in essere dal de cuius, può ottenere la pronuncia di inefficacia, nei suoi confronti, delle disposizioni del defunto lesive della sua quota di riserva.
Non si tratta, dunque, di un'azione di nullità, di rescissione o di risoluzione, ma di inefficacia relativa e sopravvenuta, perché la sentenza di riduzione opera in modo che la disposizione patrimoniale posta in essere dal de cuius si consideri non avvenuta nei confronti del legittimario che agisce. È, infatti, un'azione personale e non erga omnes perché si rivolge verso alcuni soggetti ed ha effetti retroattivi, perché gli effetti retroagiscono al momento dell'apertura della successione.
pagina 6 di 12 La legge non riserva ai legittimari tutta l'eredità, ma riserva loro solo una quota o frazione di essa (c.d. quota di riserva), consentendo che la restante parte (c.d. quota disponibile) possa mantenere la destinazione voluta dal de cuius.
Orbene, l'attore ha allegato in giudizio la propria qualità di legittimario, quale figlio dei coniugi e e la lesione totale della quota allo stesso Persona_2 Controparte_6
riservata dalla legge giacché al momento della apertura della successione, regolamentata dal testamento del de cuius, nessun bene risultava relitto.
Al fine di verificare la quota di eredità spettante ai legittimari deve nella specie trovare applicazione l'art. 542, comma 2, c.c. secondo cui in caso di concorso tra più di due figli ed il coniuge, ai figli è complessivamente riservata la quota di 1/2 da dividersi in parti uguali, sicché l'attore avrebbe diritto ad una quota del patrimonio ereditario, riservato per la metà ai figli, nella misura di un sesto, esclusa la quota disponibile (i figli del de cuius risultano essere in numero di tre).
Le convenute, in contrasto all'avversa azione, allegano che alcuna lesione si sarebbe concretamente verificata, sul presupposto che l'attore sarebbe stato destinatario di una donazione consistente nell'atto compiuto dal di rinuncia al diritto di Persona_2
usufrutto che lo stesso vantava sui beni caduti in successione di Controparte_6
Risulta documentalmente provato che – in data 3.01.03 – , per esclusivo Persona_2
spirito donativo, abbia in effetti rinunciato – in favore del figlio – al diritto di Pt_1
usufrutto da egli vantato sui beni immobili come esattamente individuati nell'atto pubblico rogato dal notaio dott. (due locali terranei siti in Amalfi alla via Persona_6
Pimenio Vescovo, ai nn. civici 4 e 6, e 8 e 10).
Le convenute assumono che “la massa ereditaria è costituita unicamente dall'immobile sub b), il cui valore catastale è pari ad € 31.885,56; dal diritto di usufrutto vitalizio sull'immobile sub a), per un valore di € 12.249,14 (Si calcola il valore dell'usufrutto moltiplicando il valore della piena proprietà per il tasso di interesse legale (2,50%) e per il coefficiente stabilito in base all'età del beneficiario); nonché dal diritto di usufrutto della durata di due anni sull'immobile sub b), economicamente pari ad €
pagina 7 di 12 1.536,88; pertanto, il valore economico complessivo della massa ereditaria è pari ad €
45.671,58. Ebbene, ai sensi dell'art. 542, co. II, c.c., allorquando vi è il concorso tra coniuge e più di un figlio, la massa ereditaria va così ripartita: un quarto è ascrivibile al coniuge, la metà della massa è assegnata ai figli ed il restante quarto assurge a quota disponibile. Con testamento olografo del 05.11.2010, pubblicato in data 08.05.2012 per
OT , il sig. assegnava la quota disponibile del proprio Per_5 Persona_2
patrimonio alla sig.ra ed alle figlie ed (all. Controparte_1 Per_1 Controparte_2
n. 5 copia testamento olografo), che, ai sensi di quanto finora esposto, è valutabile in €
11.417,90. Dunque, alla luce della richiamata normativa, la quota spettante al sig.
è pari ad un sesto della massa ereditaria e, pertanto, ammonta ad € Parte_1
7.611,93. Tuttavia, in ragione della rinuncia agli usufrutti di cui sopra, l'odierno attore riceveva diritti per un valore economico pari ad € 13.786,02: somma che va ben oltre la quota di sua spettanza e che, come accennato in precedenza, ai sensi e per gli effetti dell'art. 564, co. II, c.c., deve necessariamente essere imputata in conto di legittima”.
L'attore – nel replicare e contestare tali deduzioni – espone che, con successivo atto del
28.07.05, sempre rogato dal notaio egli ed il genitore avevano regolato in via Per_3
transattiva la questione relativa all'insorgenda lite avente ad oggetto la successione di così superando il precedente atto dispositivo di rinuncia all'usufrutto: Controparte_6
nello specifico, al veniva attribuita la piena proprietà dell'immobile, Persona_2
locale terraneo, sito in Amalfi, alla via Pimenio Vescovo nn. 4 e 6, nonché il diritto di abitazione sull'immobile sito al primo piano, in via Pimenio Vescovo n. 10.
Ciò premesso, per quantificare in concreto l'ammontare della disponibile e, corrispondentemente, la quota di legittima, intesa quale quota di eredità ragguagliata al valore di una porzione del patrimonio complessivo netto del de cuius, il legislatore ha previsto una serie di operazioni, indicate con il termine di “riunione fittizia”, in quanto aventi carattere meramente contabile.
pagina 8 di 12 Tali operazioni, delineate dall'art. 556 c.c., possono essere sintetizzate come segue: formazione della massa dei beni relitti, detrazione dei debiti, riunione fittizia delle donazioni.
Secondo la giurisprudenza, è onere del legittimario che agisce in riduzione indicare entro quali limiti è stata lesa la legittima e, a tal fine, di determinare con esattezza il valore della massa ereditaria (Cass., Sez. 2, Sentenza n. 13310 del 12/09/2002). Nel caso di specie, nessun bene ereditario era presente nel patrimonio del de cuius al momento di apertura della successione.
La prima operazione consiste nella determinazione del relictum, ossia nell'individuazione dei beni appartenenti al defunto e nel calcolo del loro valore al tempo dell'apertura della successione (cfr. il richiamo agli artt. 747 e 750 c.c. in tema di collazione).
La seconda operazione, anche questa di natura meramente contabile, senza che vi sia un'effettiva liquidazione del passivo ereditario, consiste nella detrazione dei debiti contratti dal defunto (che nel caso di specie non sussistono), a cui devono aggiungersi, secondo una condivisibile opinione, i debiti sorti a causa della morte, quali, ad esempio, le spese funerarie e di sepoltura, le imposte di successione, le spese per la pubblicazione del testamento;
devono, poi, detrarsi anche i debiti che il de cuius aveva nei confronti dei legittimari (anche questi insussistenti).
L'ultima operazione consiste nel sommare al valore netto dei beni relitti il valore dei beni di cui il defunto ha disposto in vita con donazioni e con altri atti di liberalità, pur se indiretti o dissimulati.
Anche in questo caso l'operazione, diversamente dalla collazione, ha carattere meramente contabile, non influendo sulla situazione giuridica dei beni donati che potranno essere acquistati dal legittimario solo ad esito dell'azione di riduzione (art. 555
c.c.).
Il risultato delle tre operazioni sopra indicate rappresenta il valore del patrimonio ereditario ai fini del calcolo della quota riservata al legittimario.
pagina 9 di 12 A questo punto, considerato il numero e la qualità dei legittimari e applicando le norme che indicano le quote di riserva previste dalla legge, si calcola la porzione indisponibile riservata a ciascuno di essi e, indirettamente (per sottrazione), la quota disponibile.
Ai fini della determinazione in concreto della quota spettante ad ogni legittimario, occorre prima che costui imputi alla sua porzione legittima le donazioni e i legati a lui fatti, salvo che ne sia stato espressamente dispensato, nonché (se succede per rappresentazione) le donazioni e i legati disposti, senza espressa dispensa, in favore del suo ascendente (c.d. imputazione ex se ex art. 564, commi 2 e 3, c.p.c.).
2. Poste queste premesse e venendo alle modalità concrete della c.d. riunione fittizia in questo giudizio, va osservato che il CTU ha accertato che al momento del decesso il de cuius non era titolare di alcun bene, sicché l'azione di riduzione andrebbe ad incidere solo sull'unica donazione effettuata in vita dal de cuius nei confronti della coniuge, attuale parte convenuta, con dispensa da collazione.
L'immobile è stato valutato dal CTU, con riguardo al valore del medesimo all'epoca di apertura della successione, in € 132.000,00.
Posto tale valore economico della donazione effettuata dal de cuius alla coniuge, con dispensa dalla collazione, si avrà che la quota di legittima riservata al figlio del de cuius sarà pari ad euro 22.000,00.
Deve a questo punto considerarsi che – come compiutamente documentato – l'attore è stato destinatario di un atto a titolo donativo (così espressamente qualificato) nell'anno
2003, quando il genitore rinunciava al diritto di usufrutto su due immobili dal Pt_1
ricevuti dalla madre in donazione in quanto alla nuda proprietà.
[...]
Ora, la giurisprudenza pacificamente consente di ritenere che tale dismissione del diritto di usufrutto concretizzi – qualora effettuato a titolo gratuito e con spirito donativo, come nel caso in esame – una vera e propria donazione, la quale, pertanto, in quanto all'equivalente economico, deve essere computata nel valore dei beni relitti, in particolare la rinuncia all'usufrutto, se ispirata da animus donandi, è suscettibile d'integrare una donazione indiretta a favore del nudo proprietario dal momento che,
pagina 10 di 12 comportando un'estinzione anticipata del diritto, si risolve in un vantaggio patrimoniale in capo a quest'ultimo” (Cass. 30/12/1997, n. 13117).
Quindi se chi rinuncia all'usufrutto lo fa con l'intenzione di arricchire il beneficiario per mero spirito di liberalità, si configura una donazione indiretta con la conseguenza che al momento dell'apertura della successione, salvo che il defunto non abbia provveduto a dispensare il donatario, il bene sarà oggetto di collazione.
Il CTU ha, ai sensi dell'articolo 747 c.c., determinato il valore di tale liberalità in complessivi euro 62.250,00.
La difesa dell'attore – con riferimento a tali circostanza– assume che la liberalità disposta in proprio favore sarebbe stata posta nel nulla a seguito di un successivo atto pubblico con il quale le parti regolavano le insorgende questioni fra esso ed il padre e relative alla successione di tale asserzione si rivela fallace, poiché il Controparte_6
secondo atto stipulato fra i due , pur andando ad incidere sull'assetto delle _2
questioni ereditarie relative alla successione della non ha l'effetto di superare CP_6
le già disposte donazioni indirette, salvo che – essendo stato attribuito al Persona_2
uno degli immobile già di proprietà del figlio ed in ordine al quale il genitore Pt_1
aveva rinunciato gratuitamente al diritto di usufrutto – il valore di tale donazione indiretta, e dunque il corrispettivo economico dell'usufrutto, deve considerarsi per il periodo di tempo ricompreso fra l'atto del gennaio 2003 e quello del luglio 2005, come, peraltro, fatto dal consulente.
Alla luce di quanto brevemente esposto risulta di tutta evidenza l'infondatezza, in fatto, della domanda di riduzione come proposta dal , assorbite anche le restanti Parte_1
richieste.
In punto di spese, in ragione della controvertibilità in fatto delle questioni esaminate, e la non agevole ravvisabilità a priori delle ragioni dell'una o dell'altra parte (cfr. Cass.
S.U. n. 20598/08) sussistono i gravi ed eccezionali motivi, contemplati dell'art. 92 c.p.c. così come interpretato alla luce della sentenza della Corte costituzionale n.77/2018, che pagina 11 di 12 inducono alla compensazione delle spese di lite tra le parti. Le spese di CTU, già liquidate con separato provvedimento, sono poste a definitivo carico di . Parte_1
PQM
Il Tribunale nella composizione in intestazione, definitivamente pronunciando, ogni ulteriore istanza o eccezione disattesa o assorbita, così provvede:
- Rigetta la domanda come proposta dall'attore . Parte_1
- Compensa le spese di lite fra le parti, ponendo le spese di CTU a definitivo carico di parte attrice.
Così deciso in Salerno, lì 12 agosto 2025
Il presidente est.
dott.ssa Maria Stefania Picece
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